Contract
4) di stabilire che l’ASL di ubicazione della struttura dovra` provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarie- ta` Sociale, con tempestivita`, copia del contratto suddetto, sti- pulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/2003 – All. B;
5) di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;
6) di disporre la comunicazione del presente atto alla com- missione consiliare competente, all’ente gestore interessato, nonche´ all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente compe- tente;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollet- tino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Xxxx
[BUR20030110] [1.8.0]
D.g.r. 18 luglio 2003 - n. 7/13707
Nomina del rappresentante regionale in seno al Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Media Pianu- ra Bergamasca, Consorzio di utilizzazione idrica a norma dell’art. 72 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i «Approvazio- ne del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Considerato che con il d lgs. 112/1998, (capo IV, articolo 89) sono state conferite alle regioni le funzioni relative a:
– polizia delle acque, anche con riguardo all’applicazione del testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;
– alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche´ alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;
– alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibili- ta` idriche qualora tra piu` utenti debba farsi luogo delle dispo- nibilita` idriche di un corso d’acqua sulla base di singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo uni- co approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;
Dato atto che dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Uf- ficiale del d.p.c.m. 22 dicembre 2000 (22 febbraio 2001), de- corre l’effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico con- ferite in virtu` del citato d.lgs. 112/1998;
Visto il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, recante «Nuove norme per la bonifica integrale»;
Vista la legge regionale 20 novembre 1984, relativa al
«Riordino dei consorzi di bonifica»;
Premesso che:
– con d.P.R. 25 giugno 1953, n. 933 il territorio della Media Pianura Bergamasca fu classificato, ai sensi e per gli effetti del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria;
– con d.P.R. 22 novembre 1955, n. 2634 veniva costituito ai sensi del citato regio decreto 215/1933 il Consorzio di Boni- fica della Media Pianura Bergamasca e dell’Isola con sede in Bergamo;
– con d.P.R. 3 ottobre 1970, n. 1096 al Consorzio di Boni- fica della Media Pianura Bergamasca e dell’Isola sono state attribuite le funzioni di consorzio di utilizzazione idrica di cui all’art. 72 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sui corsi d’acqua e sulle utenze che interessano il territorio consortile con la finalita` assicurare la piu` razionale e proficua utilizza- zione delle acque e il migliore esercizio delle utenze interne al comprensorio;
– con d.p.g.r. 9 ottobre 1989, n. 19397 il Consorzio di Boni- fica della Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo. e` stato costituito ente di diritto pubblico non economico ai sen- si dell’art. 5 della citata legge regionale 26 novembre 1984;
Richiamato l’art. 20, comma 3 della citata legge regionale 26 novembre 1984 ove e` prevista l’approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili;
Considerato che con d.g.r. 7/4042 del 30 marzo 2001 e` stato approvato lo schema di statuto «tipo» cui i consorzi di boni- fica della Regione Lombardia devono adeguarsi;
Vista la d.g.r. 7/11200 del 25 novembre 2002 con la quale e` stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di Bonifica del- la Media Pianura Bergamasca;
Considerato che nello statuto approvato. in virtu` delle fun- zioni di utilizzazione idrica a termini dell’art. 72 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 attribuite al consorzio, e` prevista la rappresentanza, in seno al «consiglio dei delegati» della Re- gione Lombardia, subentrata nelle competenze concernenti la gestione del demanio idrico al Ministero dei Lavori Pubbli- ci (ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 recante «Norme per le designazioni di competenza della regione»;
Acquisito il curriculum vitæ del xxxx. Xxxxxxxx Xxxx e xxx- xxxx il comitato tecnico di valutazione previsto dalla citata l.r. 14/1995 che nella seduta in data 22 maggio 2003 si e` espresso favorevolmente come da parere reso in data 26 maggio 2003;
Acquisite e fatte proprie le valutazioni del dirigente propo- nente;
Tutto cio` premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di nominare il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx nato il 1º luglio 1970 quale rappresentante della Regione Lombardia in seno al
«Consiglio dei Delegati» del Consorzio di Bonifica della Me- dia Pianura Bergamasca, consorzio di utilizzazione idrica a norma dell’art. 72 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775;
2. di notificare il presente provvedimento al rappresentante regionale nominato;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Xxxx
[BUR20030111] [5.1.2]
D.g.r. 18 luglio 2003 - n. 7/13719
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 50 – Definizione dei criteri e delle modalita` per l’esercizio del- la delega ai Comuni delle funzioni autorizzatorie relative alla cessione in proprieta` del patrimonio edilizio delle Cooperative a proprieta` indivisa e alla cessione e locazio- ne degli alloggi di edilizia agevolata – Primo aggiorna- mento
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7859 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio- ne Lombardia del 18 febbraio 2002 serie ordinaria n. 8, che al punto 2 del dispositivo conferisce ai Comuni, a decorrere dal 1 marzo 2002 le funzioni richiamate in oggetto;
Preso atto che la legge 1 agosto 2002 n. 166, all’art. 29 ap-
porta modifiche all’art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 relativo alla «Autorizzazione alla cessione in proprieta` del pa- trimonio realizzato da cooperative proprieta` indivisa», le cui modalita` di attuazione sono contenute nell’allegato A) della
d.g.r. 7859/2002 richiamata;
Considerato che la modifica richiamata uniforma le proce- dure autorizzatorie per la cessione del patrimonio delle coo- perative a proprieta` indivisa, abolendo la distinzione tra coo- perative con patrimonio maggiore o minore di 150 alloggi;
Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e la legge regionale 5 gennaio 2001
Ritenuto opportuno far propria l’intervenuta modifica del- l’art. 18 della legge 179/92 come modificata dall’art. 1 della legge 30 aprile 1999 n. 136 ed apportare modifiche ed integra- zioni agli allegati A) e B), per facilitare l’interpretazione delle procedure, tenuto conto delle problematiche emerse nell’eser- cizio delle deleghe da parte dei Comuni;
Considerato opportuno, al fine di uniformare da parte dei Comuni l’esercizio delle deleghe di cui alla d.g.r. 7859/2002 l’esistenza, di un solo provvedimento di riferimento, si proce- de alla completa sostituzione degli allegati della d.g.r. 7859/2002;
Visto il parere positivo espresso dalla Conferenza Regionale delle Autonomie il 9 luglio 2003;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Delibera
1. Di abrogare gli allegati A) e B) della d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7/7859;
2. Di approvare:
– All. A «Criteri e modalita` per l’esercizio delle competenze trasferite, ai sensi della l.r. 1/2000 – art. 3 – comma 49 – lett. c), in materia di cessione in proprieta` del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta` indivisa»;
– All. B «Criteri e modalita` per l’esercizio delle competenze trasferite, ai sensi della l.r. 1/2000 art. 3 – comma 49 – lett. d), in materia di cessione o locazione anticipata, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata».
3. Di sostituire integralmente gli allegati approvati al pun- to 2) agli allegati abrogati al punto 1);
4. Il presente provvedimento si applica alle richieste di au- torizzazione, protocollate presso il comune in data successiva alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Alle domande gia` protocollate alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulle quali, alla stessa data, non sia stata emessa nessuna determinazione comunale, si posso- no applicare le procedure stabilite nella presente deliberazio- ne, mediante formale richiesta in tal senso ed integrazione della documentazione che si renda eventualmente necessaria.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi All. A e All. B sul Bollettino Ufficiale delle Regio- ne Lombardia.
Il segretario: Xxxx
——— • ———
Allegato A
L.r. 1/2000 – art. 3 – comma 50
Criteri e modalita` per l’esercizio delle competenze trasferi- te, ai sensi della l.r. 1/2000 – art. 3 – comma 49 – lettera c, in materia di cessione in proprieta` del patrimonio edilizio realizzato dalle Cooperative a proprieta` indivisa
PARTE GENERALE
La domanda di autorizzazione alla cessione del patrimonio delle Cooperative a proprieta` indivisa, puo` essere inoltrata al comune sede degli alloggi da cedere, qualora siano presenti le tre seguenti condizioni:
a) La Cooperativa ha usufruito di agevolazioni pubbliche erogate dalla Regione Lombardia;
b) le agevolazioni di cui al punto a) devono essere state concesse non oltre l’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero non oltre il 15 marzo 1992. A tale fine fa fede la data del decreto di concessione del contributo, rila- sciato dalla Regione Lombardia;
c) gli alloggi oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione devono riguardare almeno il 50% di quelli facenti parte dell’insediamento (con arrotondamento all’unita` infe- riore), devono essere ceduti in proprieta` ai soci che hanno gia` avuto l’assegnazione in uso e godimento, in data non succes- siva all’atto con il quale il Consiglio di amministrazione deli- bera la richiesta o piano di cessione.
In caso di decesso dell’assegnatario di cui sopra, la cessione puo` avvenire a favore degli eredi aventi titolo, ai sensi dell’art. 17 della legge 179/92.
Qualora, successivamente all’adozione del predetto atto de- liberativo, agli assegnatari ivi individuati ne subentrino altri, in possesso dei requisiti per l’assegnazione in godimento, che non rientrano nei casi individuati dal citato art. 17, l’assegna- zione in proprieta` ai subentranti dovra` essere preceduta da una nuova deliberazione del Consiglio, cui seguiranno le pre- scritte due deliberazioni dell’Assemblea, da assumersi a mag- gioranza dei due terzi.
PARTE SPECIFICA
1 – La richiesta al comune di autorizzazione alla cessione, presuppone:
a) che lo Statuto e l’Atto costitutivo prevedano la possibilita` di cedere in proprieta` gli alloggi realizzati; in caso non sia prevista tale possibilita` si deve procedere alla relativa modi- fica;
b) che la convenzione stipulata con il comune sede dell’in- tervento contenga la possibilita` di cedere il patrimonio in pro- prieta` individuale; in caso di non sia prevista tale possibilita` si deve procedere alla modifica della convenzione (1);
c) che la convenzione preveda, con esplicito riferimento agli alloggi realizzati a proprieta` indivisa, i criteri per la deter-
minazione del prezzo di cessione; in caso non siano previsti tali criteri, si deve procedere alla modifica della convenzione o stipulare apposita convenzione (2).
2 – Il comune, ai fini istruttori, deve acquisire e verificare:
a) copia o stralcio dello Statuto e dell’Atto costitutivo, da cui risulti la possibilita` di cedere gli alloggi a proprieta` indivi- duale;
b) copia o stralcio della convenzione con il comune sede di intervento, da cui risulti la possibilita` di cessione del patrimo- nio a proprieta` individuale ed i criteri di determinazione del prezzo di cessione, con esplicito riferimento agli alloggi rea- lizzati a proprieta` indivisa;
c) copia della deliberazione del Consiglio di amministrazio- ne con la quale si delibera la richiesta o piano di cessione degli alloggi (3);
d) copia delle due deliberazioni di Assemblea ordinaria, re- golarmente costituite e da tenere a distanza di almeno sessan- ta giorni l’una dall’altra, con le quali – a maggioranza dei due terzi – viene per due volte approvata la suddetta richiesta, nonche´ il relativo piano di cessione previa indicazione dei cri- xxxx di cui sopra possono farsi constare anche nella delibera del Consiglio);
e) prospetto relativo agli alloggi costituenti il patrimonio della Cooperativa specificando, oltre alla loro ubicazione:
– quelli che hanno usufruito o che usufruiscono di agevola- zioni pubbliche, indicandone la decorrenza;
– quelli compresi nel piano di cessione;
f) impegno a gestire gli eventuali alloggi non ceduti in pro- prieta`, ovvero impegno di altra cooperativa ad acquisire gli alloggi non ceduti al prezzo determinato con i criteri di cui all’art. 19, secondo comma della legge 179/92;
g) comunicazione dell’Istituto di credito, relativa:
– avvenuta estinzione anticipata, in toto o quota parte, dei mutui integrativi regionali, concessi in base alla l.r. 90/80, art. 4, secondo comma e l.r. 32/85, art. 7 e calcolo dei contributi da restituire;
– calcolo dei contributi da restituire relativamente ai mutui agevolati di cui alla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
– lettera di assenso dell’Istituto di credito alla trasformazio- ne del mutuo, qualora debba essere frazionato e accollato ai soci acquirenti.
Gli eventuali oneri relativi alle prestazioni svolte dall’istitu- to di credito, comprese le spese di trasformazione del mutuo, saranno a carico della Cooperativa, dovranno essere distinti dai contributi da restituire e regolati tra Cooperativa e Banca.
I contributi da restituire devono essere versati alla Regione Lombardia prima dell’atto notarile di cessione (4);
h) elenco dei soci a cui assegnare gli alloggi in proprieta`, con gli estremi del verbale di assegnazione, avente data non successiva alla deliberazione di cessione del patrimonio di cui al precedente punto c), ovvero con l’indicazione del titolo per l’assegnazione. I soci assegnatari degli alloggi in proprieta`, al tempo dell’assegnazione in godimento, dovevano possedere i relativi requisiti soggettivi (5);
i) prospetto relativo al calcolo del prezzo di cessione degli alloggi, unitamente a copia integrale o a stralcio del bilancio ed eventuale nota integrativa, utilizzati per la determinazione del prezzo di cui trattasi.
3 – L’amministrazione Comunale, in caso di impossibilita` temporanea ad individuare in modo analitico gli alloggi da cedere in proprieta` individuale ed i soci a cui trasferire la relativa titolarita`, puo` rilasciare un’autorizzazione prelimina- re, relativa al numero di alloggi da cedere, escludendo la pos- sibilita` di procedere agli atti notarili di cessione, prima del- l’autorizzazione definitiva.
4 – Gli alloggi sono sottoposti al vincolo di inalienabilita` per un quinquennio successivo alla data dell’atto notarile di acquisto, salvo autorizzazione dell’ente competente, per gravi e sopravvenuti motivi, di cui all’art. 20 della legge 179/92, ov- vero sono esclusi da tale vincolo in caso di versamento del 100% dei contributi di cui al precedente punto 5, lettera g).
PARTE FINALE
5 – Le modalita` di accertamento dei requisiti per l’autoriz- zazione alla cessione del patrimonio delle cooperative a pro- prieta` indivisa, sono attuate autonomamente dalla ammini- strazione comunale, nel rispetto del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
6 – Le autorizzazioni alla cessione, unitamente ai prospetti degli Istituti di credito relativi al calcolo dei contributi e la quietanza del versamento, devono essere trasmessi alla Re- gione Lombardia – Direzione Opere Pubbliche – UO Politiche per la Casa – xxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx.
– Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le nor- me di cui all’art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e suc- cessive modifiche ed integrazioni, nonche´ le norme statali e regionali vigenti al momento della richiesta – al comune sede di intervento – di autorizzazione alla cessione.
Note:
(1) – La modifica alla convenzione deve contenere comun- que la seguente dizione:
«Gli alloggi che hanno usufruito di agevolazione pubblica statale o regionale, in conto interessi o in conto capitale, con- cessa prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n 179, ovvero prima del 15 marzo 1992, possono essere ceduti a proprieta` individuale in toto o quota parte, secondo le modalita` previste dalla legge richiamata e dalle disposizioni regionali vigenti al momento della richiesta di cessione.
Per quanto non contemplato dalla presente convenzione, valgono le norme di cui all’art. 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 85, art. 2 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 1, xxxx xxxxx, nonche´ dalle norme statali e regionali vigenti al mo- mento della richiesta di autorizzazione alla cessione».
(2) – La convenzione modificata e la convenzione apposita- mente stipulata, deve contenere comunque la seguente di- zione:
«Per le cessioni equivalenti al 100% del patrimonio che ha usufruito di agevolazioni, il prezzo e` determinato dal valore ri- sultante dall’ultimo bilancio approvato e relativa nota integrati- va. Qualora da tale voce a bilancio non sia determinabile il va- lore del singolo alloggio, questo viene determinato in proporzio- ne alla superficie complessiva.
Per le cessioni non equivalenti al 100% del patrimonio che ha usufruito di agevolazioni, il prezzo massimo deve risultare dalla somma di:
a) quota percentuale del valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato, corrispondente alla parte non finanziata dalla Coo- perativa;
b) quota percentuale corrispondente alla parte finanziata dal- la Cooperativa, del valore calcolato con il massimale CER, vi- gente al momento della cessione in proprieta`, integrato con i coefficienti di vetusta` di cui all’art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Qualora sia determinabile, secondo i criteri richiamati, solo il valore complessivo, il valore del singolo alloggio viene de- terminato in proporzione alla superficie complessiva risultan- te dal quadro tecnico economico (QTE) finale, approvato dal- la Regione.
Al fine di individuare le fonti di finanziamento degli interven- ti, la cooperativa deve produrre il piano finanziario approvato a suo tempo dal consiglio di amministrazione, con evidenziate le fonti di finanziamento dell’intervento. Qualora dal piano di finanziamento di cui sopra, non sia possibile evincere le fonti di finanziamento, deve essere approvato dal consiglio di ammi- nistrazione il piano di finanziamento di cui trattasi.
Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme di cui all’art. 18, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,e successi- ve modifiche ed integrazioni, nonche´ le norme statali e regionali vigenti al momento della richiesta – al comune sede di interven- to – di autorizzazione alla cessione.
Di seguito si espone un esempio di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi:
Valore dell’immobile iscritto nell’ultimo
bilancio approvato C 516.456,90
Quota finanziata dalla Cooperativa (per es.
con mutuo) C 413.165,52
Quota non finanziata dalla Cooperativa
(per es. dai soci) C 103.291,38
Superficie complessiva dell’alloggio risul-
tante dal QTE finale mq 1.500
Massimale CER al mq al momento della
cessione C 1.082,52
Valore CER dell’immobile (1.500 x
1082,52) C 1.623.780,00
Anzianita` dell’immobile 25 anni Applicazione indici previsti dalla l. 392/78:
– per i primi 15 anni a decorrere dal 6º
(1% all’anno) 15%
– per i successivi 4 anni 0,5% all’anno 2%
Abbattimento totale per vetusta` 17%
Valore abbattuto per indice vetusta`
(1.623.780,00 – 17%) C 1.347.737,40
Valore relativo alla parte finanziata dalla
coop. (80%) C 1.078.189,92
Valore a bilancio non finanziato dalla coo-
perativa C 103.291,38
Valore dell’immobile da prendere in consi-
derazione C 1.181.481,30
Superficie complessiva (QTE) dell’alloggio
da cedere mq 130
Quota % rispetto alla superficie complessi-
va (1.500 mq) 8,67%
Prezzo massimo dell’alloggio da cedere
(8,67% di 1.181.481,30) C 102.434,43
Prezzo minimo dell’alloggio da cedere
(8,67% di 516.456,90) C 44.776,81
Il massimale CER in vigore alla data del presente provvedi- mento e` stato calcolato sulla base del valore indicato al punto
2.1 della x.x.x. xxx 00 Xxxxxx 0000, x. 0/00000 (Xxxxxxxxxx Uffi- ciale della Regione Lombardia del 6 agosto 1998, 4º supple- mento straordinario al n. 81) aggiornato al giugno 2002 in base alla d.g.r. del 30 maggio 2003 n. 7/13177.
I massimali CER stabiliti con la d.g.r. n. 37691/98 ed incre- mentati del 13,3% al giugno 2002 con d.g.r. n. 13177/03, pos- sono essere nuovamente aggiornati, per le autorizzazioni re- lative a periodi successivi, sulla base delle variazioni percen- tuali dell’ISTAT relative ai costi di costruzione di fabbricati residenziali.
(3) – I dati relativi agli alloggi agevolati possono essere veri- ficati sul QTE (quadro tecnico economico) finale, approvato dalla Regione, disponibile anche presso il comune, la Coope- rativa e l’Istituto di credito. Qualora la Cooperativa non sia in grado di reperire il QTE presso i soggetti indicati, potra` indicare i dati relativi agli alloggi agevolati mediante autocer- tificazione della quale compaia anche la dichiarazione dei soggetti ai quali si e` rivolta per ottenere copia del QTE aven- done ricevuta copia.
(4) – I contributi erogati in base alla l.r. 90/80 – art. 4 e l.r. 32/85 – art. 7, erano destinati esclusivamente alle cooperative che affidavano gli alloggi a proprieta` indivisa. Con la cessione in proprieta` viene meno la finalita` dell’agevolazione e pertan- to i relativi contributi, dall’origine, devono essere integral- mente restituiti.
Si tratta di mutui a tasso fisso, con cadenza semestrale delle rate: l’istituto di credito deve fornire un prospetto, indicando per ogni semestre, dall’origine all’estinzione naturale del mu- tuo, il contributo regionale erogato.
La somma dei contributi semestrali erogati alla data di ces- sione in proprieta`, dovranno essere restituiti alla Regione.
I contributi erogati in base alla legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti anche per la proprieta` divisa, devono essere restituiti con la seguente modalita` di calcolo:
– l’istituto di credito trasmette un prospetto con i contributi semestrali erogati secondo i tassi applicabili alla proprieta` in- divisa, affiancati dai contributi calcolati in base ai tassi appli- cabili alla prima fascia reddituale a proprieta` divisa;
– il 50% della differenza tra i due contributi, deve essere restituita alla Regione, dall’origine alla data di cessione in proprieta`;
L’evoluzione dei tassi, per le due diverse tipologie, sono e- lencati nella tabella che segue:
Evoluzione dei tassi applicati
Anno | Indivisa | 1ª fascia divisa |
1978 | 3,00 | 4,50 |
1979 | 3,00 | 4,50 |
1980 | 3,00 | 4,50 |
1981 | 3,50 | 5,00 |
Anno | Indivisa | 1ª fascia divisa |
1982 | 3,50 | 5,00 |
1983 | 4,50 | 6,50 |
1984 | 3,50 | 5,50 |
1985 | 3,50 | 5,50 |
1986 | 3,00 | 4,50 |
Dal 1987 | 20% | 30% |
del tasso di riferimento |
Al beneficiario dell’alloggio ceduto in proprieta` si applica il tasso equivalente al 30% del tasso di riferimento stabilito con la trasformazione da proprieta` indivisa a proprieta` indivisa.
Qualora la cessione del patrimonio, rappresenti una quota percentuale del totale degli alloggi agevolati con il mutuo in- teressato, il calcolo dei contributi da restituire deve essere ef- fettuato in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
totale contributi da restituire/totale alloggi agevolati*totale alloggi ceduti in proprieta` (TCR/TAA*TAC)
Il totale dei contributi da restituire, come sopra determina- ti, prima dell’atto notarile di cessione, dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 481275 – Tesoreria Regione Lombardia oppure sul x/x xxxxxxxx x. 0000 (XXX 3069 CAB 9790) presso IntesaBci – Rete Cariplo – Tesoreria Regione Lombardia, con la seguente causale: «Restituzione contributi per cessione patrimonio cooperative a proprieta` indivisa – Cooperativa .................... , riferimento regionale ,
mutui banca ............................. , n. /n. ri »;
(5) Qualora dopo la deliberazione dell’assemblea generale di cessione del patrimonio, subentri un nuovo socio, non a- vente titolo alla cessione in proprieta` in base all’art. 17 della
l. 179/92, la cessione in proprieta` allo stesso deve essere deli- berata con le modalita` di cui al punto 2 lettera c) o al punto 5 lettera d). Il subentrante deve avere i requisiti per l’assegna- zione in godimento.
——— • ———
Allegato B
L.r. 1/2000 – art. 3 – comma 50
Criteri e modalita` per l’esercizio delle competenze trasferi- te, ai sensi della l.r. 1/2000 – art. 3 – comma 49 – lettera d, in materia di cessione o locazione anticipata, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli allog- gi di edilizia agevolata.
PARTE GENERALE
1 – Per alloggio agevolato si intende l’immobile assistito da un contributo erogato per abbattere gli interessi su un mutuo acceso per l’acquisto (contributo in conto interessi), ovvero un contributo erogato per abbattere il costo dell’alloggio (contributo in conto capitale).
2 – L’art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come mo-
dificato dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, prevede che, per gravi e sopravvenuti motivi, e` possibile autorizzare la cessione o la locazione degli alloggi agevolati, prima della decorrenza di un quinquennio dall’atto notarile di acquisizio- ne della titolarita` dell’alloggio, senza perdere il diritto alle a- gevolazioni usufruite fino al momento della cessione o loca- zione.
In caso di cessione anticipata autorizzata, il contributo ver- ra` trasferito al nuovo acquirente in possesso dei requisiti sog- gettivi e sulla base della fascia reddituale di appartenenza.
In caso di locazione anticipata autorizzata, il contributo permane in capo al proprietario dell’alloggio.
3 – Si intendono per motivi sopravvenuti accadimenti ri- guardanti uno o piu` componenti della famiglia che occupa l’alloggio agevolato, avvenuti dopo la data dell’atto notarile di cui al punto precedente.
4 – Sono classificati gravi motivi:
– il trasferimento della residenza o della sede di lavoro in Comune distante non meno di 50 km dal comune ove e` sito l’alloggio agevolato. Per l’accertamento delle distanze su stra- da fa fede l’ACI e per le distanze ferroviarie fa fede quanto risulta dagli orari ufficiali dei relativi enti ferroviari interes- sati;
– la riduzione del reddito familiare imponibile, rispetto al- l’anno precedente la richiesta di vendita o locazione anticipa- ta, maggiore del 30% fino al limite di 80 milioni. Tale percen-
tuale deve essere incrementata di 5 punti percentuali, ogni 10 milioni di incremento del limite di 80 milioni. Il limite di 80 milioni deve essere incrementato, a partire dal 1 gennaio 2003, sulla base degli indici del costo della vita, rilevati dall’I- stat, per l’anno precedente;
– stato di salute incompatibile con la permanenza nell’al- loggio agevolato;
– variazione del nucleo familiare, tale da rendere l’alloggio inadeguato. Per alloggio inadeguato si intende l’abitazione composta da un numero di vani, esclusi i vani accessori (cuci- na, servizi, ingresso, ripostigli e disimpegni), inferiore al nu- mero di componenti la famiglia. Nel conteggio dei compo- nenti puo` essere compreso anche il figlio concepito e non an- cora nato;
– sentenza di separazione legale o di divorzio;
– decesso di uno o piu` titolari originari dell’alloggio agevo- lato. L’istanza di cessione anticipata deve essere inoltrata dai legittimi eredi. Qualora gli eredi siano piu` di uno, e` ammessa anche la cessione delle singole quote di eredita` tra gli stessi.
5 – L’amministrazione comunale puo` valutare ulteriori mo- tivi, rispetto a quelli elencati al punto 4, giustificandone la gravita` nel provvedimento di autorizzazione alla vendita o lo- cazione anticipata.
6 – Ai fini del presente provvedimento, la donazione e` assi- milata alla vendita.
Alloggi con agevolazione in conto interessi
7 – Prima di rilasciare l’autorizzazione alla cessione o loca- zione anticipata, l’amministrazione comunale deve acquisire e verificare:
a) che non siano decorsi 5 anni dall’atto notarile;
b) che il richiedente abbia certificato a suo tempo il posses- so dei requisiti soggettivi;
c) gli estremi della legge statale o regionale che ha autoriz- zato il contributo;
d) quanto previsto dalla Convenzione Comune/Operatore, stipulata per la realizzazione dell’intervento;
e) gli elementi costituenti grave motivo, di cui ai punti 4 e
5.
8 – Il comune deve accertare i requisiti soggettivi del nuovo acquirente, individuando la fascia reddituale di appartenen- za. I requisiti possono essere accertati anche prima dell’atto notarile di trasferimento della titolarita` dell’alloggio, dal ri- chiedente al nuovo acquirente, con la clausola che la certifi- cazione ha valore a condizione che l’atto notarile avvenga pri- ma della successiva dichiarazione dei redditi.
Qualora non sia possibile accertare i requisiti del nuovo ac- quirente in fase di rilascio dell’autorizzazione alla vendita an- ticipata, nella stessa deve essere presente la clausola di preli- minare accertamento del possesso dei requisiti del nuovo ac- quirente, prima dell’atto notarile (1);
9 – In caso di autorizzazione alla locazione, il nuovo occu- pante l’alloggio deve avere i requisiti previsti per l’acquisto ed il relativo contratto di locazione deve essere registrato. Il va- lore del canone di locazione e` determinato dall’amministra- zione comunale.
Alloggi con agevolazione in conto capitale
10 – Prima di rilasciare l’autorizzazione alla cessione o lo- cazione anticipata, l’amministrazione comunale deve acquisi- re e verificare:
a) che non siano decorsi 5 anni dall’atto notarile e dallo stesso atto notarile rilevare l’importo del contributo erogato;
b) che il richiedente abbia certificato a suo tempo il posses- so dei requisiti soggettivi;
c) gli estremi della legge statale o regionale che ha autoriz- zato il contributo;
d) quanto previsto dalla Convenzione Comune/Operatore, stipulata per la realizzazione dell’intervento;
e) gli elementi costituenti grave motivo, di cui ai punti 4 e
5.
11 – Per un periodo di quindici anni dalla data del primo atto notarile di assegnazione in proprieta`, l’amministrazione comunale deve determinare il prezzo di cessione dell’alloggio, in base ai criteri di rivalutazione previsti dalla convenzione, ovvero se non previsti in base agli indici Istat del costo della vita.
La rivalutazione deve essere fatta distintamente per il valo-
re dell’alloggio risultante dall’atto notarile al netto del contri- buto.
Il nuovo acquirente corrisponde al venditore autorizzato dal comune o per decorrenza del quinquennio, l’importo al netto del contributo rivalutato ed acquisisce il contributo in toto o quota parte, in rapporto alla fascia reddituale di appar- tenenza.
Qualora il nuovo acquirente appartenga ad una fascia red- dituale uguale o inferiore a quella del venditore, il valore del- l’alloggio e` formato dall’importo rivalutato corrisposto al ven- ditore, sommato all’importo del contributo anch’esso rivalu- tato.
Qualora il nuovo acquirente appartenga ad una fascia red- dituale superiore a quella del venditore, il valore dell’alloggio e` formato dall’importo rivalutato corrisposto al venditore, sommato alla differenza tra l’importo rivalutato erogato al venditore e quello rivalutato spettante al nuovo acquirente, da versare alla Regione e ulteriormente sommato all’importo rivalutato spettante al nuovo acquirente.
Qualora il nuovo acquirente non sia in possesso dei requisi- ti soggettivi, il valore dell’alloggio e` formato dall’importo cor- risposto al venditore, sommato all’importo del contributo ri- valutato erogato al venditore e versato alla Regione (2).
12 – La rivalutazione decorre dalla data dell’atto notarile. Qualora l’ultima quota di contributo sia stata erogata in data successiva ad un anno dalla data dell’atto notarile, la rivaluta- zione del contributo decorre dalla data del saldo, come risulta dal mandato regionale.
13 – In caso di autorizzazione alla locazione, il nuovo occu- pante l’alloggio deve avere i requisiti previsti per l’acquisto ed il relativo contratto di locazione deve essere registrato. Il va- lore del canone di locazione, e` determinato dall’amministra- zione comunale. La procedura di rivalutazione del valore del- l’alloggio non e` necessaria ed il contributo a suo tempo eroga- to permane in capo al richiedente l’autorizzazione alla loca- zione anticipata.
Criteri e modalita` attuative per gli alloggi con contributo in conto interessi ed in conto capitale
14 – Qualora le cessioni o locazioni anticipate avvengano tra componenti presenti nell’originario attestato di possesso dei requisiti soggettivi e/o tra comproprietari dell’alloggio in- teressato, non necessita accertare i requisiti soggettivi dell’ac- quirente, al quale e` attribuita la stessa fascia reddituale risul- tante dall’accertamento originario.
15 – Le modalita` di accertamento dei requisiti per l’autoriz- zazione alla cessione o locazione anticipata sono attuate au- tonomamente dalla amministrazione comunale, nel rispetto del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
16 – L’amministrazione comunale deve dare comunicazio-
Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni
Anno | 1ª fascia | 2ª fascia | 3ª fascia | BURL |
1991 | 25.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 26.500.000 | 31.500.000 | 52.000.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 27.500.000 | 33.000.000 | 55.000.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 28.500.000 | 34.000.000 | 57.000.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 60.000.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 31.500.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 32.000.000 | 38.000.000 | 63.500.000 | 16/7/1999 – 5º XX X X. 00 |
0000 | 32.500.000 | 38.500.000 | 64.500.000 | 16/7/1999 – 5º XX x. 00 |
0000 | 33.000.000 | 39.000.000 | 65.500.000 | 2/5/2000 – SO n. 1 – pag. 1014 |
2000 | 33.800.000 | 39.950.000 | 67.145.000 | 18/6/2001 – SO n. – pag. 2037 |
2001 | 17.858,00 | 21.107,00 | 35475,00 | 3/6/2002 – SO n. 2 pag. 1886 |
2002 | 18.340,00 | 21.677,00 | 36.433,00 | 19/5/2003 – SO n. 2 pag. 1824/1825 |
al al al al al al L
al 8
25
3
1
Nota: a partire dal 2001 i valori sono espressi inC (euro).
L.r. 3/82 e l.r. 32/85
Anno | Unica fascia | BURL |
1991 | 60.000.000 | (1) |
1992 | 63.180.000 | (1) |
1993 | 65.820.000 | (1) |
1994 | 68.460.000 | (1) |
1995 | 72.120.000 | (1) |
1996 | 75.120.000 | (1) |
1997 | 76.200.000 | (1) |
1998 | 77.340.000 | 2/5/2000 – SO n. 18 – pag. 1014 |
1999 | 78.500.000 | 2/5/2000 – SO n. 18 – pag. 1014 |
2000 | 80.450.000 | 18/6/2001 – SO n. 25 – pag. 2037 |
2001 | 42.505,00 | 3/6/2002 – n. 23 – pag. 1886 |
2002 | 43.653,00 | 19/5/2003 – SO n. 21 pag. 1824/1825 |
ne delle autorizzazioni alla cessione o locazione anticipata ri- lasciate alla Regione Lombardia – Direzione Opere Pubbliche
– UO Politiche per la Casa – via Fara 26 – 00000 Xxxxxx, indi- cando gli estremi per l’identificazione dell’alloggio, dei bene- ficiari interessati e del contributo.
Qualora l’autorizzazione comporti il versamento alla Re- gione del contributo erogato o sua quota parte, alla comuni- cazione deve essere unito un prospetto del calcolo del contri- buto da versare.
Note:
(1) Il comune accerta i requisiti del nuovo acquirente, te- nendo conto di quanto previsto con la d.g.r. dell’1 dicembre 2000, n. 7/2459 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 dicembre 2000 – 6º Supplemento Straordinario al n. 50).
La data certa, in caso di alienazione anticipata, e` quella dell’atto notarile di cessione della titolarita` dell’alloggio in capo al nuovo acquirente, ovvero del contratto di locazione.
L’accertamento dei requisiti puo` avvenire anche prima del- la stipula dell’atto notarile o contratto di locazione richiama- ti, riportando la seguente clausola: «I requisiti qui accertati hanno valore qualora l’atto notarile o il contratto di locazione avvenga in data antecedente la dichiarazione dei redditi relativa all’anno » (se i limiti di reddito verificati sono relativi all’an-
no X, verra` trascritto l’anno X + 1).
Si riportano di seguito i limiti di reddito vigenti per ogni fascia e per ogni legge statale o regionale, validi per il corri- spondente anno a cui fa riferimento la dichiarazione dei red- diti:
(1) Nel BURL del 16 luglio 1999 – 5º SS al n. 28, per la determinazione del limite di reddito si rinviava ai criteri applicati alla legge 457/78. Con il presente provvedimento si riportano i valori assoluti
Nota: a partire dal 2001 i valori sono espressi inC (euro).
Il testo riportato sui Bollettino Ufficiale della Regione Lom- bardia richiamati per gli anni 1999 e 2000, contiene i criteri per il calcolo del limite di reddito.
Per quanto riguarda i limiti relativi alla legge 457/78, si sot- tolinea che, in caso di contributi in conto interessi, la 1ª fascia corrisponde ad un tasso di interesse a carico del beneficiario, corrispondente al 30% del tasso di riferimento fissato nel con- tratto di mutuo, la 2ª fascia al 50% e la 3ª fascia al 70%.
La Regione Lombardia aggiorna annualmente i limiti di reddito.
Per gli alloggi finanziati con la l.r. 457/78 e successive modi- ficazioni ed integrazioni il reddito imponibile si calcola come segue:
a) si sommano tutti gli imponibili fiscali dei componenti il nucleo familiare che occupa o occupera` l’alloggio;
b) si abbatte del 40% di imponibile derivante dal lavoro dipendente o assimilato ai fini fiscali (abbattere del 40% equi- vale a moltiplicare per 0,60%);
c) si detrae C 516,46 per ogni figlio a carico;
d) il risultato delle operazione precedenti deve essere con- frontato con i limiti indicati e si appartiene ad una delle tre fasce qualora il valore del reddito risultante sia uguale o infe- riore al limite della fascia indicata;
Per gli alloggi finanziati con le leggi regionali 3/82 e 32/85, il reddito imponibile si calcola come segue:
a) si sommano tutti gli imponibili fiscali dei componenti il nucleo familiare che occupa o occupera` l’alloggio;
b) si abbatte del 25% di imponibile derivante dal lavoro dipendente o assimilato ai fini fiscali (abbattere del 40% equi- vale a moltiplicare per 0,60%);
c) si detrae C 1032,92 per ogni figlio a carico
d) il risultato delle operazione precedenti deve essere ugua- le o inferiore al limite della fascia indicata;
(2) L’ammontare del contributo in conto capitale, che deve essere riportato nell’atto notarile, e` di C 12.911,43 per i bene- ficiari collocati nella prima fascia reddituale, di C. 11.620,28 per i beneficiari collocati nella seconda fascia reddituale e di C 10.329,14 per i beneficiari collocati nella terza fascia reddi- tuale.
Qualora, in fase di approvazione del quadro tecnico econo- mico finale, la Regione abbia autorizzato una ripartizione di- versa dei contributi come sopra determinati («spalmatura»), i limiti di contributo per fascia reddituale possono essere ac- certati sul relativo quadro tecnico economico richiamato, ov- vero contattando la Direzione Opere Pubbliche – UO Politiche per la Casa.
Si riporta un esempio di rivalutazione del valore dell’allog- gio, a chiarimento della procedura:
– valore dell’alloggio risultante dall’atto notarile C. 51.645,49, di cui 12.911,42 corrisposti con contributo regio- nale;
– fattore di rivalutazione accertato in base alla Convenzione Comune/Operatore, ovvero sulla base degli indici Istat, corri- spondente a 1,25;
– il valore complessivo dell’alloggio e` pertanto di C. 64.557,12, composto dal valore al netto del contributo rivalu- tato (38.734,27*1,25 = 48.417,84) e dal valore del contributo parimenti rivalutato (12.911,42*1,25 = 16.139,28);
– qualora il nuovo acquirente appartenga ad una fascia red- dituale uguale o inferiore, al venditore verra` corrisposto il va- lore di C. 48.417,84 ed il nuovo acquirente acquisira` il contri- buto rimasto in capo all’alloggio;
– qualora il nuovo acquirente appartenga ad una fascia su- periore, avra` diritto ad un contributo minore. Nell’ipotesi ap- partenga alla 3ª fascia, avra` diritto ad un contributo di 10.329,14, che rivalutato, corrisponde a C 12.911,42 (10.329,14*1,25).
– pertanto il nuovo acquirente corrispondera` al venditore
C. 48.417,84, alla Regione C 3.227,86 (16.139,28 – 12.911,42)
ed acquisira` il contributo di C 12.911,42;
– qualora il nuovo acquirente non sia in possesso dei requi- siti per accedere all’agevolazione, corrispondera` al venditore l’importo di C 48.417,84 ed alla Regione l’importo di C 16.139,28.
Il contributo da restituire, come sopra determinato, prima dell’atto notarile di cessione, deve essere versato sul conto corrente postale n. 481275 – Tesoreria Regione Lombardia oppure sul x/x xxxxxxxx x. 0000 (XXX 3069 CAB 9790) presso IntesaBci – Rete Cariplo – Tesoreria Regione Lombardia, con la seguente causale: «Restituzione contributi conseguenti alla cessione anticipata di cui all’art. 20 della legge 179/92 – Ope- ratore (Cooperativa/Impresa originaria), riferimento regiona- le ................. , mutuo/i banca ................. , n. /n. ri ,
Venditore ............................. , Acquirente ».
[BUR20030112] [5.3.4]
D.g.r. 29 luglio 2003 - n. 7/13855
Approvazione del «Bando per l’assegnazione di contributi per la trasformazione a gas naturale degli impianti per riscaldamento di edifici ad uso produttivo, residenziale e terziario, localizzati nelle aree critiche per la qualita` del- l’aria individuate con d.g.r. n. 6501 del 19 ottobre 2001 e successive integrazioni»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per l’attuazio- ne del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l’art. 30, che ha attribuito alle Regioni le funzione in materia di energia non espressamente assegnate allo Stato o agli enti lo- cali;
Vista la legge 1º giugno 2002, n. 120, «Ratifica ed esecuzio- ne del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 di- cembre 1997», che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissio- ni climalteranti;
Vista la d.c.r. n. 39 del 10 ottobre 2000, di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo, che indica tra le priorita` regionali in materia di politica energetica l’incentivazione al- l’utilizzo di combustibili piu` puliti e la riduzione delle emis- sioni climalteranti;
Vista la d.g.r. n. 6501 del 19 ottobre 2001 con la quale ven- gono definite le aree critiche per la qualita` dell’aria nel territo- rio lombardo, dove per aria critica si intende una parte del territorio regionale nella quale si supera o si rischia di supera- re il livello d’allarme per alcuni inquinanti;
Vista la d.g.r. n. 3389 del 9 febbraio 2001, «Approvazione definitiva dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 da Mini- stero dell’Ambiente, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia»;
Vista la d.g.r. n. 9995 del 26 luglio 2002, «Approvazione del- lo schema dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia»;
Visto l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, sottoscritto in data 5 set- tembre 2002 da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mi- nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione Lombardia;
Visto l’art. 20 del citato Atto Integrativo «Impiego del meta- no negli impianti di riscaldamento» nel quale la Regione Lombardia si impegna a stimolare e incentivare l’impiego del gas naturale negli impianti di riscaldamento tramite interven- ti mirati alla trasformazione a gas naturale delle caldaie ali- mentate a combustibili solidi o liquidi di origine fossile attra- verso contributi da assegnare a soggetti sia pubblici che pri- vati;
Vista la d.g.r. n. 10177 del 6 agosto 2002, «Approvazione del progetto per l’assegnazione di contributi in conto capitale finalizzati ad incentivare la trasformazione a metano degli impianti termici per il riscaldamento di edifici ad uso produt- tivo, residenziale e terziario»;
Visto il d.d.g. n. 15237 del 7 agosto 2002, «Approvazione del bando per la concessione di contributi finalizzati ad in- centivare la trasformazione a gas degli impianti ad uso pro- duttivo, residenziale e terziario»;
Considerato che il predetto bando, approvato nel 2002, ha riscosso un notevole successo, tale per cui e` risultato necessa- rio prevederne il rifinanziamento, per un totale di C 6.000.000;
Considerato che il gas naturale (metano) presenta minori emissioni specifiche di gas climalteranti, e che il suo utilizzo genera vantaggi anche dal punto di vista delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
Rilevata pertanto l’opportunita` di sostenere la metanizza- zione degli impianti di riscaldamento, prevedendo misure di incentivazione che riguardino tutte le aree critiche per la qua- lita` dell’aria, cos`ı come definite dalla suddetta delibera, nelle quali li livello di alcuni inquinanti e` particolarmente elevato, ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico e del- la riduzione delle emissioni climalteranti;
Visto il bando allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede l’assegnazione di contributi per la trasformazione a metano degli impianti termici per il riscal- damento di edifici ad uso produttivo, residenziale e terziario, definendone gli obiettivi, i potenziali beneficiari, le modalita` di assegnazione dei contributi e l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie stanziate;
Considerato che quanto disposto con la presente delibera- zione concorre al raggiungimento dell’obiettivo programma- tico 9.1 del D.P.E.F.R «Politica energetica regionale», obietti- vo specifico 9.1.2 «Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento dell’efficienza energetica»;
Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16, «Ordinamento della strut- tura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale» che definisce, tra l’altro, le competenze e le responsabilita` del- la dirigenza;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge