Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B ACCORDO
tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli
(GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132)
Modificata da:
Gazzetta ufficiale
n. | pag. | data | ||
►M1 | Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003 | L 23 | 27 | 28.1.2004 |
►M2 | Decisione n. 3/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 29 aprile 2004 | L 151 | 125 | 30.4.2004 |
►M3 | Decisione n. 1/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 28 aprile 2004 | L 160 | 115 | 30.4.2004 |
►M4 | Decisione n. 2/2004 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004 | L 17 | 1 | 20.1.2005 |
►M5 | Decisione n. 2/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul | L 78 | 50 | 24.3.2005 |
►M6 | Decisione n. 1/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 febbraio 2005 | L 131 | 43 | 25.5.2005 |
►M7 | Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 19 dicembre 2005 | L 346 | 33 | 29.12.2005 |
►M8 | Decisione n. 4/2005 del Comitato misto per l’agricoltura del 19 dicem bre 2005 | L 346 | 44 | 29.12.2005 |
►M9 | Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di | L 32 | 91 | 6.2.2007 |
►M10 | Decisione n. 1/2007 del comitato misto per l'agricoltura istituito dal l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 15 giugno 2007 | L 173 | 31 | 3.7.2007 |
commercio di prodotti agricoli del 1o marzo 2005
prodotti agricoli del 1o dicembre 2006
►M11 | Decisione n. 1/2008 del comitato misto per l'agricoltura istituito dal l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 15 gennaio 2008 | L 27 | 21 | 31.1.2008 |
►M12 | Decisione n. 2/2008 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 24 giugno 2008 | L 228 | 3 | 27.8.2008 |
►M13 | Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli del 23 dicembre 2008 | L 6 | 89 | 10.1.2009 |
►M14 | Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'accordo tra la comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli | L 136 | 2 | 30.5.2009 |
►M15 | Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per l’agricoltura del 9 dicembre 2009 | L 115 | 33 | 8.5.2010 |
►M16 | Decisione n. 1/2010 del Comitato misto veterinario istituito dall’ac cordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul com | L 338 | 50 | 22.12.2010 |
►M17 | Decisione n. 1/2010 del comitato misto per l’agricoltura istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 13 dicembre 2010 | L 32 | 9 | 8.2.2011 |
►M18 | Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi che dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di pro dotti agricoli | L 297 | 3 | 16.11.2011 |
►M19 | Decisione n. 1/2012 del Comitato misto per l’agricoltura, istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012 | L 155 | 1 | 15.6.2012 |
►M20 | Decisione n. 2/2012 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dal l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 3 maggio 2012 | L 155 | 99 | 15.6.2012 |
►M21 | Decisione n. 1/2013 del Comitato misto veterinario istituito dall’ac cordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul com mercio di prodotti agricoli del 22 febbraio 2013 | L 264 | 1 | 5.10.2013 |
►M22 | Decisione n. 1/2013 del Comitato misto per l’agricoltura del 28 novembre 2013 | L 332 | 49 | 11.12.2013 |
►M23 | Decisione n. 1/2014 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 aprile 2014 | L 180 | 21 | 20.6.2014 |
►M24 | Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 novem bre 2015 | L 323 | 29 | 9.12.2015 |
mercio di prodotti agricoli del 1o dicembre 2010
Rettificato da:
►C1 Rettifica, GU L 208 del 10.6.2004, pag. 101 (3/2004)
►C2 Rettifica, GU L 212 del 12.6.2004, pag. 72 (1/2004)
►C3 Rettifica, GU L 332 del 6.11.2004, pag. 59 (3/2004)
ACCORDO
tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata «la Comunità», da un lato, e
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro, di seguito denominate «le Parti»,
RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizza zione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scam bio,
CONSIDERANDO che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 lu glio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designa zione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 e 2301 20 00.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative con cessioni di cui agli allegati 1 e 2.
Articolo 2
Concessioni tariffarie
1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni ta riffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle conte nute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni ta riffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle conte nute nell'Allegato 3.
Articolo 3
Concessioni relative ai formaggi
L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche ap plicabili agli scambi di formaggi.
Articolo 4
Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Ac cordo di libero scambio.
Articolo 5
Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. ►M18 Gli allegati da 4 a 12 del presente accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori: ◄
— Allegato 4 relativo al settore fitosanitario,
— Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali,
— Allegato 6 relativo al settore delle sementi,
— Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli,
— Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle be vande aromatizzate a base di vino,
— Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico,
— Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli fre schi,
— Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali,
▼M18
— allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari.
▼B
2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.
Articolo 6
Comitato misto per l'agricoltura
1. E' istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denomi nato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
▼M18
8. Il Comitato può approvare versioni autentiche dell'accordo nelle nuove lingue.
▼B
Articolo 7
Composizione delle controversie
In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Ac cordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli ele menti d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situa zione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comi tato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funziona mento dell'Accordo.
Articolo 8
Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.
Articolo 9
Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.
Articolo 10
Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consul tano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti pro cedure:
— se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salva guardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima in dicandone i motivi;
— se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
— fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
— in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori per turbazioni al funzionamento dell'Accordo.
▼M14
Articolo 11
Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.
▼B
Articolo 12
Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa tra smette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sot toposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Articolo 13
Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di pro dotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantag giosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sot toposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Articolo 14
Attuazione dell'Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compro mettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Articolo 15
Allegati
Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.
Articolo 16
Sfera di applicazione territoriale
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.
Articolo 17
Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di rati fica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, fran cesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.
Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalv fems ito eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, neder landsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunund neunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, fin nischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesi scher, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute glei chermaßen verbindlich ist.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in du plice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olan dese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguisti che fa parimenti fede.
Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegen tig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.
Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlan desa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena eng lannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.
Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugi siska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat Pela Confederação Suíça Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska Edsförbundets vägnar
INDICE
ALLEGATO 1: Concessioni della Svizzera ALLEGATO 2: Concessioni della Comunità ALLEGATO 3: Concessioni relative ai formaggi
Appendice 1: Concessioni della Comunità
Appendice 2: Concessioni della Svizzera
Appendice 3: Elenco delle denominazioni dei for
maggi di tipo «Italico» ammessi all'im portazione in Svizzera
Appendice 4: Descrizione dei formaggi ALLEGATO 4 relativo al settore fitosanitario
Appendice 1: Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
Appendice 2: Disposizioni legislative
Appendice 3: Autorità tenute a fornire su richiesta un
elenco degli organismi ufficiali respon sabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4: Zone di cui all’articolo 4 e relative pre
scrizioni speciali
Appendice 5: Scambi di informazioni ALLEGATO 5 concernente l'alimentazione degli animali
Appendice 1
Appendice 2: Disposizioni legislative di cui all'arti
colo 9 ALLEGATO 6 relativo al settore delle sementi
Appendice 1: Legislazioni
Appendice 2: Organismi di controllo e di certifica zione delle sementi
Appendice 3: Deroghe comunitarie ammesse dalla
Svizzera
Appendice 4: Elenco dei paesi terzi ALLEGATO 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1: Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Appendice 2: Disposizioni particolari di cui all’arti colo 3, lettere a) e b)
Appendice 3: Elenco degli atti e delle disposizioni
tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 4: Denominazioni protette di cui all’arti
colo 5
Appendice 5: Condizioni e modalità di cui all’arti
colo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
ALLEGATO 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1: Indicazioni geografiche relative alle be
vande spiritose originarie dell’unione europea
Appendice 2: Denominazioni protette per le bevande
spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3: Denominazioni protette per le bevande
aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4: Denominazioni protette per le bevande
aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5: Elenco degli atti di cui all’articolo 2,
relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizza te
ALLEGATO 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1: Elenco degli atti di cui all'articolo 3
relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 2: Modalità di applicazione ALLEGATO 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle
norme di commercializzazione per I prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice 1: Organismi di controllo svizzeri autoriz
zati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10
Appendice 2
ALLEGATO 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1: Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2: Polizia sanitaria: scambi e immissione
sul mercato
Appendice 3: Importazioni di animali vivi, dei loro
sperma, ovuli ed embrioni dai paesi ter zi
Appendice 4: Zootecnia, ivi compresa l'importazione
da paesi terzi
Appendice 5: Animali vivi, sperma, ovuli ed embrio
ni: controlli alle frontiere e canoni Appendice 6: Prodotti di origine animale Appendice 7: Autorità competenti
Appendice 8: Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9: Elementi procedurali per l'esecuzione
delle verifiche
Appendice 10: Prodotti animali: controlli alle frontiere
e canoni
Appendice 11: Punti di contatto
ALLEGATO 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e ali mentari
Appendice 1: Elenco delle rispettive ig oggetto di
protezione dall'altra parte
Appendice 2: Legislazione delle parti
ALLEGATO 1
Concessioni della Svizzera
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0101 90 95 | Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi) | 0 | 100 capi |
0204 50 10 | Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate | 40 | 100 |
0207 14 81 | Petti di galli e di galline delle specie domestiche, conge lati | 15 | 2 100 |
0207 14 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), con gelati | 15 | 1 200 |
0207 27 81 | Petti di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, congelati | 15 | 800 |
0207 27 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine delle specie domestiche, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati | 15 | 600 |
0207 33 11 | Anatre delle specie domestiche, intere, congelate | 15 | 700 |
0207 34 00 | Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, freschi o refrigerati | 9,5 | 20 |
0207 36 91 | Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone delle specie domestiche, congelati (esclusi i fegati grassi) | 15 | 100 |
0208 10 00 | Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fre sche, refrigerate o congelate | 11 | 1 700 |
0208 90 10 | Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, re frigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghia li) | 0 | 100 |
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumi cati | esente | 1 000 (1) |
ex 0210 19 91 | Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato | esente | |
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 200 (2) |
ex 0407 00 10 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte | 47 | 150 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale di acacia | 8 | 200 |
ex 0409 00 00 | Miele naturale diverso da quello di acacia | 26 | 50 |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ot tenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): — innestati, con radici nude — innestati, con zolla — non innestati, con radici nude — non innestati, con zolla | esente | (3) |
0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49 | Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ot tenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): — innestati, con radici nude — innestati, con zolla — non innestati, con radici nude — non innestati, con zolla | esente | (3) |
0602 20 51 0602 20 59 | Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltipli cazione vegetativa), da frutta commestibile: — con radici nude — altri | esente | illimitato |
0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commesti bile, con radici nude: — di frutta a granella — di frutta a nocciolo — altri | esente | (3) |
esente | illimitato | ||
0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89 | Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commesti bile, con zolla: — di frutta a granella — di frutta a nocciolo — altri | esente | (3) |
esente | illimitato | ||
0602 30 00 | Rododendri e azalee, anche innestati | esente | illimitato |
0602 40 10 0602 40 91 0602 40 99 | Rosai, anche innestati: — rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici — altri: — con radici nude — altri, con zolla | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19 | Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetati va) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio): — piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli — bianco di funghi (micelio) — altri | esente | illimitato |
0602 90 91 0602 90 99 | Altre piante vive (comprese le loro radici): — con radici nude — altre, con zolla | esente | illimitato |
0603 11 10 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre | esente | 1 000 |
0603 12 10 0603 13 10 0603 14 10 0603 19 11 0603 19 19 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre | ||
Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1o maggio al 25 ottobre | |||
Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1o maggio al 25 ottobre | |||
Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchi dee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, fre schi, dal 1o maggio al 25 ottobre: — legnosi — altri | |||
0603 12 30 0603 13 30 0603 14 30 0603 19 30 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile | esente | illimitato |
0603 19 31 0603 19 39 | Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile: — legnosi — altri | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90 | Pomodori, freschi o refrigerati: — pomodori ciliegia: — dal 21 ottobre al 30 aprile — pomodori Peretti (di forma allungata): — dal 21 ottobre al 30 aprile — altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomo dori carnosi): — dal 21 ottobre al 30 aprile — altri: — dal 21 ottobre al 30 aprile | esente | 10 000 |
0705 11 11 | Lattuga iceberg, senza corona: — dal 1o gennaio alla fine di febbraio | esente | 2 000 |
0705 21 10 | Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: — dal 21 maggio al 30 settembre | esente | 2 000 |
0707 00 10 | Cetrioli e cetriolini, dal 21 ottobre al 14 aprile | 5 | 200 |
0707 00 30 | Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile | 5 | 100 |
0707 00 31 | Cetrioli per conserva, di lunghezza > 6 cm ma ≤ 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre | 5 | 2 100 |
0707 00 50 0709 30 10 | Cetriolini, freschi o refrigerati Melanzane, fresche o refrigerate: — dal 16 ottobre al 31 maggio | 3,5 esente | 800 1 000 |
0709 51 00 0709 59 00 | Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus o altri, esclusi i tartufi | esente | illimitato |
0709 60 11 | Peperoni, freschi o refrigerati: — dal 1o novembre al 31 marzo | 2,5 | illimitato |
0709 60 12 | Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1o aprile al 31 ottobre | 5 | 1 300 |
0709 90 50 | Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refri gerate: — dal 31 ottobre al 19 aprile | esente | 2 000 |
ex 0710 80 90 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0711 90 90 | Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, tem poraneamente conservati (per esempio, con anidride sol forosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conser vazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati | 0 | 150 |
0712 20 00 | Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate | 0 | 100 |
0713 10 11 | Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l’alimentazione di animali | Riduzione di 0,9 sul dazio applicato | 1 000 |
0713 10 19 | Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l’alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra) | 0 | 1 000 |
0802 21 90 | Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: — con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli | esente | illimitato |
0802 22 90 | — con guscio, diverse da quelle per l’alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli | ||
0802 32 90 | Noci | esente | 100 |
ex 0802 90 90 | Pinoli, freschi o secchi | esente | illimitato |
0805 10 00 | Arance, fresche o secche | esente | illimitato |
0805 20 00 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi | esente | illimitato |
0807 11 00 | Cocomeri, freschi | esente | illimitato |
0807 19 00 | Meloni, freschi, diversi dai cocomeri | esente | illimitato |
0809 10 11 0809 10 91 | Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: — dal 1o settembre al 30 giugno in altro imballaggio: — dal 1o settembre al 30 giugno | esente | 2 100 |
0809 40 13 | Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1o luglio al 30 settembre | 0 | 600 |
0810 10 10 | Fragole, fresche, dal 1o settembre al 14 maggio | esente | 10 000 |
0810 10 11 | Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto | 0 | 200 |
0810 20 11 | Lamponi, freschi, dal 1o giugno al 14 settembre | 0 | 250 |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0810 50 00 | Kiwi, freschi | esente | illimitato |
ex 0811 10 00 | Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentate in imballaggi per la vendita al minuto, desti nate alla lavorazione industriale | 10 | 1 000 |
ex 0811 20 90 | Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifican ti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale | 10 | 1 200 |
0811 90 10 | Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 0 | 200 |
0811 90 90 | Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dol cificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali) | 0 | 1 000 |
0904 20 90 | Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, es siccati, tritati o polverizzati, lavorati | 0 | 150 |
0910 20 00 | Zafferano | esente | illimitato |
1001 90 60 | Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l’alimentazione animale | Riduzione di 0,6 sul dazio applicato | 50 000 |
1005 90 30 | Granturco per l’alimentazione animale | Riduzione di 0,5 sul dazio applicato | 13 000 |
1509 10 91 1509 10 99 | Olio d’oliva, vergine, non per l’alimentazione animale: — in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l — in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti | 60,60 (4) 86,70 (4) | illimitato illimitato |
1509 90 91 1509 90 99 | Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non mo dificati chimicamente, non per l’alimentazione animale: — in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l — in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti | 60,60 (4) 86,70 (4) | illimitato illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
ex 0210 19 91 | Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale | esente | 3 715 |
ex 0210 19 91 | Pezzo di cotoletta disossato, affumicato | ||
1601 00 11 1601 00 21 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cin ghiali | ||
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10 | Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili | ||
2002 10 10 2002 10 20 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: — in recipienti eccedenti 5 kg — in recipienti non eccedenti 5 kg | 2,50 4,50 | illimitato illimitato |
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi: — in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 21 | Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti er meticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condi mento, in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 29 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori: — in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2003 10 00 | Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico | 0 | 1 700 |
ex 2004 90 18 ex 2004 90 49 | Carciofi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nel l’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg — in recipienti non eccedenti 5 kg | 17,5 24,5 | illimitato illimitato |
2005 60 10 2005 60 90 | Asparagi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nel l’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg — in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
2005 70 10 2005 70 90 | Olive preparate o conservate, ma non nell’aceto o nel l’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg — in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41 | Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nel l’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: — in recipienti eccedenti 5 kg — in recipienti non eccedenti 5 kg | 17,5 24,5 | illimitato illimitato |
2008 30 90 | Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove | esente | illimitato |
2008 50 10 | Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove | 10 | illimitato |
2008 50 90 | Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | 15 | illimitato |
2008 70 10 | Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove | esente | illimitato |
2008 70 90 | Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | esente | illimitato |
ex 2009 39 19 ex 2009 39 20 | Succhi di agrumi diversi dall’arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con centrati — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, con centrati | 6 14 | illimitato illimitato |
2204 21 50 2204 29 50 | Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: — non eccedente 2 l (5) — eccedente 2 l (5) | 8,5 8,5 | illimitato illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (6) | esente | 1 000 hl |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (7) | esente | 500 hl |
Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità ec cedente 2 l, secondo la descrizione (7), con titolo alcolo metrico volumico: | |||
ex 2204 29 21 | — eccedente 13 % vol. | ||
ex 2204 29 22 | — non eccedente 13 % vol. |
(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.
(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
(4) Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.
(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo.
(6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(7) Descrizione: per «Retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all’allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.
ALLEGATO 2
Concessioni della Comunità
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0102 90 41 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59 0102 90 61 0102 90 69 0102 90 71 0102 90 79 | Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg | 0 | 4 600 capi |
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1 200 |
ex 0401 30 | Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % | esente | 2 000 |
0403 10 | Iogurt | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Latte speciale, detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % (1) | 43,8 | illimitato |
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | esente | illimitato |
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 19 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamen to, freschi | esente | illimitato |
0701 10 00 | Patate da semina, fresche o refrigerate | esente | 4 000 |
0702 00 00 | Pomodori, freschi o refrigerati: | esente (2) | 1 000 |
0703 10 19 0703 90 00 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, fre schi o refrigerati | esente | 5 000 |
0704 10 00 0704 90 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili pro dotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxel les, freschi o refrigerati | esente | 5 500 |
0705 | Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fre sche o refrigerate | esente | 3 000 |
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5 000 |
0706 90 10 0706 90 90 | Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, se dani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad ecce zione del rafano (Cochlearia armoracia), freschi o refri gerati | esente | 3 000 |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente (2) | 1 000 |
0708 20 00 | Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 00 0709 59 | Funghi e tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atre plici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 10 | Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lac tuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) | esente | 1 000 |
0709 90 20 | Bietole da costa e cardi | esente | 300 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 70 | Zucchine, fresche o refrigerate | esente (2) | 1 000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0710 80 61 0710 80 69 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati | esente | illimitato |
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti prepara ti, esclusi cipolle, funghi e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 80 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente (2) | 3 000 |
0808 20 | Pere e cotogne, fresche | esente (2) | 3 000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente (2) | 500 |
0809 20 95 | Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche | esente (2) | 1 500 (2) |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente (2) | 1 000 |
0810 10 00 | Fragole | esente | 200 |
0810 20 10 | Lamponi, freschi | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
1106 30 10 | Farine, semolini e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 | esente | illimitato |
ex 0210 19 50 | Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale | esente | 1 900 |
ex 0210 19 81 | Pezzo di cotoletta disossato, affumicato | ||
ex 1601 00 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cin ghiali | ||
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 | Collo di maiale, seccato all’aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili | ||
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99 | Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
2003 90 00 | Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico | esente | illimitato |
0710 10 00 | Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate | esente | 3 000 |
2004 10 10 2004 10 99 | Patate preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi | ||
2005 20 80 | Patate preparate o conservate, ma non nell’aceto o nel l’acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate | ||
ex 2005 91 00 ex 2005 99 | Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative mi scele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcifi canti o di amido (4) | esente | illimitato |
ex 2008 30 | Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
ex 2008 40 | Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuc cheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo in peso netto (t) |
ex 2008 50 | Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
2008 60 | Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | esente | 500 |
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 | Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti | ||
0811 90 80 | Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, conge late, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti | ||
ex 2008 70 | Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
ex 2008 80 | Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
ex 2008 99 | Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (4) | esente | illimitato |
ex 2009 19 | Polveri di succhi d’arancia, con o senza aggiunta di zuc cheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 21 00 ex 2009 29 | Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 31 ex 2009 39 | Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 41 ex 2009 49 | Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 71 ex 2009 79 | Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuc cheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 80 | Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
(1) Ai fini dell’applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l’alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(3) Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
(4) Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.
ALLEGATO 3
CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI
1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.
a) All'importazione nella Comunità
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sop prime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i for maggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato.
(i) La Comunità riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
(ii) La Comunità aumenta di 1 250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.
b) All'esportazione dalla Comunità
Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armoniz zato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Sviz zera.
c) All'importazione in Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato.
(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 % i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore del l'Accordo.
(ii) La Svizzera aumenta di 2 500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
d) All'esportazione dalla Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:
(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione (1) figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
— un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 %,
— due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 %,
— tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 %,
— quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 %,
— cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 %.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mer cato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate solu zioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei for maggi indigeni e importati.
(1) Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento del l'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in for maggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovven zione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.
Appendice 1
Codice NC | Designazione delle merci | Dazio doga nale di base (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
ex 0406 20 | Formaggi grattugiati o in pol vere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di for maggio | esenzione | illimitato |
0406 30 | Formaggi fusi | esenzione | illimitato |
0406 90 02 | Emmental, Gruyère, Sbrinz, | 6,58 | illimitato |
0406 90 03 | Appenzell, Bergkäse | ||
0406 90 04 | |||
0406 90 05 | |||
0406 90 06 | |||
0406 90 13 | |||
0406 90 15 | |||
0406 90 17 | |||
0406 90 18 | Fromage fribourgeois (1), Va cherin Mont d'Or, Tête de moine | esenzione | illimitato |
0406 90 19 | Glaris (Schabziger) | esenzione | illimitato |
ex 0406 90 87 | Fromage des Grisons | esenzione | illimitato |
0406 90 25 | Tilsit | esenzione | illimitato |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli so pra menzionati | esenzione | 3 000 |
Concessioni della Comunità All'importazione nella Comunità
(1) Sinonimo: Vacherin fribourgeois.
Appendice 2
Concessioni della Svizzera
(a) All'importazione in Svizzera
Voce della tariffa do ganale svizzera | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
0406 10 10 | Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Proto collo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406 20 | Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400 g/kg di formaggio | esenzione | illimitato |
0406 40 | – Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle dispo sizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni del l'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Proto collo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gor gonzola e Roquefort | esenzione | illimitato |
0406 90 11 | Brie, Camembert, Crescenza, Italico (1), Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposi zioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406 90 19 | Feta, come descritta nell'appendice 4 | esenzione | illimitato |
ex 0406 90 19 | Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4 | esenzione | illimitato |
0406 90 21 | Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 % | esenzione | illimitato |
0406 90 31 0406 90 39 | Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provo lone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
0406 90 51 | – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port | esenzione | 5000 |
0406 90 59 | Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni del | ||
l'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Proto | |||
collo di Marrakech | |||
ex 0406 90 91 | – Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4 | ||
0406 90 60 | Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Sviz zera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99 | Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appen dice 4 | esenzione | illimitato |
Voce della tariffa do ganale svizzera | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
ex 0406 90 99 | Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denomi nazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'im ballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 % | esenzione | illimitato |
ex 0406 10 90 | Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle dispo sizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | 500 |
ex 0406 90 91 ex 0406 90 99 | Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposi zioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 % | esenzione | 500 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 % | esenzione | 5000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati | esenzione | 1000 |
0406 10 20 | Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marra kech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'ap pendice 4 (2) | 185 | illimitato |
0406 30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 180,55 | illimitato |
0406 90 51 | Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint- Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Sviz zera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5 000 t | 289 | illimitato |
0406 90 91 | Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 % | 315 | illimitato |
(1) Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'ap pendice 3.
(2) Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.
(b) All'esportazione dalla Svizzera
Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo (1) all'esporta zione (2) (FS/100 kg peso netto) |
0406 30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 0 |
0406 20 | Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 0 |
ex 0406 90 19 | Vacherin Mont d'Or | 204 |
0406 90 21 | Formaggio verde (Glaris) | 139 |
ex 0406 90 99 | Emmental | 343 |
ex 0406 90 91 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo (1) all'esporta zione (2) (FS/100 kg peso netto) |
ex 0406 90 91 | Fromage des Grisons | 259 |
ex 0406 90 91 | Tilsit | 113 |
ex 0406 90 91 | Tête de moine | 259 |
ex 0406 90 91 | Appenzell | 274 |
ex04069091 ex04069099 | Bergkäse | 343 |
ex 0406 90 99 | Gruyère | 343 |
ex 0406 90 99 | Sbrinz | 384 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati – Formaggi freschi e a pasta molle – Formaggi semiduri – Formaggi duri e extraduri | 219 274 343 |
(1) Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.
(2) Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.
Appendice 3
Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera
Bel Piano Lombardo Stella Alpina Cerriolo
Italcolombo Tre Stelle
Cacio Giocondo Il Lombardo Stella d'Oro
Bel Mondo Bick
Pastorella Cacio Reale Valsesia
Casoni Lombardi Formaggio Margherita Formaggio Bel Paese Monte Bianco Metropoli L'Insuperabile Universal
Fior d'Alpe Alpestre Primavera Italico Milcosa
Caciotto Milcosa Italia
Reale
La Lombarda Codogno
Il Novarese
Mondo Piccolo Bel Paesino Primula Gioconda Alfiere
Costino Montagnino Lombardo Lagoblu Imperiale
Antica Torta Cascina S. Anna Torta Campagnola
Martesana
Caciotta Casalpiano
Appendice 4
Descrizione dei formaggi
I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.
1. Feta | |
Denominazione | Feta |
Zone di produzione | Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipar timento di Lesbo (Grecia) |
Forma, dimensioni | Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza |
Caratteristiche | Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e legger mente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 43 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 44 % |
2. Formaggio bianco in sala moia a base di latte di pecora | |
Designazione | Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra |
Regione di produzione | Paesi membri dell'Unione europea |
Forma, dimensioni | Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza |
Caratteristiche | Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e legger mente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 43 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 44 % |
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.
3. Manchego | |
Denominazione | Manchego |
Zone di produzione | Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) |
Forma, dimensioni, peso per forma | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 cm a 12 cm. Diametro: da 9 cm a 22 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3,5 kg |
Caratteristiche | Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolar mente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, otte nuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pa storizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 45- 60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 50 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 55 % |
4. Idiazabal | |
Denominazione | Idiazabal |
Zone di produzione | Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya |
Forma, dimensioni, peso per forma | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro: da 10 cm a 30 cm. Peso delle forme: da 1 kg a 3 kg |
Caratteristiche | Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «La cha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 °C e 32 °C per un periodo di 20- 45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 45 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 55 % |
5. Roncal | |
Denominazione | Roncal |
Zone di produzione | Valle di Roncal (Navarra) |
Forma, dimensioni, peso per forma | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 cm a 12 cm. Diametro e peso variabili |
Caratteristiche | Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 °C e 37 °C |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 50 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 60 % |
6. Formaggio da raclette | |
Designazione | Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette fran cese |
Regione di produzione | Paesi membri dell'Unione europea |
Forma, dimensioni, peso per forma | Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 cm a 8 cm; diametro da 28 cm a 42 cm o larghezza da 28 cm a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 kg a 7,5 kg |
Caratteristiche | Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane |
Tenore di materie grasse nella so stanza secca | Almeno il 45 % |
Tenore di sostanza secca | Almeno il 55 % |
7. Mozzarella nel suo liquido di governo
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, compren dente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.
ALLEGATO 4
RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO
Articolo 1
Oggetto
►M14 1. ◄ Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere con formemente all'articolo 11 dell'Accordo.
▼M14
2. In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nel l'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.
▼B
Articolo 2
Principi
1. Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organi smi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introdu zione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo ricono scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accor do.
▼M14
3. Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rila sciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'ap pendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.
▼B
4. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appen dice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del pas saporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
Articolo 3
1. I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espres samente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli docu mentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).
2. Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.
3. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosa nitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del para grafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Articolo 4
Esigenze regionali
1. Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
2. L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente al l'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Articolo 5
Controllo all'importazione
1. Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percen tuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, propo sta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è de terminata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto se condo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 %.
2. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Co mitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Articolo 6
Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
Articolo 7
Deroghe
1. Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'in sieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni ade guate.
2. Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Articolo 8
Controllo congiunto
1. Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo con giunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.
2. Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla fron tiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.
3. Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».
Articolo 9
Scambi di informazioni
1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'ap pendice 5.
2. Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collabora zione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.
Articolo 10
Gruppo di lavoro «fitosanitario»
1. Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle di sposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
▼M17
Appendice 1
VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI
A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che compor tano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.1. V e g e t a l i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o , e s c l u s e l e s e m e n t i
Beta vulgaris L.
Camellia spp.
Humulus lupulus L.
Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.
Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.
Viburnum spp.
1.2. V e g e t a l i d i v e r s i d a i f r u t t i e d a l l e s e m e n t i , c o m p r e s o i l p o l l i n e v i v o d e s t i n a t o a l l ’ i m p o l l i n a z i o n e
Amelanchier Med.
Chaenomeles Lindl.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L.
1.3. V e g e t a l i d i s p e c i e s t o l o n i f e r e o t u b e r o s e d e s t i n a t i a l
l ’ i m p i a n t o
Solanum L. e relativi ibridi
1.4. V e g e t a l i , e s c l u s i i f r u t t i
Vitis L.
1.5. L e g n o c h e h a c o n s e r v a t o i n t u t t o o i n p a r t e l a s u p e r f i c i e r o t o n d a n a t u r a l e , c o n o s e n z a c o r t e c c i a , o r i d o t t o i n p i c c o l e p l a c c h e , p a r t i c e l l e , s e g a t u r a , a v a n z i o c a s c a m i d i l e g n o
a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,
nonché
▼M17
b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1)
Codice NC | Designazione delle merci |
4401 10 00 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili |
4401 22 00 | Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere |
ex 4401 30 80 | Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
4403 10 00 | Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’al burno o squadrato |
ex 4403 99 | Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortec ciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione |
ex 4404 20 00 | Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo |
ex 4407 99 | Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è netta mente separata da quella di altri prodotti
2.1. V e g e t a l i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o , e s c l u s e l e s e m e n t i
Abies Mill.
Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp.
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
▼M17 | ||
Fragaria L. | ||
Gerbera Cass. | ||
Gypsophila L. | ||
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea | ||
Lactuca spp. | ||
Larix Mill. | ||
Leucanthemum L. | ||
Lupinus L. | ||
Pelargonium L’Hérit. ex Ait. | ||
Picea A. Dietr. | ||
Pinus L. | ||
Platanus L. | ||
Populus L. | ||
Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. | ||
Pseudotsuga Carr. | ||
Quercus L. | ||
Rubus L. | ||
Spinacia L. | ||
Tanacetum L. | ||
Tsuga Carr. | ||
Verbena L. | ||
nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi. | ||
2.2. | V e g e t a l i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o , e s c l u s e l e s e m e n t i | |
Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3. | ||
2.3. | V e g e t a l i p r o v v i s t i d e l l e r a d i c i o c o n m e z z o d i c o l t u r a a d e r e n t e o a s s o c i a t o | |
Araceae | ||
Marantaceae | ||
Musaceae | ||
Persea spp. | ||
Strelitziaceae | ||
2.4. | S e m e n t i e b u l b i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o | |
Allium ascalonicum L. | ||
Allium cepa L. | ||
Allium schoenoprasum L. | ||
Helianthus annuus L. | ||
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | ||
Medicago sativa L. | ||
Phaseolus L. |
▼M17 | ||
2.5. | V e g e t a l i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o | |
Allium porrum L. | ||
Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie: | ||
Areca catechu L. | ||
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. | ||
Borassus flabellifer L. | ||
Brahea Mart. | ||
Butia Becc. | ||
Calamus merrillii Becc. | ||
Caryota maxima Blume ex Mart. | ||
Caryota cumingii Lodd. ex Mart. | ||
Chamaerops L. | ||
Cocos nucifera L. | ||
Corypha elata Roxb. | ||
Corypha gebang Mart. | ||
Elaeis guineensis Jacq. | ||
Jubaea Kunth. | ||
Livistona R. Br. | ||
Metroxylon sagu Rottb. | ||
Oreodoxa regia Kunth. | ||
Phoenix L. | ||
Sabal Adans. | ||
Syagrus Mart. | ||
Trachycarpus H. Wendl. | ||
Trithrinax Mart. | ||
Washingtonia Raf. | ||
2.6. | B u l b i e r i z o m i b u l b o s i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o | |
Camassia Lindl. | ||
Chionodoxa Boiss. |
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e
G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
▼M17 | ||
Puschkinia Adams | ||
Scilla L. | ||
Tigridia Juss. | ||
Tulipa L. | ||
B. | Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi | |
da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi | ||
figurano | ||
1. | Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi | |
2. | Sementi | |
2.1. | S e m e n t i o r i g i n a r i e d e l l ’ A r g e n t i n a , d e l l ’ A u s t r a l i a , d e l l a B o l i v i a , d e l C i l e , d e l l a N u o v a Z e l a n d a e d e l | |
l ’ U r u g u a y | ||
Cruciferae | ||
Gramineae eccetto Oryza spp. | ||
Trifolium spp. | ||
2.2. | S e m e n t i , d i q u a l u n q u e o r i g i n e a d e s c l u s i o n e d e l t e r r i t o r i o d i u n a d e l l e p a r t i | |
Allium ascalonicum L. | ||
Allium cepa L. | ||
Allium porrum L. | ||
Allium schoenoprasum L. | ||
Capsicum spp. | ||
Helianthus annuus L. | ||
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. | ||
Medicago sativa L. | ||
Phaseolus L. | ||
Prunus L. | ||
Rubus L. | ||
Zea mays L. | ||
2.3. | S e m e n t i o r i g i n a r i e d e l l ’ A f g h a n i s t a n , d e l l ’ I n d i a , d e l l ’ I r a n , d e l l ’ I r a q , d e l M e s s i c o , d e l N e p a l , d e l P a k i s t a n , d e l S u d A f r i c a e d e g l i S t a t i U n i t i | |
Triticum | ||
Secale | ||
X Triticosecale | ||
3. | Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi | |
Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada | ||
Apium graveolens L. (ortaggi a foglia) | ||
Aster spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) | ||
Camellia spp. |
▼M17
Conifere (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L.
Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Gypsophila L.
Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia)
Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L.
Prunus L., originario di paesi extraeuropei
Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.
Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Quercus L.
Solidago L.
Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)
Viburnum spp.
4. Frutta
Annona L., originaria di paesi extraeuropei Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei Diospyros L., originario di paesi extraeuropei Malus Mill., originario di paesi extraeuropei Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei Momordica L.
Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei Prunus L., originario di paesi extraeuropei Psidium L., originario di paesi extraeuropei Pyrus L., originario di paesi extraeuropei Ribes L., originario di paesi extraeuropei Solanum melongena L.
Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei
Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei
5. Tuberi non destinati all’impianto Solanum tuberosum L.
▼M17
6. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno
a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’al tra parte:
— Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname con forme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
— Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia,
— Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,
— Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Ca nada,
— conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazak stan, Russia e Turchia,
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
nonché
b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87:
Codice NC | Designazione delle merci |
4401 10 00 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili |
4401 21 00 | Legno di conifere in piccole placche o in particelle |
4401 22 00 | Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere |
4401 30 40 | Segatura |
ex 4401 30 90 | Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pal line o in forme simili |
ex 4403 10 00 | Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
▼M17
Codice NC | Designazione delle merci |
4403 20 | Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, pri vato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione |
4403 91 | Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser vazione |
ex 4403 99 | Legno grezzo, diverso da quello di conifere [di verso dal legno tropicale definito nella nota di sot tovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], an che scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione |
ex 4404 | Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo |
4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili |
4407 10 | Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o in collato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
4407 91 | Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spes sore superiore a 6 mm |
ex 4407 93 | Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spes sore superiore a 6 mm |
4407 95 | Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spes sore superiore a 6 mm |
ex 4407 99 | Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
▼M17
Codice NC | Designazione delle merci |
4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pa lette di carico, semplici, palette-casse e altre piatta forme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
4416 00 00 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio |
9406 00 20 | Costruzioni prefabbricate di legno |
c) — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori,
— legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal le gname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.
7. Terra e mezzo di coltura
a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba,
b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a raffor zare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
— Turchia,
— Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
— paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Corteccia, separata del tronco, di
— conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei
— Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di
Quercus suber L.
— Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.
▼M17 | ||
9. | Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, del | |
l’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti | ||
Triticum | ||
Secale | ||
X Triticosecale | ||
C. | Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai | |
quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario | ||
1. | Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità | |
1.1. | V e g e t a l i d e s t i n a t i a l l ’ i m p i a n t o , e s c l u s e l e s e m e n t i | |
Clausena Burm. f. | ||
Murraya Koenig ex L. | ||
1.2. | P a r t i d i v e g e t a l i , e s c l u s i f r u t t i e s e m e n t i | |
1.3. | S e m e n t i | |
Oryza spp. | ||
1.4. | F r u t t a | |
Citrus L. e relativi ibridi | ||
Fortunella Swingle e relativi ibridi | ||
Poncirus Raf. e relativi ibridi | ||
2. | Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Comu nità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto | |
dell’importazione in Svizzera | ||
3. | Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’im portazione in uno Stato membro della Comunità | |
3.1. | V e g e t a l i , e s c l u s i f r u t t i e s e m e n t i | |
Citrus L. e relativi ibridi | ||
Fortunella Swingle e relativi ibridi | ||
Poncirus Raf. e relativi ibridi | ||
4. | Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comu nità di cui è vietata l’importazione in Svizzera | |
4.1. | V e g e t a l i | |
Cotoneaster Ehrh. | ||
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot |
▼M17
Appendice 2
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (1)
Disposizioni della Comunità europea
— Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
— Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
— Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
— Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
— Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro regi strazione
— Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
— Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto rizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America
— Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto rizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
— Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Con siglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
— Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
— Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essic cato in forno (kiln dried)
(1) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferi mento a tale atto quale modificato prima del 30 aprile 2010.
▼M17
— Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
— Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
— Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
— Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
— Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per ve getali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
— Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
— Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
— Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le mi sure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
— Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
— Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che auto rizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Con siglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
— Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che au torizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
— Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte
— Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che auto rizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto
— Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
▼M17
— Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che deter mina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci pro venienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
— Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che auto rizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’impor tazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
— Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America
— Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che pre scrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplemen tari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
— Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabi lisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu sione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
— Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora ango lensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
— Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
— Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabi lisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
— Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata
— Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabi lisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu sione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell
— Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che auto rizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia
— Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
— Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che sta bilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)
▼M17
Disposizioni della Svizzera
— Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
— Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916205.1)
— Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosani tarie a carattere temporaneo (RS 916202.1).
▼M14
Appendice 3
Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
A. Comunità europea:
autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 (1).
Belgio: Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection
Euro station II (7o floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 BRUSSELS
Bulgaria: NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev, blvd., floor 5
BG — SOFIA 1040
Repubblica ceca: State Phytosanitary Administration
Bubenská 1477/1
CZ — 170 00 PRAHA 7
Danimarca: Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK — 2800 Kgs. LYNGBY
Germania: Julius Kühn-Institut
— Institut für nationale und internationale Angelegen heiten der Pflanzengesundheit —
Messeweg 11/12
D-38104 Braunschweig
Estonia: Plant Production Inspectorate Teaduse 2
EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND
Irlanda: Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus
Co Kildare IRL
Grecia: Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Avenue
GR — 176 71 ATHENS
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
▼M14
Spagna: Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sani dad Vegetal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sani dad Vegetal
c/Alfonso XII, no 62 — 2a planta E — 28071 MADRID
Francia: Ministère de l'Agriculture et la Pêche
Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard
F — 75732 PARIS CEDEX 15
Italia: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20 I — 00187 ROMA
Cipro: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Envi ronment
Department of Agriculture Loukis Akritas Ave.
CY — 1412 LEFKOSIA
Lettonia: State Plant Protection Service Republikas laukums 2
LV — 1981 RIGA
Lituania: State Plant Protection Service Kalvariju str. 62
LT — 2005 VILNIUS
Lussemburgo: Ministère de l'Agriculture
Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux
16, route d'Esch — BP 1904 L — 1019 LUXEMBOURG
Ungheria: Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11
HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1
Malta: Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street
MT — LIJA, LJA 1915
Paesi Bassi: Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102
NL — 6700 HC WAGENINGEN
▼M14
Austria: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um welt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a Stubenring 1
A — 1012 WIEN
Polonia: The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street
PL — 01-171 WARSAW
Portogallo: Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Ru
ral (DGADR)
Avenida Afonso Costa, 3 PT — 1949-002 LISBOA
Romania: Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Develop ment
24th Carol I Blvd.
Sector 3
RO — BUCHAREST
Slovenia: MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division Einspielerjeva 6
SI — 1000 LJUBLJANA
Slovacchia: Ministry of Agriculture Department of plant commodities Dobrovicova 12
SK — 812 66 BRATISLAVA
Finlandia: Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND
Svezia: Jordbruks verket
Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service
S — 55182 JÖNKÖPING
Regno Unito: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division Foss House
King's Pool Peasholme Green
UK — YORK YO1 7PX
B. Svizzera:
Ufficio federale dell'agricoltura CH-3003 BERNA
▼M17
Appendice 4 (1)
ZONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI
Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.
Disposizioni della Comunità europea
— Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le mi sure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
— Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, rela tivo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Disposizioni della Svizzera
— Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)
(1) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferi mento a tale atto quale modificato prima del 30.4.2010.
▼B
Appendice 5
Scambi di informazioni
Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
— notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE,
— notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.
▼B
ALLEGATO 5
CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 1
Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di pro dotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.
▼M14
2 bis. In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2.
▼B
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per
a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nel l'alimentazione degli animali;
b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
Articolo 3
Scambi di informazioni
In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reci procamente:
— la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e fun zionale;
— l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
— se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
▼B
— i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei pro dotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimenta zione animale.
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situa zione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Articolo 4
Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i con trolli:
— siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in fun zione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
— riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
— siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
— siano effettuati, di norma, senza preavviso;
— riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli ani mali.
Articolo 5
Controllo all'origine
1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obbli ghi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circo lazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elen cate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'ori gine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità com petente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Articolo 6
Controllo a destinazione
1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
▼B
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al desti natario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
— messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
— eventuale decontaminazione;
— qualsiasi altro trattamento appropriato;
— utilizzazione per altri fini;
— rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
— distruzione dei prodotti.
Articolo 7
Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un con trollo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per cam pione allo scopo di accertarne
— la natura,
— l'origine,
— la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'im missione in libera pratica.
Articolo 8
Collaborazione in caso d'infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applica zione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infra zioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
▼B
Articolo 9
Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in que stione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legi slative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appen dice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'arti colo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.
Articolo 11
Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato
«gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Ac cordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Al legato.
Articolo 12
Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecu zione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad infor mazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento in terno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
▼B
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto indu striale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministra tiva da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testi monianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudi ziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
▼M10
Appendice 1
Disposizioni della comunità
— Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).
Disposizioni della Svizzera
— Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)
— Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)
— Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ul timo il 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)
— Ordinanza concernente la produzione primaria del 23 novembre 2005 (RO 2005 5545)
— Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RO 2005 6651)
— Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RO 2005 6667)
▼M10
Appendice 2
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 9
Disposizioni della Comunità
— Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15).
— Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).
Disposizioni della Svizzera
— Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RO 2005 5555).
— Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ul timo il 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).
▼B
ALLEGATO 6
RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, or ticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
2. Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
Articolo 2
Riconoscimento della conformità delle legislazioni
1. Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi ter ritori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commer cializzazione ai sensi di dette legislazioni.
3. Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.
Articolo 3
Riconoscimento reciproco dei certificati
1. Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
2. Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documenta zione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.
Articolo 4
Armonizzazione delle legislazioni
1. Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in ma teria di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e se conda sezione.
▼B
2. Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
3. In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impe gnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
▼M14
Articolo 5
Varietà
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializ zazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appen dice 1, prima sezione.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializ zazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Sviz zera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.
3. Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezio ne, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
5. Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle princi pali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciu te. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.
6. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro “Sementi” è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
7. Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al para grafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di in formazioni esistenti o in corso di elaborazione.
▼M14
Articolo 6
Deroghe
1. Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel qua dro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.
2. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una no tifica a posteriori.
3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Sviz zera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Co munità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio ter ritorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale sviz zero.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.
6. Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
— nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
— nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui al l'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.
7. Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'arti colo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successiva mente all'entrata in vigore del presente allegato.
8. Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
9. Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nel l'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
▼B
Articolo 7
Paesi terzi
1. Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.
2. L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.
Articolo 8
Prove comparative
1. Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a po steriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative co munitarie.
2. L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».
Articolo 9
Gruppo di lavoro «Sementi»
1. Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle di sposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori di sciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
Articolo 10
Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accet tazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da or ganismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
▼B
Appendice 1
Legislazioni
Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
— Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 del l'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
— Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 125 del l'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU L 28 del 4.2.1998, pag. 42)
— Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 (1).
2. Testi di applicazione (1)
— Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, con cernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)
— Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34)
— Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modifi cata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13)
— Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)
— Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
— Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
(1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
▼B
— Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 31)
— Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA (1)
— Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
— Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commer cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
— Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)
— Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429) (2).
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
— Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 125 del l'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
— Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 del l'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10)
— Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla diret tiva 96/72/CE (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione (3)
— Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate
«sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26)
— Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50)
(1) Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
(2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
(3) Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.
▼B
— Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate
«sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.7.1991, pag. 108)
— Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23)
— Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
— Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commer cializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento tem poraneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla deci sione 96/203/CE (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 41)
— Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 3)
— Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, con cernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di asso ciazioni varietali di colza e di ravizzone (GU L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Com missione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 30)
— Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concer nente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore mas simo di materia inerte nelle sementi di soia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 39)
— Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
— Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14).
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA
— Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
— Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commer cializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420)
— Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781)
▼B
— Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).
C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL'ATTO DELLE IMPORTAZIONI
a) Dalla Comunità europea:
I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21).
b) Dalla Svizzera:
Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.
▼B
Appendice 2
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
A. Comunità europea
Belgio Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction
Bruxelles
Danimarca Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)
Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby
Germania Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe B Referat Ernährung und Landwirtschaft
— Abteilung IV E 3 — Berlin
Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Lan BN desbeauftragter
Saatenanerkennungsstelle Bonn
Regierungspräsidium Freiburg FR
— Abt. III, Referat 34 — Freiburg i. Br.
Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — FS Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut-
Freising
Landwirtschaftskammer Hannover H
Referat 32 Hannover
Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle
HAL
Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und HB Umweltschutz
Referat 33 Bremen
Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. HH Land- und Ernährungswirtschaft
Hamburg
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock
HRO
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft J Sachgebiet 270
Jena
Regierungspräsidium Karlsruhe KA
— Referat 34 — Karlsruhe
▼B
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz KH
— Amtliche Saatanerkennung — Bad Kreuznach
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein KI LUFA-ITL
Kiel
Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwir KS tschaft
Dez. 23 Kassel
Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung
Nossen
MEI
Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als MS Landesbeauftragter
Gruppe 31 Landbau Münster
Landwirtschaftskammer Weser-Ems OL Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz
Referet P4 Oldenburg
Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuor P dnung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam
Regierungspräsidium Stuttgart S
Referat 34 a Stuttgart
Landwirtschaftskammer für das Saarland SB Saarbrücken
Regierungspräsidium Tübingen TÜ
Referat 34 Tübingen
Regierung von Unterfranken WÜ
— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —
Würzburg
Regierung von Unterfranken WÜ
Abteilung Landwirtschaft
— Sachgebiet Weinbau — Würzburg
Grecia Ministry of Agriculture
Directorate of Inputs of Crop Production Athens
▼B
Spagna Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona
Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria
Junta de Galicia
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela
Diputación Regional de Cantabria
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander
Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo
Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia
Diputación General de Aragón
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo
Generalidad Valenciana
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Comercio Mérida
▼B
Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejería de Economía y Empleo Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona
Francia Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris
Irlanda The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House
Dublin
Italia Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
Lussemburgo L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale Luxembourg
Austria Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien
Bundesamt für Agrarbiologie Linz
Paesi bassi Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en po otgoed van landbouwgewassen (NAK)
Ede
Portogallo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa
Finlandia Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/
Kontroll-centralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa
▼B
Svezia a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:
— Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
— Frökontrollen Mellansverige AB Linköping
— Frökontrollen Mellansverige AB Örebro
b) Tuberi-seme di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
Regno Unito England and Wales
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate:
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch
Cambridge
b) Tuberi-seme di patate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division
York Scotland:
Scottish Office
Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh
Northern Ireland:
Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch
Belfast
B. Svizzera Service des Semences et Plants
RAC Changins Nyon
Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz
Zürich
▼B
Appendice 3
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera (1)
a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune spe cie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:
— decisione pag. 8) | 69/270/CEE | della | Commissione | (GU | L | 220 | dell'1.9.1969, |
— decisione pag. 9) | 69/271/CEE | della | Commissione | (GU | L | 220 | dell'1.9.1969, |
— decisione pag. 10) | 69/272/CEE | della | Commissione | (GU | L | 220 | dell'1.9.1969, |
— decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
— decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
— decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
— decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
— decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
— decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
— decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).
b) Che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventesima edizione integrale, colonna 4, GU L 264 A del 30.8.1997, pag. 1).
c) Che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
— decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35) (2)
— decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
— decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
— decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).
d) Che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:
— decisione 93/231/CEE della Commissione (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione:
— 95/21/CE (GU L 28 del 7.2.1995, pag. 13),
— 95/76/CE (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
— 96/332/CE (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 31).
(1) Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.
(2) Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
▼B
Appendice 4
Elenco dei paesi terzi (1)
Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco Norvegia
Nuova Zelanda Polonia Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia
Stati uniti d'America Sudafrica
Turchia Ungheria Uruguay
(1) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conser vatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.
▼M19
ALLEGATO 7
RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
Articolo 1
Obiettivi
Le parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reci procità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente allega to.
Articolo 2
Campo d’applicazione
Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposi zioni legislative citate nell’appendice 1.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall’al legato, si intende per:
a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti: un prodotto ai sensi dell’articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale terri torio o su un territorio definito all’appendice 2, in conformità alle disposi zioni del presente allegato;
b) «indicazione geografica», un’indicazione, inclusa la denominazione d’origi ne, ai sensi dell’articolo 22 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso “accordo ADPIC”), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivi nicolo di cui all’articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all’appendice 2;
c) «menzione tradizionale», una denominazione di uso tradizionale, che si rife risce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta parte;
d) «denominazione protetta», un’indicazione geografica o una menzione tradi zionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente allegato;
e) «designazione», le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di conse gna e nella pubblicità;
f) «etichettatura», il complesso delle designazioni e altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui al l’articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) «presentazione», le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio;
▼M19
h) «imballaggio», gli involucri protettivi, come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale;
i) «normativa relativa al commercio dei prodotti vitivinicoli», tutte le disposi zioni previste dal presente allegato;
j) «autorità competente», ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una parte per provvedere all’applicazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli;
k) «autorità di contatto», l’organismo o l’autorità competente designati da una parte per garantire gli opportuni contatti con l’autorità omologa dell’altra parte;
l) «autorità richiedente», l’autorità competente, all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
m) «autorità interpellata», un organismo o un’autorità competente, all’uopo de signati da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
n) «infrazione», qualsiasi violazione della normativa sulla produzione e sul commercio di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
TITOLO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Articolo 4
Etichettatura, presentazione e documenti di accompagnamento
1. Gli scambi tra le parti di prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all’appendice 3, relative alla definizione dei prodotti vitivini coli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti, ai loro docu menti di accompagnamento e alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di modificare la definizione di «disposizioni tec niche» di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all’appendice 3, relative all’entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente allegato.
4. Il presente allegato non pregiudica l’applicazione delle norme nazionali o unionali concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
TITOLO II
PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
Articolo 5
Denominazioni protette
Per i prodotti vitivinicoli originari dell’Unione europea e della Svizzera, sono protette le seguenti denominazioni, figuranti nell’appendice 4:
a) il nome o i riferimenti allo Stato membro dell’Unione europea o alla Svizzera di cui il vino è originario;
▼M19
b) i termini specifici;
c) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche;
d) le menzioni tradizionali.
Articolo 6
Nomi o riferimenti utilizzati per designare gli Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera
1. Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini in Svizzera, i nomi o i riferimenti agli Stati membri dell’Unione che servono a designare tali prodotti:
a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato;
b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari del l’Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regola mentazione dell’Unione europea.
2. Ai fini dell’identificazione dell’origine dei vini nell’Unione europea, il nome o i riferimenti alla Svizzera che servono a designare tali prodotti:
a) sono riservati ai vini originari della Svizzera;
b) possono essere utilizzati esclusivamente per prodotti vitivinicoli originari della Svizzera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.
Articolo 7
Altri termini
1. I termini «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica pro tetta» e le relative sigle «DOP» e «IGP», e i termini «Sekt» e «crémant», di cui al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (1), sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati esclusiva mente alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione del l’Unione europea.
2. Fatto salvo l’articolo 10, i termini “denominazione d’origine controllata”, e la relativa sigla “DOC” e “vino con indicazione geografica tipica”, di cui all’ar ticolo 63 della legge federale sull’Agricoltura, sono riservati ai vini originari della Svizzera e possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Il termine “vino da tavola” di cui all’articolo 63 della legge federale sull’agri coltura, è riservato ai vini originari della Svizzera e può essere utilizzato esclu sivamente alle condizioni previste dalla legislazione svizzera.
Articolo 8
Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1. In Svizzera, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche del l’Unione europea elencate nell’appendice 4, parte A:
I. sono protette e riservate ai vini originari dell’Unione europea;
(1) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
▼M19
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli dell’Unione europea e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione dell’Unione europea.
Nell’Unione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della Svizzera elencate nell’appendice 4, parte B:
I. sono protette e riservate ai vini originari della Svizzera;
II. possono essere utilizzate esclusivamente per prodotti vitivinicoli della Sviz zera e alle condizioni previste dalla legislazione e dalla regolamentazione svizzere.
2. Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente allegato, per la protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell’appendice 4, utilizzate per la designazione e la presen tazione dei vini originari del territorio delle parti medesime. Ciascuna parte predispone i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e per impedire l’uso di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica elencate nell’appendice 4 per designare un vino non originario del luogo indicato da tale denominazione di origine o indicazione geografica.
3. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche qualora:
a) sia indicata la vera origine del vino;
b) la denominazione di origine o l’indicazione geografica sia tradotta o trascritta o traslitterata; oppure
c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni simili.
4. In caso di omonimia tra denominazioni di origine o indicazioni geografiche elencate nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condi zione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle parti nell’ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.
5. Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 4 è omonima di un’indi cazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, del l’accordo ADPIC.
6. Le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
7. Nessuna disposizione del presente allegato obbliga una parte a proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica dell’altra parte elen cata nell’appendice 4, ma che non è, o non è più, protetta nello Stato di origine o è caduta in disuso in tale Stato.
8. Le parti dichiarano che i diritti e gli obblighi istituiti in virtù del presente allegato non valgono per denominazioni di origine o indicazioni geografiche diverse da quelle elencate nell’appendice 4.
9. Fatto salvo l’accordo ADPIC, il presente allegato completa e precisa i diritti e gli obblighi che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche di ciascuna parte.
▼M19
Tuttavia, ciascuna delle parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni stabilite dall’articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7, dell’accordo ADPIC, per rifiutare la conces sione della protezione a una denominazione dell’altra parte, salvo nei casi previsti nell’appendice 5 del presente allegato.
10. La protezione esclusiva prevista dal presente articolo si applica alla deno minazione “Champagne” figurante nell’elenco dell’Unione europea di cui all’ap pendice 4 del presente allegato.
Articolo 9
Relazioni fra denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
1. Le parti non hanno l’obbligo di proteggere una denominazione di origine o un’indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio anteriore, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.
2. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un’indicazione geografica elencata all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se il prodotto non è originario del luogo indicato dalla denominazione di origine o dall’indicazione geografica.
3. Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una denominazione di origine o un’in dicazione geografica elencata all’appendice 4, è interamente o parzialmente in validato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se si riferisce a un prodotto non conforme alle con dizioni richieste per la denominazione di origine o l’indicazione geografica.
4. Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al paragrafo pre cedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell’Unione europea), se questa possibilità è prevista nella rispettiva legislazione, prima della data di decorrenza della protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica dell’altra parte ai sensi del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione concessa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, purché nella legislazione della parte interessata non esista alcun motivo di annullamento del marchio.
Articolo 10
Protezione delle menzioni tradizionali
1. In Svizzera, le menzioni tradizionali dell’Unione europea elencate nell’ap pendice 4, parte A:
a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Svizzera;
b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi nari dell’Unione europea esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’appendice, nella lingua ivi indicata e alle condi zioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’Unione europea.
▼M19
Nell’Unione europea, le menzioni tradizionali della Svizzera elencate nell’appen dice 4, parte B:
a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell’Unione europea;
b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini origi nari della Svizzera esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell’appendice, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabi lite dalle disposizioni legislative e regolamentari svizzere.
2. Le parti adottano le misure necessarie, in conformità al presente accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elen cate nell’appendice 4 e utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle parti rispettive. A tal fine, le parti garantiscono una protezione giuridica efficace per impedire l’uso di tali menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o altre espressioni simili.
3. La protezione di una menzione tradizionale riguarda soltanto:
a) la lingua o le lingue in cui essa figura nell’appendice 4;
b) la categoria di vino per la quale è protetta a favore dell’Unione europea, o la classe di vino per la quale è protetta a favore della Svizzera, come indicata nell’appendice 4.
4. In caso di omonimia tra menzioni tradizionali figuranti nell’appendice 4, la protezione è concessa a ciascuna di esse, a condizione che siano usate in buona fede e che sia garantito un trattamento equo dei produttori interessati, nel rispetto delle condizioni pratiche d’uso fissate dalle parti nell’ambito del Comitato, e che il consumatore non sia indotto in errore.
5. In caso di omonimia tra una menzione tradizionale figurante nell’appendice 4 e una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio di una delle parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che il suo uso sia tradizionale e costante, che il suo uso a tale scopo sia regolamentato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
6. Il presente allegato non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia uti lizzato in modo tale da indurre in errore il consumatore.
7. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all’articolo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all’appendice 4, è interamente o parzialmente rifiutata, in conformità alla legi slazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se tale marchio non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tradizionale.
Un marchio commerciale registrato per un prodotto vitivinicolo di cui all’arti colo 2, che contenga o consista in una menzione tradizionale indicata all’appen dice 4, è interamente o parzialmente invalidato, in conformità alla legislazione di ciascuna parte, d’ufficio o a richiesta di un soggetto interessato, se non riguarda prodotti vitivinicoli originari della zona geografica legata a detta menzione tra dizionale.
▼M19
Un marchio il cui uso corrisponda alla situazione di cui al comma precedente, che è stato depositato e registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede in una delle parti (compresi gli Stati membri dell’Unione) prima della data di decorrenza della protezione della menzione tradizionale dell’altra parte a norma del presente allegato, può continuare ad essere utilizzato purché questa possibilità sia prevista nella pertinente legislazione della parte interessata.
8. Nessuna disposizione del presente allegato obbliga le parti a proteggere una menzione tradizionale indicata nell’appendice 4 che non è, o non è più, protetta nel suo paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.
Articolo 11
Attuazione della protezione
1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una parte a norma del presente allegato non siano utilizzate per designare e presentare pro dotti vitivinicoli originari dell’altra parte.
2. Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti lo consente, la protezione conferita dal presente allegato si estende alle persone fisiche e giuri diche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell’altra parte.
3. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in parti colare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pub blicità, lede i diritti derivanti dal presente allegato, le parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combat tere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
4. Le misure e le azioni di cui al paragrafo 3 sono adottate in particolare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione dell’Unione europea o della Confederazione svizzera in una delle lingue dell’altra parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
b) se sui contenitori o sull’imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazio ni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un’infor mazione errata o falsa o tale da indurre in errore sulla provenienza, l’origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
c) se è utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all’origine del prodotto vitivinicolo.
5. L’applicazione del presente allegato non pregiudica una protezione più estesa accordata dalle parti alle denominazioni protette dal presente allegato in virtù della rispettiva legislazione interna o di altri accordi internazionali.
▼M19
TITOLO III
CONTROLLO E RECIPROCA ASSISTENZA TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO
Articolo 12
Oggetto e limitazioni
1. Le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni speci ficati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della norma tiva sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l’assistenza reci proca, l’individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le disposizioni che disciplinano la procedura penale o l’assistenza giudiziaria reciproca tra le parti in materia penale.
3. Il presente titolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell’istruttoria giudiziaria.
SOTTOTITOLO I
Autorità e destinatari del controllo e della reciproca assistenza
Articolo 13
Autorità di contatto
1. Una parte che designa diverse autorità competenti garantisce il coordina mento delle loro attività.
2. Ciascuna delle parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
— trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra parte,
— riceve dalla suddetta autorità tali richieste e le trasmette all’autorità o alle autorità competenti della parte dalla quale dipende,
— rappresenta tale parte nei confronti dell’altra parte nell’ambito della collabo razione in virtù del presente titolo,
— comunica all’altra parte le misure adottate in virtù dell’articolo 11.
Articolo 14
Autorità e laboratori
Le parti:
a) si comunicano reciprocamente gli elenchi seguenti, da esse aggiornati rego larmente:
— l’elenco degli organismi competenti della compilazione dei documenti VI 1 e degli altri documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del presente allegato e delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea, di cui all’appendice 3, parte A,
— l’elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all’ar ticolo 3, lettere j) e k),
— l’elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all’articolo 17, paragrafo 2,
▼M19
— l’elenco delle autorità competenti svizzere di cui alla casella 4 del docu mento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli in provenienza dalla Svizzera, in conformità all’appendice 3, parte B;
b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell’applicazione del presente allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni ammini strative e giudiziarie di particolare importanza ai fini della corretta applica zione del presente allegato.
Articolo 15
Destinatari dei controlli
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
SOTTOTITOLO II
Misure di controllo
Articolo 16
Misure di controllo
1. Le parti adottano le misure necessarie per garantire l’assistenza di cui all’articolo 12 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le parti si accertano che tali controlli siano rappresenta tivi per numero, natura e frequenza.
3. Le parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
— abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di magazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti,
— abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del tra sporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione,
— possano effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l’elaborazione di tali prodotti,
— possano prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, com mercializzati o trasportati,
— possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti,
▼M19
— possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presen tazione, all’esportazione verso l’altra parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.
Articolo 17
Campioni
1. L’autorità competente di una parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra parte che proceda al prelievo di campioni in conformità alle pertinenti disposizioni di tale parte.
2. L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al pa ragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati per essere esaminati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero adeguato di campioni all’autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
SOTTOTITOLO III
Procedure
Articolo 18
Fatto generatore
Se un’autorità competente di una delle parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto:
— che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi relative all’elaborazione o alla com mercializzazione di tale prodotto, e
— che tale inosservanza riveste un interesse particolare per una parte e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali, essa ne informa imme diatamente, tramite l’autorità di contatto a cui fa capo, l’autorità di contatto della parte in questione.
Articolo 19
Domande di reciproca assistenza
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Qua lora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
— il nome dell’autorità richiedente,
— la misura richiesta,
— l’oggetto o il motivo della domanda,
▼M19
— la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
— indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
— una sintesi dei fatti pertinenti.
3 Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle parti.
4 Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richie dere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Articolo 20
Procedura
1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita
— o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.
4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della parte che rappresenta,
— per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
— per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l’accordo dell’autorità interpellata.
5. L’autorità richiedente che desidera inviare nell’altra parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle opera zioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l’autorità interpellata in tempo utile prima dell’inizio di tali operazioni. La direzione delle operazioni di controllo è esercitata in ogni momento dai funzionari dell’autorità interpellata.
I funzionari dell’autorità richiedente:
— presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
— fatte salve le restrizioni che la legislazione applicabile all’autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell’esercizio dei controlli in questione:
— godono dei diritti di accesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3,
▼M19
— godono di un diritto d’informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell’autorità interpellata a norma dell’articolo 16, paragrafo 3,
— adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della parte sul cui territorio è effettuata l’ope razione di controllo.
6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all’autorità interpellata della parte interessata tramite l’autorità di contatto di tale parte. Lo stesso vale per:
— le risposte a tali domande,
— le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un’autorità com petente:
— rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un’autorità competente dell’altra parte,
— risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un’autorità competente dell’altra parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l’autorità di contatto della parte interessata.
7. Le informazioni che figurano nella banca di dati analitici di ciascuna delle parti, contenente i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle parti quando essi ne fanno richiesta. La comunicazione di informazioni riguarda esclusiva mente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.
Articolo 21
Decisione sull’assistenza reciproca
1. La parte da cui dipende l’autorità interpellata può rifiutare di prestare assi stenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all’ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta parte.
2. Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l’assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all’autorità richiedente.
Articolo 22
Informazioni e documentazione
1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richie dente sotto forma di documenti, di copie autenticate, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informa tizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
▼M19
3. Le informazioni fornite a norma degli articoli 18 e 20 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
— la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo di cui si tratta,
— la designazione e la presentazione,
— il rispetto delle norme previste per la produzione, l’elaborazione o la com mercializzazione.
4. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 18 e 20 si informano reci procamente e senza indugio:
— in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d’informazione,
— in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
Articolo 23
Spese
Le spese di viaggio sostenute ai fini dell’applicazione del presente titolo sono assunte a carico dalla parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 4.
Articolo 24
Riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e benefi ciano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi appli cabili nel territorio della parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità dell’Unione.
2. Il presente titolo non obbliga una parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più rigorosi di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più rigorosi.
3. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse possono essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una parte soltanto con l’accordo scritto preliminare dell’autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni nell’ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comu ne, purché siano state ottenute nell’ambito di un’assistenza legale internazionale.
▼M19
5. Le parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimo nianze, come pure nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 25
Eccezioni
1. I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2:
d) in transito sul territorio di una delle parti; o
e) originari del territorio di una delle parti e oggetto di scambi in piccoli quan titativi tra dette parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all’appendice 5 del presente allegato.
2. L’applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera rela tivo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ot tobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente allegato.
Articolo 26
Consultazioni
1. Le parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un obbligo contemplato nel presente allegato.
2. La parte che chiede la consultazione comunica all’altra parte tutte le infor mazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preliminare, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l’applicazione del presente allegato.
Articolo 27
Gruppo di lavoro
1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 7 dell’accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dal presente allegato. Esso formula in particolare proposte che presenta al Comitato al fine di adattare il presente allegato e di aggiornarne le appendici.
▼M19
Articolo 28
Disposizioni transitorie
1. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 10, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell’entrata in vigore del presente allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializza zione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presen tazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
▼M19
Appendice 1
Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Per l’Unione europea:
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1234/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 11).
Prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 (GU L 256 del 7.9.1987,
pag. 1.).
Per la Svizzera:
capitolo 2 dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 23 no vembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 dicembre 2010 (RU 2010 6391). Prodotti di cui ai numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
▼M19
Appendice 2
Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere a) e b) Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)
1. Zona geografica
La zona geografica della «DOC Genève» comprende:
— l’intero territorio del cantone di Ginevra,
— tutti i comuni francesi di:
— Challex,
— Ferney-Voltaire,
— le parti dei comuni francesi di:
— Ornex,
— Chens-sur-Léman,
— Veigy-Foncenex,
— Saint-Julien-en-Genevois,
— Viry,
descritte nelle disposizioni della DOC Genève.
2. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende:
a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 61 della legge federale sull’agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.
3. Zona di vinificazione del vino
La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.
4. Declassamento
L’utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni “vino con indicazione geografica tipica” e “vino da tavola svizzero” per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2, lettera b) e declassati.
5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève
I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.
Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l’autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.
6. Disposizioni transitorie
I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2, lettera b), ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la «DOC Genève» possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commer cializzati fino all’esaurimento delle scorte.