CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2009, il giorno 3 luglio, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale
E
i rappresentanti regionali delle XX.XX F.L.C. CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS CONF.SAL e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola
VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e il 1° biennio economico 2006/2007;
VISTO il CCDN del 25/7/2000 sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
VISTO il CCNI del 20/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni sulla mobilità del personale;
VISTO il CCNI del 26/6/2009 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2009/2010
il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, che integra ed esplicita il CCNI del 26/06/2009 al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.
ART. 1 - Finalità, efficacia, durata del contratto e campo di applicazione
1. Il presente contratto, in attuazione di quanto indicato nelle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. di tutte le scuole del Lazio.
2. Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2009/2010 e gli effetti giuridici che ne derivano decorrono dalla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane comunque in vigore fino a sottoscrizione di nuovo contratto regionale, nelle clausole compatibili con la contrattazione nazionale dell’anno di riferimento.
3. Le parti annualmente procederanno alla verifica del presente accordo che potrà comportare la modifica di parti dello stesso, nonché la stesura di nuovi articoli, in presenza di nuovi accordi a livello nazionale.
4. Il presente CCRI si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della L. 270/1982.
5. Oltre agli obiettivi indicati nell'art. 1 del CCNI del 26/06/2009 sono, altresì perseguiti i seguenti:
-coniugare la tutela del personale con l'esigenza di favorire un regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico;
- attuare un proficuo impiego del personale per migliorare la qualità dell'offerta formativa;
- rafforzare la capacità delle scuole di elaborare progetti.
TITOLO I PERSONALE DOCENTE
ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a. s. 2009/2010 oltre ai docenti indicati dalla lettera a) alla lettera m) del comma 1 dell'art. 2 del CCNI del 26/06/2009 sono:
o) i docenti che prestano servizio nelle scuole penitenziarie o ospedaliere e nei Centri Territoriali Permanenti;
p) i docenti dei corsi integrativi dei licei artistici;
q) i docenti titolari su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado che richiedano l'utilizzazione sui posti derivanti da concessione di deroghe in sede di adeguamento degli organici già richiesti con la domanda di mobilità (modello S);
r) i docenti dell’istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna ( modello MC).
2. Per i docenti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2 del CCNI del 26/06/2009 il sessennio è da considerarsi a partire dall'a.s. 2004/2005.
ART. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
1. Le parti concordano che il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è costituito, per ogni singola provincia, da:
a) disponibilità residue dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi;
b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado;
c) posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007 , eventuali ore e posti funzionanti presso scuole aventi particolari finalità; si precisa che l’utilizzazione prevista al punto q) del precedente art. 2, si colloca nell’ordine delle operazioni indicate nell’allegato 3 del CCNI del 26/06/2009 nella posizione 40 bis;
d) eventuali altre disponibilità di posti di tipo comune ovvero di lingua straniera nella scuola primaria;
e) disponibilità derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
f) posti lasciati disponibili dal collaboratore del dirigente scolastico destinatario di esonero o semiesonero. (Tenuto conto che i posti e le cattedre di cui sono titolari i docenti collaboratori devono entrare nel piano delle disponibilità – anche al fine di contenere la spesa – i dirigenti scolastici individuano il collaboratore destinatario dell’esonero e/o del semiesonero e comunicano la relativa disponibilità entro il 10/07/2009, qualora non sia stata già comunicata);
g) disponibilità derivanti dagli incarichi di presidenza;
h) posti e cattedre disponibili per effetto di collocamento fuori ruolo, comandi, assegnazioni borse di studio presso università o enti, utilizzazioni in attività di tirocinio nelle scuole magistrali e/o presso istituti magistrali, ecc…
i) "spezzoni" (per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado ivi comprese le ore di approfondimento di cui all’art 3 comma 1 del CCNI del 26/06/2009) che non abbiano concorso a costituire cattedre o posti orario e che siano disponibili per l'intero anno scolastico. Detti "spezzoni" saranno aggregati per la costituzione di cattedre e posti orario nuovi e/o per migliorare le cattedre orarie esterne già costituite nell'organico di diritto, tenendo conto dei criteri di viciniorità e, per l'educazione fisica nelle scuole secondarie di secondo grado anche di "spezzoni" orario riferiti a squadre diverse, al fine di determinare raggruppamenti orari quanto più possibile vicini all'orario di cattedra. Parimenti i suddetti criteri sono da applicarsi ai posti e cattedre orario esterne. Il miglioramento del completamento della cattedra orario esterna, previsto al punto s) del precedente art. 2, fermo restando l’istituto di titolarità della cattedra, può essere chiesto entro le date già fissate dal CCNI del 26/06/2009, a domanda, dal docente dell’istruzione secondaria che, con riferimento all’organico di diritto dell’a.s. 2009/2010, sia stato interessato da una modifica delle istituzioni scolastiche che completano la cattedra oraria esterna nell’a.s 2009/2010. La relativa operazione si colloca nell’ordine delle operazioni indicate nell’allegato 3 del CCNI del 26/06/2009 nella posizione 30 bis. ( modello MC);
j) posti disponibili per effetto di fruizione della L. 11/02/80 n. 26 (c.d. “Legge Xxxxxxxxxx”);
k) posti su cui sono titolari docenti distaccati negli uffici di gabinetto dei ministeri e nelle segreterie particolari, distacchi, esoneri, aspettative sindacali per l'a.s. 2009/2010;
l) posti derivanti dall'istituzione di sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore;
m) posti derivanti dalla utilizzazione di docenti presso le Università per l'attuazione del tutoraggio tra MIUR e Atenei;
n) posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma per un periodo non inferiore a cinque mesi (esclusivamente per le classi di concorso in esubero);
o) eventuale disponibilità derivanti dal funzionamento dei Centri Territoriali Permanenti e quelle relative alle attività formative; l’utilizzazione sulle attività formative dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, si colloca nell’ordine delle operazioni indicate nell’allegato 3 del CCNI del 26/06/2009 nella posizione 27 bis. L’utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell’esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell’intero anno scolastico;
p) per gli insegnanti tecnico-pratici (tabella C) appartenenti a posti in esubero, ai sensi dell’art. 2 del CCNI del 26/06/2009 e al fine di una totale utilizzazione del personale, i circoli didattici, le istituzioni scolastiche di primo grado e gli istituti comprensivi possono chiedere risorse per la realizzazione di progetti che prevedano l’attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie. L’utilizzazione può riguardare esclusivamente i
docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell’esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell’intero anno scolastico (modello ITP);
q) "spezzoni" di orario della scuola primaria, secondaria di primo, di secondo grado e artistica non disponibili per l'intero anno scolastico, ma per un periodo non inferiore a cinque mesi (esclusivamente per le classi di concorso e i posti di insegnamento in esubero);
r) per l'Educazione Fisica e Sportiva, oltre alle ore curricolari, figureranno anche le attività connesse ai giochi sportivi studenteschi e di avviamento alla pratica sportiva (sia generalizzata che selettiva), ivi compresa la consulenza presso i circoli didattici, la collaborazione presso gli Uffici periferici con il coordinatore di educazione fisica nonché i progetti sperimentali di educazione pre-sportiva, di cui alla C.M. n. 67 del 9.2.96, recepita nel protocollo d'intesa del 12.3.97 tra il Ministero della Pubblica istruzione ed il CONI, nonché le iniziative previste dall'art. 3 del D.P.R. n. 156 del 9/4/99 e la realizzazione di progetti di attività motorie, fisiche e sportive (esclusivamente in caso di esubero nella classe di concorso);
s) posti costituiti da attività formative a favore di allievi ospedalizzati o temporaneamente non ospedalizzati ma che necessitano di particolari cure a casa;
t) disponibilità derivanti nelle scuole dell’obbligo e in quelle d’istruzione secondaria di II grado dall’attuazione delle attività relative alle figure professionali di cui all’art. 5 della Legge nr. 426/88 (rispettivamente operatore tecnologico /operatore psicopedagogico e coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico) ed ai progetti di cui al comma 7 dell’art. 455 del D. L.vo 297/94. Le attività relative alle figure professionali ed ai progetti, saranno autorizzate in ogni classe di concorso nella misura, rispettivamente, del 10% e del 20% del soprannumero della rispettiva classe di concorso. Tale soprannumero sarà rilevato dopo la copertura di cattedre, cattedre-orario, posti-orario (ore residue più ore a disposizione; le ore residue andranno associate nella misura massima possibile abbinando secondo criteri di viciniorità non oltre tre scuole in non più di due comuni). I progetti, deliberati dai Collegi dei docenti, potranno riguardare le seguenti finalità:
1) progetti diretti alla prevenzione ed al contenimento del disagio e della dispersione scolastica, al recupero degli alunni con difficoltà d’apprendimento, all’integrazione degli allievi extracomunitari, nomadi e stranieri;
2) progetti di sviluppo della multimedialità;
3) progetti mirati a promuovere il successo formativo;
4) progetti realizzati a migliorare l’offerta formativa dei centri territoriali permanenti.
I progetti saranno esaminati da un’apposita commissione costituita presso gli UU.SS.PP. e saranno graduati secondo i seguenti criteri: 1) organizzazione del progetto avente le seguenti priorità – scuole in rete, consorzi territoriali, istituti comprensivi, singole istituzioni scolastiche; 2) coinvolgimento del numero degli alunni sul totale della popolazione scolastica; 3) coinvolgimento nel progetto dei soggetti quali – enti locali, A.S.L., ecc, ecc.; 4) verifica e produzione finale ipotizzata.
Tutti i progetti saranno graduati in un’unica graduatoria provinciale in relazione alla qualità e ai bisogni comunicati da ogni singola istituzione scolastica. I docenti assegnati alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili. Nell’ipotesi che venisse a mancare, a vario titolo, la risorsa a suo tempo nominativamente individuata, l’istituzione scolastica indicherà un ulteriore nominativo, sempre appartenente a classe di concorso in esubero, per la realizzazione del progetto. Su tali progetti possono essere utilizzati anche i docenti titolari sulla dotazione organica provinciale. Ciascuna istituzione scolastica non può presentare più di due progetti. Ciascun progetto dovrà prevedere l’utilizzazione del docente per orario di cattedra o per parte di essa (non meno di 6 ore) a condizione che sia salvaguardata l’inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
u) per l’insegnamento della religione cattolica, si rinvia a quanto previsto dal CCNI del 26/06/2009.
2. E' garantita, su richiesta delle istituzioni scolastiche interessate, la prosecuzione dei progetti attivati negli anni scolastici precedenti e proseguiti senza soluzione di continuità, mediante l'utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso non in esubero.
3. Nel quadro delle disponibilità, per le classi di concorso e posti di insegnamento in esubero, previa attenta valutazione delle condizioni previste dai punti 5 e 9 dell’art. 5 del CCNI/2009 , sarà presente l'elenco delle scuole ed istituti su cui procedere alla messa a disposizione.
4. Per consentire agli interessati di produrre domanda di utilizzazione in altro ruolo o in altra classe di concorso, non appena concluse le operazioni di mobilità e di cessazioni dal servizio del personale appartenente a ruoli o a classi di concorso in esubero, saranno affissi all'albo di ogni U.S.P. e comunicati alle XX.XX Provinciali, i dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero, dai quali saranno evidenziate le situazioni in esubero.
Ogni U.S.P. fornirà alle XX.XX. di ogni singola provincia, in sede di informazione preventiva e, prima dell'avvio delle operazioni di cui al presente contratto, il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti, nonché gli elenchi nominativi relativi ad eventuali esuberi, ai posti di D.O.P. ecc., divisi per ordine e grado di scuole e per classi di concorso, nonché gli elenchi degli utilizzati e/o comandati a qualsiasi titolo presso sedi o istituzioni diverse dalle istituzioni scolastiche, indicanti la sede di titolarità o di servizio resesi libere.
Sarà data inoltre tempestiva informazione alle XX.XX. anche sull'eventuale disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
ART. 4 - Particolari tipologie di utilizzazione
I docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della Legge 27/12/2002 n. 289 che abbiano avuto rivisto il giudizio medico in un momento che non ha consentito loro di presentare idonea domanda di mobilità – ovvero coloro i quali, nell’ambito del movimento non siano stati assegnati alla sede in cui prestano servizio o che siano stati assegnati in istituzioni scolastiche diverse rispetto a quelle richieste – hanno titolo a presentare domanda di utilizzazione entro le date fissate dal CCNI/ 2009 (modello MI)
ART. 5 - Utilizzazione dei docenti interessati ai passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento di cui all'art. 482 del D.L.vo 297/'94
1. I docenti che, in attuazione della procedura prevista dall'art. 482 del D.L.vo 297/94, hanno titolo al passaggio ad altra classe di concorso, possono, a domanda, essere utilizzati sulla disponibilità di tale ultima classe con precedenza rispetto ai docenti appartenenti ad altra classe di concorso o ad altro ruolo.
2. I docenti che hanno ottenuto il passaggio, ai sensi del precitato art. 482 del D.L.vo 297/94, qualora siano individuati in posizione di soprannumerarietà, hanno la precedenza ai fini delle utilizzazioni nell'istituto di titolarità per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.
ART. 6 - Utilizzazione dei docenti su posti dei Centri Territoriali Permanenti.
1. Ferma restando la titolarità sul C.T.P. e considerato il rinvio dell’attivazione dei CPIA, le modalità di assegnazione del personale docente in una delle sedi in cui si articoleranno i corsi nei C.T.P. per l'istruzione dell'età adulta sono regolate dal contratto d'istituto.
2. Possono essere utilizzati, a domanda, nei Centri di cui al presente articolo anche docenti di istruzione secondaria di II grado appartenenti a classi di concorso in esubero, in base a titoli culturali e professionali idonei alle attività formative che si svolgono all'interno dei singoli Centri.
3. Gli interessati dovranno inoltrare domanda entro le date fissate dal CCNI/ 2009 (modello UC).
ART. 7 - Utilizzazione dei docenti nei corsi integrativi dei licei artistici
1. Con il presente articolo vengono disciplinati i criteri di assegnazione dei docenti sui corsi integrativi dei licei artistici operanti nelle varie province, ad integrazione di quanto stabilito dalla lettera circolare del M.I.U.R. prot. n.4987 del 2/10/2000 al titolo "Personale" - lett. b).
In caso di riduzione del numero dei corsi rispetto a quelli autorizzati per l'anno scolastico 2008/2009 si dovrà procedere a graduare i docenti che hanno svolto l'insegnamento nei corsi integrativi negli anni scolastici precedenti e che abbiano prodotto domanda di conferma, i cui punteggi confluiranno in tre graduatorie provinciali, compilate secondo le tabelle allegate al CCNI del 26/06/2009:
a) la prima graduatoria comprenderà i docenti che hanno svolto il suddetto insegnamento per più di un anno scolastico;
b) la seconda comprenderà i docenti che abbiano svolto tale insegnamento per un solo anno;
c) la terza graduatoria comprenderà i docenti che hanno prodotto domanda per la prima volta.
Gli stessi criteri verranno adottati in caso di utilizzazione di cui all'art. 4 della precitata lettera circolare del 02/10/2000. Le graduatorie predette saranno compilate, distinte per materia d'insegnamento. I docenti aspiranti alla conferma,
forniti di altra abilitazione, potranno concorrere anche per insegnamenti diversi da quelli di titolarità. Le relative nomine saranno disposte sulle ore rimaste disponibili dopo la conferma e la nuova nomina dei docenti titolari della corrispondente materia dei corsi integrativi.
Le graduatorie di cui al punto 1. saranno affisse all'albo dell’U.S.P. di ogni singola provincia di norma cinque giorni prima della effettuazione delle nomine per rendere possibile agli interessati la proposizione di eventuali reclami per errori materiali. La disponibilità delle ore residue dopo l'assegnazione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola dove si svolgono i corsi, verrà affissa, invece, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.
Le nomine saranno conferite previa convocazione degli interessati che avverrà tramite scuola di servizio. Qualora il docente regolarmente convocato risulti assente, il medesimo sarà considerato rinunciatario, senza possibilità di ulteriori nomine per l'anno in corso.
Le ore residue risultanti dopo la effettuazione delle precedenti operazioni verranno assegnate ai docenti da nominarsi per la prima volta e, successivamente, verranno restituite ai Dirigenti scolastici, qualora non sia possibile un abbinamento tale da consentire la stipula di un contratto a tempo determinato da parte del Dirigente dell’U.S.P. di ogni singola provincia.
I docenti interessati alla utilizzazione di cui al presente articolo dovranno presentare domanda entro il 7/09/2009 (modello CI).
ART. 8 - Scambio di posto tra coniugi
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e cioè subito dopo le operazioni di assegnazione provvisoria, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi, ambedue docenti di scuola dell’infanzia o di scuola primaria assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune. Parimenti si procede in relazione ad analoghe richieste avanzate da coniugi di scuole
ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Nei casi in cui si chiede lo scambio di posti tra coniugi titolari in province diverse, le domande dovranno essere presentate nei termini previsti per le domande di utilizzazione ad entrambi i Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati che le esamineranno di concerto (modello SCC).
ART. 9 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nell'art. 8 del CCNI devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre. E' necessario, infatti, perché l'interessata possa usufruire del diritto di precedenza, che tale situazione sussista alla data delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda, certificazione medica, rilasciata dalla A.S.L. di appartenenza, contenente l'indicazione della data presunta del parto e inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio che sia ovviamente avvenuta in data antecedente alle operazioni di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento pre-adottivo o affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima della data di pubblicazione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno.
2. In caso di concorrenza fra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di cui al punto 7 dell’art 7 del CCNI/2009 ( comuni che comprendono più distretti) va formulata con l’allegato modello APD.
ART. 10 - Compilazione graduatorie provinciali per utilizzazione su attività di sostegno
1. Le graduatorie provinciali comprendenti tutti i docenti titolari di organico sede e di posti di D.O.P., in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75, ivi compresi i docenti che hanno frequentato i corsi intensivi, di cui al
D.M. 16/6/97, che abbiano prodotto domanda intesa ad ottenere la utilizzazione su posti di sostegno attivati in favore degli alunni diversamente abili, sono compilate secondo le tabelle allegate al CCNI del 26/06/2009. Per eventuali errori materiali può essere presentato reclamo secondo quanto esplicitato all’art. 22 del CCNI del 26/06/2009 da parte degli aspiranti nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione. Esaminati i reclami, verranno di nuovo affisse all'albo le relative graduatorie definitive.
ART. 11 - Compilazione graduatorie provinciali per utilizzazione su attività di operatore tecnologico, operatore psico- pedagogico e coordinatore dei servizi di biblioteca
1. Nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1 del presente contratto in rapporto alla consistenza del soprannumero, i docenti delle scuole dell’obbligo e di istruzione secondaria di II grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte appartenenti a classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati rispettivamente per le attività di operatore tecnologico, psicopedagogico e coordinatore dei servizi di biblioteca.
2. Ai fini della utilizzazione nelle predette attività, i docenti debbono presentare domanda all’U.S.P. di competenza, per il tramite del Dirigente Scolastico, precisando, oltre alla sede di titolarità, la sede o le sedi di preferenza, nonché i titoli culturali e professionali posseduti, di cui alla tabella allegata al CCNI del 26/06/2009 (modello FP).
ART. 12 - Sequenza Operativa
L’U.S.P., definito il quadro complessivo delle disponibilità, qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore ai posti disponibili, assegnerà innanzitutto i posti che comportino maggior onere finanziario.
Le utilizzazioni a domanda precedono quelle d'Ufficio.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche a seguito di sopravvenute ulteriori disponibilità.
Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione d'ufficio dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale operazione avverrà dopo tutte le fasi previste nell’ Allegato 3 del CCNI/2009.
ART. 13 - Personale educativo
Al personale educativo si applica quanto previsto per il personale docente, in quanto compatibile.
TITOLO II
PERSONALE A.T.A.
ART. 14 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni
Destinatario dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2009/2010 è il personale A.T.A. indicato nell'art. 11 del CCNI del 26/06/2009.
ART. 15 - Criteri per la determinazione delle disponibilità
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 del CCNI del 26/06/2009 nel quadro delle disponibilità saranno anche ricompresi i posti resisi attualmente disponibili: per distacco del personale negli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, nonché nell'Ente Regione, Provincia e Comune e dei posti su cui è titolare il personale distaccato per mandato politico, per incarico sindacale o per comando, nonché quelli disponibili per concessione di part-time.
2. Ogni U.S.P. fornirà alle XX.XX. di ogni singola provincia in sede di informazione preventiva e, prima dell'avvio delle operazioni di cui al presente contratto il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti nonché gli elenchi relativi al numero degli addetti ed eventuali esuberi divisi per profilo professionale, degli elenchi degli utilizzati e/o comandati a qualsiasi titolo presso sedi o istituzioni diverse dalle istituzioni scolastiche, indicanti la sede di titolarità o di servizio resesi libere. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle XX.XX. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazioni delle stesse.
ART. 16 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi, in sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento
Il personale di cui al comma 1 dell'art. 14 del CCNI del 26/06/2009 verrà riassegnato alla medesima scuola di servizio in base ad apposita graduatoria unica del singolo dimensionamento redatta dall’U.S.P. in applicazione dell'allegato 4 del CCNI del 26/06/2009 e ai fini del rientro nella sede oggetto del singolo dimensionamento la continuità viene valutata come al soprannumerario trasferito d'ufficio (modello ATA SC).
ART. 17 - Criteri e modalità d’individuazione di situazioni di soprannumero
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 17 del CCNI del 26/06/2009 valgono i seguenti criteri.
2. La situazione di soprannumerarietà di una scuola o istituto si determina quando il numero dei posti esistenti nell'organico è inferiore al numero degli addetti ivi titolari. Per l'individuazione del soprannumero del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, si applicano i seguenti criteri:
a) formulazione delle graduatorie per aree ove si siano verificate le condizioni che hanno determinato la diminuzione del posto aggregato;
b) individuazione del personale in soprannumero per area;
c) assegnazione degli Assistenti tecnici, in relazione al titolo da essi posseduto, nelle corrispondenti aree, ove si verifichi disponibilità.
Si precisa che l'assistente tecnico in possesso del titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dagli ex Provveditorati agli Studi) per l'accesso ad altra area, per la quale si verifichi disponibilità di posto nell'istituto di titolarità, non deve essere considerato in soprannumero. Qualora ciò non fosse sufficiente a coprire l’esubero, gli assistenti tecnici potranno presentare domanda di utilizzazione entro il 24/07/2008 per le attività previste alla lettera b, punto 2 art. 12 del CCNI del 26/06/09 (modello ATA SP);
d) al fine della individuazione del personale soprannumerario, il Dirigente Scolastico dovrà compilare, sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, apposite graduatorie. A tal fine inviterà gli interessati a compilare apposita istanza, contenente gli elementi previsti dalla tabella di valutazione allegata al citato contratto.
Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale.
Le graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico, comprensive dei punteggi analitici, rimarranno affisse all'albo della Scuola per l'intero anno scolastico e consegnate in copia alla R.S.U. di istituto e rese disponibili per eventuali richieste delle OO. SS. firmatarie del contratto.
ART. 18 - Scambio di posto tra coniugi
L'attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 18 del CCNI del 26/06/2009 è disciplinata nel modo seguente.
A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e cioè subito dopo le operazioni di assegnazione provvisoria, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi, purché gli stessi appartengano al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
Nei casi in cui si chiede lo scambio di posti tra coniugi o conviventi di fatto titolari in province diverse, le domande dovranno essere presentate nei termini per le domande di utilizzazione ad entrambi i Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati che le esamineranno di concerto (modello SCC).
ART. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
1. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nell'art. 19 del CCNI del 26/06/2009 devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre per la quale vale quanto precisato al comma 1 dell'art. 10 del presente contratto.
2. In caso di concorrenza tra più aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età.
3. La domanda di assegnazione provvisoria di cui al punto 7 dell’art.18 del CCNI/2009 (comuni che comprendono più distretti) va formulata con l’allegato modello APA.
ART. 20 – Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A..
Nel caso in cui, dopo le operazioni di cui ai punti 1 e 2 dell’art 11 bis del CCNI/2009, non sia stato possibile provvedere alla completa copertura di posti di D.S.G.A., gli UU.SS.PP. procederanno con i criteri, le modalità e i termini sotto indicati alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra istituzione scolastica:
1. i Dirigenti degli UU.SS.PP.. del Lazio, entro il 7/07/2009, invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di presentare all’U.S.P. stesso, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio scolastico periferico, una domanda, secondo il modello allegato che è parte integrante del contratto (Modello “S” e Scheda “S”), volta all’inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei residui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l’incarico, secondo l’ordine di preferenza espresso dall’interessato;
2. l’U.S.P. graduerà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenze, procedendo all’utilizzazione con priorità nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al CCNL del 29/11/2007 ed escludendo chi ha , nella propria scuola, rifiutato l’ incarico conferibile ai sensi dell’art. 47 del citato contratto o in quanto beneficiario della prima posizione economica:
• punteggio per il titolo di studio di accesso al profilo professionale del D.S.G.A. previsto dal CCNL del 29/11/2007 (punti 12);
• punteggio per ogni incarico annuale conseguito, prestato nella funzione di sostituzione del D.S.G.A. e/o dell’ex responsabile amministrativo e/o dell’ex coordinatore amministrativo e/o dell’ex segretario (punti 12). Per l’attribuzione del relativo punteggio bisognerà conteggiare almeno 180 giorni;
• punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni (punti 1 al mese o frazione, fino a un massimo di punti 12 l’anno). Per l’attribuzione del relativo punteggio bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la somma così ottenuta per trenta. I mesi di servizio scaturenti, così come l’eventuale frazione superiore a 15 giorni, saranno valutati come sopra descritto;
• a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;
• ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell’anno scolastico precedente, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami per le eventuali richieste di rettifica. L’U.S.P., contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell’assistente amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. con personale supplente. In proposito si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000.
In coda alla graduatoria di cui alla precedente punto sarà graduato, con gli stessi criteri ivi previsti, il personale assistente amministrativo che ha sottoscritto la proposta dell’U.S.P. di contratto a tempo determinato e che abbia inoltrato domanda tramite il modello “ST” entro il termine che sarà fissato dal competente ufficio scolastico provinciale. Ai soli fini della scelta della sede, si riconosce al personale di cui al presente articolo che abbia svolto la funzione di D.S.G.A. per l’intero anno scolastico precedente la priorità nel suo turno di nomina. I posti lasciati liberi dovranno essere coperti dal competente U.S.P. Il personale di cui al presente articolo verrà comunque chiamato successivamente al personale di cui alla lettera c) del successivo art. 21.
In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l’Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.
ART. 21 – criteri e modalità per il conferimento d’incarichi di reggenza ai D.S.G.A.
a) – Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate all’art. 20 del presente CCRI non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i Dirigenti degli UU.SS.PP. potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando
l’elenco di cui alla lettera c) e nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b) del presente articolo. I Dirigenti degli UU.SS.PP. del Lazio, al fine di predisporre celermente l’elenco di cui alla lettera b), senza attendere di conoscere il sussistere dell’esigenza, invieranno, al termine delle operazioni di cui all’art 20 del predetto CCRI , una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, per rendere nota ai D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, la possibilità di presentare all’U.S.P. stesso, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio scolastico periferico, una domanda, secondo il Modello “R” e Scheda “R”allegati, volti ad ottenere eventuali incarichi di reggenza. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l’incarico di reggenza. b)– Il D.S.G.A. che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, esclusa la lettera F), ai sensi del punto I (anzianità di servizio) e, esclusa la lettera B), del punto III (titoli generali) dell’allegato 4 del C.C.N.I. del 26/06/2009 concernente le utilizzazioni. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella scheda allegata alla domanda. Dopo la pubblicazione dell’elenco provinciale provvisorio, eventuali reclami dovranno pervenire all’U.S.P. entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
c) – L’elenco definitivo redatto ai sensi della lettera b) è utilizzato dal Dirigente dell’U.S.P. per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun D.S.G.A può essere conferito per lo stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l’incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell’elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse (distretto o scuola) sulla base dei criteri di viciniorità e, qualora ulteriormente necessario, in relazione ai criteri di affinità di tipologia. In entrambe le ipotesi, il raffronto va fatto tra l’istituzione scolastica di titolarità o di servizio del D.S.G.A. e quella dove deve essere svolta la reggenza. In caso di mancata indicazione esplicita di preferenze nella domanda , da parte dell’interessato, per alcune scuole ove necessiti di nomina di un reggente, si seguirà il criterio della viciniorità. L’assunzione dell’incarico di reggenza comporta l’impossibilità, anche in epoca successiva, di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche.
d) –In caso di assenze del DSGA di durata prevedibile di almeno trenta giorni , ma inferiore ad un anno, il dirigente scolastico, espletate le procedure vigenti di cui al CCNL e successive sequenze contrattuali, dovrà richiedere all’USP l’attribuzione di un incarico di reggenza da individuare tra il personale inserito nell’elenco definitivo di cui al punto c) e con le modalità ivi richiamate.
I compensi degli incarichi di reggenza dovranno far riferimento sempre alla normativa vigente.
In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l’Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili
ART. 22– modalità di utilizzazione dei responsabili amministrativi
I responsabili amministrativi con incarico a tempo indeterminato, ove non chiedano di essere utilizzati sui posti di assistente amministrativo vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico con conseguente copertura del posto a tutti gli effetti, saranno utilizzati presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti, in attesa dell’attuazione dei CPIA. ART. 23 - Assegnazione del personale docente e ATA nel circolo e nell'istituto - Contratti d'istituto
1. I contratti d'Istituto richiamati negli artt. 4 e 15 del CCNI del 26/06/2009 debbono essere sottoscritti prima dell’avvio dell’anno scolastico. I Dirigenti scolastici, pertanto, dovranno procedere alla convocazione dei soggetti negoziali per stipulare il contratto integrativo di istituto in tempi congrui con tale termine.
2. Il personale ATA di cui al comma 6 dell’art. 11 del CCNI del 26/06/2009 è utilizzato secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo contratto sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.
ART. 24 - Trasparenza nella procedura
1. Tutte le disponibilità, avvenuta l’informazione preventiva di cui al comma 4 dell’art. 3 del presente contratto, devono essere affisse all’albo dei rispettivi UU.SS.PP., previa consegna alle OO. SS., due giorni prima di avviare le operazioni di utilizzazione, così da consentire, a chi ne abbia conoscenza, di segnalare la presenza di eventuali posti e/o cattedre non rilevate.
2. Eventuali disponibilità che sopravvengono devono essere affisse all’albo nella medesima giornata e saranno rese disponibili per le utilizzazioni della giornata successiva.
3. In ciascun Ufficio territoriale in cui verranno emessi provvedimenti annuali, ciascun giorno, al momento dell’inizio delle operazioni, saranno affisse tutte le disponibilità che verranno depennate man mano che gli aventi titolo procederanno alla propria sistemazione.
4. I provvedimenti di utilizzazione, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento a eventuali disponibilità sopravvenute.
Le Organizzazioni Sindacali aventi titolo saranno informate delle disponibilità con i medesimi tempi previsti per l’affissione all’albo. Alle medesime XX.XX., all’inizio delle operazioni, sarà fornito un elenco, per ciascuna delle classi di concorso e dei posti, di tutti gli aventi titolo alle utilizzazioni.
ART. 25 – Contenzioso
1. Il personale che rispetto al punteggio assegnato nella graduatoria redatta ai fini dell’utilizzazione ritiene di essere collocato in una posizione non congrua, ovvero che gli sia stato assegnato un punteggio diverso da quello spettante
può, a norma dell’art. 22 del CCNI del 26/06/2009, presentare motivato reclamo all’Ufficio che ha emesso l’atto, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Quest’ultimo deciderà entro i successivi dieci giorni adottando gli eventuali provvedimenti correttivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Avverso i provvedimenti di utilizzazione è ammessa, ai sensi del citato art. 22 del CCNI del 26/06/2009, l’attivazione delle procedure indicate alla voce “controversie individuali”.
Art. 26 - Interpretazione autentica ed eventuali integrazioni
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le parti che l’hanno sottoscritto si riuniscono entro cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari. L’accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.
La Parte Pubblica
X.xx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
La Parte Sindacale
F.L.C - CGIL
X.xx Xxxxxxxx Xxxxx
CISL Scuola f.xxXxxxxxxx Xxxxxxxxxx
UIL Scuola F.toGiovanni Febroni
SNALS Confsal
(per Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx) X.xx Xxxxxxx Xxxxxx
GILDA-UNAMS
X.xx Xxxxx Xxxxxxxx
FLC CGIL | CISL SCUOLA | UIL SCUOLA | SNALS CONFSAL | GILDA UNAMS |
ROMA E LAZIO |
Nell’apporre la propria firma al presente contratto integrativo regionale, le sottoscritte OOSS sottolineano la situazione di grave disagio nella quale versa il sistema scolastico laziale, investito da una serie di tagli che incidono profondamente sulla sua capacità operativa.
Il contratto sulle utilizzazioni, peraltro stipulato in condizioni di urgenza, data la ristrettezza dei termini fissati, è stato sottoscritto con la finalità di mitigare la perdita di efficacia ed efficienza che consegue ai tagli voluti dal Governo, perseguendo l’interesse del personale della Scuola, ma, in primo luogo, quello degli alunni. I tagli ulteriori previsti per l’anno scolastico 2010/11, daranno un colpo pressoché definitivo alla funzionalità del sistema statale di istruzione nel Lazio.
Come ogni anno, le OOSS rilevano che il contratto potrà raggiungere le finalità alle quali è diretto solo se si potrà disporre del quadro completo delle disponibilità sulle quali effettuare le operazioni. Su ciò le OOSS si riservano di esercitare le forme di verifica previste dal presente contratto e da quello sulle relazioni sindacali.
Infine, ritengono necessario avviare immediatamente un confronto con la Direzione Regionale sui molti problemi aperti, che vanno dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, alle procedure e tempi delle operazioni, vista le diverse scadenze fissate dalla contrattazione nazionale.
Roma, 3 luglio 2009
FLC CGIL X. Xxxxx | CISL SCUOLA V. Xxxxxxxxxx | XXX SCUOLA X. Xxxxxxx | SNALS CONFSAL X. Xxxxxx | XXXXX XXXXX X. Xxxxxxxx |