AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 ‐ COME MODIFICATA DALLA L.R.
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 ‐ COME MODIFICATA DALLA L.R.
22/2016 ‐ E IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 6185/2017
INDICE
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
1. Finalità dell’Avviso 3
2. Riferimenti normativi 3
3. Soggetti beneficiari 3
4. Soggetti destinatari 4
5. Soggetti gestori 4
6. Dotazione finanziaria 4
B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
7. Caratteristiche del finanziamento 5
a. Aiuti di Stato
8. Progetti finanziabili 7
9. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 9
a. Progetti aziendali
b. Progetti di riqualificazione professionale dei lavoratori
c. Indennità di partecipazione
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
10. Presentazione delle domande 11
11. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 13
12. Istruttoria 13
a. Modalità e tempi del processo
b. Verifica di ammissibilità delle domande
c. Valutazione delle domande
d. Integrazione documentale
e. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
13. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 14
a. Adempimenti post concessione
b. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
c. Caratteristiche della fase di rendicontazione
c.1) Fase di rendicontazione del progetto di riqualificazione
c.2) Fase di rendicontazione del progetto aziendale e dell’indennità di partecipazione
d. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi
D. DISPOSIZIONI FINALI
14. Obblighi dei soggetti beneficiari 20
15. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 21
16. Proroghe dei termini 21
17. Ispezioni e controlli 22
18. Monitoraggio dei risultati 22
19. Responsabile del procedimento 23
20. Trattamento dei dati personali 23
21. Pubblicazione, informazioni e contatti 24
22. Diritto di accesso agli atti 25
23. Definizioni e glossario 25
24. Allegati 25
25. Riepilogo date e termini temporali 26
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
1. Finalità dell’Avviso
La Regione Lombardia adotta il presente Avviso al fine di garantire un sostegno alle aziende, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati da sospensioni lavorative a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle aziende.
Ai sensi della L.R. 21/2013, come modificata dall’art. 10, comma 18, della L.R. n. 22 dell’8 agosto 2016, si definiscono:
- “Contratti di Solidarietà”: i contratti di solidarietà stipulati per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art.21 del D.Lgs.148/2015.
- “Accordi di Solidarietà”: gli accordi collettivi aziendali stipulati per l’accesso all’assegno di solidarietà ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.148/2015.
2. Riferimenti normativi
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in
G.U.U.E. L.352 del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis”;
il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e ssmm “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
la legge regionale 12 aprile 2012 n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”;
la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 “Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà”;
la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 “Assestamento al Bilancio 2016/2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”;
il DDUO 4766 del 5.6.2014 “Avviso per il sostegno ai Contratti di Solidarietà di cui alla l.r. 21/2013”
la D.G.R. n. X/6185 dell’8 febbraio 2017 recante: “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013 e ssmmii – (a seguito di parere della commissione consiliare)”.
3. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente avviso:
Le aziende o gli enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di Commercio, di seguito denominate semplicemente “aziende” che abbiano:
- almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia;
- stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2016), che preveda una riduzione (media) dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40 per cento del loro normale orario lavorativo, il cui periodo di sospensione lavorativa non sia già terminato al momento della presentazione della domanda.
- stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la partecipazione al presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito;
- ottenuto (almeno in fase consuntiva) l’autorizzazione all’Accordo o al Contrato di Solidarietà, dagli specifici Enti preposti previsti dalla normativa statale.
Sono escluse le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo
4. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:
- Lavoratrici e lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione interessati da una sospensione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di Solidarietà stipulato o rinnovato a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2016).
- Aziende identificate nel precedente punto 3;
5. Soggetti gestori
In attuazione della legge regionale 22/2016 e della Dgr 6185/2017, l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro (di seguito ARIFL) attua le procedure relative all’istruttoria delle domande pervenute e nella conseguente erogazione dei contributi di cui al presente Avviso.
6. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per l’erogazione dei suddetti contributi, così come determinato con D.G.R. n. 6185 dell’8 febbraio 2017, ammontano a:
- Euro 700.000,00, già trasferite ad ARIFL con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016 sul capitolo 15.03.104.10706 “Contributi per il sostegno agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013” per l’erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento;
- Euro 1.648.371,47 quali risorse disponibili – alla data del 31 maggio 2017 ‐residue degli stanziamenti derivanti dalla gestione di XXXXX dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014, al netto della conclusione degli adempimenti da esso derivanti di cui:
o € 208.400,51 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia “A”;
o € 1.439.970,96 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia “B”.
Altre risorse potranno essere integrate da successivi finanziamenti da parte di Regione Lombardia, come previsto dalla L.R. 21/2013 e ss.mm.ii.
Ai sensi del co. 2 dell’art. 6 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:
- il 60% ai contratti di solidarietà;
- il 40% agli accordi di solidarietà.
Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla base dell’andamento della misura.
Ai sensi dell’art. 2 co. 2, la Giunta regionale può attivare, con particolare riguardo agli interventi per la riqualificazione professionale, ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dall’art. 6 della l.r. 21/2013, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
7. Caratteristiche dell’agevolazione
Il presente avviso è finanziato con risorse autonome regionali a fondo perduto.
L’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna azienda richiedente, non può eccedere euro 100.000,00 nell’arco di 12 mesi.
Il contributo è così ripartito:
a) Il 20% del contributo totale a titolo di incentivo all’azienda per la realizzazione di un progetto aziendale, così come definito nel successivo paragrafo 8;
b) L’ 80% del contributo totale a favore della riqualificazione dei lavoratori da svolgersi nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà per:
- percorsi di riqualificazione professionale connessi al progetto aziendale;
- indennità di partecipazione connesse ai percorsi di riqualificazione professionale.
L’azienda può espressamente destinare l’intero contributo regionale solo alla riqualificazione professionale contenuta nel progetto di cui al successivo paragrafo 8, purché il progetto stesso dia evidenza delle esigenze formative richieste e del contributo del percorso formativo al rilancio dell’azienda.
a) Aiuti di Stato
Il contributo erogato sulla base del presente Avviso si configura come “aiuti di Stato” e deve, quindi, essere erogato nel rispetto della normativa europea in materia.
Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza e un effetto incentivante nelle aziende beneficiarie. In questa definizione rientrano, quindi, anche i contributi regionali che abbiano per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l’azienda beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività.
L’assegnazione di risorse finanziarie relative al contributo a titolo di incentivo per l’azienda e ai percorsi di riqualificazione è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis” ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
Le agevolazioni relative all’indennità di partecipazione non rilevano, invece, ai fini degli aiuti in quanto rivolta a persone fisiche.
Possono beneficiare del suddetto contributo erogato a valere sul presente Avviso le aziende operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/20131.
Le soglie indicano l’ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l’aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile l’esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio), quello in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.
La definizione di “impresa unica” è contenuta nel regolamento 1407/2013, articolo 2, comma 2:
Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
1 L’art. 1 del regolamento definisce il campo di applicazione del regime di aiuti. Gli aiuti si applicano alle aziende di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
lett. a) aiuti concessi a aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
lett. b) aiuti concessi a aziende attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
lett. c) aiuti concessi a aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) quando l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle aziende interessate;
ii) quando l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
lett. d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
lett. e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente avviso non sono erogate ad aziende che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art.3 comma 2 del REG (UE) n. 1407/2013, nessuna agevolazione potrà essere concessa.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti
«de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi (Reg UE n. 1407/2013, art. 3 comma 8)
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione (Reg. UE n. 1407/2013, art. 3 comma 9).
8. Progetti finanziabili
Il presente Avviso promuove progetti che prevedono:
a) PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi:
- Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art.17 quinquies della L.R. n. 22/2006.
- Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori.
- Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3.bis dell’art. 41 del D.Lgs.148/2015.
b) PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti aziendali ‐ di cui al punto precedente ‐ da svolgersi:
- durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 mesi dall’accoglimento della domanda.
- nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in attuazione del Contratto di Solidarietà.
Non è ammessa la formazione per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, quale ad esempio:
Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008.
Aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012).
Formazione e aggiornamento obbligatori per le “professioni/figure regolamentate/ abilitanti”.
Non è ammesso, per l'intero progetto o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e‐learning.
La progettazione delle azioni formative, ivi compreso l’eventuale rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al DDUO 12453/2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”.
I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa, e dovranno indicare, pena l’inammissibilità:
Informazioni generali
Titolo progetto
Anagrafica Soggetto Attuatore
Numero partecipanti coinvolti
Numero azioni formative previste
Obiettivi del progetto che l’azienda intende perseguire con le attività formative previste dal progetto.
