AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DETERMINAZIONE n. 69 del 24 maggio 2023
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente di seconda fascia nel ruolo del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.106 del 7 maggio 2022, con il quale è stato approvato lo Statuto dell’AGEA;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato approvato il Regolamento del Personale dell’AGEA;
VISTA la delibera del Direttore dell’AGEA n. 6 del 9 marzo 2023, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento del Personale dell’AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l’avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell’Amministrazione n. 18504 del 13 marzo 2023;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Xxxxxxxx, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGEA;
VISTO il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato in data 7 ottobre 2022, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’AGEA;
VISTA la delibera del Direttore dell’AGEA n. 8 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione dell’AGEA, trasmesso al Ministero vigilante per l’avvio della procedura di approvazione con nota del Direttore dell’Amministrazione n. 19444 del 15 marzo 2023;
VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito al dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio, a decorrere dal 1° febbraio 2021;
VISTO l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e la circolare della Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 28, relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, nonché l’articolo 35, comma 3, ove è consentito il ricorso, “all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”;
VISTO l’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che “Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, con il quale è stato adottato il “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. […]”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 relativo al “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002 numero 148”;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78, “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;
VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 Aprile 2018, n. 80, recante il “Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia”;
VISTA la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ed in particolare la facoltà prevista dall’art. 3, comma 8;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente la “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 settembre 2022 di approvazione delle linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica;
VISTO l’art. 54, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.” in ottemperanza al quale “sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale […]”;
VISTO l’art. 54, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41 in ottemperanza al quale “la Direzione per la gestione, lo sviluppo
e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale”;
VISTO l’art. 54, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41 in ottemperanza al quale “Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia”;
RILEVATO che con deliberazione n. 14 del 5 maggio 2023 la dotazione organica degli Uffici dirigenziali di AGEA è stata corrispondentemente incrementata di n. 1 ufficio dirigenziale di livello generale e, complessivamente, di n. 4 uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’Area VI della dirigenza, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del comparto Funzioni Centrali in cui sono confluiti, fra gli altri, gli Enti Pubblici non Economici, sottoscritto il 9 marzo 2020;
CONSIDERATO inoltre che, in attuazione del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in Legge 21 aprile 2023, n. 41, e della deliberazione n. 13 del maggio 2023 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale, l’AGEA deve provvedere al reclutamento di dirigenti di livello non generale “preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di n. 1 dirigente di seconda fascia nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in attuazione della normativa sopra citata;
DETERMINA
Articolo 1 - Posti a concorso
1. È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 dirigente di seconda fascia, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
4) essere in possesso di laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto 16 marzo 2007 del Ministero dell’Università e della Ricerca ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 ed equiparate:
a. Laurea in Fisica (LM-17, 20/S);
b. Laurea in Informatica (LM-18, LM-66, 23/S);
c. Laurea in Ingegneria dell'Automazione (LM-25, 29/S);
d. Laurea in Ingegneria della Sicurezza e delle Telecomunicazioni (LM-26, LM- 27, 30/S);
e. Laurea in Ingegneria Elettronica (LM-29, 32/S);
f. Laurea in Ingegneria Gestionale (LM-31, 34/S);
g. Laurea in Ingegneria Informatica (LM-32, 35/S);
h. Laurea in Matematica (LM-40, LM-44, 45/S, 50/S);
i. Laurea in Scienze Statistiche ed in Finanza (LM-82, LM-83, LM-16, 48/S, 90/S, 91/S, 92/S);
j. Laurea in Scienze dell’Economia e in Scienze Economico-Aziendali (LM-77, LM- 56, 64/S, 84/S);
k. Laurea in Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) nonché ogni altro titolo di studio equipollente ed equiparato in base alla normativa vigente.
5) di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso- concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
b) essere in possesso della qualifica di dirigente presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
d) aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali, documentate esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
6) iscrizione nelle liste elettorali;
7) idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
8) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
9) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Articolo 3 - Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi o di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’amministrazione dispone in qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed Xxxxx” sarà data notizia dell’emanazione del presente Bando che, in versione integrale, sarà consultabile sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, nonché sul sito ufficiale dell’AGEA xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/EIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, previa registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”. Il suddetto termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l’invio online delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA”. Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permetterà più, in modo inderogabile, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più
invii della domanda di partecipazione, si terrà conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (euro dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
Articolo 5 – Domanda di partecipazione
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata;
b) cittadinanza;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato l’iter per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;
f) il possesso di uno tra i requisiti di cui all’art. 2, comma 5, del presente bando precisando:
- se si trova nella posizione a) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l’ufficio di appartenenza, nonché l’attuale sede di servizio, l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un’amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
- se si trova nella posizione b) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l’ufficio, l’ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonché l’attuale sede di servizio;
- se si trova nella posizione c) l’Ufficio e l’amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
- se si trova nella posizione d) l’ente o l’organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
g) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
i) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
l) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
m) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
n) il possesso dei titoli di cui all’art. 11 del presente bando;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, o di precedenza a parità di merito, previsti dall’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il titolo di preferenza previsto dall’art. 73, comma 14, del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;
p) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx;
q) l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’AGEA al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 7 del presente bando.
