Premesso che
Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulle Risorse decentrate di cui all’art. 67 e 68 del nuovo CCNL 21.5.218 “Funzioni Locali” – triennio 2016-2018 ed ipotesi di accordo decentrato integrativo relativo alla ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno (Artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001).
Premesso che
L’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, al comma 3 sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da parte degli Organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1, del medesimo decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica.
In data 19.07.2012, con circolare n. 25 il MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, evidenziando che per le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno (collegio dei revisori), ai sensi dell’art. 40 bis già citato:
• contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
• contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
• contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.
Relazione illustrativa
MODULO I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Scheda 1.1
Data di inoltro alle OOSS della proposta di ripartizione delle Risorse decentrate anno 2020 | Discussione dell’ipotesi di ripartizione presentata nella sessione negoziale aperta il 22/10/2020 |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2020 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): dr. Xxxxxx Xxxxxx – Segretario Generale dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – dirigente Area Sviluppo Imprese dr. Xxxxx X’Xxxxxxx – dirigente Area Servizi – Vice Segretario Generale Vicario Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – FP CISL – FP UIL Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL – FP CISL |
Soggetti destinatari | Personale dei livelli dipendente della CCIAA di Treviso - Belluno a tempo |
indeterminato e determinato | ||
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Criteri per la destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e per la produttività: Accordo ripartizione delle risorse economiche per l’anno 2020 | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. | La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti (Organo di controllo interno) |
Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | ||
Nel caso l’Organo di controllo interno (Collegio dei revisori dei conti) dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva | ||
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: | ||
il Piano della Performance 2020 – 2022 è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 11 del 31.01.2020 | ||
È stato adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. | ||
il Piano Triennale 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 13 del 31.01.2020 | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.: | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | sul sito internet dell’Ente camerale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sono pubblicati: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Piano e Relazione sulla Performance Nominativo e curricula del componente dell’OIV Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa Retribuzioni dei dirigenti | |
Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e soggetti privati | ||
Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo | ||
Curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo | ||
Alla data attuale, la Relazione della Performance per l’anno 2020 non è ancora stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009. Finché non sarà validata - con il Rendiconto sulla Performance - non si provvederà ad erogare la Produttività 2020. |
MODULO II - Illustrazione dell’articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
Sezione 1 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale e modalità di utilizzo delle risorse accessorie
Il 21.5.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del Comparto “Funzioni Locali” per il triennio 2016-2018.
La costituzione del Fondo Risorse decentrate è trattata all’art. 67. Nella prima parte, il fondo (art. 67,
comma 1) viene costituito aggregando in un unico importo consolidato le risorse stabili - già previste dall’art.
31, comma 2 del CCNL 22.1.2004 - quantificate nell’anno precedente (2017 e certificate dal Collegio dei RC con Verbale n. 65 del 7.6.2018), al netto dello scorporo dei valori di finanziamento delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità nell’anno 2017.
A tal proposito, con provvedimento del SG n. 163 del 7.9.2018 sono state quantificate le risorse destinate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e dell’Alta Professionalità assegnate ai titolari dell’incarico alla data del 31.12.2017, in € 154.375,00, imputandone l’onere al conto 321017 a decorrere dall’annualità 2018, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL “Funzioni Locali” 2018. Tale norma dispone che a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed alta professionalità dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO/AP sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
Nella seconda parte del fondo delle Risorse stabili (art. 67, comma 2), il nuovo CCNL incrementa stabilmente l’importo unico consolidato di € 446.442,84, di ulteriori voci:
1. la prima componente - art. 67, c. 2, lett. a) - è costituita da un importo quantificato su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a tempo determinato ed indeterminato. Tale incremento che decorre dal 31/12/2018 a valere dall’anno 2019 è stato quantificato in € 11.980,80, così determinato:
- unità di personale in servizio al 31/12/2015 xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx x. 000 (xxxxx: Conto annuale 2015)
- unità di personale in servizio al 31/12/2015 xxxxxx xx xxxx xx Xxxxxxx x. 00 (xxxxx: Conto annuale 2015)
2. La seconda componente - art. 67, c. 2, lett. b) - della parte stabile del Fondo, è costituita da un importo pari al riallineamento dei valori di posizione economica alla data di entrata in vigore dei miglioramenti economici, quantificato con gli incrementi contrattuali del CCNL 2016-2018. Tale riallineamento costituisce integrazione obbligatoria dei valori del Fondo finalizzata ad assicurare la capacità di finanziamento delle posizioni economiche stesse, ed è pari ad € 17.923,23 per l’anno 2019.
3. La terza componente – art. 67, c. 2, lett. c), è costituita dall’importo corrispondente alle retribuzioni di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità. L’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno.
Per quel che riguarda la composizione delle singole voci delle RISORSE VARIABILI, le voci di costituzione, disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo 67, riproducono, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall’articolo 31, comma 3, del Ccnl 22.1.2004, ed il nuovo CCNL 21.5.2018 non ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alla struttura del fondo per come precedentemente configurata.
Qualche elemento di novità è rinvenibile nelle previsioni dei commi 3 lett. h) e del comma 4 dell’art. 67 che ripropone la possibilità – già prevista dall’art. 15, comma 2, del Ccnl 1.4.1999, previa contrattazione integrativa intesa alla verifica della concreta possibilità di esercizio di tale facoltà, di incrementare la parte variabile del fondo sino ad un importo massimo corrispondente alla quota dell’1,2% calcolata sul monte salari dell’anno 1997 riferito al personale dipendente, al netto della spesa per la dirigenza. Non si tratta di un obbligo, con la conseguenza che l’Ente deve valutare se ed in quale misura integrare le risorse del fondo, a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Fondo anno 2019: € 37.468,06.
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 (così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017), il monitoraggio e l’accertamento della realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, attestata annualmente dall’OIV, è condizione necessaria per l’assegnazione dei premi incentivanti, è effettuata per l’anno 2020 secondo le modalità ed i criteri già individuati dal Sistema di
Valutazione, evidenziando come l’erogazione dei trattamenti economico accessori, è collegata alla premiazione del merito ed al miglioramento della performance dei dipendenti. Tutto il personale è chiamato, nell’ambito delle proprie competenze, a mantenere ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, attraverso la realizzazione di obiettivi e progetti. Il nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance è stato adottato con delibera di Giunta n. 91 del 09/07/2019.
Il maggior impegno ed apporto viene valorizzato economicamente attraverso l’inserimento nel fondo delle risorse decentrate del personale, per il tramite ora dell’art. 67, comma 5, lett. b), che per l’anno 2020 è stato quantificato in € 308.000,00 (DG n. 21 del 26/02/2020).
Risparmi di straordinario: art. 67, comma 3 lett. E) - gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999.
Per quel che riguarda l’inserimento nel Fondo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999, con la sottoscrizione del Contratto “Ponte “ per l’anno 2018 la delegazione trattante ha deciso di sospenderne l’inserimento per l’anno 2019 ed inserire nel fondo dell’anno 2020 i risparmi accertati e conseguiti a consuntivo per l’anno 2019. Pertanto nel Fondo dell’anno 2020 sono stati inseriti tali risparmi per un ammontare di € 34.940,01.
Alcune voci che compongono le risorse variabili potranno essere quantificate definitivamente solo a chiusura dell’esercizio in corso, in particolare:
• art. 67, comma 3 lett. A) - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato all'art, 15, comma 1, lett D) CCNL 1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001: corsi in Commercio Estero, rimborso progetti Fondo perequativo, eventuali sponsorizzazioni, introiti delle Operazioni a Premio.
Per la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020 continua ad essere vigente l’art. 23, c.2, del D.Lgs. n.75/2017 che prevede, a decorrere dal 2017, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Il contenuto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è sostanzialmente confermato dall’art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente degli enti locali, secondo il quale “la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017”.
Tuttavia la Corte dei Conti - sez. Autonomie - con delibera n. 19 del 18/10/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere
a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite dell’art. 23, comma 2, del decreto Lgs. n. 75/2017”. Pertanto le voci di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) non sono soggette al limite del Fondo 2016 come disposto dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.
Complessivamente, il Fondo delle Risorse decentrate del Personale del Comparto “Funzioni Locali” e le risorse destinate alla corresponsione delle Retribuzioni di Posizione e di Risultato delle PO/AP anno 2020, non possono superare il limite già definito per l’anno 2016, pari ad € 981.284,53.
Da ultimo, la quantificazione del Fondo per le Risorse “Stabili e Variabili” per l’anno 2020 è stata effettuata con provvedimento di Giunta n. 21 del 26/02/2020, quantificando l’ammontare complessivo del Fondo destinato al personale dipendente – non titolare di PO/AP - in € 879.525,79.
Le Risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) – che per l’anno 2020 sono quantificate in € 29.904,03, alla luce della delibera della Corte dei Conti - sez. Autonomie n. 19 del 18/10/2018 che ha previsto che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite dell’art. 23, comma 2, del decreto Lgs. n. 75/2017”.
Modalità costituzione Fondo 2016
Di seguito la quantificazione del Fondo 2016 che – sulla base delle attuali disposizioni normative: art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 – resta ancora il limite per la costituzione del Fondo 2020.
Il Fondo risorse stabili e variabili per l’anno 2016 della Ex CCIAA di Treviso è stato quantificato (DSG n. 53 del 15.3.2017) in € 837.355,51 ed è stato ricondotto allo stesso valore dell’anno 2015 (dell’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 e Circolare MEF n. 12 del 23.3.2016 pg. 27), con una conseguente prima decurtazione di
€ 27.920,38. Sullo stesso Fondo è stata effettuata un ulteriore riduzione collegata al numero del personale in servizio, calcolata in € 18.060,00, e pertanto il Fondo della Ex CCIAA di Treviso, utilizzato per la contrattazione decentrata del salario accessorio del personale del Comparto anno 2016 ammonta ad € 791.375,13.
Il Fondo risorse stabili e variabili per l’anno 2016 della Ex CCIAA di Belluno è stato quantificato in € 216.194,01 ed è stato ricondotto allo stesso valore dell’anno 2015 (dell’art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015 e Circolare MEF n. 12 del 23.3.2016 pg. 27) con una conseguente prima decurtazione di € 16.163,04. Sullo stesso Fondo è stata effettuata un ulteriore riduzione collegata al numero del personale in servizio, calcolata in
€ 10.121,57 e pertanto il Fondo della Ex CCIAA di Belluno, utilizzato per la contrattazione decentrata del salario accessorio del personale per l’ anno 2016 ammonta ad € 189.909,40.
Le risorse definitive del Fondo decentrato per il personale dipendente, anno 2020 - comprese le risorse finanziate dal bilancio dell’Ente ai sensi dell’art. 15, comma 5 XXXX 00/0/0000 (XX/XX) - non potranno superare complessivamente le risorse quantificate per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, la cui somma è pari ad € 981.284,53.
Sezione 2 – risultati attesi in relazione agli utilizzi ed all’erogazione delle risorse premiali
2.1 Modalità di utilizzo delle risorse
I criteri adottati per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020 sono rinvenibili:
• nel CCDI del personale non dirigente – parte normativa per il triennio 01.01.2019 – 31.12.2021, sottoscritto in via definitiva dalle OOSS e dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 31.1.2019. Il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione del CCDI citato, con verbale n. 80 del 13/03/2019.
o Nella Preintesa al CDI per l’anno 2020, la cui sessione negoziale si è aperta il 22/10/2020, previa presentazione da parte pubblica dell’Ipotesi di ripartizione delle risorse decentrate 2020, conformemente agli indirizzi approvati dalla Giunta con la deliberazione n. 168 del 17/12/2018 “Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa - triennio 2019-2021”.
E’ appena il caso di sottolineare che in sede di contrattazione decentrata, con la controparte sindacale si contrattano i criteri per la distribuzione delle risorse decentrate e non l’ammontare delle risorse destinate ai singoli istituti.
Anche con il CDI anno 2020 l’Amministrazione continua ad applicare la disciplina di tutti gli istituti così come definiti in sede di CDI – parte giuridica triennio 2019-2021 :
• conferma del principio generale di valorizzazione del merito, con gli strumenti dell’incentivo economico, correlato ai miglioramenti della performance organizzativa;
• conferma delle indennità per maneggio valori, da attribuire con i nuovi criteri vigenti.
• Conferma dei criteri generali per l’individuazione e la graduazione degli incarichi di PO/AP e per specifiche posizioni di responsabilità affidate ai dipendenti di Cat. D e C, di cui ai provvedimenti:
- Delibera di Giunta n. 29 del 27/03/2019: adozione della Metodologia per l’individuazione e la
graduazione degli incarichi di responsabilità;
- Determinazione del Segretario Generale n. 91 del 09/05/2019: descrizione, analisi e graduazione delle Posizioni Organizzative;
- determinazione del Segretario generale n. 209 dell’11/11/2019 descrizione, analisi e pesatura delle posizioni di responsabilità per la Cat. C e D (non titolari di PO) in base ai criteri fissati nella Metodologia di pesatura.
2.1.1 Parte stabile
L’utilizzo delle risorse di parte stabile è disciplinata direttamente dai CCNL, sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo – art. 68, comma 1, CCNL 21.5.2018.
In particolare:
• le risorse relative alle progressioni economiche vengono movimentate mensilmente, per 13 mensilità, sullo base dello sviluppo conseguito da ciascun dipendente. In riferimento all’art. 16, del CCNL 21.5.2018, anche per l’anno 2020, stante il venir meno del vincolo normativo che bloccava il trattamento accessorio del personale (art.9, comma 2-bis DL n. 78/2010, disposizione prorogata fino al 31.12.2014 dall’art. 1 comma 456 L. n. 147/2013) è stato presentato alle XX.XX l’Accordo per l’effettuazione delle progressioni economiche per il personale, con decorrenza dall’1.1.2020. Per l’assegnazione della progressione economica di categoria nell’anno 2020, la Dirigenza dovrà operare sulla base della valutazione della Performance individuale conseguita dal dipendente nel triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto (2019-2018-2017), nonché nell’ambito delle risorse disponibili tenendo conto delle regole introdotte dai CCNL (non prima dei due anni dall’ultima progressione – art. 16, comma 6 CCNL 21.5.2018).
• In sede di presentazione della Preintesa al CDI 2020, sono stati presentati anche i criteri per le progressioni orizzontali all’1/1/2020 ed è stato convenuto di utilizzare le risorse di parte stabile per un ammontare complessivo di € 25.000,00, pari a n. 30 progressioni orizzontali su un totale di aventi diritto di n. 76 unità.
• le risorse relative alla indennità di comparto vengono movimentate mensilmente per 12 mensilità, sulla base degli importi fissati dal CCNL per ogni categoria economica e secondo le precisazioni indicate nel CCNL 2016-2018, art. 68, comma 1.
• Le risorse relative all’erogazione delle indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.
Per quel che riguarda le risorse relative alle posizioni organizzative e all’alta professionalità che vengono movimentate sulla base degli importi individuati dall’amministrazione (DG n. 78 del 31.5.2017 – XX.
X. 00 xxx 00.0.0000 – DSG n. 147 dell’11.7.2017), con la costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2018 (DG. n. 130 richiamata in precedenza), le risorse (provvedimento del SG n. 163 del 7.9.2018) sono state quantificate in € 154.375,00, imputandone l’onere al conto 321017, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL “Funzioni Locali” 2018.
Tale norma dispone che a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ed alta professionalità dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle PO/AP sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.
Si precisa che la retribuzione di risultato - viene erogata previa valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla valutazione dei comportamenti professionali.
2.1.2 Parte variabile
Tra le risorse di parte variabile sono conteggiati:
• compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - indennità di
responsabilità: CCNL 21.5.2018 – triennio 2016-2018, “Comparto Funzioni Locali”: art. 70 – quinquies “Indennità per specifiche Responsabilità”
Per l’anno 2020 non verrà conferita alcuna indennità di responsabilità ulteriore per le Cat. C e D (non titolari di PO).
I fattori analizzati per il conferimento dell’indennità di responsabilità - già conferite - sono stati individuati dalla delibera di Giunta n. 29 del 27/03/2019: adozione della Metodologia per l’individuazione e la graduazione degli incarichi di responsabilità e dalla determinazione del Segretario generale n. 209 dell’11/11/2019: descrizione, analisi e pesatura delle posizioni di responsabilità per la Cat. C e D (non titolari di PO) in base ai criteri fissati nella Metodologia di pesatura.
• compensi per responsabilità di specifiche categorie di personale: indennità per i compiti di responsabilità affidati agli addetti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Compenso di € 350,00 annuo per ciascun dipendente assegnato all’URP. Riferimento all’art. 70 – quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 ed all’art. 13 del CDI del 31/01/2019;
• indennità per maneggio valori: art. 14, comma 3 del CDI del 31/01/2019;
• premi correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale, riferimento all’art. 68 del CCNL 21.05.2019: la corresponsione di tali risorse avviene solo a seguito della verifica dei risultati conseguiti e certificata dall’OIV, e dalla valutazione delle prestazioni con le modalità e strumenti previsti dal sistema di valutazione in vigore. I criteri in vigore, per l’attribuzione di tali risorse, sono stati definiti in sede di contrattazione – parte giuridica – CDI triennale del 31/01/2019.
Anche per l’annualità 2020 è attribuita – in applicazione di quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018, a valere sulle risorse destinate alla produttività, una maggiorazione pari al 30% del valore medio dei premi individuali.
Il valore medio è calcolato sulle risorse destinate alla performance. La media è calcolata sul personale in servizio alla data del 1/1/2020.
La maggiorazione di cui al presente articolo è attribuita a n. 4 unità di personale appartenente a ciascuna Area dirigenziale. In sede di valutazione il dirigente individuerà la categoria professionale a cui attribuire la maggiorazione. L’unità di personale così individuata verrà premiata secondo l’ordine decrescente dei punteggi di valutazione della performance individuale conseguiti a fine anno.
2.2 Risultati attesi
Gli effetti/risultati attesi collegati alla destinazione ed utilizzo delle risorse decentrate, con particolare riferimento a quelle destinate alla produttività collettiva, consistono:
− nella remunerazione di prestazioni aggiuntive che hanno prodotto benefici per l’utenza, il miglioramento dei livelli di servizio complessivi dell’Ente camerale, correlati strettamente al raggiungimento degli obiettivi operativi individuati nel Piano della performance che evidenziano tali finalità;
- il miglioramento della conoscenza e competenza del personale, la condivisione del lavoro e degli obiettivi, la capacità e disponibilità a collaborare all’interno del gruppo di lavoro anche interdisciplinare. Questi ultimi aspetti sono evidenziati attraverso la valutazione individuale di ciascun dipendente.
- Maggiorazioni dei compensi per la performance individuale (art. 68 e 69 CCNL 21.5.2018)
La liquidazione degli importi relativi alla produttività collettiva avverrà solo a seguito di verifica e certificazione dei risultati raggiunti ad opera dell’Organo Indipendente di Valutazione.
Relazione tecnico-finanziaria MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Per l’anno 2020 la quantificazione delle Risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 2016-2018 è stata adottata con i seguenti provvedimenti:
• deliberazione di Giunta n. 11 del 31.01.2020 con cui è stato disposto il Piano delle performance 2020-
2022 che ha assegnato gli obiettivi all’Ente, alla dirigenza, alle posizioni organizzative ed agli uffici;
• deliberazione di Giunta n. 9 del 30/01/2019- adozione della Metodologia per la valorizzazione e quantificazione economica delle risorse da destinare al sostegno di programmi di attività correlati al conseguimento degli obiettivi dell’Ente;
• deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 26/02/2019 – applicazione della Metodologia per la valorizzazione economica degli obiettivi/programmi di attività inseriti nel Piano della Performance 2019-2021;
• deliberazione n. 21 del 26.2.2020 - costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020 del personale non dirigente ed approvazione dei programmi di attività previsti per l’anno 2020 in applicazione dell’art. 67, commi 4 e 5, lett. b) del nuovo CCNL 21.5.2018;
• Deliberazione n. 168 del 17/12/2018 “Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa - triennio 2019-2021”;
• Delibera n. 154 del 29.10.2020 con cui il Segretario Generale è stato autorizzato alla sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Decentrato integrativo anno 2020.
