POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY
La presente polizza è stipulata tra
Provincia di Siena |
Xxxxxx Xxxxx x. 0 |
00000 XXXXX |
C.F./P. Iva 80001130527/00166340521 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/04/2021 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31/12
Alle ore 24.00 di ogni
Si precisa che nel caso in cui le disposizioni normative di riordino del sistema delle Provincie, come previsto dalla Legge 56/2014, od altre successive disposizioni in materia, prevedessero lo scioglimento delle Province o la modifica sostanziale delle attuali competenze, la Provincia di Siena si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 60 gg. mediante racc. a/r. ed il premio pagato e non goduto verrà rimborsato dalla Compagnia al netto delle imposte governative.
Descrizione del rischio:
Tutte le attività della Provincia di Siena, comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Xxxxx, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Polizza | il documento che prova l'assicurazione |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione |
Assicurato | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Società | l'impresa assicuratrice |
Premio | la somma dovuta dalla Contraente alla Società |
Rischio | la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Fabbricati/Locali | tutti i beni immobili ad eccezione dei “Fabbricati di interesse storico od artistico”. A titolo esemplificativo e non limitativo: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell’Assicurato complete, o in corso di costruzione,o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, fondazioni, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio, opere edili anche di particolare pregio architettonico, impianti idrosanitari, opere edili quali ad esempio pavimentazione, recinzione, fognatura, nonché le spese indirette (progettazione, calcolo strutturale, direzione lavori, collaudi), impianti elettrici , impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrico-antincendio, impianti ascensori, gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l’impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; immobili aventi carattere storico-monumentale non soggetti alla disciplina del Dlgs. 490 del 29.10.99, affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. Sono compresi anche i box di contenimento degli Autovelox e le relative colonnine nonché i capannini stradali (manufatti in muratura). |
Fabbricati / Locali di interesse storico od artistico | I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del Dlgs. 490 del 29.10.99 sono esenti da imposte sulle assicurazioni, ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. Rimane invariato quanto già descritto nella definizione “Fabbricato” ad eccezione della dicitura immobili aventi carattere storico-monumentale non soggetti alla disciplina del Dlgs. 490 del 29.10.99 |
Contenuto | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (compresi loro parti murarie), |
attrezzi, mobilio ed arredi, mobili per ufficio, arredi, attrezzature da labora- torio, macchine ordinarie ufficio, merci in genere, armi in dotazione, nonché qualsiasi bene che non possa definirsi bene immobile per sua naturale destinazione, Unicamente qualora siano assicurati con polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, tappeti, manoscritti, libri, medaglie, targhe, monete, metalli e pietre preziosi e semipreziosi e qualunque altro bene similare, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale o di terzi. | |
Attrezzature elettroniche | Telefax, fax, impianti di sicurezza/controllo, autovelox, impianti telefonici, citofonici ed interfonici, impianti di traduzione, personal computer, sistemi elettronici di elaborazione dati, stampanti, reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware, analizzatori, centraline rilevamento inquinamento, impianti antintrusione, impianti rilevamento gas e fumo, videocamere, macchine fotografiche, apparati di telefonia mobile, apparati radio ricetrasmittenti, ponte radio, apparecchiature e strumenti di laboratorio e di analisi. |
Cose assicurabili a condizioni speciali | a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; b) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per laboratori elettronici; c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni simili; monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; cose di terzi in genere nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti. |
Fenomeno Elettrico | l'effetto di correnti, sovratensioni, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. |
Enti | Sia beni immobili che beni mobili |
Valori | Denaro (ad esempio valuta CEE ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, buoni pasto, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Xxxxx e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. |
Portavalori | Dipendenti – non nominati – della Contraente, incaricati del trasporto valori con età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, che non abbiano menomazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio. |
Somme assicurate
Sezione 1 – Xxxxx materiali diretti e consequenziali | |||||
Descrizione Partite Assicurate | Valori Assicurati € | Copertura* | Tasso lordo °/°° annuo | Premio Lordo annuo | |
1 | Fabbricati | 232.087.995,00 | V.N. | ||
2 | Fabbricati di interesse storico ed artistico | 124.417.300,00 | V.N. | (**) | |
3 | Differenziale storico-artistico | 1.000.000,00 | P.R.A | ||
4 | Contenuto | 40.000.000,00 | V.N. | ||
5 | Cose assicurabili a condizioni speciali | 50.000,00 | P.R.A. | ||
Sezione 2 – Elettronica | |||||
Descrizione Partite Assicurate | Valori Assicurati € | Copertura* | Tasso lordo °/°° annuo | Premio Lordo annuo | |
6 | Attrezzature elettroniche | 150.000,00 | P.R.A. | ||
7 | Maggiori costi (2 mesi) | 100.000,00 | P.R.A | ||
Sezione 3 – Furto e rapina ed estorsione | |||||
Descrizione Partite Assicurate | Valori Assicurati € | Copertura* | Tasso lordo °/°° annuo | Premio Lordo annuo | |
8 | Contenuto in genere, compreso denaro, carte valori, titoli di credito, cose assicurabili a condizioni speciali, escluso quanto coperto con la sezione II | 100.000,00 | P.R.A | ||
9 | Trasporto valori | 5.000,00 | P.R.A | ||
Sezione 4 – Garanzia di responsabilità | |||||
Descrizione Partite Assicurate | Valori Assicurati € | Copertura* | Tasso lordo °/°° annuo | Premio Lordo Annuo | |
10 | Ricorso Terzi | 2.000.000,00 | P.R.A. |
(*) Tipo Copertura
V.N. - Valore a nuovo
P.R.A. - Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
V.C. - Valore commerciale (**) Partita esente da imposte
INFORMAZIONI
Fabbricato di maggior valore : Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx 00 Centro Storico € 42.378.688,00
Contenuto di maggior valore: c/o Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx 00 Centro Storico € 28.000.000,00
Prospetto limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti
Sezione 1- Xxxxx materiali diretti e consequenziali | ||||||||||
Garanzia | Limiti indennizzo € | Franchigie e/o scoperti | ||||||||
Per sinistro se di seguito non diversamente previsto | € 70.000.000,00 | € 1.500,00 | ||||||||
Terremoto. | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 5.000.000,00 | Scoperto 10% del danno minimo di € 25.000,00 massimo di € 100.000,00 | con ed | il il | ||||||
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 30% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 5.000.000,00 | Scoperto 10% del danno minimo di € 25.000,00 massimo di € 100.000,00 | con ed | il il | ||||||
Neve, ghiaccio e gelo | 30% del valore per singolo fabbricato con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000.000,00 | Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 | ||||||||
Grandine (*) | 150.000,00 per anno | 5.000,00 | ||||||||
Eventi Atmosferici | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 5.000.000,00 | Scoperto 10% minimo 2.500,00 | ||||||||
Eventi Atmosferici su fabbricati aperti più lati e tettoie | € 30.000,00 | € 2.500,00 | ||||||||
Smottamento, franamento e cedimento del terreno | € 500.000,00 per sinistro con il massimo di € 1.000.000,00 per anno | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 | ||||||||
Liquidi condotti - Spese di ricerca e riparazione dei danni | 50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per anno | 1.000,00 | ||||||||
Eventi Sociopolitici Vandalici | e | Atti | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 5.000.000,00 | Scoperto 2.500,00 | 10% | con | il | minimo | di | |
Terrorismo e sabotaggio | 50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 5.000.000,00 | Scoperto 20% del danno con il minimo 10.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 | ||||||||
Restauri | € 100.000,00 | Franchigia frontale | ||||||||
Perdita Pigioni | Sino alla concorrenza dell’ammontare della pigione di un anno con il massimo di € 300.000,00 | € 2.500,00 | ||||||||
Ricollocamento macchinari | impianti | e | 100.000,00 | nessuna | ||||||
Fenomeno elettrico | 100.000,00 per sinistro e per anno | 1.000,00 | ||||||||
Spese Extra | 36.000,00 | nessuna | ||||||||
Vetri e cristalli | 25.000,00, per anno 2.000,00 per singola lastra | Franchigia € 250,00 | ||||||||
Mancato freddo | 50.000,00 per sinistro e per anno | € 1.000,00 | ||||||||
Spese di collaudo | 30.000,00 | Nessuna | ||||||||
Oneri di urbanizzazione | 30.000,00 | Nessuna |
Differenziale storico artistico | La somma assicurata | Nessuna | |||
Mancato freddo | 50.000,00 per sinistro e per anno | € 1.000,00 | |||
Sezione 2- Elettronica | |||||
Garanzia | Limiti indennizzo € | Franchigie e scoperti | |||
Attrezzature Elettroniche | 100.000,00 | € 500,00 | |||
Danni da caduta accidentale | Scoperto 20% del minimo di € 1.500,00 | danno | con | il | |
Conduttori esterni | 10.000,00 | € 500,00 | |||
