premesso che
Accordo interconfederale fra
A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP
e
C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
Le parti
premesso che
✓ è convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori all'impresa e di autogestione, perseguire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione;
✓ è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quadro di una iniziativa congiunta, anche attraverso la predisposizione di un Avviso Comune per il contrasto ai fenomeni del dumping contrattuale e della cooperazione “spuria”;
✓ A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell’ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori;
✓ è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
✓ la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire la crescita della qualità, della diversità, dell'innovazione del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
✓ la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica
di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
✓ è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
✓ fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;
✓ è condivisa l’esigenza che la contrattazione collettiva comune realizzi compiutamente e celermente i principi e le intese raggiunte con il presente accordo, valorizzando la specificità del lavorare in cooperativa e salvaguardando la competitività delle imprese;
✓ fermo restando il diritto di ogni lavoratore, sia esso dipendente sia esso socio, di aderire ad associazioni di rappresentanza sindacale, per quanto concerne l’esercizio dei diritti di cui al Titolo III della legge 300/1970, nonché per gli altri rinvii di cui alla legge 142/2001 (articoli 3 e 6), le parti si impegnano a proseguire nei prossimi mesi il confronto sul Tavolo dedicato ad identificare specifiche soluzioni ai rinvii che il Legislatore ha demandato alle parti.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
A. Il presente accordo definisce un sistema di regolazione delle relazioni contrattuali sulla base di un’ampia esperienza sviluppata positivamente a partire dal congiunto Protocollo di Relazioni Industriali del 5 aprile 1990.
Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.
In caso di nuove adesioni alla presente intesa – realizzabili attraverso formale sottoscrizione della stessa rispettivamente da organizzazioni sindacali con le sottoscritte parti cooperative, previa verifica con le sottoscritte parti sindacali, e da organizzazioni datoriali con le sottoscritte parti sindacali, previa verifica con le sottoscritte parti cooperative - i soggetti aderenti e le loro Organizzazioni Categoriali sono vincolati al rispetto del presente accordo e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, all’applicazione sia di accordi esistenti che contengano e/o
prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dai contratti collettivi stipulati dalle sottoscritte parti o dalle loro organizzazioni settoriali, rinunciando, altresì, a stipularne di nuovi.
La mancata osservanza di quanto sopra provocherà la decadenza della adesione alla presente intesa.
B. CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA :
1. C.C.N.L.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
2. Misurazione della rappresentatività :
I. Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i consensi ottenuti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU.
II. Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo, nonché tra INPS e altra Confederazione sindacale che abbia aderito al medesimo accordo secondo quanto previsto alla lettera A. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, lo trasmetterà al CNEL.
III. Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa o ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale.
IV. I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'accordo interconfederale 13 settembre 1994, o analogo organismo costituito a livello regionale, e trasmessi al CNEL. II CNEL raccoglierà i dati relativi ai voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'INPS, ne effettuerà la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro.
V. La certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, sarà determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati.
3. Titolarità ed efficacia della contrattazione
I. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - o le Federazioni aderenti ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A - che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni sul totale degli iscritti certificati) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi).
II. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento.
In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto I, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1.
III. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra
determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti.
IV. II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre I'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa o alle Confederazioni che abbiano aderito alla medesima intesa, secondo quanto previsto dalla lettera A. Conseguentemente le Parti firmatarie, o che avranno successivamente aderito, e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.
V. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa.
VI. Le parti firmatarie della presente intesa, o che avranno successivamente aderito, si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì, affinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato nel presente accordo.
VII. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali controversie.
4. R.S.U. :
I. Viene confermato il principio stabilito nell'Accordo Interconfederale del 13 settembre 1994, ossia che le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa abbiano aderito, secondo quanto previsto dalla lettera A, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300/70;
II. Le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa abbiano aderito, secondo quanto previsto dalla lettera A, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA;
III. In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito
unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo;
IV. Le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi;
V. Le RSU saranno elette con voto proporzionale;
VI. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Impegno delle parti
A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole dell'accordo interconfederale del settembre 1994 con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per l’insieme dei lavoratori dipendenti.
C. CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO :
1. La contrattazione collettiva si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
2. I contratti collettivi territoriali o aziendali, approvati alle condizioni di cui rispettivamente alle successive lettere D ed E, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, e non per i singoli lavoratori.
3. I contratti collettivi di secondo livello possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi di secondo livello possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Ove tali specifiche intese modificative non siano previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
nell’azienda, i contratti collettivi di secondo livello, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro se :
I. conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda e d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A;
II. conclusi con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera X. Xxxx intese non produrranno, altresì, effetti per le imprese dove siano presenti rappresentanze sindacali operanti in azienda. Nelle imprese dove opera la rappresentanza sindacale le intese modificative potranno essere definite seguendo le procedure di cui al precedente punto I.
5. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo.
D. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEDE TERRITORIALE :
1. I contratti collettivi territoriali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza alle imprese ricadenti nel campo di applicazione e vincolano tutte le associazioni sindacali territoriali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, se approvati dalle suddette associazioni sindacali territoriali che, singolarmente o insieme ad altre abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% più 1. Tale rappresentatività è riferita ai dati dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione elaborata sulla base dei criteri di misurazione previsti al punto 2.
2. I suddetti contratti devono essere sottoposti alla consultazione certificata dei lavoratori, con approvazione a maggioranza semplice, le cui modalità saranno stabilite dalle categorie sindacali nazionali per ogni singolo contratto nazionale e comunicate alle parti contrattuali cooperative preventivamente alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.
3. Le parti si incontreranno entro otto mesi dalla stipula della presente Intesa per effettuare una valutazione su eventuali problematiche emerse.
E. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEDE AZIENDALE :
1. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
2. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni.
Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, oppure almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
F. le parti con il presente accordo:
1. intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure – che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al
raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede di secondo livello contrattuale;
2. ribadiscono che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti e conseguentemente si impegnano ad attenersi al presente accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, abbiano il medesimo comportamento.
Roma, 18 settembre 2013
A.G.C.I. C.G.I.L.
CONFCOOPERATIVE C.I.S.L.
LEGACOOP UIL