Analisi dei fabbisogni formativi.
Per ogni azione formativa prevista dal progetto
Il numero di partecipanti: è possibile indicare un numeroso massimo di 10 allievi per azione formativa.
Ogni lavoratore potrà partecipare a più azioni formative diverse tra loro, previste nell’ambito del progetto fino a un massimo di 64 ore.
La durata dell’azione formativa, che deve essere compresa tra le 16 e le 64 ore.
Gli obiettivi specifici dell’azione formativa
I contenuti dell’azione formativa
La descrizione della tipologia dei destinatari dell’azione formativa
Le competenze contenute nel “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” (DDUO 11809/2015 e ss.mm.ii) cui fanno diretto riferimento le singole azioni.
c) INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE riconosciuta ai lavoratori in sospensione che partecipano ai percorsi di riqualificazione professionale.
I percorsi di riqualificazione professionale sono sempre obbligatori e dovranno essere erogati da un Ente che eroga attività di formazione iscritto alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati (di seguito operatore accreditato).
Al fine della presentazione dei progetti di riqualificazione, l’azienda individua un Operatore accreditato con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo.
L’Operatore accreditato supporta l’azienda nella definizione di un progetto formativo, dettagliandolo in una o più azioni formative con riferimento al personale destinatario della formazione.
Le aziende possono prendere visione dell’elenco dei soggetti attuatori accreditati nell’elenco pubblicato nel sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Alla voce Home ‐ Servizi e informazioni ‐ Enti e Operatori ‐ Istruzione ‐ Accreditamento operatori, sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati
9. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad uno stesso Accordo o Contratto di Solidarietà o sua trasformazione in contratto di solidarietà espansivo.
a) Progetti aziendali
Il contributo a titolo di incentivo all’azienda sarà riconosciuto in percentuale sulla base della somma del contributo erogabile per il Percorso di riqualificazione professionale e per l’Indennità di partecipazione, secondo la seguente formula:
Progetto aziendale = (Progetto di riqualificazione + Indennità di partecipazione) x 20
80
Nel caso di progetti aziendali che prevedono forme innovative di organizzazione aziendale o misure di responsabilità sociale, saranno ammissibili a contributo solo le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione della Dgr 6185/2017 e fino al termine dell’Accordo o Contratto di Solidarietà.
Nel caso di progetti aziendali che prevedono la trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo, il contributo a titolo di incentivo all’azienda verrà riconosciuto forfettariamente senza giustificativi.
b) Progetti di riqualificazione professionale dei lavoratori
Ai percorsi formativi si applicano, in quanto compatibili, le modalità di progettazione degli avvisi di formazione continua, con particolare riferimento all’Unità di Costo Standard (UCS), attualmente pari ad
€/ora 17,35 per ciascun partecipante.
Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:
Numero ore formazione: compreso tra 16 e 64
Numero partecipanti per azione: massimo 10
Costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,352 Xxxxxxx lavoratore coinvolto nella sospensione lavorativa prevista dall’ammortizzatore sociale, può partecipare a diverse azioni formative previste dal progetto di riqualificazione, fino a un massimo di 64 ore nel periodo massimo di 12 mesi di sospensione lavorativa per Accordo o Contratto di Solidarietà, riconosciuta per i contributi regionali.
Ciascun lavoratore può partecipare una sola volta ai progetti di formazione finanziati dalla Lr.21/2013 e ssmmii.
I percorsi di riqualificazione professionale erogati nell’ambito del progetto assolvono gli obblighi di cui all’art. 22 D.Lgs. 150/2015.
c) Indennità di partecipazione
L’indennità di partecipazione è pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore, pari dunque a €/ora 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel “Prospetto economico”, di cui al punto successivo.
2 D.D.U.O. n. 1355 del 19/02/2013
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
10. Presentazione delle domande
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 30° giorno dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, utilizzando esclusivamente la modulistica di seguito descritta, da scaricare in formato editabile dalle apposite sezioni dei siti istituzionali di ARIFL e di Regione Lombardia.
L’azienda deve compilare la “Domanda di contributo”, secondo lo schema di cui all’allegato 2, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronicIDentification Authentication and Signature ‐Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ‐ ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione. Si precisa che il pagamento dell’imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.
Alla domanda, pena inammissibilità, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
la copia dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all’accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo, sottoscritti successivamente al 10 agosto 2016 (data di entrata in vigore della L.r. 22/2016);
il progetto aziendale, come precisato al punto 8, secondo lo schema di cui all’allegato 3, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’azienda.
il progetto di riqualificazione professionale destinato alle lavoratrici e ai lavoratori, come precisato al punto 8, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’Operatore accreditato, secondo lo schema di cui all’allegato 4.
il Prospetto economico, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 5, nel quale dovranno essere elencati i lavoratori e le lavoratrici, la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà, la quota di reddito perso, le ore previste per i corsi di riqualificazione a cui parteciperanno;
l’Intesa firmata dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che prevede espressamente la partecipazione al presente Avviso. L’intesa deve riportare in modo leggibile i nominativi e qualifica dei firmatari sia di parte datoriale che sindacale, nonché i loro indirizzi di posta elettronica3;
la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 6, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’azienda;
Nel solo caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal Rappresentante aziendale, occorre allegare l’ “Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda”, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante stesso, unitamente ad una copia di un suo valido documento d’identità con firma visibile, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’allegato 7.
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx , indicando nell’oggetto “Domanda di contributi per Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda)”.
Per ogni corso di formazione previsto nel progetto di riqualificazione dovrà essere creato un percorso formativo nell’apposita sezione “offerta formativa” del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO) ‐ xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/), all’interno della specifica offerta denominata “Percorsi di riqualificazione solidarietà – Lr 21/2013”, specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l’articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione dovrà essere effettuata prima della data di presentazione della domanda di contributo.
Le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico non saranno prese in considerazione.
3 I beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso riceveranno da XXXXX tutte le comunicazioni inerenti il procedimento attivato, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificati (PEC) dell’azienda, dell’operatore incaricato alla formazione, oltre agli indirizzi di posta elettronica, anche ordinaria, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto con l’azienda l’intesa di partecipazione al presente avviso, da comunicare ad XXXXX con la domanda di contributo iniziale
11. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse
L’ammissibilità al contributo delle domande presentate è determinata da una procedura valutativa.
Le domande valutate ammissibili a contributo, ma giunte successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili, saranno indicate come “ammesse e non finanziate” ed eventualmente finanziate in ordine di arrivo nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.
12. Istruttoria
a) Modalità e tempi del processo
Le domande di contributo saranno valutate in base al loro ordine cronologico di arrivo, determinato dal protocollo di ARIFL, sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, XXXXX procede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute.
b) Verifica di ammissibilità delle domande
La verifica di ammissibilità delle domande che sarà effettuata in relazione ai requisiti previsti dall’Avviso:
Tipologia dei beneficiari
Termini e modalità di presentazione indicate
Completezza di informazioni e della documentazione richiesta
Rispetto dei limiti di importo di finanziamento previsti
Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, XXXXX dichiara l’inammissibilità della domanda al finanziamento.
c) Valutazione delle domande
Un Nucleo di Valutazione, appositamente costituito da 3 componenti individuati con apposito decreto dal Direttore Generale di ARIFL fra dipendenti di Regione Lombardia e di ARIFL, procederà alla valutazione delle domande risultate ammissibili.
La valutazione farà riferimento all’efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale, secondo i seguenti criteri di valutazione.
Criterio | Punteggio | |||
Efficacia potenziale riqualificazione in progetto aziendale | dei percorsi relazione agli | formativi obiettivi | di del | 50 |
Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi del progetto aziendale illustrato | 50 |
d) Integrazione documentale
XXXXX si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in forma scritta e integrazioni documentali all’azienda sia in fase di verifica di ammissibilità che in fase di valutazione. L’azienda ha tempo 15 giorni per inviare il materiale integrativo via PEC, pena l’esclusione della domanda dalle procedure di valutazione.
e) Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Sarà ammesso a finanziamento il solo progetto che avrà raggiunto il punteggio minimo di 60, quale sommatoria dell’efficacia potenziale e della qualità progettuale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di contributo, XXXXX approverà con decreto dirigenziale gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione, la concessione del relativo contributo, dettagliando il contributo regionale a titolo di incentivo per l’azienda, il contributo per i percorsi di riqualificazione e il contributo a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi per i lavoratori.
Gli esiti delle verifiche di ammissibilità e delle valutazioni delle domande saranno pubblicati sul sito istituzionale di ARIFL, xxx.xxxxx.xx, nell’apposita sezione denominata “Contratti di solidarietà – Pratiche in istruttoria e risorse disponibili”.
13. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
a) Adempimenti post concessione
Entro i 30 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento di approvazione, l’azienda deve sottoscrivere l’Atto di adesione ‐ allegato 8 del presente Avviso.
L’atto di adesione deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Atto di adesione Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda)”.
L’azienda deve terminare il progetto aziendale entro il termine dell’Accordo o Contratto di Solidarietà.
Entro i 60 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento di approvazione, l’Operatore accreditato deve avviare almeno una delle azioni previste dal percorso di riqualificazione sul sistema informativo GEFO.
Le attività formative potranno essere avviate solo a seguito dell’accoglimento della domanda di contributo da parte di XXXXX e dovranno necessariamente terminare entro la data di conclusione dell’Accordo o Contratto di Solidarietà.
La comunicazione di avvio dell’azione formativa comprende i seguenti documenti allegati:
• Calendario
• Elenco nominativo degli allievi
Agli Operatori accreditati competono una serie di seguenti adempimenti, relativi alle procedure di avvio ed esecuzione dei corsi di formazione stabiliti nel DDUO 12453/2012, nonché nelle successive circolari regionali, in merito all’offerta formativa per percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata. I decreti e le circolari riportate al punto 2 del presente avviso si intendono qui integralmente richiamati.
b) Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
I contributi a titolo di incentivo all’azienda e di indennità di partecipazione sono erogati all’azienda.
Il contributo a favore della riqualificazione professionale dei lavoratori è erogato all’operatore accreditato che eroga i servizi di formazione.
L’importo del contributo complessivo riconoscibile sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base delle attività formative effettivamente svolte e delle effettive ore di frequenza.
Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte e inoltrate tramite PEC, secondo le modalità di cui al successivo punto.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di liquidazione, ARIFL provvederà alla liquidazione del saldo.
Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di ARIFL, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l’inserimento di apposite voci.
c) Caratteristiche della fase di rendicontazione
Il riconoscimento dei costi avviene a “processo” sulla base dei nominativi e dell’effettiva frequenza dei lavoratori comunicati ai corsi di formazione e sulla base della rendicontazione dei progetti aziendali attuati. La rendicontazione avverrà:
- a costi standard per la parte relativa alla quota di contributo spettante per il progetto di riqualificazione e della quota di contributo spettante per l’indennità dei lavoratori.
- a costi forfait per la parte relativa alla quota di contributo a titolo di incentivo all’azienda per il progetto aziendale.
In analogia alle formule utilizzate per il preventivo del contributo, la rendicontazione darà evidenza delle quote di contributo spettanti per l’incentivo all’azienda, per il percorso di riqualificazione e per l’indennità dei lavoratori, calcolato sulla base delle seguenti formule:
Progetto di riqualificazione = sommatoria dei costi della formazione dei singoli lavoratori frequentanti
Costo della formazione partecipante = n. ore effettiva frequenza x € 17,35
Indennità di partecipazione singolo partecipante = n. ore effettiva frequenza x € 17,35
La quota di contributo spettante a titolo di incentivo per l’azienda spettante per il progetto aziendale, sarà calcolata sulla base della seguente formula:
Progetto aziendale = (Progetto di riqualificazione + Indennità di partecipazione) x 20
80
I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel Prospetto economico, di cui allegato 5.
c.1) Fase di rendicontazione del progetto di riqualificazione
Entro 60 giorni dal termine dei corsi di formazione, corrispondente alla data dell’ultima lezione d’aula effettiva dell’intero progetto di riqualificazione, l’operatore accreditato deve presentare la rendicontazione, per la sola parte relativa al progetto di riqualificazione, accompagnata da:
Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all’allegato 9, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata4 dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l’apposito modulo, di cui all’allegato 7.
Una nota contabile intestata ad ARIFL pari all’importo della richiesta di liquidazione, nella quale devono essere riportati: l’Avviso di riferimento, il titolo di progetto, la ragione sociale dell’Azienda destinataria della formazione.
Una relazione sull’attività svolta, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale dell’Operatore accreditato. Tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati.
Una autocertificazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, dalla quale si evince per ogni azione formativa l’elenco nominativo corredato da Nome, Cognome e Codice Fiscale e n. di ore frequentate da ogni lavoratore partecipante ad ogni singola azione formativa.
4 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronicIDentification Authentication and Signature ‐Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71";
La relazione e l’elenco nominativo di cui sopra dovranno essere inviati contestualmente dall’operatore all’azienda che utilizzerà i dati per completare la rendicontazione dell’intero progetto.
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Domanda di liquidazione per progetto di riqualificazione ‐ Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda destinataria della formazione)”.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da ARIFL, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8‐bis).
c.2) Fase di rendicontazione del progetto aziendale e dell’indennità di partecipazione
L’azienda può presentare la rendicontazione con relativa richiesta di liquidazione del contributo per le sole quote relative all’incentivo all’azienda e all’indennità di partecipazione, solo dopo aver ricevuto:
Il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 148/2015, nel caso di contratto di solidarietà;
Il provvedimento di autorizzazione all’erogazione dell’assegno di solidarietà, nel caso di accordo di solidarietà.
La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda.
Tale termine può essere differito in attesa dell’approvazione dai provvedimenti di autorizzazione di cui ai commi precedenti. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
La rendicontazione deve essere accompagnata da:
Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all’allegato 10, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica xxxxxxxx0 dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l’apposito modulo, di cui all’allegato 7.
5 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronicIDentification Authentication and Signature ‐Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole
Una nota contabile intestata ad ARIFL pari all’importo della richiesta di liquidazione, nella quale devono essere riportati: l’Avviso di riferimento, il titolo di progetto, la ragione sociale dell’Azienda destinataria del contributo”.
Una relazione sull’attività svolta, esplicitando i risultati conseguiti dal progetto aziendale e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale dell’azienda.
Il Prospetto economico, con i dati relativi ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, alle ore di effettiva partecipazione alle attività formative, nonché alle ore effettive di sospensione lavorativa, riferite al periodo indicato nella domanda iniziale e comunque non superiore ai 12 mesi dalla data di accoglimento della stessa. Tali dati devono essere tramessi, aggiornando opportunamente l’apposito foglio di calcolo già trasmesso al momento della domanda di contributo iniziale, di cui all’allegato 5.
L’azienda dovrà comunque verificare prima che l’ammontare della quota riservata alla loro partecipazione ai corsi formativi, sommata all’importo dell’integrazione salariale percepita dai lavoratori durante il periodo di sospensione lavorativa indicato in precedenza, non superi l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
La Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza “Deggendorf”, di cui all’allegato 11
Dichiarazione per la ritenuta del 4% e detraibilità IVA6, di cui all’allegato 12
Il Provvedimento formale di autorizzazione all’Accordo o al Contratto di Solidarietà da parte degli enti statali preposti.
In caso di mancata autorizzazione, non sarà possibile procedere con l’erogazione del contributo, ad eccezione del solo percorso di riqualificazione professionale che verrà liquidato da ARIFL direttamente all’operatore che eroga i servizi formativi, come sopra indicato.
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e
71";
6 I contributi liquidati a titolo di incentivo per l’azienda rientrano fra i proventi aziendali e, al momento della loro erogazione, saranno soggetti a ritenuta fiscale d’acconto del 4% da parte di XXXXX, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, XXXXX trasmetterà alle aziende beneficiarie un’apposita certificazione da cui risulteranno le ritenute d’acconto effettuate.
L’indennità di partecipazione ai corsi spettante ai singoli lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale non rientra tra i proventi aziendali d’esercizio né tra i contributi in conto esercizio/capitale.
Le indennità di partecipazione ai corsi formativi spettanti a ciascun lavoratore costituiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente ‐ ai sensi dell’art. 50, lett. C) DPR 917/1986 ‐ e sono soggette a tassazione ordinaria. Sulla quota di contributo spettante ai lavoratori, XXXXX non effettuerà alcuna ritenuta, in quanto l’azienda sarà poi tenuta ad operare su di essa le dovute ritenute fiscali in busta paga. Poiché le indennità di partecipazione ai corsi formativi non costituiscono reddito lavorativo, esse risultano esenti da oneri contributivi.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da ARIFL, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis).
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Domanda di liquidazione per progetto aziendale e indennità di partecipazione ‐ Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda destinataria della formazione)”.
La quota di contributo relativa all’indennità di partecipazione ai corsi formativi deve essere versata dall’azienda ai lavoratori interessati, entro 60 giorni dall’erogazione della stessa da parte di XXXXX. Nel caso di intervenuta procedura concorsuale, si rimanda alla specifica legislazione statale in materia.
d) Variazioni progettuali e rideterminazioni dei contributi
Non sono ammesse e conseguentemente non sono riconosciute in sede di rendicontazione e liquidazione, variazioni rispetto ai contenuti del progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:
a) Progetto di riqualificazione. Le azioni formative avviate non possono essere modificate. A fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, è consentita nei limiti del finanziamento approvato e in coerenza con i contenuti del progetto e solo previa autorizzazione di Regione Lombardia.
b) Progetto aziendale.
Le indennità di partecipazione a favore dei lavoratori per la loro riqualificazione professionale e l’eventuale contributo a titolo di incentivo per l’azienda, potranno essere riparametrate proporzionalmente rispetto all’effettiva riduzione dell’orario di lavoro di ciascuno dei lavoratori durante il periodo di sospensione lavorativa prevista dal Contratto/Accordo di solidarietà.
Verrà corrisposta a ciascun lavoratore la quota intera prevista indennità di partecipazione, corrispondente a 17,35 Euro /h, solo se la riduzione dell’orario di lavoro (numero di ore) coinciderà con quella inizialmente prevista e successivamente autorizzata.
D. DISPOSIZIONI FINALI
14. Obblighi dei soggetti beneficiari
Il soggetto beneficiario del contributo e l’operatore che eroga la formazione sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede di svolgimento delle azioni formative e dell’azienda beneficiaria.
L’azienda beneficiaria del contributo e l’operatore che eroga la formazione sono tenuti, inoltre, a evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.
L’azienda si impegna a tenere a disposizione presso la sede legale dell’azienda, per almeno 5 anni, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all’intervento proposto, con particolare riferimento a:
documentazione originale (con marca da bollo di € 16,00) inerente la presentazione della domanda di contributo;
documentazione originale inerente la presentazione della domanda di liquidazione del contributo;
documentazione originale inerente la richiesta agli enti statali preposti e l’autorizzazione da essi ricevuta per l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale (con causale “Contratti di Solidarietà”);
cedolini quietanzati dei dipendenti nei quali si attesta il versamento del contributo regionale;
cedolini dei dipendenti da cui si deducono le retribuzioni percepite dall’azienda durante il periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale;
documentazione che dimostri l’orario effettivo di lavoro effettuato dai dipendenti durante il periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale;
giustificativi delle spese sostenute dall’azienda relative agli eventuali progetti di innovazione;
giustificativi delle spese sostenute dall’azienda relative agli eventuali interventi di welfare aziendale.
L’operatore accreditato è tenuto a conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione inerente l’attiva formativa, nonché la documentazione in originale utilizzata per la relativa rendicontazione e richiesta di liquidazione prevista dal presente avviso e normative collegate.
15. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
XXXXX dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui l’azienda:
Non invii l’atto di adesione entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a).
Non invii la rendicontazione con la relativa richiesta di liquidazione entro i termini previsti al precedente punto 13.c.2).
Non rispetti i requisiti previsti per la concessione in “de minimis”.
XXXXX dichiara la decadenza del finanziamento nei casi in cui l’operatore:
Non avvii almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO entro i 60 giorni successivi alla data del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a);
Non invii la rendicontazione con la relativa richiesta di liquidazione entro i termini previsti al precedente punto 13.c.1).
XXXXX revoca il finanziamento nel caso in cui:
L’azienda non presenti le condizioni soggettive previste dall’Avviso
Il Contratto o l’Accordo di solidarietà non venga approvato dagli enti proposti
In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei divieti del presente Avviso, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Xxxxxx, XXXXX procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme.
Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all’atto di liquidazione, XXXXX potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute, con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo concesso, da calcolarsi dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.
In base alla gravità delle irregolarità riscontrate nell’attuazione delle attività formative, Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all’accreditamento per l’operatore alla formazione o all’accesso ad ulteriori finanziamenti.
16. Proroghe dei termini
Termini previsti per avvio e completamento delle attività formative e di rendicontazione possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario.
La richiesta deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Contratti di solidarietà‐ richiesta proroga termini”.
17. Ispezioni e controlli
Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dagli uffici preposti, anche tramite richieste telematiche, per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.
Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo statali e regionali possono effettuare anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.
Ispezioni e controlli sono finalizzate alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate al progetto, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi dell’operatore accreditato, delle aziende coinvolte o presso la sede occasionale preventivamente autorizzata da Regione Lombardia.
XXXXX potrà disporre in qualsiasi momento controlli ‐ anche tramite il Registro Nazionali degli Aiuti di Stato ‐ al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’azienda beneficiaria ai fini del regime “de minimis” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis”.
18. Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
Numero di aziende partecipanti | Numero (v.a.) | 0 |
Numero di soggetti formati | Numero (v.a.) | 0 |
Domande ammesse/presentate Progetti realizzati/su ammessi | Numero (val. %) | 0 |
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art.32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante
delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
19. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale di XXXXX.
20. Trattamento dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto e in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione all’Avviso in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia ai richiedenti, previa motivazione formale e per le attività o funzioni di propria competenza.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro‐tempore, con sede in Piazxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Xesponsabili del trattamento dei dati
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro‐tempore di XXXXX.
Responsabile esterno del Trattamento è individuato dal Direttore Generale pro‐tempore di XXXXX, attraverso il suo referente alla privacy Direzionale, nomina nella persona del suo legale rappresentante il titolare al trattamento del dato.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:
La conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
L’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
L’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
L’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 “Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs.196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali”.
Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx all’attenzione del Direttore Generale.
Con l’accettazione del finanziamento l’azienda e l’operatore accreditato acconsentono alla pubblicazione sul sito di XXXXX xxx.xxxxx.xx dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto.
21. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati sarà pubblicata:
- sul B.U.R.L.
- sul sito di ARIFL all’indirizzo: xxx.xxxxx.xx, nella sezione “Ammortizzatori sociali” => “Contratti di solidarietà”.
- nel portale della Regione Lombardia dedicato alle aziende xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XX/xxxxxxx‐e‐ informazioni/aziende/gestione‐risorse‐umane/ammortizzatori‐sociali
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell’Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio “Aziende e Mercato del Lavoro” di XXXXX, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicata: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
22. Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie‐ conformi in carta libera ‐ è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all’allegato B del presente Avviso, agli uffici competenti:
ARIFL ‐ Aziende e Mercato del Lavoro xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.
23. Definizioni e glossario
XXXXX: Agenzia Regionale per la Formazione e il Lavoro
B.U.R.L: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
GEFO: Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento, per le offerte formative e per la creazione di corsi
UCS: Unità di Costo Standard
24. Allegati
Allegato 2. Domanda di finanziamento
Allegato 3. Scheda progetto aziendale
Allegato 4. Scheda di progetto di riqualificazione professionale
Allegato 5. Prospetto economico
Allegato 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
Allegato 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
Allegato 8. Atto di adesione
Allegato 9. Domanda di liquidazione operatore
Allegato 10. Domanda di liquidazione azienda
Allegato 11. Dichiarazione ai sensi della giurisprudenza “Deggendorf”
Allegato 12. Dichiarazione per la ritenuta del 4% e detraibilità IVA
Allegato X. Xxxxxxxxxx pe la compilazione delle dichiarazioni “de minimis”
Allegato B. Modulo richiesta di accesso agli atti
25. Riepilogo date e termini temporali
Apertura offerta formativa “Contratti di solidarietà” sulla piattaforma informativa GEFO: dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Apertura finestra di candidatura dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande: verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione del decreto di ammissibilità
Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto l’azienda deve sottoscrivere l’atto di adesione
Entro 60 giorni successivi alla data del decreto, l’operatore deve avviare almeno una delle azioni formative
Entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, l’operatore deve presentare la richiesta di liquidazione
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione ARIFL provvede alla liquidazione del contributo all’operatore
Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda, l’azienda deve presentare domanda di liquidazione. Tale termine può essere differito in attesa dell’approvazione dai provvedimenti degli Enti preposti all’autorizzazione al contratto di solidarietà o di accordo di solidarietà. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di XXXXX, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l’inserimento di apposite voci