Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica dell’India concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 2 maggio 2001
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 gennaio 2002
Considerando che la Confederazione Svizzera e
la Repubblica dell’India,
fanno parte della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19441,
al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di istituire le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,
il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India, di seguito dette Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
1. Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e per l’India, il Direttore generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
c. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
RU 2005 59
1 RS 0.748.0
d. le espressioni «territorio», «servizio aereo», «servizio aereo internazionale» e
«scalo non commerciale» hanno il significato attribuito loro dagli articoli 2 e 96 della Convenzione;
e. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii po- stali.
2. L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.
Art. 2 Concessione di diritti
1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruirà dei seguenti diritti:
a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
c. durante l’esercizio di un servizio convenuto su una linea indicata:
– imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Alle- gato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa;
– imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte e specificati nell’Allegato del presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro rimunerazione sul territorio dell’altra Parte passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
Art. 32 Designazione e autorizzazione d’esercizio
1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti su ognuna delle linee indicate nell’Allegato e di ritirare o modificare tali designazioni. Tale designazione avviene tramite notifica- zione scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
2 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
2. L’altra Parte, dopo il ricevimento di una tale notificazione, rilascia senza indugio le necessarie autorizzazioni e omologazioni, a condizione che:
a. in caso di un’impresa designata dalla Svizzera:
i) l’impresa abbia la sua sede sul territorio della Svizzera e sia titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, e
ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa sia esercitato e mantenuto dalla Svizzera, e
iii) l’impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla Svizzera, e
iv) l’impresa appartenga, e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Svizzera o a Stati membri dell’Unione europea e/o a cittadini della Svizzera o di questi Stati e sia, e continui a essere, da essi effettivamente controllata;
b. in caso di un’impresa designata dall’India:
i) l’impresa abbia la sua sede sul territorio dell’India e sia titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dall’India, e
ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa sia esercitato e mantenuto dall’India, e
iii) l’impresa sia titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dall’India, e
iv) una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa appartengano all’India o a cittadini dell’India o a entrambi;
c. le autorità aeronautiche di una Parte possano esigere che le imprese designate dall’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
d. la Parte che designa l’impresa mantenga e applichi gli standard di sicurezza di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo.
3. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in ogni momento, cominciare a esercitare i servizi convenuti, a condizione che le tariffe in vigore siano state stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del presente Accordo e che gli orari siano stati approvati conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.
Art. 43 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione dei diritti
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le auto- rizzazioni di esercizio e le omologazioni tecniche di un’impresa designata dall’altra Parte, se:
a. in caso di un’impresa designata dalla Svizzera:
3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
i) l’impresa non ha la sua sede sul territorio della Svizzera o non è titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, oppure
ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa non è esercitato o man- tenuto dalla Svizzera, oppure
iii) l’impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla Svizzera, oppure
iv) l’impresa non appartiene, direttamente o tramite partecipazione mag- gioritaria, alla Svizzera o a Stati membri dell’Unione europea e/o a cit- tadini della Svizzera o di questi Stati o non è da essi effettivamente controllata;
b. in caso di un’impresa designata dall’India:
i) l’impresa non ha la sua sede sul territorio dell’India o non è titolare di un’autorizzazione di esercizio valida rilasciata dall’India, oppure
ii) l’effettivo controllo delle autorità sull’impresa di trasporti aerei non è esercitato o mantenuto dall’India, oppure
iii) l’impresa non è titolare di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dall’India, oppure
iv) una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell’impresa non appartengono all’India o a cittadini dell’India o a en- trambi;
c. l’impresa ha disatteso le leggi e i regolamenti di cui all’articolo 6 del presente Accordo; oppure
d. l’altra Parte non mantiene e non applica gli standard di sicurezza di cui all’articolo 8 del presente Accordo.
2. Sempre che non siano necessarie misure urgenti per evitare altre infrazioni al numero 1 lettere (a) fino a (d) del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati soltanto previa consultazione dell’altra Parte.
