CONTRATTO DI SERVIZIO
c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 11/01/2022.0000044.I
Comune di Genova
Direzione Mobilità
CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA COMUNE DI GENOVA E GENOVA CAR SHARING S.R.L. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CAR SHARING
NEL COMUNE DI GENOVA
SOMMARIO
CAPOI.PREMESSE,OGGETTO,DURATA 5
ART.1)PREMESSEEALLEGATI 5
ART.2)OGGETTODELCONTRATTO 5
ART.3)DURATADELCONTRATTO 6
CAPOII.OBBLIGHIEPREROGATIVEDELCOMUNEEDELGESTORE 6
ART.4)PREROGATIVEDELCOMUNE 6
ART.5)AZIONIDELCOMUNEDISUPPORTOALSERVIZIO 7
ART.6)CONCESSIONEDELLEAREE 7
ART.7)PREROGATIVE,OBBLIGHIERESPONSABILITÀDIGENOVACARSHARING 8
ART.8)PERSONALE 9
ART.9)COPERTUREASSICURATIVE,RESPONSABILITA’PERDANNI,GARANZIE 10
ART.10)CAUZIONE 10
ART.11)TRATTAMENTODEIDATIPERSONALIESENSIBILI 11
CAPOIII.GESTIONEDELSERVIZIO 11
ART.12)DESCRIZIONEESPECIFICHETECNICHEDELSERVIZIOALLADATADIDECORRENZADELCONTRATTO 12
ART.13)OBBLIGHIDISERVIZIO 12
ART.14)PARCOVEICOLI 13
ART.15)RAPPORTICONL’UTENZA 14
ART.16)ATTIVITÀDICOMUNICAZIONE 15
CAPOIV.TARIFFEECOMPENSAZIONIECONOMICHE 16
ART.17SISTEMATARIFFARIO 16
ART.18VALOREECONOMICODELCONTRATTO.RAPPORTIECONOMICO 16
FINANZIARIPERLAGESTIONED’ESERCIZIO 16
ART.19)BENIEDINVESTIMENTI 17
ART.20)TRACCIABILITÀDEIFLUSSIFINANZIARI 18
CAPOV.MONITORAGGIO,QUALITÀ,CONTROLLOEPENALI 18
ART.21)REGOLAMENTODIFRUIZIONE 18
ART.22)MONITORAGGIODELSERVIZIO 18
ART.23)VIGILANZAECONTROLLOCOMUNALE 19
ART.24)FACOLTÀSOSTITUTIVA 20
ART.25)PENALI 20
CAPOVI.CESSIONE,RISOLUZIONEERECESSO 22
ART.26)CESSIONEDELCONTRATTO 22
ART.27)RECESSO 22
ART.28)RISOLUZIONEDELLACONCESSIONEPERINADEMPIMENTO 23
CAPOVII.COMUNICAZIONI,CONTROVERSIEESPESE 25
ART.29)COMUNICAZIONI 25
ART.30)CONTROVERSIE 26
ART.31)SPESEEREGISTRAZIONE 26
ART.32)DISPOSIZIONIFINALI 26
TRA COMUNE DI GENOVA E GENOVA CAR SHARING S.R.L.
sottoscritto digitalmente dai rappresentanti pro-tempore:
1. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Milano il 21/11/1965, domiciliata per la carica in Genova, Via di Francia n.1, nella qualità di Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti del COMUNE DI GENOVA (nel prosie- guo, “COMUNE”), la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Genova con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00856930102;
E
2. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Genova il 19 maggio 1964, domiciliato per la carica in Genova Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Società GENOVA CAR SHARING S.r.l., Par- tita I.V.A, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Arti- gianato di Genova n. 01405760990, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, munito dei ne- cessari poteri.
PREMESSO CHE
- il 7 ottobre 2016 è stato stipulato il Contratto di Servizio Rep. n. 67991/2016 tra Comune di Genova e Genova Car Sharing s.r.l., regolante i rapporti tra le parti per la gestione servizio di Car Sharing sul ter- ritorio del Comune di Genova, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;
- a seguito dell’insorgenza della pandemia Covid-19 e della conseguente contrazione dei volumi di servi- zio, nel periodo tra marzo-giugno 2020 (-85%), ACI Global Servizi Spa, socio unico di Genova Car Sharing S.r.l., comunica al Comune di Genova l’intenzione di cedere la Società. Duferco Energia S.p.A. manifesta l’interesse all’acquisizione della Società e, a seguito di verifica e di autorizzazione
all’operazione da parte del Comune di Genova (ai sensi dell’art. 26 c.2 del presente Contratto), in data 28 gennaio 2021 il 100% di Genova Car Sharing S.r.l. viene ceduto a Duferco Energia S.p.A.;
- con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 20/2019 è stato approvato il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della Città Metropolitana di Genova. In particolare, il Piano prevede, nelle strate- gie 4 e 5, in accordo con le Linee programmatiche di mandato 2017-2022 del Sindaco Metropolitano, di:
» sviluppare nuovi sistemi di sharing, mobility management e soluzioni smart;
» rinnovare il parco con introduzione di mezzi a basso impatto ambientale, svi- luppare la mobilità elettrica
- con D.C.C. n. 78 - 11 dicembre 2018 è stata approvata la proposta di adesione al nuovo patto dei sindaci
per il clima e l’energia e conseguentemente alla transizione dal piano di azione per l’energia sostenibile (SEAP) al piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (SECAP). Tra le misure del Piano sono specificatamente menzionate lo sviluppo della Sharing Mobility e dell’Electric Mobility;
- tra i sistemi di sharing mobility, in particolare il car sharing è assimilabile ad un servizio pubblico di in- teresse generale, in quanto la norma di settore (Legge Regionale Liguria 7 novembre 2013 n. 33, “Ri- forme del sistema di trasporto pubblico regionale e locale” e smi) lo definisce quale “[…] servizio com- plementare del trasporto pubblico di linea […]”;
- in coerenza con le previsioni di cui all’art. 2 del Contratto di Servizio previgente, Rep. n. 67991/2016, tra Comune di Genova e Genova Car Sharing S.r.l., si procede alla revisione dello stesso, come espres- samente ammesso a partire dal quinto anno di affidamento, rendendone i contenuti maggiormente ri- spondenti ai sopra richiamati documenti di pianificazione e programmazione, assunti in un periodo suc- cessivo alla sottoscrizione del Contratto stesso;
- con determinazione dirigenziale n 38 dell’11 ottobre 2021 è stato approvato lo schema di contratto ag- giornato, che per facilità di lettura, in considerazione della numerosità e della complessità degli aggior- namenti apportati, sostituisce integralmente il contratto di servizio Rep. n. 67991/2016;
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE CAPO I. PREMESSE, OGGETTO, DURATA
ART. 1) PREMESSE E ALLEGATI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità “Contratto”).
2. Il presente Contratto viene stipulato in coerenza con gli indirizzi del PUMS, Piano Urbano della Mobili- tà Sostenibile della Città Metropolitana di Genova, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano
n. 20/2019 e verrà aggiornato in linea con le previsioni di detto documento.
3. Del presente Xxxxxxxxx sono parte integrante, formale e sostanziale, i documenti qui allegati, e di seguito elencati:
- Indicatori di servizio: parco veicoli e dislocazione aree di parcheggio (ALLEGATO A);
- Piano di sviluppo del servizio (ALLEGATO B).
ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità di gestione, da parte di GENOVA CAR SHARING, del servizio di car sharing nella città di Genova, definendone le caratteristiche prestazionali ed economiche e regolamentando i rapporti tra il COMUNE e GENOVA CAR SHARING.
2. Il servizio oggetto del Contratto sarà svolto tenendo conto che le aree di parcheggio, indicate nell’ALLEGATO A sono dislocate esclusivamente sul territorio del Comune di Genova.
3. Nel corso di validità del presente Contratto saranno implementate nuove aree dedicate ai veicoli car sha- ring, in accordo al Piano di sviluppo riportato nell’ALLEGATO B, fermo restando quanto stabilito al successivo ART. 6).
4. Per lo sviluppo e/o l’estensione del servizio e/o di funzionalità aggiuntive inerenti al servizio oggetto del presente Contratto, da implementarsi nell’ambito di progetti finanziati da Enti terzi a livello regionale e/o nazionale e/o europeo, il COMUNE, in qualità di beneficiario potrà richiedere l’assistenza di GE-
NOVA CAR SHARING quale soggetto gestore. GENOVA CAR SHARING si impegna a valutare at- tentamente l’opportunità di adesione a dette iniziative. L’eventuale partecipazione da parte di GENOVA CAR SHARING al progetto potrà avvenire in qualità di partner e/o subcontraente, da definirsi in fun- zione delle caratteristiche proprie del progetto e/o del programma di finanziamento.
Qualora le condizioni di partecipazione al progetto e/o programma di finanziamento lo rendessero ne- cessario, l’eventuale coinvolgimento di GENOVA CAR SHARING potrà essere regolamentato, sotto il profilo tecnico ed economico, da apposito disciplinare che verrà inserito quale allegato al presente Con- tratto secondo le modalità di cui all’ART. 1).
ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO
1. Tenuto conto della durata decennale del Contratto previgente, con decorrenza dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2026, il presente Contratto ha validità dalla data di stipula al 30 settembre 2026, fatte salve le modalità di recesso anticipate di cui all’ART. 27).
2. Alla scadenza del Contratto, salvo diversa determinazione appositamente comunicata dal COMUNE, GENOVA CAR SHARING dovrà lasciare libera da persone e cose di sua proprietà le aree di sosta attri- buite in concessione, fatto salvo quanto previsto al successivo ART. 19).
CAPO II. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL COMUNE E DEL GESTORE ART. 4) PREROGATIVE DEL COMUNE
1. Sono riservate al COMUNE le funzioni di vigilanza e controllo dell’operato di GENOVA CAR SHA- RING, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione/erogazione del servizio siano confor- mi al presente Contratto ed alla Carta dei Servizi di cui all’ART. 21).
2. Il COMUNE si impegna a sostenere ed a favorire l’attività di GENOVA CAR SHARING attraverso l’adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie
competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche ammini- strative inerenti a funzioni di competenza del COMUNE stesso.
ART. 5) AZIONI DEL COMUNE DI SUPPORTO AL SERVIZIO
1. Il COMUNE, per tutta la durata dell’affidamento, si impegna a quanto segue:
- permettere il transito dei veicoli della flotta car sharing nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- consentire l’accesso illimitato dei veicoli della flotta car sharing nelle zone a traffico limitato nel ter- ritorio cittadino;
- prevedere la gratuità della sosta dei veicoli della flotta car sharing nelle aree di sosta a pagamento su suolo pubblico, regolamentate secondo i cosiddetti regimi “Blu Area” e “Isola Azzurra”.
Rimangono escluse dalla presente regolamentazione tutte le aree di sosta a pagamento su strada e/o in struttura diverse da quelle di cui ai regimi sopra citati,
- prevedere la possibilità per il gestore di provvedere all’infrastrutturazione di una rete di ricarica elet- trica per i veicoli impiegati per il servizio Car Sharing, rimandando alle procedure in vigore per il ri- lascio delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti uffici comunali, fermo restando quanto previsto al successivo ART. 19).
ART. 6) CONCESSIONE DELLE AREE
1. A GENOVA CAR SHARING sono concessi, per la durata del Contratto, gli spazi destinati alla sosta dei veicoli car sharing, individuati in ALLEGATO A.
2. La regolamentazione dell’occupazione del suolo pubblico per lo stazionamento dei veicoli adibiti al ser- vizio car sharing, non contemplata dal vigente Codice della Strada, è riconducibile all’Art. 13 del vigen- te Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova.
3. In coerenza con quanto previsto nel piano di sviluppo del servizio riportato nell’ALLEGATO B, nel corso del periodo di durata del presente Contratto potranno essere concessi ulteriori spazi dedicati alla sosta dei veicoli.
4. L’individuazione dei singoli ulteriori spazi dedicati allo stazionamento dei veicoli car sharing sul territo- rio comporterà lo svolgimento di istruttoria tecnica sulla verifica di fattibilità e l’adozione degli oppor- tuni provvedimenti da parte del COMUNE DI GENOVA.
5. La concessione in oggetto è esente dal canone di pagamento per l’occupazione suolo pubblico ai sensi di quanto disposto dall’Art. 35 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il COMUNE ha facoltà di procedere alla revoca della concessione ai sensi dell’Art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa individuazione in altre aree, in accordo con GENOVA CAR SHARING, di un numero di stalli pari a quelli revocati. Parimenti, il COMUNE potrà individuare aree di nuovo rilevante interesse, anche non previste dal piano di sviluppo, ove GENOVA CAR SHARING si impegna a istituire nuove postazioni per il servizio.
ART. 7) PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI GENOVA CAR SHARING.
1. GENOVA CAR SHARING eroga il servizio di car sharing secondo i principi, i termini, le condizioni e le altre modalità riportate nel presente Contratto e negli allegati.
2. GENOVA CAR SHARING si obbliga altresì a sviluppare il servizio secondo le modalità e le tempisti- che previste nell’ALLEGATO B, fatto salvo il verificarsi di eventi eccezionali non prevedibili e ad essa non imputabili in grado di indurre significativi mutamenti nello scenario di mercato del servizio o modi- fiche del contesto trasportistico locale.
3. GENOVA CAR SHARING assume piena responsabilità della corretta gestione del servizio, delle opere e degli interventi eseguiti nell’ambito del presente Contratto, nonché dell’ottemperanza a tutte le dispo-
sizioni contenute nel Contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto del lavoro.
4. GENOVA CAR SHARING ha l’obbligo di fornire al COMUNE, qualora richiesto, tutta la documenta- zione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza
5. GENOVA CAR SHARING ha l’obbligo di osservare, e di fare osservare dai propri dipendenti, tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro, e nei regolamen- ti in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali direttamente riferite all’oggetto del presente affidamento.
6. GENOVA CAR SHARING, nell’ambito dello svolgimento del servizio ad essa affidato, è tenuta a co- municare tempestivamente al COMUNE le necessità di intervento che siano al di fuori delle proprie competenze.
ART. 8) PERSONALE
1. GENOVA CAR SHARING è tenuta a nominare un Responsabile per la gestione del servizio, comuni- candone i dati al COMUNE, cui fare riferimento per tutte le attività relative all’implementazione ed alla gestione del servizio stesso.
2. GENOVA CAR SHARING è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contrat- to nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle nor- me anzidette da parte dei soggetti terzi da lei incaricati ed affidatari di eventuali servizi, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito della gestione degli stessi.
3. GENOVA CAR SHARING è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contri- butiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipen- denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.
4. GENOVA CAR SHARING è inoltre tenuta ad applicare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, di ap- provazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 9) COPERTURE ASSICURATIVE, RESPONSABILITA’ PER DANNI, GARANZIE
1. GENOVA CAR SHARING si dota di adeguata copertura contro tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.
2. Ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dalla non corretta installazione delle strutture, dall’espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, è ad esclusivo carico di GE- NOVA CAR SHARING, che si impegna a tenere sollevato il COMUNE da qualsiasi conseguenza giu- ridica e patrimoniale, anche con riferimento a contratti posti in essere da GENOVA CAR SHARING stessa e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.
3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, GENOVA CAR SHARING dovrà darne tempestiva comunicazione al COMUNE e comunque rendersi disponibile all’effettuazione di tutti gli accertamenti del caso ritenuti necessari.
4. I veicoli dovranno essere coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00); per i terzi trasportati, oltre a furto, incendio e kasko con co- pertura totale o con eventuale franchigia predeterminata, con un minimo non superiore a € 500,00
5. GENOVA CAR SHARING dovrà fornire al COMUNE copia delle polizze suindicate
ART. 10) CAUZIONE
1. GENOVA CAR SHARING, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dall’applicazione di tutte le norme contrattuali e quindi della perfetta esecuzione dei servizi, presenta una garanzia fideiussoria per un importo pari a 25.000,00 €.
2. La garanzia potrà essere di durata annuale, con proroghe automatiche di anno in anno fino alla scadenza del presente Contratto.
3. Se la cauzione definitiva viene costituita a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere pre- vista la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia stessa entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta del COMUNE.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle norme contrattuali, per il man- cato versamento del canone di cui all’ART. 18) o delle eventuali penali contrattuali di cui al successivo ART. 25), e cessa di avere effetto solo al termine dell’esecuzione del Contratto.
5. Resta in ogni caso convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte di GENOVA CAR SHARING, si procederà senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario all’incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del COMUNE al risarcimento dei maggiori danni che da dette ina- dempienze potessero derivare.
6. Il COMUNE può richiedere a GENOVA CAR SHARING la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. La mancata costituzione e/o reintegrazione della garanzia sarà causa di risoluzione dell’affidamento ai sensi del successivo ART. 28).
ART. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
1. Ai fini del trattamento dei dati personali del presente contratto, GENOVA CAR SHARING è individua- ta quale Titolare del trattamento ai sensi del GDPR.
2. GENOVA CAR SHARING deve conformarsi nel proprio operato alle leggi, norme regolamentari e di attuazione vigenti in materia.
CAPO III. GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 12) DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO ALLA DATA DI DECOR- RENZA DEL CONTRATTO
1. Il car sharing è un servizio di mobilità flessibile che consente l’utilizzo, in alternativa all’auto di pro- prietà, di un veicolo noleggiato solo per il tempo effettivamente necessario.
2. I veicoli appartenenti alla flotta car sharing si trovano parcheggiati su strada o in stalli dedicati e sono riconoscibili da opportuna segnaletica, secondo quanto stabilito dall’Art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova
3. Il Servizio offerto si espleta secondo due differenti modalità operative, opzionabili a scelta dall’utilizzatore:
- “Station Based” o “a Stallo Fisso”: i veicoli sono disponibili presso i parcheggi dedicati al Ser- vizio. Le auto sono prenotabili con la modalità “noleggio”, con una tariffazione oraria, giorna- liera o settimanale.
- “Free Floating” o “a Flusso Libero”: i veicoli sono dislocati liberamente all’interno di un’area definita della città (Area Operativa). È possibile prelevarli, secondo la necessità del momento e previa verifica di disponibilità, e rilasciarli in qualsiasi parcheggio tracciato all’interno dell’Area Operativa. Viene applicata una tariffazione al minuto.
4. Il parco veicoli e la dislocazione aree di parcheggio alla data di stipula del presente Contratto sono con- tenuti nell’ALLEGATO A. Il suddetto allegato è soggetto a revisione annuale in coerenza con le previ- sioni del Piano di Sviluppo di cui all’ALLEGATO B.
5. Le auto car sharing possono transitare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle zone a traffico limi- tato e parcheggiare gratuitamente nelle aree a sosta tariffata secondo il regime “Blu Area” del Comune di Genova (Area Blu, Isole Azzurre), nel rispetto di quanto previsto al precedente ART. 5).
ART. 13) OBBLIGHI DI SERVIZIO
1. GENOVA CAR SHARING ha l’obbligo di gestione e di sviluppo del servizio secondo le modalità mi- nime previste al precedente ART. 7) e in relazione al piano di sviluppo riportato nell’ALLEGATO B.
2. GENOVA CAR SHARING sarà responsabile, a propria cura e spese, dell’espletamento di tutte le attivi- tà necessarie alla gestione integrale del servizio.
In particolare, per l’accesso e l’utilizzo del servizio sarà attivata una APP dedicata, attraverso la quale gli utenti potranno iscriversi, verificare l’ubicazione dei veicoli, prenotarli e monitorarne l’utilizzo. La APP sarà interoperabile ed aperta ad eventuali servizi in sharing aggiuntivi e di altra tipologia rispetto a quelli descritti in questo Contratto. Parimenti GENOVA CAR SHARING, ove richiesto dal COMUNE, renderà possibile la gestione del proprio servizio anche attraverso APP di altri operatori di servizi in sharing e/o tramite APP proprietarie del COMUNE.
3. GENOVA CAR SHARING si impegna a garantire l’operatività del servizio continuativamente 24 ore
su 24 per tutti i giorni dell’anno.
ART. 14) PARCO VEICOLI
1. Alla data di stipula del Contratto il parco mezzi è quello indicato in -A.
2. Il parco mezzi potrà comprendere:
- autoveicoli omologati per il trasporto di minimo 4 persone;
- veicoli commerciali omologati anche per il trasporto merci.
Veicoli di altro tipo potranno essere ammessi previa espressa autorizzazione del Comune.
3. Tutti i veicoli utilizzati da GENOVA CAR SHARING dovranno essere nella piena disponibilità della medesima a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente. I veicoli do- vranno essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza e sicurezza.
In particolare, dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, delle attrezza- ture e di tutti gli apparati necessari all’erogazione del servizio attraverso:
- la verifica e il mantenimento di un adeguato stato di funzionalità dei veicoli;
- la verifica e il mantenimento di un adeguato stato di pulizia dei veicoli;
- il gonfiaggio, la manutenzione, e, in caso di necessità, la eventuale sostituzione degli pneuma- tici.
4. Il parco mezzi dovrà essere rinnovato e integrato secondo le previsioni per Piano di Sviluppo di cui
all’ALLEGATO B.
5. Dovrà essere garantito il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente: in parti- colare le auto in servizio di car sharing dovranno possedere almeno tre stelle, se sono sottoposte ai test di sicurezza attiva e passiva proposti dal programma europeo EURONCAP, oppure caratteristiche equi- valenti, e dovranno essere sottoposti a revisione annuale, secondo le norme applicabili alle autovetture in servizio pubblico di piazza;
6. La sostituzione dei veicoli dovrà avvenire almeno ogni 4 anni o ogni 100.000 km.
7. I veicoli dovranno essere riconoscibili mediante logo specifico e sul veicolo dovrà essere presente anche il simbolo del Comune di Genova, come dettagliato nel Piano di Sviluppo di cui all’ALLEGATO B.
GENOVA CAR SHARING, fatti salvi i vincoli precedentemente elencati, avrà piena autonomia nel definire la tipologia di mezzi più opportuna in funzione della domanda di mercato.
ART. 15) RAPPORTI CON L’UTENZA
1. Sarà a totale cura di GENOVA CAR SHARING la gestione dei rapporti con l’utenza.
In particolare:
- dovrà essere garantita la funzionalità di una APP per smartphone per la localizzazione e, ove richie- sto, la prenotazione dei mezzi;
- dovrà essere garantito un servizio di call center continuativamente attivo durante la fascia oraria di erogazione del servizio;
- dovranno essere effettuate verifiche periodiche (almeno con cadenza annuale) sul grado di soddisfa- zione dell’utenza, sulla base di un questionario concordato con il COMUNE, con produzione e mes- sa a disposizione dei relativi report;
- dovrà essere garantita l’assistenza puntuale agli utilizzatori in caso di disservizi del sistema e/o dei mezzi.
2. GENOVA CAR SHARING si impegna ad offrire le necessarie garanzie in materia di: imparzialità, equilibrio, adeguatezza, correttezza, riservatezza (anche nel trattamento dei dati), semplificazione (di procedure e procedimenti).
3. Il personale di contatto dovrà, in favore degli utenti e dei clienti, prestare la necessaria assistenza per il rilascio dei documenti abilitanti al servizio e per poter definire e/o regolarizzare i rapporti commerciali e quelli amministrativi, nonché fornire tutte le informazioni eventualmente richieste.
4. Dovranno essere rese note, a cura di GENOVA CAR SHARING, le modalità con cui il cliente potrà formalizzare eventuali reclami concernenti la mancata affidabilità del servizio e la sua qualità.
ART. 16) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
1. GENOVA CAR SHARING si impegna a predisporre idonee campagne informative rivolte sia alla gene- ralità dell’utenza sia a specifiche categorie coinvolte dalla regolamentazione del servizio di car sharing.
2. GENOVA CAR SHARING dovrà, inoltre, implementare ed aggiornare, nelle forme ritenute più idonee, tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti maggiormente efficaci per la diffusione capillare delle in- formazioni relative alla stessa regolamentazione.
3. GENOVA CAR SHARING è direttamente responsabile di tutte le attività di informazione e comunica- zione finalizzate alla diffusione ed all’approfondimento della conoscenza e dello sviluppo del servizio oggetto del presente Contratto.
4. GENOVA CAR SHARING si impegna a supportare le azioni promosse dal COMUNE in occasione di particolari eventi o manifestazioni (quali, a titolo di esempio, la Settimana Europea della Mobilità So-
stenibile), anche al fine di sviluppare azioni sinergiche in relazione alle iniziative intraprese e previste dal COMUNE stesso.
CAPO IV. TARIFFE E COMPENSAZIONI ECONOMICHE ART. 17 SISTEMA TARIFFARIO
1. GENOVA CAR SHARING, nei rapporti con gli utenti del servizio, avrà piena autonomia nella defini- zione del sistema tariffario, fatte salve le modalità ed i limiti massimi determinati dal COMUNE con apposito provvedimento per tempo vigente.
2. Le tariffe di utilizzo a carico dell’utente dovranno includere almeno i costi di esercizio del veicolo, in- cluso il carburante/energia e ogni altro elemento legato all‘uso del veicolo stesso, quali (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la manutenzione e la riparazione, l'uso di lubrificanti, pneumatici, etc.).
3. È a totale cura di GENOVA CAR SHARING la riscossione delle tariffe per l’utilizzo del servizio da parte degli utenti.
ART. 18 VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO. RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI PER LA GESTIONE D’ESERCIZIO
1. I ricavi derivanti dalla gestione del servizio di car sharing, per abbonamenti o qualsiasi altro titolo di uti- lizzo, saranno di totale competenza di GENOVA CAR SHARING.
2. In coerenza con l’obiettivo del COMUNE di disporre in tempi brevi di un parco mezzi totalmente elet- trico, GENOVA CAR SHARING si obbliga, per le nuove immissioni in servizio, ad inserire esclusiva- mente veicoli elettrici ed a riconoscere al COMUNE un canone di concessione per la gestione del servi- zio commisurato al solo numero di veicoli termici in flotta (40,00 €/mese per ciascun veicolo termico).
3. Il calcolo del canone annuale sarà computato come sommatoria dei canoni mensili, a loro volta calcolati con riferimento al numero di veicoli in flotta l’ultimo giorno del mese;
4. Per ogni anno di vigenza del Contratto, il pagamento del suddetto canone annuale avverrà in unica solu- zione entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento per il calcolo. Contestualmente al pagamento da parte di GENOVA CAR SHARING, il COMUNE provvederà ad emettere fattura.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 2, il COMUNE si riserva la possibilità di appli- care penali secondo quanto descritto al successivo ART. 25).
6. COMUNE e GENOVA CAR SHARING danno atto che, in caso di necessità di utilizzo del servizio a supporto/integrazione/sostituzione di linee di trasporto pubblico locale, sarà possibile addivenire ad ac- cordi tra le parti per la definizione particolari modalità di gestione, basate sulle caratteristiche di com- plementarità al TPL del servizio car sharing.
ART. 19) BENI ED INVESTIMENTI
1. Al termine del periodo di durata del presente Contratto, la proprietà degli impianti e delle dotazioni in- frastrutturali funzionali all’erogazione dei servizi affidati deve essere ceduta al gestore eventualmente subentrante individuato dal Comune di Genova. Il nuovo gestore acquisterà la proprietà degli stessi al valore netto contabile come da scritture contabili della medesima società o, se maggiore, al valore di stima industriale, da effettuarsi a carico di GENOVA CAR SHARING.
2. Con riferimento alle infrastrutture di ricarica elettrica (IdR) implementate nel corso del contratto, GE- NOVA CAR SHARING si impegna ad inserire nell’accordo commerciale con il fornitore individuato le due seguenti clausole, da attivarsi al termine del presente Contratto:
a) in caso di subentro di un nuovo soggetto individuato dal COMUNE nella gestione del servizio Car Sharing, dovranno essere mantenute a favore di quest'ultimo le medesime condizioni contrattuali per l'utilizzo delle IdR previste a favore di GENOVA CAR SHARING.
b) in caso di cessazione definitiva del servizio, dovrà essere garantito l'uso pubblico delle IdR secondo le modalità previste dalla DGC-2018-49 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA, PER LO SVILUPPO DI UNA RETE DI RICARICA PER LA MOBILITA’ ELET-
TRICA NELLA CITTA’ DI GENOVA s.m.i., che disciplina gli obblighi tra le parti in merito alla realizzazione di rete di ricarica elettrica ad uso pubblico.
ART. 20) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Con- tratto devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previ- sto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, devono essere effettuati esclusivamente trami- te lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. GENOVA CAR SHARING si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, al COMUNE eventuali mo- difiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e smi.
CAPO V. MONITORAGGIO, QUALITÀ, CONTROLLO E PENALI ART. 21) REGOLAMENTO DI FRUIZIONE
1. GENOVA CAR SHARING adotta, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Carta dei Servizi, in riferimento all’erogazione del servizio e provvede all’adempimento degli obblighi deri- vanti dallo stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul proprio sito aziendale e l’aggiornamento annuale.
ART. 22) MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
1. GENOVA CAR SHARING si impegna a fornire periodicamente al COMUNE i seguenti dati, atti al monitoraggio dei servizi e delle attività oggetto del presente Contratto:
- Indicatori relativi alla consistenza del servizio: Numero di veicoli in servizio, Numero di stalli car sharing;
- Indicatori relativi alla clientela: Numero di contratti/abbonamenti attivi;
- Indicatori relativi all’utilizzo del servizio: Numero di corse effettuate, km percorsi, ore di utiliz- zo, totale ore disponibili, % di utilizzo, separatamente per modalità station based e free floating.
Tale set di indicatori potrà essere integrato su richiesta del COMUNE.
2. GENOVA CAR SHARING opera l’invio periodico dei dati di cui al comma 1 a cadenza trimestrale ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine di ogni trimestre di riferimento.
3. Ogni invio ha per oggetto il dettaglio mensile, su file Excel editabile, di tutti i dati definiti al comma 1 relativamente al trimestre precedente.
4. In aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, nonché a quanto previsto dalle norme sta- tutarie e dai Regolamenti Comunali in materia, GENOVA CAR SHARING si impegna a fornire i dati, i documenti, le attestazioni e le certificazioni richieste dal COMUNE inerenti al servizio oggetto del pre- sente Contratto.
5. Al termine di ogni anno di affidamento, COMUNE e GENOVA CAR SHARING si incontrano per veri- ficare:
- lo stato di andamento del servizio in relazione agli indicatori riportati in ALLEGATO B;
- le problematiche emerse e il rispetto delle tempistiche e delle modalità di evoluzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel Piano di Sviluppo.
Lo sviluppo del servizio potrà essere rivisto, di comune accordo tra le parti, al verificarsi di quanto previsto all’ART. 7) comma 2. Della riunione si redige apposito verbale.
ART. 23) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE
1. Il COMUNE, tramite il Dirigente competente e/o persona da questi delegata, si riserva di effettuare in qualunque momento, senza che GENOVA CAR SHARING nulla possa eccepire, visite ed ispezioni nel- le aree e nei luoghi in cui sia svolta l’attività da parte di GENOVA CAR SHARING, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione.
2. L’esercizio della vigilanza, secondo le modalità indicate al comma 1, mira tra l’altro a:
- verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità/quantità previsti nel Piano di Sviluppo e riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all’utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
- verificare la perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni pre- scritte nel presente Contratto.
3. I controlli e le verifiche sono effettuati alla presenza del Responsabile di GENOVA CAR SHARING di cui al precedente ART. 8) – preventivamente informato – e/o di un suo delegato.
4. Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della veri- fica, sottoscritto da tutti i presenti. All’atto della sottoscrizione, GENOVA CAR SHARING può effet- tuare le contestazioni ritenute opportune.
5. Qualora dall’attività di verifica effettuata da parte del COMUNE dovessero risultare delle difformità ri- spetto a quanto disposto nel presente Contratto, nonché rispetto alle modalità di svolgimento dell’attività, GENOVA CAR SHARING dovrà provvedere a eliminare le disfunzioni rilevate nei termi- ni indicati nella formale contestazione conseguente alla verifica.
ART. 24) FACOLTÀ SOSTITUTIVA
1. In caso di inerzia o di cattiva gestione da parte GENOVA CAR SHARING, qualora ricorrano situazioni che richiedono un intervento a difesa del pubblico interesse, il COMUNE si riserva in ogni caso di pro- cedere d’ufficio a sanare i disservizi riscontrati, e quindi la facoltà di sostituirsi a GENOVA CAR SHARING imputandole ogni maggiore onere sostenuto.
ART. 25) PENALI
1. Il COMUNE, a tutela delle norme contenute nel presente Contratto, nonché sulla base delle verifiche di cui al precedente ART. 23) e/o di ripetute segnalazioni dei fruitori del servizio, qualora rilevi inadem-
pienze da parte di GENOVA CAR SHARING nell’attuazione della gestione, contesta i fatti per iscritto e assegna un congruo termine per l’adempimento.
2. Resta ferma l’applicazione delle seguenti penali:
- mancata trasmissione nei tempi previsti dei report periodici di monitoraggio di cui al preceden- te ART. 22): € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto del Piano di Sviluppo del servizio di cui all’ALLEGATO B, fatto salvo
quanto previsto all’ART. 7) comma 2: penale commisurata alla gravità della mancata presta-
zione da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00, da determinarsi in occasione delle verifiche periodiche di cui all’ ART. 23), fermo restando quanto previsto al successivo ART.
28) qualora si configuri una grave inadempienza contrattuale;
- mancata garanzia dell’operatività del servizio continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno: € 500,00 per ogni giorno di non operatività per diretta responsabilità del gestore;
- mancato rispetto degli obblighi in materia di parco veicoli di cui all’precedente ART. 14): pe- nale di € 500,00 per ogni difformità riscontrata in occasione delle verifiche periodiche di cui all’0;
- Mancato rispetto degli obblighi in materia di rapporti con l’utenza di cui al precedente ART.
15):
- Mancata effettuazione delle verifiche del grado di soddisfazione dell’utenza: € 2.000,00 in caso di non effettuazione di almeno una indagine di customer satisfaction nel corso dell’anno solare;
- Mancato versamento nei tempi previsti del canone di concessione di cui al precedente ART.
18): € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
3. L’applicazione delle penali per inadempimento contrattuale di cui sopra non è sostitutiva delle sanzioni discendenti da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare vigente ed attinente alle fattispecie in questione.
4. L’applicazione delle penali è demandata al Dirigente competente e sarà disposta tramite determinazione dirigenziale e notificata a GENOVA CAR SHARING.
Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, GENOVA CAR SHARING non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il COMUNE applicherà le penali previste.
L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, potrà essere escusso dalla cauzione definitiva successivamente all’adozione del provvedimento stesso.
In caso di persistente inadempienza degli obblighi contrattuali da parte di GENOVA CAR SHARING, il COMUNE si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione ai sensi del successivo ART. 28).
5. Non è comunque precluso al COMUNE il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente con- templati tra quelli di cui al comma 1, comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione dei servizi, applicando una penale commisurata alla gravità della mancata prestazione, fina ad un massimo di € 1.000,00.
CAPO VI. CESSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO ART. 26) CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto sotto qualsiasi forma.
2. Salvo quanto al comma 3, ogni Atto contrario è nullo di diritto.
Qualora questa eventualità si dovesse verificare, il COMUNE avrà facoltà e diritto di dichiarare risolto il Contratto per colpa di GENOVA CAR SHARING, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
3. Le eventuali fusioni di GENOVA CAR SHARING con altre società, conferimenti, cessioni escissioni di GENOVA CAR SHARING, non costituiscono cause di cessione di Contratto.
ART. 27) RECESSO
1. Fermo quanto previsto in riferimento alla durata del Contratto di cui al precedente ART. 3), spetta sepa- ratamente al COMUNE ed a GENOVA CAR SHARING il diritto di interrompere anticipatamente l’affidamento. Tale opzione potrà essere esercitata solo con riferimento al termine di ciascun anno di servizio.
Tale diritto potrà essere esercitato dalle parti in forma scritta, non oltre sei mesi prima della scadenza di ciascun anno di gestione.
2. Nel caso di esercizio del recesso anticipato da parte di GENOVA CAR SHARING, spetta al COMUNE la facoltà di richiedere a GENOVA CAR SHARING la prosecuzione della gestione del servizio per un periodo non superiore ad un anno, a far data dalla relativa comunicazione del COMUNE in forma scritta da inviarsi non oltre due mesi dopo il ricevimento della comunicazione di GENOVA CAR SHARING relativa all’esercizio del recesso.
3. La gestione nel periodo di prosecuzione di cui sopra, necessaria al fine di assicurare continuità al servi- zio nelle more del completamento degli atti e delle procedure inerenti alle nuove modalità di organizza- zione ed erogazione dello stesso, avverrà alle medesime condizioni contrattuali. In corrispondenza della scadenza naturale del Contratto, il COMUNE si riserva di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 2 per un periodo di prosecuzione della gestione non superiore ai sei mesi, e con preavviso non inferiore a sei mesi.
ART. 28) RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO
1. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (Clau- sola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle at- tività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal con- tratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui alla presente concessione non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della so- cietà Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della Legge n.136/2010.
2. Il Contratto verrà altresì risolto di diritto:
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
3. Nelle ipotesi di cui sopra il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichia- razione del COMUNE, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del Contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del COMUNE al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
4. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, le seguenti:
- dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal COMUNE, ferma restando l’applicazione delle penali previste al precedente ART. 25);
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio stabilito dalla COMUNE e comunicato a GENOVA CAR SHARING per porre fine all'inadempimento;
Nei casi di cui sopra, il COMUNE procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale GENOVA CAR SHARING dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettua- ta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
5. Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il COMUNE potrà rivalersi su eventuali crediti di GENO- VA CAR SHARING nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto, il COMUNE effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e dei servizi forniti nonché dei beni e dei servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con il rappresentante di GENOVA CAR SHARING, e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del Contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico di GENOVA CAR SHARING. In caso di risoluzione contrattuale, il COMUNE pro- cederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni even- tualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
CAPO VII. COMUNICAZIONI, CONTROVERSIE E SPESE ART. 29) COMUNICAZIONI
1. Per le comunicazioni afferenti al presente Contratto, i referenti delle parti sono i seguenti: COMUNE DI GENOVA Direzione Mobilità Xxx xx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (X)
Tel: x00 000 0000000 / 5573803
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
GENOVA CAR SHARING Srl Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (X) Tel: x00 000 0000000
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ART. 30) CONTROVERSIE
1. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA – Xxx xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx- xx. La definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti derivanti dall’esecuzione, dall’interpretazione e dallo scioglimento del Contratto sarà devoluta alla competente Autorità Giudizia- ria - Foro esclusivo di Genova.
