REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione
APPALTO CONCORSO
PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “MANIFATTURE. FABBRICA DELLE CREATIVITÀ - CAGLIARI”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione
Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx - Tel. 070/0000000 - 070/0000000 Fax 070/0000000
e-mail: xx.xxxxxxx.xxxxx @xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
1 PREMESSE
Il presente Capitolato descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di esecuzione per la progettazione e la realizzazione “Manifatture. Fabbrica delle creatività – Cagliari”, quale parte integrante del Bando di gara approvato con determinazione n. 1748 prot. n. 18014 del 1.07.2008 e pubblicato nelle forme di legge.
Con legge regionale 11.05.2006, n. 4, art. 16, comma 2, la Regione Sardegna ha disposto la spesa di € 3.000.000,00 per la realizzazione di un progetto sperimentale interdisciplinare e interculturale denominato “Fabbrica della creatività” finalizzato alla creazione di un centro di incontro, di lavoro e di formazione delle arti contemporanee.
Con successivi atti sono state rese disponibili ulteriori risorse per un ammontare complessivo di
€ 7.400.000,00 in attuazione degli atti integrativi sotto riportati:
− Primo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, stipulato in data 2.10.2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna, - € 800.000,00 - Progettazione e realizzazione di “Manifatture. Fabbrica delle creatività”;
− Primo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro Multiregionale Sensi Contemporanei, firmato il 22.12.2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Fondazione La Biennale di Venezia e la Regione Autonoma della Sardegna - € 600.000,00 - “Atelier di Architettura nella ex Manifattura Tabacchi”;
− Terzo Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni e Attività Culturali, stipulato in data 29.11.2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna - € 3.000.000,00 - Realizzazione dell’intervento “Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari”.
Parte delle risorse di cui ai succitati atti è stata utilizzata per lavori di messa in sicurezza e nell’ambito della realizzazione dell’intervento “Atelier di Architettura”, per cui il finanziamento disponibile per “Manifatture. Fabbrica delle creatività - Cagliari” è pari a € 6.920.128,04.
Con Delibera n. 40/16 del 9.10.2007 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario coordinare e armonizzare le finalità e gli obiettivi di cui ai finanziamenti citati e ha preso atto che il progetto “Manifatture. Fabbrica delle creatività” sarà sviluppato secondo i criteri, gli obiettivi e le modalità attuative illustrati in apposito documento allegato alla deliberazione.
Tale documento specifica che la Regione ha ritenuto opportuno realizzare un intervento a sostegno di strutture di promozione della cultura, che dovranno operare in collegamento con le varie realtà museali della regione, diventando centri propulsori di attività, di scambi e di contatti tra la Sardegna e le altre realtà nazionali e internazionali, superando il carattere episodico dei rapporti di collaborazione artistica e creativa.
L’allegato suddetto precisa che il progetto della creazione di una struttura di promozione della cultura, quale la Fabbrica delle Arti, denominata “Manifatture. Fabbrica delle creatività”, necessita, per contenuti e caratteristiche di un contesto urbano e di una sede provvista di spazi ampi e articolati che è stata individuata nell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, complesso architettonico di notevole estensione.
È previsto che la struttura sia destinata ad accogliere residenze di artisti, workshop, seminari, manifestazioni, concerti e altre attività relative alle arti visive, alla musica, allo spettacolo, alla letteratura, destinando parte degli spazi ad attività di laboratori per giovani artisti. La Fabbrica, potrà così diventare un centro propulsore di attività, di scambi e di contatti tra la Sardegna e le altre realtà nazionali e internazionali. Artisti, scrittori, musicisti, potranno in tal modo interagire variamente con il pubblico e i cittadini, ed eventualmente condurre stage e seminari per i giovani artisti, realizzare interventi didattici per le scuole, sviluppare progetti creativi incentrati sulla relazione con la realtà sociale, culturale e ambientale dell’Isola.