Sezione I – Risorse fisse aventi caratteri di certezza e stabilità
⮚ Importo Unico Consolidato - art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018
Con il nuovo CCNL 21.5.2018, si ripete un’operazione analoga a quella del CCNL del 2004; infatti, a decorrere dal 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori dei Conti (Verbale n. 65 del 7.6.2018), al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (Determinazione del SG n. 163 del 7.9.2018: € 154.375,00).
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di Risultato delle PO/AP sono acquisite al bilancio dell’Ente (ex art. 15, comma 5 CCNL 21.5.2018) e le posizioni organizzative/alta professionalità, sono finanziate esclusivamente a carico del bilancio. L’importo così consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
Risorse art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 (Importo Unico Consolidato): Unico importo costituito da varie voci consolidate in base ai vari contratti che si sono susseguiti nel tempo:
A decorre dall'anno 2018, il Fondo "Risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote delle indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4 lett. b) e C) del CCNL 22.1.2004. Le Risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO/AP | |
CCNL 01.04.1999 – art. 14, comma 4: Riduzione del 3% del fondo straordinario del 1999. Per ex TV 3% DI € 51.123,94. Per ex BL di € 11.057,18 | 1.913,69 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.a): gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati | 255.615,87 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.b): Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti | 27.971,31 |
CCNL 01.04.1999 – art.15, comma 1, lett.C): Risparmi di gestione anno 1998, secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del XXXX. xxx 00.0.0000. | 4.406,14 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.G): risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del LED al personale in servizio | 29.827,83 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.H): risorse destinate all’indennità di cui all’art. 37, comma 4 del CCNL 6.7.1995 | 5.965,08 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.L): personale trasferito a seguito di processi di trasferimento o delega di funzioni | 15.255,46 |
CCNL 01.04.1999 - art.15, comma 1, lett. j): 0,52% del Monte salari anno 1997 di € 2.296.196,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 16.236,16 |
CCNL 05/10/2001 - art.4, comma 1: 1,1% del Monte salari anno 1999 di € 2.465.489,63 (esclusa la quota della Dirigenza) | 36.600,41 |
CCNL 22/01/2004 - art.32, comma 1: 0,62% del Monte salari anno 2001 di € 2.574.024,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 22.130,26 |
CCNL 22/01/2004 - art.32, comma 2: 0,50% del Monte salari anno 2001 di € 2.574.024,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 17.846,98 |
CCNL 09/05/2006 - art.4, comma 4: 0,50% del Monte salari anno 2003 di € 2.815.814,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 19.130,38 |
CCNL 11/04/2008 - art.8, comma 5: 0,60% del Monte salari anno 2005 di € 3.292.739,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 25.720,61 |
CCNL 05/10/2001, art. 4, comma 2: RIA/Assegni Ad personam del personale cessato – Importo dell’anno 2016 | 122.197,66 |
Risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO ed AP - da detrarre | - 154.375,00 |
Totale Importo Unico Consolidato ex art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 - € 446.442,84
⮚ Art. 67, comma 2
Comma 2, lett.a): un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere per l'anno 2019 . (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018) | 11.980,80 |
Comma 2, lett.b): un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo dalla medesima data (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016 (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018) | 17.923,23 |
Comma 2, lett.c): dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno | 11.394,37 |
Nell’anno 2019 sono cessati dal servizio n. 4 dipendenti titolari di RIA (retribuzione individuale di anzianità):
RIA - totale quota mensile | Retribuzione Individuale di anzianità per 13 mensilità |
Dipendenti n. 2 – Cat. C | € 290,94 | € 3.782,22 |
Dipendente n. 1 – Cat. A | € 19,30 | € 250,90 |
Dipendente n. 1 – Cat. B | € 0,84 | € 10,92 |
Quota inserita nel Fondo 2020 – parte Stabile | € 4.044,04 | |
Quota inserita nel Fondo 2019 – parte Stabile | € 4.269,20 | |
Quota inserita nel Fondo 2018 – parte Stabile | € 3.081,13 | |
TOTALE INSERITO NEL FONDO 2020 | € 11.394,37 |
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2020 - € 487.741,24
⮚ Sezione II – Risorse variabili art. 67, comma 3 – CCNL 2016-2018
Le voci di costituzione, disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo 67, riproducono, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall’articolo 31, comma 3, del Ccnl 22.1.2004 ed il nuovo CCNL 21.5.2018 non ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alla struttura del fondo per come precedentemente configurata.
• art. 67, comma 3 lett. E) - gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999. L’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo.
La normativa ripropone quanto era già disposto dal CCNL 01.04.1999 - art. 15, comma 1, lett. m): “Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario ex art.14 CCNL 01.04.1999”.
L’importo speso, nel 1993 per il lavoro straordinario, è stato pari a lire 120.060.338. Tale somma, ridotta del 15% e trasformata in euro, diventa € 52.705,91.
Questo è l’importo che la norma contrattuale consentirebbe per il 1999, mentre dal 31.12.1999, applicando l’ulteriore riduzione del 3%, l’importo diventa pari ad € 51.123,94. Per la ex CCIAA di Belluno il Fondo destinato al lavoro straordinario era di € 10.725,46. Il “tetto massimo” da prendere in considerazione per gli anni futuri è di € 61.849,40.
I risparmi conseguiti nel corso dell’anno 2019 che sono stati inseriti nel fondo dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett.e) ”… L’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo”, sono quantificati in € 34.940,01
Alcune voci che compongono le risorse variabili, potranno essere quantificate definitivamente solo a chiusura dell’esercizio in corso , in particolare:
• Art. 67, comma 3 lett. A) - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43, L n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato all'art, 15, comma 1, lett D) CCNL 1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, non sono state inserite – in attesa della quantificazione definitiva.
Con nota n. 388298 del 12.11.2018 – acquisita agli Atti camerali in data 23/11/2018, prot. n. 59460 - il Ministero dello sviluppo Economico ha fatto pervenire l’esito delle decisioni assunte dal Tavolo tecnico congiunto tra MEF, MISE ed Unioncamere su alcune tematiche relative all’applicazione di istituti contrattuali oggetto di rilievo nelle verifiche Ispettive, succedutesi a livello nazionale nel corso degli ultimi anni.
Più in dettaglio, le indicazioni condivise dai Ministeri e da Unioncamere nazionale hanno ad oggetto le risorse “Esterne”- previste da specifiche disposizioni di Legge - che incrementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa, parte variabile e che - per la Camera di Treviso – Belluno, provengono da :
• Concorsi ed Operazioni a Premio (DPR 26.10.2001 n. 430).
• Contratti di sponsorizzazione e prestazioni verso terzi paganti (art. 43 L. n. 449/1997)
• Progetti a valere sul fondo perequativo (art. 18, c.9 L. n. 580/1993 e s.m.i.).
Con deliberazione n. 144 del 5/11/2019 la Giunta camerale ha approvato i criteri utili per la quantificazione delle risorse da inserire nel Fondo ai sensi dell’art. 43 L. n. 449/1997. In particolare si dispone che: “All’integrazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, per la resa di tali prestazioni – Manifestazioni ed Operazioni a Premio - potranno essere riassegnati i ricavi netti (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente relativi al costo del personale), nella percentuale annua non superiore al 50% (art. 43, comma 3 L. n. 449/1997), deducendo:
• IRAP
• Contributi a carico dell’Ente.
Tale quota netta è destinata:
• Al compenso da riconoscere al personale coinvolto, a seconda della collocazione oraria/giornaliera della sua prestazione lavorativa e liquidato tramite cedolino stipendi;
• la parte che residua è destinata ad incentivare le risorse variabili - in particolare le risorse destinate alla Performance Organizzativa - della contrattazione decentrata di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2019”
Per il Fondo dell’anno 2020 la quantificazione definitiva verrà fatta a chiusura dell’esercizio di bilancio in corso. Per la composizione del Fondo sono stati stimati introiti per € 10.000,00, da verificare a chiusura del bilancio dell’esercizio in corso.
• Art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio.
Nell’anno 2019 sono cessati dal servizio n. 4 dipendenti titolari di RIA (retribuzione individuale di anzianità):
RIA - quota mensile | Retribuzione Individuale di anzianità per le mensilità residue anno 2019 | |
Dipendente n. 2 – Cat. C | € 290,94 | € 1.281,91 |
Dipendente n. 1 – Cat. A | € 19,30 | € 83,65 |
Dipendente n. 1 – Cat. B | € 0,84 | € 10,92 |
Totale inserito nel Fondo 2020 – parte Variabile € 1.376,48 |
Art. 67, comma 4
In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
Tale disposizione ripropone quanto già presente nel CCNL 1.4.1999 all’art. 15, comma 2 prevedendo la concreta possibilità di incrementare la parte variabile del fondo sino ad un importo massimo corrispondente alla quota dell’1,2% calcolata sul monte salari dell’anno 1997 riferito al personale dipendente, al netto della spesa per la dirigenza. Tali risorse sono rese disponibili al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità assegnati dalla Giunta con l’approvazione del Piano delle Performance. Il progetto collegato all’art. 67, comma 4 CCNL 21.5.2018, è stato individuato dalla Giunta camerale nel Mantenimento della Certificazione ISO 9001 ed è quantificato sulla base delle disposizioni contrattuali con gli importi indicati:
Xx XXXXX xx Xxxxxxx Xxxxx 0000 | Xx XXXXX xx Xxxxxxx Fondo 2016 | Totale Fondo 2019 |
€ 27.554,36 | € 9.913,70 | € 37.468,06 |
- CCNL 21.5.2018 - art. 68, comma 1: eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti € 0
− CCNL 21.5.2018 - art. 67, comma 5 lett. b): alla componente variabile per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della Performance, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale
€ 308.000,00
Per quanto attiene la quantificazione di tali risorse di cui all’art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.5.2018, si evidenzia quanto segue:
sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 (così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017), il monitoraggio e l’accertamento della realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, attestata annualmente dall’OIV, è condizione necessaria per l’assegnazione dei premi incentivanti, effettuata per l’anno 2020 secondo le modalità ed i criteri già individuati dal nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che evidenziano come l’erogazione dei trattamenti economico accessori, debba essere collegata alla premiazione del merito ed al miglioramento della performance dei dipendenti. Tutto il personale è chiamato, nell’ambito delle proprie competenze, a mantenere ed incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi, attraverso la realizzazione di obiettivi e progetti.
La modalità di quantificazione economica dei progetti/obiettivi è stata adottata con deliberazione di Giunta n. 9 del 30/01/2019- adozione della Metodologia per la valorizzazione e quantificazione economica delle risorse da destinare al sostegno di programmi di attività correlati al conseguimento degli obiettivi dell’Ente e con deliberazione della Giunta camerale n. 21 del 26/02/2020 – è stata applicata la Metodologia per la valorizzazione economica degli obiettivi/programmi di attività inseriti nel Piano della Performance 2019-2021.
Con deliberazione n. 21 del 26.2.2020 - la Giunta ha approvato la costituzione Fondo risorse decentrate anno 2020 del personale non dirigente ed ha approvato i programmi di attività previsti per l’anno 2020 in applicazione dell’art. 67, commi 4 e 5, lett. b) del nuovo CCNL 21.5.2018.
Si riportano di seguito 15 obiettivi individuati dalla Dirigenza per l’annualità 2020 inseriti nel Piano della Performance 2020-2022 (come modificato con revisione approvata dalla Giunta con provv. n. 88 del 19.06.2020) a cui corrispondo dei programmi di attività correlati alla valorizzazione economica di cui l’art. 67, comma 5, lett.b), citato:
area tematica 1: trasparenza e sviluppo della comunicazione integrata - CRM
- Impiego trasversale della nuova piattaforma tecnologica per la comunicazione istituzionale (Obiettivo biennale - 1^ annualità)
- Indagine di customer satisfaction sui processi fondamentali e sui servizi «obbligatori»
area tematica 2: semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle imprese. Assistenza e supporto alle imprese
- SARI: piattaforma nazionale informativa per la gestione delle pratiche telematiche
- Avvio di una campagna informativa rivolta alle imprese operanti con l’estero indirizzata alla corretta predisposizione dei certificati di origine e visti per l’estero richiesti in modalità telematica, al fine di ridurre i tempi di istruttoria ed evasione
- Cancellazione d’ufficio di società fallite con fallimento chiuso prima del 16.7.2006 (Obiettivo biennale - 1^ annualità)
- Attivazione del nuovo servizio di consultazione gratuita delle norme UNI rivolto alle imprese ed altri soggetti dei territori di Treviso e Belluno
- Semplificazione delle procedure relative al pagamento delle spese di notifica (che sostituisce il precedente “Realizzazione dei programmi sviluppati in convenzione con il mise in ambito di attività ispettive e di vigilanza dei prodotti finalizzati al controllo ed alla vigilanza del mercato ed alla tutela del consumatore” - variazione n. 13)
area tematica 3: miglioramento dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
- Controllo di gestione – analisi e ripartizione spese del personale nei processi
area tematica 4: tutela del consumatore e della fede pubblica
- Realizzazione del progetto “Sportello per etichettatura alimentare e non alimentare” (Obiettivo biennale
- 1^ annualità)
- Avvio dell'attività preliminare alla realizzazione del progetto OCRI (Obiettivo biennale - 1^ annualità)
area tematica 5: valutazione competenze nei contesti di lavoro
- Il processo di validazione e certificazione delle competenze degli studenti nei contesti di lavoro
area tematica 6: esercizio della governance. Ricerca di risorse finanziarie. Internazionalizzazione
- Progetto preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. (Sostegno all’Export dell’Italia)
- Collaborare con le altre Amministrazioni locali, Associazioni di categoria, GAL, Regione per riflettere e dare il proprio contributo sui contenuti della nuova programmazione comunitaria 2021 – 2027 (Obiettivo biennale – 1^ annualità)
area tematica 7: valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo. Cooperazione con altri enti e funzioni associate
- Sinergia e armonizzazione delle azioni e attività predisposte sul territorio per la valorizzazione di interventi culturali e turistici
area tematica 8: qualità EFQM
- Nuova Carta dei Servizi dell’Ente
A questi 15 progetti si affianca il progetto (Mantenimento della certificazione di qualità nelle sedi camerali con la nuova norma ISO)a cui è collegato l’inserimento dell’art. 67, comma 3 lett. h) e comma 4, pari all’1,2% del MS dell’anno 1997, quantificato in € 37.468,06
Ciascun obiettivo è corredato da una scheda tecnica ed il valore economico complessivo dei 15 progetti individuati per l’anno 2020, viene ora stimato in € 308.000,00. Le schede implementate con le nuove linee d’azione, sono affidate ai Dirigenti responsabili della attuazione dei programmi.
