Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Luxemburgo, il 29 aprile 1997
Lussemburgo, 29 aprile 1997
7742/97 (Presse 133)
C/97/133
Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Luxemburgo, il 29 aprile 1997
Nel corso di una cerimonia svoltasi il 29 aprile 1997 a Lussemburgo è stato firmato uno scambio di lettere concernente l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, corredato di un protocollo finanziario e di un accordo nel settore dei trasporti. Lo scambio di lettere è stato firmato
per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal:
Sig. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Primo Ministro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
per la Comunità europea dal:
Sig. Xxxx XXX XXXXXX Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, Presidente in carica del Consiglio.
In tale occasione le Parti hanno istituito un dialogo politico che potrà essere organizzato a diversi livelli, anche a livello ministeriale (cfr. testo della dichiarazione nell'allegato).
Xxxxx assistito alla cerimonia di firma anche il Sig. Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Ministro degli Affari esteri dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché i Ministri degli Affari esteri degli Stati membri e il Sig. Xxxx XXX XXX XXXXX, Membro della Commissione.
Nelle allocuzioni pronunciate in occasione della firma, il Primo Ministro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Presidente del Consiglio hanno sottolineato in particolare che le due Parti condividono valori comuni quali la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, le libertà fondamentali e lo stato di diritto. L'UE apprezza in particolare gli sforzi che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia compie per migliorare le relazioni con i paesi vicini nonché il suo impegno sulla via delle riforme economiche e politiche.
Gli elementi essenziali degli accordi sono sintetizzati in appresso:
1. Aspetti generali
L'obiettivo dell'accordo di commercio e di cooperazione è quello di promuovere una cooperazione globale tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM) onde contribuire allo sviluppo economico, segnatamente al potenziamento dell'economia di mercato dell'ERIM, e al rafforzamento delle relazioni tra le Parti.
Nei negoziati per l'accordo si è tenuto conto dell'impostazione regionale definita dal Consiglio per l'ex Iugoslavia: la cooperazione e l'assistenza a favore dell'ERIM sono orientate allo sviluppo delle relazioni di buon vicinato e degli scambi, nonché della cooperazione a livello regionale. L'accordo precisa che la disponibilità ad instaurare questo tipo di relazioni con gli altri paesi della regione costituisce un fattore importante nello sviluppo delle relazioni tra la Comunità e l'ERIM.
Fra i principi fondamentali figura inoltre, nei termini consueti, la clausola relativa al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici che costituisce un elemento essenziale dell'accordo e che è accompagnata da una clausola in virtù della quale si potranno adottare le misure opportune.
2. La cooperazione economica, tecnica e finanziaria riguarda segnatamente la cooperazione in materia di industria, PMI, investimenti, scienza e tecnologia, trasporti, turismo, ambiente e proprietà intellettuale. Nel settore dell'energia si fa un riferimento specifico ai principi della carta dell'energia e all'opportunità di promuovere il transito e l'interconnessione delle reti. La cooperazione riguarda altresì misure in materia di circolazione dei capitali, stabilimento, prestazione di servizi. Si accorderà particolare importanza alle azioni e ai progetti con connotazioni interregionali o transeuropee.
Questa cooperazione potrà rientrare nel programma PHARE a cui l'ERIM può ormai formalmente partecipare.
3. Scambi commerciali
L'accordo conferma il regime preferenziale per l'importazione nella Comunità dei prodotti industriali originari dell'ERIM: si tratta, in generale, di un accesso libero. Taluni prodotti sensibili restano tuttavia soggetti a contingenti o massimali tariffari il cui importo è stato fissato nell'accordo in funzione dei flussi commerciali registrati tra la Comunità e l'ERIM. Per i prodotti tessili è stato parafato un accordo bilaterale a parte il 16 aprile 1997.
Nel settore agricolo l'accordo prevede concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'ERIM, tenendo conto segnatamente della situazione del mercato e dei produttori comunitari interessati. È previsto inoltre quanto prima il negoziato di un accordo a parte vino/alcole.
D'altro lato le esportazioni della Comunità verso l'ERIM beneficiano del regime della nazione più favorita nonché di una clausola di "stand still". Nell'ottica della promozione della cooperazione regionale, è previsto tuttavia che l'ERIM possa accordare un trattamento preferenziale alle importazioni originarie di stati dell'ex Iugoslavia o di altri paesi limitrofi per un periodo di cinque anni prorogabile.
Nel settore commerciale l'accordo prevede inoltre taluni miglioramenti e semplificazioni in materia di norme d'origine, le consuete disposizioni in materia di antidumping, una clausola di salvaguardia di carattere generale e consultazioni in caso di aggravamento improvviso e serio dello squilibrio degli scambi commerciali nonché una clausola di salvaguardia in caso di difficoltà della bilancia dei pagamenti, una clausola "industrie nascenti" per l'ERIM e un meccanismo di protezione per prodotti sensibili della Comunità.
4. Disposizioni istituzionali - Sviluppo delle relazioni
Un Consiglio di cooperazione composto da rappresentanti della Comunità e rappresentanti dell'ERIM vigila al buon funzionamento dell'accordo. A tale organo vengono sottoposte le controversie in materia di interpretazione dell'accordo; è prevista inoltre una procedura di arbitrato.
L'accordo è concluso per una durata indeterminata. Una clausola evolutiva prevede inoltre che le Parti esaminino, a tempo debito, ove sussistano le condizioni, la possibilità di rafforzare le reciproche relazioni contrattuali tenendo presente che l'ERIM mira a relazioni sempre più strette in un'ottica di associazione con la Comunità.
B. Accordo nel settore dei trasporti
L'accordo nel settore dei trasporti si prefigge di promuovere la cooperazione nel settore e di garantire la libertà del traffico comunitario di transito attraverso l'ERIM nonché la continuità dei trasporti tra i vari Stati membri della Comunità. Tale cooperazione si applica in particolare ai trasporti stradali, ferroviari e combinati e alle relative infrastrutture.
L'accordo contiene disposizioni inerenti allo sviluppo dei principali assi stradali e ferroviari dell'ERIM che presentano un interesse particolare per la Comunità. Esso prevede una partecipazione finanziaria della Comunità in funzione di tale interesse, segnatamente per garantire la continuità dei collegamenti tra gli Stati membri della stessa.
C. Protocollo finanziario
L'accordo di cooperazione e l'accordo nel settore dei trasporti sono corredati di un protocollo finanziario per il periodo 1996-2000 che prevede uno stanziamento di fondi in bilancio pari a 20 milioni di ecu nonché prestiti della BEI sulle risorse proprie per un importo totale di 150 milioni di ecu. I prestiti della BEI sono destinati al finanziamento o al cofinanziamento di progetti che contribuiscono allo sviluppo economico dell'ERIM. Questo importo sarà impegnato nell'arco di un quinquennio secondo i criteri consueti della BEI. Le quote saranno impegnate in funzione della verifica da parte della Comunità della capacità di assorbimento dei prestiti da parte dell'ERIM, dell'andamento del processo di riforma economica, della compatibilità con i vincoli imposti dal fondo di garanzia per le azioni esterne dell'Unione e delle conclusioni del Consiglio ECOFIN del novembre 1995 sui prestiti BEI a favore dei paesi terzi.
Lo stanziamento di fondi in bilancio per un importo di 20 milioni di ecu è destinato a un abbuono di interesse sui prestiti per il finanziamento di progetti di infrastrutture.
La partecipazione della Comunità al finanziamento di progetti è subordinata alla completa estinzione da parte dell'ERIM delle sue obbligazioni finanziarie venute a scadenza nei confronti della Banca europea per gli investimenti e della Comunità.
ALLEGATO
DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI E DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA SUL DIALOGO POLITICO
In occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Comunità europea, i suoi Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati le "PARTI"), hanno espresso la ferma intenzione di rafforzare e intensificare le loro relazioni in campo politico, economico e culturale.
Le Parti hanno quindi deciso di avviare un dialogo politico regolare che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra di esse, agevolerà i mutamenti politici ed economici in corso nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e contribuirà a creare vincoli di solidarietà duraturi e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico, basato su valori e aspirazioni comuni, mirerà a:
1. consolidare i principi e le istituzioni democratici e a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze;
2. sostenere il passaggio all'economia di mercato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
3. agevolare la piena integrazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel gruppo delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità;
4. favorire una comprensione reciproca e una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali, segnatamente quelle con notevoli ripercussioni per l'una o per l'altra Parte;
5. consentire a ciascuna Parte di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei rispettivi processi decisionali;
6. rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutta Europa, in particolare nella regione sud-orientale.
Il dialogo politico tra le Parti avverrà mediante contatti, scambi e consultazioni, e in particolare:
1. riunioni a livello ministeriale;
2. riunioni a livello di Alti funzionari tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, da una parte, e la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, dall'altra;
3. scambi di informazioni sulle decisioni di politica estera avvalendosi pienamente dei canali diplomatici, compresi i contatti bilaterali e multilaterali in sede di ONU, OSCE ecc.;
4. contatti a livello parlamentare;
5. qualsiasi altro mezzo che contribuisca a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico tra le Parti;
6. se del caso, il dialogo politico dovrebbe essere organizzato a livello regionale, includendo altri interlocutori.
Le Parti decidono di rivedere, all'occorrenza, le modalità proposte in funzione delle necessità e dei condizionamenti futuri.