DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED640’ del 27/03/2017
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI MARZO 2017
1.1) Ccnl STUDI PROFESSIONALI (011 / 012)
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.
Ricordiamo inoltre che sono disponibili le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570).
1.2) Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e del verbale integrativo del 6/03/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di: marzo 2017 / gennaio 2018 / dicembre 2018.
Con la busta paga del mese di marzo 2017, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.3) Ccnl PULIZIE ARTIGIANATO (029)
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545.
1.4) Ccnl ALIMENTARI ARTIGIANATO (039)
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e del verbale integrativo del 6/03/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1039 alle decorrenze di: marzo 2017 / gennaio 2018 / dicembre 2018.
Con la busta paga del mese di marzo 2017, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.
1.5) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)
Sulla base dell’accordo del 26/11/2016, è stata predisposta l’erogazione automatica dell’indennità Una-tantum sulla busta paga relativa al mese di marzo 2017, a copertura del periodo da gennaio a marzo 2017.
Il numero di quote mensili da erogare viene determinato considerando il numero di ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.6) Ccnl GRAFICI INDUSTRIA (043)
Sulla base dell’accordo del 3/03/2017, l’intera contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa è stata posta a carico dell’azienda. A partire dal mese di marzo 2017, quindi, non viene più elaborata automaticamente la voce 57G, corrispondente alla quota a carico del dipendente (aggiornamento di gennaio 2017 Acred632), mentre la voce 578, corrispondente alla quota a carico dell’azienda, viene riportata al valore di E. 10,00 mensili.
1.7) Ccnl PELLI E CUOIO INDUSTRIA (046)
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/12/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1046 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.
Con la busta paga relativa al mese di marzo, inoltre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, per la generalità dei dipendenti. Nel calcolo automatico degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi in questione (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). L’importo degli arretrati viene riportato sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.
1.8) Ccnl CALZATURE INDUSTRIA (054)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di marzo 2017, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 29/11/13.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.9) Ccnl TESSILI INDUSTRIA (055)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 21/02/2017, sono stati inseriti i seguenti aumenti retributivi: tabella 1055 alla decorrenza di aprile 2017; tabella 1655 (settore tessili vari) alla decorrenza di ottobre 2017; tabella 1555 (aziende terziste del Mezzogiorno) alla decorrenza di gennaio 2018.
1.10) Ccnl CHIMICI INDUSTRIA (058)
Sulla base dell’accordo del 15/10/2015, a partire dal 2017 la domenica di Pasqua è soppressa come giorno di festività.
1.11) Ccnl AGRICOLTURA IMPIEGATI (085)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 23/02/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1085 alla decorrenza di marzo 2017.
Sempre secondo quanto previsto dal suddetto accordo, è stato aggiunto il nuovo livello retributivo ‘Q’. Nel caso in cui, per il contratto in questione, siano state definite delle “tabelle personalizzate”, segnaliamo che occorre storicizzarle in data 01/03/2017.
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2017, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, per la generalità dei dipendenti. Nel calcolo automatico degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi in questione (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). L’importo degli arretrati viene riportato sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.
Facciamo presente che, se un accordo territoriale dovesse escludere gli aumenti previsti dal mese di gennaio 2017, occorrerebbe bloccare la voce 04A (oltre che definire le opportune tabelle personalizzate).
1.12) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 6/03/2017, sono stati aggiornati gli importi degli scatti di anzianità sulla tabella 2089 alla decorrenza di marzo 2017, relativamente ai livelli ‘J’ e ‘1B’ introdotti con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632.
Inoltre, sulla base del suddetto accordo gli scatti di anzianità per i dipendenti attribuiti al livello ‘J’ maturano in 30 mesi anziché in 36 mesi come per gli altri livelli retributivi.
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di marzo 2017, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 12/04/13.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l’aggiornamento di marzo 2016 Acred604.
1.13) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/07/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) ASSENZE INDENNIZZATE
E’ stata predisposta la nuova voce 18T, tramite la quale è possibile gestire l’assenza per “Inidoneità donazione sangue”, secondo quanto previsto dall’Inps nella circolare n. 29 del 7/02/2017 e nel messaggio n. 825 del 24/02/2017.
La voce 18T è riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’.
L’assenza in questione dà luogo all’erogazione di un’indennità, analoga a quella spettante in caso di donazione sangue, riportata in questo caso sulla causale ‘S114’, nella sezione Prestazioni – Malattia della denuncia Uniemens.
Sempre sulla denuncia UniEmens, è previsto l’accredito della contribuzione figurativa, attraverso il nuovo codice evento ‘IDS’, riportato automaticamente nella sezione Settimane e nella sezione Calendario.
2.2) ASSENZA INDENNIZZATA F.I.S.
E’ stata predisposta la nuova voce 18W, tramite la quale è possibile inserire, sulle Variazioni Mensili, i periodi di assenza indennizzata dal Fondo Integrazione Salariale.
Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 4885 del 02/12/2016, le prestazioni previste dal
F.I.S. (assegno ordinario e assegno di solidarietà) per il momento vengono erogate direttamente dall’Inps, in attesa delle indicazioni operative che consentano di gestirle tramite la denuncia Uniemens. Di conseguenza, anche nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia UniEmens, per il momento l’assenza in questione viene considerata una semplice assenza non retribuita.
2.3) CONGEDO PARENTALE AD ORE
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le variazioni previste dalla circolare Inps n. 230 del 29/12/2016, relative all’esposizione del congedo parentale ad ore sulla denuncia Uniemens.
Come indicato nella suddetta circolare, tutte le variazioni entrano obbligatoriamente in vigore a partire dalla denuncia relativa al mese di marzo 2017. Tuttavia, la stessa circolare prevede anche che vengano reinviate le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, a partire dal mese di agosto 2015.
In presenza del congedo parentale ad ore, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del figlio per il quale viene usufruito del congedo. A tale scopo, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF è stata predisposta la nuova sezione ‘Congedo parentale ad ore’, che consente di selezionare i codici fiscali dei figli (presenti nell’elenco dei familiari) da riportare sulla denuncia Uniemens, in corrispondenza degli eventi di congedo parentale ad ore.
Come risulta dal servizio, è possibile selezionare il codice fiscale di un figlio in corrispondenza del primo / secondo / terzo evento: tale possibilità deve essere utilizzata nel caso in cui siano presenti, sullo stesso dipendente e negli stessi mesi, eventi di congedo parentale relativi a più figli a carico, fino ad un massimo di tre nel corso dello stesso mese. In tale situazione, occorre utilizzare le voci relative al primo / secondo / terzo evento, come di seguito specificato.
Nel caso in cui venga usufruito del congedo parentale ad ore relativo a più figli, nel corso degli stessi mesi, occorre distinguere ciascun evento utilizzando una diversa serie di voci. A tale scopo, sono state predisposte due nuove coppie di voci (in aggiunta alla coppia di voci già prevista), in modo che sia possibile gestire fino a tre congedi parentali nello stesso mese, ciascuno relativo ad un diverso figlio a carico.
Di seguito, sono riepilogate le voci disponibili per la gestione del congedo parentale ad ore:
- 18G (MA0) / 18H (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del primo evento
- 18U (MA0) / 18V (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del secondo evento
- 18Y (MA0) / 18Z (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del terzo evento Precisiamo che le voci relative al secondo o terzo evento possono essere utilizzate anche in assenza, nello stesso mese, delle voci relative al primo evento. La scelta di utilizzare le voci relative al primo / secondo / terzo evento è legato esclusivamente al codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo: se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del primo evento (sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF), occorre utilizzare le voci 18G / 18H, se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del secondo evento, occorre utilizzare le voci 18U / 18V, se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del terzo evento, occorre utilizzare le voci 18Y / 18Z.
Una volta che non si usufruisce più del congedo per un determinato figlio, il suo codice fiscale può essere rimosso dalla sezione ‘Congedo parentale ad ore’ del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, effettuando una storicizzazione (ovviamente il figlio deve essere lasciato nell’elenco dei familiari gestiti sullo stesso servizio). Per rimuovere il codice fiscale di un figlio dalla sezione del congedo, occorre selezionare il rigo “nessun figlio” dall’apposita finestra.
Ricordiamo che, in presenza del congedo parentale ad ore, nella sezione Calendario della denuncia Uniemens vengono automaticamente riportati gli eventi MA0 / MB0 in corrispondenza di ogni giorno interessato, compilando il numero di ore usufruite giornalmente ed il tipo di copertura giornaliera (aggiornamento di settembre 2015 Acred584).
Con il presente aggiornamento, nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo, sempre in corrispondenza di ogni singolo giorno interessato (il dato in questione è visibile e modificabile tramite il servizio Uniemens – Calendario e la finestra Gestione Eventi).
Per quanto riguarda la sezione Settimane, niente è cambiato rispetto a quanto era già previsto in precedenza (vedere aggiornamento di settembre 2015 Acred584). Ricordiamo che, su ciascuna settimana interessata dagli eventi MA0 / MB0, viene riportato sia il tipo di copertura che la differenza da accreditare.
Sulla denuncia Uniemens, inoltre, è stato aggiunto il campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’, riportato nella sezione Dati Contrattuali del servizio Uniemens – Dipendenti. Il nuovo campo è alternativo rispetto al preesistente campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’ ed è subordinato a quanto indicato nel campo ‘Tipo congedo ad ore’ (entrambi i campi sono stati predisposti con l’aggiornamento di novembre 2015 Acred590).
Ricordiamo che il campo ‘Tipo congedo ad ore’ serve ad indicare se la modalità di fruizione del congedo è disciplinata dal contratto collettivo applicato (anche aziendale): i valori possibili sono ‘C’ se il congedo è regolamentato, oppure ‘N’ se il congedo non è regolamentato. Il valore da riportare sulla denuncia può essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, indicandolo nel campo ‘Tipo congedo ad ore’ della finestra Ulteriori Dati Inps. In assenza di tale indicazione, sulla denuncia il campo viene avvalorato automaticamente con ‘C’ per i soli CCNL che hanno disciplinato la gestione del congedo ad ore (vedere elenco CCNL riportato sulla finestra Ulteriori Dati Inps, in corrispondenza del campo ‘Tipo congedo ad ore’), mentre per tutti gli altri CCNL il campo viene avvalorato con ‘N’. Ovviamente, i contratti per i quali viene riportato automaticamente il valore ‘C’ sono aggiornati progressivamente.
Il campo ‘Tipo congedo ad ore’ continua ad essere avvalorato automaticamente, secondo il criterio sopra descritto, in presenza del congedo parentale ad ore (voci 18G / 18H / 18U / 18V / 18Y / 18Z) sul mese interessato.
A partire dal presente aggiornamento, se il campo ‘Tipo congedo ad ore’ risulta avvalorato con ‘C’ (in automatico o attraverso la compilazione del corrispondente campo sulla finestra Ulteriori Dati Inps), sulla denuncia Uniemens viene compilato automaticamente il nuovo campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’, secondo le modalità più avanti descritte, mentre non viene compilato il campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’.
Se, invece, il campo ‘Tipo congedo ad ore’ risulta avvalorato con ‘N’ (in automatico o attraverso la finestra Ulteriori Dati Inps), sulla denuncia Uniemens continua ad essere compilato il campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’, secondo le modalità previste con l’aggiornamento di novembre 2015 Acred590.
Il nuovo campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’ viene valorizzato con l’orario giornaliero relativo al full-time per i dipendenti a tempo pieno, oppure con l’orario giornaliero relativo al part-time per i dipendenti a tempo parziale.
L’orario in questione viene rilevato dal servizio Accessori – Orario Settimanale, secondo il consueto ordine di priorità Dipendente Ditta Contratto. Nel caso in cui, su tale servizio, non risulti indicato l’orario giornaliero del part-time, si considera l’orario giornaliero relativo al full-time e lo si rapporta alla percentuale di part-time indicata sul servizio Dipendente – Altri Dati. Il ‘Monte ore giornaliero equivalente’ può essere comunque indicato nell’apposito campo predisposto sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento.
I campi ‘Tipo congedo ad ore’, ‘Orario giornaliero medio contrattuale’ e ‘Monte ore giornaliero equivalente’ vengono avvalorati automaticamente in presenza del congedo parentale ad ore, secondo le modalità sopra descritte. Tuttavia, è opportuno verificare (almeno sulla prima denuncia interessata dal congedo) se la valorizzazione automatica è conforme alla situazione del soggetto interessato (in termini di orario, disciplina contrattuale, ecc.). Se, per qualsiasi motivo, si rende necessario valorizzare in modo diverso i campi in questione, è sufficiente indicare i valori corretti nei campi corrispondenti della finestra Ulteriori Dati Inps, sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Con il presente aggiornamento, le gestioni sopra descritte vengono eseguite nella fase di generazione dei dati Uniemens, effettuata automaticamente al momento dell’elaborazione mensile tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte (ed eventualmente anche tramite le procedure Rielaborazione Ditte e Rigenerazione Dati Uniemens).
A partire dal mese di marzo 2017, quindi, le denunce Uniemens interessate dal congedo parentale ad ore riporteranno i nuovi dati previsti: a tale proposito ricordiamo, in particolare, che occorre indicare il codice fiscale del figlio per il quali si usufruisce del congedo, selezionandolo sul servizio Detrazioni e ANF.
Come già detto, la circolare Inps sopra citata prevede che vengano reinviate le denunce interessate dal congedo ad ore, a partire dal mese di agosto 2015, dopo averle modificate per indicare i nuovi dati. La circolare non stabilisce un termine per tale reinvio, in quanto le modifiche interessano dati che non hanno valenza contributiva.
A tale riguardo, anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, rilasceremo le indicazioni operative da seguire per rigenerare e reinviare automaticamente, in modo massivo, tutte le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, relative ai mesi da agosto 2015 a febbraio 2017.
2.4) UNIEMENS – UNITA’ PRODUTTIVA
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione dell’unità produttiva, per ottenere la compilazione del corrispondente campo sulla denuncia Uniemens, come previsto dalla circolare Inps n. 9 del 19/01/2017.
Precisiamo che tutte le variazioni indicate nella suddetta circolare (comprese quelle descritte ai successivi paragrafi 2.5 e 2.6) entrano obbligatoriamente in vigore a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2017.
Il codice dell’unità produttiva può essere indicato sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, in corrispondenza della sede lavorativa interessata, compilando il nuovo campo ‘Denuncia Uniemens – Unità Produttiva’.
Nella fase di generazione dei dati UniEmens (effettuata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte), per ciascun dipendente viene rilevato il codice dell’unità produttiva eventualmente presente sulla sede lavorativa alla quale risulta agganciato il dipendente. Tale codice viene riportato sulla sezione individuale della denuncia UniEmens e può essere gestito tramite il servizio ‘UniEmens – Dipendenti’. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per compilare il preesistente codice dell’unita operativa.
E’ possibile che, sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, il nuovo campo ‘Unità Produttiva’ non sia stato ancora compilato e risulti invece compilato il preesistente campo ‘Unità Operativa’: in tale situazione, il codice presente nel campo ‘Unità Operativa’ del servizio ‘Ditta – Sedi Attività’ viene utilizzato, al momento della generazione dei dati Uniemens, per avvalorare sia l’Unità Operativa che l’Unità Produttiva della denuncia.
Tale procedimento corrisponde al criterio adottato da parte dell’Inps: dalle verifiche effettuate, risulta che tutte le unità operative censite fino ad oggi, sono automaticamente considerate anche come unità produttive.
Ovviamente, nel momento in cui viene modificata la condizione di un’unità operativa / produttiva tramite i servizi disponibili sul sito Inps, occorre ripetere la modifica anche sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.
Precisiamo che nel campo ‘Unità Produttiva’, sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, è possibile indicare un qualsiasi valore maggiore di zero. Inoltre, è anche possibile indicare ‘0’ (zero) per attribuire espressamente tale valore. Indicando invece spazio nel campo ‘Unità Produttiva’ (in modo che il campo rimanga vuoto), viene ripristinata la condizione di “avvaloramento automatico” tramite il codice riportato nel campo ‘Unita Operativa’.
Ricordiamo che il preesistente campo ‘Unità Operativa’ veniva già riportato, sulla denuncia Uniemens, con il valore ‘0’, nel caso in cui non risultasse diversamente avvalorato. Con il presente aggiornamento, il valore ‘0’ viene reso visibile anche nel corrispondente campo del servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Inps ad Assosoftware, anche il nuovo campo ‘Unità Produttiva’ viene riportato, sulla denuncia Uniemens, con il valore ‘0’, nel caso in cui non risulti diversamente avvalorato.
Analogamente a quanto previsto per il preesistente campo ‘Unità Operativa’, anche il campo ‘Unità Produttiva’ può essere avvalorato a livello di singolo dipendente. A tale scopo, il campo ‘Unità Produttiva’ è stato aggiunto anche sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’: se compilato, il campo in questione viene considerato in sostituzione di quello presente sulla sede lavorativa agganciata al dipendente.
Precisiamo che il campo a livello di dipendente deve essere compilato soltanto nel caso in cui non sia possibile gestire la corrispondente informazione a livello di sede lavorativa, tramite il servizio ‘Ditta – Sedi attività’.
Se i campi ‘Unità Operativa’ o ‘Unità Produttiva’ vengono compilati per errore sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ del dipendente, è possibile annullarli (indicando zero oppure spazio) per ripristinare l’avvaloramento della denuncia Uniemens tramite i corrispondenti campi gestiti sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.
Ricordiamo che i dati UniEmens vengono generati automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Nel caso in cui, dopo aver elaborato un’azienda, risulti necessario indicare, sulle denunce Uniemens, un codice unità produttiva (o unità operativa) diverso rispetto a quello presente al momento dell’elaborazione, occorre prima indicare il nuovo codice sul servizio ‘Sedi Attività’ (oppure sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, se gestito a livello di dipendente) e poi lanciare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe.
2.5) GESTIONE C.I.G.
Con il presente aggiornamento, la gestione della CIG è stata adeguata alle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 e nel Documento Tecnico Uniemens 3.7 del 23/03/2017.
Con l’occasione, abbiamo apportato alcune modifiche alla gestione della CIG, allo scopo di facilitare il conguaglio al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
In particolare, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione, è stata aggiunta la scelta obbligatoria del tipo di CIG; è possibile scegliere tra:
- CIG Ordinaria post D.Lgs 148/2015
- CIG Straordinaria post D.Lgs 148/2015
- CIG Ordinaria per eventi atmosferici post D.Lgs 148/2015
- CIG Ordinaria ante D.Lgs 148/2015
- CIG Straordinaria ante D.Lgs 148/2015
- CIG Ordinaria per eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015
- CIG in deroga (sia ante che ante post D.Lgs 148/2015)
La stessa scelta è stata prevista anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.
Precisiamo che, a partire dal presente aggiornamento, la scelta del tipo di CIG è indispensabile, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione gestiti, al fine di ottenere la corretta esposizione sulla denuncia Uniemens
Inoltre, sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella finestra ‘Autorizzazioni CIG’, è adesso possibile agganciare un numero illimitato di autorizzazioni, per quanto riguarda la CIG con ticket, mentre per la CIG senza ticket rimane il precedente limite di 5 autorizzazioni contemporanee.
Ricordiamo che, dal mese di marzo 2017, tutte le tipologie di CIG devono essere gestite tramite il metodo del ticket: le voci da utilizzare a tale scopo sono già state comunicate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624. Ovviamente, rimane necessario continuare a gestire anche la CIG senza ticket, fino ad esaurimento delle situazioni in essere.
Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG con ticket:
CIG ordinaria con ticket: voce 86A per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50A per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
CIG straordinaria con ticket: voce 86B per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50B per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
CIG edili per eventi atmosferici con ticket: voce 86C per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50C per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG senza ticket:
CIG ordinaria senza ticket: voce 850 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
CIG straordinaria senza ticket: voce 851 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
CIG edili per eventi atmosferici senza ticket: voce 852 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
Per la CIG in deroga, l’Inps non ha previsto la modalità con ticket: la voce 86D, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624, non deve quindi essere utilizzata.
Per gestire la CIG in deroga, occorre utilizzare le seguenti voci:
CIG in deroga: voce 851 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per in caso di anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (esclusi i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps).
Ricordiamo che le voci relative all’anticipazione da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C / 395) possono essere inserite sulle Voci Fisse, anche a livello di ditta / contratto / generale, senza alcun importo.
Come in precedenza, per effettuare il conguaglio della CIG, al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps, occorre utilizzare la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.
La finestra predispone automaticamente le voci necessarie per il pagamento in busta paga, l’eventuale recupero della somma già anticipata ed il conguaglio sulla denuncia Uniemens.
Per quanto riguarda la CIG con ticket, la finestra predispone le seguenti voci:
CIG ordinaria anno corrente: voci 33A / 33B / 33C / 33D / 33E per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;
CIG ordinaria anno precedente: voci 34A / 34B / 34C / 34D / 34E per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
CIG straordinaria anno corrente: voci 33F / 33G/ 33H / 33J / 33K per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;
CIG straordinaria anno precedente: voci 34F / 34G / 34H / 34J / 34K per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
CIG eventi atmosferici anno corrente: voci 33L / 33M / 33N / 33P / 33Q / 33R / 33S/ 33T / 33U
/ 33V per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;
CIG eventi atmosferici anno precedente: voci 34L / 34M / 34N / 34P / 34Q / 34R / 34S / 34T / 34U / 34V per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.
Come si può vedere dall’elenco, sono state aggiunte diverse voci relative al conguaglio della CIG con ticket: adesso è possibile pagare contemporaneamente diverse tipologie di CIG. Inoltre per la CIG ordinaria e straordinaria è possibile conguagliare contemporaneamente un massimo di 5 mesi dell’anno corrente e 5 dell’anno precedente, mentre per la CIG per eventi atmosferici il massimo è di 10 mesi dell’anno corrente e 10 dell’anno precedente.
Sempre per quanto riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione), la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone le seguenti voci per effettuare il pagamento ed il conguaglio del mese corrente:
- CIG ordinaria: voce 49E
- CIG straordinaria: voce 49D
- CIG eventi atmosferici: voce 49C
In tale situazione, non deve essere indicata la voce di anticipo da parte del datore di lavoro (50A / 50B
/ 50C).
Le voci relative alla CIG senza ticket sono rimaste invariate, come pure il numero di mesi che è possibile conguagliare utilizzando tale modalità (al massimo 4 mesi dell’anno corrente e 4 mesi dell’anno precedente).
Per quanto riguarda la CIG in deroga, ricordiamo che è necessario indicare la voce 81G, per applicare la “riduzione” prevista (aggiornamento di gennaio 2011 Acred419). In aggiunta alle opzioni già disponibili, sulla voce 81G deve anche essere indicato ‘1’ nel campo Importo Unitario, nel caso in cui si tratti di CIG in deroga post D.Lgs 148/2015.
Ricordiamo che la finestra ‘Pagamento CIG’ riporta, sul mese del conguaglio, la voce utilizzata per inserire l’assenza (86A / 86B / 86C / 850 / 851 / 852): le voci in questione non devono essere cancellate.
Al momento del conguaglio della CIG con ticket, sulla denuncia Uniemens viene compilata la sezione Conguagli CIG della denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’), riportando l’intero importo conguagliato in corrispondenza della relativa autorizzazione.
Le causali utilizzate per esporre l’indennità conguagliata sono le seguenti:
- CIG ordinaria con ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘L038’
- CIG straordinaria con ticket post D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Straordinaria’
- CIG ordinaria eventi atmosferici con ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘L038’
- CIG ordinaria con ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Ordinaria’
- CIG straordinaria con ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Straordinaria’
- CIG ordinaria eventi atmosferici con ticket ante D.Lgs 148/2015: causale ‘G941’
Come si vede dalla tabella, la causale ‘L038’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G941’.
Tuttavia, la causale ‘G491’ rimane in uso per l’eventuale CIG dovuta ad eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015.
Per il conguaglio della CIG senza ticket, sulla denuncia Uniemens continuano ad essere compilate le sezioni previste della denuncia individuale (servizio ‘Uniemens – Prestazioni’), riportando l’importo relativo ai singoli dipendenti.
Le causali utilizzate per esporre l’indennità conguagliata sono le seguenti:
- CIG ordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G401’
- CIG straordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G601’
- CIG ordinaria eventi atmosferici senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G401’
- CIG ordinaria senza ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG ordinaria – Indennità’
- CIG straordinaria senza ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG straordinaria – Indennità’
- CIG ordinaria eventi atmosferici senza ticket ante D.Lgs 148/2015: causale ‘G400’ Precisiamo che la causale ‘G401’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G400’.
Tuttavia, la causale ‘G400’ rimane in uso per l’eventuale CIG dovuta ad eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015.
La CIG in deroga, se conguagliata sulla denuncia Uniemens al momento dell’autorizzazione, viene riportata sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria’, con le seguenti causali:
- G802 nel caso di autorizzazione ante X.Xxx 148/2015 senza riduzione
- G801 / G803 / G804 nel caso di autorizzazione ante D.Lgs 148/2015 con riduzione
- G806 nel caso di autorizzazione post D.Lgs 148/2015 senza riduzione
- G810 / G830 / G840 nel caso di autorizzazione post D.Lgs 148/2015 con riduzione
Nella parte relativa ai dati statistici vengono riportati i codici previsti per le gestioni ante o post D.Lgs 148/2015.
Ovviamente, in caso di pagamento diretto, la CIG in deroga non deve essere conguagliata sulla denuncia Uniemens.
Per quanto riguarda le sezioni Settimane / Calendario / Eventi della denuncia Uniemens, la circolare Inps ha lasciato sostanzialmente invariati i criteri di esposizione dei dati, sia in merito alla CIG con ticket che a quella senza ticket.
E’ stata introdotta un’importante novità soltanto per quanto riguarda la CIG post D.Lgs 148/2015 (gestita sia con ticket che senza ticket): la differenza da accreditare deve essere sempre “maggiorata” dei ratei delle mensilità aggiuntive.
In particolare, nella circolare Inps (punto 5.6) viene precisato che il calcolo della differenza da accreditare deve sempre comprendere i ratei delle mensilità aggiuntive, anche quando questi non vengono “ridotti” in proporzione alle ore di assenza per CIG (la differenza da accreditare, inoltre, corrisponde all’imponibile del nuovo contributo addizionale, come descritto al successivo paragrafo 2.6). A tale proposito, ricordiamo che i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel mese in cui si usufruisce della CIG, possono essere “ridotti” in proporzione alle ore di assenza per CIG, impostando la voce 473 sulle Voci Fisse (aggiornamento di gennaio 2010 Acred390).
In conseguenza della suddetta precisazione, per tutti i tipi di CIG post D.Lgs 148/2015, la differenza da accreditare (campo ‘Accredito’ nella sezione Settimane) viene sempre “maggiorata” dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Un’altra novità riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione): in tale condizione, a partire dal mese di marzo 2017, si riporta sempre il numero del ticket ed i corrispondenti codici evento (‘COR’
/ ‘CSR’) nelle sezioni Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens (in precedenza si riportava invece l’autorizzazione).
Per quanto riguarda l’eventuale rettifica e reinvio delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi, la circolare Inps (punto 10.2) rimanda ad un successivo messaggio, non ancora pubblicato. Viene comunque precisato che, dove possibile, non occorrerà reinviare le denunce, in particolare per rettificare i codici causale o codici evento utilizzati.
Per quanto riguarda il ricalcolo delle differenze da accreditare dovute alla CIG post D.Lgs 148/2015 (che devono essere maggiorate dei ratei delle mensilità aggiuntive), l’Inps ha anticipato ad Assosoftware che non occorrerà rettificare e reinviare le denunce (anche in questo caso, occorrerà attendere il suddetto messaggio).
Relativamente ai contratti di solidarietà, la circolare Inps conferma che sono stati assimilati alla CIG Straordinaria: per quanto riguarda sia la gestione corrente che il conguaglio dei periodi pregressi, rilasceremo le indicazioni operative con il prossimo aggiornamento (il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile).
2.6) CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.
La circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 ha fornito le modalità di calcolo e di esposizione sulla denuncia Uniemens del nuovo contributo addizionale, dovuto in caso di fruizione della CIG post D.Lgs 148/2015. Ricordiamo che la CIG per eventi atmosferici continua a non essere soggetta al contributo addizionale.
Il nuovo contributo addizionale presenta le seguenti differenze rispetto al precedente contributo:
La base imponibile corrisponde alla “retribuzione persa”: quest’ultima deve essere calcolata secondo i criteri indicati dettagliatamente nella circolare. Occorre sottolineare che gli stessi criteri devono essere applicati anche al calcolo della differenza da accreditare (come indicato al precedente paragrafo 2.5).
Il versamento del contributo deve iniziare a partire dal mese di competenza successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione. Tale indicazione sembra essere perentoria: non sarebbe quindi consentito iniziare a pagare il contributo contestualmente al conguaglio dell’indennità (che generalmente inizia nel mese di competenza in cui viene rilasciata l’autorizzazione).
L’aliquota del contributo deve aumentare progressivamente in base al numero di settimane di CIG usufruite in un quinquennio “mobile”: 9% fino a 52 settimane, 12% tra 53 e 104 settimane, 15% oltre 104 settimane.
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le voci per il calcolo del contributo addizionale, sia corrente che arretrato, dovuto sulla CIG post D.Lgs 148/2015 (ad eccezione della CIG per eventi atmosferici).
Di seguito, sono riepilogate le voci disponibili per gestire il nuovo contributo addizionale e le causali utilizzate per esporre il contributo sulla denuncia Uniemens.
9% 12% 15%
CIG ordinaria con ticket: causale ‘E501’
- contributo corrente: 87J 87K 87L
- contributo arretrato: 87M 87N 87P
- contributo corrente: | 87Q | 87R | 87S |
- contributo arretrato: | 87T | 87U | 87V |
- contributo arretrato cessati: | 9B4 | 9B5 | 9B6 |
- contributo arretrato cessati: 9B1 9B2 9B3 CIG straordinaria con ticket: causale ‘E600’
CIG ordinaria senza ticket: causale ‘E301’
- contributo arretrato: 86M 86N
- contributo arretrato cessati: 9B7 9B8
CIG straordinaria senza ticket: causale ‘E399’
- contributo arretrato: 86T 86U
- contributo corrente: | 86Q | 86R | 86S |
- contributo arretrato: | 86W | 86X | 86Y |
- contributo arretrato cessati: | 9BB | 9BC | 9BD |
- contributo arretrato cessati: 9B9 9BA CIG in deroga: causale ‘E404’
Tutte le voci sopra elencate, relative al contributo addizionale, si trovano nell’elenco delle voci disponibili al paragrafo ‘Pagamento CIG / Contratti solidarietà (punto 3.6 sulle Voci Fisse o punto 5.3 sulle Variazioni Mensili).
La voce di contributo da applicare, tra quelle sopra elencate, deve essere indicata dall’Utente sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente) o, in alternativa, sul servizio Variazioni Mensili. Per quanto riguarda la scelta dell’aliquota, in base al numero di settimane di CIG, forniremo ulteriori indicazioni con i prossimi aggiornamenti.
Come già precisato, la circolare Inps ha stabilito che il contributo deve essere versato a partire dalla denuncia relativa al mese di competenza successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione. Nel mese di competenza successivo all’autorizzazione, quindi, deve essere versato sia il contributo corrente che quello relativo ai mesi pregressi, mentre a partire dal secondo mese successivo all’autorizzazione occorre versare il solo contributo corrente.
Per le autorizzazioni post D.Lgs 148/2015 rilasciate entro il mese di febbraio 2017, il conguaglio dei contributi dovuti deve avvenire con la denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017 (versamento con F24 entro il 16/04/2017), relativamente all’intero periodo pregresso (potenzialmente da settembre 2015 a febbraio 2017).
Precisiamo che le funzionalità previste nel presente aggiornamento sono mirate soprattutto alla gestione del conguaglio da effettuare nel mese di marzo 2017 (con i prossimi aggiornamenti, alcune funzionalità saranno cambiate).
Tra le voci sopra elencate, quelle di “contributo corrente” effettuano il calcolo in relazione al solo mese corrente.
Le voci di “contributo arretrato” sono state predisposte per effettuare il conguaglio previsto nel mese di marzo 2017 (saranno poi variate a partire dal mese di aprile), relativamente ai dipendenti ancora in forza. Per il mese di marzo, le voci di contributo arretrato calcolano in automatico il contributo relativo ai mesi pregressi, rilevando eventuali periodi di assenza per CIG dai cedolini elaborati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2017. Nel caso in cui, su un mese dello stesso periodo, sia presente il contributo dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855 / 856 / 857 / 87A), il mese in questione, e tutti i mesi precedenti, vengono esclusi dal calcolo del contributo arretrato. Nel caso in cui occorra considerare un periodo più limitato, è possibile indicare la data iniziale (successiva a settembre 2015) nel campo Competenza della voce, sul servizio Variazioni Mensili. In ultima analisi, è possibile indicare direttamente l’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo.
Le voci di “contributo arretrato cessati” sono state predisposte per effettuare il conguaglio relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti (in questo caso, cessati entro febbraio 2017): tali voci richiedono l’indicazione dell’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo. Ovviamente, le voci in questione dovranno essere indicate su un dipendente in forza, indicando l’imponibile complessivo della ditta (rimane comunque possibile abilitare l’elaborazione del mese di marzo sui dipendenti cessati nei mesi precedenti).
Ovviamente, le voci relative al contributo arretrato (così come quelle relative al contributo corrente) devono essere inserite soltanto sulle aziende interessate da periodi di CIG post D.Lgs 148/2015.
E’ stata predisposta una stampa di controllo che permette di rilevare l’imponibile del contributo addizionale, per l’intero periodo da settembre 2015 a febbraio 2017 (oppure su un periodo più limitato, indicato al lancio della procedura).
La stampa può essere utilizzata sia per rilevare l’imponibile dei soli dipendenti cessati nei mesi precedenti (da indicare sulle apposite voci), sia per controllare l’imponibile relativo ai dipendenti in forza.
Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il programma ‘SEGNACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 1.3 ‘Stampe di controllo’ nell’elenco dei programmi.
Sulla procedura, occorre indicare Data Iniziale ‘01/09/2015’ e Data Finale ‘28/02/2017’, oppure un periodo più limitato, nel caso in cui si debbano escludere alcuni mesi (l’esclusione è necessaria soltanto se alcuni mesi sono interessati dalla CIG ordinaria o straordinaria ante decreto, quindi soggetta al precedente contributo addizionale).
La stampa prodotta è ‘pagvociCIG’, da convertire in PDF sul formato A4 orizzontale, compresso 15.
Al lancio del programma, risulta automaticamente barrata la casella ‘Considera solo dipendenti cessati’: in tal modo, sulla stampa sono riportati gli imponibili relativi ai soli dipendenti cessati nel periodo: dalla stampa in questione occorre rilevare le somme imponibili a livello di ditta, da indicare sulle corrispondenti voci di “contributo arretrato cessati”.
Disabilitando la suddetta casella, sulla stampa sono riportati anche gli imponibili relativi ai dipendenti in forza: la stampa prodotta secondo tale modalità può essere utilizzata a scopo di verifica.
Sulla stampa viene riportato il valore dell’imponibile derivante da ciascuna voce di assenza per CIG potenzialmente soggetta al contributo addizionale post decreto (voci 850 / 851 / 86A / 86B): tali voci sono dettagliate per dipendente e totalizzate a livello di ditta. Relativamente ai dipendenti cessati, è sufficiente considerare l’imponibile a livello di ditta, relativo a ciascuna voce di assenza per CIG: tale imponibile deve essere riportato sulla corrispondente voce di “contributo arretrato cessati”, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce. Come già detto, la voce in questione deve essere inserita su un dipendente in forza nel mese del conguaglio (in questo caso marzo 2017).
Segnaliamo che, tramite l’opzione ‘Riporta valori dettagliati per singolo cedolino’, è possibile richiedere anche il dettaglio delle voci a livello di singolo cedolino (se la stampa viene prodotta a scopo di controllo).
Precisiamo che vengono considerati tutti i cedolini elaborati nel periodo indicato, nei quali risultano presenti le voci di assenza per CIG ordinaria o straordinaria (voci 850 / 851 / 86A / 86B). Restano esclusi i cedolini in cui risulta pagato il contributo addizionale dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855
/ 856 / 857 / 87A). Nel caso il contributo ante decreto sia stato pagato (erroneamente) su una CIG post decreto, è possibile includere anche i cedolini interessati, barrando la casella ‘Includi cedolini con precedente contributo addizionale’: in tal modo, sulla stampa viene riportato l’imponibile derivante dalla CIG ed il contributo calcolato sui cedolini in questione (rimane da calcolare la differenza dovuta, che deve essere indicata nel campo Importo Totale delle voci di contributo arretrato).
Occorre tenere presente che il contributo addizionale dovuto sulla CIG con ticket post D.Lgs 148/2015 viene esposto nella sezione ‘Conguagli CIG’ (servizio ‘Prestazioni Aziendali’) della denuncia Uniemens, in corrispondenza della relativa autorizzazione. Di conseguenza, è necessario che le autorizzazioni interessate dal nuovo contributo addizionale risultino presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ oppure sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in tal caso agganciate ai dipendenti tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), anche nel caso in cui l’indennità sia già stata conguagliata nei mesi precedenti.
NOTA: Considerando la complessità della riforma della CIG e del contributo addizionale, stiamo effettuando ulteriori verifiche sulle gestioni descritte nei precedenti paragrafi 2.5 e 2.6, in particolare per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens in presenza di più autorizzazioni conguagliate nel mese di marzo. Eventuali precisazioni o rettifiche saranno riportate nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile.
3) DEDUZIONI IRAP E STUDI DI SETTORE
3.1) DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI
La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto la deducibilità del 70% del costo dei dipendenti stagionali, a partire dal secondo rapporto di lavoro intercorso entro il secondo anno solare dalla cessazione del primo rapporto. La deduzione spetta soltanto se il dipendente è stato impiegato per almeno 120 giorni nell’arco del triennio interessato. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18/05/2016.
E’ possibile individuare i dipendenti stagionali che hanno i requisiti previsti per la nuova deduzione, tramite un’apposita stampa di controllo, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. Una volta individuati i dipendenti per i quali spetta la deduzione, occorre abilitarli alla deduzione barrando una casella predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati.
Per individuare i soggetti interessati, è possibile utilizzare il programma ‘LISTASTG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 2.3 ‘Irap e studi di settore’.
E’ possibile scegliere se si vuole l’elenco dei soli dipendenti che soddisfano i requisiti previsti per la deduzione, oppure se si preferisce riportare in stampa tutti i dipendenti che hanno avuto un rapporto stagionale nell’arco dell’anno 2016 (pur non avendo tutti i requisiti previsti per la deduzione): in quest’ultimo caso, occorre barrare la casella ‘Riporta in stampa tutti i dipendenti stagionali che sono stati in forza nell'anno di competenza’.
Sulla procedura, occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
Il programma considera i dipendenti che sono stati in forza come stagionali nell’anno 2016: per tali dipendenti, verifica se hanno avuto almeno un precedente rapporto di lavoro stagionale nel triennio 2014 – 2016, e se sono stati in forza per almeno 120 giorni complessivi (sempre come stagionali) nello stesso periodo triennale. Occorre tenere presente che tutti i rapporti di lavoro devono essere stati gestiti utilizzando la stessa matricola anagrafica.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni normative più specifiche, tutte le tipologie di lavoro stagionale attualmente previste (campo Tipo Contratto del servizio Dipendente – Inquadramento) sono considerate utili per la deduzione: “Stagionale” / “Stagionale attività Dpr 1525/63” / “Stagionale avvisi comuni/Ccnl”.
Per quanto riguarda il conteggio dei giorni, viene considerata la durata di ciascun rapporto di lavoro stagionale: a tale riguardo, non appare chiaro quali giorni intenda escludere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, quando precisa che “Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione)”, mentre nel testo normativo è indicato semplicemente “ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni”. Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare un’interpretazione più restrittiva, è possibile richiedere un’apposita opzione.
La stampa prodotta è ‘listaStagionali’, che riporta l’elenco dei dipendenti da considerare per la deduzione (o di tutti i dipendenti stagionali, se è stata barrata l’apposita casella al lancio del programma). Su ciascun dipendente, vengono indicati il numero di rapporti di lavoro stagionali nel triennio 2014 – 2016 e (di cui) nel solo anno 2016, il numero complessivo dei giorni corrispondenti ai suddetti rapporti ed infine l’indicazione del tipo di operazione da effettuare:
- “Deduzione da abilitare” se il dipendente soddisfa i requisiti e non risulta abilitato alla deduzione;
- “Deduzione da disabilitare” se il dipendente non soddisfa i requisiti e risulta invece abilitato alla deduzione;
- “Deduzione abilitata” se il dipendente soddisfa i requisiti e risulta già abilitato alla deduzione. Se è stato scelto, tramite l’apposita opzione, di riportare in stampa tutti i dipendenti stagionali in forza nell’anno 2016, sui soggetti non utili per la deduzione e non abilitati non viene riportata alcuna indicazione.
I dipendenti che soddisfano i requisiti richiesti per la deduzione devono essere quindi abilitati: a tale scopo, è sufficiente barrare la nuova casella ‘Deduzione Irap per stagionali’, predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati.
E’ importante che la casella venga barrata sulla data di decorrenza che corrisponde all’inizio del rapporto di lavoro per il quale spetta la deduzione; eventualmente, occorre barrare la casella anche sulle storicizzazioni successive, se risultano comprese nel periodo di lavoro stagionale utile per la deduzione.
Per determinare il valore della deduzione relativa ai dipendenti stagionali, dopo averli individuati ed abilitati secondo le modalità sopra indicate, occorre lanciare la procedura Costo del Personale, selezionando l’opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore, come descritto al successivo punto 3.3. La procedura calcola la deduzione per i dipendenti stagionali abilitati, considerando le buste paga effettivamente elaborate (casella ‘Elaborato’ sul servizio Ditta – Abilitazione), rientranti nel periodo abilitato per la deduzione stagionali (casella ‘Deduzione Irap per Stagionali’ sul servizio Dipendente – Altri Dati). Ovviamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga interessate, deve essere stata attribuita al dipendente una delle tipologie di lavoro stagionale previsto (campo ‘Tipo di Contratto’ sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Vengono generate le stampe relative al costo dei dipendenti stagionali abilitati: sulla stampa ‘costidedirap.STAG.COS’, in particolare, viene riportato il costo complessivo del periodo abilitato (sia “effettivo” che per “competenza”) ed il valore della deduzione spettante, corrispondente al 70% del costo.
Una volta determinata la deduzione per stagionali tramite la procedura Costo del Personale, il valore della deduzione può essere visualizzato o modificato, a livello di singolo dipendente, tramite il servizio Irap – Gestione Dati Annuali, sul menu Amministratore Paghe -> Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608).
3.2) DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Per individuare i soggetti da abilitare (o disabilitare) ai fini della deduzione per incremento occupazionale, occorre effettuare le operazioni descritte negli aggiornamenti di marzo 2015 Acred566 e Acred567, di seguito riepilogate.
Prima di tutto deve essere utilizzato il programma ‘LISTIRA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 2.3 ‘Irap e studi di settore’: impostando Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’, il programma effettua la verifica dell’incremento occupazionale relativo all’anno 2016 ed elenca i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso dello stesso anno. E’ possibile ottenere la stampa delle sole aziende per le quali si verifica l’incremento occupazionale, barrando la casella ‘Escludi ditte senza incremento occupazionale’.
