PROGRAMMA – PARTE 1
Diritto delle forniture
PROGRAMMA – PARTE 1
Classificazione dei contratti
Xxxxxxx parlato sino ad ora della natura del contratto; prima di andare avanti, però, è necessario tentarne una classificazione perché spesso faremo riferimento a diverse categorie di contratti; senza pretendere, quindi, di elencare tutte le categorie possibili di contratti, ci limiteremo alle più importanti e generalmente accettate.
contratti tipici | sono quei contratti previsti dalla legge (es. compravendita, locazione, mandato etc.) |
contratti atipici | sono quei contratti non previstiti (e quindi non espressamente regolati) dalla legge. Sono validi solo se hanno una causa lecita, giuridicamente e economicamente apprezzabile (es. leasing) |
Distinguiamo, ora, in base in base al momento del perfezionamento del contratto;
contratti consensuali | si perfezionano (e quindi si concludono) nel momento in cui si è raggiunto il consenso rientrano in questi contratti: 1. contratti che attuano il trasferimento della proprietà di una cosa determinata 2. contratti che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali 3. contratti che attuano il trasferimento di altri tipi di diritti diversi da quelli reali (art. 1376 c.c.) |
contratti reali | si perfezionano nel momento in cui si è consegnata la cosa oggetto del contratto (es. il denaro nel mutuo) ; per questi contratti c'è quindi bisogno di: consenso + consegna. I contratti reali sono tutti tipici, cioè devono essere tutti previsti dalla legge |
Distinguiamo, ora, in base agli effetti che producono in:
contratti obbligatori | sono quelli che producono effetti obbligatori |
contratti ad efficacia reale | sono quelli che producono l'immediato trasferimento, la costituzione o modificazione di diritti |
Trasferimento della proprietà, consegna del bene e passaggio dei rischi
La definizione della vendita è contenuta nell’art. 1470 c.c.: “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
Questa impostazione è coerente con il principio consensualistico che nel nostro ordinamento regge i contratti a effetti reali, come la vendita: il consenso legittimamente manifestato dalle parti realizza l’effetto traslativo della proprietà. Vengono così regolati specificamente i casi di c.d. vendita obbligatoria (o con effetti reali differiti) e cioè dei contratti di vendita alla cui conclusione non corrisponde il trasferimento della proprietà.
Si tratta della:
- vendita di cose di genere, in cui l’effetto traslativo si realizza quando il bene viene
individuato;
- vendita di cosa futura, in cui il trasferimento della proprietà ha luogo quando la cosa
viene ad esistenza;
- vendita di cose altrui, nella quale il trasferimento della proprietà al compratore si verifica nel momento in cui il venditore ne acquisti la proprietà dal precedente titolare.
Quello del pagamento traslativo è un istituto su cui la dottrina degli ultimi anni ha posto sempre più attenzione e il problema, così come è impostato da qualche autore, è in grado di sovvertire molte delle regole ritenute dei cardini del nostro sistema giuridico fino a poco tempo fa.
Infatti, dall'accoglimento delle teorie di autori come Xxxxxxx o Chianale deriva un necessario ripensamento di alcuni istituti tradizionali, come il principio del consensualismo e il principio di causalità.
Il problema del pagamento traslativo è il problema dell'atto di adempimento che ha un'efficacia traslativa del diritto di proprietà; ci si chiede, cioè, se sia possibile che un atto di adempimento (quindi un atto che non sia un contratto) possa consistere nel trasferimento della proprietà.
Facciamo alcuni esempi:
A) il mandatario senza rappresentanza Xxxxx acquista un immobile per conto del mandante Caio, e ha poi l'obbligo di ritrasferire l'immobile acquistato al mandante;
B) Xxxxx, costruttore, acquista un terreno da Caio per poterci edificare una serie di appartamenti; nel contratto Xxxx trasferisce immediatamente il terreno a Tizio, il quale, in corrispettivo, si obbliga a trasferire a Caio, al completamento dell'opera, l'ultimo piano del palazzo che intende edificare (NB: si obbliga a trasferire, e non trasferisce la proprietà della cosa futura).
C) Xxxx trasferisce a Tizio la proprietà fiduciaria dell'immobile X con un atto di compravendita; è noto che il fiduciario Xxxxx deve trasferire l'immobile a Xxxx su sua richiesta, in quanto ha un preciso obbligo in tal senso;
I problemi sono i seguenti:
1) come si qualifica l'atto di trasferimento immobiliare da Xxxxx a Caio?
2) come può venire attuato (cioè qual è il mezzo giuridico che l'ordinamento predispone per trasferire la proprietà al mandante)?
Risulta evidente una cosa: che gli atti in questione non sono una compravendita né sono una donazione, e che non esistono nel nostro ordinamento altri contratti tipici che servano ad uno scopo del genere (cioè trasferire la proprietà per adempiere all'obbligo preesistente).
Tesi della dottrina tradizionale (inesistenza del pagamento traslativo)
La dottrina tradizionale sostiene che negli esempi che abbiamo fatto, l'obbligo di trasferimento dell'immobile potrebbe essere effettuato mediante una delle due soluzioni seguenti:
1) un negozio bilaterale di compravendita, in cui le parti dichiarino che il prezzo è stato già pagato precedentemente, oppure con simulazione del pagamento del prezzo;
2) una donazione, in quanto saremmo in presenza di un atto di attribuzione patrimoniale a titolo gratuito (infatti alla prestazioni di una parte non corrisponde una controprestazione);
in nessun caso, comunque, potrebbe essere ammesso un pagamento traslativo, cioè un atto unilaterale di pagamento con cui si trasferisca la proprietà.
Infatti, secondo questa opinione, l'obbligo di far acquistare la proprietà è un'obbligazione di fare (Xxxxxxxx), e precisamente è un'obbligazione di concludere un successivo contratto con cui si trasferisce la proprietà dell'immobile (così come avviene per il contratto preliminare).
Tale tesi è così argomentata:
• nel nostro ordinamento il trasferimento della proprietà richiede sempre il consenso della parte che acquista (salvo alcune ipotesi eccezionali, come nel contratto a favore di terzo); in qualunque caso, anche quando il consenso non è richiesto, l'atto è comunque soggetto alla possibilità di rifiuto da parte dell'acquirente (ma l'ipotesi deve comunque considerarsi eccezionale);
• è la compravendita l'atto traslativo della proprietà per eccellenza del nostro ordinamento. I modi di acquisto della proprietà nel codice civile sarebbero un sistema chiuso (vendita o donazione, o altri negozi previsti dalla legge), si afferma, e quindi non c'è spazio per un atto solutorio traslativo;
• un atto di adempimento con cui si trasferisce la proprietà senza il consenso dell'altra parte sarebbe un negozio astratto, che nel nostro ordinamento non è ammesso. Solo la donazione trasferisce la proprietà senza corrispettivo, e tale atto deve essere effettuato solo in forma pubblica. Tra l’altro, se nel trasferimento del
diritto manca il consenso della parte che acquista, non è possibile desumere dall'atto la causa del negozio, il che si presta ad una facile elusione delle norme sulla forma della donazione.
Il nostro ordinamento, in definitiva, non conoscerebbe le obbligazioni di dare intese come obbligazioni di trasferire la proprietà, ma solo obblighi di dare che consistano nel consegnare una cosa.
Le tesi sull’ammissibilità del pagamento traslativo Critiche alla tesi tradizionale
Alla tesi tradizionale sono state mosse varie obbiezioni;
• anzitutto, gli atti di trasferimento immobiliare dei tre esempi sopra non possono essere qualificati come vendite; la vendita presuppone il trasferimento di un diritto in cambio di un prezzo, operazione che qui non è dato di riscontrare; la verità è che gli atti in questione sono in realtà degli atti esecutivi, e più precisamente degli atti di adempimento;
• dire che nel nostro ordinamento è accolto il principio consensualistico e che il trasferimento immobiliare consegue sempre al consenso delle parti, è un argomento fuori luogo, in quanto l'articolo 1376 accoglie il principio consensualistico, ma lo accoglie per i contratti e non per gli atti di adempimento come quelli in esame; qui, infatti non abbiamo alcun contratto; il consenso delle parti è già stato manifestato, e la parte obbligata (Tizio) deve solo adempiere al suo obbligo;
• quanto all'affermazione secondo cui solo i contratti tipici previsti dal codice (come la vendita, la donazione o la permuta) potrebbero produrre l'effetto traslativo è affermazione che "mortifica il principio di autonomia contrattuale" di cui all'articolo 1322 e contrasta con gli articoli 922 e 1376 (Chianale);
• quanto all'obiezione secondo cui il negozio di trasferimento della proprietà in tal caso sarebbe un atto senza causa, è affermazione errata; l'atto infatti, trova la sua causa nel precedente contratto con cui Xxxxx assumeva su di se l'obbligo di trasferire l'immobile. La causa, insomma, non è interna all'atto, ma è esterna; e quindi la dottrina parla, al riguardo di negozio con causa esterna; In particolare, in tal caso abbiamo una causa definibile come causa solvendi.
Non si pone, quindi, il problema dell'elusione delle forme della donazione, dato che in nessun caso l'atto potrebbe qualificarsi come donazione (infatti l'animus
xxxxxxx è da escludere; quanto alla mancanza di corrispettivo, il corrispettivo non è stato pagato contestualmente al trasferimento, in quanto la parte che acquista ha già effettuato in precedenza la sua controprestazione).
Premesso ciò, la dottrina conclude che in realtà è ben possibile che le parti si accordino affinché‚ la proprietà venga trasferita in un momento successivo alla conclusione del contratto e che il pagamento possa avere un'efficacia traslativa.
Ammesso il pagamento traslativo, il problema adesso, è il seguente: quale struttura deve avere un negozio del genere?
Tesi del negozio unilaterale
Secondo Xxxxxxx il pagamento traslativo può essere compiuto con un atto unilaterale, dal momento che non può essere considerato un contratto, ma è un atto di adempimento. "Un rifiuto, o un'accettazione non avrebbero senso alcuno, avendo l'accipiens manifestato già la sua volontà in sede di assunzione dell'obbligo di dare; il pagamento, poi, sarà un atto traslativo di attribuzione patrimoniale di cui potrà essere discussa la negozialità, ma che in ogni caso non può definirsi atipico come non è atipico l'atto di adempimento".
La tesi, ancorché possa apparire originale, è corretta dal punto di vista giuridico e assolutamente coerente col sistema; l’adempimento è infatti l’atto unilaterale con cui il debitore soddisfa il creditore, eseguendo l’obbligazione; non è scritto da
nessuna parte che l’adempimento possa consistere solo nella consegna di una cosa
mobile o di una somma di denaro; ne consegue che si può ipotizzare che
l’obbligazione consista invece nel trasferimento di un immobile e tale trasferimento non potrà essere considerato né un contratto né una donazione, istituti
strutturalmente e causalmente diversi dall’atto di adempimento.
Tesi del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente
Xxxxxxx autore ha rilevato come nel nostro ordinamento, in realtà, già esiste una figura idonea a trasferire la proprietà senza che sia necessaria la presenza dell'altra parte, ed è il contratto unilaterale (articolo 1333); non potendo dubitarsi che nel pagamento traslativo sia ravvisabile una sola obbligazione (quella del soggetto che deve trasferire) e che quindi il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente sia lo strumento più idoneo per adempiere all'obbligo di cui si tratta.
Sulla natura giuridica del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente sono state proposte varie tesi, ma che in realtà non scalfiscono la soluzione del problema, e cioè che si tratta di un negozio la cui struttura è idonea a trasferire la proprietà in adempimento di una precedente obbligazione di dare; che poi il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente lo si voglia considerare un contratto bilaterale che si forma con dichiarazione di una sola parte (Xxxxx), o che lo si voglia considerare come un negozio unilaterale (Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx), o, infine,
come un contratto bilaterale la cui accettazione dell'oblato è data in forma tacita (dottrina prevalente) è problema che a noi non interessa più di tanto.
Conclusioni - L'obbligazione di dare nel nostro ordinamento
Contestato che il nostro codice accolga sempre il principio consensualistico; contestato che il principio di causalità vieti di porre in essere negozi con causa esterna; contestato che il trasferimento della proprietà richieda sempre e comunque una vendita o una donazione; contestato, infine, che l'obbligo di trasferire un diritto sia qualificabile come obbligazione di fare, parte della dottrina inquadra i casi di pagamento traslativo nelle obbligazioni di dare.
Gli esempi che il nostro ordinamento conoscerebbe di obbligazioni di dare sono molteplici.
• il trasferimento del mandatario senza rappresentanza al mandante dell'immobile acquistato per suo conto;
• il trasferimento dell'immobile dal fiduciario al fiduciante, a cui è stato trasferito l'immobile
• l'obbligazione del venditore di cosa altrui (articolo 1478);
• l'obbligazione dell'onerato testamentario nel caso di cui all'articolo 651;
• il trasferimento immobiliare effettuato per adempiere ad un'obbligazione naturale;
• l'obbligazione del promittente venditore, nel caso di contratto preliminare di vendita (Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx);
• la donazione avente ad oggetto l'assunzione di un obbligo di trasferire la proprietà;
• la collazione di immobili mediante conferimento in natura (articolo 746);
• la restituzione di un bene in natura quando vi sia un arricchimento ingiustificato (articolo 2041 comma 2);
• l'onere donativo, quando il testatore lasci un bene all'erede e imponga a costui di trasferire una parte del bene a un terzo;
• in caso di separazione consensuale tra coniugi, uno dei coniugi potrebbe soddisfare il suo obbligo di mantenimento della prole in un'unica soluzione, con un trasferimento immobiliare (questo è il caso deciso dalla famosa sentenza della Cass. 9500/1987).
Posizione della giurisprudenza
Finora abbiamo visto la posizione della dottrina, che peraltro può considerarsi ancora minoritaria. Quanto alla posizione della giurisprudenza spesso si trova affermato che l'obbligo di trasferire un diritto sarebbe obbligo di dare, e tale posizione permette di distinguere la vendita di cosa futura dal contratto di appalto: il contratto di appalto, si dice, sarebbe un obbligo di fare, mentre nella vendita di
cosa futura abbiamo un'obbligazione di dare, consistente nell'obbligo di trasferire un diritto (Cass. 2161/1987).
Per quanto riguarda in modo specifico il problema del pagamento traslativo la Cassazione si è pronunciata in senso positivo con una sentenza del 1987 (Cass. 9500/1087). Il caso riguardava un padre che aveva promesso, nel verbale di separazione giudiziale, di trasferire un immobile; effettuata la proposta di trasferimento alla figlia, non era seguita una specifica accettazione ma xxxxxx era subentrata nel possesso dell’immobile. Dopo qualche anno, chiamata a pronunciarsi sul diritto del padre di chiedere la restituzione dell’immobile, il quale assumeva che non essendo seguita l’accettazione il contratto di trasferimento non si fosse mai perfezionato, la Cassazione affermò che la proposta effettuata a suo tempo doveva considerarsi come proposta di concludere un contratto a carico del solo proponente (articolo 1333) perfezionatosi con la sola proposta dell’obbligato e col mancato
rifiuto dell’oblato. La causa di tale contratto non deve considerarsi né donativa né commutativa, ma una “causa solutionis”, relativa ad un contratto preliminare unilaterale gratuito e atipico.
Scrisse Xxxxxxx commentando la sentenza che "la Cassazione non ha il coraggio di affermare a chiare lettere che nel nostro ordinamento ben può trovare un proprio autonomo spazio l'obbligo di dare, al quale segue un pagamento traslativo" e di conseguenza aggira le sue posizioni con "argomentazioni talvolta forzate", come
quella del “contratto preliminare unilaterale gratuito e atipico” formula astrusa e
complessa che maschera, in realtà un vero e proprio adempimento traslativo.
Una scissione fra conclusione del contratto di vendita e trasferimento della proprietà si ha anche nella vendita con riserva di proprietà, nella quale l’effetto traslativo dipende dal pagamento per intero delle rate del prezzo da parte del compratore.
Questa impostazione è estranea alle regole della vendita internazionale e più in generale degli usi e delle pratiche del commercio internazionale.
Il rilievo pratico di questa differente impostazione sta soprattutto, per quel che concerne i rapporti fra le parti, nell’individuazione del momento in cui passa dal venditore al compratore il rischio della perdita o del danneggiamento incolpevole del bene.
