Contratto di prestazione di servizi
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” - POTENZA
REGIONE BASILICATA
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Contratto di prestazione di servizi
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER CINQUE ANNI DEL
SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
ALLEGATO N. 8
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento per cinque anni del Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e speciali dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” – Allegato 8
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SOMMARIO
Art. 1. – Oggetto
Art. 2. – Durata del servizio
Art. 3. – Stipulazione del contratto
Art. 4. – Spese contrattuali ed oneri diversi Art. 5. – Periodo di prova
Art. 6. – Controllo sulla esecuzione del contratto Art. 7. – Revisione prezzi
Art. 8. – Modalità di pagamento Art. 9. – Penalità
Art. 10. – Modalità di applicazione delle penalità Art. 11. – Risoluzione del contratto
Art. 12. – Risarcimento danni ed esonero da responsabilità Art. 13. – Foro competente
Art. 14. – Xxxxx di rinvio
Art. 15. – Importo a base d’asta Art. 16. – Servizi aggiuntivi
Art. 17. – Cauzione definitiva
Art. 18. – Responsabilità della ditta e garanzie Art. 19. – Subappalto
Art. 20. – Riservatezza
Art. 1. - Oggetto
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione da parte della Ditta Aggiudicataria (di seguito indicata come “Ditta”), di tutte le prestazioni connesse alla gestione, all’esercizio e conduzione, alla manutenzione ordinaria/programmata, alla manutenzione straordinaria e alla manutenzione su guasto degli impianti elettrici di media tensione e di bassa tensione, dei relativi quadri elettrici, dei gruppi elettrogeni di emergenza, dei gruppi di continuità assoluta, degli impianti speciali, degli impianti di telefonia, degli impianti di cablaggio strutturato passivo e delle porte tagliafuoco, a servizio dei Presidi Ospedalieri “San Carlo” di Potenza e “San Xxxxxxxxx xx Xxxxx” di Pescopagano (di seguito indicati semplicemente come “Presidi”) dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza (di seguito indicata come “Stazione Appaltante”), da eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni del Disciplinare di gara e dei relativi allegati in modo tale da garantire funzionalità ed efficienza agli impianti affidati.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara.
Art. 2. - Durata del servizio
La durata dell’appalto è stabilita in 60 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla consegna degli impianti, che la Stazione Appaltante procederà ad effettuare in favore della Ditta redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Allo scadere dei tre anni dalla consegna degli impianti, la Stazione Appaltante procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta, sulla base del piano di manutenzione presentato in fase di gara nonché delle prestazioni descritte nel presente capitolato e integrate dall’offerta tecnica della Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, ed in particolare economiche, da parte della Ditta.
La responsabilità della Ditta riferita agli impianti che ad essa vengono affidati in esercizio e manutenzione decorre dal giorno della firma del verbale di consegna degli impianti stessi. Il verbale sarà redatto dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con la Ditta e con quella uscente, per la constatazione della consistenza, efficienza e stato di conservazione degli impianti e della relativa documentazione consegnata, nonché per la segnalazione delle eventuali manchevolezze rilevate dalla Ditta. Da tale verbale risulteranno ben dettagliate la consistenza e l’efficienza degli impianti e delle parti costituenti gli impianti stessi, le eventuali necessità e la natura di preventive revisioni degli impianti in precarie condizioni richieste dalla Ditta.
Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione della Ditta, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza della Ditta, la quale dovrà provvedere alla loro eliminazione.
Ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n.207/2010, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le attività dirette alla verifica di conformità saranno finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
Alla scadenza dell’appalto gli impianti affidati in manutenzione dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in condizioni di funzionalità; la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza delle predette condizioni redigendo apposito verbale di riconsegna degli impianti, nel quale dovrà risultare che il complesso degli impianti, delle attrezzature ed installazioni non ha subito deterioramenti o danneggiamenti per difetto di manutenzione o per errato esercizio e che gli impianti stessi si trovano in perfetto stato di conservazione, tenuto conto del deperimento causato dal normale e diligente uso.
La Ditta dovrà provvedere all'eliminazione di tutte le manchevolezze riscontrate e riportate sul verbale di riconsegna, a sue spese, entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante e, se inadempiente, si procederà in danno con facoltà per la Stazione Appaltante di trattenere l'importo delle opere sui pagamenti ancora dovuti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine del presente appalto fino all’aggiudicazione del successivo appalto e, comunque, con preavviso da comunicarsi per iscritto all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell’appalto. L’appaltatore si impegna ad accettare sin da ora tale eventuale proroga alle stesse condizioni del contratto, nessuna esclusa, per un massimo di sei mesi.
Art. 3. - Stipulazione del contratto
La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La consegna degli impianti e il conseguente avvio del servizio, tuttavia, potrà essere effettuata in via d’urgenza con comunicazione alla Ditta avente preavviso di 10 giorni.
Fanno parte integrante del contratto:
a) il presente Capitolato e i relativi allegati;
b) il Disciplinare di gara;
c) la delibera di aggiudicazione;
d) l'offerta della Ditta;
e) la cauzione definitiva e le polizze assicurative.
Le spese di copia, bolli e tutte le altre inerenti al contratto contemplato dal presente Capitolato sono a carico della Ditta.
Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al Disciplinare di gara.
Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Art. 4.- Spese contrattuali ed oneri diversi
Le spese di copia, bolli e tutte le altre inerenti al contratto contemplato dal presente Capitolato sono a carico della Ditta.
Art. 5. - Periodo di prova
La Stazione Appaltante effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a tre mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all’offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell’importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto
Il servizio reso dalla Ditta deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.
È facoltà della Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile di Settore, verificare che la Ditta sia dotata di attrezzature ed apparecchiature di prova e disponga delle figure professionali atte a garantire la piena rispondenza al presente Capitolato e all’offerta, anche
eventualmente mediante il controllo della busta paga degli operatori, che la Ditta si impegna a mettere a disposizione nei tempi e xxxx richiesti.
La Ditta, attuando un sistema qualità conforme alle serie UNI EN ISO 9000, fornirà su richiesta della Stazione Appaltante il manuale della qualità unitamente ad altre informazioni ritenute opportune per garantire la qualità del servizio.
L’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, nella persona del Responsabile di Settore, avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
Ad eccezione dei casi di somma urgenza verificatisi al di fuori dell’orario di normale attività, le richieste di forniture, servizi ed interventi in generale contemplati nel presente Capitolato, dovranno essere sottoposte ad esame ed autorizzate preventivamente dal Responsabile di Settore, secondo la modulistica concordata. Dall’autorizzazione fornita dal Responsabile di Settore non potranno trascorrere più di 30 gg per la fornitura e la relativa messa in opera; in presenza di guasti e/o urgenze la predetta fornitura dovrà, invece, avvenire con l’immediatezza consentita dal caso. Tempi maggiori rispetto a quelli predetti dovranno essere giustificati e autorizzati.
Al termine di ciascun anno la Ditta dovrà sottoporre al Responsabile di Settore una scheda di valutazione, concordata all’avvio del servizio, sulla quale verrà apposto dallo stesso Responsabile un giudizio motivato. In caso di giudizio negativo, verrà applicata una detrazione pari all’1% del canone annuo; dopo due giudizi negativi consecutivi la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e sulla base della gravità delle inadempienze, procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa.
In particolare, quale momento fondamentale di verifica, allo scadere del terzo anno dalla consegna degli impianti la Stazione Appaltante procederà ad una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta, sulla base del piano di manutenzione presentato in fase di gara nonché delle prestazioni descritte nel presente Capitolato e integrate dall’offerta tecnica della Ditta in fase di gara, pervenendo ad un giudizio motivato circa il servizio espletato. Laddove detto giudizio dovesse risultare negativo, la Stazione Appaltante potrà procedere al recesso dal contratto senza che ciò possa costituire elemento di pretese di qualsiasi genere, ed in particolare economiche, da parte della Ditta.
Resta inteso che, in ogni caso, la Stazione Appaltante non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.
La Ditta non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.
Art. 7. - Revisione prezzi
Non è ammessa revisione dei prezzi contrattuali durante il corso del primo anno, nel quale i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili.
La revisione prezzi sarà ammessa negli anni successivi e sarà applicata solo a seguito di richiesta scritta della Xxxxx e a far data da tale richiesta.
La revisione prezzi, effettuata esclusivamente per l’aliquota del canone relativa alla manodopera, avverrà sulla base delle tabelle bimestrali per la manodopera pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata per l’anno in corso con l’applicazione delle tariffe previste dalla prima tabella pubblicata nell’anno stesso, che resterà valida per i successivi 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di applicazione.
Art. 8. - Modalità di pagamento
Il pagamento del canone sarà effettuato in rate mensili, posticipate a 90 (novanta) giorni data fattura, previa presentazione di:
1) fattura mensile di importo pari al 95% (novantacinque per cento) della rata, controllata e successivamente vistata per la liquidazione dal Responsabile di Settore dell’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale, a cui verranno portate in deduzione le eventuali penalità rilevate;
2) calcolo del numero complessivo di ore mensili prestate, suddivise per soggetti impiegati e relative qualifiche unitamente al listato prodotto dall’orologio timbratore per le presenze.
Il residuo 5% (cinque per cento), trattenuto a garanzia, sarà liquidato unitamente all'ultima rata del 31 dicembre di ogni anno ovvero unitamente all’ultima rata successiva alla riconsegna degli impianti, a seguito di accertamento da parte del Responsabile di Settore delle condizioni degli impianti e del rispetto da parte della Ditta di tutte le prescrizioni del presente Capitolato ovvero a seguito della prevista verifica di conformità.
La fatturazione relativa ai materiali utilizzati per la manutenzione ordinaria programmata, nonché straordinaria, a guasto e d’urgenza, non compresi nel canone appalto, sarà effettuata con cadenza bimestrale posticipata.
Art. 9. - Penalità
Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza dell'attività oggetto del presente Capitolato costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della Ditta del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima di € 300,00 e massima di € 10.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza.
In particolare, in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi programmati si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato sino alla concorrenza del 3% dell’importo contrattuale complessivo annuo previsto per la manutenzione ordinaria/programmata.
Per i ritardi nell’esecuzione degli interventi straordinari, a guasto e d’urgenza o disposti direttamente dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante si applicherà una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. L'importo di tale penale nel suo complesso non può in ogni caso superare il 5% (cinque per cento) dell'ammontare del canone annuale fissato e sarà stabilita in relazione all'entità delle inadempienze.
In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l’appaltatore potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.
Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte possibilmente in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.
La Ditta è tenuta al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio e di ogni altra prestazione vengano riscontrate, in particolare, le deficienze di seguito riportate:
a. interruzione anche parziale dei servizi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalla Stazione Appaltante;
b. trascurato esercizio e manutenzione degli impianti;
c. logorio degli impianti dovuto ad incuria o deficiente manutenzione;
d. negligenza nella tenuta del Piano di Manutenzione su supporto informatico, del Giornale dei Lavori, dei Libretti, Registri e Documenti visionabili dagli organi di controllo e trascurato aggiornamento degli stessi;
e. omessi aggiornamenti delle anagrafi tecniche e/o mancata consegna delle informazioni e degli elaborati relativi alle stesse nei tempi previsti dal presente Capitolato;
f. modifiche arbitrarie degli impianti;
g. ritardata segnalazione della necessità di provvedere all’approvvigionamento dei combustibili;
h. mancata presenza continua di personale;
i. qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell’esercizio e manutenzione degli impianti.
Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta intollerabile dalla Stazione Appaltante, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.
Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno.
Art. 10. - Modalità di applicazione delle penalità
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità saranno comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.
Art. 11. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, per le prestazioni già eseguite;
b) nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;
c) nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l’appalto;
e) in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
f) in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
g) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;
h) nel caso di interruzione del servizio non giustificata per fatto della Ditta;
i) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
j) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla Stazione Appaltante;
k) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante lettera raccomandata a.r. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
- frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;
- gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
- sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la funzionalità del servizio;
- subappalto abusivo;
- perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni;
- giudizio negativo per due annualità successive;
- giudizio negativo nella valutazione prevista allo scadere del terzo anno;
- in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all’inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o apparecchiature e/o componenti sostituite nell’attività manutentiva.
Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante. La ritenzione della cauzione a titolo di indennizzo non preclude, comunque, alla Stazione Appaltante di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata a.r. con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.
Art. 12. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo causato dal proprio personale che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, impegnandosi al relativo risarcimento.
L’appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione al servizio reso, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’amministrazione che il personale dipendente.
L’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta fornirà alla Stazione Appaltante ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.
Art. 13. - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 14. - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme ed alle Leggi di carattere generale, al Decreto Legislativo n. 163/2006 e al d.P.R. n. 207/2010.
Il prestatore di servizi è tenuto ad osservare anche tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici e che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del servizio. A titolo esemplificativo si riportano:
DM 37/2008 - D.Lgs. 81/2008 - Norme UNI e CEI relative – X.Xxx. 152/2006 UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio.
UNI 10144; 26 ott. 2006 - Classificazione dei servizi di manutenzione.
UNI 10145; 8 mar. 2007 - Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
UNI 10146; 7 giu. 2007 - Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.
UNI 10147; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni UNI 10148; 7 giu. 2007 - Manutenzione. Gestione di un contratto di manutenzione.
UNI 10224; 15 feb. 2007 - Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione.
UNI 10366; 22 feb. 2007 - Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione.
UNI 10449:2008 - Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro.
UNI 10584; 31 gen. 1997 - Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione.
UNI 10604; 31 mar. 1997 - Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione di immobili.
UNI 10652:2009 - Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni.
UNI 10685; 7 giu. 2007 - Manutenzione. Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (global service di manutenzione).
UNI 10749-1; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Aspetti generali e problematiche organizzative
UNI 10749-2; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di classificazione, codifica e unificazione
UNI 10749-3; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri per la selezione dei materiali da gestire
UNI 10749-4; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di gestione operativa
UNI 10749-5; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri di acquisizione, controllo e collaudo
UNI 10749-6; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione - Criteri amministrativi
UNI 10831-1; 30 set. 1999 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti - Struttura, contenuti e livelli della documentazione
UNI 10831-2; 28 feb. 2001 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione ed informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati eseguibili ed eseguiti - Articolazione dei contenuti della documentazione tecnica e unificazione dei tipi di elaborato
UNI 10874; 31 mar. 2000 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari. Criteri di stesura dei manuali d'uso e di manutenzione.
UNI 10951; 31 lug. 2001 - Sistemi informativi per la gestione della manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida
UNI 10992; 1 set. 2002 - Previsione tecnica ed economica delle attività di manutenzione (budget di manutenzione) di aziende produttrici di beni e servizi - Criteri per la definizione, approvazione, gestione e controllo
UNI 11063; 1 mag. 2003 - Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
UNI 11069; 1 set. 2003 - Manutenzione - Indici di manutenzione dei rotabili su gomma in servizio di linea a limitata percorrenza e frequenti fermate
UNI 11082; 1 ott. 2003 - Manutenzione - Terminologia specifica per il settore del trasporto collettivo
UNI 11257:2007; 15 nov. 2007 - Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Criteri per la stesura del piano e del programma di manutenzione dei beni edilizi - Linee guida
UNI CEN/TS 15331; 28 feb. 2006 - Criteri di progettazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione degli edifici
UNI EN 13306 : 2010 - Manutenzione - Terminologia
UNI EN 13460:2009 - Manutenzione - Documenti per la manutenzione
UNI ISO 10816-1; 28 mar. 2007 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 1: Linee guida generali
UNI ISO 10816-3; 28 mar. 2007 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 3: Macchine industriali con potenza nominale maggiore di 15 kW e velocità di rotazione nominale compresa tra 120 giri/min e 15 000 giri/min, quando misurate in opera
UNI ISO 13373-1; 28 giu. 2006 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxx 0: Procedure generali
UNI ISO 10816-5; 28 mar. 2007 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 5: Gruppi macchina in centrali idroelettriche di generazione e di pompaggio
UNI ISO 13373-2; 28 giu. 2006 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx - Xxxxx 0: Elaborazione, analisi e presentazione
UNI ISO 10816-6; 28 mar. 2007 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni delle macchine mediante misurazioni sulle parti non rotanti - Parte 6: Macchine alternative con potenza maggiore di 100 kW
UNI ISO 13374-2:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Elaborazione dei dati, comunicazione e presentazione - Parte 2: Elaborazione dati
UNI ISO 13379:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Linee guida generali sulle tecniche d'interpretazione dei dati e per la diagnosi
UNI ISO 13380:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Linee guida generali sull'uso dei parametri prestazionali
UNI ISO 13381-1:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Prognostica
- Parte 1: Linee guida generali
UNI ISO 13436-1:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 1: Requisiti per gli Enti di certificazione ed il processo di certificazione
UNI ISO 13436-2:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 2: Monitoraggio e diagnostica delle vibrazioni
UNI ISO 13436-3:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 3: Requisiti per gli Enti di formazione e per il processo di formazione
UNI ISO 13436-4:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 4: Analisi in campo della lubrificazione UNI ISO 13436-6:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 6: Emissioni acustiche
UNI ISO 13436-7:2010 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per il training e la certificazione del personale - Parte 7: Termografia
UNI ISO 7919-1:2010 - Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 1: Linee guida generali
UNI ISO 7919-2:2010 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su alberi rotanti - Parte 2: Turbine a vapore e generatori per installazione terrestre con potenza maggiore di 50 MW e velocità di rotazione nominali di 1 500 giri/min, 1 800 giri/min, 3 000 giri/min e 3 600 giri/min
UNI ISO 7919-3:2010 - Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 3: Macchine industriali accoppiate
UNI ISO 7919-4:2010 - Vibrazioni meccaniche di macchine non alternative - Misurazioni su alberi rotanti e criteri di valutazione - Parte 4: Gruppi turbine a gas
UNI ISO 7919-5:2010 - Vibrazioni meccaniche - Valutazione delle vibrazioni di macchine mediante misurazione su alberi rotanti - Parte 5: Gruppi in centrali idroelettriche di generazione e pompaggio
UNI 11126; 1 ago. 2004 - Telemanutenzione - Criteri per la predisposizione dei beni e per la definizione del servizio collegato
UNI 11134; 1 feb. 2005 - Manutenzione - Indici di manutenzione per il settore del trasporto collettivo
UNI 11136; 1 set. 2004 - Global service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari - Linee guida
UNI EN 15221-1; 18 gen. 2007 - Facility Management - Parte 1: Termini e definizioni
UNI EN 15221-2; 18 gen. 2007 - Facility Management - Parte 2: Linee guida per preparare accordi di Facility Management
UNI EN 15341; 5 lug. 2007 - Manutenzione - Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI)
Progetto di norma UNI U49.01.064.0 - Qualificazione del personale di manutenzione
Norma CEI EN 61558-1 (CEI 96-3) – Norma IEC 00000-0-00 – Norma CEI EN 61557-8 (CEI 85-28) – DPR 547/1955 – Art. 2087 del C.C. – DPR 577/1982 – DPR 37/1998 – DM 19 agosto 1996 – DM 26 Agosto 1992 – DPR 447/91 – X.Xxx. 475/92 – DPR 164/56 – D.Lgs
493/96 – DM 442/90 – DM 27 Marzo 1998 – DM 16 Febbraio 1982 – Legge 426/98 – X.Xxx
22/97 – Guida CEI 0-3 – Norma UNI EN 9795 – Norma CEI EN 60947-1 (CEI 17-44) – Norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) – Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) – Xxxxx (CEI 11-27) – Xxxxx (CEI 64-8/1-/7) – Xxxxx (CEI 11-16) – Xxxxx (CEI 11-31) – Xxxxx (CEI
11-1) – Xxxxx (CEI 11-15) – Xxxxx (CEI 11-35) – Xxxxx (CEI 11-39) – Xxxxx (CEI 11-
40) – Xxxxx (CEI 11-44) – Xxxxx (CEI 17-4) – Xxxxx (CEI 17-5) – Xxxxx (CEI 17-6) – Xxxxx (CEI 17-11) – Xxxxx (CEI 17-44) – Xxxxx (CEI 17-50) – Xxxxx (CEI 20-45) – Xxxxx (CEI 21-6/1-6/2-6/3) – Xxxxx (CEI 22-13) – Xxxxx (CEI 23-42) – Xxxxx (CEI 23-
44) – Xxxxx (CEI 23-50) – Xxxxx (CEI 34-21) – Xxxxx (CEI 34-22) – Xxxxx (CEI 44-5) – Xxxxx (CEI 64-8 sez. 710) – Norma (CEI 64-8 V1 – Xxxxx (CEI 64-8/7 V2 – Xxxxx (CEI 34-21) – Xxxxx (CEI 62-5) – Xxxxx (CEI 64-16) – Xxxxx (CEI 96-3) – guida (CEI 64-56) -
guida (CEI 64-52) - guida (CEI 62-122) - guida (CEI 62-128) - guida (CEI 64-17) - guida (CEI 0-14) - Xxxxx (CEI 11-17) - Xxxxx (CEI 81-10/3) – DPR 462/01.