I dipendenti individuati attraverso il programma ‘LISTIRA2’, devono poi essere abilitati sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, impostando l’opzione ‘Periodo 2014 – 2016’ nel campo ‘Deduzione Irap per incremento occupazionale’.
Ricordiamo che occorre inserire l’abilitazione dalla data di assunzione / trasformazione riportata sulla stampa prodotta da ‘LISTIRA2’. E’ quindi necessario effettuare una storicizzazione in tale data (se non risulta già presente in archivio la stessa decorrenza); inoltre, l’abilitazione deve essere riportata anche su eventuali decorrenze più recenti (se presenti in archivio). Ricordiamo che la data dalla quale il dipendente risulta abilitato, viene considerata per determinare il numero di giorni utili per il calcolo del massimale relativo al singolo dipendente (E. 15.000 rapportati al periodo, considerando anche l’eventuale percentuale media di part-time indicata sullo stesso servizio ‘Dipendente – Altri dati’).
Nell’aggiornamento di marzo 2015 Acred566 sono stati elencati i numerosi dubbi (in parte ancora irrisolti) in merito alle modalità da adottare per il conteggio dei dipendenti ed il calcolo della media occupazionale.
Uno dei dubbi riguarda l’eventuale verifica dell’incremento della base occupazionale complessiva nello stesso anno dell’assunzione (negli anni successivi, tale controllo viene svolto dal nuovo programma ‘CONTIRA2’, descritto più avanti). Ricordiamo che, sul programma ‘LISTIRA2’, è possibile attivare il suddetto controllo disabilitando l’opzione ‘Non controllare la base occupazionale complessiva’ (abilitata automaticamente al lancio del programma).
Se viene attivato il controllo sulla base occupazionale complessiva, è possibile decidere se tale controllo deve prendere a riferimento l’anno precedente (2015) oppure l’anno 2013 (nel caso della precedente deduzione per incremento occupazionale, relativa al periodo 2005 – 2007, il controllo doveva prendere sempre a riferimento l’anno 2004). Sul programma ‘LISTIRA2’ è quindi disponibile l’opzione ‘Anno di riferimento 2013’: attivando tale opzione, il controllo avviene rispetto all’anno 2013; in caso contrario, il controllo (se attivato) avviene rispetto all’anno precedente (2015).
E’ inoltre necessario produrre una seconda stampa di controllo, per gestire correttamente la deduzione relativa ai dipendenti abilitati negli anni precedenti (2014 e 2015).
La seconda stampa di controllo, disponibile nell’elenco delle Stampe Accessorie al punto 2.3 ‘Irap e studi di settore’, consente di verificare il mantenimento della deduzione per l’anno di competenza 2016, relativamente ai dipendenti per i quali la deduzione è stata abilitata negli anni 2014 e 2015. Ricordiamo che il diritto alla deduzione può decadere per mancato incremento della base occupazionale complessiva al 31/12/2016, rispetto alla media complessiva del periodo di riferimento. Inoltre, la deduzione non spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2016.
Per produrre la stampa di controllo relativa all’anno 2016, in merito ai dipendenti abilitati negli anni 2014 e 2015, occorre selezionare il programma ‘CONTIRA2’, indicando Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
Come nell’anno precedente, è prevista la casella ‘Anno di riferimento 2013’, per scegliere se l’incremento della base occupazionale complessiva deve essere verificato rispetto all’anno di abilitazione del dipendente (2014 o 2015) oppure rispetto all’anno 2013 (nel caso della precedente deduzione per incremento occupazionale, relativa al periodo 2005 – 2007, l’incremento doveva essere verificato rispetto all’anno 2004). Sulla base delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Irap, riteniamo che la casella in questione NON debba essere barrata: in tal modo, il controllo viene effettuato rispetto all’anno di abilitazione del dipendente (2014 o 2015).
Sulla stampa prodotta (‘controlloirap’) vengono elencate le sole aziende che hanno usufruito della deduzione per gli anni 2014 e 2015. Per ogni azienda, viene segnalato il mantenimento o la decadenza della deduzione in base all’esito del controllo sulla base occupazionale complessiva. Nel caso in cui si faccia riferimento all’anno di abilitazione (anziché all’anno 2013), i dipendenti abilitati in un determinato anno vengono considerati decaduti se è diminuita la base occupazionale rispetto alla media dello stesso anno. In ogni caso, viene segnalata l’eventuale decadenza del beneficio a causa della cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2016.
Una volta prodotta la stampa, occorre disabilitare la deduzione, intervenendo su tutti i dipendenti abilitati negli anni 2014 e/o 2015 per i quali viene segnalata la decadenza per diminuzione della base occupazionale rispetto all’anno di riferimento, oppure per cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2016. Sulla stampa vengono elencati (in ogni caso) tutti i dipendenti abilitati alla deduzione per gli anni 2014 e 2015.
Precisiamo che, nei casi previsti, la deduzione deve essere disabilitata con data di decorrenza 01/01/2016; inoltre, la disabilitazione deve essere riportata anche su eventuali decorrenze successive (se già presenti in archivio).
Sempre in merito alla deduzione per incremento occupazionale, ricordiamo che occorre limitare l’importo di tale deduzione al valore dell’incremento del costo complessivo del personale: come già segnalato per l’anno precedente, tale verifica deve essere necessariamente effettuata sulla base dei dati risultanti dai bilanci dell’anno corrente e dell’anno di riferimento, quindi può essere effettuata soltanto dai soggetti preposti alla redazione e/o alla consultazione degli stessi bilanci (viene riportata un’avvertenza in tal senso, sul prospetto riepilogativo delle deduzioni Irap).
Facciamo presente che non ci sono indicazioni esplicite in merito al periodo da prendere a riferimento per determinare il suddetto incremento: per l’anno 2016, non è chiaro se l’incremento debba essere verificato rispetto al solo anno 2015, rispetto all’anno di abilitazione di ciascun dipendente (quindi 2014 oppure 2015, rendendo di fatto impraticabile tale controllo), oppure rispetto all’anno 2013 (nel caso della deduzione per incremento occupazionale relativa al periodo 2005 – 2007, l’incremento doveva essere verificato sempre rispetto all’anno 2004).
Considerando i dubbi interpretativi ad oggi ancora irrisolti, in merito ai criteri da adottare nella determinazione della deduzione per incremento occupazionale, consigliamo agli Utenti di valutare se sia opportuno abilitare o meno tale deduzione, nei casi in cui tali dubbi portino a risultati fortemente discordanti tra loro (in molti casi, la deduzione risulta dovuta adottando un certo criterio, mentre risulta non dovuta adottando un criterio diverso).
Vale la pena di sottolineare che, anche per l’anno di competenza 2016, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato rimane interamente deducibile da Irap: la parte “residua” del costo dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto delle deduzioni applicate (cuneo fiscale e/o incremento occupazionale), viene infatti portata in deduzione sul rigo IS7.
Per determinare il valore della deduzione per incremento occupazionale, dopo aver eseguito le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, occorre lanciare la procedura Costo del Personale, selezionando l’opzione ‘8’ nel campo Irap / Studi di Settore, come descritto al successivo punto 3.3. Ricordiamo che, se occorre disabilitare la deduzione per incremento occupazionale su un dipendente precedentemente abilitato, deve essere annullato il campo ‘Deduzione Irap per incremento occupazionale’ (selezionando il rigo bianco) sul servizio Dipendente – Altri Dati. Inoltre, se la deduzione è già stata generata, occorre anche rilanciare la procedura Costo del Personale con l’opzione ‘8’ nel campo Irap / Studi di Settore.
3.3) PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEDUZIONI IRAP
Ricordiamo che, per produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP, occorre effettuare le seguenti operazioni:
- Lanciare la procedura Costo del Personale per l’anno 2016 (Mese Inizio ‘01’, Mese Fine ‘12’), utilizzando le seguenti opzioni tra quelle disponibili nel campo Irap / Studi di Settore:
o opzione ‘1’ per ottenere la deduzione Irap relativa ad apprendisti / disabili / contratti di inserimento (rigo IS4 della dichiarazione Irap);
o opzione ‘4’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai dipendenti a tempo indeterminato (cosiddetto “cuneo fiscale”), sia per la parte forfetaria che per quella derivante dai contributi (righi IS2 / IS3 della dichiarazione Irap).
o opzione ‘8’ per ottenere la deduzione Irap relativa all’incremento occupazionale (rigo IS6 della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere precedente punto 3.2).
o opzione ‘9’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai lavoratori stagionali (rigo IS7 e campo “di cui lavoratori stagionali” della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere precedente punto 3.1).
Come negli anni precedenti, il costo del personale, ai fini delle deduzioni Irap, deve essere prodotto utilizzando la modalità ‘Mensile con Ratei’ (campo Periodo di Stampa sulla finestra Opzioni Nota Contabile).
- Lanciare la procedura Stampe Accessorie per l’anno 2016 (Data Iniziale ‘01/01/2016’, Data Finale ‘31/12/2016’), utilizzando i seguenti programmi tra quelli elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’:
o programma ‘STAUTOX1’ per ottenere il costo Inail per competenza (rigo IS1 della dichiarazione Irap); ricordiamo che è possibile richiedere tale costo suddiviso tra dipendenti e soci o collaboratori, sebbene tale suddivisione non risulti più necessaria per la dichiarazione Irap;
o programma ‘STADIRAP’ per ottenere la deduzione forfettaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti (rigo IS5 della dichiarazione Irap).
Ricordiamo che, al momento della selezione dei programmi STAUTOX1 e STADIRAP, occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’.
- Una volta effettuate le suddette operazioni, è possibile produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP: sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare il programma ‘STARIRAP’ dall’elenco dei programmi elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di settore’, indicando Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
Ricordiamo che è possibile scegliere la modalità di calcolo del costo: in automatico risulta selezionato il ‘Costo per competenza’ (comprensivo dei ratei maturati ed al netto dell’erogazione degli stessi ratei), come previsto dalle disposizioni; in alternativa, è possibile selezionare il ‘Costo effettivo’ (comprensivo di tutte le somme effettivamente erogate, senza alcuna considerazione relativa ai ratei).
Inoltre, è possibile inibire la stampa della deduzione forfettaria (rigo IS5): tale modalità può essere adottata nel caso in cui vengano selezionate soltanto aziende che non hanno diritto alla deduzione; le condizioni di spettanza di tale deduzione sono indicate sulla stampa e devono essere verificate dal soggetto interessato.
Per quanto riguarda la deduzione per stagionali, segnaliamo che i dipendenti abilitati a tale deduzione vengono automaticamente esclusi dalla deduzione forfetaria (1.850 euro), secondo un criterio di convenienza.
Relativamente alla deduzione per incremento occupazionale (rigo IS6), ricordiamo che è riportata in stampa se risulta abilitato, alla stessa deduzione, almeno un dipendente dell’azienda. In presenza di tale deduzione, sulla stampa vengono aggiunte le precisazioni relative alla verifica dell’incremento complessivo del costo del personale, sulla base dei dati risultanti dai bilanci (vedere quanto indicato al precedente punto 3.2).
Precisiamo che, sulle stampe prodotte tramite la procedura ‘Costo del Personale’ (opzioni ‘1’ / ‘4’ / ‘8’
/ ‘9’ nel campo ‘Irap – Studi di Settore’) i dati vengono consolidati anche per periodi inferiori all’intero anno. In tal modo, è possibile generare le deduzioni Irap (ovviamente parziali) anche per le aziende che si è iniziato a gestire nel corso dell’anno, nel caso in cui non siano stati rielaborati i mesi precedenti.
Ricordiamo che gli importi delle singole deduzioni possono essere visualizzati o modificati, a livello di dipendente, tramite il servizio ‘Irap – Gestione Dati Annuali’, disponibile sul menu Amministratore Paghe -> Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608). Su tale servizio, la sola deduzione derivante dal costo Inail viene gestita esclusivamente a livello di ditta.
Ricordiamo, infine, che è possibile archiviare le stampe prodotte tramite il programma ‘STARIRAP’ sul servizio di Archiviazione Documentale (occorre essere abilitati a tale servizio).
Per effettuare l’archiviazione delle stampe in questione, al lancio del programma ‘STARIRAP’ è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato all’archiviazione. Inoltre, tramite le opzioni previste al lancio del programma, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le due stampe prodotte (‘riepilogoDeduzioniIrap’ e ‘dettaglioDeduzioniIrap’) vengono automaticamente convertite in PDF, suddivise e classificate a livello di singola ditta.
3.4) DATI PER STUDI DI SETTORE
Ricordiamo che, per produrre le stampe relative agli Studi di Settore, occorre effettuare le seguenti operazioni:
- Lanciare la procedura Costo del Personale per l’anno 2016 (Mese Inizio ‘01’, Mese Fine ‘12’), impostando nel campo Irap / Studi di Settore l’opzione ‘2’; in tal modo, il costo degli apprendisti viene calcolato secondo i criteri previsti sugli Studi di Settore. Ricordiamo che è opportuno calcolare il costo del personale utilizzando la modalità ‘Mensile con Ratei’ (campo Periodo di Stampa su Opzioni Nota Contabile).
- Lanciare la procedura Stampe Accessorie per l’anno 2016 (Data Iniziale ‘01/01/2016’, Data Finale ‘31/12/2016’), utilizzando il programma ‘STADIPE2’ tra quelli elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’. In tal modo, vengono prodotte le stampe relative alle giornate secondo i criteri previsti sugli Studi di Settore.
Segnaliamo che, per i lavoratori del settore sport e spettacolo (codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’
/ ‘SZ’ nel campo ‘Tipo Lavoratore’) con regime orario part-time o intermittente, le giornate da considerare vengono rilevate direttamente dal campo ‘GG utili’ presenti sulla denuncia Uniemens. In precedenza, per tali soggetti le giornate venivano calcolate sulla base delle settimane utili, secondo lo stesso criterio previsto per la generalità dei lavoratori part-time o intermittenti (ma non applicabile a queste tipologie di lavoratori).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile archiviare le stampe prodotte tramite il programma ‘STADIPE2’, sul servizio di Archiviazione Documentale (occorre essere abilitati a tale servizio).
Per effettuare l’archiviazione delle stampe in questione, al lancio del programma ‘STADIPE2’ è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato all’archiviazione. Inoltre, tramite le opzioni previste al lancio del programma, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le due stampe prodotte (‘listadipe’ e ‘statidipe’) vengono automaticamente convertite in PDF, suddivise e classificate e classificate a livello di singola ditta.