Il documento prevede che il recupero della struttura dovrà avere un approccio orientato verso una logica di intervento sul territorio antropizzato che tenda ad annullare la distinzione tra architettura, urbanistica e landscape design per cui si dovrebbe prediligere il disegno di sistemi continui e misti e prefiggersi di definire al contempo un “luogo” dal grande valore identitario che, per posizione geografica, per qualità e per flessibilità degli spazi, sia in grado di accogliere funzioni differenziate.
DEFINIZIONI
Nel seguito del presente Capitolato, con il termine:
✓ “Bando” si intende il Bando di gara di cui in Premessa;
✓ “Capitolato” si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
✓ “Capitolato prestazionale” si intende il Capitolato Speciale Prestazionale di cui agli artt. 18 e 24 del DPR 554/99;
✓ “Disciplinare di gara” si intende il disciplinare che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto;
✓ “Amministrazione Appaltante” si intende la Regione Autonoma della Sardegna;
✓ “Aggiudicatario” ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto;
✓ “D. Lgs 163/2006” si intende il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
✓ “DPR 554/99” si intende il DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
✓ “L.R. 5/2007” si intende la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;
✓ “D. Lgs 81/2008” si intende il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
1.1 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione dell’intervento “Manifatture. Fabbrica della creatività - Cagliari”, consistente nei lavori di recupero del complesso “ex Manifattura Tabacchi” di Cagliari, secondo le indicazione del progetto preliminare fornito dall’Amministrazione regionale.
Dovranno prevedersi interventi mirati a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, secondo le indicazioni del progetto preliminare fornito dall’Amministrazione regionale posto a base di gara.
In particolare il presente appalto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori necessari per il recupero del complesso, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e la progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, così come descritto nella documentazione di gara.
1.2 Documentazione a disposizione dei concorrenti per partecipare alla gara
Come previsto dal disciplinare di gara la documentazione a corredo della procedura d’appalto sarà disponibile presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione, xxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxxxxx, e sul sito internet della Regione Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx con il seguente percorso: Assessorati - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizi - Bandi e gare, ed è costituita dai seguenti documenti:
- Bando di gara;
- Progetto preliminare, costituito da:
- Relazione (contenente la relazione illustrativa, la relazione tecnica, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, calcolo sommario della spesa);
- Capitolato speciale prestazionale;
- n. 20 tavole grafiche.
- Relazione sulla verifica di idoneità statica;
- Relazione sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
- Parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano sul progetto preliminare;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Disciplinare di gara.
Per una conoscenza più dettagliata del programma degli interventi, utile per la formulazione dell’offerta sia tecnica che economica, è inoltre disponibile sul sito internet della Regione Sardegna (nella sezione REGIONE – Delibere) la Delibera di Giunta regionale n. 40/16 del 9.10.2007 ed il realativo allegato.
1.3 Modalità di appalto
Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della parte seconda, titolo IV, capo II, del decreto legislativo 163/2006 e xx.xx. e dalle disposizioni della Legge regionale n. 5/2007 per le parti non espressamente disciplinate nella indicata normativa nazionale.
L’appalto verrà affidato con le modalità previste dall’art. 203, commi 1. e 2. del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 17 della L.R. 5/2007.
I lavori saranno compensati “a corpo” ai sensi dell’art. 16 della L.R. 5/2007.
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 18 comma 1, lettera c) della L.R. 5/2007 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.4 Ammontare dell’appalto
L’importo a base d’appalto ammonta a € 4.927.461,00 (quattromilioninovecentoventisettemilaquattrocentosessantuno/00), IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’importo sopraindicato, costituente la base d’asta, viene ripartito secondo i seguenti ambiti di intervento descritti nel presente Capitolato, ovvero:
- Servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come descritto ai successivi punti 2.1 e 2.2, per complessivi € 212.461,00 (duecentododicimilaquattrocentosessantuno/00), di cui:
- Progettazione definitiva € 114.790,00 (centoquattordicimilasettecentonovanta/00);
- Progettazione esecutiva di impianti e strutture e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 97.671,00 (novantasettemilaseicentosettantuno/00).
- Esecuzione dei lavori come descritto al successivo punto 2.3, per complessivi
€ 4.715.000,00 (quattromilionisettecentoquindicimila/00), di cui € 115.000,00 (centoquindicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2 Progettazione ed esecuzione di lavori
2.1 Documentazione tecnica da presentare in sede di gara
L’offerta deve riguardare la realizzazione “Manifatture. Fabbrica della creatività – Cagliari” in tutte le sue parti in modo da rispettare le esigenze e gli obiettivi descritti alle premesse del presente Capitolato, nella documentazione e nel progetto preliminare posti a base di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da:
1. progetto definitivo del recupero del complesso, secondo le specifiche tecniche della documentazione posta a base di gara;
2. programma operativo delle attività redatto secondo le indicazioni dello specifico articolo.
2.1.1 Progetto definitivo
I concorrenti dovranno predisporre il progetto definitivo in modo da tenere conto che il complesso dovrà essere utilizzato, anche solo parzialmente, durante l’esecuzione dei lavori per manifestazioni aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo “Programma operativo delle attività”.
Il progetto definitivo, a pena di esclusione dalla gara, dovrà rispondere ai requisiti e alle specifiche sotto elencate.
Il progetto dovrà essere redatto in modo da pervenire alla definizione del contratto, quale risultante delle condizioni offerte e delle prescrizioni minime definite nella documentazione di gara.
Il progetto definitivo dovrà essere elaborato e sottoscritto da professionisti abilitati in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e della documentazione posta a base di gara, conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle approvazioni e autorizzazioni di legge. Ai sensi degli articoli 25 e seguenti del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii., il progetto definitivo dovrà essere composto dai seguenti documenti ritenuti minimi ed inderogabili:
1. Relazione descrittiva;
2. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica, commisurate alle effettive necessità che potranno emergere;
3. Relazioni tecniche specialistiche;
4. Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
5. Elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi) comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
6. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
8. Computo metrico (privo di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico). L’indicazione dei prezzi, a pena di esclusione, dovrà risultare solo ed unicamente nell’offerta economica; l’elenco prezzi unitari, l’eventuale analisi dei prezzi e il quadro economico riferito all’intero intervento dovranno essere presenti unicamente nella documentazione relativa all’offerta economica;
9. Documentazione fotografica;
10. Ogni altro elaborato che, a giudizio del progettista, sia ritenuto idoneo alla completa individuazione e definizione delle opere ed alla loro realizzazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del bando e la qualità delle opere, anche attraverso la loro rappresentazione progettuale e l’individuazione di un sistema di controllo e di verifica in corso d’opera predefinito in sede progettuale.
Per le caratteristiche di realizzazione si rimanda al progetto preliminare, che si intende parte integrante del presente capitolato seppur non materialmente allegato.
I progetti dovranno essere redatti conformemente alla normativa comunitaria, statale e regionale con particolare attenzione alle norme che disciplinano gli interventi su beni di particolare rilevanza culturale, ambientale e paesaggistica e alle norme che tutelano gli interessi dell’Amministrazione Appaltante e della collettività.
I concorrenti, inoltre, dovranno indicare quali pareri, autorizzazioni e nullaosta devono essere acquisiti per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Bando di gara, ai sensi della normativa vigente, da parte degli Enti preposti.
Qualora il concorrente riscontri eventuali insufficienze nel progetto preliminare ovvero nella documentazione tecnica messa a disposizione, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità dell’appalto, così come espresse nei documenti a base di gara.
Le relazioni del progetto definitivo di cui ai punti 2 e 3 commisurate alle effettive necessità che potranno emergere, saranno predisposte sulla base dei documenti e/o indicazioni forniti dall’Amministrazione Appaltante o da altri soggetti competenti. Qualora si rendessero necessarie, le relative indagini dovranno essere effettuate, in sede di progettazione esecutiva, dall’Aggiudicatario che vi dovrà provvedere a proprie cura e spese. Il progetto definitivo da presentarsi in sede di offerta dovrà comprendere, altresì, eventuali rilievi ulteriori rispetto a quelli allegati al progetto preliminare, al fine di pervenire in modo completo ed esaustivo all’esatta determinazione delle condizioni di sicurezza e di funzionalità dell’opera sottese ai contenuti del progetto proposto in sede di offerta, dei quali il progettista rimane unico responsabile senza alcuna possibilità di invocare eventuali carenze e difetti della progettazione preliminare.
Gli elaborati del progetto definitivo, eventualmente rimodulato ai sensi del punto 7 del disciplinare di gara, dovranno essere consegnati, a cura dell’Aggiudicatario, in tre copie su supporto cartaceo, debitamente firmati dai concorrenti aventi titolo adeguato, così come previsto dal disciplinare di gara, e su supporto digitale in formato leggibile e modificabile di larga diffusione, secondo quanto stabilito dal Contratto.
2.1.2 Programma operativo delle attività
I concorrenti dovranno predisporre un programma operativo delle fasi attuative dell’intervento con la previsione della realizzazione attraverso blocchi funzionali individuati – previo studio delle qualità storiche, tipologiche architettoniche e spaziali di ogni singola unità – sulla base dei tipi di attività, delle dimensioni, e delle relazioni tra le unità e dei requisiti insediativi.
Il programma operativo dovrà essere costituito da:
− diagramma di Xxxxx recante le singole fasi attuative in correlazione con i singoli tempi di esecuzione;
− planimetria della localizzazione dei blocchi funzionali e le prime indicazioni delle misure di sicurezza da adottarsi nelle aree oggetto di cantiere e nelle aree fruibili dal pubblico;
− relazione contenente le prescrizioni e i principi di carattere generale per la successiva stesura del piano della sicurezza da parte dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante potrà richiedere modifiche temporali al programma operativo senza che tali necessità possano costituire motivi di richiesta di costi aggiuntivi da parte dell’impresa esecutrice.
L’obiettivo del suddetto programma operativo consiste nel rendere evidente la fattibilità dell’articolazione in fasi dell’intervento sia in termini funzionali che in termini di sicurezza.
I concorrenti nella proposta temporale della realizzazione dell’intervento dovranno specificare le modalità di consegna parziale delle opere realizzate con indicazione dei relativi tempi, che verranno prese in carico dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo “Consegna anticipata”.
2.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI A CURA DELL’AGGIUDICATARIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
2.2.1 Coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione
Il piano di sicurezza, elaborato e sottoscritto da professionisti abilitati in possesso dei requisiti di legge, dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 8/2008.
Dovrà essere predisposizione un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 8/2008.
Il coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione dovrà adempiere a tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 8/2008., al D.P.R. 3.7.2003, n. 222, al D.Lgs. 163/2006, al DPR 554/99 e alla L. 123/2007.
Relativamente agli elaborati progettuali i diritti di proprietà e uso (per qualunque tipo di uso) dovranno essere interamente ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna, con cessione di tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, d’utilizzo e di riproduzione fermi restando i diritti di proprietà intellettuale dell’opera come da leggi vigenti.
2.2.2 Progettazione esecutiva degli impianti e calcoli strutturali
Il progetto esecutivo degli impianti e delle strutture, elaborato e sottoscritto da professionisti abilitati in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara, dovrà essere predisposto ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii., dell’art. 9 della L.R. 5/2007, e degli articoli 35 e seguenti del DPR n. 554/99 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 203 del D. Lgs. 163/2006 si prescinde dalla redazione del progetto esecutivo architettonico.
Il progetto esecutivo impiantistico e strutturale dovrà definire, congiuntamente ed in ogni particolare, gli impianti e gli interventi strutturali da realizzare, nel rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti o di conferenza di servizi e sarà composto dai seguenti elaborati ritenuti minimi ed inderogabili:
1. Relazione generale;
2. Relazioni specialistiche;
3. Elaborati grafici delle strutture e degli impianti (planimetrie, sezioni, particolari costruttivi, ecc.);
4. Calcoli esecutivi delle strutture e impianti;
5. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
6. Quadro di incidenza percentuale delle quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
7. Capitolato speciale di appalto relativo agli impianti ed alle strutture.
Sia nello studio, sia nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi aspetti, e dovrà comprendere ogni altro elaborato, particolare ed allegato idoneo alla completa individuazione delle opere ed alla loro esecutività.
Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati in cinque copie su supporto cartaceo, debitamente firmati dai professionisti aventi titolo adeguato, e su supporto digitale in formato leggibile e modificabile di larga diffusione, secondo quanto stabilito dal Contratto.
2.3 Esecuzione di lavori - Tipologia, forma e dimensioni delle opere
Le opere che formano oggetto del presente appalto risultano definite dal progetto preliminare posto a base di gara, dal presente capitolato nonché dai successivi progetto definitivo presentato in sede di offerta e progetto esecutivo di impianti e strutture predisposto dall’Aggiudicatario e approvati dall’Amministrazione Appaltante, fatte salve ulteriori e specifiche indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
L’appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dalla Direzione Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell’arte, impiegando materiali nuovi, della migliore qualità, migliori marche ed idonee caratteristiche.
2.4 Luogo e condizioni dell’appalto
Tutte le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nei luoghi e nelle sedi più confacenti al raggiungimento degli obiettivi del progetto, e dovranno essere predisposte in continuo e costante raccordo con l’Amministrazione Appaltante.
Successivamente all’affidamento e prima dell’inizio delle attività, dovrà essere presentato un programma dettagliato delle stesse contenente l’indicazione delle professionalità impiegate, così come indicato in sede di offerta, secondo i tempi indicati nel programma operativo acquisito in sede di offerta.
Il programma delle attività di cui al presente bando non potrà essere attuato prima dell’approvazione formale dello stesso da parte dell’Amministrazione Appaltante.
3 VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA
Non sono ammesse varianti in sede di offerta.
4 Variazione in corso di esecuzione
Ai sensi dell'articolo 134 del D.P.R. 554/1999 e ss. mm. ii. nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del D.P.R. 554/1999, non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se la variante, nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs 163/2006.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo
gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Trattandosi di appalto concorso se la variante deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
5 Modalità e tempi di esecuzione
La durata massima del presente appalto è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto al netto dei tempi previsti per le autorizzazioni, nullaosta e approvazioni contemplate dalla normativa vigente.
Tale periodo sarà così ripartito: per la predisposizione e consegna del progetto esecutivo degli impianti e delle strutture giorni 45 (quarantacinque), per la realizzazione dei lavori giorni 320 (trecentoventi) naturali e consecutivi.
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell’appalto è quello definito in sede d’offerta e accettato dall’Amministrazione Appaltante. Dopo la stipula del contratto il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo degli impianti e delle strutture, che dovrà essere completata nei termini definiti in sede di offerta. L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo degli impianti e delle strutture da parte dell’Amministrazione Appaltante.
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini di cui all’art. 129, comma 2 del DPR 554/99, per la consegna dei lavori. Il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna.
Detto termine è comprensivo dell'andamento stagionale sfavorevole. Eventuali proroghe potranno essere disposte previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore. Il medesimo Appaltatore dovrà organizzare le proprie attività tenendo conto della necessaria interrelazione
con l’Amministrazione Appaltante (acquisizione di ulteriori atti, sottoscrizioni, visti, ecc..). Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l’applicazione della penale di cui al punto15 del presente capitolato. Qualora tali termini non venissero rispettati per cause non dipendenti dalla volontà dell’Aggiudicatario ma per causa di forza maggiore o similari, non ricorreranno le condizioni per l’applicazione della penale di cui al citato punto XX del presente capitolato, e non maturerà il diritto a richieste di adeguamento del prezzo offerto.
Le attività previste in appalto, dovranno essere svolte interamente a cura e carico dell’Aggiudicatario e nel rigoroso rispetto del programma operativo delle attività presentato in sede di offerta, ferme restando le integrazioni e le specificazioni eventualmente ed espressamente concordate tra le Parti.
Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte in stretto e costante coordinamento con l’Amministrazione Appaltante. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative all’esecuzione dell’appalto, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Appaltante.
L’Amministrazione Appaltante ha la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione Appaltante di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione del personale dell’Appaltatore, non comportano alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione medesima.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Appaltante di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell’esecuzione delle attività stesse.
6 Ufficio della direzione dei lavori
Per l’esecuzione del contratto l’Amministrazione appaltante istituirà l’ufficio della Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’articolo 55 della L.R 5/2007 e dal D.P.R. 554/1999. L’ufficio della direzione dei Lavori sarà costituito dal Direttore dei lavori e da eventuali assistenti. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parti di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
7 Consegna dei lavori
Dalla data di consegna dei lavori, l’aggiudicatario dovrà attivare tutte le operazioni inerenti al disbrigo delle pratiche per le quali a termini di legge e di regolamenti locali siano prescritte preventive autorizzazioni ed alla installazione del cantiere.
Inoltre, prima dell'inizio dei lavori dovrà procedere alla predisposizione degli uffici a disposizione della Direzione dei Lavori e del Committente.
I lavori potranno essere consegnati parzialmente per successive tranche, tenendo conto delle previsioni del programma operativo presentato in sede di offerta.
8 Ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna e nel rispetto delle previsioni del programma operativo presentato in sede di offerta.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
L’ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori sottoscritto dall'Appaltatore, che verrà successivamente inoltrato all’Amministrazione Appaltante per le determinazioni correlate.
9 Consegna anticipata
La consegna anticipata delle opere prima che intervenga il collaudo provvisorio, così come prevista nel programma operativo presentato in sede di offerta ed approvato dalla stazione appaltante, può procedere a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto, come integrato nei successivi livelli di progettazione;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
10 Collaudo
Ai sensi degli articoli 59 e 60 della L.R. 5/2007 e dell’articolo 187 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, la stazione appaltante provvederà a nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d’opera. Per quanto non disciplinato dalla L. R. 5/2007 si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale in materia.
11 Norme regolatrici e disciplina
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti norme, che si richiamano:
− Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. n. 145/2000);
− Contratto d'appalto e Capitolato Speciale Prestazionale;
− Decreto Legislativo 163/2006 ss.mm.ii.;
− L.R. n. 5 del 7 agosto 2007;
− Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
− Decreto legislativo n. 42/2004 ss.mm.ii;
− leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
− leggi, decreti e regolamenti vigenti nella Regione Sardegna e regolamenti e circolari vigenti nella Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
− norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs 81/2008;
− le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
I rapporti tra l’Amministrazione Aggiudicatrice e l’Appaltatore saranno regolati:
− dal Contratto;
− dalle disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;
− da quanto previsto nell’Offerta presentata in sede di gara;
− dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, dal D. Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dalla L.R. 5/2007;
− dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.
In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
12 Garanzie a carico dell’appaltatore
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva l’Amministrazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta amministrazione e/o dell’Appaltatore stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla
necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna, ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente Capitolato ovvero alle clausole contrattuali.
13 Garanzie ed assicurazioni
Saranno richieste le seguenti garanzie:
Cauzione provvisoria – L’offerta presentata per l’affidamento dell’appalto per lavori e servizi, esclusi quelli di progettazione, dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo dell’appalto. Si precisa che l’importo relativo ai servizi di progettazione sulla quale non dovrà essere prestata la garanzia provvisoria è pari a € 212.461,00. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata ai sensi dell’art. 54 della L.R. 5/2007. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
Cauzione definitiva per servizi di progettazione - Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della
L.R. 5/2007 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5% dell’importo di aggiudicazione relativo ai servizi. Tale garanzia sarà svincolata per il 95% dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione del servizio di progettazione e per il residuo 5% allo scadere del periodo di garanzia; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto.
