AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 763 del 22-6-2017
O G G E T T O
Stipula contratto con il Poliambulatorio Romano Medica s.r.l. per attività a pagamento a carattere occasionale ai sensi dell'art. 58 co. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Proponente: VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 846
VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/846
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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Accreditate riferisce che:
Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti, tanto l’art. 15 quinquies lett. c) del D.Lgs. n. 502/92 introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99 quanto l’art. 9 del
D.P.C.M. del 27.3.2000, ripresi dall’art. 58 co. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, prevedono e disciplinano tale fattispecie.
La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha recentemente modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui, nel rispetto comunque da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico e, pertanto, non dovrà comportare un impegno medio orario superiore alle n. 48 ore settimanali complessive ai sensi dell’art. 14 co. 1 della L. 30 ottobre 2014 n. 161. Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 al punto 3 laddove disciplina le attività a pagamento a carattere occasionale di cui all'art. 58
c. 7 C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria, stabilisce l'impossibilità per la struttura sanitaria non accreditata di impiegare qualsivoglia mezzo di prenotazione in ragione della occasionalità delle prestazioni in argomento.
E’ pervenuta richiesta per attività a pagamento a carattere occasionale tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e la seguente struttura:
STRUTTURA | SANITARIO INTERESSATO | DISCIPLINA |
Poliambulatorio Romano Medica s.r.l. | dr. Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx e Traumatologia |
Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e/o altre attività a pagamento oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:
• onorario scelto dal dirigente sanitario che svolge l'attività;
• quota pari al 5% per il personale della Dirigenza Sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;
• quota a copertura dei costi dell'ULSS, oltre all'8,5% per IRAP;
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• quota pari al 5% dell'onorario da destinare all'Azienda per interventi di prevenzione o per l'acquisto di prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa ai sensi del Decreto cd. “Balduzzi”.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza,
Sulla base di quanto sopra,
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la stipula del contratto per attività a pagamento a carattere occasionale ai sensi dell’art. 58 co. 7 del C.C.N.L. 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria con Poliambulatorio Romano Medica s.r.l, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate per ogni adempimento amministrativo conseguente, delegando specificatamente il suo Direttore alla sottoscrizione del contatto sub punto 1;
3. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 22/06/2017 alle ore 10:46
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 23-6-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 23-6-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ A PAGAMENTO A CARATTERE
OCCASIONALE
EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e s.m.i.
TRA I SOTTOSCRITTI
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 “Berica” (di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 8”) – con sede e domicilio fiscale in Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore Generale (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D) che delega il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (nato a Vicenza il 13/12/1969 Cod. Fisc. PRF MRC 69T13 L840G) alla sottoscrizione del presente contratto
E
Il Poliambulatorio Romano Medica s.r.l. (di seguito denominata anche “Struttura”) con sede legale in Xxx Xxxxx, 0/0 – XXX 00000 Xxxxxx X'Xxxxxxxx (XX) - codice fiscale e P.IVA 02819040243 nella persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx.
PREMESSO
a) che l’art. 15 quinquies lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del D. L.vo 229/99, l’art. 58 comma 7 del CCNL 1998/2001 della dirigenza medica nonché l’art. 9 del DPCM 27/3/2000, prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previo contratto dell’X.X.XX. 8 con le predette Aziende e/o strutture;
b) che la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la disciplina delle consulenze a carattere occasionale;
c) che la struttura, ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire occasionalmente di
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prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Xxxxx Xxxxxxxx, dirigente medico dipendente dell’X.X.XX. n. 8;
d) che la struttura è titolare della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e non è accreditata con il S.S.N.;
e) che la struttura non è collegata ne controllata da altra struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;
f) che per la struttura il presente contratto con l’X.X.XX. n. 8, non costituisce accreditamento;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Su richiesta dei singoli utenti della struttura, il dr. Xxxxx Xxxxxxxx, dipendente dell’X.X.XX. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta struttura nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
Art. 2 – Modalità di Esecuzione
L’attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Xxxxx Xxxxxxxx è autorizzato a svolgere l’attività in argomento nel limite massimo individuale di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 intendendosi ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate.
Il dirigente medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l’attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l’attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico. Lo svolgimento dei suddetti accessi di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del dirigente medico interessato superiore alle n. 48 ore settimanali medie complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell’art. 4 comma 1 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.
Art. 3 – Condizioni Economiche
L’X.X.XX. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Xxxxx Xxxxxxxx le seguenti prestazioni e
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tariffe al netto della quota spettante per la Struttura:
• Prima visita ortopedica € 65,00
• Visita ortopedica di controllo € 30,00
• Infiltrazione € 40,20
Art. 4 – Adempimenti della Struttura
La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza mensile si obbliga a comunicare all’X.X.XX. n. 8, esclusivamente mediante l’allegato “RIEPILOGO ACCESSI” (all. 1.1), l’elenco analitico (nominativo paziente, prestazione, importo) delle prestazioni erogate con l’effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) dello specialista, detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo Specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.
L’X.X.XX. n. 8 non accetterà documenti diversi rispetto all’allegato “RIEPILOGO ACCESSI” (all. 1.1), ai fini della fatturazione delle tariffe di cui al precedente art. 3.
Art. 5 – Fatturazione
L’X.X.XX. n. 8 sulla base del “riepilogo accessi” di cui all’articolo precedente, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. I l pagamento dovrà essere effettuato dalla struttura, entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321;
Art. 6 – Aspetti Assicurativi e di Sicurezza
La Struttura provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra lo Specialista o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi del presente contratto.
Per altre coperture assicurative quali la Kasko, I.N.A.I.L. o altro, essendo l’attività effettuata al di fuori
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dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso Specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio.
L’U.L.S.S. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura e lo Specialista e comunque verrà tenuta dalla Struttura manlevata da qualsiasi domenda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.
La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento al titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti presso la Struttura, lo Specialista si impegna a trattare gli eventuali dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto nel riscpetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
Art. 8 - Durata
Il presente contratto ha durata di due anni, con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione, del ……………..n Con cadenza mensile l’X.X.XX. n. 8 provvederà alla verifica del rispetto
del numero massimo di accessi effettuati. L’eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto;
Art. 9 – Foro competente
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Art. 10 – Inadempimento e Recesso
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si
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riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s’intende risolto di diritto.
Art. 11 – Registrazione ed Imposta di Bollo
Il presente contratto:
- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Art. 12 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” Il Direttore
Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Xxxxx Xxxxxxx
Poliambulatorio Romano Medica s.r.l.
Il Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx
Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile glio artt. 5 e 6. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Vicenza, lì
Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” Il Direttore
Poliambulatorio Romano Medica s.r.l.
Il Legale Rappresentante
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Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx
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(All. 1.1)
RIEPILOGO ACCESSI effettuati dal Dott.
nell'ambito della convenzione per attività a pagamento a carattere occasionale tra l'Azienda X.X.XX. 8 Berica e la Struttura nel mese di Anno
Data | Orario ENTRATA | Orario USCITA | PAZIENTE | PRESTAZIONE | IMPORTO |
TOTALE |
Per conferma dell'attività svolta:
Timbro e firma del Legale Rappresentante della Struttura che ha usufruito della prestazione
Lo SPECIALISTA
Timbro e Firma
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