Maggiori costi | La somma assicurata | € 2.500,00 | |||
Enti ad impiego mobile | 20.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 | |||
Impianti su autoveicoli | 20.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 | |||
Terremoto. | 50% somma assicurata con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 100.000,00 | Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 10.000,00 | |||
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 30% somma assicurata con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 100.000,00 | Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 10.000,00 | |||
Eventi Atmosferici | 50% somma assicurata con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 100.000,00 | Scoperto 10% minimo 2.500,00 | |||
Eventi Sociopolitici Vandalici | e | Atti | 50% somma assicurata con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 100.000,00 | 2.500,00 | |
Terrorismo e sabotaggio | 50% somma assicurata con il limite di indennizzo annuo complessivo per la presente sezione di € 100.000,00 | Scoperto 20% del danno con il minimo 5.000,00 ed il massimo di € 10.000,00 | |||
Sezione 3- Furto rapina ed estorsioni | |||||
Garanzia | Limiti indennizzo | Franchigie e scoperti | |||
Furto | 100.000,00 | 1.500,00 | |||
Rapina e/o estorsione | 25.000,00 | 1.500,00 | |||
Trasporto valori | 5.000,00 | nessuna | |||
Furto Valori ovunque riposti | 1.000,00 per sinistro ed € 5.000,00 per anno assicurativo | Scoperto 20% | |||
Denaro e valori in cassaforte | 10.000,00 | 1.500,00 | |||
Guasti dei ladri | 30.000,00 | 500,00 | |||
Sezione 4- Garanzia di responsabilità | |||||
Garanzia | Limiti indennizzo | Franchigie e scoperti | |||
- Ricorso terzi | 2.000.000,00 | - | |||
Sezione 5- Condizioni speciali valide per tutte le sezioni | |||||
Garanzia | Limiti indennizzo € | Franchigie e scoperti | |||
- Spese di demolizione e sgombero | 600.000,00 | - | |||
- Onorari periti | 100.000,00 | - | |||
Onorari ingegneri, professionisti | architetti | e | 50.000,00 | - | |
- Beni presso terzi | 100.000,00 | per singola ubicazione |
(*) Grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica. In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 20%
Sezione 0. Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 0.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 0.02 Modifiche della assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 0.03 Effetto e durata della polizza
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Poiché il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Qualora l’Assicurato lo richieda, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l’organizzazione di nuova gara.
Ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata di anni 2 (due), previa adozione di apposito atto.
Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 0.04 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati
ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro.
Art. 0.05 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.
Art. 0.06 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società;
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
Art. 0.07 Esagerazione dolosa del danno
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 0.08 Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 0.09 Foro competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 0.10 Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 0.11 Xxxxxxxx Xxxxxx
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Nell’eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, si prende e si da atto che:
Ogni comunicazione effettuata al corrispondente …. si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente …. si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente … s’intenderà come fatta all’assicurato;
Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente …. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Art. 0.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 0.13 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 0.14 Forma della comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 0.15 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 e 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento,
• estremi di controparte e/o assicurato
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva Si precisa in proposito che:
i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 0.16 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 0.17 Colpa grave
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti conseguenti a dolo e colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, nonché conseguenti a colpa grave dell’Assicurato stesso.
Art. 0.18 Contiguità e vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 0.19 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 0.20 Mandato dei Periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.
