REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
Giugno 2022
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CAPO I NORME GENERALI 5
Art. 1 (Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio) 5
Art. 2 (Ambito ed efficacia del Regolamento) 5
Art. 3 (Definizioni) 6
Art. 4 (Applicabilità del diritto e controversie) 16
CAPO II OGGETTO DEL SERVIZIO E TIPOLOGIE DI FORNITURA 17
Art. 5 (Servizio di acquedotto) 17
Art. 6 (Servizio di approvvigionamento idrico) 17
Art. 7 (Servizio di fognatura) 18
Art. 8 (Condizioni per la somministrazione dei servizi di acquedotto e fognatura) 18
Art. 9 (Servizio di depurazione) 19
Art.10 (Servizio Idrico Integrato) 19
Art. 11 (Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione) 20
Art. 12 (Tipologie di forniture) 20
CAPO III MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 24
Art. 13 (Richiesta di somministrazione) 24
Art. 14 (Destinatario della somministrazione) 26
Art. 15 (Perfezionamento del contratto e deposito cauzionale) 27
Art. 16 (Durata dei contratti) 28
Art.17 (Recesso dal contratto e cessazione della fornitura) 28
Art. 18 (Voltura di utenza) 29
Art. 19 (Trasformazione delle destinazioni d’uso e modifica del numero di moduli contrattuali/unità immobiliari in caso di uso condominiale) 30
Art. 20 (Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità) 31
Art 21 (Sospensione della fornitura) 34
Art. 22 (Disattivazione della fornitura e Clausola risolutiva espressa) 35
Art. 23 (Decesso dell’utente persona fisica/estinzione dell’utente persona giuridica)36 Art. 24 (Fallimento dell’utente) 37
CAPO IV ALLACCIAMENTI 38
Art. 25 (Spese per l’esecuzione degli allacciamenti e iter procedurale) 38
Art.26 (Spostamento contatori: costi e disposizioni) 40
Art. 27 (Prescrizioni tecniche) 40
XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX 00
Art. 28 (Impianti e reti interni di acquedotto) 43
Art. 29 (Impianti e reti interni di fognatura) 45
Art. 30 (Prescrizioni e verifiche degli impianti interni) 45
CAPO VI APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 47
Art. 31 (Apparecchi di misura) 47
Art. 32 (Posizione, custodia e spostamento degli apparecchi di misura) 47
Art. 33 (Lettura degli apparecchi, guasti, rimozione e sostituzioni) 48
Art. 34 (Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi) 50
CAPO VII MODULI CONTRATTUALI/UNITA’ IMMOBILIARI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 53
Art. 35 (Moduli contrattuali) 53
Art. 36 (Determinazione delle tariffe) 53
Art. 37 (Articolazione delle tariffe) 54
Art. 38 (Rilevazione dei consumi, autolettura e perdite occulte) 55
Art. 39 (Criteri di fatturazione dei consumi) 57
Art. 40 (Modalità di pagamento e possibilità di rateizzazione) 57
CAPO VIII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 59
Art. 41 (Norma di rinvio) 59
Art. 42 (Autorità competente) 59
Art. 43 (Classificazione degli scarichi) 60
Art. 44 (Disciplina degli scarichi domestici, assimilati ed assimilabili nonché pluviali)
..................................................................................................................................... 61
Art. 45 (Disciplina degli scarichi industriali e xxxxxxxx xxxxxxx) 61
Art. 46 (Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose) 62
Art. 47 (Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti) 63
Art. 48 (Autorizzazione allo scarico, AUA, AIA e PAUR) 63
Art. 49 (Sospensione e revoca dell’autorizzazione) 65
Art. 50 (Spese di istruttoria e di controllo) 66
CAPO IXSERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI 67
Art. 51 (Disciplina dei conferimenti) 67
Art. 52 (Richiesta di somministrazione) 68
Art. 53 (Perfezionamento e durata del contratto) 68
Art. 54 (Controlli sui conferimenti a mezzo autobotti) 69
Art. 55 (Corrispettivo trattamento acque reflue conferite a mezzo di autobotti) 69
Art.56 (Clausola risolutiva espressa) 70
CAPO X CONTROLLI 71
Art. 57 (Funzioni di vigilanza e controllo e personale addetto al controllo) 71
Art.58 (Esecuzione dei controlli) 72
CAPO XI SERVIZI E INFORMAZIONI PER LE UTENZE CONDOMINIALI 73
Art. 59 (Richiesta del servizio di riparto fra le sottoutenze) 73
Art. 60 (Impianti e reti interne per le utenze condominiali) 74
Art. 61 (Informazioni alle utenze indirette) 75
CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI 77
Art. 62 (Adeguamento dei contratti esistenti) 77
Art. 63 (Applicabilità del diritto comune) 77
Art. 64 (Obbligatorietà) 77
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
(Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio)
1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, così come modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, l'Acquedotto Pugliese S.p.A., (di seguito denominato “Gestore” o “Società”) è il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia, nonché il servizio idrico in alcuni comuni della Campania appartenenti all’Ambito Distrettuale Calore-Irpino.
2. Il Gestore ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato (d’ora in avanti Convenzione di gestione) e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D.Lgs. n. 152/06, in particolare:
- la captazione, la potabilizzazione, l’adduzione, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua ad usi civili,
- l’allestimento e la conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane e il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n° 152/06 e secondo le modalità previste nella Convenzione di gestione.
3. La Società, ai sensi dell'art.1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 141/1999 e s.m.i., è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese era titolare e si avvale di tutti i beni già in godimento allo stesso.
4. Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento e/o il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei Piani di intervento della Società.
Art. 2
(Ambito ed efficacia del Regolamento)
1. Il Regolamento del SII si applica a tutti i Comuni nei quali il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione è assunto dalla Società. Esso regola:
a) i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio, la gestione
amministrativa e i rapporti con gli utenti;
b) le modalità di erogazione del servizio di acquedotto, l’accesso e l’utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali;
c) le condizioni e le norme tecniche generali di allacciamento alle reti di distribuzione dell’acquedotto e della pubblica fognatura.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione dei servizi di cui sopra ferme restando le norme del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13 della L. 833/78.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del SII. Esso è parte integrante di ogni contratto di fornitura del Servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiedere copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o comunque quando ne faccia espressa richiesta.
3. Ciascun contratto in essere, preesistente all’approvazione del presente Regolamento, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Il testo del presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Gestore xxx.xxx.xx e sul sito dell’Ente di Governo dell’Ambito (EGA).
5. Eventuali normative nazionali e regionali, comprese eventuali deroghe concesse al Gestore, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, fatto salvo laddove sia necessario il suo successivo adeguamento formale. In questo ultimo caso le variazioni e/o integrazioni dovranno essere approvate dall’EGA successivamente alla consultazione con le Associazioni dei consumatori, su proposta del Gestore o a seguito di un processo di analisi svolto dal Gestore ma promosso dall’EGA medesimo.
Art. 3 (Definizioni)
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Acque meteoriche di prima pioggia AMPP: acque corrispondenti, per ogni evento
meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
2. Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
3. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell’ambito domestico;
4. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5. AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale): è il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e gestione delle installazioni tenute al rispetto delle migliori tecnologie industriali regimentandone l’impatto ambientale e dettandone le condizioni di gestione, in conformità alle BAT approvate e pubblicate dalla Commissione Europea (installazioni elencate all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006). L’AIA comprende l’autorizzazione allo scarico;
6. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): è l’autorità nazionale istituita ai sensi della legge n. 481/95 che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;
7. Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o
relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del Servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
8. Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
9. Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’alimentazione nel punto di consegna a seguito di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell’impianto di derivazione di utenza;
10. AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): è il provvedimento autorizzativo rilasciato, ex DPR 59/2013, alle imprese non soggette ad AIA e ad attività non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e comprensiva di autorizzazione allo scarico;
11. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente finale e la successiva comunicazione al Gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
12. Bonus sociale idrico: è un’agevolazione prevista dall’ARERA per gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico, istituita in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60 comma 1 della legge 28 dicembre 2015
n. 221, all’articolo 3 comma 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all’articolo 57-bis comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124;
13. Carta del Servizio: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
14. Categoria di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica;
15. Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
16. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta individuazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e una
corretta applicazione delle relative tariffe;
17. Consumo medio annuo (Ca): determinato secondo quanto stabilito dall’apposita deliberazione dell’ARERA sulla misura (Delibera n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016, integrata e modificata dalla Deliberazione ARERA n. 609/2021/R/IDR del 21 dicembre 2021), è il consumo, calcolato ogni anno, entro il 31 luglio, per ciascun utente finale, dato dalla differenza tra le due più recenti e disponibili letture validate dal Gestore che copra un periodo di almeno 300 giorni solari, diviso il numero di giorni solari intercorrenti tra le date delle due letture (Ng); il consumo così rilevato è moltiplicato per i giorni dell’anno (365):
dove:
Ng è il numero di giorni solari intercorrenti tra le date di raccolta di mis1 e mis2;
mis2 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura);
mis1 rappresenta il più recente dato di misura validato disponibile al gestore antecedente a mis2, ottenuto da misura effettiva (raccolta o autolettura), tale che Xx sopra definito sia pari ad almeno 300 giorni solari.
Tale Ca così calcolato viene utilizzato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di indisponibilità per un’utenza dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del Gestore o da autoletture, necessari per la determinazione del Ca, si procede con una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza attribuita dal Gestore in sede di stipula del contratto di fornitura;
18. Consumo stimato (Cs): in base a quanto previsto dal TIMSII all’art. 11, è la stima dei dati di misura effettuata dal Gestore in caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture relativamente ad un intervallo temporale. Il consumo stimato si ottiene dividendo il Consumo medio annuo (Ca) di cui alla precedente definizione valido per l’anno corrente, per i giorni dell’anno (365) e moltiplicando per l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima (Ns):
Tale CS così calcolato viene utilizzato anche qualora, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, si debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati;
19. Consumo medio giornaliero di riferimento: rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita idrica relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
20.Contratto di fornitura del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l’atto stipulato tra l’utente finale e il Gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento;
23. Domanda di allacciamento idrico/fognario: richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico/fognario e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
24. Ente di Governo dell’Ambito (EGA): è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all’articolo 147 comma 1; del d.lgs. 152/06 e s.m.i..
26. Impianto interno: è l’impianto privato di distribuzione dell'acqua a valle del punto
di consegna del Gestore. Tale impianto non rientra nelle competenze e nelle responsabilità del Gestore, essendone esclusivamente responsabili il proprietario e/o l’utente. Il Gestore può effettuare controlli sugli impianti interni nei casi espressamente indicati nel Regolamento a fini di salvaguardia del servizio idrico. Nei confronti del Gestore il primo responsabile dell'impianto è l'utente intestatario del contratto di fornitura ed, eventualmente in solido, il proprietario, quando diverso;
27. Indennizzo automatico: è l’importo che viene automaticamente riconosciuto all’utente finale nei casi in cui il Gestore non rispetti gli standard specifici di qualità definiti dall’ARERA e nei casi previsti dall’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 311/2019 in materia di Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI);
28.Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti, operato attraverso apposite apparecchiature in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri (limitatori di portata);
29. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
30.Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
31. Misura (di utenza): è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione;
32. Misuratore (o contatore): è il dispositivo, installato esclusivamente dal Gestore, posto al punto di consegna dell’utente finale, destinato alla memorizzazione, visualizzazione e misurazione continua, dei volumi d’acqua consegnati, che fluiscono attraverso il trasduttore di misura in condizioni di misura definite.
Nel caso di utenza condominiale, il misuratore può essere:
a. generale o di controllo, ossia quello associato all’utenza condominiale che registra i consumi del condominio;
b. singolo, ossia quello associato all’utenza del singolo condòmino che ne misura i consumi, solo nel caso di avvenuta trasformazione dell’utenza condominiale originaria in utenze singole, ai sensi del Regolamento di cui all’Allegato 1;
33. Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore
incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
34. Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
35. Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
36. Misuratore non funzionante: è il misuratore che risulta di “non regolare funzionamento”. Fra le possibili cause di funzionamento non regolare vi è anche la condizione in cui il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile;
37. Misure: sono i valori di volume rilevabili da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al Gestore del SII (autolettura);
38.Morosità: stato in cui si trova l’utente finale che non ha effettuato il pagamento della bolletta entro la scadenza;
39. Nicchia: vano o cavità a muro per l’alloggiamento ed il riparo del misuratore dell’acqua e dei rubinetti d’intercettazione. Detto alloggiamento è ad esclusivo uso del misuratore dell’acqua e pertanto non dovrà contenere strumenti di misurazione di altri servizi. L’alloggiamento dovrà essere realizzato di norma in modo tale che lo sportello si apra su una proprietà accessibile, al fine di consentire una facile lettura del contatore.
