CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
TRA
la società , con sede in , via , in persona del legale rappresentante, Sig. (d'ora in poi denominata la "Società");
E
il Sig. , residente in , via
- (d'ora in poi denominato il "Collaboratore");
PREMESSO
che la Società ha sviluppato un’elevata esperienza nel settore di
(indicare l'attività svolta dalla Società); che il Collaboratore ha sviluppato un’elevata esperienza nel settore di
;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto
Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore si impegna a fornire la propria opera professionale in favore della Società , coordinando e prestando la propria consulenza qualificata.
Principalmente, ma senza che ciò possa costituire limitazione dell'incarico globalmente affidatogli, si occuperà di:
(inserire e descrivere l'attività che sarà svolta dal Collaboratore)
Articolo 2. Obblighi del collaboratore
Il Collaboratore nello svolgimento dell'incarico offrirà la propria opera senza vincolo di subordinazione alcuno, ma si impegna a rendersi disponibile ad eventuali incontri che venissero richiesti dalla Società o dovessero essere necessari, ed inoltre a collaborare per la veloce soluzione di eventuali difficoltà che dovessero sollevarsi nell'espletamento dell'incarico.
Articolo 3. Svolgimento dell’attività
Il Collaboratore eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni distribuite dalla Società, senza obblighi di orario, di lavoro e di sede lavorativa predeterminata.
Articolo 4. Corrispettivo
A totale compenso per le attività prestate, verrà riconosciuta al Collaboratore alla presentazione di regolare fattura un importo complessivo di Euro lordi annui da corrispondersi in 12 rate mensili di Euro .
Articolo 5. Durata
Il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sottoscrizione ed avrà validità per la durata di un anno.
Il contratto sarà tacitamente prorogato qualora non venga data disdetta da una delle parti entro 30 giorni lavorativi dalla fine, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 6. Esclusiva e non concorrenza Il Consulente si impegna a:
- non prestare, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella attualmente svolta dalla Società;
- non assumere o detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società o imprese che operano nei settori in cui opera attualmente la Società.
- non svolgere, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, servizi simili o assimilabili a quanto previsto dal presente contratto, a terzi che operino nei settori in cui attualmente opera la Società;
Gli impegni di cui sopra vengono presi e rimarranno validi in ogni caso per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di tre anni dalla data di cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto.
Articolo 7. Clausola risolutiva espressa
Viene convenuto tra le parti, pena la risoluzione di diritto del presente accordo, che il Collaboratore si impegna a tenere regolarmente informata e a far partecipe la Società degli avanzamenti dell'attività, che dovrà approvarne per iscritto ogni contenuto e scelta.
Articolo 8. Foro competente:
Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e validità del presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di .
Articolo 9. Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
(luogo e data)
LA SOCIETA'
IL COLLABORATORE