3. Il presente articolo non limita i diritti delle due Parti di rifiutare, revocare, limitare le autorizzazioni di esercizio o le omologazioni tecniche di una o di più imprese di trasporti aerei dell’altra Parte o di vincolarle a oneri, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 7 del presente Accordo.
Art. 5 Esercizio dei diritti
1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei ser- vizi convenuti fra i territori delle due Parti.
2. L’impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell’im- presa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.
3. I servizi convenuti offerti dalle imprese designate delle Parti saranno in stretta relazione con i bisogni di trasporti pubblici sulle linee indicate e mireranno essen- zialmente a offrire una capacità di trasporti con un fattore di carico ragionevole
corrispondente alla domanda per il trasporto di passeggeri, di bagagli, di merci e di invii postali tra i territori delle Parti.
4. La capacità offerta per il trasporto di passeggeri, di bagagli, di merci e di invii postali che saranno imbarcati o sbarcati nei punti sulle linee indicate sul territorio di Stati che non hanno designato l’impresa dovrà essere stabilita conformemente ai principi generali secondo cui tale capacità è adattata:
a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate dai servizi convenuti, con- siderate le altre prestazioni di trasporto fornite dalle imprese di Stati inclusi in questa regione e
c. alle esigenze dell’esercizio di un servizio di lungo corso.
5. Sulla base dei principi generali di cui sopra, la capacità offerta e la frequenza dei servizi esercitati dall’impresa designata di ciascuna Parte e qualsivoglia aumento di tali capacità e frequenza saranno convenuti tra le autorità aeronautiche delle due Parti4.
Art. 6 Applicazione di leggi e regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.
Art. 75 Sicurezza dell’aviazione
1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concer- nente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo
4 Questo par. del testo originale francese è stato rettificato mediante scambio di note del 20 mar. 2003 e dell’11 ago. 2004. La mod. è entrata in vigore l’11 ago. 2004.
Lo scambio di note non è pubblicato nella RU.
5 Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
il 14 settembre 19636, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19707, della Convenzione per la repres- sione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19718, del relativo Protocollo complementare per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19889 e di ogni altra convenzione o protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.
2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire la cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti, nonché delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.
3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni e alle pratiche raccomandate relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la propria sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.
4. Ciascuna Parte si impegna a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o la permanenza sul proprio territorio e ad adottare provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica.
5. Nel caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio, dell’aeromobile, degli aeroporti o delle attrezzature e dei servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono reciprocamente facilitando le comunicazioni e mediante altre misure appropriate per porre fine in modo rapido e sicuro a tale evento o minaccia.
6. Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti che ritiene praticabili al fine di garan- tire che un aeromobile oggetto di una cattura illecita o di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio venga trattenuto al suolo fino a quando il decollo si rende indispensabile in base a motivi superiori di protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di consultazioni reciproche.
7. Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti le disposi- zioni relative alla sicurezza dell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono chiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quin-
6 RS 0.748.710.1
7 RS 0.748.710.2
8 RS 0.748.710.3
9 RS 0.748.710.31
dici giorni dal ricevimento di tale domanda, è dato motivo per rifiutare, revocare o limitare l’autorizzazione di esercizio e l’omologazione tecnica di una o più imprese dell’altra Parte o di vincolarle a oneri. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici giorni.
Art. 810 Sicurezza tecnica
1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione.
2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo, o convalidati dall’altra Parte o da uno Stato terzi per detti cittadini.
3. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sugli standard di sicurezza adottati da un’impresa designata dall’altra Parte per le attrezzature e i servizi aeronautici, l’equipaggio, gli aeromobili e l’esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Se dopo tali consultazioni una Parte constata che l’altra Parte non osserva né applica efficacemente gli standard di sicurezza nei settori di cui al numero 1 del presente articolo che adempiono i requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte tali constatazioni e i passi necessari per adempiere i requisiti minimi e l’altra Parte deve adottare le opportune misure corret- tive.
5. Conformemente all’articolo 16 della Convenzione, è inoltre convenuto che ogni aeromobile esercitato da un’impresa designata da una Parte, oppure a suo nome, per servizi aerei da o verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere oggetto di un’ispezione di rampa da parte dei rappresentanti autorizzati dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, tale ispezione di rampa mira a verificare la validità dei documenti necessari, le licenze degli equipaggi e la conformità delle attrezzature dell’aeromobile e del loro stato con gli standard di sicurezza previsti in quel momento sulla base della Convenzione.
6. In caso di persistenti lacune nella sicurezza di un’impresa designata dall’altra Parte e se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo, ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di una o più imprese designate dall’altra Parte.
7. Tutte le misure adottate da una Parte conformemente al numero 6 sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.
10 Nuovo testo giusta l’art. 4 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
Art. 8bis11 Leasing
1. Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo se tali aeromobili non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente Accordo o le leggi e i regolamenti nazionali.
2. Fatto salvo il numero 1 del presente articolo, le imprese designate da ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.
Art. 9 Dazi ed emolumenti
1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) sono esonerati da ogni dazio, tassa o emolumento analogo, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste riman- gano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.
2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:
a. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo opra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
b. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
c. i pezzi di ricambio importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
3. Le normali attrezzature di bordo, le provviste, le riserve di carburante e lubrifi- cante e i pezzi di ricambio a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.
4. Mentre si trovano sul territorio dell’altra Parte, nessuno potrà disporre, senza l’autorizzazione delle autorità doganali di questa Parte, delle attrezzature, delle provviste e di altri materiali che sono generalmente esonerati dai dazi e dagli emo- lumenti conformemente ai numeri qua sopra.
5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il
11 Introdotto dall’art. 5 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.
Art. 10 Tasse di utilizzazione
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di naviga- zione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.
3. Ciascuna Parte sostiene negoziati sulle tasse di utilizzazione fra le proprie autorità competenti che riscuotono le tasse e le imprese che utilizzano i servizi e le attrezzature messi a disposizione da dette autorità e, per quanto possibile, mediante le organizza- zioni rappresentanti le imprese. Qualsivoglia proposta di modifica delle tasse di utilizzazione va notificata entro un termine ragionevole affinché gli utenti possano esprimere il loro parere prima che vengano fatte modifiche.
Art. 11 Attività commerciali
1. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l’attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funziona- mento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di partecipare alla vendita di titoli di trasporto aereo sul suo territorio, sia direttamente sia a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti
Conformemente ai disciplinamenti sul corso dei cambi della Parte sul cui territorio sono stati realizzati gli introiti e fatti salvi tali disciplinamenti, ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale e conformemente alle regolamentazioni delle divise in vigore, le eccedenze di introiti locali realizzate col trasporto di passeggeri, di bagagli, di merci e di invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.
Art. 1312 Tariffe
1. Ciascuna Parte permette a ciascuna impresa designata di fissare le tariffe dei rispettivi servizi aerei internazionali sulla base di considerazioni commerciali legate al mercato. Gli interventi delle Parti si limitano a:
a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute con l’abuso di una posizione dominante; e
c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi o a sostegni statali diretti o indiretti.
2. Può essere chiesta la presentazione delle tariffe dei servizi aerei internazionali tra i territori delle Parti. A prescindere da ciò, le imprese designate dalle Parti forniscono, su richiesta, alle autorità aeronautiche delle Parti accesso alle informazioni sulle tariffe passate, in vigore e proposte in un
Art. 14 Approvazione degli orari
Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.
Art. 15 Statistiche
Le imprese designate delle Parti comunicano all’autorità aeronautica interessata, su richiesta, le statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.
Art. 16 Consultazioni
Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizza- zione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consul- tazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.
Art. 17 Modifiche
1. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti dopo consultazione in conformità dell’articolo 16 dello stesso. Tale modifica entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.
2. Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute diretta- mente tra le autorità aeronautiche delle Parti ed entrano in vigore il giorno in cui sono state decise.
12 Nuovo testo giusta l’art. 6 del Prot. dell’11 mar. 2020, in vigore mediante scambio di note dal 1° lug. 2021 (RU 2021 521; 2022 271).
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al tra- sporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emen- dato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.
Art. 18 Composizione delle controversie
1. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Ac- cordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale13.
2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, verrà chiesto al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla nomina necessaria. Qualora il presidente del Consiglio fosse cittadino di una delle Parti, uno dei vicepresidenti del Consiglio cittadino di uno Stato terzo può essere sollecitato per procedere alla nomina necessaria.
3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura14.
4. Le Parti s’impegnano a conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.
Art. 19 Denuncia
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizza- zione dell’aviazione civile internazionale.
2. L’Accordo si conclude dodici mesi dopo la ricezione della notificazione, salvo che la denuncia non sia revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.
3. Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale ne ha ricevuto comunicazione.
Art. 20 Registrazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale
Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, sono registrati presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e sostituisce l’applicazione dell’Accordo provvisorio del 24 giugno 194915 concer-
13 v. nota 4 a piè di pagina.
14 v. nota 4 a piè di pagina.
15 [RU 1949 1612; 1987 581]
nente le aviolinee tra le due Parti. Entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.
Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà l’Accordo provvisorio del 24 giugno 1949 concernente le aviolinee tra le due Parti.
In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 2 maggio 2001, in doppio esemplare, nelle lingue francese, hindi e inglese, i testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero Xxxx Xxxxxxxx | Per il Governo della Repubblica dell’India: Xxxxxxxx Xxxxx |
Allegato16
Sezione I
La o le imprese designate dall’India sono autorizzate a esercitare i servizi convenuti sulle seguenti linee:
Linea 1
Punti d’origine: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in Xxxxx | Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxx, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Iran, Iraq, Giordania, Siria, Libano, Egitto, Israele, Cipro, Gre- cia, Turchia, Mosca, Bulgaria, Romania, Ungheria, Italia, Austria, Xxxxxxx | Xxxxxxx o Zurigo | Madrid, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Norvegia, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Stati Uniti d’America, due punti in America del Sud o Centrale |
Linea 2
Punti d’origine: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in India | – | Basilea | – |
Linea 3 – Per la o le imprese designate dall’India
Punti di partenza: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in India | – | Qualsiasi punto in Svizzera | – |
16 Aggiornato dalle mod. del 30 giu. 2010 (RU 2021 519) e del 7 dic. 2017, in vigore dal 7 dic. 2017 (RU 2021 520).
Sezione II
La o le imprese designate dalla Svizzera sono autorizzate a esercitare i servizi convenuti sulle seguenti linee:
Linea 1
Punti d’origine: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in Svizzera | Austria, Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia, Grecia, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Afghanistan, Pakistan | Bombay o Nuova Delhi | (a) Myanmar, Thailandia, Vietnam, Hong Kong, Filippine, due punti in Cina, Seul, Giappone; (b) Myanmar o Sri Lanka, Indonesia, Nuova Guinea, Thailandia, Australia, Singapore, Malaisia |
Linea 2
Punti d’origine: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in Svizzera | – | Calcutta, Goa | Male |
Linea 3 – Per la o le imprese designate dalla Svizzera
Punti di partenza: | Punti intermedi: | Punti di destinazione: | Punti oltre: |
Punti in Svizzera | – | Mumbai, Nuova Delhi, Calcutta, Chennai, Hydera- bad, Bengalore | – |
Sezione III
(a) Punti su ciascuna delle linee indicate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi.
(b) Punti su ciascuna delle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine convenuto, purché le linee utilizzate rimangano ragionevolmente dirette.
(c) Quando è utilizzato tra due punti sulle tavole delle linee, il termine «O» significa che i due punti possono essere serviti, ma, non nel corso dello stesso volo.
(d) Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e/o punti oltre non specificati nelle sezioni I e II, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico in quinta libertà.