Nel sistema del codice civile si esprime il principio secondo cui il momento del passaggio del rischio coincide con quello del passaggio della proprietà del bene venduto.
Per converso la Convenzione di Vienna incentra il sistema del passaggio del rischio sul duplice presupposto:
- della chiara identificazione del bene ai fini del contratto;
- della sua consegna, configurata in modo variabile a seconda delle caratteristiche della vendita:
- nella vendita di beni da trasportare il rischio passa al compratore con la consegna al primo vettore nel luogo indicato dalle parti;
- nella vendita di beni in viaggio il rischio passa al momento della conclusione del contratto, ovvero dalla consegna al vettore che ha rilasciato i documenti di trasporto;
- negli altri casi dalla presa in consegna del compratore o, in ipotesi di ritardo, nel momento in cui i beni sono messi a sua disposizione.
78. Compravendita. L’art. 1470 c.c. definisce la compravendita come “il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un
prezzo”. La compravendita realizza quindi un trasferimento di proprietà o di un altro diritto; essa, di regola,
è ad effetti reali, cioè la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per “effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti”. È un contratto consensuale ad effetti reali. Tuttavia, esistono
situazioni che non permettono immediatamente il trasferimento della proprietà o del diritto: si parla di
vendita con effetti obbligatori quando il contratto di compravendita genera a carico del venditore l’obbligo di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore. La vendita ad effetto obbligatorio si distingue dalla vendita con riserva di gradimento e dalla vendita con riserva di proprietà, perché in questi ultimi 2 casi non sorge l’obbligo per il venditore di fare acquistare la proprietà della cosa al compratore: • nella vendita con riserva di gradimento, la vendita e il conseguente effetto traslativo si perfezionano con il gradimento del compratore; • nella vendita con riserva di proprietà, la vendita e il conseguente effetto traslativo si
perfezionano solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo del compratore. Nella vendita alternativa (art. 1275 c.c.) il trasferimento dell’oggetto avviene solo quando tale oggetto sia stato scelto tra due o più oggetti alternativi. Nella vendita di cose generiche (art. 1378 c.c.) il trasferimento avviene solo dopo la specificazione della quantità negoziata indipendentemente dalla consegna. Nella vendita di cose future (art. 1472 c.c.) il trasferimento si realizza solo dopo che la cosa futura è venuta in esistenza; tale vendita è un contratto ad effetti tipici parzialmente sospesi e può produrre anche effetti preliminari oltre a quelli finali. La vendita di cosa futura può avere sia una funzione commutativa che una funzione aleatoria: • se assume una funzione commutativa, il compratore si assume il rischio, non della mancata realizzazione della speranza, ma solo delle normali variazioni che possono avvenire, cosicché, se la cosa non viene ad
esistenza, il contratto è nullo; • se assume una funzione aleatoria, il compratore si assume il rischio della speranza, cioè, anche se la cosa non è venuta ad esistenza, parzialmente o totalmente, egli ha l’obbligo di pagare il prezzo. La vendita di cosa altrui produce l’obbligo per il venditore di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore: la trasmissione della proprietà opera automaticamente nel momento in cui il venditore acquista il bene dal terzo La vendita di cosa altrui si differenzia dal contratto preliminare, perché nel contratto preliminare la proprietà sosta prima nel patrimonio del venditore ed è
necessaria una nuova dichiarazione di volontà del compratore. Nella vendita di cosa altrui l’inadempimento del venditore comporta il risarcimento del danno; se il venditore inadempiente ha dichiarato propria l’altrui cosa, il compratore può richiedere oltre alla risoluzione del contratto anche il risarcimento del danno. Nel caso di vendita di cosa parzialmente altrui il compratore può richiedere la risoluzione del contratto e il
risarcimento del danno solo se non ha conseguito l’intera proprietà della cosa, altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo. 126 L’art. 1465 c.c. dispone che con la titolarità del diritto si trasferiscono anche i rischi derivanti da perimento o deterioramento fortuito della cosa; tuttavia, tale regola è derogata qualora la vendita è sottoposta a condizione sospensiva e l’impossibilità sopravvenuta si verifichi prima della condizione. Regole particolari sono dettate per la vendita di cose viaggianti o da consegnare all’arrivo. Un elemento essenziale della compravendita è il prezzo, inteso come corrispettivo in denaro: esso deve essere determinato o almeno determinabile. Esso può essere accordato dalle parti oppure da un terzo arbitratore:
se manca tale arbitratore, il tribunale può nominare un nuovo arbitratore. Il prezzo è dichiarato indeterminato quando la determinazione del terzo è soggetta ad approvazione delle parti oppure quando tale determinazione è rimessa ad una delle parti. Appunto perché il prezzo è un elemento essenziale della compravendita, il codice detta una serie di criteri legali utilizzati dal giudice: ● criterio del prezzo imposto, nel caso si parli di compravendita di cose il cui prezzo è fissato dalle autorità; ● criterio del prezzo
normalmente praticato dal venditore; ● criterio del prezzo di mercato o della quotazione di borsa. Per quanto riguarda la forma e la pubblicità del contratto di compravendita, è richiesta la forma scritta a pena di nullità solo per la vendita di immobili e beni mobili registrati. Oggi è possibile trascrivere anche il contratto preliminare di compravendita e tale trascrizione ha solo un effetto prenotativo limitato nel tempo. 79. Segue. Gli obblighi del venditore. Il venditore ha una serie di obblighi da rispettare: obbligo inerente alla traslazione è quello di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto; obbligo inerente all’acquisto del possesso è quello di consegnare il bene venduto al compratore. Per quanto riguarda la consegna, la legge disciplina che la cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della vendita con gli accessori, i frutti e i documenti; obbligo del venditore è quello di custodire la cosa fino al momento della consegna. La consegna deve avvenire nel luogo in cui la cosa si trovava al tempo della vendita oppure nel luogo dove il venditore ha domicilio oppure dove quest’ultimo (il venditore) ha impresa oppure, ancora, dallo spedizioniere o vettore. Il venditore ha l’obbligo di garantire al compratore che la cosa non è viziata da evizione, ossia quando dopo la vendita un terzo rivendica con successo la
proprietà della cosa e il compratore ne perde la proprietà. L’evizione può essere totale, minore o parziale. In caso di evizione totale, se il terzo ancora non ha iniziato il giudizio, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo; se il terzo ha rivendicato con successo la proprietà della cosa sottraendola al compratore, quest’ultimo (il compratore), salvo nel caso in cui la vendita è fatta a rischio e pericolo del
compratore, può richiedere oltre alla risoluzione anche la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno indipendentemente da dolo o colpa del venditore. L’evizione è minore quando un terzo ha nei confronti della cosa diritti di godimento non apparenti e non dichiarati che diminuiscono il libero godimento del compratore: in questi casi, il compratore può richiedere o la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo con la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. L’evizione parziale si ha quando un terzo rivendica con successo la proprietà di una porzione del bene: anche in questo caso, il compratore può o risolvere il contratto o una chiedere una diminuzione del prezzo con risarcimento del danno. Il compratore, convenuto in giudizio da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, ha l’obbligo di chiamare in causa il venditore; se non lo fa ed è condannato con sentenza passata in giudicato, egli (il compratore) perde il diritto alla garanzia se il venditore dimostra che esistono ragioni sufficienti per impedire l’evizione; il compratore perde lo stesso la garanzia se riconosce il diritto del terzo e non prova che non esistono
ragioni sufficienti per impedire l’evizione. 127 Il venditore ha l’obbligo di garantire al compratore che la cosa non ha vizi occulti, cioè vizi materiali, e che non ha vizi redibitori, ossia che la cosa è viziata al punto tale da non essere idonea all’uso a cui è destinata. La garanzia non è dovuta quando i vizi occulti o erano a conoscenza del compratore o il compratore poteva riconoscerli con la normale diligenza, oppure quando il compratore ha alienato o trasformato la cosa. Il compratore può fare denuncia di vizi entro 8 giorni pena la decadenza: il termine di decadenza decorre dal giorno della consegna se si tratta di vizi apparenti, decorre dal giorno della scoperta se si tratta di vizi occulti. Tale denuncia non è necessaria quando il venditore abbia riconosciuto il vizio o l’abbia occultato. L’azione di denuncia si prescrive entro 1 anno dalla consegna. Il compratore, in sede di giudizio, può scegliere o l’azione redibitoria, con la quale chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo, o l’azione estimatoria, con la quale chiede la riduzione del prezzo e, se lo ha già pagato, il suo parziale rimborso. Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento nel caso in cui al momento della consegna il venditore abbia scambiato la cosa (es: aceto invece di vino); tale azione è soggetta a termini ordinari di decadenza e prescrizione. Se, invece, vi è errore del compratore sulla qualità della cosa, egli (il compratore) può chiedere l’azione di annullamento per errore e tale azione si prescrive in 5 anni. 80. Segue. Gli obblighi del compratore. L’obbligo del compratore è quello di pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissato: il pagamento, in mancanza di accordi, va fatto al
momento della consegna nel luogo nel quale questa (la consegna) o per legge o per patto deve avvenire, altrimenti al domicilio del venditore. In caso il compratore non si presenti per ricevere la cosa o non paghi il prezzo nel termine stabilito, il venditore può o esperire la vendita all’incanto in danno al compratore, incassando il ricavato e domandando un risarcimento, oppure può richiedere la risoluzione del diritto di vendita. Il venditore per avvalersi della risoluzione deve comunicare la scelta al compratore entro 8 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento; in difetto vale la risoluzione per inadempimento. A carico del compratore sono poste o per legge o per patto le spese della compravendita e le altre spese accessorie. 81.