Art. 15. – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta (IVA esclusa) complessivo e onnicomprensivo per la manutenzione ordinaria/programmata, straordinaria, a guasto e d’urgenza è fissato in € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) annui, di cui € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) annui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo sui cinque anni di
€ 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) di cui € 120.000,00 (euro centoventimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rideterminato dall’offerta della Ditta concorrente in fase di gara.
È stabilito, inoltre, un importo complessivo per le prestazioni di cui all’articolo 14 dell’allegato “Caratteristiche tecniche del servizio (Allegato 1)” non superiore a € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per tutta la durata del servizio. Quest’ultimo importo non è vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non esaurirlo qualora non lo ritenga necessario; pertanto, la Ditta Aggiudicataria non potrà avanzare pretese di alcun genere per il mancato raggiungimento dell’importo messo a disposizione per le predette prestazioni. Anche per tale categoria di lavori la Ditta Aggiudicataria avrà offerto un ribasso unico percentuale, oggetto di valutazione, in fase di gara.
Art. 16. – Servizi aggiuntivi
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di estendere l’affidamento alla Ditta rimasta aggiudicataria di ulteriori servizi analoghi e/o complementari e/o similari a quelli di cui al presente Capitolato. In tal caso il maggior prezzo sarà determinato con applicazione dei criteri utilizzati nel presente Capitolato come integrati e migliorati nell’offerta della Ditta rimasta aggiudicataria dell’appalto.
Art. 17. – Cauzione definitiva
L’appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione rimarrà vincolata fino a 90 (novanta) giorni successivi al termine della prestazione.
Art. 18. – Responsabilità della ditta e garanzie
La Ditta è ritenuta garante della buona esecuzione delle prestazioni effettuate. Eventuali difetti o anomalie di funzionamento conseguenti a imperfetta esecuzione delle prestazioni in questione comportano l'obbligo da parte della Ditta di provvedere con mezzi propri alla rimessa in efficienza degli impianti oggetto dei servizi stessi.
La responsabilità della Ditta si intende in ogni caso limitata a quanto attinente alle prestazioni di cui al presente appalto.
La Ditta non è, pertanto, responsabile per danni diretti o indiretti a persone o a cose della Stazione Appaltante e di altre Amministrazioni o Enti, dovuti ad inefficienza degli impianti non imputabile alla Ditta stessa.
Non sono altresì da imputare alla Ditta i disservizi causati da mancanza di erogazione di energia elettrica; la Ditta dovrà, però, vigilare ed essere pronta ad una tale evenienza nei limiti del possibile e del prevedibile.
A garanzia dei danni che per sua colpa la Ditta dovesse causare a terzi o alla Stazione Appaltante, essa dovrà stipulare polizza assicurativa, presso compagnia di primaria importanza nel settore, con un massimale unico e specifico per le prestazioni oggetto dell'appalto, non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); di tale polizza dovrà esibire fotocopia all'atto della stipula del contratto.
Costituisce, inoltre, onere per la Ditta, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione di un’assicurazione che copra il danno per la Stazione Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l’esecuzione dei servizi, con un massimale pari € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Le polizze sopra descritte devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto.
Art. 19. – Subappalto
È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi.
A tal proposito, si precisa che l’appalto è composto da un’unica categoria prevalente di importo pari all’importo complessivo dell’appalto stesso; pertanto non esistono categorie scorporabili.
È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato.
La cessione ed il subappalto non autorizzati possono comportare lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla Stazione Appaltante dei lavori subappaltati.
Art. 20. – Riservatezza
La Ditta, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante, deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni, di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso o a conoscenza;
- non fare fotografie nel luogo dei lavori;
- non pubblicare articoli su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)