REPUBBLICA ITALIANA
C2-C2CV-0002058-07/05/2018 A - Allegato Utente 1 (A01)
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PRIMIERO SAN XXXXXXX DI CASTROZZA PROVINCIA DI TRENTO
Rep. N. 142 DD. 03.05.2018 ATTI PRIVATI.
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PRIMIERO.
Tra:
- La Comunità di Xxxxxxxx, in persona del Presidente pro tempore, Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la Comunità di Primiero in Tonadico, via Roma n. 19 – Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 10, del 26.04.2018 esecutiva, P.IVA n.02146500224;
- il Comune di Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fiera di Primiero, via Fiume n. 10 – Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 18, del 27.03.2018 esecutiva, P.IVA n.02401890229;
- il Comune di Canal San Bovo, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Canal Xxx Xxxx xxx Xxxx x. 00, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 10, del 29.03.2018, P.IVA n.
00256240227;
- il Comune di Mezzano, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Xxxxxxx, xxx Xxxx x. 00, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 6, del 28.03.2018 esecutiva, P.IVA n. 00278910229;
- il Comune di Sagron Mis, in persona del Sindaco pro tempore, Xxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Xxxxxx Xxx, xxx Xxxxxxxxxx, 0, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 9, del 26.03.2018, esecutive, P.IVA n. 00290910223;
- il Comune di Imer in persona del Sindaco pro tempore, Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, in Imer, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, x. 0, il quale interviene nel presente atto in forza della propria deliberazione consiliare n. 6, del 29.03.2018, esecutiva, P.IVA n. 00276510229;
PREMESSO
- che la legge provinciale n. 8/2005, agli artt. 3 e 21, prevede che “al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai Comuni in forma associata, mediante l’istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall’Ordinamento dei Comuni ( … ) “ e “al fine di dotare tutto il territorio provinciale di qualificati servizi di polizia locale la Provincia promuove e sostiene la costituzione di corpi intercomunali di polizia locale, secondo le forme e le modalità previste
dall’ordinamento regionale in materia di Comuni ( … )”;
- che con decorrenza 1° luglio 2016 è stata attivata una nuova gestione associata e coordinata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Xxxxxxx di Castrozza e Sagron Mis, nella quale il Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza è stato individuato quale capofila e dove è stata peraltro prevista la collaborazione della Comunità di Primiero per lo svolgimento di alcuni compiti/attività meramente gestionali del servizio per il periodo 1° luglio 2016 – 31.12.2017;
- che in data 1° luglio 2016 con n.12/rep. è stata sottoscritta la convenzione disciplinante la gestione del servizio tra Comuni e Comunità;
- che i termini di durata della convenzione succitata per volontà delle parti sono stati prorogati fino al 31 marzo 2018 al fine di consentire al Comune di Imer di poter aderire anch’esso al servizio e definire i nuovi termini di gestione del servizio;
- che, in particolare, i Comuni interessati intendono definire un nuovo accordo proseguendo con il "servizio unico intercomunale" che nell'arco della durata della convenzione svolgerà progressivamente, in situazioni di omogeneità regolamentare, comportamentale e amministrativa, le attività che i singoli Comuni sono tenuti a garantire in materia di polizia locale;
- che i citati Comuni, tutti appartenenti all’Ambito 3 – Primiero, previsto dal “Progetto Sicurezza del Territorio” hanno espresso la volontà di avvalersi per l’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, del Comune di
Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, in qualità di soggetto capofila, continuando ad avvalersi della Comunità di Primiero per i compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate;
- che le Amministrazioni Comunali citate si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti, confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;
- che le Amministrazioni Comunali di Canal San Bovo, Mezzano, Primiero San Xxxxxxx di Castrozza e Sagron Mis con l’aggiunta ora del Comune di Imer e la Comunità di Primiero, hanno raggiunto un’intesa per proseguire la gestione in modo associato del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell’ambito dei loro rispettivi territori;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 INTRODUZIONE
La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all’interpretazione della stessa.
Articolo 2 FINALITA’
Con il presente atto, stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 , n.3/L, i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero San Xxxxxxx di Castrozza e Sagron Mis, (di seguito
complessivamente indicati quali “Comuni”), avvalendosi della Comunità di Primiero per i compiti di coordinamento, supporto e raccordo organizzativo tra le Amministrazioni comunali interessate, convengono di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale, così come previsto dall’art. 11, della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell’ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità ed uniformità.
La struttura anzidetta mantiene la denominazione di “Corpo di Polizia Locale di Primiero”, e mantiene la sede presso la Comunità di Primiero nel Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza – frazione Tonadico.
Al Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza viene conferito il ruolo di capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato.
