Scheda personale a prestito
Scheda personale a prestito
Ultimo aggiornamento: dicembre 2016
1. Definizione
Si parla di personale a prestito quando il lavoratore viene integrato nell’organizzazione aziendale di un terzo (azienda utilizzatrice del prestatario) ma il rapporto di lavoro con l’azienda prestatrice continua a sussistere.
2. Contratto di prestito
• l’azienda prestatrice seleziona con cura il lavoratore per le prestazioni specifiche e lo cede all’azienda utilizzatrice
• Concessione dell’autorità di impartire le principali istruzioni dall’azienda prestatrice all’azienda utilizzatrice
Il lavoratore può:
• essere scelto singolarmente o
• definito in base alle proprie capacità.
Qualora il lavoratore venga designato personalmente e durante l’impiego si assenti, l’azienda utiliz- zatrice non può richiedere un sostituto a meno che non sia stato previsto nel contratto di prestito.
L’azienda prestatrice risponde all’azienda utilizzatrice per l’accurata selezione del lavoratore. In altre parole, il prestatore di personale risponde solo se il danno che si è verificato è riconducibile al fatto che il lavoratore era sin dall’inizio inadatto alla mansione prevista.
Es.: per l’attività era necessaria una particolare qualifica e il lavoratore non ha effettuato la forma- zione corrispondente.
La responsabilità per l’istruzione del lavoratore e la sua sorveglianza spetta all’azienda utilizzatrice.
3. Contratto di lavoro
L’azienda prestatrice continua a essere il datore di lavoro «legale», e cioè ha in particolare i seguen- ti doveri:
• Obbligo di pagamento del salario
• Rendiconto alle casse sociali e alle autorità fiscali
• Rischio di non occupazione o mora del creditore (ad es. in caso di liquidazione dell’azienda uti- lizzatrice)
• Rimborso delle spese
• Obbligo di redazione dell’attestato di lavoro
• Diritto di licenziamento
4. Rapporto tra l’azienda utilizzatrice e il lavoratore
L’azienda utilizzatrice ha in particolare i seguenti diritti e doveri:
• Diritto limitato di impartire istruzioni
ad es. istruzioni specialistiche, lavoro straordinario in caso di necessità aziendale
• Obbligo di assistenza limitato
ad es. obbligo di adottare le misure di protezione adeguate
Il lavoratore è tenuto soprattutto a osservare un determinato obbligo di fedeltà, ad es. esecuzione accurata del lavoro, rispetto degli interessi dell’azienda utilizzatrice
5. Prestiti tra aziende di costruzioni in legno
Il contratto di lavoro originario si applica anche in caso di prestito a un’altra azienda. Ne consegue che l’azienda prestatrice continua a essere il datore di lavoro legale del lavoratore. Ciò vale ad es. per:
• Pagamento del salario
• Orario di lavoro/calendario dell’orario di lavoro annuo
• Spese,
• ecc.
Salari a regia: non sono indicati nel CCL. In alcuni casi le sezioni emanano delle raccomandazioni relative alle tariffe di regia.
Obbligo di autorizzazione:
il prestito di personale professionale è soggetto all’obbligo di autorizzazione (ai sensi della Legge sul collocamento e della Ordinanza sul collocamento).
Ai sensi dell’art. 29 dell’Ordinanza sul collocamento, per carattere professionale si intende:
• cessione di lavoratori in modo regolare e con l’intenzione di conseguire un profitto
- Regolare: chi conclude, nello spazio di 12 mesi, più di 10 contratti di prestito
oppure
- Intenzione di conseguire un profitto: se si intende conseguire un provento aggiuntivo oltre ai costi di gestione
• se con l’attività di fornitura di personale a prestito si realizza una cifra d’affari minima annua pari a CHF 100 000
È esclusa dall’obbligo di autorizzazione la cessione occasionale (Art. 28 della Ordinanza sul collocamento). Tuttavia i limiti non sono ben definiti. In linea di massima la cessione si definisce occasionale se si tratta di «mettere a disposizione a breve termine un lavoratore per un’occasione che si presenti (quindi nessuna offerta standard) senza che ciò sia particolarmente pianificato, al fine di coprire i picchi di occupazione nell’azienda utilizzatrice o eventuali lacune di personale nella propria impresa».
6. Acquisizione di un lavoratore da un ufficio di fornitura di personale a prestito
Qualora un lavoratore precedentemente occupato in azienda attraverso un ufficio di fornitura di personale a prestito debba essere acquisito con un rapporto di lavoro diretto è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi.
• Gli accordi che ostacolano o rendono impossibile all’azienda utilizzatrice la stipula di un con- tratto di lavoro con il lavoratore al termine dell’impiego non sono validi.
• È ammesso un accordo che preveda la possibilità da parte della impresa di fornitura di perso- nale a prestito di richiedere un indennizzo qualora l’impiego sia durato meno di 3 mesi e il la- voratore stipuli un contratto di lavoro con l’azienda utilizzatrice dopo meno di 3 mesi dal ter- mine del detto impiego.
La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non rappre- senta un’informazione giuridica vincolante.
• L’indennizzo non deve essere superiore all’importo che l’azienda utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere all’azienda prestatrice per un’assunzione di tre mesi per coprire gli oneri ammi- nistrativi e il guadagno.