FOGLIO INFORMATIVO
FIDES ENTE COMMISSIONARIO PER FACILITAZIONI RATEALI AI LAVORATORI SOCIETÁ PER AZIONI
FOGLIO INFORMATIVO
Redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 29.07.2003
Condizioni applicate dal 01/10/2009 al 31/12/2009
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Cessionario da cui il servizio è offerto | Intermediario Bancario incaricato dell’offerta |
FIDES ENTE COMMISSIONARIO PER FACILITAZIONI RATEALI AI LAVORATORI Societá per Azioni Xxx Xxxxxxxxxx 00 • 00000 Xxxx Tel. 00.0000000 • Fax 00.00000000 • xxx.xxxxxxxx.xxx • e-mail: xxxxx@xxxxxxxx.xxx • Capitale sociale € 1.610.472,00 i.v. • C. F. e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 00667720585 • X. XXX 00000000000 • R.E.A. Nº 140398 • Iscrizione Elenco Generale Banca d’Italia Nº 646 Società partecipata da Banco Desio Lazio S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Banco Desio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Società per Azioni - Sede legale e amministrativa in Xxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 Capitale Sociale € 67.705.040,00 int. versato - Riserve bilancio 2006 € 360.796.750,54 Iscr. Reg.Imprese Milano n. 1775 - Trib. Monza - Cod.Fisc. 01181770155 - X.Xxx 00705680965 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Iscritto all'Albo delle Banche n. 2210.3.0 codice ABI n. 03440/5 Gruppo Banco Desio: iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 3440/5 |
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
La cessione del quinto della pensione è una forma di finanziamento in base alla quale i pensionati possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote non superiori ad un quinto della pensione valutata al netto di ritenute e per periodi non superiori a 10 anni. La restituzione del debito avviene mediante trattenute mensili sulla pensione effettuate direttamente dall’Ente Pensionistico. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n. 180 del 5/1/50 e successivi provvedimenti, nonché dall’art. 13 bis L. 80/2005. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul “credito al consumo”.
SERVIZI ACCESSORI
I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di un contratto assicurativo a premio unico contro il rischio vita. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia di assicurazione si assumerà l’onere del pagamento del debito residuo in favore del Cessionario senza rivalsa sugli eredi del Cedente. Il costo delle assicurazioni è a totale carico di quest’ultimo ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dal Cessionario al momento dell’erogazione del prestito.
RISCHI
Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all’incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
CONDIZIONI ECONOMICHE (condizioni massime applicate)
T.A.N. (Tasso Nominale Annuo) | 8 % |
T.E.G. (Xxxxx Effettivo Globale) • per importi fino a €5.000,00 • per importi superiori a €5.000,00 | 18,06% 13,77% |
T.A.E.G. | 29,50% |
Interessi di mora calcolati su base annua | 2 % oltre il TAN |
Modalità di calcolo degli interessi: a scalare, con corresponsione in via anticipata.
Valuta di erogazione:
30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto
Commissioni e spese: | |
a) Commissione a favore del Cessionario, calcolata sull’importo finanziato lordo | 5% |
b) Commissione di intermediazione, calcolata sull’importo finanziato lordo | 5% |
c) Imposta di bollo | € 14,62 |
d) Spese di istruttoria e notifica | € 250,00 |
e) Spese di esazione quote | € 0,00 |
f) Premio di assicurazione del rischio vita del Cedente, obbligatoria ai sensi di legge (tasso massimo applicato all’importo finanziato lordo) | 27% |
Spese/Commissioni per l’estinzione anticipata calcolate sul capitale residuo | 1 % |
Rimborso spese per informazione precontrattuale | €10,00 |
Spese per emissione di duplicati di documenti | €20,00 |
SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O ILSERVIZIO
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione tra le parti. La cessione “pro-solvendo” delle quote della pensione avrà efficacia nei confronti del debitore ceduto al momento della notifica del presente contratto nelle forme previste dalla legge. L’erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall’ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) dell’Ente o Fondo Previdenziale di appartenenza del Cedente attestante il proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla pensione mensile del Cedente stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.
EROGAZIONE e QUIETANZA: L’erogazione avverrà mediante bonifico o assegno circolare non trasferibile a favore del Cedente. In caso di bonifico, l’accreditamento sul c/c del Cedente, salvo l’avvenuta estinzione di precedenti debiti contratti da quest’ultimo, costituisce atto di ricezione e quietanza dell’importo liquidato. In ogni altro caso, il Cedente si impegna a ritirare presso l’intermediario incaricato il conto di liquidazione e sottoscriverlo, contestualmente alla ricezione del netto ricavo
dell’operazione.
ESTINZIONE PRECEDENTI DEBITI SULLA PENSIONE: Oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora si rendesse necessario estinguere precedenti debiti contratti dal Cedente, risultanti dal certificato di pensione, il Cedente conferisce apposito mandato irrevocabile al Cessionario di provvedere all’estinzione, autorizzandolo espressamente a trattenere e a compensare dall’importo erogato tutte le somme occorrenti per l’estinzione di altre operazioni, siano esse di prestito, pignoramento o cessione, in essere al momento della sottoscrizione del contratto.
PAGAMENTI: Il prelevamento delle quote mensili, uguali e continuative, proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.
ESTINZIONE ANTICIPATA: È sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest’ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate, anche in conseguenza di rinnovo dell’operazione. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il Cedente godrà esclusivamente dell’abbuono degli interessi indicati in contratto per il periodo di rateazione non goduto.
SPESE TRATTENUTE ALL’EROGAZIONE: Le spese indicate nei punti a),b),c),d),e) ed f) della tabella riassuntiva delle condizioni economiche, essendo a carico del Cedente, verranno trattenute dal Cessionario all’atto dell’erogazione del finanziamento e da questi direttamente corrisposte agli aventi diritto.
RIDUZIONE DELLA PENSIONE: Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della pensione mensile, qualora la pensione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta continuerà a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto della pensione ridotta, così come previsto dagli artt. 35 e 55 del D.P.R. n°180/50 e succ. provv.
RITARDO NEI PAGAMENTI MENSILI: Nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull’importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 2° comma cod. civ..
DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE: Il mancato pagamento anche di una sola rata relativa alla somma finanziata, nonché l’inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal contratto comporteranno la facoltà del Cessionario di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., nonché di esigere, in unica soluzione, l’immediato pagamento di tutte le rate anche non scadute.
CONTRATTI ASSICURATIVI: La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione del contratto assicurativo connesso all’operazione. Il costo della Polizza Vita sarà a totale carico del Cedente ed il relativo premio verrà trattenuto e versato alla Compagnia di assicurazione direttamente dal Cessionario al momento dell’erogazione del prestito qualora il Cedente dia mandato al Cessionario.
PATRIMONIO PERSONALE DEI CONIUGI COOBBLIGATI: In deroga all’art. 190 del c.c. il Cessionario è autorizzato ad agire in via principale per il recupero del suo credito sui beni personali dei coniugi coobbligati.
CESSIONE DEL CONTRATTO: Il Cedente riconosce il diritto del Cessionario di cedere a terzi di sua scelta, parzialmente o totalmente, i diritti e/o i rapporti e/o i contratti costituiti con il presente atto, salvo che tale cessione non diminuisca la tutela dei diritti del Cedente medesimo. Il Cessionario si adopererà per informare il Cedente dell’eventuale avvenuta cessione del Contratto.
COMUNICAZIONI PERIODICHE: Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l’anno all’indirizzo di residenza e s’intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
VARIAZIONE DELL’ INDIRIZZO DI RESIDENZA O TRASFERIMENTO: Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento ad altro Ente o Fondo Previdenziale, al Cessionario, così come l’Ente o Fondo Previdenziale da cui si allontana è tenuto a comunicare al nuovo Ente o Fondo Previdenziale il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.
ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE: Il Cedente potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami del Cessionario all’indirizzo indicato nel presente foglio informativo consegnato per il tramite dell’Intermediario Bancario prima della conclusione del contratto: Fides S.p.a., Ufficio Reclami, xxx Xxxxxxxxxx xx 00,00000 Xxxx, inoltrando la propria richiesta a mezzo lettera raccomandata con a.r.
PRIVACY: Il Cedente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.03 nº 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà quello di legge. Il Cedente elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso la residenza indicata e s’impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.
AVVISO E FOGLIO INFORMATIVO: Il Cedente, apponendo la propria sottoscrizione sul presente foglio, dichiara di aver ricevuto copia dell’AVVISO e del FOGLIO INFORMATIVO del Cessionario.
ONERI AGGIUNTIVI: Xxxxxx onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo ”FOGLIO INFORMATIVO” denominata “Condizioni economiche”. Il Cessionario informa il Cedente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici del Cessionario e che, pertanto, l’attività dell’Intermediario Bancario non è necessaria per l’ottenimento del credito.
LEGENDA
CESSIONE PRO SOLVENDO: La cessione è effettuata per estinguere un debito del cedente verso la Cessionaria (art. 1198 c.c.) e la liberazione del Cedente avviene solo quando la Cessionaria ha ottenuto il pagamento del debito ceduto.
DEBITORE CEDUTO: Qualsiasi Ente o Istituto deputato al trattamento pensionistico vincolato a riconoscere al Cedente una pensione.
CAPITALE RESIDUO: Ammontare del prestito (in linea capitale, comprensivo degli interessi scalari) che il Cedente deve ancora versare al Cessionario.
DURATA DEL FINANZIAMENTO: Intervallo temporale concordato tra il Cessionario ed il Cedente entro cui quest’ultimo dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati ed attualizzati.
EROGAZIONE: Atto attraverso cui il Cessionario versa a favore del cedente l’importo concesso in prestito.
ESTINZIONE ANTICIPATA: Facoltà da parte del Cedente di estinguere anticipatamente il debito rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.
GARANZIA: Valore richiesto dal Cessionario per la concessione di un prestito, su cui il Cessionario si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca), personali (firma di un coobbligato, fidejussione), convenzionali od assicurative a copertura del rischio vita (obbligatoria per legge DPR 180/1950 e succ. provv.).
INTERESSI DI MORA: Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.
RATA/QUOTA: Versamento periodico da corrispondere al Cessionario come rimborso del finanziamento accordato, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.
TAEG (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale): Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, ecc..
TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale): È il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dal Cessionario all’importo lordo del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali commissioni, spese e imposte. Corrisponde al Prezzo che il Cedente paga al Cessionario per la fruizione del prestito nell’intervallo di tempo di un anno.
TEG (Tasso Effettivo Globale): E’ un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di cui all’art. 2 della legge n. 108/1996 (Legge c.d. antiusura). Viene calcolato tenuto conto, oltre che degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione e quelle relative ad assicurazioni obbligatorie per legge.
IL CEDENTE O MUTUATARIO L’INTERMEDIARIO BANCARIO
(timbro e firma della Filiale)