r) l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista);
s) l’eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in presenza della quale, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'art. 5 del menzionato decreto). I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovranno fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata esclusivamente con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx. L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto interministeriale del 12 novembre 2021;
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
2. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando.
3. A norma dell’articolo 71 del citato Testo Unico, l’Agenzia potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
4. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
5. L’ Agenzia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della Guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
8. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della prova orale, nonché i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA” e sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. Data e luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale sono resi disponibili sul Portale “inPA” e sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Articolo 6 - Commissione esaminatrice
1. 1. Con successiva determinazione del Direttore dell’Agenzia sarà nominata la commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla legge.
2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al successivo articolo 10.
3. La commissione può essere, altresì, integrata da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alla capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
4. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 350 punti così ripartiti:
a) 50 punti per i titoli;
b) 300 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 100 punti per la prima prova scritta;
b) 100 punti per la seconda prova scritta;
c) 100 punti per la prova orale.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Articolo 7 – Prova preselettiva
1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 9 del presente Bando.
2. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura può avvalersi, per l’espletamento delle prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Per la soluzione dei quesiti i candidati avranno a disposizione un’ora. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “inPA” nonché sul sito internet dell’AGEA xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx è reso noto il calendario con giorno, ora e luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate.
6. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 30 (trenta) posti. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 4, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del codice fiscale, nonché della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 4, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
12. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte ed il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove è effettuato attraverso il Portale “inPA” e sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. L’AGEA si riserva la possibilità di inviare una comunicazione individuale all’indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Articolo 8 - Prove d’esame
1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova orale. I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di cui all’art. 7 sono ammessi a sostenere le prove scritte.
Articolo 9 - Prove scritte
1. La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella redazione di un elaborato diretto a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati oltre che l’attitudine al ragionamento, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate. La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella risoluzione di un caso pratico ed è volta a verificare la capacità di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività dell’amministrazione. La seconda prova scritta potrà altresì verificare profili attitudinali del candidato quali la capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l’orientamento al risultato etc. Entrambe le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
• informatica giuridica e diritto delle tecnologie dell'informazione;
• sistema informativo ed informatico; il modello della società della conoscenza e della sua applicazione ai legal information system;
• hardware, dall’algoritmo al software, ciclo di vita del software e formalismi di modellazione;
• strutturazione ed archiviazione dei dati e dei testi: archivi, basi di dati e gestione del documento (HTML, XML);
• società della conoscenza distribuita: telematica, reti informatiche, internet, web, web
semantico, web 2.0;
• intelligenza artificiale, big data, sistemi basati su regole e ragionamento giuridico;
• tutela dei dati personali: privacy e diritti della personalità, informazione e libertà, sicurezza dei dati;
• documento informatico, firma e sigillo elettronico, crittografia, efficacia giuridica, valore probatorio;
• aspetti giuridici connessi all’erogazione di servizi online dell’Amministrazione ed allo sviluppo di sistemi in cloud;
• aspetti giuridici dei sistemi che utilizzano tecnologie quali intelligenza artificiale, big data, blockchain e smart contract sia sotto il profilo applicativo che per la relativa disciplina giuridica;
• codice dell’Amministrazione Digitale;
• organizzazione e funzionamento dell’AGEA.
2. La Commissione esaminatrice definisce la durata delle prove; essa può altresì definire la lunghezza massima degli elaborati espressa in numero di righi.
3. La Commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 100 punti. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione del compito della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede alla correzione della seconda prova. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 70/100.
4. L’assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
5. Le eventuali ulteriori istruzioni operative saranno comunicate nei dieci giorni precedenti alla data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti della ricevuta di presentazione della domanda, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
7. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
8. I candidati possono utilizzare esclusivamente regolamenti comunitari, leggi, atti aventi forza di legge, ivi compresi codici o raccolte normative, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
Articolo 10 - Prova orale
1. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all’articolo 9, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
• un colloquio sulle materie previste per entrambe le prove scritte, individuate dalla Commissione;
• verifica della conoscenza della lingua straniera.