Il “Comune capofila” è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l’assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l’eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio. Il “Comune capofila” viene delegato da parte di tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione all’incasso dei contributi provinciali che saranno concessi per la realizzazione del servizio associato di cui trattasi. Fino ad eventuale e diversa decisione della Conferenza dei Sindaci, di cui all’art. 4, la Comunità di Primiero garantirà la disponibilità della sede del Corpo previo rimborso da parte dei “Comune capofila” delle relative
spese di locazione degli spazi, che saranno definite dalla Comunità e comunicate al “Comune capofila” per la predisposizione dei costi complessivi di gestione del servizio. La messa a disposizione di tali spazi sarà oggetto di specifico accordo tra la Comunità di Primiero e il Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza.
Nell’ambito del progetto di gestione associata, la Comunità svolgerà le funzioni di coordinamento tra gli Enti coinvolti garantendo il raccordo tra gli stessi ed il Corpo di Polizia ed assicurando, nel contempo, il supporto organizzativo al Comune Capofila.
Il Servizio associato si svolge nell’ambito e nel rispetto delle norme previste dalla Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 5, dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65.
Articolo 3
MODALITA’ SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA’ E OBIETTIVI
Scopo della presente convenzione è quello di organizzare in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale, anche attraverso il coordinamento con le forze dell’ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:
- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione e/o esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- prestare servizio di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività istituzionali per i Comuni partecipanti all’accordo;
- vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali o comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni aderenti all’accordo;
- collaborare, d’intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in casi di pubbliche calamità e/o disastri nonché di privato infortunio;
- collabora, d’intesa con le autorità competenti alla realizzazione degli interventi per il contrasto della criminalità organizzata previsti dall’art.2 della legge provinciale concernente “Promozione della cultura della legalità e cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato”;
- esercitare la vigilanza e le funzioni tecniche di controllo in materia ambientale e urbanistico – edilizia;
- esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei Comuni partecipanti all’accordo supportando gli uffici comunali nell’espletamento della relativa attività amministrativa, nonché nella riscossione dei proventi di competenza ;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86;
- svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell’art. 20 dello Statuto speciale d’Autonomia e delle relative norme d’attuazione;
- esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla Polizia Locale;
- supportare l’attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti dei Comuni partecipanti all’accordo;
- supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- svolgere tutte le attività di polizia locale che le leggi e i regolamenti assegnano alle competenze del Comune;
- supportare gli uffici comunali per l’attività di notifica e consegna di documenti e atti;
- collaborare con gli uffici comunali nella gestione del patrimonio comunale (vigilanza e gestione delle sale e immobili);
- supportare i Comuni nella redazione delle ordinanze comunali.
Dette funzioni sono già specificate più dettagliatamente nel Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale di Primiero.
I Comuni sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di Polizia Locale, secondo le disposizioni della presente convenzione e delle normative vigenti, al fine di omogeneizzare, assicurare una migliore qualità del servizio, realizzando economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento rapportati alla qualità del servizio reso ed utilizzando, in modo più razionale, le risorse umane e tecnico - informatiche eventualmente disponibili e di nuova acquisizione.
I Comuni dichiarano di impegnarsi nel perseguimento dell’obiettivo di raggiungere l’omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale, oltre all’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell’ambito di riferimento.
Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI
La Conferenza dei Sindaci è composta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai Sindaci dei Comuni associati o loro delegati. Alla stessa partecipa il Presidente della Comunità senza diritto di voto.
Spetta alla Conferenza:
- verificare la corretta attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione;
- formulare proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio associato;
- ricercare soluzioni per eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio;
- individuare gli obiettivi per il Corpo e fornire gli indirizzi al Comandante del medesimo;
- individuare il Comandante del Corpo;
- esprimere il parere sulla proposta di bilancio preventivo del servizio associato;
- decidere sulle eventuali assunzioni e sulle variazioni della dotazione organica del Corpo nei limiti previsti dalla convenzione e proporre ai
consigli comunali eventuali variazioni della dotazione del Corpo;
- decidere su eventuali spese di carattere straordinario da ripartire secondo i criteri indicati nei successivi articoli;
- verificare, congiuntamente al Comandante, periodicamente l’andamento del servizio associato, sulla base di una relazione tecnica presentata dal medesimo e/o ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
La Conferenza dei Sindaci si riunisce, di norma, con cadenza almeno semestrale o, comunque, ogni qualvolta le Amministrazioni interessate ne segnalino l’esigenza.
Il Comandante e/o eventuale responsabile del Corpo, per tutte le problematiche inerenti l’attività del Corpo, dovrà rapportarsi con la Conferenza dei Sindaci.