Tale regime di premialità è connesso ad una facoltà dell’Amministrazione di integrare l’ammontare delle Risorse accessorie per il personale ed è collegato, altresì, al conseguimento degli obiettivi presenti nel sistema di programmazione delle performance. Il mancato raggiungimento dei relativi risultati impedisce, all’Amministrazione, il riconoscimento della cd. Produttività e le relative risorse eventualmente non utilizzate costituiranno economie di bilancio.
Totale risorse Variabili - anno 2020 - aventi carattere di eventualità e variabilità € 391.784,55 TOTALE FONDO ANNO 2020 - € 879.525,79
Sezione III – decurtazioni del Fondo
Viene data evidenza che la quantificazione complessiva delle risorse decentrate – destinate a remunerare il salario accessorio del personale di comparto - per l’anno 2020 è stata effettuata tenendo in considerazione l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che abroga dal 1° gennaio 2017 l’art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 e stabilisce che a decorrere dalla stessa data “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 ”
La costituzione dei Fondi delle risorse stabili e variabili per l’anno 2016 della ex CCIAA di Treviso e della ex CCIAA di Belluno è stata predisposta secondo quanto definito dal comma 236 dell’art. 1 della L. n. 208/2015
(legge di Stabilità 2016) che dispone che a decorrere dal 1.1.2016, l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2015 e sono comunque decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell’applicazione dell’art. 9, c.2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30.7.2010.
Per la ex CCIAA di Treviso, la base su cui calcolare la decurtazione del fondo dell’anno 2016 è quella dell’anno 2015 (il Fondo definitivo per l’anno 2015 è di € 809.435,13 di cui alla determinazione del SG n. 8 del 19.1.2017) e si riportano di seguito le decurtazioni effettuate al fondo dell’anno 2016:
Il complessivo fondo risorse decentrate per l’anno 2016 ammonta ad € 837.355,51. Il fondo di € 837.355,51 è stato ridotto:
di € 27.920,38 per ricondurre l’ammontare del Fondo al corrispondente importo dell’anno 2015;
di € 18.060,00 – pari al 2,79% sul Fondo complessivo delle risorse fisse e variabili anno 2016, ai sensi dell’art.1, comma 236 L. n. 208/2015, per riduzione di personale (Media 2015 107,5, Media 2016 104,5: Riduzione di 3 unità).
Si riporta nel prospetto seguente la dinamica dei Fondi delle Risorse decentrate dell’ex CCIAA di Treviso e dell’ex CCIAA di Belluno per l’anno 2016 che - ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 – costituisce il limite di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2020:.
Fondo 2016 | |
ex Belluno | 216.194,01 |
Fondo decurtato ex L. n. 208/2015 - art. 1, comma 236 Legge di Stabilità 2016 (rispetto Fondo 2015) | 200.030,97 |
Decurtazione per cessazione di personale | 10.121,57 |
Totale Fondo Belluno 2016 | 189.909,40 |
Ex Treviso | |
TOTALE DEFINITIVO FONDO 2015 - DET. SG. N. 8 del 19.1.2017 ex L. n. 208/2015 - art. 1, comma 236 Legge di Stabilità 2016 (rispetto Fondo 2015) | 809.435,13 |
Decurtazione per cessazione di personale | 18.060,00 |
Totale Fondo di Treviso 2016 | 791.375,13 |
TOTALE FONDO TV – E BL 2016 (LIMITE FONDO 2020) | 981.284,53 |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo 2020 sottoposto a certificazione
Questa sezione espone la sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti. Si evidenzia anche un confronto con il Fondo 2019
Descrizione | Importo 2019 | Importo 2020 |
Risorse stabili | 483.697,20 | 487.741,24 |
Risorse variabili | 395.974,04 | 391.784,55 |
Totale Fondo | 879.671,24 | 879.525,79 |
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018: risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO/AP . Finanziate a Bilancio | 154.375,00 | 154.375,00 |
TOTALE | 1.034.046,24 | 1.033.900,79 |
Risorse non conteggiate nel limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017: art. 67, comma 2, lett.a) e B) | 29.904,03 | 39.904,03 |
Fondo decurtato delle risorse non conteggiate nel limite ex art. 23, c.2 D.Lgs n. 75/2017 | 1.004,142,21 | 993.996,76 |
Ulteriore decurtazione nel rispetto art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 | 22.857,68 | 12.712,23 |
FONDO – costituito nel rispetto del limite di cui al Fondo 2016 | 981.284,53 | 981.284,53 |
Fondo ex Treviso ed ex Belluno anno 2016 – costituiti nel rispetto della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) | 981.284,53 | 981.284,53 |
La delibera della Corte dei Conti - sez. Autonomie n. 19 del 18/10/2018 ha previsto che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite dell’art. 23, comma 2, del decreto Lgs. n. 75/2017”. Per il Fondo anno 2020, tali Risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e b) – sono quantificate in € 39.904,03.
MODULO II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Le poste di natura obbligatoria che non formano oggetto di contrattazione decentrata integrativa 2020, sono le seguenti:
− le progressioni economiche orizzontali di categoria già ottenute dal personale fino al 31.12.2019 (art.
17 co. 2 lettera b) del CCNL 01.04.1999). Ora art. 16 del CCNL 21.5.2018;
− l’indennità di comparto, per la parte a carico del fondo (art. 33 CCNL 22.01.2004 – CCNL 2016-2018 art. 68, comma 1;
− L’ indennità Condizioni di lavoro – (art. 70-bis, comma 1, lett.c, CCNL 2016-2018);
− Indennità ex VIII° livello;
− Indennità per specifiche responsabilità (art. 70- quinquies, comma 1 e comma 2)
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
1. Progressioni economiche orizzontali di Categoria con decorrenza dall’1.1.2020. Con delibera n. 154 del 29/10/2020 la Giunta ha autorizzato il Segretario generale alla sottoscrizione dell’accordo sui Criteri per le progressioni orizzontali con decorrenza all’1/1/20120 – previa acquisizione della Certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel Contratto decentrato Integrativo - art. 3 - le parti hanno concordato che le risorse a disposizione per le progressioni orizzontali all’1.1.2020, ammontano ad € 25.000,00.
