CIG: 79145469F7
Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della
Comunicazione
RISPOSTE AI QUESITI GARA A PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE DIGITALI.
CIG: 79145469F7
Richiesta chiarimento 1 - 06/06/2019 16:45
In riferimento alla procedura di gara, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI orizzontale in virtù della presenza di una sola prestazione principale come indicato nella tabella nr. 1 del par. 3 del Disciplinare, il requisito di capacità tecnica e professionale (par. 7.3 del Disciplinare) si intende soddisfatto se posseduto per intero dalla mandataria come riportato a pagina 10 del Disciplinare (penultimo capoverso), anche in virtù del fatto che è richiesto il possesso di un unico servizio/contratto. In alternativa, si chiede di confermare che il suddetto requisito possa intendersi soddisfatto se posseduto dal RTI nel suo complesso, fermo restando che la mandataria possegga il requisito in misura maggioritaria Risposta
Come indicato a pagina 10 del Disciplinare di Gara, il requisito di cui al punto 7.3 (esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio a favore di Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs n. 165/2011, art.1, comma 2 per servizi di supporto alla gestione di iniziative digitali e project management e/o di supporto alla digitalizzazione dei procedimenti e dei processi in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di importo non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
Richiesta chiarimento 2 - 18/06/2019 09:21
Si chiede di chiarire se, in caso si di ricorso al subappalto, è necessaria l'indicazione o meno della terna di società (accogliendo quindi le indicazioni dello Sblocca Cantieri).Qualora fosse necessaria l'indicazione della terna delle società subappaltatrice si chiede di precisare quali documenti e dichiarazioni le società subappaltatrici debbano presentare (non essendo esplicitato nel disciplinare).
Risposta
L'appalto è stato pubblicato in ragione delle disposizioni di legge vigenti alla data di pubblicazione che avevano eliminato la terna dei subappaltatori. La successiva Legge 55/2019 del 14 giugno ha reintrodotto tale obbligo. E' richiesta pertanto la sola indicazione della volontà di subappaltare
Richiesta chiarimento 3 - 18/06/2019 10:54
• Si chiede di confermare che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ORIZZONTALE, il requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare deve essere posseduto per intero dalla mandataria in accoglimento del chiarimento da voi pubblicato sul MEPA in data 11/06/2019 ore 15:59
Risposta
Si conferma quanto indicato nel chiarimento pubblicato sul MEPA in data 11/06/2019 ore 15:59
▪ Si chiede di confermare che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ORIZZONTALE, i requisiti di cui al punto 7.2 lett. a) e lett. b) del disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, senza che sia richiesta, in capo alla mandante, alcuna % minima.
Risposta
Si riporta di seguito quanto indicato a pag. 10 del disciplinare di gara
“Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.
▪ Si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori (non richiesta al paragrafo 9. SUBAPPALTO del disciplinare) e che pertanto il riferimento alla “Dichiarazione integrativa del subappaltatore” contenuto all’interno dello schema presente a pagina 15 del disciplinare si tratta di un refuso.
Risposta
Si conferma che è necessario indicare solo ipotesi di ricorso al subappalto, come disposto dalla disciplina vigente alla data di pubblicazione della presente procedura di gara
Richiesta chiarimento 4 - 18/06/2019 13:08
Rif. Disciplinare di gara - paragrafo 7.4 “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE”
Relativamente al Requisito 7.2 lett. b): “… nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato
specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato ….”
Relativamente al Requisito 7.3 “… nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria”
Considerato che è contemplata l’ipotesi di partecipare in raggruppamento temporaneo verticale si chiede di specificare quali siano le prestazioni secondarie oggetto del contratto.
Risposta
Non sono presenti prestazioni di tipo verticale
2) Rif. Disciplinare di gara - paragrafo 9 – SUBAPPALTO
“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; …”
Rif. Disciplinare di gara - paragrafo 14.2 “DGUE”, parte II Sez. D
“In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.”
Si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in conformità con quanto disposto dall’Art. 105 comma 2 e comma 6 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 32/2019, sia necessario indicare esclusivamente le parti del servizio che si intende subappaltare (e non anche la denominazione dei tre subappaltatori) considerando un limite massimo del 50% dell’importo complessivo del contratto.
Risposta
Si conferma quanto indicato in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 32/2019 vigente alla data di pubblicazione della presente procedura
Richiesta chiarimento 5 - 18/06/2019 18:41
Rif. Capitolato Tecnico - paragrafo 2.1 - Servizio di supporto alla gestione e allo sviluppo delle iniziative digitali e program/project management
“Per fornire all’Amministrazione una gamma di servizi completa nell’ambito del supporto al governo dei progetti informatici, tra questi anche quelli attivati tramite contratti Consip (es. Convenzioni, Accordi Quadro), il fornitore sarà chiamato a realizzare attività a supporto della governance delle iniziative.”
Si chiede di confermare che tale servizio non pregiudichi la partecipazione a bandi di gara emanati dalla stazione appaltante o l’utilizzo di strumenti contrattuali Consip (es. Convenzioni, Accordi Quadro) aventi ad oggetto l’erogazione di progetti informatici.
Risposta
Il servizio oggetto del presente Capitolato richiede tra le altre attività anche il Servizio di supporto alla gestione e allo sviluppo delle iniziative digitali e program/project management finalizzato a fornire all’Amministrazione una gamma di servizi completa nell’ambito del supporto al governo dei progetti informatici, tra questi anche quelli attivati tramite contratti Consip (es. Convenzioni, Accordi Quadro). il fornitore sarà chiamato a realizzare attività a supporto della governance delle iniziative. Essendo l'aggiudicatario della presente procedura chiamato a supportare l'Amministrazione non potrà partecipare ai bandi per i quali l'Amministrazione richiede supporto nella governance o nella iniziale programmazione, nè supportare l'Amministrazione nei progetti informatici la cui attivazione avvenga tramite utilizzo di strumenti Consip che prevedano la selezione dell’aggiudicatario
Richiesta chiarimento 6 - 19/06/2019 11:15
In relazione ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al § 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede di esplicitare se il requisito relativo allo svolgimento di un servizio a favore di Pubbliche Amministrazioni di cui al d.lgs n. 165/2011, art.1, comma 2 per servizi di supporto alla gestione di iniziative digitali e project management e/o di supporto alla digitalizzazione dei procedimenti e dei processi in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di importo non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa, possa essere rappresentato da più contratti/affidamenti per la medesima Amministrazione (omogenei in quanto riconducibili per analogia all’oggetto di gara) oppure se debba essere riferito ad un unico specifico contratto/affidamento di importo non inferiore alla cifra suindicata.
Risposta: La risposta è negativa. Il servizio richiesto deve essere uno di importo non inferiore a €
500.000,00 IVA esclusa
Richiesta chiarimento 7 - 19/06/2019 11:30
In caso di subappalto è richiesta la presentazione di una terna di subappaltatori?
Risposta
L'appalto è stato pubblicato in ragione delle disposizioni di legge vigenti alla data di pubblicazione che avevano eliminato la terna dei subappaltatori. La successiva Legge 55/2019 del 14 giugno ha reintrodotto tale obbligo.
E' richiesta pertanto la sola indicazione della volontà di subappaltare
Richiesta chiarimento 8 - 20/06/2019 08:29
In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (art. 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara) si chiede di confermare che:
1. per il calcolo del fatturato specifico il triennio da considerare è quello degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (così come per il fatturato globale);
La risposta è affermativa. Si conferma l’interpretazione
2. per l’esecuzione del servizio analogo bisogna far riferimento agli ultimi 36 mesi antecedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Risposta: Il requisito riferito al punto 7.3 deve essere stato eseguito nell’ultimo triennio, come
indicato nel disciplinare
Sempre relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale in caso di partecipazione in RTI orizzontale l’art. 7.4 del Disciplinare di gara stabilisce che il requisito deve essere posseduto dalla mandataria e dalla mandante ma che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Considerando però che viene richiesto 1 servizio di importo non inferiore a € 500.000,00 come possiamo calcolare la quota maggioritaria per la mandataria? Significa che in caso di RTI orizzontale la mandataria deve aver eseguito almeno 2 servizi e la mandante 1? oppure la quota maggioritaria si calcola rispetto all’importo e quindi i 500.0000,00€ si possono raggiungere con 2 servizi e non con uno?
Risposta. Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto per intero dalla mandataria, pag. 10 del disciplinare
L’art. 9 del disciplinare stabilisce che il concorrente può subappaltare le attività per una percentuale massima del 30% e l’art. 14.2 sempre relativamente al subappalto stabilisce che nel DGUE deve essere indicata la denominazione dei subappaltatori proposti, considerando che il bando è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del Decreto legge n. 32/2019 che aveva innalzato il limite al 50% e eliminato l’obbligo dell’indicazione della terna, si chiede quale normativa trova applicazione.
Risposta
Trova applicazione la normativa precedente l’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 con indicazione
solamente della volontà di subappaltare.
L’art. 10 del disciplinare di gara relativamente alla garanzia provvisoria stabilisce che essa dovrà contenere
una serie di condizioni tra le quali:
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
Si chiede di precisare se le condizioni al punto 8 e 9 consistono in due richieste distinte e pertanto il punto 8 fa riferimento all’autentica della firma dell’assicuratore da parte del notaio e il punto 9 all’autocertificazione dell’assicuratore circa i propri poteri di firma o se il punto 8 e 9 sono alternativi e fanno riferimento entrambi all’autocertificazione dell’assicuratore circa i propri poteri di firma
Risposta. Il punto 8 e 9 sono alternativi e fanno riferimento entrambi all’autocertificazione dell’assicuratore circa i propri poteri di firma. Per mero errore materiale è stato indicato il punto elenco 9, la frase corretta è la seguente: 8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
Sempre l’art. 10 del disciplinare di gara stabilisce che “le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate” si chiede di confermare la possibilità di presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel quale tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo una associata è in possesso sia del certificato ISO 9001 che del certificato ISO 14001
Risposta. Quesito non pertinente. La determinazione della riduzione va determinata dal concorrente in
relazione a quanto previsto dall’93, comma 7, del Codice
Richiesta chiarimento 9 - 21/06/2019 16:25
Richiesta 1 – con riferimento ai “Criteri di valutazione” n° 1 e 3 riportati nella tabella del paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara, si richiede all’Amministrazione di fornire ai concorrenti la documentazione integrativa necessaria per abilitare la predisposizione di un’Offerta Tecnica contenente una descrizione completa del contesto normativo di riferimento, dell’assetto attuale dei processi organizzativi e dello stato dell’arte del portafoglio informatico del Ministero.
Le attività che persegue l’Amministrazione sono individuabili nell’atto di indirizzo del Ministro e nella
Direttiva di I Livello
Richiesta 2 – Il paragrafo 15 del documento di Disciplinare di Xxxx, intitolato “Contenuto della Offerta Tecnica” riporta il seguente capoverso: “L’offerta tecnica non dovrà essere inferiore alle 20 facciate e non dovrà superare le 30, esclusi copertina, indice e curricula; dovrà essere in formato A4, con font Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine”.
Si richiede dunque all’Amministrazione di rispondere ai seguenti quesiti:
▪ Nella predisposizione delle proprie Offerte tecniche, i concorrenti avranno la possibilità di ridurre il font e l’interlinea rispetto quanto precedentemente riportato, per esempio per il popolamento di tabelle?
▪ I margini da utilizzare per la predisposizione dell’Offerta Tecnica sono a libera scelta dei
concorrenti?
▪ Il paragrafo di Xxxxxxxx è da considerarsi escluso o incluso nelle 30 facciate disponibili per la
predisposizione dell’Offerta tecnica?
Risposta: No, il font e l’interlinea non possono essere ridotti; Si, i margini possono essere a libera scelta
dei concorrenti; Il paragrafo di Premessa è da considerarsi incluso nelle 30 facciate
Richiesta 3 – Si richiede all’Amministrazione di fornire la versione corretta della frase “Verranno prese in considerazione fino a tre seconda decimali” presente nel paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, pagina 24.
Risposta: La versione corretta della frase riportata nella richiesta è la seguente “Verranno presi in considerazione fino al secondo decimale”, il refuso è dovuto a un errore materiale
Richiesta 4 - Con riferimento alla descrizione della figura professionale “Consulente Senior privacy e rischi”,
a pagina 13 del Capitolato Tecnico è previsto quanto segue:
“[...] In possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità alla data di pubblicazione della presente procedura di gara:
• PMP® (Project Management Professional) del Project Management Institute o Prince2 Foundation o IPMA livello B (International Project Management Association);
• UNI ISO 37001, sistema di gestione della corruzione;
• in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di almeno 80 ore in ambito normativa GDPR”.
In merito a quanto sopra, si chiede a codesta Amministrazione:
a. se il possesso delle suddette certificazioni sia da intendersi in termini di requisito di esecuzione, e se, pertanto, le certificazioni in questione possano anche essere acquisite dalle risorse indicate del Gruppo di Lavoro nel periodo di espletamento della procedura di gara e comprovate nella fase intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto;
Risposta:
Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico in riferimento alla figura professionale “Consulente Senior privacy e rischi”. Le certificazioni devono essere possedute e in corso di validità alla data di pubblicazione della presente procedura di gara
Richiesta chiarimento 10 - 26/06/2019 14:42
A seguito di un’approfondita analisi è emerso che la seguente certificazione richiesta all’art. “5. Organizzazione e dimensionamento e competenze del gruppo di lavoro” del capitolato tecnico Consulente
Senior privacy e rischi UNI ISO 37001, sistema di gestione della corruzione risulta essere applicabile esclusivamente alle società e non alle persone fisiche. Si chiede pertanto una riformulazione del requisito che non preveda il possesso della certificazione UNI ISO 37001 in capo alla figura di consulente Senior privacy e rischi per le motivazioni sopra esposte.
Risposta: Con riferimento alla descrizione della figura professionale “Consulente Senior privacy e rischi”, a pagina 9 del Capitolato Tecnico, si precisa che in relazione al "UNI ISO 37001, sistema di gestione della corruzione" quale possesso della certificazione in corso di validità alla data di pubblicazione della procedura di gara si intende il possesso da parte del Consulente Senior privacy e rischi dell'attestato di partecipazione al corso per Auditor ISO 37001
Il Responsabile Univo del Procedimento
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i