TRA
Gara a procedura ristretta per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC” (CIG 53447009F5)
Allegato 5: Schema Contratto Esecutivo
InnovaPuglia S.p.A.
St. prov. Xxxxxxxxxxx Xx 0 00000 Xxxxxxxxx XXXX
Schema di Contratto Esecutivo per l’erogazione di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC
TRA
………………………………, con sede in ……….…………………., Via ,
C.F. …………...………, in persona del legale rappresentante pro tempore ………………..……………….
nel seguito per brevità definita anche “Amministrazione”,
E
…………………………, con sede legale in ……….…………………., Via ,
capitale sociale Euro …………...………, iscritta al Registro delle Imprese di …………...……. al n. ,
P. IVA ……………………………, domiciliata ai fini del presente atto in ,
Via ……………………………………, in persona del ……………………... e legale rappresentante
………………..………………. giusta poteri allo stesso conferiti da …………………………………………...…….
nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;
oppure
…………………………, con sede legale in ……….…………………., Via ,
capitale sociale Euro …………...………, iscritta al Registro delle Imprese di …………...……. al n. ,
P. IVA ……………………………, domiciliata ai fini del presente atto in ,
Via ……………………………………, in persona del ……………………... e legale rappresentante
……………..………………. nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ………………………. con sede legale in ,
Via …………………………………………….., capitale sociale Euro ……………………, iscritta al Registro delle Imprese di ………………………..al n. ……………….., P. IVA ……………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ………………………, Via ……………………………………… e la mandante
………………………. con sede legale in ……………………….., Via ,
capitale sociale Euro ……………, iscritta al Registro delle Imprese di ……………………..al n. ,
P. IVA ……………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ……………...……………, Via
………………………………………, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in …………..………… dott. ……..……………………….………repertorio n ;
nel seguito per brevità definito anche “Fornitore”;
PREMESSO CHE
• l’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, attribuisce alle Regioni, nell'ambito del proprio territorio, il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
• InnovaPuglia S.p.A. opera in qualità di Centrale di Committenza (denominata “Empulia”) per conto della Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx X.X. x. 0 del 25 febbraio 2010, come modificata dalla L.R. n. 20 del 24 luglio 2012, ed in conformità all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
• InnovaPuglia S.p.A. ha il ruolo di Centro Tecnico della CN RUPAR-SPC Puglia (CTRP) svolgendo le attività tecniche necessarie per la progettazione, il coordinamento, l’operatività ed il controllo della CN RUPAR-SPC Puglia;
• InnovaPuglia S.p.A., con delibera del C.d.A del 20/09/2013 n. 060, ha indetto una gara comunitaria a procedura ristretta per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC”;
• Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27/09/2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, sul
“profilo del committente” xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’Osservatorio AVCP, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
• il Fornitore è risultato aggiudicatario della suddetta gara e ha stipulato con InnovaPuglia S.p.A. il Contratto Quadro per l’erogazione di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC;
• l’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art. 3.2 del presente Contratto Esecutivo, ha individuato il Fornitore tra quelli che sono parti dell’Accordo Quadro attraverso
…………………………Descrizione Procedura ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
• L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo;
• il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 53447009F5;
• il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: ………………….
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Definizioni
1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via graduata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 82/2005 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché non materialmente allegati:
• il Contratto Quadro,
• gli Allegati del Contratto Quadro,
• la lettera di invito con il Piano dei Fabbisogni,
• l’offerta economica e l’offerta tecnica con il Progetto dei Fabbisogni.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 3 Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività – SPC” (servizi RUPAR-SPC), e, precisamente, dei servizi previsti nel Piano dei Fabbisogni.
2. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
Articolo 4 Efficacia e Durata
1. Il presente Contratto Esecutivo ha validità dalla data di sottoscrizione e ha una durata di
…………………………. mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli art. 25 e 26 del Contratto Quadro.
2. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo, può eccedere la durata del Contratto Quadro.
Articolo 5
Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni
1. Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 8, 9 e 10 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 6 Erogazione dei servizi
1. Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 7
Gestione del Contratto Esecutivo
1. Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo, l’interfaccia del Fornitore con l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Esecutivo nominato dal Fornitore.
2. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con il Centro Tecnico della CN RUPAR-SPC Puglia (CTRP).
3. Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di InnovaPuglia S.p.A. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione.
Articolo 8
Attivazione e dismissione dei servizi
1. L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
2. L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
3. Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore.
Articolo 9
Locali messi a disposizione dalla Amministrazione
1. L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
2. In detti locali il Fornitore è tenuto ad installare i propri apparati all’interno di un armadio (Armadio RUPAR-SPC) dotato di efficaci ed adeguate serrature e quant’altro utile a garantire la sicurezza dell’accesso agli apparati stessi. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
3. Il Fornitore rimane l’unico responsabile della sicurezza dell’accesso agli apparati, dato che è l’unico possessore dei dispositivi di apertura dell’Armadio RUPAR-SPC; per quanto concerne la prevenzione di atti di effrazione, in generale dolosi e/o accidentali, l’Amministrazione metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
4. L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
• lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
• l’accessibilità dei locali sia per l’installazione che per la gestione; le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione;
• l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza e, eventualmente, continuità.
5. E’ a carico dell’Amministrazione garantire l’idoneità del locale ad ospitare l’armadio RUPAR-SPC sia dal punto di vista del condizionamento che degli impianti di rivelazione incendi ed in generale della sicurezza.
6. Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della date di disponibilità all’attivazione l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo verrà aggiunto ai tempi di provisioning previsti un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
8. Per quanto concerne eventuali danni vale quanto previsto all’art.20.
Articolo 10 Verifiche – Collaudi tecnici
1. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio allegati al Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
2. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano dei correttivi che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di ultimazione.
3. Previo esito positivo del Collaudo Funzionale eseguito da InnovaPuglia S.p.A. sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico che ha valore di Certificazione del Servizio, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore Collaudo di Configurazione da parte del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione o da una Commissione incaricata dall’Amministrazione alla presenza di un Rappresentante del Fornitore.
4. I termini e le modalità del Collaudo di Configurazione da parte dell’Amministrazione di cui al precedente comma 3 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni.
5. Ove non si riscontrino difetti o carenze, il collaudo avrà valore positivo. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione o dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e l’Amministrazione. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione o dalla Commissione di collaudo, che comunque non potranno essere superiori ai 15 (quindici) giorni solari. Decorso detto termine, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per l’Amministrazione o la Commissione di collaudo procederà ad una seconda prova di collaudo. Nel caso in cui i servizi non risultassero ancora conformi alle specifiche, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto Esecutivo.
6. In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.P.R. n. 207/2010, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
Articolo 11 Penalità
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’allegato “Livelli di servizio e penali” del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto allegato, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro.
Articolo 12 Corrispettivi
1. Il corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei Fabbisogni è pari ad € oltre IVA ed è ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto dalla
Amministrazione i prezzi unitari allegati all’offerta ed a questo va aggiunto un corrispettivo per le Una
Tantum pari ad € oltre IVA.
2. Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. A tal fine le Parti concordano che il collaudo positivo di un punto di accesso abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il collaudo stesso. Per i servizi per i quali è prevista una Una Tantum, il corrispettivo del mese successivo al completamento con esito positivo del collaudo del servizio includerà la corresponsione dell’Una Tantum.
Articolo 13 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 20 del Contratto Quadro.
3. L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
5. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. __, intestato al Fornitore presso , Codice IBAN ; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
6. Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
7. Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Articolo 15 Cauzione
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato al Contratto Quadro “Livelli di servizio e penali”, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo; tale garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
3. Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 22 del Contratto Quadro.
4. Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato,
il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
6. La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Articolo 16 Subappalto
Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 23 del Contratto Quadro.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione all’Amministrazione di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.
Articolo 18 Risoluzione e recesso
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 15, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 25 del Contratto Quadro.
3. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
4. In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo comma 5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3 dell’art. 8.
5. Qualora InnovaPuglia S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l’Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo.
6. L’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo, oltre al 10% dell’importo dei servizi non ancora erogati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
Articolo 19 Forza maggiore
1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
3. L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
Articolo 20 Responsabilità Civile
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Articolo 21
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 23 Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 24 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a InnovaPuglia S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxx.xxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxx.xxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Valenzano, lì
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dall’Amministrazione; Art. 10 Verifiche – Collaudi tecnici, Art. 11 Penalità, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Trasparenza dei prezzi, Art. 14 Fatturazione e pagamenti, Art. 15 Cauzione, Art. 16 Subappalto, Art. 17 Divieto di cessione del contratto, Art. 18 Risoluzione e Recesso, Art. 19 Forza Maggiore, Art. 20 Responsabilità civile, Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori calusole risolutive espresse, Art. 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 23 Foro competente, Art. 24 Trattamento dei dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Valenzano, lì
(per il Fornitore)