0.06 Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 0.21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 0.21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d'arte in genere e/o equiparate l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nell’apposita griglia
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
j) per le opere qualora esista una stima effettuata da uno stimatore esperto, in base a tale stima in sua assenza verrà stabilito il valore commerciale del bene;
k) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
l) La Società indennizza altresì i costi e gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti od Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 0.22 Acquisizione di nuovi Beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà in previsto dall’Art. Regolazione del premio, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione Provinciale anche i nuovi beni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% della somma assicurata a quella partita, risultante dall’ultima appendice di regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente ne avrà dato comunicazione.
Art. 0.23 Deroga all’assicurazione parziale
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell’Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).
Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.
Art. 0.24 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando la Contraente o l'Assicurato dimostri che non ha agito con dolo.
Art. 0.25 Recesso in caso di sinistro
Non operante
Art. 0.26 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dalla Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 0.27 Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dal termine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il riepilogo delle variazioni (acquisizioni, alienazioni, perdite di possesso) Fabbricati”, “Fabbricati storici”, “Contenuto in genere”.
A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini di seguito riepilogati:
• Annualità precedente (regolazione del premio): il conteggio del premio (da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse.
• Annualità in xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx): differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso.
Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.
I premi dovuti dovranno essere pagati, dal Contraente o dalla Società, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell’appendice.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dei premi dovuti, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Art. 0.28 Tracciabilità dei flussi
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Il presente contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
1. le transazioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA con le modalità previste dal predetto articolo;
2. si verifichi un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 0.29 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Sezione 1. Danni materiali e diretti e consequenziali
Art. 1.01 Delimitazione del rischio:
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Art. 1.02 Rischi esclusi ed Enti esclusi
Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:
a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; Si precisa che sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, perdite di mercato;
e) guasti meccanici ad esclusione del fenomeno elettrico al “contenuto” e di quanto incluso nella Sezione Elettronica;
f) errori di progettazione, calcolo, esecuzione dei lavori e lavorazioni, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio del prodotto;
g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
j) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso alle sezioni 2 e 3 ;
k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
l) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
m) xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche e mareggiate;
n) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali che seguono;
o) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
p) crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali che seguono;
q) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di metri 50 da esse;
r) mancato o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione delle merci, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali che seguono;
s) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni.
Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso. Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :
⮚ il valore del terreno
⮚ insegne, antenne e consimili installazioni esterne, limitatamente a quanto previsto all’Art. 5.18 Eventi Atmosferici
⮚ boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere
⮚ baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto
⮚ costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno
⮚ strade, guard rail, impianti semaforici, impianti di illuminazione, arredi urbani e fognature
⮚ veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti
⮚ gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale) se singolarmente di valore superiore ad € 5.000,00
⮚ linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro aziendale
⮚ Oggetti d’arte quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, tappeti, manoscritti, libri di valore singolo superiore ad € 300.000,00
Art. 1.03 Restauri
Per gli oggetti di particolare valore artistico danneggiati da sinistro risarcibile a termini di polizza e passibili di restauro, saranno indennizzate le spese necessarie per il restauro, dedotte le sovvenzioni erogate all’Ente Contraente da parte di Enti Pubblici o Privati.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’Ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 1.04 Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C., anche quella parte di pigione che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
La garanzia sarà prestata con i limiti stabiliti nell’apposito prospetto riepilogativo
Art. 1.05 Oneri di urbanizzazione
Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 1.06 Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati e impianti" la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, del manufatto storico e/o artistico.
In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
Art. 1.07 Spese extra
La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.
Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a danno o distruzione delle proprietà assicurate.
Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.
In nessun caso la Società sarà responsabile:
a) per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
b) per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
c) per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.
La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.
La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite di Euro 200,00 al giorno per n.180 giorni o, in alternativa, sulla base delle seguenti percentuali:
⮚ fino al 40% della somma totale durante il primo mese;
⮚ fino al 70% della somma totale durante il secondo mese;
⮚ fino al 100% della somma assicurata fino al termine del periodo di indennizzo pattuito.
Art. 1.08 Mancato freddo
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Merci in refrigerazione”.
Art. 1.09 Precisazione
Tale Sezione non garantisce eventi coperti da altre Sezioni della presente polizza.
Sezione 2. Elettronica
Art. 2.01 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, alle attrezzature elettroniche assicurate, anche all’aperto, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni di seguito riprese.
Art. 2.02 Esclusioni
Non sono indennizzabili i danni:
⮚ verificatisi in occasione di smontaggi e montaggi a meno che siano connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo d'installazione;
⮚ di natura estetica come per esempio graffi su superfici verniciate, lucidate o smaltate, che non siano connessi con danni risarcibili;
⮚ causati da difetti esistenti e noti alla Contraente o all'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
⮚ ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
Fermo restando quanto previsto all'art. 1.02 - Rischi Esclusi - delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.
Art. 2.03 Conduttori esterni
La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che la Contraente o l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
Art. 2.04 Enti ad impiego mobile
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l’operatività' dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia
Art. 2.05 Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza.
Art. 2.06 Liquidazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono.
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:
a) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l’ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.
Valore assicurabile
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
Art. 2.07 Maggiori costi
1. Oggetto dell'assicurazione:La Società si obbliga a indennizzare l'aumento dei costi di esercizio dovuto ai costi aggiuntivi per la prosecuzione dell'attività svolta dalla Contraente o dall'Assicurato e causati:
a. da un sinistro previsto dalla presente Sezione;
b. dall'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice.
2. Esclusioni speciali: Restando ferme le esclusioni di cui alla presente Sezione, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.
3. Periodo di indennizzo: E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre due mesi successivi durante il quale l'attività della Contraente o dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
4. Somma assicurata: La responsabilità della Società non potrà eccedere l'importo indicato in polizza. Tale somma si intende calcolata dalla Contraente o dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di indennizzo per giorno/mese. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Resta inteso e convenuto che il diritto della Contraente o dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.
Sezione 3. Furto rapina ed estorsione
Art. 3.01 Normativa
La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina ed estorsione sopra:
gli enti assicurati alla partita 8) fino alla concorrenza della somma indicata in polizza senza applicazione della regola proporzionale ai sensi dell’art. 1907 C.C.;
E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura e che l'autore del reato si sia introdotto in una delle seguenti maniere:
⮚ violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi simili;
⮚ in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
⮚ usando violenza o minaccia alle persone, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
⮚ costringendo la Contraente o l'Assicurato e/o i suoi dipendenti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso la Contraente o l'Assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia, la violenza, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali assicurati.
⮚ relativamente ai valori la garanzia Furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, casseforti, armadi forti.
Art. 3.02 Mezzi di chiusura dei locali
La garanzia furto è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agibilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, doppio vetro, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferiate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 1000 cmq.
Sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
E' tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi è presenza di persone non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà alla Contraente o all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico della Contraente o dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
In caso di furto perpetrato con effrazione di mezzi di chiusura non conformi alla descrizione di polizza si applicherà uno scoperto del 20%.
Art. 3.03 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
La Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 3.04 Reintegro automatico delle somme assicurate
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro dei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento previsti in polizza.
La Contraente pagherà il corrispondete rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, previa presentazione da parte della Società di apposita appendice.
I termini di pagamento sono quelli previsti all’Art. 0.05 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 3.05 Furto con destrezza
Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.
In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo.
Art. 3.06 Furto commesso dai dipendenti
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 3.07 Garanzia portavalori
Limitatamente a denaro, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:
⮚ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
⮚ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
⮚ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
⮚ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
L’assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate:
- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.
Qualora due o più portavalori si trovino insieme, l’assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata.
Art. 3.08 Guasti cagionati da ladri
Fino all'importo indicato in polizza l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.
Art. 3.09 Rapina iniziata all’esterno - estorsione
L'Assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
Sezione 4. Garanzia di responsabilità
Art. 4.01 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
c) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
d) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
⮚ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
⮚ quando la Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente o dell'Assicurato.
La Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
Sezione 5. Condizioni speciali valide per tutte le sezioni se non diversamente indicato.
Art. 5.01 Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (solo per sezioni 1 e 2)
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
Art. 5.02 Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature (solo per sezioni 1 e 2)
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite indicato in polizza.
Art. 5.03 Parificazione danni da incendio (solo per sezioni 1 e 2)
A precisazione dell'art. 1.1 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 5.04 Xxxxxxxxx (solo per sezioni 1 e 2)
Premesso che per terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene resta convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "Singolo sinistro".
Art. 5.05 Eventi Socio Politici – Atti vandalici – Atti di Terrorismo e sabotaggio (solo per sezioni 1 e 2)
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
2. dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatesi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto anno relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
3. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 3) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposito prospetto dei limiti di indennizzo.
Art. 5.06 Liquidi condotti - Spese di ricerca e riparazione guasti (solo per sezioni 1 e 2)
Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.
Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.
Art. 5.07 Cose di proprietà di terzi/Assicurazione per conto di chi spetta (solo per sezioni 1 e 2)
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, ne legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 5.08 Beni presso terzi (solo per sezioni 1 e 2)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni in genere fino al limite di Euro 250.000,00 per singola ubicazione.
Art. 5.09 Operazioni peritali
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 5.10 Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 0.27 Pagamento dell’indennizzo a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 5.11 Denuncia circostanziata dei sinistri
A parziale modifica di quanto disposto dall'art.0.09 Obbligo in caso di sinistro in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
Art. 5.12 Anticipo indennizzi
La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Art. 5.13 Liquidazione in base allo stato di avanzamento lavori
A parziale deroga del comma 4) dell'art. 0.26 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite "Fabbricati", "Contenuto" assicurative col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
Art. 5.14 Caduta ascensori e montacarichi (solo per sezione 1 )
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
Art. 5.15 Cose assicurabili a condizioni speciali (solo per sezioni 1 e 3 )
Sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 50.000,00 per sinistro e per anno, indennizzabili a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 50.000,00 per sinistro e per anno; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.
In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.
Art. 5.16 Vetri e cristalli (solo per sezione 1)
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società indennizza altresì le rotture:
⮚ determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx.
⮚ verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
⮚ causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
⮚ verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.
Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. La garanzia non comprende le rotture:
⮚ liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse
eventualmente scoperto.
⮚ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
Art. 5.17 Inondazioni, alluvioni ed allagamento (solo per sezioni 1 e 2)
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, esclusi i danni causati da rottura di condutture di liquidi in genere.
La Società non risponde dei danni:
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati eccetto quelli che si trovano all’aperto per natura e destinazione;
a enti mobili all’aperto;
alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposito prospetto dei limiti di indennizzo sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art. 5.18 Eventi Atmosferici (solo per sezioni 1 e 2)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposito prospetto dei limiti di indennizzo sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art. 5.19 Smottamento, franamento e cedimento del terreno (solo per sezioni 1 e 2)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposito prospetto dei limiti di indennizzo sotto la voce “Smottamento, franamento e cedimento del terreno”.
Art. 5.20 Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.
Art. 5.21 Onorari ingegneri, architetti e professionisti
La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per i ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo, fino alla concorrenza delle somme assicurate alle rispettive partite.
LA CONTRAENTE LA SOCIETA’
PRECISAZIONI
Art. 1 DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 2 CLAUSOLA DI RACCORDO (VALIDA SOLO IN CASO DI EMISSIONE DI DUE CONTRATTI SEPARATI)
Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita “Fabbricati storici vincolati” si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico: applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.
LA CONTRAENTE LA SOCIETA’
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx:
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti Condizioni di assicurazione:
Sezione 0_ Norme che regolano l’assicurazione in generale | |||||||
Art. | n. | 0.01 | Dichiarazioni rischio | relative | alle | circostanze | del |
Art. | n. | 0.07 | Assicurazione presso diversi assicuratori | ||||
Art. | n. | 0.10 | Esagerazione dolosa del danno | ||||
Art. | n. | 0.12 | Foro competente | ||||
Art. | n. | 0.22 | Procedura per la valutazione del danno | ||||
Art. | n. | 0.23 | Mandato dei Periti | ||||
Art. | n. | 0.28 | Recesso in caso di sinistro |
LA CONTRAENTE