Segue. Discipline particolari e patti particolari. Norme specifiche sono dettate per alcuni tipi di
compravendite con riferimento all’oggetto: • vendita con riserva di gradimento: la vendita si perfeziona con la comunicazione del gradimento del compratore al venditore; • vendita a prova: la vendita è sottoposta a condizione sospensiva che consiste nell’idoneità o meno della cosa; • vendita su campione: la vendita è sottoposta a risoluzione se la cosa venduta è anche lievemente difforme dal campione; • vendita su tipo di campione: in questo caso la risoluzione è possibile solo se la difformità della cosa venduta dal campione è notevole; • vendita su documenti: tale vendita ha per oggetto cose mobili rappresentate da documenti, i quali attribuiscono a chi li possiede il diritto di ottenere la consegna delle cose dal detentore e il potere di disporne; • vendita di cose viaggianti: tale vendita ha per oggetto cose viaggianti e tra i relativi documenti trasmessi al compratore vi può essere anche la polizza di assicurazione contro i rischi del trasporto che è in generale a carico dello stesso compratore; • vendita fronte pagamento a mezzo banca: in questo caso il pagamento del prezzo del compratore è fatto tramite banca incaricata dal venditore; se il compratore si
rifiuta di pagare il venditore si può rivolgere direttamente al compratore; 128 • vendita cif: in questa vendita la somma da pagare dal compratore comprende il prezzo della cosa venduta (cost), delle spese di assicurazione (insurance) e del trasporto (freight); • vendita fob: la somma da pagare dal compratore comprende oltre alle spese della clausola cif anche le spese di caricamento nel trasporto. La compravendita con patto di riscatto è il patto dove il venditore si riserva il diritto di riavere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e dei rimborsi stabiliti dalla legge (art. 1500 c.c.). Tale istituto è utilizzato da chi ha bisogno di liquidità e pensa di recuperare in seguito il bene venduto; il diritto di riscatto non può essere ceduto dal venditore ad un terzo. Il trasferimento avviene immediatamente e il riscatto opera con retroattività reale, cioè il venditore ha diritto a ricevere la cosa esente da pesi o ipoteche, ma ha tuttavia il dovere di rispettare le locazioni fatte senza frode, la cui durata non supera i 3 anni. Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro 2 anni dalla vendita per i beni mobili e entro 5 anni per i beni immobili; il codice dispone che il prezzo per il riscatto deve essere uguale al prezzo della compravendita maggiorato dei rimborsi. Il legislatore dichiara nullo la vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia, perché è un modo per eludere il divieto del patto commissorio, con il quale viene aggravata non solo la situazione del venditore-debitore, ma anche quella degli altri creditori del venditore. Con il patto commissorio il debitore- venditore si accorda con il creditore-compratore affinché, in mancanza del pagamento, cioè del riscatto, la proprietà della cosa passa al creditorecompratore. Il patto di riscatto è differente dal patto di retrovendita, perché il patto di retrovendita è ad effetti obbligatori e quindi il compratore ha l’obbligo di rivendere il bene al venditore; il trasferimento del bene dal compratore al venditore non è automatico, ma avviene con un successivo atto e non valgono i limiti di tempo e di prezzo stabiliti dal patti di riscatto. Nella vendita a rate il trasferimento della proprietà si ha con la conclusione del contratto e il prezzo è dilazionato in rate; diversa, invece, è la vendita con riserva di proprietà. La vendita con riserva di proprietà, a differenza della vendita a rate, è caratterizzata dal fatto che il prezzo è dilazionato in rate, ma la proprietà della cosa passa al compratore solo con il pagamento dell’ultima rata; infatti, fino a quel momento, egli (compratore) non può disporre della cosa liberamente, e se aliena la cosa a terzi dovrà comunque pagare le rate ed il contratto stipulato con i terzi è ritenuto valido se questi erano in buona fede. Il compratore si assume tutti i rischi di perimento o altro pericolo derivante anche da terzi. Se il compratore non paga le rate si verifica risoluzione del contratto; tuttavia il non pagamento di una rata che non supera l’ottava parte del prezzo non provoca la risoluzione. In caso di risoluzione, al compratore spetta il rimborso delle rate, e al venditore spetta un equo compenso per l’uso della cosa e il risarcimento del danno. Nella vendita fuori dai locali
commerciali, se il compratore ha concluso un affare con il venditore fuori dai locali commerciali, egli (compratore) entro 7 gg. può recedere dal contratto; tale disposizione è estesa anche alle vendite aggressive come le vendite per corrispondenza, mezzo TV, ecc….. La ratio del diritto del compratore di recedere dal contratto si basa sul principio che il compratore ha diritto ad essere informato sui termini e sui dettagli del contratto. Il recesso opera quando il venditore non adempie l’obbligo d’informazione e provoca lo scioglimento del contratto con i rispettivi obblighi di restituzione della merce e della caparra o del prezzo. Le vendite internazionali sono disciplinate da convenzioni internazionali.
137. Riporto. Il riporto è il contratto con il quale un soggetto (riportato) trasferisce la proprietà di titoli di una determinata specie ad un altro soggetto (riportatore) dietro il pagamento di un prezzo e con la conseguenza che il riportatore si assume l’obbligo di trasferire al riportato, allo scadere di un termine, la proprietà di titoli della stessa specie di quelli precedenti contro un corrispettivo aumentato o diminuito. Esso è un contratto reale, non consensuale, in quanto si perfeziona con la consegna dei titoli; è caratterizzato da un doppio sinallagma (legame) dei due trasferimenti. La funzione è quella di un prestito garantito; si parla di: ● riporto, ossia di un incremento del prezzo, quando questo contratto è fatto
nell’interesse del riportato che ha bisogno di liquidi e quindi per riacquistarli deve versare un prezzo maggiorato del riporto; ● deporto, ossia di una diminuzione del prezzo, quando questo contratto è fatto nell’interesse del riportatore che ha bisogno di disporre di quei titoli e che quindi li rivenderà al riportato per un prezzo minore su cui è stato detratto il deporto. 158 Nel caso le parti sono inadempienti, si applicano le norme per l’inadempimento; nel caso non adempiano entrambe nel termine stabilito, ognuno conserva ciò che ha ricevuto. Con il riporto proroga, le parti prorogano il termine di un contratto di borsa, pagando una somma corrispondente alla differenza del titolo al tempo della contrattazione con il prezzo dello stesso titolo nel giorno della scadenza.
