AFFITTO DEL COMPENDIO RETROPORTUALE DI “PORTO MARGRETH” NELLA ZONA INDUSTRIALE DELL’AUSSA-CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO – LOTTO 1
AFFITTO DEL COMPENDIO RETROPORTUALE DI “PORTO MARGRETH” NELLA ZONA INDUSTRIALE DELL’AUSSA-CORNO IN COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO – LOTTO 1
(PROVINCIA DI UDINE)
CODICE GIG _
L’anno duemiladiciotto, il giorno _ del mese di gennaio (_/01/2018), tra:
a) XXXXXXX Xxxxx, nato a Cividale del Friuli (UD) il 01/02/1948 (codice fiscale n.
XXX XXX 00X00 X000X), domiciliato per la carica in Udine, Via Cussignacco, n. 5, presso la sede del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli (già Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine 00458850302, numero repertorio economico (R.E.A.) UD-235094, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse del Consorzio predetto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concedente";
b) _, nato a _ (_) il _ (codice fiscale _), il quale interviene nel presente atto in qualità
di _ e legale rappresentante dell’operatore economico _ con sede a _ (_) in via _ n. _
(C.F. _ - Partita IVA _), quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di _. prot. n. _ in
data _, depositato presso la Sede consortile, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di _ _, numero repertorio economico (R.E.A.) _-_, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse del Consorzio predetto in
qualità di _ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Concessionario".
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue.
PREMESSO CHE
- con deliberazione del consiglio di amministrazione n. _ del _/2017, è stato approvato il Bando di Gara il disciplinare di gara e gli atti da questo richiamati e/o allegati, ivi compreso lo schema contrattuale;
- con deliberazione del consiglio di amministrazione n. _ del _/2018, è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto al Concessionario, a seguito di procedura aperta con presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa,
giusto verbale di gara in data _/2018, al prezzo di €. _ + IVA all’anno, pari ad un
totale di € _ + IVA per tutta la durata del contratto, stabilito in anni 6 (sei), eventualmente prorogabili di un’eguale durata. Trattandosi di affidamento in concessione non sono previsti oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- con la medesima deliberazione n. _ del _/2018, come stabilito nel bando e disciplinare di gara, è stato altresì individuato il secondo concessionario con diritto di operare nell’area oggetto del presente contratto di appalto, che è risultato essere
la ditta _, con sede in _;
- il Responsabile del procedimento, ha verificato positivamente il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara dal Concessionario, le condizioni per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, nonché ha acquisito le certificazioni di Legge.
Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 – OGGETTO.
1. Il Concedente, come sopra rappresentato, liberamente, con ogni garanzia di legge e senza riserve, dà e concede al Concessionario che, come sopra
rappresentato
accetta, il l’affitto del compendio retro-portuale di "PORTO
MARGRETH" in Comune di San Giorgio di Nogaro (Ud), località Porto Nogaro, accettando tutte le condizioni fissate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nell’ulteriore documentazione approntata dal "Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli" nell’ambito della procedura aperta richiamata in premessa, documentazione tutta che la concessionaria dichiara di ben conoscere.
2. I contenuti del rapporto di concessione e le modalità di gestione delle attività portuali sono precisati negli articoli che seguono, nonché dagli atti ivi richiamati.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. uu) e vv) del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, la controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le aree e gli impianti oggetto di concessione.
3. Le parti convengono che il rischio commerciale della gestione del servizio in concessione si intende completamente a carico del Concessionario non garantendo,
il Concedente, che i dati utilizzati per procedura di selezione del Concessionario sia
pari a quello stimato in linea di massima nell’ambito della procedura medesima.
4. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che nel compendio
retroportuale di Porto Margreth, opererà la ditta _, quale ulteriore concessionario, classificatasi II° nell’ambito della procedura concorsuale, come riscontrabile dagli atti di gara citati in premessa del presente atto.
5. Al I° concessionario spettano gli spazi indicati con la dicitura “Lotto 1” mentre al II° concessionario spettano gli spazi indicati con la dicitura “Lotto 2” nelle planimetrie poste a base di gara e denominate: Tav 02 magazzini portuali REV01, Tav 03 tettoie sud REV01 e Tav 04 tettoie nord REV01. Sono altresì assegnati al II° concessionario, in base all’offerta tecnica presentata ed accettata in sede di gara i
seguenti ulteriori spazi: _, come meglio definiti nella planimetria allegato A) al presente contratto, mentre sono assegnati al I° concessionario in base all’offerta
tecnica presentata ed accettata in sede di gara _, come meglio definiti nella medesima planimetria allegato A) al presente contratto. Entrambi i concessionari avranno diritto ad usufruire con le quote indicate al successivo comma 6, di tutti gli spazi comuni, non puntualmente assegnati.
6. Tutti gli oneri e le spese stabilite al successivo art. 16 saranno ripartite in ragione di due terzi al I° concessionario ed un terzo al II° concessionariotra i due
concessionari.
7. I beni oggetto della presente concessione sono quelli descritti negli allegati al disciplinare di gara denominati: tav. 01-planimetria generale (allegato n. 1), tav. 02- magazzini portuali (allegato n. 2), tav. 03-tettoie sud (allegato n. 3), xxx. 00-xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx x. 0), xxx. 00-xxxx illuminazione (allegato n. 5), tav. 06-antincendio (allegato n. 6), xxx. 00-xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 0), xxx. x. 00-xxxxx potabile (allegato n. 8), tav. 09-raccordo ferroviario (allegato n. 8.a), stato di consistenza beni immobili (allegato n. 9), stato di consistenza beni mobili (allegato n. 10).
8. In conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, il Concessionario dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della prestazione energetica delle unità immobiliari sopra descritte, comprensive degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) redatti dal geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, iscritto al n. 3454 del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine), in data 01.08.2016, allegati al disciplinare di gara e riferiti agli immobili contraddistinti con: il numero di particella n. 100 sub 2 (allegato n. 18), il numero di particella n. 100 sub 3 (allegato n. 19), il numero di particella n. 100 sub 4 (allegato n. 20).
9. Il Concedente dichiara che i suddetti attestati sono pienamente validi ed efficaci, non sono scaduti e non risultano decaduti, stante l’assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata adesione delle risultanze dell’attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva delle unità immobiliari succitate, nonché l’avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.
10. Il Concedente dichiara inoltre che i beni immobili contraddistinti con i numeri di particella 100 sub 5 e 426 sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), in quanto trattasi di edifici “marginali” (tettoie) ossia di edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali.
11. Il Concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare il compendio retroportuale oggetto del presente atto nello stato di fatto in cui si trova in relazione alla sua destinazione urbanistica, ai vincoli, ai regolamenti ed alla normativa sulla utilizzazione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature che lo compongono, ed esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
12. Il Concessionario dichiara di conoscere che il compendio retro-portuale dedotto in contratto è destinato al supporto dei servizi, delle attività e delle operazioni dello scalo portuale di "Porto Margreth" al fine di garantire il mantenimento e/o l’incremento del livello dei traffici portuali e che in tal senso possiede tutte le licenze e/o autorizzazioni amministrative, permessi, nulla osta e quanto altro necessario per l’espletamento delle attività previste in loco, a cui si impegna con la sottoscrizione del presente contratto.
13. Il Concedente dichiara che l’impianto di illuminazione pubblica dell’area (torri faro) sarà oggetto di lavori di adeguamento e miglioramento. È inoltre previsto la
sistemazione dell’impianto antincendio mediante la sostituzione delle pompe. L’inizio e la conclusione di detti lavori sarà oggetto di formale comunicazione al Concessionario.
ART. 2 – DURATA.
1. L’appalto ha la durata di anni 6 (sei) e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il Concedente si riserva la facoltà di disporre, unilateralmente di una ripetizione del servizio in concessione, per la durata massima di ulteriori 6 (sei) anni.
3. La facoltà di ricorrere alla ripetizione è riservata all’insindacabile volontà del Concedente, escluso ogni diritto in merito in capo al Concessionario. In caso di ripetizione del servizio in concessione, il Concessionario si atterrà esclusivamente alle modalità organizzative e di esecuzione del servizio previste nell’offerta presentata ed accettata in sede di gara, ed a quelle ulteriori contenute nell’offerta migliorativa negoziata con il Concedente prima dello scadere del termine di cui al comma 1.
4. È preclusa la ripetizione del servizio in concessione qualora vengano rilevate ripetute inosservanze e che le medesime siano sanzionate con le penalità stabilite nel presente contratto.
5. Nel caso in cui il Concedente ritenga di non avvalersi della facoltà di ripetizione del servizio disciplinata dal presente articolo, il Concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
ART. 3 - CORRISPETTIVO E TRACCIABILITÀ.
1. Il canone di affitto per il godimento del compendio retro-portuale dedotto in
contratto è determinato in complessivi €. _.= (Euro _) + I.V.A., in base all'offerta presentata ed accettata in sede di gara.
2. Il pagamento del canone, come sopra stabilito, verrà effettuato entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese dal Concessionario al Concedente mediante numero 12
(dodici) rate mensili anticipate, tutte dell'importo costante di €. _.= (Euro _) + I.V.A.. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente
n. _, intestato al Concedente. Oltre ai canoni, come sopra pattuiti, faranno esclusivamente carico al Concessionario le tasse, i tributi, le spese occorrenti per lo svolgimento delle attività.
3. Il canone sarà oggetto di rivalutazione annua a partire dal secondo anno contrattuale, in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI).
4. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nel pagamento del canone il numero CIG e il periodo di riferimento.
5. Nel caso il Concessionario intenda subaffittare/subappaltare, nei limiti di Legge, parte delle attività del presente contratto, le fatturazioni tra Concessionario e subappaltatoreaffittuario/subcontraente/subfornitore, dovranno riportare il
numero di CIG di cui al presente contratto.
6. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai lavori e/o servizi e forniture che il Concessionario sarà tenuto ad eseguire in base all’offerta presentata ed accettata in sede di gara.
7. Il Concessionario si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia sull’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 4 - RITARDO NEI PAGAMENTI.
1. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta di pagamento, verranno conteggiati gli interessi legali di mora nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.
1. Il Concessionario si obbliga: ad usare i beni facenti parte del compendio dedotto in contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e si impegna, inoltre, a restituirli alla scadenza nello stesso stato di efficienza; a non compiere nessun atto di disposizione sui beni sopra indicati, senza il preventivo consenso scritto del concedente; ad effettuare, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e la conservazione dei beni che compongono il compendio retro-portuale presso "Porto Margreth", essendo esso tenuto a riconsegnare i beni, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui gli sono stati affidati, salvo il normale deperimento derivante dall'uso degli elementi che lo compongono.
2. Il Concessionario è obbligato all’osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all’adozione di tutte le cautele prescritte in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile al presente contratto.
3. Resta espressamente convenuto tra le parti che le eventuali spese sostenute dal Concessionario per opere che derivassero da norme di legge o prescrizioni della Pubblica Amministrazione, se dovute, non saranno rimborsate e le relative opere, se realizzate, rimarranno acquisite al Concedente.
4. Il Concessionario si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nella documentazione prodotta in gara, restando escluso qualsiasi rimborso o indennizzo a carico del concedente per
interventi o lavori dagli stessi non preventivamente autorizzati per iscritto.
5. Il Concessionario è tenuto a dare pronto e sollecito avviso al Concedente circa la necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o comunque circa il verificarsi di eventi, di qualsivoglia tipo, anche se dipendenti dalla condotta di terzi, che siano comunque idonei a creare danno o pericolo di danno al compendio retro- portuale oggetto del presente atto nonché ai singoli elementi che lo compongono.
6. Il Concessionario si obbliga a non apportare autonomamente e senza il consenso scritto del Concedente alcuna modifica, innovazione, sostituzione, trasformazione, miglioramento o addizione agli immobili ed ai beni mobili facenti parte del compendio retro-portuale oggetto del presente atto.
7. Resta inteso che il Concessionario potrà dare inizio a qualsivoglia intervento soltanto una volta ottenuto il rilascio, da parte delle competenti Autorità Amministrative, delle necessarie autorizzazioni, licenze, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari. In tutti i casi, l’eventuale prestazione dell’autorizzazione da parte del Concedente non darà luogo, anche in deroga alle disposizioni di legge, ad alcun diritto di rimborso o indennizzo in capo al Concessionario e le opere di modifica, miglioramento o addizione resteranno acquisite al Concedente, salvo che quest’ultimo non pretenda, al termine del rapporto, la rimessa in pristino dei beni, a cura e spese del Concessionario medesimo.
8. Alla scadenza del presente contratto o, comunque, al termine del presente rapporto, al Concessionario non spetterà alcuna indennità per la perdita dell'avviamento o ad altro titolo né da parte del Concedente né da parte di un eventuale diverso soggetto subentrante.
ART. 6 GARANZIE
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali discendenti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario ha costituito garanzia
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di €. _ (Euro _), con l’espressa
previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del
Concedente, mediante polizza fideiussoria emessa da _ in data _ n. _, pari al _% del
valore contrattuale di €. _ (Euro _) per tutta la durata del presente contratto.
2. Il Concessionario ha presentato: a) una polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e contro i rischi di responsabilità civile per le attività che si svolgeranno all’interno del compendio retroportuale con massimale di €. 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) e che prevede l’esonero del Concedente da ogni responsabilità al riguardo. b) una polizza assicurativa per danni a cose, appartenenti agli utenti, a terzi o al Concedente, a persone, anche terzi o del Concedente, e per responsabilità civile verso terzi per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio con massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00) e nella quale il Concedente è esonerato da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario risponde di tutti i danni di cui sopra per i quali, a qualunque titolo, fosse chiamato a rispondere il Concedente che è completamente sollevato e tenuto indenne da ogni pretesa e molestia).
3. Le garanzie sono conformi alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50/2016.
4. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per tutti gli inadempimenti contrattuali, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
5. Le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La garanzia opera anche nel mancato pagamento delle penali applicate al Concessionario in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contenuti nel presente contratto.
ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell’art.
105 del D.Lgs. n.50/2016, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che il Concessionario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito, ex art. 1382 c.c.).
ART. 8 CONTROLLI E PENALI
1. La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Direttore dell’esecuzione.
2. È prevista la verifica di regolarità del servizio e degli adempimenti assunti con la sottoscrizione del presente contratto e sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara. Il Concedente dovrà dimostrare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In caso di mancato rispetto verrà applicata una penale di €. 100,00.= (Euro cento/00) per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
3. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Concedente ha facoltà di applicare nei confronti del Concessionario le penali previste dal disciplinare di gara.
4. Le sanzioni saranno commisurare alla gravità dell’inadempimento.
5. L’importo delle penali sarà aggiunto al canone di cui al precedente art. 3, e dovrà essere corrisposto dal Concessionario nella prima mensilità successiva all’applicazione della penale. Nel caso di mancata corresponsione della penale il concedente avrà facoltà di agire sulla cauzione definitiva.
6. Per l’applicazione delle penali il Concedente adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate al Concessionario per iscritto, con l’imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del Concessionario. La decisione definitiva verrà assunta dal Direttore dell’esecuzione competente alla gestione del presente contratto.
7. Il Concessionario, ferma restando l’eventuale applicazione della penalità di cui al comma precedente, dovrà comunque provvedere al ripristino della condizione ordinaria, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione definitivamente rilevata. all’adempimento entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento, della contestazione definitivamente rilevata, pena l’applicazione della
penale calcolata dalla data di accertamento della violazione.
8. Il superamento del 10% (dieci percento) dell’importo delle penali calcolato sull’importo contrattuale annuale di cui al precedente art. 3, determina la risoluzione del contratto.
ART. 9 RISOLUZIONE
1. Costituiscono autonome causa di risoluzione espressa: la reiterata sospensione, anche temporanea del servizio, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la mancata e reiterata manutenzione delle opere e degli impianti oggetto della presente concessione, il superamento del limite delle penali
complessivamente applicate, stabilito al precedente art. 8, ultimo comma.
2. È altresì causa di risoluzione espressa il venire meno in capo al Concessionario dei requisiti richiesti dal bando e disciplinare di gara, che non consentano al medesimo il lo svolgimento dell’attività assunta oggetto del presente contratto.
3. È causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’operatore economico con i subaffittuari, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.
ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECONOMICO OBBLIGHI VERSO I LAVORATORI
1. Il Concedente è estraneo ai rapporti di lavori tra il Concessionario ed i lavoratori da questi impiegato, anche come subappaltatore o subfornitore nell’attività che verranno svolte nel compendio di Porto Margreth.
2. Il Concessionario garantisce che:
-- l’organigramma del personale che sarà utilizzato nel corso del presente contratto corrisponde a quello prodotto in gara;
- macchine, attrezzature e mezzi d’opera da utilizzare nel corso del presente contratto corrispondono all’elenco prodotto in gara.
ART. 11 SUBAFFITTO E SUBAPPALTO
1. Il Concessionario non può subaffittare le opere ed impianti oggetto del presente contratto se non previa autorizzazione del Concedente. L’autorizzazione verrà rilasciata in presenza dei requisiti di Xxxxx, ed in conformità a quanto stabilito nel presente contratto.
2. È autorizzato il subappalto o cottimo per lo svolgimento delle prestazioni che il Concessionario non ritiene o non può svolgere con il proprio personale, in modo particolare per quanto riguarda le attività oggetto di offerta. Il Concessionario si obbliga a dare comunicazione scritta dei contratti sottoscritti con gli operatori economici, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di un lavoro od una fornitura pubblica.
3. Il Concessionario manleva da qualsiasi responsabilità il Concedente in relazione ai rapporti contrattuali che verranno sottoscritti con altri operatori economici, in relazione al presente articolo.
ART. 12 RISERVATEZZA
1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione relative alle attività scaturenti dalla sottoscrizione del presente contratto, nonchè tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte. Il Concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del
Concedente, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
2. Il Concedente, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n. 196/2003.
ART. 13 MODIFICHE AL CONTRATTO E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
1. Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto aggiuntivo al presente contratto.
2. Per le comunicazioni le Parti accettano espressamente le modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per il Concedente: _;
per il Concessionario: _.
ART. 14 CONTROVERSIE
1. Per gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di eleggere il
proprio domicilio legale presso _, come risulta da apposita clausola del bando di gara.
2. Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle procedure dell’accordo bonario dal Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell’accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.
3. Le controversie che non dovessero trovare composizione con la procedura di accordo bonario saranno deferite al Giudice ordinario, il cui Foro competente è
quello del Tribunale di Udine.
ART. 16 ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.
2. In particolare, si indicano, in via non esaustiva le seguenti spese, sono a carico del
Concessionario, con la ripartizione indicata all’art. 1:
1. Le spese derivanti dal rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 5;
2. le spese per l’intestazione di eventuali concessioni ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività, ivi comprese quelle con le aziende erogatrici di servizi pubblici;
3. le spese relative all’erogazione dei servizi pubblici di cui al precedente alinea (energia elettrica, acqua potabile, fognature, ecc.);
4. le spese relative all’illuminazione dell’area, con le modalità stabilite da eventuali protocolli di sicurezza o dalle forze dell’ordine che a qualsiasi titolo hanno funzioni di vigilanza sull’area e sull’attività portuale;
5. le spese derivante dall’attività di “Port Facility Security Plan”, ivi compresa la predisposizione del piano e le attività amministrative inerenti e conseguenti la sua approvazione;
6. le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle aree oggetto della presente concessione, svolte con le modalità e tempistiche stabilite nei documenti allegati al disciplinare di gara, denominati: elenco delle manutenzioni impianto antincendio (allegato n. 11), elenco delle manutenzioni impianti elettrici (allegato n. 12), elenco delle manutenzioni impianti fognari (allegato n. 13), elenco delle manutenzioni impianto rete idrica (allegato n. 14), elenco delle manutenzioni impianto
videosorveglianza (allegato n. 15), elenco delle manutenzioni pese portuali (allegato n. 16), relazione impianto videosorveglianza (allegato n. 17), elenco delle manutenzioni raccordo ferroviario (allegato n. 18).
7. Il rimborso delle spese sostenute dal Concedente per gli inadempimenti del Concessionario in relazione alla mancata o carente attività di manutenzione delle opere e/o degli impianti, in relazione al precedente punto 6. Le spese sostenute con l’affidamento a ditte specializzate in relazione alla specificità dei lavori, verranno addebitate al Concessionario con la prima fatturazione successiva alla conclusione dei lavori certificata dall’Ufficio tecnico del Concedente. L’importo complessivamente dovuto per i lavori e/o forniture, verrà incrementato della percentuale del 15% (quindicipercento) per spese tecniche ed amministrative. Il mancato pagamento delle spese complessivamente sostenute, come appena stabilito, per l’inadempimento del Concessionario, dà facoltà al Concedente di agire sulla cauzione definitiva di cui all’art. 6. L’esecuzione degli interventi di messa in pristino di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, questi ultimi se dovuti dal Concessionario in base al presente contratto, non esonera il medesimo dall’applicazione della penale di cui al precedente art. 5, per il mancato rispetto degli obblighi nascenti dal presente contratto.
8. spetta al I° concessionario l’onere del conseguimento delle autorizzazioni e concessioni, nonché la sottoscrizione dei contratti di fornitura con le aziende erogatrici di servizi pubblici, necessari allo svolgimento di tutte le attività nell’ambito del compendio retroportuale di Porto Margreth.
9. spetta altresì al I° concessionario la predisposizione del piano relativo all’attività di “Port Facility Security Plan” ed il conseguimento delle relative
approvazioni.
3. Nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n.
633 e successive modifiche ed aggiunte in particolare il D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito in Legge 22.12.1980 n. 891.
ART. 16 NORME DI CHIUSURA E FIRME
1. Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al bando e disciplinare di gara, all’offerta e alla documentazione depositata agli atti del Concedente, che il Concessionario dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata anche se non materialmente allegata, e al Decreto Legislativo n. 50/2016.
2. Le Parti concordano che il compendio retroportuale di Porto Margreth è un servizio essenziale per la natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse.
3. In relazione al presente contratto di appalto, direttore dell’esecuzione e responsabile unico del procedimento è il sig. Cleva t.i. Xxxxxxxx.
4. Il presente contratto, avente natura di scrittura privata, è soggetto a registrazione a cure e spese del richiedente.
5. Il Concessionario si obbliga al rispetto del Codice Etico di cui al modello organizzativo 231, atto adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25.01.2016.
Il presente atto consta di n. _ pagine intere e fin qui della _ ed ultima. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL CONCEDENTE:
IL CONCESSIONARIO: