Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Amministrativo
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
Servizio Acquisti Metropolitano Settore
Il direttore
COPIA PER DITTA DA RESTITUIRE TIMBRATA E FIRMATA
(timbro e firma per accettazione in ogni pagina)
PROCEDURA APERTA N. 41/2017PER FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI PROTESI VASCOLARI E PATCH PER LE ESIGENZE DELL’AUSLBO, DELL’AOUBO, DELL’AUSL IMOLA , DLL’AOUFE E DELL’AUSLFE.
INDICE | ||
Art.1 | Oggetto della fornitura | 2 |
Art.2 | Durata della fornitura | 2 |
Art.3 | Quantitativi | 2 |
Art.4 | Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara | 2 |
Art.5 | Conformità dei prodotti | 2 |
Art.6 | Garanzie prodotti ed aggiornamento tecnologico | 3 |
Art.7 | Consulenza tecnica - formazione | 3 |
Art.8 | Contratto estimatorio / opzione | 3 |
Art.9 | Periodo di prova | 4 |
Art.10 | Obblighi dell’aggiudicatario | 4 |
Art.11 | Imballaggi | 4 |
Art.12 | Modalità di consegna | 5 |
Art.13 | Controlli – resi per merci non conformi | 6 |
Art.14 | Acquisto in danno | 6 |
Art.15 | Obbligo di sicurezza dei dati | 7 |
Art.16 | Obbligo di sicurezza e salute sul lavoro | 7 |
Art.17 | Penalità | 7 |
Art.18 | Risoluzione e rescissione del contratto | 8 |
Art.19 | Responsabilità | 8 |
Art.20 | Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto | 8 |
Art.21 | Modifiche del contratto e subappalto | 11 |
Art. 22 | Recesso dal contratto | 12 |
Art. 23 | Controversie e foro competente | 12 |
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura triennale di protesi vascolari e patch
per le esigenze delle seguenti Aziende Sanitarie:
➢ AUSL BOLOGNA,
➢ AOU BOLOGNA,
➢ AUSL IMOLA,
➢ AUSL FERRARA,
➢ AOU FERRARA
I prodotti da fornire sono riportati nell’Allegato 1 – Scheda Offerta. La fornitura è suddivisa in 17 lotti .
.
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto avrà la durata triennale a far data dall’aggiudicazione definitiva dell’Azienda Sanitaria Capofila, eventualmente rinnovabile, di ulteriori 2 anni qualora lo consenta la normativa vigente al momento della scadenza del contratto.
L’Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 90 giorni alle condizioni pattuite fino a quando questa Azienda U.S.L. non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.
ART. 3 – QUANTITATIVI
I quantitativi richiesti (riportati nell’ALL 1 – Scheda Offerta), sono puramente indicativi del normale fabbisogno presunto annuale di contratto ai sensi dell’art. 1560 cc. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria.
ART. 4 – ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA.
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente acquisto, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere alle Ditte aggiudicatarie la fornitura di tipologie diverse rispetto a quelle indicate in gara e ricomprese nel listino prezzi presentato in sede di offerta. In questo caso si applicherà la stessa percentuale di sconto praticata nella pertinente categoria merceologica riferita al prodotto.
ART. 5 - CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono indicate nel presente capitolato e quantificate nell’Allegato 1 - scheda offerta .
I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all’immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti debbono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XII edizione e successivi supplementi ed aggiornamenti ed a tutte le norme vigenti in materia, in particolare al D. Lvo n. 46/97 (applicazione Dir. N. 93/42 CEE) e D. Lvo n. 37/2010 (recepimento della Dir. N. 2007/47 CE).
In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste, ecc. ) deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o
in misura e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto della presente gara.
La ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto della segnalazione ed una rapida sostituzione dello stesso, senza nessun onere aggiuntivo.
La garanzia sui materiali dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione primaria che secondaria, se presente, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3 dell’allegato I del D.Lvo n. 46/97 e successivo aggiornamento, quali:
• Nome di vendita del prodotto;
• Descrizione;
• Dimensione e materiali;
• Nome e indirizzo dell’officina di produzione;
• Data e numero di lotto di fabbricazione.
Se trattasi di prodotto sterile, monouso:
• Metodo di sterilizzazione;
• Dicitura “sterile, monouso”;
• Data di scadenza o validità del prodotto.
Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relativi ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
Tutti i prodotti devono essere “latex free”.
ART. 6 – GARANZIE PRODOTTI ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato, migliorativo oppure sostitutivo (aggiornamenti/ affiancamenti/sostituzioni) rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo, previ accordi con la Farmacia Interna dell’Azienda sanitaria interessata, il nuovo articolo, dando debita comunicazione al Servizio Acquisti competente.
A tal fine dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione tecnica relativa al D.M. di nuova introduzione, per le valutazioni da parte della Farmacia dell’Azienda Sanitaria interessata.
ART. 7 – CONSULENZA TECNICA - FORMAZIONE
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Sanitaria nell’attività di controllo e revisione della merce ed effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato dell’Azienda Sanitaria in relazione ai dispositivi di nuova introduzione.
ART. 8 – CONTRATTO ESTIMATORIO/OPZIONE
La ditta dovrà costituire presso l’Azienda Sanitaria interessata, qualora quest’ultima opti per il contratto estimatorio, un conto deposito di protesi vascolari, previ accordi con la Farmacia/U.O.utilizzatrice.
Le protesi saranno ordinate alla ditta al momento della procedura, al fine di reintegrare il conto deposito.
ART. 9 – PERIODO DI PROVA
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che impediscono il superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con posta certificata inviata all’indirizzo pec indicato dalla Ditta in sede di offerta e di aggiudicare la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La Ditta, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale, si impegna a:
a) fornire i prodotti della casa produttrice indicati in offerta per tutta la durata della fornitura;
b) inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto e la/e data/e di scadenza;
c) consegnare materiale di recente produzione e, se soggetto a scadenza, con almeno 2/3 della validità al momento della consegna;
d) evadere gli ordini secondo le indicazioni quali - quantitative ivi riportate, indipendentemente dal confezionamento minimo;
e) comunicare alla Farmacia/Economato dell’Azienda Sanitaria interessata, in xxx xxxxxxx, xx ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art. 12 “consegna” del presente capitolato.
f) comunicare tempestivamente alla Farmacia/Economato di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati;
g) ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia/Economato anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con l’incaricato dell’Azienda Sanitaria interessata l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita;
h) non sospendere le forniture per effetto di contestazioni sorte tra le parti e per ritardo nei pagamenti, trattandosi di forniture essenziali;
i) attenersi al codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014 per quanto di competenz
Art. 11 - IMBALLAGGI
Gli imballi dovranno essere gratis ed a norma di legge.
Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Sanitarie interessate, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione.
Gli imballi dovranno essere “a perdere“; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm, correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet.
ART. 12 - MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 3 gg. lavorativi dal ricevimento ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto via fax, o via telematica, presso il Magazzino richiedente delle Aziende Sanitarie interessate, come indicato in calce all’ordine.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 24 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.
La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
- numero di riferimento dell’ordine
- data dell’ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.
I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda Sanitaria..
Le consegne dovranno avvenire presso i Magazzini sotto elencati: si precisa che comunque, trattandosi di merce a transito, la consegna deve essere fatta anche in altri eventuali indirizzi che fossero indicati nell’ordinativo di fornitura.
• Azienda U.S.L. di Bologna:
Farmacia Centralizzata - Edificio G - Ospedale .Maggiore - Xxxxx X. Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx
• Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico X.Xxxxxx-Xxxxxxxx:
Centro Logistico (PAD.12):
Xxxxx Xxxxxxxx , 0 - 00000 Xxxxxxx, secondo le modalità riportate nell’Allegato 4
• Azienda U.S.L. di Imola
Magazzino Farmaceutico – P.le Xxxxxxxx dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo)
• Azienda U.S.L. di Ferrara:
Per il materiale farmaceutico:
Farmacia Ospedale di Cento – Xxx Xxxxxx x. 0 – Xxxxx (XX)
Farmacia Ospedale di Argenta, – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0/0 – Xxxxxxx (XX) Farmacia Ospedale del Delta – Xxx Xxxxx Xxxxx, 0 – Xxxxxxxxx (XX)
Per il materiale economale:
Magazzini Economali – Xxx Xxxxxxxxxx, 0/X - 00000 - Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx)
• Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara :
Per materiale farmaceutico: Servizio di Farmacia- Xxxxx Xxxxxxxx 000- Xxxxxxx Per materiale economale:- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxx
Art. 13 – CONTROLLI – RESI PER MERCI NON CONFORMI
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà ad insindacabile giudizio degli organi competenti delle Aziende Sanitarie.
Qualora al controllo quali- qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà a restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 3 giorni con altra avente le caratteristiche richieste.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta, l’Azienda Sanitaria interessata si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.
L’accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Pertanto il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino all’utilizzazione del materiale.
Le Aziende sanitarie si riservano di effettuare controlli sul prodotto fornito in un momento successivo a quello della consegna; tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà affidata a laboratori legalmente riconosciuti il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.
Art. 14 – ACQUISTO IN DANNO
Qualora l’Azienda USL riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione gli Uffici competenti, con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx tel 0000-000000 xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art. 17 - PENALITA’
Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art 12: in tal caso, la penale prevista è pari al 5% del ritardo dell’importo della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo,risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) qualora, in seguito al rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire e/o a ritirare la stessa entro il termine di cui all’art. 12 del presente capitolato presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo/verifica, la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata.
Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 18 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
g) qualora l’Azienda Snitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
L’Azienda appaltante avrà inoltre la facoltà di modificare o rescindere il contratto, con fondata motivazione, qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse all’organizzazione;
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art. 19 - RESPONSABILITA’
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
ART. 20 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle seguenti Aziende Sanitarie, Ausl Bologna, AOUO, Ausl Imola, AOUFE, ed Ausl Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Azienda USL di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG
Per l’Azienda USL di Bologna:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente Servizio Unico Metropolitano di Contabilità e Finanza - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
ART. 21 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
ART. 23 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione
Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante
Sono specificatamente ed espressamente approvate per iscritto le seguenti clausole ai sensi dell’art 1341 II° comma C.C.:
Xxxx.xx 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23
Per accettazione
Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante