OGGETTO: STIPULA CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON N.2 BIOLOGI FINO AL 31.12.2020 IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- PERSONALE AFFERENTE AL SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA .
Decreto nr. 739 del 26/10/2020
OGGETTO: STIPULA CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO CON N.2 BIOLOGI FINO AL 31.12.2020 IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- PERSONALE AFFERENTE AL SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI PER ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA .
IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018
Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario – Dr. Xxxxxxx Xxxx
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
PREMESSO che la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare determinazioni in relazione alla necessità di supportare il personale in considerazione del carico di lavoro straordinario derivante dalla situazione contingente;
RITENUTO necessario assicurare il rafforzamento degli organici impegnati nell’attività assistenziale e diagnostica per la processazione e/o invio dei tamponi, per l’esecuzione degli esami sierologici e per attività di sorveglianza e contact tracing;
DATO ATTO che in data 27.4.2020 la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Responsabile f.f. del Servizio di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio, ha proposto la costituzione di un “team Covid H24” formato da tecnici sanitari di laboratorio biomedico e da biologi, per la processazione e/o invio dei tamponi e per l’esecuzione degli esami sierologici;
DATO ATTO altresì che la suddetta proposta è stata assentita dalla Direzione Amministrativa in data 5.5.2020 e dalla Direzione Sanitaria in data 11.5.2020;
PRECISATO che i contratti di cui al presente decreto sono stati autorizzati per le vie brevi dalla Direzione Generale Welfare in data 5.6.2020;
RICORDATO che per le motivazioni sopra indicate :
• con decreto D.G. n. 430 del 23.6.2020 si è autorizzata la stipula n. 4 contratti di somministrazione per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
• con decreto D.G. n. 432 del 23.6.2020 si è preso atto della stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo con Biologi;
DATO ATTO che con D.G.R. n. XI/3325 del 30.6.2020, portante determinazioni in merito alla D.G.R. n. XI 3114/2220, è:
• stata autorizzata, fra l’altro, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per attività di sorveglianza dell’epidemia Covid-19;
• stato dato mandato alle ASST di avviare immediatamente le procedure per il reclutamento del personale in argomento;
ATTESO che, conseguentemente, è stata scorsa tutta la graduatoria adottata con delibera n. 63 del 31.1.2019, a seguito di emissione di pubblico avviso nella qualifica di Dirigente Biologo, senza raccogliere alcuna disponibilità;
ACCERTATO, inoltre, che:
• in data 6.12.2019 è stata chiesta a tutte le ASST/ATS lombarde e limitrofe venete la disponibilità di utilizzo di graduatoria per T.S.L.B. e che ASST Valcamonica ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria concorsuale;
• in data 22.1.2020 e in data 18.5.2020 è stata inoltrata richiesta di utilizzo graduatoria alla A.O.U.I. Verona senza alcun esito;
PRECISATO che in data 3.8.2020 è stata inoltrata richiesta di utilizzo graduatoria per Dirigente Biologo sia all’ASST degli Spedali Civili sia all’ASST di Pavia, per il momento senza alcun esito;
CONSIDERATO che la difficoltà di reclutare personale a tempo determinato, come indicato nella già citata
D.G.R. n XI/3325 del 30.6.2020, è da imputare sia al breve periodo di durata del contratto sia ai tempi indifferibili di reclutamento previsti dalla normativa, non avendo graduatorie a disposizione;
PRECISATO che conseguentemente i contratti sopraccitati sono stati via via prorogati da ultimo, con decreto D.G. n. 688 del 30.9.2020, fino al 31.12.2020;
PRECISATO, altresì, che il “team Covid H24” attualmente risulta costituito da n. 3 unità a seguito delle dimissioni presentate dai collaboratori;
DATO ATTO che la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx ha chiesto d’integrare l’equipe con l’inserimento di n. 2 biologi;
DATO ATTO, altresì, che la richiesta è stata assentita dalla Direzione Sanitaria in data 13.10.2020;
PRECISATO che, dall’elenco di Regione Lombardia dei Dirigenti Sanitari Biologi disponibili (aggiornato al 19.6.2020) sono state acquisite le disponibilità alla stipula di contratto di lavoro autonomo a supporto del “team Covid 19”della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nata a Erice (TP) il 11.7.1994 e della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Taranto il 18.1.1993;
CONSIDERATO che:
• le attività professionali dei suddetti collaboratori saranno rese entro i limiti predeterminati a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo erogato, salvo verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione al lavoro programmato;
• in ogni caso le attività verranno rese nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore, cui viene chiesto esclusivamente di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RITENUTO di convenire che ai suddetti incarichi siano applicate le condizioni contrattuali di cui all’allegato contratto di collaborazione;
DATO ATTO che le collaborazioni straordinarie di cui al presente decreto sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai livelli di finanziamento, come indicato dalla X.X.X. x. XX/0000 xxx 00.0.0000;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Xxxxxx Xxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Dirigente Responsabile Servizio Gestione Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1 di stipulare contratto di collaborazione coordinata e continuata con le Biologhe Dott.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nata a Erice (TP) il 11.7.1994 e Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Taranto il 18.1.1993, a supporto dell’attività di processazione dei tamponi fino al 31.12.2020;
2 di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato contratto di collaborazione composto da n. 5 pagine;
3 di subordinare in ogni caso l’effettiva decorrenza della suddetta collaborazione alla sottoscrizione del relativo contratto da parte del collaboratore;
4 di precisare che l’efficacia del presente contratto è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
5 di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in € 23.436,00 (lordo omnicomprensivo), verrà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera, del 2020 con imputazione ai conti “Collaborazioni occasionali, coordinate e continuative sanitarie” codice 13.20.001.030 ed al conto “Irap xx.xx.xx./borsisti” codice 13.50.001.041 e sarà gestito con il seguente budget:
1320001030/PEG /I200043201 € 21.600,00 covid 19
1350001041 Irap € 1.836,00 covid 19
7. di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata ai sensi della
D.G.R. n. XI/3325 del 30.6.2020 e sarà oggetto di specifica rendicontazione da parte di questa ASST;
8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
9. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA SPECIALE AVVIATA PER L’EMERGENZA SANITARIA CONNESSA AL FOCOLAIO DEL VIRUS COVID-19
TRA
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia) Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx,
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore
nata il 14.3.1964 a Bozzolo (Mn), in forza della delega del Direttore Generale di cui al prot.n. 693 del 07.01.2019, autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto in esecuzione del decreto n. del….
E
Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Taranto il 18.1.1993, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, nata a Erice (Tp) il 11.7.1994
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DEL RAPPORTO
Le Parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa consistente nello svolgimento di prestazioni di biologo di carattere eccezionale e temporaneo, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa al focolaio del virus COVID-19.
Il Collaboratore assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l’attività svolta presso questa ASST.
Il Collaboratore si obbliga a effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dall’ASST; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione, sono eseguite personalmente dal Collaboratore con l’utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dall’ASST, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
Il Collaboratore si obbliga a eseguire la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima.
2. MODALITÀ E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il compenso omnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente contratto è fissato in € 4.800,00 con un impegno di ore 120 mensili (compenso omnicomprensivo orario lordo € 40,00).
L’ASST procederà al conguaglio (positivo / negativo) al termine del contratto.
La sede lavorativa è la seguente: Presidio Ospedaliero di Desenzano
Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, che eventuali ulteriori impegni non hanno conseguenze o ricadute negative sull’attività che è oggetto del presente incarico.
Il Collaboratore dove provvedere alla timbratura oraria di ingresso, pausa pranzo e uscita dall’ASST nelle giornate in cui presta la propria attività. Si precisa che la timbratura oraria non ha fini di controllo ma di mero conteggio delle ore di attività ai fini medico legali, assicurativi e di prevenzione della sicurezza.
Si precisa che la stipulazione del presente contratto non può dar luogo a rapporto di lavoro dipendente. Il compenso viene corrisposto tramite acconti mensili
DURATA dal al giorno 31.12.2020 per far fronte alla necessità assistenziale dovuta all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19. L’ASST al termine del contratto può prevedere, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, una proroga dello stesso.
Il collaboratore
Durante la decorrenza del rapporto ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza dello stesso, dandone comunicazione scritta alla controparte almeno 15 giorni prima.
Il rapporto professionale si risolve - con decorrenza immediata - per:
• accertamento di gravi inadempienze;
• violazione degli obblighi statuiti nel presente contratto;
• sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
• contenzioso in corso con l’ASST;
• mancata controdeduzione alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi fissati;
• per ogni altra ipotesi di giusta causa;
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
• per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.
In particolare, qualora in qualsiasi momento il professionista si renda colpevole di gravi negligenze, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., X.Xxx. n. 81/2008 e X.Xxx. n. 231/2001), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il Collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il Collaboratore deve altresì prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, attenendosi alle procedure in uso nell’ASST.
Il Collaboratore è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, è ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali personalmente svolte.
Il Collaboratore si impegna all’osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria.
La violazione dei suddetti obblighi può comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell’eventuale danno.
Il Collaboratore si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica / documentazione sanitaria (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali e dell’ASST), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica / documentazione sanitaria può legittimare l’ASST ad agire per il risarcimento danni.
Il Collaboratore è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio presso il quale svolge la prestazione di eventuali assenze o impedimenti qualunque ne sia la causa.
Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all’ASST qualsiasi variazione, che possa intervenire nel periodo di validità del presente incarico, rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto in sede di conferimento dello stesso.
5. ASPETTI ORGANIZZATIVI E OPERATIVI
Il collaboratore
Nell’assolvimento delle proprie mansioni, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi, il Collaboratore deve attenersi alle direttive impartitegli dal Direttore/Responsabile dell’Unità Operativa, a cui fa carico, altresì, la verifica in ordine al corretto esercizio delle funzioni svolte dal Collaboratore.
6. REGOLAMENTAZIONE
L’erogazione delle prestazioni in oggetto è regolata unicamente dal presente contratto e pertanto si esclude, salvo quanto espressamente previsto, ogni possibilità di accordi tra il Collaboratore e il Direttore/Responsabile dell’U.O. presso il quale svolge l’attività, diretti a modificare le condizioni ivi previste.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2222 e segg. del Codice Civile.
L’ASST si riserva, comunque, la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle di cui al presente contratto sulla base di cogenti disposizioni nazionale e/o regionali.
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
7. COPERTURA ASSICURATIVA
L’ASST si fa carico della copertura assicurativa per responsabilità professionale civile terzi per i danni che il Collaboratore dovesse cagionare nell’esercizio delle proprie attività, mentre la copertura assicurativa Infortuni è a carico dell’INAIL.
8. INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITÀ
Con la firma del presente contratto, il Collaboratore conferma di non trovarsi nei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse a instaurare il rapporto di collaborazione in oggetto per conto dell’ASST alla stregua delle norme di legge, dell’etica e della deontologia professionale, così come dichiarato per il tramite della modulistica in uso presso l’amministrazione.
9. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il presente contratto non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l’ASST, bensì un contratto autonomo di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile relativo allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto stesso.
Per quanto non disposto nel presente contratti, valgono le norme di legge in vigore.
10. PRIVACY/RISERVATEZZA
Il Collaboratore, in caso di trattamento di dati personali e/o sensibili garantisce il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Collaboratore, acquisite le informazioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati, autorizza l’ASST al trattamento dei propri dati in relazione al presente contratto.
Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, il Collaboratore è autorizzato ad eseguire le attività di trattamento dei dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati connesse esclusivamente alle mansioni da svolgere e di competenza della U.O. di afferenza, nel rispetto delle funzioni e mansioni di competenza, così come definiti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
11. SICUREZZA
Il collaboratore
Il Collaboratore garantisce l’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
12. CODICE DI COMPORTAMENTO E ANTICORRUZIONE
Il Collaboratore dichiara di aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti dei documenti sottoindicati che l’ASST, nell’ottica dell’informatizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha messo a disposizione sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate:
• Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxx/X0Xx?xxx:xxx:xxxxx:xxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxx:0000-00- 16;62!vig=;
• Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASST: xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/xx- content/uploads/2018/04/CODICE-COMPORTAMENTALE-2018.pdf ;
Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e atti collegati: xxxxx://xxx.xxxx- xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx/;
e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nei documenti sopra elencati.
L’osservanza delle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali di cui al presente contratto.
La violazione di tale obbligo, così come l’applicazione a carico del Collaboratore di sanzioni previste dalle normative vigenti e richiamate dai Codici e dal Piano Aziendale di cui ai precedenti commi, costituisce in ogni caso grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, senza pregiudizio di ogni ulteriore ed eventuale azione di rivalsa per tutti i danni morali, materiali, all’immagine od altro che dovessero verificarsi a carico dell’ASST.
13. INFORMATIVE
Il collaboratore, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Azienda (consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione), si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Il collaboratore è tenuto a prendere visione della normativa in materia di fumo, consultabile al link xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxxxx/
14. REGISTRAZIONE CONTRATTO
Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 16.04.1986. Le spese di registrazione sono comunque a carico della parte che la richiede.
15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente incarico è competente il Foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto.
Desenzano d/G _
Per l’ASST del Garda Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Collaboratore
Ai sensi del Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016, preso atto dell’informativa consultabile sul sito internet xxx.xxxx-xxxxx.xx alla sezione privacy, autorizzo l’A.S.S.T. del Garda al trattamento dei miei dati personali per le finalità oggetto del contratto.
Il Collaboratore