AREA TECNICA
COMUNE DI XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx XXX. 00000
AREA TECNICA
.
SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE
APRILE 2018 – DICEMBRE 2020 CIG Z532285138
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO/SCHEMA DI
CONTRATTO
Febbraio 2018 redazione: xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Sommario
1 Premessa 3
2 Oggetto del servizio 3
3 Consistenza degli impianti e qualità delle lampade 3
4 Estensione della rete comunale a seguito dela realizzazione o acquisizione di nuovi impianti 5
5 Durata del servizio 5
6 Riferimenti tecnici normativi per l’esecuzione degli interventi 5
7 Specifiche tecniche dei materiali 6
7.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 6
7.2 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 7
7.3 Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60 7
7.4 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60 7
7.5 Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità 7
7.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 8
7.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED 8
7.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED 8
7.9 Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo 8
7.10 Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità 9
7.11 Informazioni sui moduli LED 9
7.12 Informazioni sugli alimentatori 9
7.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori 10
7.14 Garanzia 10
7.15 Mezzi di verifica 10
7.16 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici 11
7.17 Requisiti tecnici apparecchi di illuminazione 11
8 Imballaggi e smaltimenti 11
9 Presa visione di consistenza della rete 12
10 Ripartizione delle modalità di espletamento del servizio 12
11 Manutenzione programmata ordinaria annuale 12
12 Manutenzione programmata ordinaria stagionale e interventi suppletivi 13
13 Interventi di pronto intervento e manutenzione straordinaria 14
14 Servizi diversi ed aggiuntivi 14
15 Determinazione dei corrispettivi e dei prezzi unitari 16
16 Rendicontazione degli interventi e pagamenti 17
17 Revisione prezzi 17
18 Prescrizioni riguardanti l’allestimento delle aree d’intervento 17
19 Responsabile del procedimento e del servizio - verifiche e controlli in corso di esecuzione 18
20 Organizzazione del servizio 18
21 Personale, materiali, mezzi ed attrezzature 18
22 Obblighi di dipendenza assicurativi 19
23 Responsabilità dell'affidatario 19
24 Cauzione definitiva 19
25 Esonero di responsabilità / polizza assicurativa 20
26 Controversie 21
27 Subappalto e subaffidamento 21
28 Variabilità dell’appalto 23
29 Spese a carico dell'appaltatore 23
30 Costituzione in mora 23
31 Recesso 23
32 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 23
33 Penali 24
34 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti 25
35 Allegati 25
1 Premessa
Il presente servizio prende in considerazione le indicazioni della Commissione europea, del Ministero dell’Ambiente, le politiche dell’Amministrazione che sono esplicitate nella Politica Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale Iso 14001:2004, il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici della Provincia di Torino.
Per quanto compatibili, costituiscono riferimento prestazionale anche i Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 27 settembre 2017 relativi alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l’acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.
Si è altresì consapevoli che l’impatto ambientale dell’Illuminazione Pubblica (lampade, apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il ciclo di vita è molto elevato.
Ci si prefigge pertanto di limitare e migliorare gli impatti e contenere:
- i consumi energetici nel rispetto dell’approvvigionamento dell’energia elettrica che avviene per la totalità di tutti i consumi comunali da fonte rinnovabile,
- dove possibile ridurre l’inquinamento luminoso,
- utilizzare materiali performanti al fine di aumentare la vita media delle componenti e ridurre gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a beneficio di una maggiore qualità,
- contenere la produzione dei rifiuti, la separazione dei materiali per filiera oltre a effettuare e monitorare il loro corretto smaltimento.
Le prestazioni d’opera consistono nella manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale la cui consistenza è riportata all’art. 3
2 Oggetto del servizio
Il presente capitolato viene redatto al fine di stabilire e definire la specifica ricognizione e costituzione degli aspetti tecnico-economici, degli obblighi e dei diritti delle Parti contraenti e definisce l’articolazione tecnica e le condizioni contrattuali per l’erogazione da parte della ditta affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali.
Viene pertanto disciplinata l'erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di servizio di Illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI.
Costituisce ulteriore scopo dell'appalto il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e conseguentemente della qualità urbana, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, ad utilizzare prodotti che garantiscano la qualità durante tutto il ciclo di vita nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e degli operatori e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso come specificato in premessa.
L’oggetto della consegna è rappresentato dal complesso degli impianti di Illuminazione Pubblica (IP) Comunali su tutto il territorio comunale (frazioni e borgate comprese): per questi vige l’obbligo, da parte del Comune di Bardonecchia, di manutenzione ordinaria corrispondente alla sostituzione delle lampade a seguito di guasto o esaurimento e di tutti gli interventi volti al mantenimento funzionale del servizio che saranno valutati con l’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
3 Consistenza degli impianti e qualità delle lampade
La consistenza dei Punti Luce (PL) è di circa n. 1213 PL articolati su n. 37 impianti, collocati su diversi supporti (palo artistico, stradale, stradale diritto, con braccio, in c.a.; incasso a terra o sommerso, su staffa a parete; ecc.). Nella tabella sottostante sono riportate le tipologie e potenze delle lampade mentre l’individuazione dei PL e dei quadri di comando si rimanda all’allegato 1 e 2 (gli allegati 1 e 2 riportano una planimetria di distribuzione dei PL che, tuttavia, deve ritenersi affetta da mancati aggiornamenti ed integrazioni rispetto il reale posizionamento e consistenza degli impianti – vedasi anche attività di censimento art. 14).
TIPO LAMPADA | POTENZA W | Q.TA' | Q.TA' PER TIPOLOGIA | % TIPOLOGIA |
LED | 45 | 133 | 138 | 11,38% |
70 | 5 | |||
IODURI METALLICI | 39 | 4 | 277 | 22,84% |
70 | 235 |
100 | 1 | |||
150 | 6 | |||
250 | 31 | |||
VAPORI DI MERCURIO | 80 | 23 | 481 | 39,65% |
125 | 413 | |||
250 | 45 | |||
VAPORI DI SODIO AP | 70 | 14 | 285 | 23,50% |
100 | 68 | |||
150 | 172 | |||
250 | 26 | |||
400 | 5 | |||
FLUORESCENTI COMPATTE | 25 | 14 | 32 | 2,64% |
FLUORESCENTI COMPATTE | 23 | 17 | ||
FLUORESCENTI LINEARI | 500 | 1 |
1213 100,00%
La precedente tabella riepilogativa deriva da un analisi effettuata nel 2013 dalla soc. Enel (prot. 8415 del 14.06.2013) aggiornata rispetto alcuni dei maggiori interventi di efficientamento nel frattempo occorsi (ndr. Sostituzione lampade a vap. di mercurio 125 W c/o il Borgo Vecchio e via M. Polo, riduzione assorbimento lampade fluorescenti zona Pineta)
Con riferimento alla consistenza attuale degli impianti, si precisa che è attualmente in corso la sostituzione di una serie di punti luce presenti sul territorio in particolare sulle seguenti vie di circolazione:
• Via Amprimo
• Via Nicala
• Via Fontan
• Via Mazzini
• Via Xxxxxx
• Via Melezet
• Via Xxxxxx
• Via Medail - parte alta
• Via Medail – piazza Medail
• Via Medail – oltre sottopasso
Su tal impianti è attualmente prevista una riduzione degli attuali punti luce (da 187 a 105 circa), con sostituzione del corpo illuminante attuale, supportante lampada a vaposi di mercurio 125 W, con corpo iluminante mod. Fivep – Flat Link montante lampada LED da 43 W.
La consistenza impiantistica risulterebbe pertanto la seguente:
TIPO LAMPADA | POTENZA W | Q.TA' | Q.TA' PER TIPOLOGIA | % TIPOLOGIA |
LED | 45 | 133 | 243 | 21,49% |
43 | 105 | |||
70 | 5 | |||
IODURI METALLICI | 39 | 4 | 277 | 24,49% |
70 | 235 | |||
100 | 1 | |||
150 | 6 | |||
250 | 31 | |||
VAPORI DI MERCURIO | 80 | 23 | 294 | 25,99% |
125 | 226 |
250 | 45 | |||
VAPORI DI SODIO AP | 70 | 14 | 285 | 25,20% |
100 | 68 | |||
150 | 172 | |||
250 | 26 | |||
400 | 5 | |||
FLUORESCENTI COMPATTE | 25 | 14 | 32 | 2,83% |
FLUORESCENTI COMPATTE | 23 | 17 | ||
FLUORESCENTI LINEARI | 500 | 1 |
1131 100,00%
Eventuali inesattezze riportate nello stato di consistenza dianzi riportato non potranno in ogni caso essere causa di contestazione da parte dell’appaltatore nell’espletamento del servizio, dovendo comunque l’affidatario procedere con una verifica di consistenza degli impianti ai sensi dell’art. 9.
4 Estensione della rete comunale a seguito dela realizzazione o acquisizione di nuovi impianti
La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere gli attuali impianti con la realizzazione ed installazione di nuovi P.L.: fino ad un aumento del 20% dei PL, rispetto l’attuale consistenza, l’appaltatore nulla potrà pretendere in termini economici e contrattuali per l’effettuazione degli interventi previsti di manutenzione programmata e stagionale riportati agli articoli 11 e 12.
Nel territorio comunale sono presenti dei punti luce gestiti dalla società Enel Sole, quale società in parte proprietaria dei relativi impianti, con una consistenza di circa 600 PL.
Qualora nel corso del presente contratto d’appalto il Comune di Bardonecchia procedesse con il riscatto dei suddetti impianti ai sensi del D.P.R. 902/86, in considerazione dell’aumento della consistenza dei PL oggetto di manutenzione ordinaria programmata e stagionale, sarà riconosciuto all’appaltatore un incremento pari al 5%. dei prezzi unitari aggiudicati, ciò limitatamente ai servizi di cui agli articoli 11 e 12.
Resteranno al contrario invariati i prezzi unitari di aggiudicazione previsti per i restanti servizi ed interventi di cui agli art.13 e 14.
Tali condizioni sono da considerarsi accettate dall’offerente/appaltatore con la partecipazione alla procedura selettiva.
5 Durata del servizio
Il servizio avrà la durata di circa 1000 giorni, a partire dal mese di aprile 2018 e scadenza il 31 dicembre 2020.
L’inizio del servizio avverrà con la sottoscrizione del contratto d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio nelle more della stipula del contratto.
L’Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell’art. 1 del D. L.. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell’adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d’ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con avviso anticipato di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo dell’Appaltatore senza che questi possa avanzare riserva alcuna.
La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
Alla scadenza del contratto non è previsto alcun rinnovo tacito fatto salvo quanto riportato a seguire..
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di Bardonecchia potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di mesi 2 (due) dopo la naturale scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall’Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
6 Riferimenti tecnici normativi per l’esecuzione degli interventi
L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:
⮚ per quanto applicabili, dai Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 27 settembre 2017 relativi alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l’acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.
⮚ dai documenti tecnico – amministrativi allegati al bando su MEPA “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, iniziativa “Servizi”, categoria “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”, sottocategoria “Impianti Elettrici e Speciali”.
⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
⮚ dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
⮚ dal regolamento di Polizia Urbana;
⮚ dal regolamento Edilizio comunale;
⮚ dalle disposizioni delle indicazioni del Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement (PAN- GPP), del Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) della Provincia di Torino e sottoscritto da questa Amministrazione e le politiche ambientali del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001:2004;
⮚ dalle disposizioni riferite agli standard sociali di cui al D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”
Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:
⮚ Legge n. 791 del 18/10/77;
⮚ D.M. 37 del 22 gennaio 2008;
⮚ D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
⮚ Norma UNI-EN 11248 e UNI-EN 1321
⮚ Legge Regione Piemonte n. 31/2000;
⮚ D. Lgs. n. 267/2000;
⮚ Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto, ed in particolare:
⮚ Norma CEI 64-8/1-7 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100V in c.a. e a 1500V in c.c.”;
⮚ Norma CEI 64-8/V2 Sezione n. 714 – “Impianti di illuminazione situati all’esterno”;
⮚ Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee di cavo”;
⮚ Norma CEI 11-18 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra”;
⮚ Norma CEI EN 50110-1 – “Esercizio degli impianti elettrici”.
7 Specifiche tecniche dei materiali
7.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60
Le lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 1
Potenza nominale della lampada W | Efficienza luminosa lampade chiare lm/W | Efficienza luminosa lampade opali lm/W |
P≤ 45 | ≥ 60 | ≥ 60 |
45<P≤55 | ≥ 80 | ≥ 70 |
55<P≤75 | ≥ 90 | ≥ 80 |
75<P≤105 | ≥ 100 | ≥ 95 |
105<P≤155 | ≥ 110 | ≥ 105 |
155<P≤255 | ≥ 125 | ≥ 115 |
P>255 | ≥ 135 | ≥ 130 |
(le lampade al sodio alta pressione con indice di resa cromatica Ra>60 debbono avere efficienza luminosa come indicato per le lampade agli alogenuri metallici al successivo articolo 7.3.
7.2 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 2
Tipologia lampada | Fattore di sopravvivenza | Fattore di mantenimento del flusso luminoso |
Ra≤ 60 e P≤ 75 W | ≥ 0,90 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,80 Per 12.000 h di funzionamento |
Ra> 60 e P≤ 75 W | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento |
Ra≤ 60 e P> 75 W | ≥ 0,90 Per 16.000 h di funzionamento | ≥ 0,85 Per 16.000 h di funzionamento |
Ra> 60 e P> 75 W | ≥ 0,65 Per 16.000 h di funzionamento | ≥ 0,70 Per 16.000 h di funzionamento |
In cui P è la potenza nominale della lampada
7.3 Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60
Le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali), e le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica Ra>60, devono avere le seguenti caratteristiche: – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 3
Potenza nominale della lampada W | Efficienza luminosa lampade chiare lm/W | Efficienza luminosa lampade opali lm/W |
P≤ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 |
55<P≤75 | ≥ 75 | ≥ 70 |
75<P≤105 | ≥ 80 | ≥ 75 |
105<P≤155 | ≥ 80 | ≥ 75 |
155<P≤255 | ≥ 80 | ≥ 75 |
P>255 | ≥ 85 | ≥ 75 |
7.4 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 4
Potenza nominale della lampada W | Fattore di sopravvivenza | Fattore di mantenimento del flusso luminoso |
P≤ 150 | ≥ 0,80 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,55 Per 12.000 h di funzionamento |
P> 150 | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,60 Per 12.000 h di funzionamento |
7.5 Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità
Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli alogenuri metallici) devono avere i seguenti requisiti – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 5
Potenza nominale della lampada W | Rendimento dell’alimentatore % |
P≤ 30 | ≥ 80 |
30<P≤75 | ≥ 82 |
75<P≤105 | ≥ 87 |
105<P≤405 | ≥ 89 |
P>405 | ≥ 92 |
7.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED
I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED) le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab.6
Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico è parte integrante del modulo LED) lm/W | Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED) lm/W |
≥ 95 | ≥ 110 |
Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati all’interno dello stesso modulo LED devono rispettare una o entrambe le seguenti specifiche:
- una variazione massima di cromaticità pari a ∆u’v’ ≤ 0,0041 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;
- una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 5-step2 sul diagramma CIE 1931.
7.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED
Per ottimizzare i costi di manutenzione, i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s. m. e i., alla temperatura di funzionamento tp e alla corrente di alimentazione più alte (condizioni più gravose), le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab.7
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | Tasso di guasto % |
L80 Per 60.000 h di funzionamento | B10 Per 60.000 h di funzionamento |
In cui
L80: Flusso luminoso nominale maggiore o uguale all’80% del flusso luminoso nominale iniziale B10: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%
7.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 8
Potenza nominale modulo LED W | Rendimento dell’alimentatore % |
P≤ 10 | ≥ 70 |
10<P≤25 | ≥ 75 |
25<P≤50 | ≥ 83 |
50<P≤60 | ≥ 86 |
60<P≤100 | ≥ 88 |
P>100 | ≥ 90 |
7.9 Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo
1 ANSI C78.377-2011
2 CEI EN 60081
Le sorgenti luminose diverse dalle lampade ad alogenuri metallici, da quelle al sodio ad alta pressione e dai moduli o diodi LED debbono rispettare almeno le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
Resa cromatica | Efficienza luminosa lm/W |
Ra ≤ 60 | ≥ 80 |
Ra >60 | ≥ 75 |
7.10 Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità
Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’appaltatore deve fornire per le lampade a scarica ad alta intensità le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali: marca, modello, tipo di attacco, dimensioni, potenza nominale, tensione nominale, sigla ILCOS,
- indice di resa cromatica (Ra),
- flusso luminoso nominale.
7.11 Informazioni sui moduli LED
Nei casi in cui la fornitura è esclusivamente riferita ai Moduli LED ed è separata da una contestuale fornitura del relativo apparecchio di illuminazione, oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’appaltatore deve fornire per i moduli LED le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) di alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione (V), frequenza, potenza (o campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, classificazione per rischio fotobiologico (se diverso da GR0 o GR1) ed eventuale distanza di soglia secondo le specifiche del IEC XX 00000;
- temperatura del modulo tp (°C), ovvero temperatura al punto tp cui sono riferite tutte le prestazioni del modulo LED; punto di misurazione ovvero posizione ove misurare la temperatura tp nominale sulla superficie dei moduli LED;
- flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (lm) in riferimento alla temperatura del modulo tp (°C)e alla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto;
- efficienza luminosa (lm/W) iniziale del modulo LED alla temperatura tp (°C) e alla temperatura tc (°C);
- campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e massima);
- Fattore di potenza o cosφ per ogni valore di corrente previsto;
- criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60.000 h;
- criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000 h;
- indice di resa cromatica (Ra);
- nei casi in cui è fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico
- (v. art. 7.13);
- se i moduli sono dotati di ottica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento elettronico (file) standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc.);
- se i moduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformità alla norma EN 13032 (più le eventuali parti seconde applicabili) emessi da un organismo di valutazione della conformità (laboratori) accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;
- dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità dell’appaltatore che il rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura e/o che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura (da non confondere con l’incertezza di misura) per tutti i parametri considerati.
Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fornite se il modulo stesso è fornito come componente dell’apparecchio di illuminazione. In tale caso infatti le informazioni relative all’apparecchio comprendono anche le prestazioni della sorgente.
7.12 Informazioni sugli alimentatori
Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’appaltatore deve fornire per gli alimentatori le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, frequenza in ingresso, corrente in ingresso e rendimento nominale. Per gli apparecchi a scarica dovranno essere indicate anche le lampade compatibili,
- fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
- lunghezza massima del cablaggio in uscita,
- temperatura di funzionamento,
- temperatura del contenitore - case temperature tc,
- temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e massima),
- eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle norme per l’immunità, rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,
- per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relativa potenza assorbita e fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
- per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo e tipologia di comunicazione.
7.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori
L’appaltatore deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensità/modulo LED, oltre a quanto richiesto da:
- Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N. 347/2012 (unicamente per lampade a scarica),
- Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.
- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 più Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali),
- normativa specifica, quale EN 62717 (unicamente per moduli LED),almeno le seguenti informazioni:
- istruzioni per installazione ed uso corretti,
- istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/il modulo LED conservi, per quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita,
- istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
L’appaltatore deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni:
- istruzioni per installazione ed uso corretti,
- istruzioni di manutenzione,
- istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
7.14 Garanzia
L’appaltatore deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o altre condizioni eventualmente definite nel contratto.
Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.
Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.
Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.
(l’appaltatore deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito).
7.15 Mezzi di verifica
Relativamente alle prescrizioni sui materiali riportate nei precedenti paragrafi, l’aggiudicatario dovrà dimostrare il soddisfacimento dei criteri allegando la scheda tecnica delle lampade che si intendono utilizzare e delle altre componenti ovvero altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto dove saranno indicate le metodologie di prova ovvero ancora altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo adottato.
L’appaltatore deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
Si faccia comunque riferimento a quanto previsto al cap. 4 dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
7.16 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici
Ai fini del presente documento un modulo LED completo di ottica e sistema di alimentazione è equivalente ad un apparecchio di illuminazione; di conseguenza ad esso si applicano i criteri definiti al capitolo 4.2. dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore dell’apparecchio, il fabbricante originario dell’apparecchio non sarà responsabile della sicurezza e degli altri requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
L’appaltatore deve verificare altresì l’esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietà intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto.
La dichiarazione di conformità UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;
- norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;
- data di emissione della dichiarazione;
- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;
- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;
- dichiarazione di conformità UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile dell’appaltatore.
(l’appaltatore deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di conformità UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti di prova richiesti all’interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformità UE ovvero dalla normativa applicabile).
7.17 Requisiti tecnici apparecchi di illuminazione
Qualora nell’ambito del servizio, la stazione appaltante affidasse all’appaltatore del servizio in oggetto la fornitura e posa di apparecchi di illuminazione per l’illuminazione pubblica, l’appaltatore si impegna a garantire la fornitura conforme ai requisiti previsti al cap. 4.2 dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
8 Imballaggi e smaltimenti
L’appaltatore deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ove richiesto, l’appaltatore deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.
Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l’appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.
Ai sensi del DM 07 marzo 2012 e dell’aggiornamento di cui Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2014, l’aggiudicatario dovrà::
• procurare mediante presentazione della scheda tecnica ovvero altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto che i relativi imballaggi (primario, secondario e terziario) devono essere costituiti da materiali:
o facilmente separabili per tipologia,
o riciclabili,
o riciclati almeno nelle seguenti quantità in peso:
▪ 90% se in carta o cartone,
▪ 60% se in plastica;
e che risulti:
- l’elenco di tutti i materiali utilizzati e le relative quantità in peso,
- le caratteristiche di riciclabilità di ciascun materiale utilizzato,
- il contenuto in materiale riciclato,
- le modalità idonee a separare i materiali diversi riciclabili,
- le norme tecniche cui l’imballaggio è conforme.
L’appaltatore dovrà inoltre presentare annualmente, all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, un rapporto sui quantitativi e corretti smaltimenti delle lampade, altri materiali speciali e RAEE a cui saranno allegati in copia fotostatica i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e le dichiarazioni degli altri conferimenti. La mancata presentazione della documentazione comporta l’applicazione di una penale a cui si rimanda all’art. 31.
9 Presa visione di consistenza della rete
Con la sottoscrizione del presente CSA e la dichiarazione presa visione dei luoghi, l’Impresa dichiara e conferma di essere consapevole e di avere preso atto della consistenza della rete e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Bardonecchia, insistenti sul capoluogo e nelle rispettive frazioni e borgate, delle caratteristiche degli impianti medesimi, dei corpi illuminanti e dello stato dei luoghi e le modalità operative del presente servizio compresi gli allegati.
L’appaltatore nulla potrà pertanto eccepire, sia in termini economici che per qualsiasi condizione ed obbligo contrattuale, per quanto attiene ad eventuali discrepanze fra quanto rilevato e lo stato di consistenza degli impianti riportato all’art.3.
10 Ripartizione delle modalità di espletamento del servizio
Il servizio in oggetto viene ripartito nelle seguenti voci:
⮚ manutenzione programmata ordinaria annuale
⮚ manutenzione programmata ordinaria stagionale
⮚ interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento;
⮚ servizi diversi ed aggiuntivi.
Per ogni ripartizione vengono definite, negli articoli a seguire, le clausole e le specifiche di espletamento delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Vengono inoltre stabiliti i tempi d’intervento corrispondenti.
11 Manutenzione programmata ordinaria annuale
La manutenzione programmata ordinaria annuale comprende la riparazione sui singoli punti luce riscontrati spenti e/o segnalati da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune, con una frequenza pari ad n. 1 “uscita” ogni n. 3 settimane. Per l’effettuazione di tale prestazione l’Impresa metterà a disposizione idoneo cestello aereo con operatore ed elettricista al seguito, il carburante ed ogni onere connesso per l’impiego. Resta esclusa la fornitura delle lampade.
Il servizio deve prevedere la sostituzione delle lampade riscontrate guaste e la manodopera per eventuali piccole riparazioni sui punti luce quali:
⮚ pulizie dei vetri, parabole ecc.;
⮚ sistemazione del cablaggio;
⮚ chiusura e messa in sicurezza di eventuali parti non protette (es. conchiglie di protezione vani morsettiera);
⮚ verifica/riattivazione/regolazione linee elettriche, quadri, crepuscolari ecc.
Il tempo d’intervento massimo relativo ad una “uscita” risulta essere n. 2 giornate.
La prima giornata di intervento sarà calendarizzata indicativamente per la giornata di venerdì, la seconda, nel caso in cui si dimostri necessaria, sarà il giorno immediatamente successivo.
Per ciascun intervento sarà cura dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici comunicare alla Ditta, secondo il calendario, l’elenco delle attività minime da svolgere utilizzando il modello allegato al presente disciplinare tecnico prestazionale ed individuato come Allegato 3: l’invio di tale documento potrà avvenire sia a mezzo e- mail o p.e.c. entro il giorno antecedente l’intervento di manutenzione programmata, sia mediante consegna a mano presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune il mattino stesso della giornata programmata. Si specifica che tale elenco costituisce una base minima di lavoro: sarà cura della Ditta effettuare un controllo ed un intervento più approfondito e generalizzato laddove lo si renda necessario su tutto il territorio comunale.
Lo stesso documento, integrato con l’elenco di tutte le attività effettuate dalla Ditta affidataria del
servizio oltre a quelle non segnalate, dovrà essere restituito debitamente firmato come meglio riportato all’art.16.
Il calendario della manutenzione programmata potrà subire delle modifiche a seconda delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare:
⮚ potranno essere annullati interventi ordinari /stagionali poiché non necessari;
⮚ potranno essere anticipati e/o posticipati interventi ordinari / stagionali;
⮚ potranno essere richiesti interventi suppletivi, fatto salvo quanto riportato all’art. 12 e art.13.
Tutte le variazioni al calendario della manutenzione programmata dovranno essere comunicate dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici alla Ditta con un minimo di 48h di anticipo.
L’appaltatore dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi/uscite di manutenzione ordinaria, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione per tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire, oltre alla mera sostituzione delle lampade ed agli interventi compresi nel presente articolo, al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie con particolare riguardo alla sicurezza e qualità urbana, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
12 Manutenzione programmata ordinaria stagionale e interventi suppletivi
In coincidenza di particolari periodi nel corso dell’anno (solitamente causa maggiore afflusso turistico nella località) il Comune di Bardonecchia ha l’esigenza di incrementare le frequenze di espletamento del servizio. Si stabiliscono conseguentemente delle “uscite” di controllo/manutenzione extra rispetto quelle previste al precedente Art. 11, ossia:
⮚ Per il periodo dal 15 luglio al 30 agosto, n. 2 interventi di controllo/manutenzione aggiuntivi, da effettuarsi indicativamente dopo 10 giorni naturali e consecutivi rispetto all’intervento in uscita programmata ordinaria di cui all’art. 11, che saranno comunque concordati con l’Ufficio tecnico Lavori Pubblici;
⮚ Per il periodo dal 1 dicembre al 10 gennaio dell’anno successivo n. 2 interventi di controllo/manutenzione aggiuntivi, , da effettuarsi indicativamente dopo 10 giorni naturali e consecutivi rispetto all’intervento in uscita programmata ordinaria di cui all’art. 11, che saranno comunque concordati con l’Ufficio tecnico Lavori Pubblici.
Sull’intera durata contrattuale si prevedono inoltre ulteriori n. 6 uscite (“jolly”) di manutenzione ordinaria da effettuarsi in caso di particolari condizioni di aggravamento del parco impianti, anche conseguenti ad eventi naturali ed atmosferici.
Complessivamente, nel corso dell’intera durata contrattuale, sono richiesti indicativamente n. 17 interventi supplementari rispetto al totale previsto all’art. 11.
Il tempo d’intervento massimo relativo ad una “uscita” risulta essere n. 2 giornate, organizzate, gestite e rendicontate come previsto all’art. 11 per gli interventi in manutenzione ordinaria annuale.
L’appaltatore dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi/uscite di manutenzione ordinaria stagionale e per interventi suppletivi, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione per tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire, oltre alla mera sostituzione delle lampade ed agli interventi compresi nel presente articolo, al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie con particolare riguardo alla sicurezza e qualità urbana, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
13 Interventi di pronto intervento e manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria ed il pronto intervento nei casi urgenti rientrano nelle seguenti casistiche:
⮚ A: interventi per la riattivazione di impianti completamente spenti da effettuarsi su specifica richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale anche telefonica, compresa la ricerca guasti, verifica fasi, ecc.;
⮚ B: pronto intervento di emergenza per ripristino in caso di danni agli impianti di illuminazione pubblica quali ad es. quadri di comando divelti/incidentati o pali di sostegno pericolanti, con messa in sicurezza delle parti, rimozione del palo luce pericolante o caduto, compreso noleggio a caldo di autogrù con operatore e carburante, trasporto presso il punto di stoccaggio più vicino (magazzino comunale e/o centro di raccolta differenziata);
⮚ C: esecuzione di riparazioni complementari rispetto gli interventi riportati all’art. 11 ed all’art. 12, quali ad esempio sostituzione di accenditori, reattori, portalampade, condensatori, bracci di sostegno, pali luce, corpi illuminanti, demolizione/sostituzione/realizzazione plinti di fondazione per nuovi pali, cavidotti, posa nuovi pali, sostituzione cavo tratto morsettiera-corpo illuminante, esecuzione di dorsali aeree o interrate definitive o provvisorie, ricerca guasti, ecc….
I tempi d’intervento massimi relativi a tale servizio risultano essere i seguenti, a partire dalla segnalazione anche telefonica dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune:
Caso A: 2 giorni naturali consecutivi;
Caso B: 2 ore dalla chiamata per la mera messa in sicurezza (es raddrizzamento/rimozione del palo pericolante, messa in sicurezza dal punto di vista del rischio contatto elettrico);
Caso C: in funzione dell’entità dell’intervento.
Nel caso sia necessario intervenire con la messa in sicurezza del palo/impianto l’appaltatore dovrà comunque intervenire, contattando preliminarmente l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici al numero di reperibilità fornito a seguito dell’aggiudicazione.
L’appaltatore dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi di manutenzione straordinaria, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
14 Servizi diversi ed aggiuntivi
Nel presente disciplinare vengono definiti i seguenti servizi aggiuntivi opzionali, da effettuarsi esclusivamente su richiesta dell’Ufficio Tecnico del Comune:
⮚ A: recupero e posa di lampada, pulizia del corpo illuminante a programma per impianti su tutto il territorio comunale e definizione di un cambio programmato per impianti di tutte le lampade degli impianti di illuminazione stradale esistenti;
⮚ B: verniciatura dei pali IP;
⮚ C: georeferenziazione con rilevatore GPS dei punti luce, trasferimento cartografico sia su cartografia di base fornita dalla stazione appaltante sia come shape file da importare su apposita piattaforma GIS (sistema di riferimento coordinate fornito dalla stazione appaltante)
⮚ D: integrazione/aggiornamento del database di identificazione per ogni punto luce esistente (formato excel / csv), con valorizzazione delle seguenti caratteristiche, comprensiva dell’aggiornamento del supporto cartografico non georeferenziato (vedasi dettagli a seguire):
- punto luce (codice PL, coordinate x, y, potenza complessiva)
- corpo illuminante (marca, modello, grado IP),
- potenza lampada/e W, numero, tipo, attacco, marca, temperatura di colore;
- tipo di supporto (palo, a parete)
- caratteristiche supporto (marca, modello, altezza);
- condizioni del palo di sostegno/supporto (verticalità, presenza di aperture, rotture, fissaggio corretto conchiglia morsettiera, ecc...);
- quadro di alimentazione di riferimento (codice punto consegna e posizione)
- codice circuito;
⮚ E: Numerazione dei quadri di alimentazione e dei punti luce comunali secondo specifiche comunali (v. fig. 14.1 e 14.2) e fornitura e posa di etichettatura su palo / supporto riportante il codice punto luce. L’etichettatura dovrà garantire una perfetta adesione al supporto (a prova di pioggia, neve, gelo, alte temperature) nonché la resistenza delle scritte a seguito di esposizione ai raggi solari e ultravioletti. Si richiedono pertanto a tal proposito le seguenti caratteristiche:
Fig. 14.1 (etichetta tipo) Es:
05: codice strada – numero 2 cifre C: codice quadro - lettera
017: codice PL – numero 3 cifre
- pellicola adesiva, collante permanente con sovralamina in protezione UV dim 34x240 mm, colore sfondo bianco con colore numerazione nero per n. 5 cifre + lettera con stemma del Comune a colori (fornito vettoriale dalla stazione appaltante), incollata su supporto in alluminio dotato di fori per applicazione a muro e n. 2 asole per applicazione con fascetta in alluminio a palo (x. xxxx. 14.1, 14.2).
Fig. 14.2 (supporto alluminio tipo, con 2 asole laterali e 2 fori per applicazione a muro)
In caso di richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, i tempi massimi per la predisposizioni dei servizi di cui al punto E su tutto il territorio comunale e per i corpi illuminanti indicati, sono fissati in 50 giorni consecutivi a partire dalla data della richiesta.
In caso di interventi parziali nonché per gli altri interventi, i tempi saranno concordati di volta in volta con la stazione appaltante in funzione del numero di punti luce interessati.
Per quanto attiene all’aggiornamento/integrazione del database e della cartografia previsti al punto D ed alla numerazione dei PL di cui al punto E, si fa presente che l’Ufficio Tecnico comunale già dispone di una banca dati comprendente buona parte le informazioni richieste nonché una base cartografica su file autocad (dwg), non georeferenziata, elaborate nel 2005. Seppur non facente parte della documentazione contrattuale, tale database viene allegato al presente CSA per dare atto dell’entità e qualità della banca dati a disposizione della stazione appaltante ai fini della predisposizione dell’offerta. Indicativamente, rispetto il database 2005, sono da aggiornare ed approfondire le situazioni impiantistiche relative alle zone del Xxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxx, X.xx xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Via Einaudi, X.xx Valle Stretta, zona X. Xxxxx – piazzali impianti e zona sportiva, zona piazzale impianti Melezet-Planà, Piazzale impianti Les Arnauds, via Campo Principe, Borgate zona Millaures.
La stazione appaltante si riserva di mantenere pertanto il supporto cartografico non georeferenziato che dovrà tuttavia essere aggiornato ed integrato sulla base dello stato di consistenza attuale degli impianti, non procedendo conseguentemente con le attività di cui al punto C.
Per i servizi riportati al punto precedente, sono previsti i prezzi unitari a base di gara come meglio specificati riportati all’art. 15.
15 Determinazione dei corrispettivi e dei prezzi unitari
L’Offerente dovrà presentare i ribassi sull’importo complessivo a base di gara determinato sulla base nel presente prospetto:
Rif. Art. | Descrizione | q.tà a misura | Prezzo u. € | Imponibile IVA ESCLUSA |
11 | Importo unitario per ogni ”uscita ” con esclusione della fornitura delle lampade e componenti varie | 48 | 310,00 | € 14.880,00 |
12 | Importo unitario per ogni”uscita ” con esclusione della fornitura delle lampade e componenti varie | 17 | 310,00 | € 5.270,00 |
TOT. | € 20.150,00 |
Per quanto attiene agli altri interventi di cui agli articoli 13 e 14 su riportano i seguenti prezzi unitari a base di gara, a cui sarà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto per gli interventi di cui agli art. 11 e 12.
Rif. Art | Elenco prezzi a base di gara | Prezzo unitario € | |
13-A | Importo di € 150,00 + IVA per l’espletamento del servizio di riattivazione degli impianti completamente spenti | ad intervento | 150,00 |
13-B | Importo di € 180,00 + IVA per l’espletamento del servizio di pronto intervento di emergenza | ad intervento | 180,00 |
14 -C | Georeferenziazione con rilevatore GPS dei punti luce, trasferimento cartografico sia su cartografia di base fornita dalla stazione appaltante sia come shape file da importare su apposita piattaforma GIS (sistema di riferimento coordinate fornito dalla stazione appaltante) | A punto luce | 5,00 |
14 -D | Aggiornamento database comunale con le informazioni riportate all’art. 14 punto D ed aggiornamento cartografico su file autocad dwg (posizione indicativa non georeferenziata su cartografia CTR) | A punto luce | 1,20 |
14 -E | Fornitura e posa etichettatura su punti luce (a parte/a palo) come da specifiche riportate all’art. 14 punto E | A punto luce | 5,20 |
Le forniture ed i servizi diversi ed aggiuntivi indicati all’Art. 13 e 14, potranno essere richiesti all’appaltatore in funzione della reale necessità dell’Amministrazione Comunale ed in funzione delle somme a disposizione per i vari interventi compresi nel servizio.
I compensi relativi alla fornitura delle lampade, secondo la tipologia e potenza come indicato nel prospetto dell’Art. 3, accessori e le eventuali opere, saranno corrisposti attraverso l’applicazione del Prezziario Regione Piemonte vigente Sezione 13 Illuminazione Pubblica e Sezione 14 Reti elettriche a cui sarà applicato il ribasso che l’appaltatore avrà presentato in fase di gara.
Qualora si dovessero effettuare delle forniture di lampade i cui corrispettivi non sono individuabili attraverso l’applicazione del prezzario regionale di riferimento, si provvederà a redigere un nuovo prezzo basato sul listino prezzi del fornitore della lampada, prevedendo comunque uno sconto rispetto al prezzo di listino a favore della Stazione Appaltante di almeno il 15 %, indipendentemente dal ribasso offerto. La Stazione Appaltate potrà comunque riservarsi di procedere con l’acquisto diretto dal fornitore.
Per gli interventi di cui all’art. 13 - C, 14 –A/B si procederà con apposito preventivo, definito sulla base del Prezziario Regione Piemonte vigente Sezione 13 Illuminazione Pubblica e Sezione 14 Reti elettriche a cui sarà applicato il ribasso che l’appaltatore avrà presentato in fase di gara.
Per gli interventi di cui all’13 e 14, per l’acquisto delle lampade e per le attività di manutenzione ordinaria da espletare durante l’eventuale periodo di proroga di cui all’art. 5, si prevede una somma assestata suppletiva di € 19.470,00 + IVA.
Viene pertanto definito il seguente importo a base di gara complessivo:
€ 20.150,00 + € 19.470,00 = € 39.620,00 + IVA
Compreso nell’importo dianzi riportato si considera un ammontare per oneri della sicurezza pari a € 9.000,00, da non assoggettare a ribasso, definendo pertanto un importo soggetto a ribasso pari a € 30.620,00 + IVA.
Ai soli fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, comprensivo delle eventuali proroghe definite all’art.5, non supererà pertanto la soglia prevista all’art. 35 comma 2 lettera a) dello stesso codice.
16 Rendicontazione degli interventi e pagamenti
A seguito di ogni intervento di manutenzione programmata (ordinaria annuale, stagionale, suppletiva
– articoli 11, 12) l’Impresa dovrà restituire all’Ufficio Tecnico Comunale l’Allegato 3 (rapporto interventi) firmato corredato di dettagliato riepilogo delle attività svolte riportante altresì i riferimenti dei materiali impiegati come indicato all’Art. 7 del presente disciplinare.
Tale rapporto, il cui modello è allegato al presente CSA, è lo stesso con il quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha segnalato (con le modalità indicate ai precedenti articoli) eventuali malfunzionamenti sul territorio, integrato con le manutenzioni aggiuntive non segnalate.
Tale documento dovrà essere debitamente firmato, anche digitalmente, dalla Ditta e dovrà pervenire entro n. 3 giorni dalla conclusione dell’intervento programmato a pena dell’applicazione di una penale come definita all’Art. 33 del presente disciplinare. In tal modo sarà verificata la rispondenza tra quanto segnalato e quanto effettivamente effettuato dalla Ditta.
Nel caso fosse necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria o che in ogni caso necessitino di computazione separata e specifica (cfr. Art. 13 ed Art. 14), l’Impresa trasmetterà apposita proposta all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici basata, qualora possibile sulla base della natura degli interventi, sui prezzi unitari (ribassati) di cui all’art.15.
Ogni preventivo dovrà essere adeguatamente numerato e datato, in modo che possa essere inequivocabilmente identificato: l’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare il preventivo proposto e non procedere conseguentemente con l’affidamento e richiedere eventuali altri preventivi nonché affidare gli interventi ad imprese terze, sollevando ovviamente in tal caso l’affidatario da qualsivoglia responsabilità su quanto effettuato da altra impresa.
L’affidatario emetterà apposita proposta di fatturazione trimestrale, separando gli interventi ordinari da quelli straordinari. A seguito di ordinazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale l’Impresa emetterà quindi fattura per l’importo corrispondente. I pagamenti delle fatture del quarto trimestre sono subordinati alla presentazione annuale degli smaltimenti come meglio specificato all’Art. 8.
17 Revisione prezzi
Non sono previste revisioni dei prezzi per tutta la durata del servizio. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell’art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
18 Prescrizioni riguardanti l’allestimento delle aree d’intervento
Così come previsto dal Codice della Strada, dalle normative sull’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni nei cantieri temporanei e mobili (Codice della sicurezza e salute nel lavoro approvato con D. Lgs.
9 aprile 2008 n. 81) ed al Piano Operativo della sicurezza (POS) dell’Impresa (in caso di lavori), in considerazione del fatto che la maggior parte degli interventi interesseranno la sede stradale ed in ogni caso aree aperte al pubblico, l’Impresa si impegna ad allestire e mantenere il cantiere nelle condizioni di massima sicurezza nei confronti delle proprie maestranze, delle eventuali interferenze con altri cantieri e soprattutto nei confronti delle persone e dei veicoli.
Le aree d’intervento andranno quindi adeguatamente segnalate ed eventualmente delimitate utilizzando la cartellonistica e gli apprestamenti previsti ed in conformità con il Codice della Strada, la segnaletica di cantiere e quanto previsto negli schemi dei piani di sicurezza specifici presentati dall’aggiudicataria.
L’Aggiudicatario dovrà presentare gli schemi tipo delle opere provvisionali e segnaletica che utilizzerà negli interventi di manutenzione agli impianti di IP comunali e che saranno inseriti nei piani di sicurezza.
Si rende noto che se per motivi tecnici e logistici si rendesse necessaria l’interruzione della circolazione su di una determinata strada o via di comunicazione, anche parziale, dovrà essere informato tempestivamente l’Ufficio Tecnico Comunale, anticipando la richiesta di ordinanza di chiusura all’ufficio medesimo ed al comando di Polizia Locale almeno 72 ore prima dell’apprestamento del cantiere.
L’Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela riportate nel Codice della sicurezza e salute nel lavoro approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Contestualmente alla firma del contratto, l’Impresa deve predisporre e consegnare alla committenza, il Piano per la Sicurezza per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori in sicurezza, dei DPI previsti per i lavoratori, dei mezzi utilizzati, dell’organizzazione delle aree d’intervento e dei cantieri temporanei e mobili.
In considerazione della natura del servizio di manutenzione degli impianti, si veda quanto riportato anche del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) messo a disposizione dalla stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare tecnico a farne parte integrante.
19 Responsabile del procedimento e del servizio - verifiche e controlli in corso di esecuzione
Il Responsabile unico del procedimento nonché Direttore del servizio è individuato nel Responsabile dell’Area Tecnica comunale, che potrà avvalersi dei propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spettano pertanto le seguenti competenze:
• seguire l’esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
• evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell’applicazione delle penali
• esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall’Appaltatore per il pagamento delle prestazioni
• controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori.
• accertare la regolarità della posizione assicurativa dell’appaltatore
• accertare la regolarità della posizione assicurativa del subappaltatore
• liquidare le prestazioni d’appalto previa acquisizione del DURC
• predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall’esecuzione del contratto.
In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
Nel corso dell’esecuzione del servizio l’Amministrazione, e nello specifico i tecnici dell’Ufficio Tecnico LL.PP., si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’Impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa. Eventuali ordini di servizio emessi nei confronti dell’Impresa saranno notificati da parte dei responsabili comunali con apposita comunicazione scritta: in caso di notifica prescrittiva e di inadempienza della stessa varranno le disposizioni di cui all’Art. 23, 26, 31, 33.
L'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale hanno compiti di sorveglianza e vigilanza sullo svolgimento del servizio.
20 Organizzazione del servizio
Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi dell'Impresa affidataria, con personale proprio, attrezzi e macchine per tutti i lavori conseguenti ai compiti derivanti dal presente disciplinare.
21 Personale, materiali, mezzi ed attrezzature
L’Impresa dovrà garantire la disponibilità in ogni momento di mezzi ed attrezzature necessari per l’espletamento del servizio, in particolare la disponibilità di almeno n. 1 cestello elevatore portapersone montato su autocarro (piattaforma aerea). Non saranno ammessi ritardi nell’esecuzione del servizio causati dalla mancata disponibilità del mezzo su indicato.
L’appaltatore già in sede di gara dovrà dimostrare l’idoneità e la rispondenza del/i mezzo/i che intende utilizzare mediante un mezzo di prova appropriato come ad esempio il libretto di circolazione con i vari collaudi e/o certificazioni e la scheda del mezzo, se disponibile, scaricabile sul sito INAIL.
L’appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L’appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:
• le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;
• la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”;
• la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
• la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
• la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
• art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”
Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l’appaltatore deve dimostrare che rispetta la legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e rispettoso quale si conviene a chi svolge un pubblico servizio.
E’ facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione del personale per motivi di inabilità o per comportamento scorretto.
L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi locali, anche nel periodo di scadenza del contratto nazionale e degli accordi locali, sino al loro rinnovo, anche se l'Impresa non è aderente alla rispettiva associazione lavorativa o vi receda.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti e previa segnalazione all'Ispettorato del Lavoro e all'Impresa stessa, l'Amministrazione Comunale provvederà ad una detrazione del 20% sul canone dovuto, da destinare a garanzia dell'inadempienza degli obblighi di cui sopra. Il rimborso della somma di cui sopra all'Impresa avverrà solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro avrà dato il proprio nulla osta.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente conformi con i limiti e le prescrizioni imposte dalla normativa vigente sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato.
L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
L’Impresa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta differenziata dell’immondizia ed al suo trasporto nei contenitori pubblici posti nelle immediate vicinanze delle aree oggetto degli interventi dei materiali di risulta assimilabili ai rifiuti urbani, per gli altri rifiuti provvederà a smaltirli secondo le indicazioni dell’Art. 8 A tal fine si impone alla ditta aggiudicataria lo smaltimento differenziato dei rifiuti.
22 Obblighi di dipendenza assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri di dipendenza assicurativi, compresi quelli sugli infortuni sul lavoro, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore e saranno verificati come dalle disposizioni legislative vigenti.
23 Responsabilità dell'affidatario
L'affidatario è responsabile verso il Comune del servizio aggiudicato, che viene svolto con impiego di capitali e di mezzi ed a completo rischio dell'Impresa. Conseguentemente ogni responsabilità colposa o dolosa nell'esercizio delle funzioni appaltate è a carico dell'Impresa appaltatrice.
24 Cauzione definitiva
L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel bando/disciplinare di gara si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Appalto, quale garanzia a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell’Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con
quest’ultimo, resta inteso che l’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali.
In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell’anno, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.
La cauzione provvisoria della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.
Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
• avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia
• essere specificamente riferita alla gara dell’appalto in oggetto;
• prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
• prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
• prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
• essere escussa dall’Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all’Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d’appalto , trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni dell’Impresa o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale organismo arbitrale.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito; in mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.
25 Esonero di responsabilità / polizza assicurativa
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
Grava altresì sull’appaltatore l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio e comunque ai fini della sottoscrizione del contratto:
• Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dall’Amministrazione del Comune di Bardonecchia, suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Bardonecchia e gli eventuali subappaltatori.
La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.
• Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 xx.0000 x.x.x., (x) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione comunale e riferita specificamente al presente appalto.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (eurounmilione/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Bardonecchia.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
- a parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.
L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione.
L’Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile dell’affidamento alla presenza dei Tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Amministrazione Comunale.
A tale scopo il responsabile dell’affidamento comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice. I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
26 Controversie
Ogni vertenza che dovesse insorgere fra il Comune e l'Impresa appaltatrice dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell’Impresa a mezzo di lettera raccomandata AR o p.e.c..
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
È esclusa la camera arbitrale.
27 Subappalto e subaffidamento
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.
Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio.
Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione.
L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dal Codice.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
• all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
• il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In tal caso, il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, la terna di subappaltatori e deve allegare le dichiarazioni di quest'ultimi sull'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.
l concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
Salvo i casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Pertanto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
28 Variabilità dell’appalto
L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell’art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del X.xx n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell’Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.
A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs n. 50/2016.
Riguardo all’Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
29 Spese a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti all’affidamento dei lavori, nessuna esclusa. In particolare, sono a suo carico le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti; così pure s'intendono a carico del medesimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell'Amministrazione.
30 Costituzione in mora
I termini e le comminatorie previsti dal presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione di costituire in mora l'appaltatore.
31 Recesso
All'Amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse in analogia di quanto disposto dall’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L’Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell’art. 1 del D. L.. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell’adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d’ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con avviso anticipato di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo dell’Appaltatore senza che questi possa avanzare riserva alcuna.
In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta appaltatrice avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento, per le rate ancora non scadute all'atto della risoluzione del contratto, nonché alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
32 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
L’intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,12,13), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
In ogni caso, l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
33 Penali
Il ritardo nell’espletamento dei servizi con riferimento ai tempi d’intervento riportati agli articoli 11, 12, 13, 14, comporterà una penalità di € 70,00 per ogni giorno di ritardo o, in caso di tempi definiti in ore, di 50,00 € per ogni ora di ritardo.
Per comportamenti scorretti da parte del personale dell’appaltatore o per mancato rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’interruzione delle lavorazioni, la messa in sicurezza del cantiere o l’allontanamento dallo stesso del personale indesiderato e la sua sostituzione.
Saranno altresì applicate le seguenti penali nei casi di seguito elencati:
- Art. 8 - Imballaggi e smaltimenti. Mancata presentazione del rapporto degli smaltimenti con i gli allegati (FIR e altro); penale di € 70,00 oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Art. 11 e 12 Manutenzione programmata ordinaria annuale e stagionale: mancata consegna dell’Allegato 3 entro i tre giorni dalla conclusione del servizio a calendario e/o mancata firma dell’Allegato 3: penale di € 50,00;
34 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d’appalto si applica la disciplina prevista all’art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016
s.m.i cui si fa integrale rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’appalto. L’atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
35 Allegati
Si intendono parte integrante del presente CSA, i seguenti documenti:
⮚ Allegati 1 e 2: planimetrie con individuazione PL e quadri IP Comunali;
⮚ Allegato 3 Scheda rilevazione interventi illuminazione pubblica
⮚ Allegato 4: DUVRI
Si allega inoltre, pur non costituendo documento contrattuale, il database (da aggiornare) in formato excel dei PL comunali.