CIG: ZB0365B829 CUP: D53B22000070002
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DGR 650 DEL 29 SETTEMBRE 2020
Determinazione n. 20 del 29 aprile 2022
Determina a contrarre e conferimento incarico professionale all’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (CF CCNRRT66R23H501Z), con studio in Paliano (FR), in qualità di socio dello associato “Studio di Ingegneria 2C di Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx” con sede a Paliano (FR) via della Cona n.1/d, CF/P.iva 01873870602 per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’unità immobiliare sita in Alatri – Foglio 105 mappale 1365- 1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone
CIG: ZB0365B829 CUP: D53B22000070002
Il Direttore Generale
Visti, per quanto concerne i poteri:
- la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che ha disciplinato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- il Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17, che ha disciplinato i procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB;
- il Regolamento Regionale del Lazio 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 settembre 2020, n. 650;
- lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “ASP Frosinone”;
Premesso che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ASP Frosinone” è un ente pubblico non economico senza finalità di lucro, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, che informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali;
Dato atto che l’ASP Frosinone è proprietaria dell’unità immobiliare sita in ALATRI - Foglio 105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate e che, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su detta unità immobiliare, potrebbe risultare destinataria, da parte della Regione Lazio, di un finanziamento regionale – previa rimodulazione della programmazione regionale – a valere su fondi europei, la cui concreta erogazione è, in ogni caso, subordinata all’adozione da parte della stazione appaltante della proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022;
Ritenuta la necessità di manutenere l’immobile de quo al fine di tutelare il patrimonio immobiliare dell’Ente;
Considerato che l’Azienda non è dotata di un ufficio tecnico con professionisti abilitati alle attività di progettazione, per cui all’occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni;
Determinazione n. 20 del 29.04.2022
Considerato che al fine di garantire massima trasparenza nella selezione del professionista da incaricare, l’Azienda, con Determinazione del Direttore Generale n. 19 del 14/04/2022, ha approvato la istituzione di un Albo Fornitori per attività di progettazione (a qualsiasi livello) e validazione progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà dell’ASP di Frosinone;
Considerato che alla data di adozione della presente Determinazione sono giunte all’ASP di Frosinone due richieste di iscrizione;
Visto l’art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con la L. 11.9.2020 n. 120, successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con L. 108/2021, il quale, in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a € 139.000,00 per tutte le procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
Tenuto conto che l’ASP ha richiesto all’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx un preventivo per le attività di progettazione strutturale dell’immobile de quo;
Considerato che l’Ing. Xxxxxx Xxxxxxx ha presentato un preventivo pari ad € 30.000,00 che consente, pertanto, l’affidamento diretto dell’incarico poiché rientrante nelle soglie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2006 e ss.mmi.ii;
Considerato che la scelta dell’affidamento diretto è giustificata, altresì, dalla necessità di chiudere la procedura di affidamento dei lavori, cui la progettazione è prodromica, entro e non oltre il 31.12.2022, al fine di accedere al finanziamento regionale;
Vista la Legge Regionale n. 6 del 12.04.2019 recante “disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss. mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art.1, comma 2 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
Preso atto del preventivo di spesa presentato dal professionista, che si è reso disponibile ad accettare l’incarico per un compenso pari ad € 30.000,00 oltre agli oneri di legge – la cui esigibilità è in ogni caso condizionata alla conferma del finanziamento da parte della Regione Lazio
Considerato che la proposta è stata articolata in fasi in relazione alla progressione delle procedure da espletare e prevede la facoltà dell’Azienda di interrompere la collaborazione al termine di ciascuna fase, con impegno a corrispondere soltanto quanto maturato nell’ambito della fase conclusa;
Considerato, altresì, che con la presente Determinazione, l’ASP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. intende determinarsi a contrarre e intende conferire l’incarico per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale dell’immobile de quo, riservando all’esito della conferma del finanziamento regionale l’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la copertura della predetta fase sul capitolo 9 della gestione provvisoria esercizio 2022;
Vista la domanda di iscrizione trasmessa dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx al momento della iscrizione all’Albo Fornitori, con la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti generali di moralità di
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, che sarà oggetto di successiva verifica quando l’ufficio verrà in possesso della certificazione richiesta;
Considerato che con apposita Xxxxxxxxx verrà altresì conferito incarico ad altro soggetto per la parte di progettazione relativa alla progettazione architettonica, incarico necessitato dalla urgenza di definire gli aspetti amministrativi per l’accesso al finanziamento regionale;
Atteso che spetta alla sottoscritta adottare il presente provvedimento in base a quanto previsto dallo Statuto dell’Ente;
Determina
1. di prendere atto delle premesse;
2. di affidare all’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali necessarie a mettere in sicurezza e manutenere l’immobile di proprietà dell’ASP di Frosinone sita in ALATRI – Foglio 105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone per l’importo di € 30.000,00 oltre agli oneri di legge;
3. di riservare all’esito della conferma del finanziamento regionale l’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la copertura della spesa;
4. di approvare contestualmente lo schema di contratto allegato sub. A);
5. che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP FROSINONE, nella sezione Amministrazione trasparente in conformità al decreto legislativo 33 del 2013.
La Determinazione assume il n. 20 delle determinazioni dell’anno 2022.
Il Direttore Generale
X.xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Il presente Contratto è sottoscritto il / /2022 tra:
1. L’Azienda di Servizi alla Persona di Frosinone, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxxxxxx, Codice Fiscale 92087130602 e Partita I.V.A. n. 03188830602, nella persona di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante, (d’ora in avanti “ASP di Frosinone”), la quale agisce in nome e per conto proprio,
e
2. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx (CF CCNRRT66R23H501Z), con studio in Paliano (FR), in qualità di socio dello studio associato “Studio di Ingegneria 2C di Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx” con sede a Paliano (FR) via della Cona n.1/d, CF/P.iva 01873870602.
La Stazione Appaltante e il Prestatore/i congiuntamente sono nominati “Parti” o, individualmente, “Parte”.
Premesso
- che la l’ASP Frosinone è proprietaria dell’unità immobiliare sita in Alatri - Foglio 105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate;
- che, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su detta unità immobiliare, potrebbe risultare destinataria, da parte della Regione Lazio, di un finanziamento regionale – previa rimodulazione della programmazione regionale – a valere su fondi europei, la cui concreta erogazione è, in ogni caso, subordinata all’adozione da parte della stazione appaltante della proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2022;
- che l’Azienda, con Determinazione del Direttore Generale n. 19 del 14.04.2022, ha approvato la istituzione di un Albo Fornitori per attività di progettazione (a qualsiasi livello) e validazione progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà dell’ASP di Frosinone;
- che tra gli iscritti al predetto Albo, l’ASP di Frosinone, a seguito della richiesta di preventivi ai tecnici, ha selezionato L’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, al quale ha affidato i seguenti servizi di progettazione: progettazione strutturale per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’ex Orfanotrofio Rodilossi ivi compresa la verifica di vulnerabilità sismica;
- che l’importo dei servizi di progettazione da affidare è al di sotto delle soglie di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.e pertanto la Stazione Appaltante può procedere con affidamento diretto;
- che la ASP di Frosinone intende, quindi, affidare l’incarico di progettazione preliminare e definitiva sull’immobile di cui sopra.
Articolo 1 - valore delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto, a tutti gli effetti di legge e, in particolare, ai fini della interpretazione dello stesso.
Articolo 2 – oggetto, durata e proroghe.
1. Il Prestatore, dietro corrispettivo, si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante i progetti preliminari e definiti sull’immobile, di proprietà dell’ASP di Frosinone, sito in Alatri - Foglio 105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, al fine di consentire una valutazione sulle attività manutentive da svolgere sull’immobile stesso e l’affidamento dei successi lavori a Ditte specializzate, mediante apposita procedura pubblica. In particolare, l’Ing. Cicini si obbliga a presentare la progettazione definitiva entro il 04/05/2022;
2. Il presente Contratto avrà durata massima complessiva di 2 (due mesi) decorrenti dalla data di stipula.
3. Il Committente potrà eventualmente prorogare il termine di esecuzione, senza oneri aggiuntivi, alle condizioni previste dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 30/07/2022.
Articolo 3 - modalità di prestazione delle attività
1. Il Prestatore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio, entro i termini pattuiti.
2. In nessun caso il presente contratto darà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 4 - obblighi del prestatore
1. Il Prestatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione precontrattuale, se presente. Il Prestatore si impegna ad allocare le risorse necessarie ad adempiere in egual modo ad ogni attività del Contratto.
2. Il Prestatore si impegna ad ottenere e mantenere per l’intera durata della collaborazione tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del presente Contratto.
3. Il Prestatore si impegna a rispettare tutte i termini previsti per il compimento delle prestazioni.
4. Qualora il Prestatore non dovesse rispettare i termini sopra menzionati, l’ASP di Frosinone, previa comunicazione allo stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa, avrà facoltà di:
a) recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, senza responsabilità alcuna nei confronti del Prestatore (fatti salvi i diritti comunque spettanti a quest’ultimo nelle misure determinate dal successivo art. 8);
b) rifiutare qualsiasi successiva prestazione che il Prestatore intenda svolgere;
c) ritenere il Prestatore responsabile di eventuali perdite e di costi aggiuntivi sostenuti.
5. Il Prestatore:
a) dovrà cooperare con l’ASP di Frosinone in tutte le questioni attinenti all’esecuzione del Contratto;
b) dovrà raccordarsi con altri professionisti eventualmente nominati per l’espletamento di servizi di progettazione complementari a quelli disciplinati dal presente contratto, in modo di salvaguardare nella misura più ampia gli interessi della committenza;
6. Il Prestatore si impegna, altresì, a:
a) consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o accertamenti;
b) informare l’ASP di Frosinone, non appena ne venisse a conoscenza, di eventuali problemi che dovessero sorgere in corso di esecuzione e/o che dovessero determinare eventuali ritardi nella esecuzione dei servizi affidati.
7. In ogni caso, il Prestatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Pertanto, lo stesso non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’ASP di Frosinone e/o di qualunque altro terzo, per quanto di propria competenza, assumendosi tutti i rischi relativi ad eventuali successive modifiche alla legge in vigore, le quali prevedano costi aggiuntivi
rispetto a quelli previsti al tempo della sottomissione dell’offerta. Il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASP di Frosinone e/o, comunque, eventuali soggetti terzi, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Articolo 5 - obblighi del committente
L’ASP di Frosinone si impegna a:
a) collaborare con il Prestatore in merito a tutte le questioni inerenti all’esecuzione del Contratto;
b) consentire l’accesso ai locali dell’immobile de quo, agli uffici e ai dati, nonché a tutti gli altri uffici o strutture a cui il Prestatore possa chiedere di avere accesso, ai fini del Progetto;
c) fornire al Prestatore tutte le informazioni che dovesse richiedere, e che il Prestatore stesso dovesse ritenere necessarie a garantire il corretto svolgimento del Progetto, nel rispetto dei termini, e garantendone in tutti gli aspetti rilevanti;
d) comunicare con immediatezza al Prestatore il mancato accesso al finanziamento regionale.
Articolo 6 - oneri fiscali e spese contrattuali
Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
Articolo 7 – garanzie
1. Il Prestatore garantisce che eseguirà le prestazioni di cui al Contratto in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle migliori prassi del settore.
2. Il Prestatore garantisce che le informazioni che fornirà ai sensi del presente Contratto saranno corrette, precise ed aggiornate.
Articolo 8 - corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
1. L’importo totale che l’ASP di Frosinone dovrà corrispondere al Prestatore è pari a € 30.000,00 oltre agli oneri di legge, per la progettazione strutturale per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’ex Orfanotrofio Rodilossi ivi compresa la verifica di vulnerabilità sismica.
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il professionista non dovesse svolgere una i più attività tra quelle commissionata ai sensi del presente contratto, il professionista maturerà esclusivamente il compenso dovuto per le attività svolte e completate, eventualmente ridotto ai sensi di quanto di seguito stabilito per il caso di mancata concessione del finanziamento di cui in premessa.
2. L’importo verrà corrisposto con le seguenti tempistiche:
a) quanto a € _,00 alla consegna del progetto preliminare;
b) quanto a € _,00 alla consegna del progetto definitivo
c) quanto a € ,00 al termine della attività di validazione del progetto definitivo.
3. Resta inteso tra le Parti che, nella ipotesi in cui l’ASP di Frosinone non dovesse beneficiare del finanziamento regionale, cui è subordinata la realizzazione anche delle successive opere, al Prestatore verrà corrisposto il compenso per le sole attività già realizzate al momento della comunicazione dell’ASP, applicando in tal caso una riduzione dei compensi maturati pari 50% rispetto a quelli previsti nel preventivo approvato.
4. I pagamenti dei corrispettivi per i servizi realizzati dal Prestatore per ogni fase verranno effettuati nel rispetto delle seguenti previsioni:
a) il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dall’ASP di Frosinone alla presentazione delle rispettive fatture;
b) il pagamento delle fatture di cui al precedente comma sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ricezione;
c) l’ASP di Frosinone liquiderà le fatture di cui ai commi precedenti mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Prestatore ed indicato da quest’ultimo.
5. Faranno carico al Prestatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo concordato, tutte le attività necessarie al completo e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche se non specificate nel presente Contratto.
6. Il corrispettivo concordato rimarrò fisso, invariato ed invariabile per tutta la durata del Contratto e si intende comprensivo di ogni onere e spesa, ivi inclusi gli oneri per far fronte a rischi di natura interferenziale ai sensi del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii., salvo quanto previsti al comma 2.
Articolo 9 - legge 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie” e ss. mm. e ii.
2. Pertanto, lo stesso Xxxxxxxxxx deve comunicare all’ASP di Frosinone gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero dalla stipula del presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii., la Stazione Appaltante provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC oppure mediante raccomandata a/r al Committente. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stessa Stazione per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e ss. mm. e ii.
5. Il presente articolo si applica ai Prestatori con sede sul territorio italiano.
Articolo 10 – penali
1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, imputabile al Prestatore, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5%; oltre tale limite, l’ASP si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’ASP di Frosinone il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Committente stesso nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Committente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore derivanti dal Contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che il Committente dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dal Committente, quest’ultimo potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà del Committente di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. Il Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 27 del presente Contratto, in danno e colpa del Prestatore in caso di:
− frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
− circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
− subappalto, cessione contratto, cessazione attività.
Articolo 11 - responsabilità
1. Il Prestatore si impegna ad adempiere, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, a tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
2. Il Prestatore è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, che l’ASP di Frosinone si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.
3. Il Prestatore è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne l’ASP di Frosinone, tanto nel caso di cui al presente comma, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
4. Detta responsabilità del Prestatore non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza del Prestatore stesso.
Articolo 12 – polizza per responsabilità professionale
La garanzia relativa all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal presente Contratto, verrà costituita dal Prestatore mediante la Polizza per Responsabilità Personale n , accesa dal Prestatore con la con massimale pari ad € ,00 di cui il Prestatore si impegna a consegnarne copia all’ASP.
Articolo 13 - cessione del credito e del contratto. Divieto di subappalto
1. È ammessa la cessione dei crediti maturati del Prestatore nei confronti dell’ASP di Frosinone a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) la Stazione Appaltante abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Prestatore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del Contratto stesso;
b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa;
c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’ASP di Frosinone entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.
d) La cessione del credito è efficace e opponibile al Committente qualora quest’ultimo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione stessa.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Impresa cedente.
3. È esclusa, a pena di risoluzione del Contratto, la cessione totale o parziale del presente Contratto, come pure qualsiasi tipologia di subappalto o subcontratto.
Articolo 14 - dati personali
1. Le parti dichiarano di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, incluso il Regolamento UE 2016/679.
2. Le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’ASP di Frosinone esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge – ivi compresi quelli recati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 - ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Contratto.
5. I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 15 – trasparenza
1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto, a seguito di comunicazione dell’ASP di Frosinone, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ASP di Frosinone.
Articolo 16 - responsabilità del prestatore ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti
1. Il Prestatore si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto in quanto applicabili, nonché dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili. Resta espressamente convenuto
che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente paragrafo, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’ASP di Frosinone.
2. Il Prestatore si impegna espressamente a mantenere e tenere indenne il Committente, anche in sede giudiziale, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
3. In caso di inosservanza da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti punti, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto e di commissionare ad altri soggetti l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno del Prestatore.
Articolo 17 - recesso e risoluzione
1. L’ASP di Frosinone si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in una sua parte dandone preavviso al Prestatore almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso a mezzo di PEC ovvero mediante lettera raccomandata a/r all'indirizzo che sarà a tal fine espressamente comunicato dal Prestatore, in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile con riconoscimento al Prestatore delle sole prestazioni totalmente eseguite e completate ed escluso qualsivoglia indennizzo.
2. Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali il Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità del Prestatore a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, l’ASP di Frosinone stessa si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il Contratto, per colpa ed in danno del Prestatore, dandone comunicazione con Posta Elettronica Certificata (per i soli operatori economici stabiliti in Italia) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al prestatore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.
4. In tutti i casi di risoluzione anche parziale non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
5. Al presente Contratto si applica quanto previsto in materia di risoluzione del contratto dall’ordinamento giuridico italiano.
6. È facoltà dell’ASP di Frosinone procedere alla risoluzione del Contratto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nella fase prodromica alla scelta del contraente e nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura;
b) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
c) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx;
d) negli altri casi di cui al presente Contratto.
Articolo 18 - danni e responsabilità civile
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Prestatore quanto del Committente o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da parte di terzi.
2. In nessun caso l’ASP potrà essere ritenuta responsabile per danni, diretti o indiretti, o perdite di qualsiasi tipo, derivanti dal presente Contratto e dall’esecuzione dello stesso.
Articolo 19 – modifiche
1. Qualora venisse riscontrata la necessità di modificare quanto previsto dal presente Contratto il Prestatore dovrà informare immediatamente il Committente per iscritto, richiedendo una modifica al Contratto, motivandola esaustivamente. Tale richiesta, corredata dalla proposta di modifica al medesimo Contratto sarà valutata dal Committente che avrà la facoltà di:
a) accettare di modificare il Contratto, a condizione che tale modifica non sia discriminatoria e non comporti modifiche sostanziali all’Accordo, all’oggetto dei servizi o all’oggetto dei risultati, coerentemente con le previsioni normative applicabili e gli orientamenti giurisprudenziali di volta in volta dominanti;
b) rifiutare la richiesta sulla base di quanto previsto alla precedente lett. a, e richiedere che il Progetto prosegua nel rispetto di tale Contratto;
c) notificare la volontà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 17.
2. Per apportare una qualsiasi modifica al presente Contratto, le Parti dovranno sottoscrivere entrambe apposito atto di modifica.
3. L’ASP di Frosinone potrà proporre modifiche al presente Contratto, a condizione che tale modifica non comporti un cambiamento sostanziale al contenuto del medesimo Contratto.
Articolo 20 - foro competente
1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Frosinone.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
3. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
Articolo 21 - clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’ASP Frosinone non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti e che il medesimo si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia – incluse quelle di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e ss. mm. e ii., nonché ai regolamenti attuativi dello stesso – ed al Codice Civile.
5. Le parti dichiarano e accettano che tutte le comunicazioni inerenti all’esecuzione del presente contratto potranno essere scambiate a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
− quanto all’ASP Frosinone: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
− quanto al professionista: xxxxxxx.xxxxxx0@xxxxxx.xx.
Frosinone, lì / /2022
L’Azienda di Servizi alla Persona ASP Frosinone
Il Prestatore