3. La Commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi attraverso il Portale “inPA”, sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx nonché con comunicazione individuale all’indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni solari prima dell’inizio della prova orale, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli presentati.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno presso la sede d’esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 11 – Xxxxxx
1. Nell’allegato prospetto sono individuati i titoli oggetto di valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.
Articolo 12 - Voto finale delle prove d’esame e formazione della graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Il punteggio complessivo è ottenuto sommando il punteggio ottenuto nelle prove scritte e nella prova orale al punteggio dei titoli di cui all’art. 6, comma 4 del
presente bando.
Articolo 13 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d’esame e nella valutazione dei titoli.
2. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
3. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. La graduatoria finale è approvata con determinazione della Direzione Amministrazione ed è pubblicata attraverso il Portale “inPA” e sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami”.
5. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
Articolo 14 - Assunzione in servizio
1. La vincita del concorso non impegna l’Amministrazione all'assunzione.
2. L’Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’accertamento, mediante visita medica preventiva, dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie di dirigente.
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo di dirigente di seconda fascia del ruolo del personale dirigenziale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dai CCNL del comparto dell’Area VI della dirigenza, nonché dal CCNL del comparto Funzioni centrali 2016- 2018, in cui è confluita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
5. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria.
6. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 272/2004, un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del
personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
7. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
8. Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere in servizio effettivo presso l’AGEA, con qualifica dirigenziale, per un periodo non inferiore a cinque anni.
Articolo 15 - Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Articolo 16 - Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente dell’Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale dell’Amministrazione.
Articolo 17 – Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta giorni o entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Articolo 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Art. 19 – Termine e Responsabile del procedimento
1. Il termine presumibile di conclusione della presente selezione è stimato in sei mesi dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.
2. La struttura dell’Agenzia incaricata dell’istruttoria delle domande e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente avviso è la Direzione Amministrazione – Ufficio Affari Generali, Economato – Cassa e Personale, Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00185 Roma, presso la quale ciascun candidato potrà conoscere i nominativi dei funzionari
responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi.
Art. 20 – Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si deve fare riferimento alle norme sul reclutamento dell’Agenzia, nonché alla normativa e alle disposizioni contrattuali vigenti, in quanto applicabili.
2. Nel caso in cui, nel corso dell’iter della selezione, sopraggiungano nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l’Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta delle leggi previgenti.
3. L'Amministrazione si riserva in qualunque momento, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso di selezione, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
4. Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis della procedura e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.
IL DIRETTORE DELL’AMMINISTRAZIONE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 24/05/2023 19:52:27
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI
1. La Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
A) titoli di studio universitari massimo 20 punti
A1) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode | Max punti 7 |
A2) master di II^ livello | Max punti 2 |
A3) diploma di specializzazione (DS) rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80 recante il “Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia” | Max punti 4 |
A4) dottorato di ricerca (DR) | Xxx punti 7 |
B) titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 25 punti
B1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso di titoli di studio universitari di cui al precedente punto a), per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1.5 punto per anno, fino a un massimo di punti 21; le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno, fino a un massimo di punti 21; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale. | max punti 21 |
B2) incarichi, che presuppongono una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall’amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, o privati su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo di punti 4 secondo quanto di seguito specificato: - fino a un massimo di punti 1 per ogni incarico conferito dall’Amministrazione pubblica di appartenenza; - fino ad un massimo di punti 1 per ogni incarico conferito da altri soggetti | max punti 4 |
pubblici o privati su designazione dell’Amministrazione pubblica di appartenenza. |
C) pubblicazioni scientifiche massimo 5 punti
C1) le pubblicazioni scientifiche sono valutate nel complesso, fino ad un massimo di punti 5, in relazione al grado di attinenza con i compiti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alle amministrazioni pubbliche per le quali è bandito il concorso e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono valutate altresì in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove di esame. Potranno essere prodotte dal candidato e valutate dalla Commissione al massimo 5 pubblicazioni scientifiche. | max punti 5 |
2. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera B) sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
4. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla menzionata lettera B), si applicano anche i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno.
5. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al punto A/A1 del comma 1 del presente articolo;
6. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto B1, è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al concorso.
7. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
8. Le tipologie di titoli, di cui al punto B2 del presente articolo, valutabili ai sensi dell’art. 5 co. 1
lett. b) del DPCM 16 aprile 2018, per un massimo di 4 punti sono i seguenti:
- incarichi, conferiti con atti formali dall’amministrazione di appartenenza o su designazione dell’amministrazione stessa e svolti senza incorrere in provvedimenti disciplinari, di direzione di unità organizzative di livello dirigenziale e/o altri incarichi direttivi o di coordinamento di unità organizzative di livello non dirigenziale, anche “ad interim”, ricoperti per almeno un anno, in baseai seguenti criteri: