Accordo quadro
Accordo quadro
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e
di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine
Concluso il 3 dicembre 2008
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 20091
Dall’entrata in vigore della normativa di Schengen per la Svizzera, il 12 dicembre 2008, gli articoli 13, 14, 16, 17 paragrafi 1 e 2 nonché 18 erano applicati provvisoriamente2 Entrato in vigore il 19 dicembre 20113
La Confederazione Svizzera
(in seguito «la Svizzera»)
e
il Principato del Liechtenstein
(in seguito «il Liechtenstein»), in seguito «le Parti contraenti»,
considerando la tradizionale amicizia che lega la Svizzera e il Liechtenstein,
considerando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19234 tra la Con- federazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («trattato doganale»),
considerando l’Accordo del 2 maggio 19925 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»),
considerando l’Accordo del 27 aprile 19996 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfron- taliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana («accordo trilaterale per la cooperazione di polizia»),
considerando l’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone («ALC»),
considerando la Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio («Convenzione AELS»), nella versione consolidata
RU 2012 513; FF 2009 1153
1 RU 2012 511
2 RU 2009 977
3 Sulla base della notifica del Liechtenstein del 13 dic. 2011 e della notifica svizzera del 23 nov. 2009, e in quanto l’acquis di Schengen è entrato in vigore per entrambe le Parti contraenti (per il Liechtenstein il 19 dic. 2011).
4 RS 0.631.112.514
5 FF 1992 IV 1
6 RS 0.360.163.1
7 RS 0.142.112.681
8 RS 0.632.31
dell’Accordo del 21 giugno 20019 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio,
nell’intento di disciplinare la cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata, di soggiorno e di cooperazione di polizia nell’area di confine, tenendo conto dell’associazione di ambo le Parti contraenti all’acquis di Schengen,
hanno convenuto quanto segue:
Sezione prima: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Il presente accordo quadro disciplina la cooperazione delle Parti contraenti in mate- ria di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno, nonché di cooperazione di polizia nell’area di confine, tenuto conto dell’associazione delle Parti contraenti all’attua- zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen10.
Art. 2 Accordi
Il presente accordo quadro è completato, all’occorrenza, da accordi d’esecuzione.
Sezione seconda: Rilascio del visto e entrata
Art. 3 Rilascio del visto
1. Su incarico e in rappresentanza del Liechtenstein, la Svizzera rilascia:
a. i visti Schengen secondo le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen; e
b. i visti nazionali secondo le pertinenti disposizioni vigenti nel Liechtenstein.
2. Le autorità del Liechtenstein decidono d’intesa con le autorità svizzere in merito al rilascio o al rifiuto del visto.
3. Gli emolumenti per i visti sono riscossi dalle autorità svizzere.
4. I ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen secondo il paragrafo 1 lettera a com- petono alle autorità svizzere, quelli contro il rifiuto del visto nazionale del Liechten- xxxxx secondo il paragrafo 1 lettera b alle autorità del Liechtenstein.
9 RU 2003 2685 all. XX
10 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità
europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31), e Prot. del 28 feb. 2008 tra l’Unione eu- ropea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comu- nità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazio- ne Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).
Art. 4 Rappresentanza
La Parte contraente che intende farsi rappresentare da un altro Stato in applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa di Schengen sulla procedura di rilascio del visto ne informa tempestivamente l’altra Parte contraente. La notifica è fatta nel quadro della commissione mista di cui all’articolo 18 o per via diplomatica. In tale contesto è tenuto debitamente conto delle richieste e degli interessi reciproci.
Art. 5 Disciplina dei dettagli
I dettagli per il rilascio del visto e l’entrata sono definiti in un accordo secondo l’articolo 2; va disciplinata in particolare:
a. la procedura di rilascio;
b. la procedura di ricorso.
Sezione terza: Soggiorno
Art. 6 Libera circolazione delle persone
1. La Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein la libera circolazione secondo le disposizioni dell’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Con- venzione AELS.
2. Il Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri la libera circolazione secondo le disposizioni del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein in merito all’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
3. Sono esentati dall’obbligo di notifica e d’autorizzazione i frontalieri cittadini di una Parte contraente che esercitano un’attività lucrativa dipendente e rientrano quotidianamente nel luogo di residenza.
Art. 7 Domicilio
1. Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, ai cittadini svizzeri nel Liechtenstein e ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio.
2. I soggiorni di natura temporanea non sono presi in considerazione per computare la durata del soggiorno.
Art. 8 Soggiorno e attività lucrativa
Una persona non può beneficiare di un permesso di dimora o domicilio in entrambe le Parti contraenti allo stesso tempo. La disciplina dei soggiorni temporanei e dell’attività lucrativa nell’altra Parte contraente è retta dalle legislazioni nazionali.
Art. 9 Prestazione di servizi transfrontalieri
1. In linea di principio, ciascuna Parte contraente concede all’altra il diritto di fornire servizi transfrontalieri conformemente all’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
2. In tutti i settori economici, la prestazione di servizi transfrontalieri della durata massima di otto giorni su un arco di 90 giorni non è soggetta all’obbligo di notifica e d’autorizzazione.
3. Tutti i cittadini del Liechtenstein che forniscono servizi transfrontalieri in Sviz- zera non rientrano nei contingenti.
Art. 10 Misure di allontanamento e di respingimento
1. I divieti d’entrata, le espulsioni e gli allontanamenti pronunciati dalle autorità delle Parti contraenti per il loro territorio nazionale sono validi anche per il territorio dell’altra Parte contraente purché le autorità delle Parti contraenti non abbiano, nel caso specifico, convenuto deroghe a tale principio.
2. Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell’esecuzione delle espul- sioni e degli allontanamenti.
Art. 11 Accordi in materia di riammissione e di visti
1. Nei negoziati in vista di accordi in materia di riammissione e di visti, la Svizzera rappresenta per quanto possibile anche gli interessi del Liechtenstein, al fine di includere anche il Liechtenstein nel campo d’applicazione di tali accordi.
2. La Svizzera rende attenti i suoi contraenti alla necessità di trovare un accordo con il Liechtenstein affinché gli accordi in questione si applichino anche a esso.
Art. 12 Dettagli
I dettagli in materia di soggiorno sono disciplinati in un accordo secondo l’arti- colo 2; va disciplinata segnatamente:
a. l’ammissione di cittadini svizzeri nel Liechtenstein;
b. l’ammissione e la mutua agevolazione della prestazione di servizi transfron- talieri.
Sezione quarta: Cooperazione di polizia nell’area di confine
Art. 13 Principio
1. Conformemente alla presente sezione, il Liechtenstein attribuisce all’Ammini- strazione federale delle dogane11, competente per il suo territorio in virtù
11 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
dell’accordo doganale, le mansioni e i poteri di polizia alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l’Austria e nell’area di confine.
2. È considerata area di confine la striscia di terreno che fiancheggia la frontiera doganale. Questa comprende, nel fondovalle, il territorio dei Comuni confinanti con l’Austria (Mauren, Xxxxxxxxxxxx e Ruggell) nonché la linea ferroviaria che attraversa il territorio del Liechtenstein.
3. Le mansioni e le competenze delle autorità di polizia del Liechtenstein sull’in- sieme del loro territorio nazionale restano intatte.
Art. 14 Competenze e provvedimenti di polizia
1. Fino al trasferimento, per quanto possibile tempestivo, del caso alle autorità del Liechtenstein, le mansioni e le competenze dell’Amministrazione federale delle dogane12 si limitano alle misure di polizia indifferibili (prevenzione delle minacce, competenze in materia di ricerca, di accertamento, di fermo e di sicurezza). In casi semplici può essere delegata anche la competenza d’indagine e la competenza per la decisione finale, purché non sia necessario un rapporto giudiziario.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in presenza di un sospetto sorto in occasione del controllo doganale alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l’Austria.
3. Nelle regioni di montagna, l’Amministrazione federale delle dogane13 può effet- tuare i necessari accertamenti per valutare la situazione in un’ottica di polizia e allestire i rapporti del caso. Agli interventi di polizia di carattere preventivo effet- tuati al di fuori dell’area di confine con l’Austria si applica il paragrafo 4.
4. Le autorità di polizia del Liechtenstein e l’Amministrazione federale delle doga- ne14 svolgono inoltre controlli comuni dentro e fuori l’area di confine, sotto la responsabilità della polizia nazionale del Liechtenstein.
5. I controlli comuni sono eseguiti in funzione della situazione specifica e delle risorse disponibili. In tale contesto è tenuto conto degli interessi della Svizzera.
Art. 15 Ripristino temporaneo dei controlli di confine
1. Se una Parte contraente intende ripristinare temporaneamente i controlli nazionali alla frontiera interna secondo le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen, ne informa tempestivamente l’altra Parte contraente. Considerata la zona doganale comune, i controlli alla frontiera interna comune vanno per quanto possibile evitati.
2. Le Parti contraenti si sostengono mutuamente nello svolgimento dei controlli alla frontiera.
3. Se la Svizzera ripristina temporaneamente i controlli alla frontiera, le autorità svizzere competenti in base all’accordo doganale controllano la frontiera interna tra il Liechtenstein e l’Austria conformemente agli articoli 13 e 14.
12 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
13 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
14 Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (vedi RU 2021 589).
Art. 16 Dettagli
I dettagli in materia di cooperazione di polizia nell’area di confine sono stabiliti in un accordo secondo l’articolo 2; è disciplinata in particolare:
a. la portata dell’attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l’Austria;
b. la portata dell’attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze nell’area di confine.
Sezione quinta: Disposizioni esecutive e finali
Art. 17 Protezione e scambio di dati
1. Le autorità competenti si notificano reciprocamente i dati, per quanto necessario in vista dell’attuazione del presente accordo quadro e per quanto compatibile con le legislazioni nazionali e gli impegni derivanti dai trattati internazionali.
2. I dati necessari all’applicazione del presente accordo quadro trasmessi dalle autorità competenti vanno trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazio- nali in materia di protezione dei dati.
3. Le Parti contraenti si accordano mutuamente, su richiesta, i necessari accessi alle collezioni nazionali di dati, purché siano adempiti i presupposti per la concessione delle autorizzazioni d’accesso secondo le legislazioni nazionali in materia di prote- zione dei dati.
Art. 18 Commissione mista
1. Una commissione mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti tratta tutte le questioni legate all’interpretazione e all’applicazione dell’accordo quadro e degli accordi di cui all’articolo 2.
2. La commissione mista è convocata ad hoc, di regola almeno una volta all’anno. Ambo le Parti contraenti possono esigerne la convocazione in qualsiasi momento.
3. Le autorità competenti collaborano direttamente nell’ambito dell’esecuzione, al fine di garantire un’applicazione regolare del contratto quadro e degli accordi di cui all’articolo 2.
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
Con il presente accordo quadro sono abrogati i seguenti trattati:
1. Accordo del 6 novembre 196315 tra la Svizzera e il Principato del Liechten- xxxxx sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri;
15 [RU 1964 1, 1995 3815, 1998 2315, 2003 900, 2005 327]
2. Accordo del 6 novembre 196316 tra la Svizzera e il Principato del Liechten- xxxxx sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liech- tenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima;
3. Accordo del 2 novembre 199417 tra la Svizzera e il Principato del Liechten- xxxxx che completa l’Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Prin- cipato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri;
4. Accordo del 2 novembre 199418 tra la Svizzera e il Principato del Liechten- xxxxx che completa l’Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Prin- cipato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima;
5. Scambio di note del 1°/8 febbraio 200019 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell’accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costru- zione di abitazioni;
6. Scambio di note del 30 maggio 200320 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS;
7. Secondo Xxxxxxx di note del 21 dicembre 200421 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’am- bito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS.
Art. 20 Riserva di altri impegni derivanti da trattati internazionali
Sono fatti salvi gli impegni derivanti dai trattati internazionali stipulati dalle Parti contraenti con altri Stati, segnatamente:
a. l’Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»);
b. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone («ALC»).
16 [RU 1964 5, 1995 3818, 1998 2594]
17 RU 1995 3815
18 [RU 1995 3818]
19 [RU 2003 900]
20 [RU 2004 1287]
21 [RU 2005 327]
Art. 21 Durata di validità e denuncia
1. Il presente accordo quadro è concluso a tempo indeterminato.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo quadro per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi. In caso di denuncia dell’accordo quadro, decadono contemporaneamente anche gli accordi di cui all’articolo 2.
3. La fine della corrispondente associazione a Schengen comporta l’adeguamento del presente accordo quadro.
4. L’eventuale denuncia degli accordi di cui all’articolo 2 non tange la validità del presente accordo quadro. In tal caso le Parti contraenti convengono, all’occorrenza, quanto prima un nuovo accordo.
Art. 22 Entrata in vigore
1. Il presente accordo quadro entra in vigore, una volta espletate le procedure nazionali di approvazione, contemporaneamente all’entrata in vigore della normativa di Schengen per ambo le Parti contraenti.
2. Dopo l’entrata in vigore della normativa di Schengen per la Svizzera, si appli- xxxx provvisoriamente gli articoli 13, 14, 16, 17 paragrafi 1 e 2 nonché l’articolo 18.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo quadro. Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx | Per il Principato del Liechtenstein: Xxxxx Xxxxxx |