PROGETTO ESECUTIVO -
INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI DELIBERA CIPE n. 79/2012 E 92/2012.
Intervento di riqualificazione infrastrutturale dell’edificio scolastico “X. Xxxxxxx”codice Miur: BRAA05102N
- PROGETTO ESECUTIVO -
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Sommario
1. Articolo 1. Oggetto del contratto 4
2. Articolo 2. Ammontare del contratto 5
3. Articolo 3. Condizioni generali del contratto 5
4. Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 5
5. Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 6
6. Articolo 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione 6
7. Articolo 7. Sospensioni e riprese lavori 6
8. Articolo 8, Oneri a carico dell’appaltatore 7
9. Articolo 9. Contabilità dei lavori 7
10. Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 8
11. Articolo11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 8
12. Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 8
13. Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 9
14. Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 9
15. Articolo 15. Risoluzione del contratto 10
16. Articolo 16. Controversie 10
17. Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 10
18. Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 11
19. Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 11
20. Articolo 20. Subappalto 12
21. Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 12
22. Articolo 22. Obblighi assicurativi 12
23. Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 13
24. Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamenti. 13
25. Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 13
COMUNE DI VILLA CASTELLI
Provincia di Brindisi
Repertorio n° del
per l’esecuzione dei LAVORI di Riqualificazione infrastrutturale dell’edificio scolastico “X. Xxxxxxx”codice Miur: BRAA05102N
L’anno duemilaquindici, il giorno , del mese di , presso la sede del Comune di Villa Castelli, sono convenuti:
- l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile unico del Procedimento, interviene nel presente contratto in rappresentanza del Comune di Villa Castelli (BR), con sede presso la casa comunale in Piazza Municipio, numero di codice fiscale e di P.IVA , di seguito nel seguente atto denominato “stazione appaltante”;
- e il , Legale Rappresentante dell’impresa di , via , P.IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
- Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo , costituita tra essa e le seguenti imprese mandanti:
1. Impresa , con sede in , via , n° , P.IVA , C.F. ;
2. Impresa , con sede in , via , n° , P.IVA , C.F. ;
3. Impresa , con sede in , via , n° , P.IVA , C.F. ;
cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;
- che si rende necessario eseguire intervento di Riqualificazione infrastrutturale dell’edificio scolastico “X. Xxxxxxx”codice Miur: BRAA05102N
- che il progettista, ha predisposto e redatto il progetto esecutivo:
per i lavori strutturali - TIPOLOGIA A- dell’importo complessivo di € 593.768,00, di cui € € 576.390,76 per importo lavori, € 17.377,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
per i lavori non strutturali - TIPOLOGIA B- dell’importo complessivo di € € 141.846,91, di cui
€ € 137.166,31 per importo lavori, € 4.680,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n° del ;
- che la stazione appaltante, nel rispetto della normativa vigente, ha espletato apposita gara con il criterio del , ponendo a carico dell’appaltatore tutti gli oneri riportati nella presente scrittura privata ed accettati esplicitamente dai concorrenti all’atto della partecipazione alla gara per gli importi su specificati per costo della manodopera non soggetto a ribasso;
- che a seguito di gara con il criterio del , è risultata aggiudicataria l’impresa , con sede in , per l’importo complessivo:
TIPOLOGIA A di € 593.768,00, di cui € 576.390,76 per importo lavori, € 17.377,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- TIPOLOGIA B di € 141.846,91, di cui € 137.166,31 per importo lavori, € 4.680,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n° 163 del 2006;
- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n° 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data , rubricato al protocollo n° ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (nel seguito “Codice dei contratti”).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n.136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
2. Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
(dicesi euro / ) di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro € 17.377,24 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, TITOLOGIA A ed euto € 4.680,60, TITOLOGIA B.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’ articolo 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del regolamento generale.
3. Articolo 3. Condizioni generali del contratto
1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena , assoluta, inderogabile e indiscutibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’ appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, dell’ D.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
4. Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’ articolo 2 capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo
, presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale dell’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’ articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolo generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera << >>, è / sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor _autorizzato/i ad adoperare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT - - - - acceso presso
, ovvero su altro conto bancario postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alla generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accettazione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale dell’appalto, l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve fornire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notifica dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
5. Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottoanta) per lavori di TIPOLOGIA A e giorni 120 (centoventi) per lavori di TIPOLOGIA B ed naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. Articolo 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è Applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro .
2. La penale, con l’applicazione delle stesse aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in promozione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
7. Articolo 7. Sospensioni e riprese lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono le esecuzioni o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dell’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare la cause che hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga di essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alla sospensione dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo del comma 4.
8. Articolo 8, Oneri a carico dell’appaltatore
1) Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per :
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori ;
d) le vie di accesso al cantiere;
e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3) L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6) Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
9. Articolo 9. Contabilità dei lavori
1) La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
Le opere afferenti il presente Schema di contratto si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici.
L'importo complessivo dei lavori a misura e degli oneri accessori di qualunque genere, compresi nell'appalto, ammonta a ……………………(diconsi euro …………………………….) risulta dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara ai sensi dell’art. 90 del Regolamento.
L’importo per oneri della sicurezza ammonta a euro € 17.377,24 TITOLOGIA A ed euro € 4.680,60, TITOLOGIA B ed è compreso nell’importo complessivo di cui sopra.
Nell' ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere.
Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto. In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
1) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
2) Pei i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
3) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dall’ offerta in sede di gara.
10. Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo
1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2) In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, comma 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3) Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui l’articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
11. Articolo11. Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R n. 207 del 2010
2. In tal caso trova applicazione,verificandosene le condizioni, la disciplina di cui gli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R n. 207 del 2010.
12. Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50 %, di cui l’articolo 4, comma 3, del D.P.R n. 207 del 2010 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro (Euro /00).
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa in forza del presente contratto è effettuato a consuntivo, dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’ articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Il pagamento del corrispettivo di saldo a consuntivo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, si sensi dell’ articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’ intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale,
ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole a cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
13. Articolo 13. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del D.P.R.
n.207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
14. Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
15. Articolo 15. Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell’attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) Che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) Che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Brindisi con esclusione della competenza arbitrale.
17. Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore devo osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266, è stato acquisito apposito Documento Unico di regolarità contributiva in data numero .
18. Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1) L’appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativi di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d’appalto.
3) L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavoratori utilizzati.
4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5) L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.
19. Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1) Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 , n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del
D.P.R. n.252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , ai sensi dell’articolo 6 del citato D.P.R.
2) L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
1. Il contratto non può essere, a pena di nullità.
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: qualora l’appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
(opzione 2: qualora l’appaltatore abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 18 del Codice dei contratti, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
(nell’ambito dell’opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)
(sub-opzione 2.a: qualora sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010)
4. Xxxxx restando i limiti al subappalto previsti dell’articolo 37, comma 11, e dell’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché del Capitolato Speciale d’appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti all_ categori_ O , O e O ; inoltre al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre lavorazioni.
(sub-opzione 2.b: qualora NON sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010)
5. La stazione appaltante non prevede al pagamento diretto dei subappaltatori.
21. Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero
in
data
rilasciata dalla società/dell’istituto
agenzia/filiale di per l’importo di euro pari al per cento dell’importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposti dai commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.12 marzo 2004, n. 123.
22. Articolo 22. Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevano la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
, con polizza numero _ in data rilasciata dalla società/dell’istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) Per danni di esecuzione per un massimale di euro
/ ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
(euro
b) Per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500 000,00 (euro cinquecentomila/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
23. Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- gli elaborati grafici progettuali;
- l’elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.
24. Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamenti.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121,122,123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245- quinquies del Codice dei contratti.
25. Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L’appaltatore