COMUNE DI ARGELATO
COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 09.04.2008, N. 81), DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI ARGELATO”.
Rep. n.
L’anno duemilanove, il giorno …. (……….) del mese di , in Argelato
presso gli Uffici del Settore Gestione e Programmazione del Territorio del Comune di Argelato, Via F.lli Cervi n. 3
tra
l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Parma (PR) il 11.03.1967, nella qualità di rappresentante del Comune di Argelato, ed a ciò autorizzata ai sensi dell’art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all’art. 64 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede comunale in Via Argelati n. 4, Codice Fiscale n.00968810374, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
e
l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Tricarico (MT), il 30.05.1970, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Bologna con il n. 2965, avente studio tecnico in Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx X. Xxxxxxxx x. 0;
Premesso
che con determinazione n. TEC/….. del .....2009 è stato affidato l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
Tutto ciò premesso
le parti a mezzo come sopra rappresentate, nell’intento di definire il presente disciplinare d’incarico convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - Norme regolatrici del contratto
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
• dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
• dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prestazione d’opera intellettuale;
• dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni;
• dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• dal codice civile, ove non diversamente disciplinato dalle fonti succitate.
ART. 2 - Conferimento di incarico e suo contenuto
Il Comune di Argelato conferisce all’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Bologna con il n. 2965 (di seguito chiamata professionista), che accetta, l’incarico professionale per:
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, delle opere relative alla “costruzione della nuova scuola
materna di Argelato” che trova copertura finanziaria nella determinazione citata in premessa.
ART. 3 - Modalità delle prestazioni
Il Coordinatore per l’Esecuzione deve esperire gli obblighi con particolare riguardo ai contenuti dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e precisamente:
• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
• sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Ai fini della verifica del Responsabile del Procedimento del regolare svolgersi dell’incarico affidato, dovranno essere effettuate almeno due visite settimanali in cantiere e per ciascuna dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso entro la giornata di redazione al Responsabile del Procedimento via fax al n. 051/00.00.00.
ART. 4 - Penali
Sarà applicata una penale giornaliera, pari ad Euro 50,00=, per ogni giorno di ritardo sulla presentazione del verbale di sopralluogo, nonché una penale di Euro 150,00= per ogni mancato sopralluogo non preventivamente giustificato.
ART. 5 - Corrispettivi
Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione di tutte le prestazioni professionali sopracitate onnicomprensivo di ogni onere e spesa ammonta ad Euro 15.000,00=, INARCASSA ed IVA escluse, come da preventivo acquisito agli atti del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici ed è corrisposto entro 90 giorni dalla registrazione della fattura al protocollo generale, da presentare all’approvazione degli elaborati da parte degli organi competenti.
ART. 6 - Divergenze
Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa sarà competente il Foro di Bologna.
ART. 7 – Protezione dei dati personali
Il Comune di Argelato, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
ART. 8 - Spese
Xxxxxxx carico al professionista incaricato le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, di bollo, la tassa di registrazione, in caso d’uso, ed i diritti di scritturazione inerenti al disciplinare stesso.
ART. 9 - Effetti del contratto
Il presente contratto è impegnativo per il Professionista dal momento della sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diventerà solo quando sarà divenuto esecutivo a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Amministrazione Comunale Il Professionista
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx