DELIBERA N. 388/00/CONS
DELIBERA N. 388/00/CONS
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE INDIVIDUALI PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONI MOBILI DI TERZA GENERAZIONE E MISURE ATTE A GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA
NELLA sua riunione di Consiglio del 21 giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;
VISTA la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione” (di seguito Regolamento), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, “Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000;
VISTO il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n.189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998, in particolare l’art. 20, comma 2 in materia di contributi per l’installazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante “Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
VISTO il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, “Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione delle frequenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;
VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;
VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;
VISTA la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;
VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l’introduzione dei servizi mobili della terza generazione;
VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull’uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000, sull’estensione della decisione n. ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l’introduzione del sistema terrestre di comunicazioni mobili universali (UMTS);
VISTA la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’8 maggio 2000, in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;
VISTO il verbale della riunione del 9 maggio 2000 del comitato dei Ministri per l’aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni mobili di terza generazione;
VISTA la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 giugno 2000, avente ad oggetto la procedura di aggiudicazione delle licenze di telefonia mobile di terza generazione;
VISTO il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, sullo schema di provvedimento dell’Autorità del 15 marzo 2000;
VISTO il verbale della riunione del 16 giugno 2000 del comitato dei Ministri per l’aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni mobili di terza generazione,
CONSIDERATO che la licitazione per l’aggiudicazione delle licenze relative ai sistemi mobili di terza generazione prevede una fase di accertamento dei requisiti di idoneità all’installazione e all’esercizio di una rete di terza generazione ed una fase di aggiudicazione sulla base della somma più elevata offerta dai partecipanti alla gara, con miglioramenti competitivi, ai fini dell’utilizzo, per la durata della licenza, di una risorsa frequenziale nella banda riservata ai sistemi mobili di terza generazione;
CONSIDERATO che l’Autorità, quale organo competente al rilascio delle licenze individuali agli aggiudicatari della licitazione, indica i criteri sulla base dei quali accertare, mediante l’esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, la qualificazione dei candidati necessaria alla realizzazione ed all’esercizio di una rete mobile di terza generazione;
CONSIDERATO che il comitato dei Ministri, sentiti i valutatori, nella sua riunione del 16 giugno 2000, ha stabilito il valore base della licitazione a partire dal quale si potranno effettuare miglioramenti competitivi, e che, essendo l’importo offerto a titolo di assegnazione delle frequenze fissato dal mercato mediante il meccanismo previsto di licitazione, l’Autorità non ritiene di stabilire, prima dell’espletamento della procedura di licitazione, con proprio provvedimento, il contributo di cui all’art. 6, comma 21, del
d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 per i sistemi mobili di terza generazione;
CONSIDERATO che i soggetti che risulteranno aggiudicatari già presenti sul mercato sono dotati di frequenze sulle bande GSM e quindi, alla luce di tale disponibilità di spettro frequenziale, potranno offrire servizi vocali e multimediali sulle reti di seconda e terza generazione, e che poiché tale possibilità rappresenta una condizione di vantaggio rispetto agli operatori nuovi entranti, per tale ragione l’Autorità ritiene necessario rendere disponibili, in via preferenziale a questi ultimi, i blocchi di frequenze addizionali previsti dal Regolamento;
CONSIDERATO che la copertura prevista all’art. 3, comma 6, del Regolamento impone ai titolari di licenza, indipendentemente dagli impegni volontariamente assunti, obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori 30 mesi, e che il diritto al “roaming” sulle reti di seconda generazione, in conformità con gli orientamenti degli altri Paesi dell’Unione Europea, consente agli operatori nuovi entranti, nella fase iniziale, di fornire servizi e quindi di acquisire una base clienti parallelamente alla costruzione della rete di terza generazione e ridurre così lo svantaggio competitivo rispetto agli operatori esistenti;
CONSIDERATO che la differenza di condizioni competitive tra gli operatori già presenti sul mercato ed i nuovi entranti e tra gli operatori esistenti notificati quali aventi notevole forza di mercato e quelli non notificati richiede la previsione di regole asimmetriche con riferimento alle condizioni economiche di “roaming” offerte, e che i tempi e le modalità di fornitura di tali condizioni a tal fine previste sono coerenti con le diverse fasi di rilascio delle licenze, di sperimentazione e di commercializzazione dei servizi attraverso i sistemi di terza generazione e con la necessità di incentivare la costruzione di nuove infrastrutture ed il loro sviluppo nel territorio;
CONSIDERATO che l’ Autorità ritiene di condividere l’orientamento comunitario, sottolineato nel parere espresso dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 giugno 2000, in base al quale ogni gestore di rete mobile è in principio tenuto a soddisfare a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ogni ragionevole richiesta di accesso alla propria rete mobile da parte dei fornitori di servizi e dei cosiddetti Operatori Mobili Virtuali;
CONSIDERATO che i fornitori di servizi, intesi come soggetti indipendenti dai gestori di reti, attraverso l'offerta agli utenti delle reti mobili di terza generazione di servizi a valore aggiunto anche mediante accordi con fornitori di applicazioni informatiche e di contenuti, svolgeranno un ruolo fondamentale nello sviluppo dei sistemi mobili di terza generazione, e che gli stessi, quali soggetti rilevanti della catena del valore nei servizi multimediali, agiranno come catalizzatori di nuovi servizi, contribuendo ad aumentare il volume di traffico sulle reti di terza generazione favorendo un uso efficiente delle risorse;
CONSIDERATO che, allo stato, in assenza di una chiara definizione della natura giuridica degli Operatori Mobili Virtuali, si ritiene che essi possano identificarsi in quei soggetti licenziatari che offrono tutti i servizi di telecomunicazione tramite accordi con gli operatori del servizio radiomobile pubblico assegnatari delle risorse frequenziali e con gli operatori della rete di accesso radio;
CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l’Autorità ritiene opportuno avviare fin da ora, con la partecipazione delle parti interessate, uno specifico procedimento inteso a valutare le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura dell’Operatore Mobile Virtuale sulle reti mobili e tenuto anche conto, soprattutto con riferimento agli operatori di terza generazione della possibilità di consentire loro ragionevoli tempi di recupero degli investimenti iniziali sostenuti, come anche sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere summenzionato;
CONSIDERATO il carico aggiuntivo derivante dal “roaming” e dall’eventuale presenza di Operatori Mobili Virtuali che graverà sulle attuali reti mobili, l’Autorità
ritiene necessario, al fine di garantire la qualità del servizio e la piena concorrenza, che sia destinata al servizio radiomobile pubblico di seconda generazione tutta la banda di frequenze che il Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ha a tal fine individuato, e rivolge in tal senso una raccomandazione al Governo;
CONSIDERATO che l'Autorità ha in corso una istruttoria per la definizione delle regole tecniche ed economiche per la prestazione del servizio di portabilità del numero su reti mobili e che, anche alla luce di quanto espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritiene opportuno estendere tale istruttoria anche alle reti di terza generazione, con l’obiettivo di introdurre, entro il 30 giugno 2001, la prestazione della portabilità del numero da parte degli operatori di reti mobili, termine ritenuto tempestivo anche per i nuovi entranti in relazione alla prevista data di operatività dei sistemi di terza generazione;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere una sperimentazione che favorisca l'uso integrato di sistemi mobili di terza generazione ad uso pubblico e di sistemi operanti nello spettro asimmetrico che il Regolamento riserva ai sistemi ad uso privato, e limitatamente all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché l’opportunità di prevedere la sperimentazione di sistemi integrati terrestri e satellitari nelle bande che il Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) ha riservato ai sistemi satellitari nella prima fase dei sistemi mobili di terza generazione;
TENUTO conto dei risultati della consultazione pubblica per l’introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;
SENTITI gli operatori nazionali del servizio radiomobile pubblico relativamente alle problematiche inerenti i rapporti tra operatori di seconda e terza generazione;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione del Presidente xxxx. Xxxx Xxxxx e del Commissario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione;
Capo I Definizioni
Art.1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) “Regolamento”: la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 dicembre 1999, n. 410/99, recante “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”, come modificato dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000;
b) “licenza”: la licenza di cui all'art. 2 del Regolamento;
c) “aggiudicatario”: il soggetto aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in seguito alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;
d) “operatore esistente”: un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico. Sono equiparati all’operatore esistente i soggetti che:
1) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;
2) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;
3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico;
e) “nuovi entranti”: i soggetti che, alla data di presentazione dell’offerta nell’ambito della procedura di licitazione di cui al Regolamento, non:
1) siano operatori esistenti;
2) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore esistente;
3) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore esistente;
4) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore esistente;
f) “operatore esistente aggiudicatario”: un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento. Sono equiparati ad operatori esistenti aggiudicatari soggetti che:
1) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;
2) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;
3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un operatore nazionale del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;
g) “aggiudicatario avente notevole forza di mercato”: un operatore esistente avente notevole forza di mercato nel mercato dei sistemi radiomobili ad uso pubblico ai sensi dell’art. 1, lettera am), del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in seguito alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;
h) “offerente”: un soggetto ammesso alla licitazione di cui al Regolamento che abbia presentato una offerta valida secondo le modalità stabilite nel relativo disciplinare di gara.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all’art. 1 della delibera n 410/99 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000.
Capo II
Criteri di idoneità e aggiudicazione
Art. 2 (Criteri di idoneità)
1. L’accertamento dell’idoneità all'installazione e all'esercizio di reti per l'offerta al pubblico di servizi mobili di terza generazione avviene in base ad un esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Tale accertamento è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) la capacità e le modalità tecniche dell’offerta dell’infrastruttura, ivi incluse la pianificazione e lo sviluppo della rete di terza generazione, comprendenti almeno:
1) la descrizione della rete in relazione allo standard IMT-2000 adottato;
2) la indicazione delle misure di sicurezza;
3) le modalità di “roaming”;
4) la copertura e la capacità della rete, oltre al relativo calendario di attuazione, fatti salvi gli obblighi previsti all’art. 3, comma 6, del Regolamento.
b) la capacità di offerta dei servizi, i rapporti con l'utenza, le previsioni di mercato, gli obiettivi commerciali, comprendenti almeno:
1) l’entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione di una rete di terza generazione con particolare riferimento alla fornitura dei servizi avanzati mediante l’utilizzazione delle più moderne tecnologie;
2) le previsioni e gli obiettivi di mercato, le caratteristiche dei servizi offerti, con particolare rilievo all’innovatività ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi;
3) la capacità di realizzazione dell’attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso;
4) i rapporti con l’utenza, ivi incluso i piani di “customer service” e la carta dei servizi.
2. Sono ammessi all’aggiudicazione di cui all’art. 3, comma 1, soggetti che siano stati ritenuti idonei sulla base dei criteri individuati al comma 1, lettere a) e b).
3. L’eventuale esclusione di un soggetto ritenuto non idoneo è comunicata all’interessato con provvedimento motivato.
4. Gli obblighi assunti dagli aggiudicatari in sede di verifica dell’idoneità di cui al comma 1, fanno parte del capitolato d’oneri allegato alla licenza.
Art. 3 (Aggiudicazione della licitazione)
1. L’aggiudicazione avviene sulla base di una graduatoria basata sull’importo offerto, a partire da un importo minimo indicato nel bando di gara, attraverso un sistema di miglioramenti competitivi secondo le modalità che saranno specificate nel bando ovvero nel disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento possono essere attribuite, in seguito alla procedura di licitazione, fino a cinque licenze individuali. Qualora il numero degli offerenti sia uguale o inferiore a cinque, al fine di assicurare un’efficace competizione tra i partecipanti alla gara, è prevista la possibilità di ridurre il numero delle licenze aggiudicabili ovvero la riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla licitazione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel bando di gara o in un successivo provvedimento.
Capo III
Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza
Art. 4
(Assegnazione di ulteriori blocchi di frequenze)
1. Ai nuovi entranti risultati aggiudicatari e che ne abbiano fatto richiesta, può essere assegnata una risorsa spettrale consistente in due porzioni di spettro simmetrico,
ciascuna di ampiezza 2x5 MHz, disponibili in via residuale rispetto a quello assegnato agli aggiudicatari, in misura non superiore ad una porzione di ampiezza 2x5 MHz per ciascuno.
2. L’assegnazione delle porzioni di spettro di cui al comma precedente avviene sulla base della miglior offerta economica, anche con un sistema di miglioramenti competitivi a partire da un valore pari ai due quinti dell’importo minimo di cui all’art. 3, comma 1, secondo le modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara. Il bando o il disciplinare di gara possono stabilire un importo, commisurato all’offerta più bassa dei soggetti risultanti aggiudicatari, al di sotto del quale non si procede all’assegnazione delle porzioni di spettro in questione.
3. Qualora all’esito della procedura stabilita nel comma 2 risultassero porzioni di spettro non assegnate, l’Autorità stabilisce, con apposito provvedimento la procedura di assegnazione.
Art. 5
(Obblighi di “roaming” per gli operatori esistenti)
1. Gli operatori esistenti aggiudicatari concedono ai nuovi entranti il “roaming”nazionale sulle reti del servizio radiomobile pubblico di seconda generazione, a condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti e, salvo diverso accordo fra le parti:
a) per una durata di 30 mesi, su tutto il territorio nazionale;
b) fino a 60 mesi, limitatamente ai capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante secondo il calendario che verrà specificato nel capitolato d'oneri della licenza.
Sono esclusi dal computo dei predetti mesi gli eventuali periodi di sperimentazione, da svolgersi in conformità con la normativa vigente.
2. Gli accordi di “roaming” di cui al comma 1 riguardano tutti i servizi offerti commercialmente dall'operatore esistente aggiudicatario concedente il “roaming”, ivi compresi quelli relativi a modalità di pagamento, i servizi a valore aggiunto, ed i servizi dati, ed ivi incluse, sempreché siano tecnicamente compatibili e disponibili, le modalità di passaggio automatico dell'utente (“hand-over”) da zone di copertura offerte da reti di terza generazione a zone di copertura offerte da reti di seconda generazione.
3. L’aggiudicatario avente notevole forza di mercato è tenuto al rispetto del principio dell'orientamento ai costi effettivamente sostenuti nella fornitura del servizio di “roaming” nei termini stabiliti al precedente comma 1, lettera a). Nella valutazione
delle condizioni economiche di “roaming” offerte dagli operatori aventi notevole forza di mercato l'Autorità può avvalersi del confronto con i prezzi al dettaglio più favorevoli quali quelli che tali operatori praticano per le chiamate originate e terminate sulla propria rete (chiamate "on-net"). Attraverso tale confronto, l’Autorità verifica che i prezzi di “roaming” applicati dagli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato non superino i prezzi al dettaglio al netto dei costi commerciali ed amministrativi che non sono attribuibili ai servizi di “roaming”.
4. Il nuovo entrante ha diritto al “roaming” secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 a condizione che abbia avviato il servizio commerciale e completato la copertura, con frequenze proprie, di un numero di capoluoghi di regione tale da assicurare la copertura di almeno il 10% della popolazione nazionale. L’Autorità, su richiesta del nuovo entrante corredata da idonea documentazione, verificata l'effettiva capacità dello stesso di attuare le condizioni sopra indicate, può autorizzare il richiedente ad avviare il servizio commerciale, anche basato sul solo “roaming” nazionale, alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con 6 mesi di anticipo rispetto al completamento dell’obbligo di copertura di cui sopra. In ogni caso il diritto al “roaming” da parte del nuovo entrante, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, non è esercitabile oltre 30 mesi dal rilascio della licenza.
5. Gli operatori esistenti aggiudicatari, entro 30 giorni dalla data di rilascio della relativa licenza, presentano all'Autorità una bozza di contratto tipo di “roaming” contenente tutte le condizioni tecnico-economiche nonché le modalità e il calendario per la sperimentazione ed attivazione del servizio. Gli operatori aggiudicatari aventi notevole forza di mercato allegano al contratto tipo la documentazione ed i dati necessari alla verifica delle condizioni di cui al comma 3.
6. Le condizioni di “roaming” prevedono l'obbligo degli operatori esistenti aggiudicatari di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
7. Se il nuovo entrante ritiene che le condizioni offertegli siano difformi da quanto previsto dal presente articolo, il “roaming” è comunque fornito alle condizioni stabilite dall'operatore esistente aggiudicatario, salva la facoltà per il nuovo entrante di adire l’Autorità, che interviene secondo le disposizioni previste all’art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
8. In caso di contestazione da parte del nuovo entrante delle condizioni economiche e tecniche praticate per il “roaming” nazionale da un operatore esistente aggiudicatario, quest’ultimo ha l’onere di provare all’Autorità che i prezzi richiesti sono orientati ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive. In caso di contestazione da parte dell' aggiudicatario nuovo entrante, gli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato hanno l'onere di
fornire all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 3.
9. Qualora l’Autorità imponga modificazioni alle condizioni predisposte dagli operatori esistenti aggiudicatari, la stessa dispone, se del caso, la restituzione al nuovo entrante danneggiato delle eventuali somme non dovute già percepite dall’operatore esistente aggiudicatario, maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione, computato su base trimestrale.
10. Entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le condizioni e gli obblighi di “roaming” così come previsti nel presente articolo sono soggetti all’eventuale revisione da parte dell’Autorità alla luce dell’effettiva evoluzione del mercato, dei terminali e degli standard tecnici.
11. Ai fini del presente articolo non si considerano nuovi entranti quei soggetti che nei 42 mesi successivi al rilascio della licenza rientrino nelle condizioni di cui all’art. 1, lettera f).
Art. 6
(“Roaming” fra operatori di sistemi mobili di terza generazione)
1. Gli aggiudicatari possono concludere accordi di “roaming” sulle reti di terza generazione, sulla base di accordi commerciali.
2. Gli aggiudicatari possono stipulare anche accordi di “roaming” con condivisione delle frequenze, anche in presenza di accordi di condivisione di impianti, siti, infrastrutture ed apparati. Le aree che l'aggiudicatario copre mediante accordi di “roaming” con condivisione di frequenze non sono computabili ai fini degli impegni assunti in sede di verifica dell’idoneità fatta salva la previsione di cui all' art.3, comma 6, del Regolamento.
3. Tutti gli accordi di “roaming” sulle reti di terza generazione conclusi fra aggiudicatari devono essere comunicati all'Autorità entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi.
Art. 7
(Condivisione di impianti, siti ed infrastrutture)
1. Il nuovo entrante ha il diritto di ottenere, nonché l’obbligo di concedere, agli operatori esistenti aggiudicatari, la condivisione di impianti e siti utilizzati per servizi radiomobili pubblici, nel rispetto dei tetti di radiofrequenze fissati dal decreto
ministeriale 10 settembre 1998 n. 381. I prezzi praticati per le predette condivisioni devono essere orientati ai costi e le relative richieste devono essere presentate entro 60 mesi dall’aggiudicazione della licenza. Gli accordi di condivisione, salvo diversa intesa fra le parti, non possono avere durata inferiore a 60 mesi.
2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all’Autorità, in base alle procedure stabilite dall'art. 5, commi 7, 8, 9 e 10 della presente delibera, nonché sulla base della normativa vigente, e previa acquisizione, da parte dell’Autorità stessa, della documentazione tecnica e giuridica dettagliata relativa alla collocazione geografica, alle caratteristiche degli impianti ed agli eventuali contratti di locazione.
3. Resta ferma la facoltà per gli aggiudicatari, di stipulare accordi di uso congiunto di apparati, infrastrutture e segmenti di rete e fornitura dei relativi servizi, in base ad accordi commerciali, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
4. Ai fini del presente articolo non si considerano nuovi entranti quei soggetti che nei 72 mesi successivi al rilascio della licenza rientrino nelle condizioni di cui all’art. 1, lettera f).
Capo IV
Norme applicabili agli aggiudicatari
Art. 8 (Contributi)
1. Agli aggiudicatari non si applica l’art. 5, comma 1, del D.M. 5 febbraio 1998.
Art. 9 (Cessione delle licenze)
1. Le licenze non possono essere cedute a terzi per almeno 48 mesi dalla data di rilascio. Il trasferimento delle licenze deve essere autorizzato dall’Autorità.
Art. 10 (Misure di garanzia)
1. L'Autorità stabilisce in maniera equa, trasparente e non discriminatoria i criteri di misura degli obiettivi volontariamente assunti dall’aggiudicatario in sede di verifica dell’idoneità. Nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 17, lettera g), del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 18, dello stesso d.P.R. n. 318, l’Autorità fissa le relative penali e ne determina l'entità, che può essere commisurata al fatturato.
2. L'Autorità può disporre la modifica, la sospensione o la revoca della licenza.
Capo V Disposizioni finali
Art. 11 (Disposizioni finali)
1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi mobili di terza generazione o nell'ipotesi di attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, le licenze assegnate agli aggiudicatari, mediante la procedura di cui al Regolamento, non costituiscono titolo per l’attribuzione di ulteriori frequenze o per il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 21 giugno 2000
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
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