Accordo 0.XXX.XXX.XXX
Traduzione Berna, 24 giugno 2008/versione definitiva1
Accordo 0.XXX.XXX.XXX
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di dimora
Concluso il XX. XX. 200X Entrato in vigore il XX.XX.200X
(Stato al XX.XX.200X)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
in applicazione degli articoli 2 e 12 dell'accordo quadro del X.X.200X tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo
Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segre- teria di stato dell'economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall'altra, in materia di dimora dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.
Art. 2 Libera circolazione delle persone
Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno dodici cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un'attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Lie- chtenstein senza attività lucrativa. Xxxx quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.
Art. 3 Obbligo di notifica
I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein soggiacciono alle disposi- zioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.
Art. 4 Obbligo di notifica e d’autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri
1 La stessa ditta è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nel- l'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori di- pendenti sono autorizzati a prestare servizi nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.
2 A seconda della durata della prestazione di servizi nell'altro Stato contraente, vige il seguente obbli- go di notifica o d’autorizzazione:
1 Aggiunta del 7 agosto 2008 nell'art. 2 (cfr. secondo periodo)
a) la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall'obbligo di notifica o d’autorizzazione;
b) la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e amministrative dello Stato in cui viene effettuata. Tale norma si applica anche ai lavoratori distac- cati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca;
c) la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.
Art. 5 Durata di validità ed entrata in vigore
1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2 Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con pre- avviso di dodici mesi.
3 Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo. Fatto a X, in due esemplari in lingua tedesca, il XX.XX.2008.
Per la Confederazione Svizzera: Per il Principato del Liechtenstein:
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