ART. 31) SPESE E REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Xxxx, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di se- greteria ecc.) sono a carico di GENOVA CAR SHARING che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Tutti gli allegati al presente Atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.
ART. 32) DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto di servizio Rep. n. 67991/2016.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente Per il COMUNE DI GENOVA
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per GENOVA CAR SHARING S.r.l.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Contratto di Affidamento Servizio Car Sharing ALLEGATO A
✓ FLOTTA GENOVA CAR SHARING AL 30/09/21
AUTO ELETTRICHE
STATION BASED | City Car | Volkswagen e-UP | 19 |
Comfort | Volkswagen ID3 | 10 | |
FREE FLOATING | City Car | Volkswagen e-UP | 46 |
75
AUTO TERMICHE
STATION BASED | City Car | Fiat Panda | 16 |
Comfort | Volkswagen Golf | 8 | |
Cargo | Fiat Doblò | 2 | |
Cargo plus | Fiat Ducato | 3 |
28
TOTALE FLOTTA 103
GENOVA CAR SHARING SRL
Sede Legale e Amministrativa: xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) | Tel. x00 000 0000000 - Fax: x00 000 00000000. Sede operativa: xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Capitale Sociale: Sottoscritto € 55.000 | C.F. e P.IVA 01405760990
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 01405760990 - R.E.A. 407161
Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Energia S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 03544070174.
✓ STALLI CAR SHARING AL 30 SETTEMBRE 2021
Municipio 1 Centro Est
Corso Armellini Corso Paganini Piazza Villa
Corso Firenze (Giardini Pellizzari – San
Xxxxxx)
Via Arsenale di Terra (Stazione Principe)
Via Bersaglieri D'Italia (Metro- Principe)
Piazza Bandiera
Via S.S. Xxxxxxx e Filippo Via Turati
Piazza Fontane Xxxxxx Piazza del Ferro
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx
Via Macaggi Via Corsica Caricamento
Corso Dogali (Castello D’Albertis)
STALLI
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
4
2
4
2
3
2
2
Municipio 2 Xxxxxx Xxxxx
Xxx xx Xxxxxxx 0
Xxx Xxxxxxx 0
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) 2
Xxx Xxxxxxx 0
Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx da Paola 2
Xxx Xxxxxx 0
Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx 0
Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0
Xxxxxx Xxxxxx 0
Xxxxx Xxxxxxxx 0
Municipio 4 Media Valbisagno
Xxx Xxxxxx 0
Xxxxxxx Xxxxxx Est 2
Municipio 5 Valpolcevera
Via Fillak (altezza Xxx Xxxx) 0
Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxx
Via Hermada 2
Largo Coppi 2
Municipio 7 Ponente
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxx xx Xxxx 0
Xxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) 2
Viale Brigate Partigiane 2
Xxxxxx Xxxxxx 0
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 0
Via Mosso (PS X.Xxxxxxx) 2
Xxxxx Xxxxxxx 0
Xxx Xxxxx 0
Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx
Piazza Ragazzi del 99 2
Xxx Xxxxxxx 0
Via V Maggio (Monumento) 2
Via Xxxxxx (Rampa Xxxxx Xxxxxx) 0
Xxx Xxxxxxxx 0
Contratto di Affidamento Servizio Car Sharing ALLEGATO B
PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO CAR SHARING
IL CONTESTO ATTUALE
La nostra Società gestisce dal 2004 il servizio car sharing nella città di Genova, nella modalità “Station Based”, che prevede il seguente schema:
• i veicoli si trovano presso parcheggi riservati al servizio;
• il veicolo prenotato viene prelevato in un parcheggio e, a fine noleggio, deve essere rilasciato nello stesso parcheggio dove era stato prelevato (modello “Round Trip”);
• i veicoli del Car Sharing possono transitare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle ZTL e parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento “Blu Area” e “Isola Azzurra” del Comune di Genova;
• il veicolo può essere prenotato in anticipo, telefonando al Call Center o tramite Sito web e APP dedicati, indicando presso quale parcheggio verrà prelevato. La struttura di «pricing» è così articolata:
• canone annuale di abbonamento per il diritto di accesso al Servizio;
• tariffa a tempo, espressa in euro/ora, per tutto il tempo che dura il noleggio;
• tariffa a chilometro per il pagamento dei chilometri percorsi, a partire dal primo;
• tariffa giornaliera, settimanale, week end
La flotta disponibile per l’utenza si è da sempre articolata su diversi modelli, comprensivi anche di tipologia per il trasporto merci.
L’alimentazione è termica. Nell’ambito del progetto “ACI per Genova” da giugno 2019 ad aprile 2020 sono stati introdotti veicoli elettrici in sperimentazione.
Da marzo 2020 il servizio ha registrato una forte flessione nell’utilizzo a causa dell’insorgenza di Covid-19, con una riduzione anche del 90% nei mesi di marzo – aprile – maggio. La riduzione media dei km percorsi e fatturati del 2020 rispetto al 2019 è stata del 50%. La flotta è stata così ridotta da 71 vetture a 31 (tutte termiche) nel corso dell’anno passato.
Le linee guida del piano di sviluppo del servizio
Questo Piano di Sviluppo, che si sviluppa in un contesto di pandemia ancora persistente, prevede diversi ambiti di realizzazione, focalizzati principalmente sulle seguenti macro caratteristiche:
• Ripristino della numerosità della flotta ante pandemia, con migrazione dalla flotta termica alla flotta elettrica
• Inserimento del servizio denominato “free floating”
• Upgrade tecnologico
GENOVA CAR SHARING SRL
Sede Legale e Amministrativa: xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) | Tel. x00 000 0000000 - Fax: x00 000 00000000. Sede operativa: xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Capitale Sociale: Sottoscritto € 55.000 | C.F. e P.IVA 01405760990
Iscritta presso il Registro Imprese di Genova n. 01405760990 - R.E.A. 407161
Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Duferco Energia S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 03544070174.
La flotta
Il Piano prevede il ripristino immediato della flotta sui numeri del 2019, con crescita graduale nel corso degli anni di durata della concessione (fino al 2026).
Le auto termiche daranno gradualmente sostituite da vetture a trazione elettrica, confermando il mix delle diverse categorie, con una attenzione maggiore al servizio “Cargo”
Il servizio misto Station Based e Free Floating
In base a questo modello i veicoli sono disponibili sia presso i parcheggi riservati al Servizio, sia nelle normali aree di parcheggio ubicate all’interno di un’area cittadina limitata che si potrebbe definire “area a flusso libero” o “Area Operativa”.
Nel servizio Station Based un veicolo può essere prenotato e prelevato nel parcheggio dedicato ai veicoli del Car Sharing indicato in fase di prenotazione.
Nel servizio Free Floating un veicolo può essere Opzionato, se visualizzato sulla App, e quindi libero da prenotazioni, e prelevato entro i 15 minuti successivi all’interno dell’area cittadina a “flusso libero”, là dove il veicolo si trova parcheggiato (area operativa).
Le auto disponibili nell’Area Operativa del servizio free floating devono essere parcheggiate a fine corsa all’interno della stessa area.
L’ampiezza dell’Area Operativa nonché i confini urbani della stessa dipende non solo dal numero delle auto disponibili ma anche dall’andamento e dalla dinamica della domanda di mobilità dei cittadini.
La tecnologia
L’introduzione del modello misto di servizio e la migrazione dalla alimentazione termica alla elettrica rendono necessari un importante ugrade tecnologico di tutto il sistema. Gli ambiti principali di sviluppo dei sistemi sono:
• Nuova APP per gli utenti e nuova piattaforma di servizio;
• Integrazione della piattaforma car sharing con i sistemi di ricarica delle vetture
IL PIANO DI SVILUPPO
Il Piano di Sviluppo del servizio Car Sharing intende svilupparsi in coerenza con l’obiettivo della Genova Car Sharing srl, che ha deciso di certificare il servizio offerto secondo la ISO 37101, relativa allo sviluppo sostenibile delle comunità.
L’attuazione di tale sistema avviene attraverso un processo circolare che parte da valori di riferimento, definisce una specifica strategia per raggiungere gli obiettivi dati, attua la strategia attraverso azioni puntuali, valuta i risultati prodotti da tali azioni in rapporto ai valori presi a riferimento, in un processo di miglioramento continuo.
Sebbene il Comune di Genova non applichi (ancora) tale sistema di gestione, Genova Car Sharing – al fine di determinare la strategia e gli obiettivi del Comune sul fronte del car sharing– ha analizzato due documenti “obiettivo” che sono peraltro costruiti con la logica «circolare» prima esposta:
• Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS, approvato nel 2019* da Città Metropolitana;
• Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) approvato a dicembre 2020* dal Comune di Genova.
Il PUMS, in particolare, definisce precisamente gli obiettivi da raggiungere, identificando alcuni indicatori di risultato che verranno utilizzati per definire gli obiettivi del Piano.
A partire dagli obiettivi il PUMS definisce la strategia da adottare, strategia articolata su 7 assi strategici.
La norma ISO 37101 prevede che la valutazione venga effettuata dall’Amministrazione sulla base degli indicatori definiti; tali indicatori (KPI) nel nostro caso saranno quelli già indicati nel PUMS e nel SECAP, nonché altri KPI riferibili a ciascuna delle 6 finalità, al fine di valutare il grado di «sostenibilità» complessivo dell’attività di ELETTRA secondo lo schema proposto dalla UNI 37101.
Di seguito, gli indicatori che fungeranno da “Guida” per lo sviluppo del servizio nel periodo di vigenza del contratto (fino al 2026).
Gli obiettivi della Società di Gestione, le relative azioni poste in essere ed i conseguenti KPI per il monitoraggio devono essere modulabili in relazione alle strategie ed alle azioni che il Comune di Genova metterà in campo nel corso di tutto il periodo 2021-2026.
Ricordiamo inoltre che nel corso del 2020 i dati di servizio hanno avuto una contrazione anche del 90% nel trimestre marzo-maggio, attestandosi su un -50% su base annua (km di percorrenza).
Il monitoraggio e la gestione del Piano di Sviluppo deve necessariamente tenere conto anche di questa importante variabile, che condiziona ancora in maniera importante l’utilizzo del servizio.
Le azioni ed i relativi volumi di servizio indicati come obiettivo in questo Piano devono pertanto essere monitorati ed eventualmente rimodulati in relazione non solo alle azioni strategiche del Comune di Genova ma anche allo sviluppo della situazione pandemica nazionale che condiziona il contesto trasportistico di riferimento.
Pertanto, gli indicatori obiettivo definiti nella pagina successiva così come le azioni previste devono essere condivisi annualmente tra la Società di Gestione ed il Comune di Genova in sede di Comitato di Monitoraggio, da tenersi nell’ambito dell’ultimo bimestre di ciascun anno del Piano.
FINALITA' | KPI PER ELETTRA | Obiettivo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
ATTRATTIVA | FF: Tasso di rotazione medio giornaliero | 4 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
SB: Numero veicoli/10.000 residenti attivi | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | |
numero auto FF | 50 | 80 | 115 | 150 | 180 | 200 | ||
numero auto SB | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 | ||
Qualità percepita/livello soddisfazione (customer survey) | 80% buono - molto buono | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
% Utilizzo FF (su 24h) | 7% | 3% | 6% | 7% | 8% | 8% | 8% | |
% Utilizzo SB (su 24h) | 20% | 18% | 18% | 20% | 21% | 22% | 24% | |
Ampiezza area FF | Comitato monitoraggio (*) | |||||||
Progetti Sviluppo SB (One Way) | Comitato monitoraggio (*) | |||||||
CONSERVAZ IONE AMBIENTE | % Km elettrici su totale | 100% | 35% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Risparmio ton CO2 (gr x 1.000.000)** | 191,3 | 402,0 | 475,5 | 570,6 | 724,9 | 793,8 | ||
RESILIENZA | Integrazione altri servizi mobilità | AMT | Altri servizi | |||||
UTILIZZO RISORSE | Full electric/Totale flotta | 100% | 35% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Flotta elettrica Van Sharing | 100% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
COESIONE SOCIALE | Tariffe differenziate su profilazione utenza | |||||||
info plurilingua | Sito web | |||||||
comarketing mirato | 1 Progetto/anno | |||||||
BENESSERE | Dissemination | 3 eventi/anno |
*: L’ampiezza e la definizione dei confini dell’Area Operativa Free Floating nonché le aree di interesse per parcheggi Station Based One Way verranno concordate in sede di Comitato di Monitoraggio annuale in coerenza con gli obiettivi strategici ed i provvedimenti del Comune di Genova sulla mobilità urbana
**: Viene calcolato il risparmio di emissioni di CO2 sulla base delle ipotesi formulate dall’Osservatorio Sharing Mobility (Ministero Ambiente), che prevede una riduzione media delle percorrenze da parte degli utenti car sharing pari al 35% (utilizzo servizio Station Based vs auto privata) e del 10% (utilizzo servizio Free Floating vs auto privata). Il volume di emissioni date dalle auto private viene stimato sulla base dell’attuale parco circolante nell’ambito del Comune di Genova, con una media della vetustà del parco (che definisce la categoria “Euro” e il conseguente livello di emissioni di CO2)