La Conferenza dei Sindaci verifica l’adeguatezza complessiva dell’organico e decide su eventuali variazioni.
Rimangono comunque ferme le attribuzioni che competono al Sindaco ai sensi della vigente normativa statale.
La Conferenza è supportata dai Segretari dei Comuni facenti parti del Servizio e dal Segretario della Comunità.
Art. 5
ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’ DI PRIMIERO
La Comunità di Primiero svolgerà nell’ambito del Servizio funzioni di raccordo e coordinamento tra le Amministrazioni comunali interessate e il Corpo medesimo.
L’attività potrà consistere nello svolgimento di riunioni di coordinamento
periodiche tra i Segretari dei Comuni, con la Conferenza dei Sindaci, il Presidente e il Segretario della Comunità per approfondimenti sulle modalità di andamento del servizio, sull’attività svolta dal Corpo al fine di migliorare la gestione del servizio secondo le necessità manifestate dai Comuni.
Per lo svolgimento di tale attività i Comuni si impegnano a rimborsare alla Comunità, per le attività come sopra elencate, l’importo forfettario annuo di Euro 6.000,00.
Articolo 6 PERSONALE
L’organigramma del Corpo di Polizia Locale di Primiero è costituito da n. 12 unità di polizia locale e di n. 1 coadiutore amministrativo.
L’organigramma del Corpo si compone di:
n. 1 Comandante (D base);
n. 1 Coordinatore (C evoluto);
n. 10 unità di Agenti di Polizia Locale (C base);
n. 1 Coadiutore Amministrativo (B evoluto) a tempo pieno.
Il “Comune capofila”, sulla base delle esigenze emerse nell’ambito della Conferenza dei Sindaci anche su segnalazione del Comandante del Corpo, potrà assumere ulteriore unità di personale stagionale, nei periodi di maggiore afflusso turistico.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l’opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (d’impiego) e il rapporto funzionale (di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.
Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il “Comune capofila” di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza e rispettivamente con i Comuni di Canal San Bovo e Mezzano, ciascuno per il personale che viene trasferito come da convenzione di cui in premessa, e trova la sua regolamentazione, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente del Comune e del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l’applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.
Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del Corpo Intercomunale.
La gestione amministrativo contabile del personale del Corpo sovracomunale farà carico al comune capofila, che vi provvederà secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, salvo riparto di spesa pro quota ai sensi del successivo art. 7.
In proposito il supporto amministrativo sarà assicurato da un dipendente cat. B, livello evoluto che sarà portato a tempo pieno per l’intera durata della convenzione ed attualmente facente parte dell’organico complessivo del Corpo di Polizia Locale.
Alla retribuzione del personale provvede il Comune di appartenenza, salvo rimborso a carico della gestione associata.
All’eventuale assunzione di personale provvede il “Comune capofila”,
secondo la tempistica e la gradualità stabilita dalla Conferenza e nel rispetto dei vincoli per l’assunzione del personale stabilito dalla disciplina vigente. Fino a completamento delle 12 unità di polizia locale previste nell’organigramma di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli sulle assunzioni di personale imposti dalla vigente normativa in vigore, è ammessa l’assunzione di unità di personale a tempo determinato.
In caso di cessazione del servizio associato, disciplinato dalla presente convenzione, ovvero nel caso di recesso o disdetta da parte di una o più Amministrazioni, i dipendenti messi a disposizione del Corpo di Polizia Locale, rientreranno a tutti gli effetti nell’organico del Comune di provenienza.
Potrà essere assunto un Comandante con contratto a tempo determinato nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni di legge. Sarà eventualmente cura della Conferenza dei Sindaci proporre attraverso una modifica della convenzione, le modalità per l’eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Il contratto individuale di lavoro prevede, per ciascun dipendente, l’obbligo di accettazione del lavoro presso la gestione associata dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
Il Comandante e/o l’eventuale Responsabile del Corpo è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo. E’ inoltre responsabile dei procedimenti amministrativi a lui affidati dai Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
Ogni singolo Ente dovrà assicurare, tramite proprio referente, tenuto a
prestare la massima collaborazione al servizio associato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l’accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede del Corpo.
Articolo 7 RAPPORTI FINANZIARI
I costi relativi alla gestione ordinaria del Corpo, quali quelli per la disponibilità della sede principale, per le necessarie forniture correnti (vestiario, riscaldamento, illuminazione, telefono, assicurazioni, carburanti, manutenzioni autoveicoli ed attrezzature, cancelleria, ecc.) ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dal “Comune capofila” e ripartiti tra i Comuni aderenti alla convenzione.
Le spese del personale assegnato al Corpo, sono sostenute dai singoli Comuni di appartenenza e successivamente ripartiti in seno alla gestione associata.
I Finanziamenti provinciali e i proventi derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative sono riscossi dal “Comune capofila” ed attribuiti ai Comuni dove è stata accertata la violazione e sono utilizzati a parziale copertura dei costi di gestione del servizio associato, salvo quanto stabilito dall’articolo 208 del Codice della strada. I costi di gestione sono ripartiti sulla base del fabbisogno di servizio rappresentato da ciascun Ente aderente, tenuto conto comunque che tutte le ore di servizio prestato devono essere ripartite e riassorbite tra tutti i Comuni convenzionati. In proposito sarà cura della Conferenza definire, in sede di previsione di bilancio, il fabbisogno preventivato per ciascun Comune.
La ripartizione della spesa complessiva è definita nei termini come
indicati nella tabella finanziaria allegata A) alla presente convenzione.
Il costo del servizio è stato stimato in termini presunti e su base annua ed è pertanto evidente che solo in sede di approvazione di consuntivo sarà possibile quantificarne le spese effettive ed il riparto tra ciascuna Amministrazione aderente nei termini anzidetti.
Nel caso in cui i Comuni intendano apportare delle modifiche ai criteri di riparto, si precisa che le eventuali nuove proposte modificative dovranno essere presentate in sede di Conferenza e adottate attraverso la modifica della convenzione e che le stesse potranno decorrere solo dall’anno successivo, approvando, nelle forme di legge, specifica variazione alla presente convenzione.
Il “Comune Capofila”, predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre ad ogni Comune, in tempo utile per lo stanziamento della rispettiva quota nei bilanci preventivi comunali.
Compete peraltro al Comune Primiero San Xxxxxxx di Castrozza di provvedere, in qualità di capofila, anche a tutte le spese in conto capitale, con successivo riparto tra i Comuni aderenti al servizio sulla base delle percentuali di cui all’allegato alla Convenzione.
I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento, in quattro rate, al “Comune Capofila”, rispettivamente pari al 25% entro il 31 gennaio, pari al 50% entro il 30 aprile, pari al 10% entro il 31 ottobre e con l’ultima quota a saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell’anno di riferimento su riparto definitivo della spesa complessivamente rendicontata dal “Comune
Capofila”.
Alla chiusura di ciascun esercizio, il “Comune Capofila”, predispone quindi il riparto definitivo della spesa sulla base della quale sono calcolati i conguagli. Eventuali crediti vantati dai Comuni potranno essere computati come acconto per l’anno successivo. Dell’entità delle spese previste e di quelle effettivamente sostenute, dei riparti e conguagli è data comunicazione ad ogni Comune associato.
In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila, procede preliminarmente in via bonaria ai sensi di quanto previsto dall’art.9 e solo successivamente da avvio alle modalità di riscossione previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I beni di nuova acquisizione saranno acquistati ed inventariati dal “Comune Capofila”.
L’”Ente capofila” si riserva la facoltà di affidare a terzi la gestione delle pratiche inerenti le violazioni amministrative e la riscossione delle somme relative alle sanzioni.
Articolo 8 DURATA
La durata della presente convenzione decorre dal 1° aprile 2018 e cessa al 31.12.2020.
Articolo 9 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
La risoluzione d’eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all’art.4.
Articolo 10 RECESSO O CESSAZIONE
Ciascun Comune aderente, può recedere durante il residuo periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, con preavviso di almeno 6 mesi.
Il recesso decorre con le modalità di cui all’art. 7 comma 1.
Nel caso di cessazione della gestione associata alla naturale scadenza, i beni in dotazione alla gestione sono ripartiti sui Comuni in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione finanziaria versate nell’intero arco di vigenza della convenzione ad eccezione del Comune di Imer relativamente ai beni già in dotazione al Corpo alla data di stipula della presente convenzione.
Articolo 11
NORME TRANSITORIE FINALI
Trattandosi di rapporto contrattuale fra Enti pubblici, le parti sono esonerate dal versamento di cauzioni.
Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione, è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16, tab. all. B) del D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati, proporzionalmente, secondo le modalità di riparto stabilite al precedente art. 6.
Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge.
Il Presidente della Comunità di Primiero x.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Primiero San Xxxxxxx di Castrozza x.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Canal San Bovo x.xx digitalmente Xxxxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Mezzano x.xx digitalmente Xxxxxxxxxx Xxxxx Il Sindaco del Comune di Imer
x.xx digitalmente Xxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Sagron Mis x.xx digitalmente Xxxx Xxxxxx
Allegato:
- allegato A - determinazione del riparto delle spese