2. Maggiorazione dei compensi per la performance individuale. In applicazione a quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018, a valere sulle risorse destinate alla produttività, è prevista una maggiorazione pari al 30% del valore medio dei premi individuali. La maggiorazione è attribuita a n. 4 unità di personale appartenente a ciascuna Area dirigenziale. In sede di valutazione il dirigente individuerà la categoria professionale a cui attribuire la maggiorazione.
Per l’anno 2020, il valore medio è calcolato sulle risorse destinate alla Performance. La media è calcolata sul personale in servizio alla data del 1/1/2020.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente in quanto no sono previste destinazioni ancora da regolare.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
DESCRIZIONE utilizzo | Previsione di spesa 2019 | Previsione di spesa 2020 |
Progressioni orizzontali | 336.475,57 | 347.859,66 |
Nuove progressioni orizzontali dall’1/1/2019 | 21.500,00 | 25.000,00 |
Indennità ex 8° livello | 839,28 | 839,28 |
Indennità condizioni di lavoro (Maneggio valori, rischio e disagio) (art. 70 – bis, c. 1, lett. c, CCNL 21.5.2018) – (Importo stimato) | 5.500,00 | 5.000,00 |
Indennità di Comparto | 63.449,14 | 60.782,87 |
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI | 427.763,99 | 439.451,81 |
RISORSE VARIABILI | ||
Indennità per particolari responsabilità Cat.D e C (art.70-quinquies CCNL 21.5.2018) | 50.000,00 | 57.351,95 |
NUOVE indennità per specifiche responsabilità art. 70 – quinquies, comma 1 | 6.000,00 | 0 |
Indennità URP (art.70-quinquies, c.2, lett. b) CCNL 21.5.2018) | 379,21 | 379,21 |
Incarichi per operazioni a premio (importo Stimato) | 0 | 2.000,00 |
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI | 56.379,21 | 59.731,16 |
TOTALE COMPLESSIVO utilizzato | 484.143,20 | 499.182,97 |
Quota per recupero MEF – RGS dal fondo dipendenti non PO/AP | 33.557,41 | 33.557,41 |
Performance | 337.112,95 | 332.473,18 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente in quanto non è stata compilata la Sezione V del Modulo I.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Ai fini della certificazione, la relazione dà dimostrazione del rispetto dei vincoli di carattere generale:
a. le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto, indennità di cassa ed indennità ex VIII° livello), che ammontano per l’anno 2020 ad € 439.451,81 (ipotesi di spesa stimata al 31.12.2020), sono finanziate esclusivamente con il ricorso alle risorse stabili che ammontano ad € 487.741,24
b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici (applicazione della metodologia permanente di valutazione contenuta nel SMVP – Sistema di Misurazione e valutazione della Performance) adottata dall’ente con delibera di Giunta n. 91 del 09/07/2019;
c. rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 (risorse utilizzate nell’anno 2020 non superiori alla somma di quanto erogato nell’anno 2016 presso la ex CCIAA di Treviso e di Belluno).
Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2020. Confronto Fondo 2018 e 2019
RISORSE STABILI
Totale Fondo 2018 | Totale Fondo 2019 | Totale Fondo 2020 | |
CCNL 01/04/1999, art.15, comma 1, lett. a) | 255.615,87 | 255.615,87 | 255.615,87 |
CCNL 01.04.1999 – art. 14, comma 4: Riduzione del 3% del fondo straordinario del 1999. Per ex TV 3% DI € 51.123,94. Per ex BL di € 11.057,18 | 1.913,69 | 1.913,69 | 1.913,69 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.b): Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti | 27.971,31 | 27.971,31 | 27.971,31 |
CCNL 01.04.1999 – art.15, comma 1, lett.C): Risparmi di gestione anno 1998, secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del XXXX. xxx 00.0.0000. | 4.406,14 | 4.406,14 | 4.406,14 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.G): risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del LED al personale in servizio | 29.827,83 | 29.827,83 | 29.827,83 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.H): risorse destinate all’indennità di cui all’art. 37, comma 4 del CCNL 6.7.1995 | 5.965,08 | 5.965,08 | 5.965,08 |
CCNL 01.04.1999 – art. 15, comma 1, lett.L): personale trasferito a seguito di processi di trasferimento o delega di funzioni | 15.255,46 | 15.255,46 | 15.255,46 |
CCNL 01.04.1999 - art.15, comma 1, lett. j): 0,52% del Monte salari anno 1997 di € 2.296.196,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 16.236,16 | 16.236,16 | 16.236,16 |
CCNL 05/10/2001 - art.4, comma 1: 1,1% del Monte salari anno 1999 di € 2.465.489,63 (esclusa la quota della Dirigenza) | 36.600,41 | 36.600,41 | 36.600,41 |
CCNL 22/01/2004 - art.32, comma 1: 0,62% del Monte salari anno 2001 di € 2.574.024,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 22.130,26 | 22.130,26 | 22.130,26 |
CCNL 22/01/2004 - art.32, comma 2: 0,50% del Monte salari anno 2001 di € 2.574.024,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 17.846,98 | 17.846,98 | 17.846,98 |
CCNL 22/01/2004 - art.32, comma 7: 0,20% del Monte salari anno 2001 di € 2.574.024,00 (esclusa la quota della Dirigenza) - quota per | 0 | 0 | 0 |
le Alte Professionalità | |||
CCNL 09/05/2006 - art.4, comma 4: 0,50% del Monte salari anno 2003 di € 2.815.814,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 19.130,38 | 19.130,38 | 19.130,38 |
CCNL 11/04/2008 - art.8, comma 5: 0,60% del Monte salari anno 2005 di € 3.292.739,00 (esclusa la quota della Dirigenza) | 25.720,61 | 25.720,61 | 25.720,61 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità CCNL 05/10/2001, art. 4, comma 2: RIA/Assegni AD personam del personale cessato | 122.197,66 | 122.197,66 | 122.197,66 |
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018: decurtazione delle risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di risultato delle PO/AP | - 154.375,00 | - 154.375,00 | - 154.375,00 |
TOTALE RISORSE FISSE | 446.442,84 | 446.442,84 | 446.442,84 |
Il Fondo per l’anno 2020 – a seguito del nuovo CCNL triennio 2016-2018 – ha previsto che le risorse Stabili siano composte da:
- un Importo Unico Consolidato – art. 67, comma 1 – pari ad € 446.442,84
- ulteriori voci che incrementano le risorse Stabili – art. 67, comma 2, lett.a, b e c) – pari ad € 41.298,40
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI 2020 - € 487.741,24
Art.67, comma 2 CCNL 2016 - 2018 | L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: | |
Art. 67, comma 2 lett. A) | di un importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016, (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). | 11.980,80 |
Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2018) | ||
Art. 67, comma 2 lett. B) | di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo dalla medesima data (IMPORTO DA NON CONSIDERARSI ENTRO IL LIMITE DEL FONDO 2016, (art. 23 D.Lgs. n. 75/2017). Corte dei Conti Sez. | 17.923,23 |