40.PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale): rilasciato dalla Regione ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e che può comprendere tutti i titoli autorizzativi per la gestione di un impianto soggetto a VIA, compresa l’autorizzazione allo scarico;
41. Perdite occulte: sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di
proprietà;
42. Programma degli interventi (PdI): è lo strumento che fornisce un quadro complessivo e ottimale degli interventi e dei relativi investimenti di lungo periodo, conformi alle strategie di intervento, definiti in termini di tipologie e costi, teso a colmare la differenza fra i livelli attuali e i livelli obiettivo, e mediante il quale le criticità individuate sul territorio nell’ambito del SII, sono superate con l’attuazione di investimenti;
43. Pro-die: sigla identificativa della metodologia utilizzata per calcolare il consumo giornaliero dell’utente finale e con cui viene effettuata la suddivisione del consumo fatturato all'utente finale in ciascuno degli scaglioni previsti dall’articolazione tariffaria, per la pertinente tipologia d’uso.
Considerato il periodo di riferimento della fattura, ovvero il numero di giorni compreso tra le due date a cui la fattura fa riferimento, il consumo giornaliero fatturato all’utente finale (espresso in lt/g o mc/g) è calcolato dividendo il consumo sotteso tra i dati di misura, rilevati o stimati nelle due date a cui la fattura fa riferimento (salvo conguaglio all’atto della prima misura utile successiva), per il numero di giorni del periodo di riferimento della fattura. Tale consumo viene rapportato agli scaglioni previsti dall'articolazione tariffaria. Il consumo giornaliero ammesso per ogni scaglione previsto dall’articolazione tariffaria è invece calcolato dividendo per 365 il consumo annuale previsto dalla regolazione pro tempore vigente per ogni scaglione (nel caso in cui il consumo sia riferito a più moduli contrattuali/unità immobiliari, tali metri cubi si moltiplicano per il numero dei moduli/unità). L'importo della fattura è determinato in base alla tariffa di ciascuno scaglione a cui il consumo giornaliero fatturato risulta attribuito, per la pertinente tipologia d’uso;
44. Punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto gestito dal Gestore e l'impianto o gli impianti dell'utente, dove il Gestore consegna l'acqua. Il punto di consegna è definito dal Gestore ed è di norma rappresentato dalla bocca di uscita del contatore di misura dei consumi fatturati, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e privata. Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dell'acqua fornita non sono mai considerati punti di consegna (ad esempio contatori divisionali di condomini);
45. Punto di scarico: è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla
tubazione di pubblica fognatura;
46. Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M.
13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
47. Riattivazione: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa per morosità o per uno dei motivi di cui al presente Regolamento;
48.Ricostruzione del dato di misura: così come definito dalla deliberazione AEEGSI n. 218/2016/R/idr e s.m.i. (TIMSII), è l’attività di rideterminazione dei consumi nel caso di misuratore illeggibile o guasto e non più funzionante; la medesima è effettuata mediante il consumo stimato “Cs” come precedentemente definito, a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile;
49. Riduttore di pressione: apparecchiatura per la riduzione del livello di pressione, di norma installato e manutenuto con oneri a carico dell’utente finale;
50. REMSI: è il testo integrato per la regolazione della morosità nel SII emanato dall’ARERA con Deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 e s.m.i.. Il provvedimento contiene le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, inquadrandosi nell'ambito delle linee d'intervento tese a disciplinare le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione e disattivazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili;
51. RQSII: è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
52. RQTI: è il Testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e s.m.i.;
53. Servizio Idrico Integrato (SII): è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e
industriali, definiti ai sensi della regolazione dell’unbundling contabile del SII;
54. Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114 del D.Lgs. 152/06.
56. Sospensione del servizio: è la temporanea interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
57. Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
58. Telelettura: è il metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi di processo, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore;
59. TICSI: è il testo integrato corrispettivi servizi idrici emanato con delibera AEEGSI 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, con cui è stato definito il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali e approvati i nuovi criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del SII;
60.TIMSII: è il testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, di cui all’Allegato A della deliberazione AEEGSI del 5 maggio 2016 n. 218/2016/R/idr e s.m.i.;
61. Tipologia di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica;
62. Unità immobiliari/Moduli contrattuali: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
63. Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali;
64. Utenti indiretti sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale
e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII
66. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Il Gestore non ha rapporti con gli utenti delle utenze divisionali trovandosi queste a valle del punto di consegna che è rappresentato dal contatore generale con il quale viene misurata l'acqua da fatturare in relazione al contratto di fornitura;
68.Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’ARERA ratione temporis vigente.
Art. 4
(Applicabilità del diritto e controversie)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme di legge e il codice civile.
2. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello stabilito secondo la normativa vigente.
CAPO II
OGGETTO DEL SERVIZIO E TIPOLOGIE DI FORNITURA
Art. 5 (Servizio di acquedotto)
1. La Società presta il servizio di acquedotto per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite e in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. La Società assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all’apparecchio di misura generale.
3. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico fisiche e igienico sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano e potabile nel rispetto delle normative vigenti. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio, nel contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzione sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a causa di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento nonché nella Carta del SII.
Art. 6
(Servizio di approvvigionamento idrico)
1. La Società fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione.
2. Il servizio è subordinato alla realizzazione, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dalla Società, delle opere necessarie alla fornitura. In particolare, dovrà essere realizzata una sconnessione idraulica, a mezzo di una vasca con funzionamento a pelo libero, tra il sistema di adduzione e quello di subdistribuzione; ciò per motivi di ordine igienico-sanitario e di corretta regolazione della portata.
Art. 7 (Servizio di fognatura)
1. La Società somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle fognature bianche in quanto non afferenti al SII e la cui gestione resta di competenza degli enti locali loro proprietari.
3. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle modalità previste dall’Autorità competente, sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all’utilizzo del servizio, sono fissati limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio.
4. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.
Art. 8
(Condizioni per la somministrazione dei servizi di acquedotto e fognatura)
1) Nelle zone in cui la rete idrica o di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire a seguito di formale affidamento in gestione alla Società. Quest’ultima assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità ai propri standard qualitativi e costruttivi, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese per le verifiche tecnico-funzionali stabilite dalla Società.
2) Nelle zone non servite da rete idrica e/o di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate o in cui le infrastrutture esistenti non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune e a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione e/o di fognatura oltre alle spese per la derivazione.
Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
3) Le opere acquedottistiche e di fognatura restano di proprietà degli Enti Locali e, in quanto opere specialistiche, quando affidate al Gestore, sono realizzate da quest’ultimo, che ne resta responsabile ai fini della gestione della rete e della erogazione del servizio.
Nell'ambito di risoluzione di interferenze sulle infrastrutture demaniali di proprietà degli enti locali affidate al Gestore, quest’ultimo si riserva la facoltà di avvalersi del soggetto interferente per la progettazione e la realizzazione di ogni intervento occorrente per la risoluzione e/o gestione della interferenza a spese dell’interferente, previa sottoscrizione di specifica convenzione contenente le relative obbligazioni in capo alle parti.
Art. 9
(Servizio di depurazione)
1. La Società fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell’impianto, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Le norme indicate nel presente Regolamento, stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della gestione del SII come previsto dal D.Lgs 152/06;
- tutelare le infrastrutture degli impianti pubblici di depurazione; promuovere un corretto e razionale uso delle acque favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.
Art.10
(Servizio Idrico Integrato)
Nei territori dei Comuni ove la Società somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, quello di fognatura e quello di depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata agli utenti alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 11
(Uso dell'acqua e delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione)
1. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
2. La Società somministra acqua prioritariamente per uso potabile, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Per tali altri usi la Società si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
3. La Società somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
4. L'acqua somministrata non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli specificati nel contratto.
5. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
6. L’acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo e resta, altresì, vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco del contratto stesso, con diritto della Società, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.