83. Permuta. La permuta si differenzia dalla vendita perché è lo scambio non di cosa con prezzo, ma di cosa con cosa; se ad una cosa scambiata è aggiunta una somma di denaro, ci troviamo di fronte ad un contratto misto. La cosa può essere scambiata per ottenere o un diritto di proprietà, o un diritto minore, o un credito; la permuta può essere costituita anche tra una cosa presente e una cosa futura e si realizzerà solo quando la cosa futura sarà venuta in esistenza. La permuta è un contratto a titolo oneroso e consensuale; è regolata da una specifica disciplina.
84. Contratto estimatorio. Il contratto estimatorio è quel contratto con il quale una parte (tradens) consegna una o più cose mobili ad un'altra parte (accipiens) il quale si obbliga a pagare il prezzo prefissato salvo la scelta di restituire le cose ricevute entro un termine stabilito (art. 1556 c.c.). La finalità di tale contratto è quella di prevenire il rischio di insuccesso di vendita; nel momento della consegna l’accipiens acquisisce il potere di disporre liberamente, mentre il pagamento del prezzo è condizionato alla scelta di
tenere o restituire la merce. Il contratto estimatorio è contratto reale e con la consegna l’accipiens si carica il rischio del perimento delle cose; tuttavia le cose non entrano a far parte del suo patrimonio e quindi i suoi creditori non potranno soddisfarsi su queste cose.
85. Somministrazione. La somministrazione (art. 1559 c.c.) è il contratto con il quale una parte (somministrante), periodicamente o continuatamene si obbliga a fornire delle cose, accordate con l’altra parte (somministrato), previo pagamento del prezzo stabilito. La somministrazione può essere: • periodica, quando il prezzo è pagato a ogni singola fornitura, • continuata, quando il pagamento avviene secondo determinate scadenze. Le date di fornitura sono fissate dal somministrato e devono essere comunicate al somministrante entro un adeguato termine. Le parti posso anche decidere di inserire nella
somministrazione la clausola d’esclusiva: • se è a favore del somministrante, l’esclusiva impedisce al somministrato di ricevere la fornitura da altri; • se è a favore del somministrato, l’esclusiva impedisce al somministrante di fornire terzi nella zona determinata. La somministrazione si differenzia: • dall’appalto, perché la somministrazione ha per oggetto un dare, l’appalto un fare; • dalla vendita, perché la vendita è ad effetti reali, la somministrazione è ad effetti obbligatori; • dalla vendita obbligatoria, perché la vendita
obbligatoria è un'unica prestazione, la somministrazione è una pluralità di prestazioni; • dalla vendita a consegne ripartite, perché in quest’ultima la ripartizione nel tempo della cose vendute non configura una pluralità delle prestazioni. La durata e il termine sono elementi essenziali della somministrazione: affinché si realizzi un inadempimento, il ritardo deve essere importante e notevole; se il somministrato è lievemente inadempiente, il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza un adeguato preavviso. Le parti possono recedere dal contratto solo dopo aver comunicato la scelta entro un adeguato termine e le prestazioni già eseguite sono irripetibili.
89. Locazione. La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) cede ad un'altra parte (conduttore) il godimento di una cosa mobile o immobile, per un tempo determinato, contro il corrispettivo di un prezzo denominato canone. Il locatore gode indirettamente della cosa, perché riceve un corrispettivo, conservando la titolarità sulla cosa locata; il conduttore consegue direttamente il godimento della cosa anche se non è il proprietario. La locazione è un contratto a titolo oneroso, perché se fosse gratuita sarebbe un comodato; è un contratto consensuale, in quanto è necessario il consenso fra le parti e ad efficacia obbligatoria, in quanto non c’è un effetto traslativo, ma solo un obbligo a lasciar godere. Per quanto riguarda la forma, essa è libera, salvo per i contratti di locazione di cosa immobile con durata ultranovennale dove la forma è scritta. Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o
indeterminato: • se è a tempo determinato, la locazione non può eccedere i 30 anni e alla scadenza cessa automaticamente, senza la necessità di disdetta; nel caso sia scaduto il termine, e il conduttore gode ancora della cosa locata con il consenso del locatore, la locazione si ritiene rinnovata tacitamente e si ha una nuova locazione a tempo indeterminato; • se è a tempo indeterminato, il tempo di durata della locazione è stabilito dalla legge secondo il bene oggetto della locazione, e cessa solo se alla scadenza del termine legale, il locatore ha comunicato la disdetta al conduttore, altrimenti la locazione si ritiene rinnovata tacitamente e si ha una nuova locazione a tempo indeterminato. I vari tipi di locazione si differenziano per l’oggetto dato in locazione: • locazione di beni mobili registrati (automobili) e non registrati (libri): non va confusa con il noleggio, perché in quest’ultimo caso il conduttore è obbligato ad utilizzare il bene secondo le indicazioni fornite dal noleggiatore; • locazione urbana, che ha per oggetto immobili urbani; • affitto, locazione che ha per oggetto beni produttivi. Gli obblighi del locatore sono: 1. far godere la cosa liberamente al conduttore; 2. consegnare la cosa in buono stato: il locatore deve anche occuparsi del suo mantenimento, salvo per i beni mobili, dove la conservazione spetta al conduttore. Nel caso il locatore non consegni la cosa in buono stato, e quindi la cosa è affetta da vizi occulti che la rendono non idonea all’uso, il conduttore può chiedere oltre al risarcimento del danno, o la risoluzione del contratto, o la riduzione del canone; 3. garantire il pacifico godimento: il locatore non deve disturbare il godimento del conduttore e deve impedire che le molestie possano provenire da terzi. Se le molestie sono di fatto (rumori), il conduttore può esercitare l’azione di manutenzione; se le molestie sono di diritto (es.: pretesa del diritto di usufrutto da parte di un terzo), la garanzia è offerta dal locatore che è chiamato in causa. Se l’azione del terzo ha successo, il conduttore può chiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Gli obblighi del conduttore sono: 1. prendere in consegna la cosa; 2. pagare il
corrispettivo; 3. utilizzare la cosa secondo l’uso stabilito nel contratto: il conduttore deve usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile dei danneggiamenti e della 132 distruzione della cosa, salvo la prova della sua estraneità; egli è responsabile anche del danno provocato dal terzo al godimento della stessa cosa; 4. restituire la cosa al termine della locazione: se il conduttore non restituisce la cosa è considerato in mora e deve pagare il canone fino alla consegna, oppure offre il risarcimento; 5. obbligo strumentale di custodia; 6. oneri accessori a carico del conduttore: se si tratta di locazione abitativa, il conduttore oltre al canone, deve pagare anche le spese di ordinaria gestione condominiale. Se il conduttore apporta dei miglioramenti o delle addizioni alla cosa presa in locazione, egli non ha diritto ad un indennizzo da parte del locatore, salvo patto diverso; il conduttore non può staccare le addizioni apportate alla cosa presa in locazione se tale staccamento provoca danni irreversibili alla cosa. Per quanto riguarda la sublocazione, essa si differenzia in sublocazione parziale o totale; • in caso di sublocazione parziale, il
conduttore può sublocare la cosa, solo se non è vietato nel contratto, con l’obbligo di avvisare il locatore; • in caso di sublocazione totale, il conduttore non può sublocare senza il consenso del locatore, perché la sublocazione si configura come una cessione di contratto. Con la sublocazione s’instaurano rapporti tra il locatore e il subconduttore, in quanto il locatore può chiedere il pagamento del canone al subconduttore. La legge prevede che altre persone possano succedere al conduttore nel rapporto con il locatore e queste persone sono: il coniuge, gli eredi, i parenti, e gli affini. Le locazioni urbane hanno per oggetto edifici o appartamenti; tale disciplina è stata modificata dall’inserimento di una nuova disciplina che, oltre ad imporre la forma scritta, ha dettato due modelli di conclusione del contratto di locazione: 1. modello della conclusione del contratto caratterizzato dalla libera contrattazione: tale modello prevede che il contratto non deve essere inferiore ai 4 anni, prevede la rinnovazione automatica per il contratto alla prima
scadenza, prevede che se il locatore volesse vendere l’immobile, al conduttore spetta il diritto di
prelazione. 2. modello della conclusione del contratto caratterizzato dall’operazione di contrattitipo: tale modello prevede che le parti possano determinare il contratto in base ad accordi stabiliti a livello nazionale tra organizzazioni di locatori ed organizzazioni di conduttori; prevede anche che il contratto, alla prima scadenza, è prorogato di 2 anni, salvo disdetta del locatore. Per quanto riguarda le locazioni non abitative, la disciplina prevede che le parti possano concordare liberamente la misura del canone, aggiornandolo, di volta in volta, in base al costo della vita: tale contratto ha durata di 6 anni ed è di 5 anni per le attività
alberghiere, dove è prevista una rinnovazione tacita se nessuna delle parti comunica all’altra la disdetta. Per quanto riguarda la disdetta nelle locazioni non abitative, il conduttore può comunicare disdetta, e quindi recedere dal contratto prima del termine, solo per gravi motivi, mentre il locatore può comunicare disdetta, e recedere dal contratto prima della scadenza, solo per determinate ragioni. Nella locazione non abitativa, al conduttore è riconosciuto il diritto di sublocare l’immobile, o di cedere il contratto a terzi, anche senza il consenso del locatore. Al conduttore è riconosciuto anche il diritto di prelazione nel caso il locatore volesse vendere l’immobile; il locatore ha l’obbligo di notifica al conduttore che può esercitare la prelazione entro 60 gg. e se il locatore non ha notificato la sua scelta al conduttore, quest’ultimo (conduttore) può riscattare l’immobile dall’acquirente (prelazione reale). Nel caso di locazione ad uso commerciale, al conduttore, alla fine della locazione, spetta un’indennità per la perdita di avviamento, cioè della clientela.
90. Affitto. (art. 1615 c.c.) L’affitto è la locazione di cose mobili o immobili produttive; all’affittuario, cioè colui che riceve in consegna il bene produttivo, spettano di diritto i frutti e le utilità della cosa. L’affitto fa nascere degli obblighi e dei diritti per il locatore. 133 Gli obblighi sono: di consegnare la cosa con gli
accessori che servono per l’uso e per la produzione a cui è destinata, di pagare le spese di riparazione straordinaria; i diritti sono: di controllare che il conduttore rispetti i suoi obblighi e di risolvere il contratto se tali obblighi non sono rispettati. L’affitto fa nascere anche degli obblighi e dei diritti per l’affittuario. Gli obblighi sono: di pagare l’affitto, di non modificare la destinazione economica della cosa, di osservare le regole della buona tecnica; i diritti sono: migliorare la produttività della cosa, di subaffittare la cosa senza il consenso del locatore. Le parti possono recedere dal contratto dando il preavviso entro un adeguato
termine; tuttavia il contratto d’affitto si può sciogliere per interdizione, inabilitazione, o insolvenza
dell’affittuario. Nel caso l’affittuario muoia, i suoi eredi entro 6 mesi possono decidere di recedere dal contratto.
102. Deposito. Il deposito è un contratto con il quale un soggetto (depositario) riceve da un latro soggetto (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (cioè nello stesso stato in cui la cosa si è ricevuta). È un contratto reale. Il deposito è un contratto che si perfeziona con la consegna; tuttavia, può essere anche consensuale. Esso può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito: se è a titolo gratuito, il deposito è visto come un contratto unilaterale in quanto obbliga solo il depositario; se è a
titolo oneroso, esso è considerato come un contratto a prestazioni corrispettive in quanto esiste un nesso sinallagmatico tra l’obbligazione del depositario di restituire e l’obbligo del depositante un compenso e viene applicata la specifica disciplina. Il deposito può avere come oggetto beni mobili o l’universalità di mobili. Il deposito è detto irregolare quando ha per oggetto denaro o cose fungibili e il depositario può disporre del bene anche con il consenso implicito del depositante: un esempio è il deposito bancario. Gli
obblighi del depositario sono di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, di non usarla o darla in deposito senza il consenso del depositante, di restituire la cosa insieme ai frutti che ha prodotto; gli obblighi del depositante sono di rimborsare le spese di custodia, di pagare il compenso al depositario se il deposito è a titolo oneroso. Se il depositario perde la detenzione della cosa per fatto a lui non imputabile è liberato ma deve denunciare immediatamente il fatto al depositante, pena risarcimento del danno. Una particolare disciplina è applicata al deposito nei magazzini generali: una prima caratteristica è che questi magazzini sono delle imprese che svolgono un servizio pubblico e quindi devono applicare tariffe
predeterminate dal Ministero dell’Industria e da leggi speciali; altra caratteristica è la facoltà del depositante di richiedere il rilascio della fede di deposito e della nota di pegno: essi sono documenti che danno a chi li possiede il potere di disporre delle merci. Il legislatore ha disciplinato anche il deposito
alberghiero, disponendo che gli alberghi devono fornire un’adeguata protezione da furti e danneggiamenti
alle cose del cliente; tuttavia, il risarcimento del danno è ripartito fra le parti nel caso l’esercente (l’albergatore) non è da considerarsi in colpa. L’albergatore, nel momento in cui è stato concluso il
contratto di deposito, risponde illimitatamente per le cose consegnate; nel caso in cui non è stato concluso alcun contratto di deposito con il cliente, l’albergatore ne rispende limitatamente per il deterioramento, furto e distruzione. Per quanto riguarda l’attività del ristorante, l’esercente (il ristoratore) garantisce solo per le cose che sono di intralcio al cliente; la responsabilità è illimitata se il danno è reputabile all’esercente
o ad uno dei suoi ausiliari. L’esercente non risponde se il cliente denunci il danno con ingiustificato ritardo o quando il danno è imputabile al cliente, imputabile a forza maggiore o alla natura della cosa. 140 Ulteriore atipicità è presente nel contratto di deposito di parcheggio, dove gli obblighi di consegna e di restituzione si estendono anche alle cose di pertinenza del mezzo (es: autoradio), salvo patto contrario.
93. Comodato. (art. 1803 c.c.) Il comodato (quasi commodo datum) è il contratto con il quale una parte (comodante) dà ad un’altra parte (comodatario) una cosa inconsumabile, mobile o immobile, affinché possa servirsene per un determinato tempo, con l’obbligo per il comodatario di restituire il bene alla scadenza. Il comodato è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa ed è essenzialmente gratuito, a differenza della locazione che è onerosa. Il comodato è detto modale, quando a carico del comodatario ci sono gli oneri di manutenzione e condominiali, pur conservando la gratuità del contratto. Il comodato è un prestito d’uso, perché il comodatario è detentore della cosa e non può disporne; invece il mutuo è un prestito di consumo, perché il mutuatario, alla consegna, diventa
proprietario del bene, con l’obbligo di restituire alla scadenza non la stessa cosa, ma una cosa di eguale qualità e quantità. Il comodato può avere ad oggetto solo beni inconsumabili, tuttavia può avere ad oggetto anche una somma di denaro e si parla di comodato ad pompam. Il comodatario può e deve utilizzare la cosa, a differenza del depositario cui è vietato l’uso. Il comodato è visto anche come un contratto bilaterale imperfetto, perché sorgono obbligazioni solo a carico del comodatario; esse sono: obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di utilizzare la cosa entro le funzioni e gli usi determinati dal contratto, obbligo di non concedere l’utilizzo della cosa comodata a terzi. 135 La violazione di tali obblighi determina la possibilità per il comodante di chiedere la restituzione immediata della cosa, oltre il risarcimento del danno. La restituzione può essere chiesta quando c’è bisogno urgente e imprevisto del comodante, o quando il comodato è stipulato a tempo indeterminato (comodato precario). Se il comodatario muore, il comodante può richiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del bene. Gli obblighi del comodante sono quelli di consegnare la cosa senza vizi, in quanto, se tali vizi recano danno al comodatario ignaro, il comodante è tenuto al risarcimento del danno subito.
87. Mutuo. (art. 1813 c.c.) Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna ad un’altra parte (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili con l’obbligo del mutuatario di restituire cose delle stessa specie o della stessa qualità delle cose ricevute. Il mutuo si configura come prestito, ma a differenza del comodato che è un prestito d’uso, il mutuo è un prestito di consumo. Una tipologia di mutuo molto frequente è il mutuo con funzione creditizia che ha per oggetto una somma di denaro; in questo caso la maggior parte delle volte mutuante è la banca, però questo fatto non configura il mutuo come un contratto bancario. Il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa; il mutuatario acquista immediatamente la proprietà della cosa mutuata. Le parti prima di accordare il mutuo possono concludere una promessa di mutuo; nel caso tale promessa non è rispettata da una parte, l’altra parte non può chiedere l’esecuzione in forma specifica, ma può chiedere solo un risarcimento. Tuttavia, il mutuante può legittimamente rifiutarsi ad adempiere alla promessa di mutuo, nel caso le condizioni patrimoniali dell’altra parte facciano presumere che la restituzione sia difficile. Le parti possono concludere anche un mutuo consensuale e tale contratto è atipico. Il mutuo generalmente è un contratto oneroso, in quanto il mutuatario è tenuto non solo alla restituzione di cose della stessa qualità o specie della cosa ricevuta (tantundem), ma deve corrispondere anche gli interessi che sono calcolati o con un tasso legale o con un tasso scelto dalle parti; il tasso scelto dalle parti però non deve essere eccessivamente oneroso e quindi non deve essere un tasso usurario. Il mutuo può essere anche a titolo gratuito. Con il mutuo si configura un’obbligazione di restituire per il mutuatario: la restituzione deve essere eseguita nei termini stabiliti nel contratto e tali termini possono essere scelti o dalle parti o dal giudice; le parti possono anche scegliere la restituzione rateale della cosa mutuata e nel caso il mutuatario non paga anche una sola rata, il mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intera cosa mutuata. Questo potere del mutuante è però sottoposto ad interpretazione del giudice che valuta la gravità dell’inadempimento e delle circostanze. La legge o le parti possono stabilire che le somme mutuate siano impiegate per una specifica destinazione; è l’esempio dei mutui a tasso agevolato (mutuo di scopo).
Contratto di società
In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, la costituzione per di società unipersonali con atto unilaterale. Il contratto su cui poggia la costituzione società rientra nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo, nei quali le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.
Elementi essenziali del contratto di società sono: i conferimenti dei soci, lo svolgimento in comune di una attività economica, e il fine di divisione degli utili. I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto si obbligano al fine di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa. L’esercizio dell’attività economica è comune a più soggetti quando è preordinato alla realizzazione di un risultato unitario, giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, prima che ai singoli membri del gruppo stesso. Ultimo elemento è costituito dallo scopo di lucro, che è tipico delle società di persone e di capitali, le quali vengono perciò definite società lucrative e distinte dalle società mutualistiche, il cui scopo è invece quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato.
L’oggetto sociale è la specifica attività che i soci si propongono di svolgere; esso deve essere predeterminato nell’atto costitutivo, ma può essere modificato nel corso della vita della società.
Il contratto di subfornitura
definizione | con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente |
Questo tipo di contratto è stipulato tra un'impresa (committente) e un'altra impresa, di dimensioni minori(subfornitore).
Il committente (ad es. una casa automobilistica) invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, si avvale di altre imprese per la produzione di parti del prodotto finale(ad es. la parte elettrica dell'autovettura) impartendo istruzioni ed anche fornendo materiali al fornitore.
contratti di
subfornitura
Per evitare abusi da parte dell'impresa committente, che spesso è l'unico cliente del fornitore, la legge 18 giugno 1998 n. 192 ha regolamentato queste ipotesi di contratti di subfornitura. Vediamone la disciplina:
il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità (art.2) |
in caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (art.2) |
il termine di pagamento non può eccedere, di regola, i 60 gg. dalla consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (art.3) |
il lavoro affidato in subfornitura non può essere ulteriormente affidato in subfornitura senza il consenso del committente (art.4) |
sono nulli i patti che attribuiscano poteri unilaterali di modifica del contratto, esclusione del preavviso in caso di recesso in contratti ad esecuzione continuata o periodica,cessione a favore del committente di di diritti di privativa industriale o intellettuale (art.6) |
La legge cerca di limitare la dipendenza economica del subfornitore prevedendo una serie di regole da rispettare.
Può accadere, però, che nonostante il rispetto della normativa, si verifichi lo stesso l'abuso di dipendenza economica. Proprio per queste ipotesi,l'art.9 commina la nullità dei patti dove si realizzi
dipendenza economica
l'abuso specificando,inoltre, quando si verifica la dipendenza economica e dei casi tipici di abuso. Vediamo le ipotesi:
la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi |
la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti |
il giudice ordinario conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica incluse quelle inibitorie e di risarcimento del danno ( Art.9 l. 18\06\1998 n. 192 così come modificato dall'art. 11 l.57\2001) |
110. Franchising. Il franchising è il contratto con il quale un’impresa affiliante (franchisor) concede ad un’altra impresa affiliata (franchisee) il diritto di commercializzare determinati beni o servizi contro un corrispettivo finanziario diretto o indiretto. Gli obblighi del franchisor sono: • di trasmettere le sue conoscenze scientifiche e tecniche al franchisee; • di fornire attività di assistenza e di consulenza di gestione, sia durante la fase dell’apertura che durante la fase di amministrazione;
• di rifornire l’affiliato dei prodotti destinati alla rivendita. Gli obblighi del franchisee sono: • di comprare determinati quantitativi di merce; • di accettare l’imposizione del prezzo di vendita; • di
accettare ispezioni e controlli sull’attività anche amministrativa; 143 • a volte può succedere che il franchisee deve pagare, oltre ad un prezzo iniziale forfetario (front fee), anche un pagamento periodico (royalties) calcolato in percentuale sul fatturato. Il contratto ha una durata determinata che può essere rinnovata, salvo rifiuto del franchisor; dopo la scadenza, il contratto di franchising può anche prevedere una clausola che vieta al franchisee di svolgere un’attività di concorrenza al franchisor. Per quanto riguarda lo scioglimento del franchising, in molti contratti è previsto l’obbligo per il franchisor di riacquistare le scorte del franchisee; questo avviene nel caso in cui lo scioglimento è imputabile al franchisor. La natura del contratto di franchising è ampiamente discussa: per alcuni è una concessione di vendita, per la maggior parte dei dottrinari è un contratto atipico.
92. Leasing. Il leasing è il contratto con il quale una parte (concedente) si obbliga ad acquistare su indicazione di un'altra parte (utilizzatore) un determinato bene per poi darlo in godimento
all’utilizzatore il quale, alla scadenza del termine, ha la possibilità di: acquistare il bene, di rinnovare la sua utilizzazione o di restituirlo. L’utilizzatore deve pagare un canone a rate al concedente e si assume tutti i rischi inerenti al bene; alla scadenza del termine egli può acquistare la titolarità del bene pagando un corrispettivo che di solito è simbolico. Secondo che il bene sia suscettibile ad obsolescenza e a deterioramento, il leasing si differisce in: • leasing di godimento che ha per oggetto un bene suscettibile ad obsolescenza e deterioramento; in questo caso il leasing svolge una funzione di finanziamento ed è un rapporto di durata, in quanto la possibilità
dell’utilizzatore di acquistare il bene dipende da una contrattazione marginale e accessoria; 134 • leasing traslativo che ha per oggetto un bene non soggetto ad alterazione, obsolescenza o deterioramento; la sua finalità è quella di far acquistare all’utilizzatore la proprietà della cosa alla scadenza, in quanto si reputa che il pagamento del canone è già un pagamento anticipato del prezzo. Il leasing non ha per tutti la stessa giustificazione causale: infatti, secondo alcuni è un contratto di affitto o locazione con il godimento del bene; secondo altri è una vendita con riserva di proprietà, in quanto la titolarità del bene potrebbe essere acquistata con il pagamento dell’ultima rata; secondo altri ancora è un contratto con mera funzione di finanziamento. Per quanto riguarda la risoluzione: • se il leasing è considerato come un contratto di durata, la risoluzione non pregiudica le prestazione già eseguite e quindi sono irripetibili; • se il leasing è considerato come una vendita, all’utilizzatore spetta una restituzione parziale delle rate, mentre al concedente spetta un equo indennizzo per
l’utilizzazione del bene. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il problema del leasing è risolto secondo alcuni con la disciplina fallimentare, secondo altri sono gli organi fallimentari a decidere se sciogliere o meno il contratto di leasing. Il leasing operativo si verifica quando il concedente è anche produttore del bene consegnato all’utilizzatore. Per quanto riguarda il leasing di beni
immobili: • si parla di locazione quando il prezzo finale è elevato e corrisponde al valore reale del bene, e il canone versato è considerato come pagamento del solo godimento: • si parla di vendita quando il prezzo finale è basso e non corrisponde al valore reale del bene, ed il canone versato è considerato come pagamento rateizzato del valore del bene. Altro problema riguarda la tutela del diritto dell’utilizzatore dell’acquisto finale, in quanto il concedente, durante il contratto, potrebbe alienare il bene a terzi. Una variazione del leasing è il sale and lease back: esso è il contratto con il quale un imprenditore vende un suo bene al concedente che poi glielo concede in leasing; la funzione di questo contratto è quella di fornire un’immediata liquidità all’imprenditore, senza perdere l’utilizzazione del bene. Esso ha anche una funzione di garanzia e non elude il divieto del patto commissorio, perché l’ammontare dei canoni è proporzionale al valore del bene, e non vi è quindi quella sproporzione tra il bene offerto e il credito.
86. Concessione di vendita. La concessione di vendita è il contratto con il quale una parte (concessionario) s’impegna ad acquistare e poi rivendere i prodotti finiti da una determinata impresa; è un contratto atipico molto utilizzato, ma è socialmente tipico. 130 Con la concessione di vendita si configura per il concessionario il potere-dovere di utilizzare determinati prodotti, e il potere-dovere di utilizzare, nella propria impresa, il marchio e l’insegna del produttore-fornitore;
tale fatto è finalizzato a reciproci vantaggi pubblicitari. Il concessionario è anche obbligato a praticare i prezzi e le condizioni imposte dal produttore.
Transazioni commerciali – Ritardo nel pagamento – Danno forfetario – Ricorso per decreto ingiuntivo – Sussiste Il d.lgs. n. 192 del 2012 ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE introducendo, a favore del creditore, «il risarcimento delle spese di recupero» (art. 6 comma II del decreto 231 del 2002) che costituisce un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione
dell’inadempimento del debitore; si tratta di una posta risarcitoria che può già essere accordata in sede monitoria, tenuto conto del suo carattere di credito liquido, certo ed esigibile; infatti, come si apprende dal considerando n. 19 della dir. 2011 n. 7, il risarcimento in parola costituisce un
“importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora”.
PROGRAMMA – PARTE 2
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
- Definizione di “appalto di fornitura”
L’appalto di forniture consiste nella consegna, a carattere periodico e continuativo, all’appaltante di determinate quantità di beni mobili. L'appalto viene a essere definito di fornitura allorché sia riferito a esigenze di una pubblica amministrazione, manifestate nell'esercizio delle proprie funzioni (attribuite dalla legge), e sia attinente alla conclusione di contratti aventi a oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una pubblica amministrazione (art.2 d.lgs. n. 358 del 1992).
-Oggetto ed ambito di applicazione
Il nuovo codice si applica tra l’altro ai contratti di appalto che hanno ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
PROCEDURE DI
SCELTA PER
IL CONTRAENTE
Art. 59 – Scelta delle procedure
L’articolo in esame, innovando sul previgente art. 54 del D.Lgs. 163/2006, individua le seguenti procedure di scelta del contraente:
• aperte;
• ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara;
• partenariato per l'innovazione;
• procedura competitiva con negoziazione;
• dialogo competitivo;
• procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Gli appalti lavori sono affidati sulla base del
progetto esecutivo. E' vietato l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori salvo i casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita'.
Il comma 2 individua i presupposti per l’utilizzo della procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo tra i quali si segnala: le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano la progettazione o soluzioni innovative; l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto; le
specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione. Le medesime procedure possono essere utilizzate per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.
Il comma 3 elenca i casi i cui le offerte sono da considerare irregolari o inammissibili.
La gara è indetta mediante un bando di gara e, nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici subcentrali
(tra le quali rientra l’INFN) possono utilizzare un avviso di preinformazione.
Art. 60 - Procedura aperta
L’articolo in esame innova il contenuto dei previgenti articoli 55 e 70 e stabilisce che nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte passa da 52 a 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, che può essere ridotto a 15 nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, purché:
a) l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni, anziché i previgenti 22, a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti per la ricezione delle offerte (35 gg) non possono essere rispettati.
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Art. 61 - Procedura ristretta
In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti.
Il termine minimo per la ricezione delle
domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni
fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, il cui numero può anche essere limitato. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni (e non più quaranta) dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, che può essere ridotto a dieci in presenza di particolari condizioni. L’INFN in quanto amministrazione aggiudicatrice sub-centrale può fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e' impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Art. 62 - Procedura competitiva con negoziazione
In tali procedure qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le
amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto, ameno che non si siano già impegnate nel bando ad aggiudicare sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazione.
Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti con modalità definite nel comma 9, e riservatezza delle informazioni rese.
Art. 63 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
L’articolo in esame innova la disciplina contenuta nel previgente articolo 57, escludendo la possibilità di ricorrere a tale procedura per i servizi complementari o quando le circostanze invocate a giustificazione siano imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Negli appalti di lavori, servizi e forniture tale procedura può dunque essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una relazione alla
Commissione europea, su sua richiesta. La norma spiega anche quando una domanda o un’offerta possa ritenersi non appropriata.
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale.
Si segnala che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Negli appalti di fornitura la procedura in esame e', inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad accertare 12
la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
Negli appalti per servizi la procedura e', altresi', consentita qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
La procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato. Tale possibilità deve essere già prevista sin dall’avvio del confronto competitivo e il relativo importo contribuisce a definire il valore globale dell’appalto. Il ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. Gli operatori economici da consultare devono essere almeno 5 e viene scelto quello che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose.
Art. 64 - Dialogo competitivo
E’ una procedura, per il cui ricorso deve essere approntata una specifica motivazione ancorata in genere alla natura dell’appalto particolarmente complesso, nella quale qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di
gara, che segnala le esigenze che la stazione appaltante intende soddisfare e i requisiti da possedere per la l’ammissione.
L’articolo precisa le modalità con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si può svolgere in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo e che la stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessità.
Le stazioni appaltanti valutano le offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara, potendo condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
Art. 65 - Partenariato per l'innovazione
E’ una procedura non prevista dal previgente codice e che può risultare di particolare interesse per l’INFN anche con riferimento al contenuto dell’art. 158 del nuovo Codice relativo ai “servizi di ricerca e sviluppo”: si può utilizzare nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
I requisiti minimi richiesti devono essere sufficientemente precisi da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla
valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.
Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei
lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e
prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene .Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della Ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO
SOGLIA Art. 35 – Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti L’articolo riproduce le disposizioni relative alle soglie di rilevanza comunitaria dettate dalle tre direttive comunitarie e stabilisce che le disposizioni del presente Codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, è pari o superiore a tali soglie. Le soglie saranno rideterminate con provvedimento della Commissione europea. Le soglie, per quanto di interesse, sono stabilite come segue: a) euro
5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori b) euro
209.000 per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 750.000 per i servizi sociali. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale 7 pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto
dell'importo xxxxxxx xxxxxxx, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Art. 36 – Contratti sotto soglia Alle gare e ai contratti sotto soglia si applicano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità già definiti
nell’articolo 30 ma anche quello di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Xxxxx restando il ricorso alle centrali di committenza e l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie (i cui termini possono comunque essere ridotti fino alla metà), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie secondo modalità differenziate per classi di importo. In particolare: - per i contratti, al netto dell’IVA, di importo inferiore a € 40.000,
mediante l’affidamento in via diretta: - per i contratti al netto dell’IVA, di importo pari a per i lavori da € 40.000 a € 150.000 e per le forniture e i servizi da € 40.000 a € 209.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; - per i contratti di lavori, al netto di IVA, di importo da € 150.000 a € 1.000.000 mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per contrati di lavori, al netto di IVA, di importo da € 1.000.000 a € 5.225.000 tramite procedure ordinarie. Le stazioni appalti per le aggiudicazioni fino a € 150.000 verificano i requisiti di carattere generale, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici, quelli
economici - finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Se si è fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, pur potendo comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua interamente procedure di scelta del contraente, avvalendosi di Consip. L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici. Nell’attesa, ai sensi dell’art. 216, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.