Cauzione definitiva per lavori - Ai sensi dell’articolo 54 della L. R. 5/2007 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell'importo dell’appalto per lavori, ovvero, qualora l’aggiudicazione faccia seguito ad un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto, l’incameramento della cauzione e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria prestata per l’appalto dei lavori è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare dell’Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Polizza di assicurazione - Ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 54 della L.R. 5/2007, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore per la somma pari all'importo a base d'asta per lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e pari a
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00). Il contraente è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. L’appaltatore deve, inoltre, costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all’importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Polizza di responsabilità civile professionale per l’attività di progettazione - L’appaltatore è tenuto a presentare, unitamente alle altre forme di cauzione e garanzia e prima dell’inizio del lavori, la polizza di responsabilità civile professionale relativa ai progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, con le modalità di cui all’articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e del Regolamento n. 554/99, a far data dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista. La polizza dei progettisti deve coprire, oltre alle spese di progettazione anche i maggiori costi che l’Amministrazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1,
lettera e) del medesimo D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e all’art. 56, comma 1, lettera f), della L.R. 5/2007. La garanzia deve avere un massimale pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).
La mancata presentazione da parte dell’Appaltatore della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione Appaltante dal pagamento della parcella professionale.
14 Verifiche e controlli
Ai fini della corretta esecuzione dell’oggetto del contratto l’Amministrazione Appaltante procederà alla nomina del Direttore dei Lavori, come già indicato, e secondo quanto previsto dall’art. 55 della L.R. 5/2007.
L’Amministrazione Appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.
Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dall’Amministrazione Appaltante. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non libereranno l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti al Contratto.
15 PENALI
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto esecutivo degli impianti e delle strutture non dipendente dall’Amministrazione Appaltante ovvero cause di forza maggiore o caso fortuito, la penale di cui all’articolo 117 del DPR 554/99 è stabilita pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’ammontare netto contrattuale per servizi, e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare. Per ogni giorno di ritardo nella realizzazione dei lavori e delle forniture la penale di cui all’articolo 117 del DPR 554/99 è stabilita pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’ammontare contrattuale netto per lavori e forniture e comunque non superiore al 10% del medesimo ammontare.
Qualora il colpevole ritardo determini un importo massimo della penale superiore a quello previsto il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006,.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e, comunque, nel Contratto.
In tali casi, l’Amministrazione Appaltante applicherà all’Appaltatore le predette penali sino al momento in cui le attività saranno eseguite in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dall’Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’amministrazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo.
16 Sospensione e ripresa dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del DPR 554/99, nei casi di circostanze speciali quali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 56 della L.R. 5/2007 comma 1, lett. a), b) c) d) ed e) queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione disposta permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore, se ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nei casi previsti dall’art. 133, comma 2 del DPR 554/1999, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento approvato con DPR 554/1999, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
17 Corrispettivo – Pagamenti in acconto
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Aggiudicatario a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario stesso in sede di gara e, comunque, nel Contratto stipulato con l’Amministrazione Appaltante.
Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del programma presentato dall’Appaltatore e approvato dall’Amministrazione Appaltante e, comunque, del Contratto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall’Appaltatore a
proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate di seguito stabiliti:
1. Servizi architettonici e di ingegneria: l’intero ammontare del corrispettivo offerto in fase di gara sarà liquidato dopo l’approvazione del progetto esecutivo degli impianti e delle strutture comunque entro quindici giorni dalla consegna dei lavori;
2. Per l’esecuzione dei lavori: il corrispettivo sarà liquidato per stati d’avanzamento. La rata di acconto cosi determinata sarà corrisposta quando il credito dell’appaltatore per lavori, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge, avrà raggiunto l’importo di euro 300.000. Per la predisposizione della contabilità, si farà riferimento alla aliquote convenzionali delle lavorazioni riportate nel contratto.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato generale, entro i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà liquidato, previo invio di regolari fatture, all’Amministrazione Appaltante. Tali fatture devono contenere il riferimento al presente appalto ed il dettaglio delle attività pienamente e correttamente svolte. Le suddette fatture devono essere indirizzate alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione, Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxxx.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all’Amministrazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
18 Obblighi dell’appaltatore
Entro il termine indicato nella comunicazione di formale aggiudicazione definitiva, il soggetto Aggiudicatario dovrà presentare all’Amministrazione Appaltante, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, la documentazione da essa richiesta per la stipula del Contratto ed un idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, a garanzia dei successivi impegni contrattuali, così come disciplinata nel presente capitolato.
In caso di R.T. entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a quanto ivi previsto, deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa già designata mandataria.
L’Amministrazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere ogni altra certificazione attestante la veridicità di quanto autocertificato nel corso della presente procedura di gara.
L’Aggiudicatario dovrà fornire alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Appaltante i seguenti documenti:
1. Prima del verbale di consegna, l'elenco dei nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, e la documentazione attestante l’assunzione e l’appartenenza dei medesimi all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori. Le maestranze non potranno accedere al cantiere sprovviste di idoneo documento di identificazione che consenta le verifiche del caso. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà presentare il DURC, attestante la regolarità contributiva relativamente al personale impiegato. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3. Documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - assicurativi ed infortunistici, relativamente al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti. Tale documentazione dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Stessa procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.
4. Trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, il DURC: dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale anche dalle Ditte subappaltatrici. Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica della regolarità contributiva in sede di emissione dei certificati di pagamento.
5. Piano globale delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori: deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.
Il suddetto piano di sicurezza è da intendersi quale “piano di sicurezza sostitutivo” del piano di sicurezza e coordinamento. Unitamente al suddetto piano l’appaltatore dovrà presentare il piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 131 comma 2 lettera c del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
6. Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto.
Il piano per la sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, in modo che gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici risultino compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa e di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria.
7. Nominativi del direttore tecnico di cantiere, nominato dall'impresa, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione Lavori dell’Amministrazione Appaltante.
8. Dichiarazione di cui all’art. 71, comma 2, del DPR 554/99 con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla progettazione definitiva ed esecutiva e sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli elaborati progettuali a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
9. L’Appaltatore, inoltre, sarà tenuto a produrre per gli interventi realizzati idonea documentazione fotografica in formato digitale e/o disegni di contabilità secondo le modalità impartite dalla Direzione Lavori. Per tali servizi non sarà corrisposto nessun compenso.
L’Amministrazione Appaltante e la Direzione Lavori si intendono sempre sollevate dall'assuntore stesso da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da
violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti.
19 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’espletamento dell’ appalto, l’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
L’Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta l’amministrazione appaltante può pagare in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti fatti dall’Amministrazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
21 Subappalti e cottimi
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dall’art.118 del D.Lgs 163/2006.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che i concorrenti all’atto dell’offerta, o l’affidatario nel caso di varianti in corso d’opera all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni ;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara;
4. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ss.mm.ii.
L’ autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall’Amministrazione Appaltante entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.
L’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 118 comma 9 del D.Lgs 163/2006.
Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall’Appaltatore con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate come previsto dall’art. 3 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.
La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 163/2006.
22 Cessione del contratto e dei crediti
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell’impresa ovvero dell’azienda o del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto).
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, a condizione che l’Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
23 Risoluzione e recesso
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
In particolare, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
− accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa;
− reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto;
− cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di controversie con l’Amministrazione Appaltante;
− accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
− cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso;
− mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante;
− azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione Appaltante in ragione del presente appalto.
In caso di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto.
L’Amministrazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
− taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell’Appaltatore, sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
− venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori dell’Appaltatore.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
In caso di recesso dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
24 Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’Appaltatore, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
25 Comunicazioni
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito dell’Amministrazione Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport -
Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxxx - e- mail: xx.xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - Fax: 070/0000000.
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, potranno essere anticipate tramite fax o via e-mail e debbono essere inoltrate tramite posta o qualsiasi altro corriere autorizzato.
Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante, comunque inerenti all’esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
26 Spese e imposte
Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge fa carico all’Amministrazione Appaltante.
Al Contratto sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa le spese previste dall’art.112 del
D.P.R. 554/1999:
− le tasse e gli altri oneri comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,);
− le tasse e gli oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione degli impianti,
27 Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la
precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
28 Definizione delle riserve al termine dei lavori
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo
Qualora siano decorsi i termini previsti per l’espletamento del collaudo senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
29 Controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione delle clausole del Contratto, si tenterà prima una conciliazione per l’immediata soluzione in via bonaria.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Cagliari.