Autonomie n. 19/2018) | ||
Art. 67, comma 2 lett. C) | dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno | 11.394,37 |
Totale RISORSE STABILI 2020 – art. 67, comma 1 e 2 CCNL 21.5.2018 | 487.741,24 |
RISORSE VARIABILI 2020
Disposizione | Descrizione |
Art. 67, comma 3, lett.a) CCNL 2016-2018 | le risorse derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett.d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001:“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali DI SEGUITO |
DETTAGLIATI: | ||
50% degli introiti delle Operazioni a Premio (importo stimato). | 5.000,00 | |
50% della differenza tra gli introiti e le spese per corsi in Promozione Estero. (importo stimato) | 5.000,00 | |
50% degli introiti per i corsi sulla GREEN ECONOMY - | 0,00 | |
30% del rimborso Progetti Fondo Perequativo | 0 | |
20% dell'introito da sponsorizzazioni | 0,00 | |
Art. 67, comma 3, lett.d) | Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett.b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine oltre ai ratei di 13^, le frazioni di mese superiori ai 15 gg.; l’importo confluisce nel fondo dell’anno successivo. (Ratei cessati 2019: Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Raveane, Xx Xxxx, Xxxxxxx) | 1.376,48 |
Art. 67, comma 3 lett.e) (ex Art. 15, comma 1, lett.m CCNL 1.4.1999) | Gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999. L’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo. | 34.940,01 |
Art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4 | Integrazione dell’1,2% del MS 1997, definita in sede di contrattazione decentrata integrativa | 37.468,06 |
Art. 67, comma 3 lett.i) e comma 5, lett.b) | Incremento derivante dall’attivazione dei nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti | 308.000,00 |
Art. 53 D.LGS. N. 165/2001 | Somme versate alla Camera in virtù del principio dell'onnicomprensività | |
RISORSE VARIABILI 2020 (L’ammontare definitivo verrà quantificato a chiusura dell’esercizio 2020) | € 391.784,55 |
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Considerato che alcuni istituti che sono finanziati con le risorse del fondo, vengono liquidati ai dipendenti mensilmente (progressioni economiche, indennità di comparto, retribuzione di posizione delle posizioni organizzative), è possibile effettuare un controllo progressivo delle somme erogate.
Alla chiusura dell’esercizio 2020, saranno quantificate in via definitiva alcune componenti del fondo (essenzialmente quelle collegate ai “sevizi conto terzi”).
Completato il processo di verifica del raggiungimento degli obiettivi e correlata validazione da parte dell’OIV e la contestuale valutazione dei comportamenti organizzativi del personale, si procede alla liquidazione della Performance organizzativa ed individuale, alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, oltre che al pagamento di altri istituti che richiedono una verifica dei requisiti per la loro erogazione alla conclusione dell’esercizio (indennità di cassa). La liquidazione di detti istituti consente di quantificare la quota definitiva da destinare alla Performance dei dipendenti, da cui viene detratta la quota di € 37.157,41 (€ 33.557,41 fondo dipendenti, € 3.600,00 retribuzione di risultato PO) per recupero rilievi visita ispettiva.
Con determinazione n. 28 del 24.2.2020 è stato definitivamente chiuso il Fondo per l’anno 2019, di cui se ne riassume la dinamica:
Descrizione | Importo 2019 | Importo 2020 |
Risorse stabili | 483.697,20 | 487.741,24 |
Risorse variabili | 404.545,25 | 391.784,55 |
Totale Fondo | 888.242,45 | 879.525,79 |
Art. 67, comma 1 CCNL 21.5.2018: risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO/AP . Finanziate a Bilancio | 154.375,00 | 154.375,00 |
TOTALE | 1.042.617,45 | 1.033.900,79 |
Risorse non conteggiate nel limite ex art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017: art. 67, comma 2, lett.a) e B) | 38.475,24 | 39.904,03 |
Fondo decurtato delle risorse non conteggiate nel limite ex art. 23, c.2 D.Lgs n. 75/2017 | 1.004,142,21 | 993.996,76 |
Ulteriore decurtazione nel rispetto art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 | 22.857,68 | 12.712,23 |
FONDO – costituito nel rispetto del limite di cui al Fondo 2016 | 981.284,53 | 981.284,53 |
Fondo ex Treviso ed ex Belluno anno 2016 – costituiti nel rispetto della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) | 981.284,53 | 981.284,53 |
da questo importo vanno tolte le somme destinate alle PO | 154.375,00 | 154,375,00 |
E vanno sommate le risorse oltre il limite ex art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 | 38.475,24 | 39.904,03 |
TOTALE FONDO DISTRIBUITO | 865.384,77 | 866.813,56 |
CONCLUSIONE VERIFICA ISPETTIVA MEF-RGS DELL’ANNO 2013
Con provvedimento del Segretario generale n. 62 del 27.3.2017 è stato quantificato l’ammontare delle risorse da recuperare ai sensi dell’art. 40, c. 3 quinquies del D.Lgs n. 165/2001 a conclusione del contradditorio con il MEF-RGS che ha fatto seguito alla verifica amministrativo – contabile dell’anno 2013.
Le risorse da recuperare sono state quantificate in € 373.355,44, da recuperarsi in un periodo di 10 anni, a decorrere dall’anno 2013.
Sono già state recuperate – e quindi non distribuite al personale, le seguenti quote:
€ 38.938,74 | dal Fondo dell’anno 2013 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2014 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2015 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2016 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2017 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2018 |
€ 37.157,41 | dal Fondo dell’anno 2019 |
RESIDUO risorse da recuperare dai fondi anno 2020 - 2022 € 111.472,24.
Il Fondo anno 2020 destinato alla produttività del personale del comparto ed alla retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, sarà decurtato di € 37.157,41.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
In conclusione, la contrattazione decentrata integrativa anno 2020, stante la consistenza del fondo di € 879.525,79, trova copertura finanziaria nel preventivo economico per l’anno 2020 al conto 321012 “Indennità Varie”, in cui sono allocate risorse per un ammontare di € 900.000,00 al netto dell’importo di € 154.375,00 destinato alle retribuzioni di posizione e risultato per le PO/AP, stanziate in un conto specifico (321017).
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Romano Tiozzo
Firmato digitalmente da: TIOZZO PAGIO ROMANO Data: 18/11/2020 10:37:26
Relazione redatta dalla Responsabile
Ufficio Sviluppo ed organizzazione del Personale Dr.ssa. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXX Data: 18/11/2020 09:35:54