Contract
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NEL DECRETO DIGNITA’ 2018
IL contratto di somministrazione di lavoro e’ un particolare rapporto di lavoro , che si caratterizza per il coinvolgimento di 3 soggetti:
1) Un’agenzia per il lavoro ( Somministratore)
2) Un’ impresa , un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un pri- vato cittadino (Utilizzatore)
3) IL lavoratore.
IL lavoratore e’ assunto e retribuito dal Somministratore per essere inviato a svolgere la propria attivi- ta’ ( cosiddetta missione) presso l’Utilizzatore.
L’attivita’ di somministrazione non puo’ essere svolta da chiunque ma e’ riservata solo alle agenzie per il lavoro che, dimostrando di possedere determinati requisiti( tra cui una certa solidita’ finanziaria), sia- no state preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Qualora l’Agenzia di Somministrazione non operi con serieta’ nel mercato del lavoro ( mancato pagamen- to delle retribuzioni o al mancato versamento dei contributi per i lavoratori somministrati), la Direzione ge- nerale per il mercato del lavoro puo’ cancellarla da questo albo e revocarne l ‘ autorizzazione.
REATO DI SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA NEL DECRETO DIGNITA’
IL Decreto Dignita’ reintroduce, dopo l’abrogazione da parte del Jobs Act , il reato di somministrazione fraudolenta.
La somministrazione irregolare , sanzionata dall’art, del Dlgs n. 81/2015, si realizza quando si opera al di fuori dei limiti e dei vincoli posti dallo stesso decreto; infatti nel DL , si riconosce il reato , quando si pon- gono in essere atti per non rispettare leggi o norme contrattuali a tutela dei lavoratori .
In tal caso , il Somministratore e l’Utilizzatore sono puniti con un’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavo- ratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro in regime di somministrazione fraudolenta.
Non sono previsti limiti di importo minimi o massimi; puo’ sembrare una pena modesta , ma in realta’ la sanzione penale si aggiunge alle altre previste dalla riforma Biagi.
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LA LEGGE BIAGI
Ci sono alcune leggi e articoli della Costituzione italiana che sono nati appositivamente per definire e regolamentare il lavoro nel nostro Paese.
La Legge Biagi e’ il nome che e ‘ stato adottato per chiamare la Legge n. 30 entrata in vigore il 14 Feb- braio 2003 ; tale legge prevede che vengono delegate al Governo tutte le questioni di natura occupazio- nale e lavorativa.
Uno dei punti cardine della Legge 30 e’ legata alla flessibilita’ del mercato del lavoro: contratti a proget- to (xx.xx.xxx.) che sono stati introdotti dalla Legge Biagi come un’alternativa al contratto a tempo inde- terminato ed hanno una durata ben precisa.
Altre caratteristiche della Legge Biagi ,sono l’obbligo del posto di lavoro per gli individui poco favoriti nel- l’ambiente lavorativo e le agevolazioni per le donne.
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