CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO N. 1
CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA DI KIT DI REAGENTI, CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALE DI CONSUMO PER ANALISI SU SIERO DELLA CDT IN ELETTROFORESI CAPILLARE E FORNITURA IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLA RELATIVA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESECUZIONE DEI TEST, PER LA DURATA DI N. 2 ANNI
SMART CIG: ZC2226D939
Art. 1 - Oggetto della fornitura
La fornitura ha per oggetto kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per analisi svolte, dal nostro Laboratorio di Medicina Legale, su siero, in elettroforesi capillare, per la determinazione della CDT e fornitura della relativa strumentazione necessaria per l’esecuzione dei test in comodato d’uso gratuito (previa stipula di specifico contratto di cui si allega bozza), per la durata di n. 2 anni.
Art. 2 – Importo della fornitura
L’importo della fornitura resta così convenuto:
fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per analisi su siero della CDT in elettroforesi capillare e fornitura della relativa strumentazione necessaria in comodato d’uso gratuito, per la durata di n. 2 anni, per un importo totale massimo di € 35.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero.
Non è prevista alcuna revisione del prezzo e non trova applicazione l'art.1664, primo comma del codice civile.
La quantità di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo da acquistare è stimata per circa 1500 campioni per anno.
Il Dipartimento emetterà ordini successivi nel corso dell’anno sulla base delle esigenze del laboratorio. Resta inteso che non occorre obbligo per questa Amministrazione procedere all’acquisto dell’intero quantitativo di materiale qui indicato.
Art. 3 – Termini per l’esecuzione della fornitura
La fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per analisi della CDT, su siero, in elettroforesi capillare e fornitura della relativa strumentazione necessaria in comodato d’uso gratuito, per la durata di n. 2 anni, di cui all’art. 1, dovrà essere eseguita con le modalità di seguito riportate e secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Consegna della strumentazione necessaria entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di comodato d’uso gratuito per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di collaudo dello strumento.
Collaudo dello strumento: a carico dell’impresa affidataria.
Corso di addestramento da effettuarsi in loco: a carico dell’impresa affidataria.
La fornitura di kit di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per analisi della CDT, su siero, in elettroforesi capillare per la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di collaudo dello strumento.
Consegna reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo: entro 15 giorni dal ricevimento del relativo ordine.
Iva a norma di Legge: 22%.
Imballo e trasporto: a carico dell’impresa affidataria.
Resa: franco ns. sede.
Modalità di fatturazione per i reagenti e materiale di consumo: per singola confezione di prodotto ordinato e consegnato.
Art. 4 – Pagamenti
I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, a seguito di attestazione di regolare esecuzione.
L’Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con
modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 5 – Direttore dell’esecuzione per l’Università
Ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione per la fornitura in questione è il Responsabile Unico del Procedimento, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, fax 0000000000 – e-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - Xxx Xxxxxx, 00/x – 60126 Torrette di Ancona.
Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione ed assicura la regolare esecuzione da parte dell’impresa affidataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Art. 6 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
L’impresa affidataria è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall’Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.
A mente dell’art.30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’Università opererà, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte dell’Università medesima, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 7 – Variazione o modifica della ragione o denominazione sociale
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all’Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 8 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, X.Xxx. 81/2008, si richiama, quale parte integrante del presente atto, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), che, con la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito, l’Impresa affidataria dichiarerà di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva. Detto documento prevede oneri complessivi per la sicurezza pari zero.
Art. 9 - Clausola risolutiva espressa
Qualora, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, l’Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l’affidatario a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l’inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell’Università considerare risolto di diritto il contratto, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
Inoltre, a mente dell’art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 10 – Oneri a carico dell’impresa affidataria
L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto. L’Impresa assicura e garantisce la fornitura di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.
L’Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.
Art. 11 – Elezione di domicilio
Ai fini del presente contratto l’affidatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede sociale.
Art. 12 – Rinvio normativo
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.
Art. 13 – Foro competente
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.
Art. 14 – Spese contrattuali
Tutte le spese relative alla stipula del relativo contratto e conseguenti cedono a carico dell’impresa affidataria.