Servizio Politiche per la Casa
Area Patrimonio
Servizio Politiche per la Casa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 01 del 20.10.2022
OGGETTO: procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016, senza il ricorso al MEPA, per la stipula di accordo quadro ex art. 54 dello stesso decreto, per tre anni, con un unico operatore economico, per il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A, per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale e dell’ Acer Campania.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs 267/2000 Atto senza impegno di spesa.
CIG: ZC3383BA5A
IL DIRIGENTE
Premesso che
- il Servizio Politiche per la Casa, tra le funzioni attribuite con disposizione del Direttore Generale
n. 9 del 6 marzo 2019, annovera l“ Adozione di tutti gli atti finalizzati allo sgombero coattivo degli immobili ad uso abitativo occupati abusivamente, ad eccezione di quelli gestiti da altri Servizi”;
- il fenomeno delle occupazioni senza titolo di immobili di proprietà comunale costituisce una realtà che impedisce una corretta gestione, sia sotto il profilo giuridico che economico, del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- negli ultimi anni si sono verificati numerosi episodi di occupazione abusiva di beni comunali e dell’Acer Campania da parte di soggetti non aventi titolo e che, quindi, sono destinatari di ordinanze di sgombero, adottate ai sensi del regolamento regionale n.11/2019;
- per le operazioni di sgombero risulta indispensabile il servizio di assistenza sanitaria attraverso ambulanza medicalizzata;
Dato atto che
- l’accordo quadro con un unico operatore, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2 del 16.06.2021, stipulato con l’Associazione Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: “San Xxxxxxxx OdV” con sede in Xxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 CF 93037140634 - P.IVA 0671331214 - per il suindicato servizio di assistenza sanitaria con ambulanza medicalizzata, per la durata di 15 mesi, è scaduto;
- per effettuare l’esecuzione urgente dello sgombero di alcuni alloggi, così come programmati su indirizzo dell’Amministrazione e di concerto con la Polizia Locale, con determinazione n.8 del 6.10.2022 si è proceduto all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 (di cui alla delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti) Sezione 3.7, del servizio di NCC di autoambulanza medicalizzata di tipo A- per l'assistenza sanitaria alle operazioni di sgombero, all’operatore affidatario uscente del suindicato accordo quadro, agli stessi patti e condizioni, per un numero di quattro prestazioni;
Considerata
la necessità di disporre di uno strumento flessibile per consentire l’affidamento del servizio in base alle esigenze che via via si manifestano in relazione alla programmazione degli sgomberi da effettuare, il cui numero e frequenza non è possibile predeterminare;
Ritenuto
che l’istituto dell’Accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 50/2016, risponda proprio alla predetta necessità, consentendo, all’esito della selezione dell’operatore, di rivolgersi allo stesso per ogni singolo contratto attuativo, senza dover attivare di volta in volta complesse e ripetitive procedure di affidamento; tanto anche sulla base dell’esperienza pregressa;
Dato atto
che la peculiarità dell’accordo quadro sta nel fatto che non sia mai garantito il raggiungimento dell’importo complessivamente stimato: l’importo massimo dell’Accordo quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, non garantisce l’affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo; inoltre, la previsione dei fabbisogni con la stima di un importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro non richiede la preventiva copertura contabile: ciò che rileva è presenza della copertura finanziaria e dell’impegno contabile al momento dell’attivazione dei contratti specifici;
Letto
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto
di individuare in 3 (tre) anni la durata dell’Accordo;
Stimato il fabbisogno complessivo, per tutto il periodo di durata, nell’importo di Euro 39.000,00, IVA esclusa (se dovuta);
Precisato
che l’importo massimo sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all’Appaltatore; in particolare l’importo massimo potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del rapporto contrattuale, in considerazione del fatto che i servizi che saranno effettivamente richiesti non sono prevedibili, né programmabili; pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere alla stazione appaltante alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo;
Visto
l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 “[…] fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...] La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
Lette
le precitate Linee Guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Ritenuto
di avviare la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), senza il ricorso al MEPA, per la stipula di accordo quadro ex art. 54 del Dlgs 50/2016 con un unico operatore economico, del servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale;
Dato atto che:
- dalla consultazione degli elenchi online degli operatori economici del Comune di Napoli ,non risultano operatori aventi i requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto;
- allo stato, lo stesso servizio non è disponibile tramite adesione a convenzioni Consip o su Mepa;
Ritenuto,
comunque, di procedere all’affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori del settore, individuati sulla rete internet tra quelli attivi nel territorio dell’Area Metropolitana;
Visto
il punto 3.6 delle citate linee guida ANAC n 4, che recita “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”;
Ritenuto,
pertanto, che nel rispetto di principio di rotazione è necessario escludere l’operatore uscente dalla presente procedura ;
Valutato che
l’affidamento debba avvenire secondo il criterio del minor prezzo della singola prestazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo a base della procedura possa essere individuato sulla base del prezzo stabilito nel precedente accordo quadro (di cui alla determina n. 6 del 16.06.2021) incrementato del 15%, e, pertanto, fissato in euro 283,00 IVA esclusa, se dovuta;
Precisato
che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di Accordo quadro, allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000, artt. 107 e 192;
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- la D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, di approvazione del “Patto d'integrità per l'affidamento di commesse”;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017);
Attestato
che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto all’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e successive modifiche, che impongono al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti per l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale un dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. del 28/02/2013 n. 4 da parte del Dirigente del Servizio Politiche per la Casa che sottoscrive l’atto.
Determina
1. avviare la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016, senza il ricorso al MEPA, per la stipula di accordo quadro ex art. 54 dello stesso decreto, con un unico operatore economico, per il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A, per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale e dell’Acer Campania;
2. la durata dell’Accordo quadro è stabilita in 3 (tre) anni a far data dalla sottoscrizione e l’importo complessivo massimo è fissato nella misura di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) IVA esclusa se dovuta;
3. avviare la consultazione, richiedendo un preventivo, di almeno cinque operatori del settore, individuati tramite internet tra quelli attivi nel territorio dell’Area Metropolitana, con esclusione del precedente affidatario;
4. l’affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto all’importo base per ciascuna prestazione, determinato nella misura di Euro 283,00 (duecentottantatre/00) escluso IVA, se dovuta;
5. in caso di preventivi di pari importo da parte di più operatori si procederà all’individuazione dell’affidatario tramite sorteggio;
6. approvare gli allegati: Capitolato speciale, Schema di Accordo Quadro e Lettera di invito/richiesta di preventivo;
7. la stipula dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi avverrà mediante scambio di corrispondenza, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione della Giunta Comunale 146/2016.
Si attesta che il presente provvedimento non contiene dati personali
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Cinzia D’Xxxxxx
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.
ALLEGATI
capitolato speciale d’appalto schema accordo quadro
lettera invito/richiesta preventivo