7. È fatto divieto a chiunque di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi.
8. La Società è responsabile della potabilità dell’acqua fino all’apparecchio misuratore.
Art. 12 (Tipologie di forniture)
1. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi e tipologie di fornitura ai quali corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione:
A. uso potabile ed igienico-sanitario:
a) Uso domestico: riguarda l’erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro. Tale
tipologia si suddivide in:
- uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell’intestatario del contratto,
- uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo di non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto,
- uso condominiale: fornitura effettuata con unico contatore destinato a servire più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.
Nei soli casi in cui il Comune abbia autorizzato l’installazione dei relativi servizi igienici ovvero dichiari agibile o abitabili i relativi immobili, l’uso domestico potrà essere concesso anche per locali con categoria catastale C2 (uso deposito) e/o C6 (uso autorimessa).
La somministrazione del servizio di fognatura e depurazione concessa per l'uso domestico riguarda gli scarichi come classificati al successivo articolo 43 commi 1 e 2.
b) Uso non domestico:
- uso commerciale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti caratterizzati dall’esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare d’impresa e fornitura destinata ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;
- uso agricolo: fornitura destinata a imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché fornitura destinata all’allevamento di animali;
- uso industriale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un processo industriale che richiede l’uso di acqua potabile ai fini della produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati, di fornitura di servizi all’industria e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze. La somministrazione del servizio di fognatura e depurazione concessa per l'uso industriale riguarda gli scarichi come classificati al successivo articolo 43 commi 1 e 2;
- uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc.) e forniture per bocche antincendio;
- uso pubblico disalimentabile: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) diverse dalle precedenti;
- altri usi: forniture occasionali e provvisorie quali in via esemplificativa e non esaustiva quelle indicate nei successivi commi 4 e 5.
B. Uso non potabile:
a) artigianale, agricolo ed industriale: riguarda la fornitura di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto b del presente articolo ovvero che non richiede acqua potabile (nel caso l’utenza sia allacciabile ad una rete non potabile);
b) antincendio: riguarda specifiche derivazioni provviste di contatori a servizio di impianti antincendio muniti di apposita certificazione secondo la normativa vigente.
2. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.
3. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.
4. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde l’apposito profilo tariffario denominato “Altri usi”:
cantiere: riguarda l’erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche.
svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.
5. La Società potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l’erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto l’apposito profilo
tariffario denominato “Altri usi”.
CAPO III
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 13
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l’interessato deve farne richiesta alla Società presentando la documentazione prevista e sottoscrivendo il relativo contratto di somministrazione, nel quale è dichiarato dall’utente l’uso al quale la fornitura è destinata.
2. La documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura è disponibile presso gli Sportelli al pubblico, per via telematica può essere scaricata dal sito internet del Gestore tramite il servizio di “Sportello on-line” (AQPf@cile), oppure ancora scrivendo una email a xxxxxxx@xxx.xxx.xx ovvero telefonando al Servizio Clienti – numero verde commerciale 800 085 853 o componendo il numero 080.234.34.98 da cellulare e dall’estero.
3. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) l’uso al quale la somministrazione è destinata:
- Nel caso di fornitura ad uso domestico, dovrà essere specificato se trattasi di:
uso domestico residente;
uso condominiale;
uso domestico non residente.
In caso di utenza per uso domestico residenziale, inoltre, dovrà essere specificato il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire e il numero effettivo di componenti il nucleo familiare presso ciascuna unità ad uso abitativo. Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore, mediante autocertificazione, qualsiasi variazione intervenuta successivamente.
- Per usi non domestici la domanda deve almeno specificare le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d’uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessarie a dimensionare la fornitura e classificare correttamente la tipologia d’uso).
- Per le forniture ad uso antincendio, la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche della
fornitura richiesta e dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali;
b) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l’immobile;
c) l’ubicazione dell’immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
d) la concessione edilizia;
e) i dati catastati dell'immobile;
f) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (scuole, ospedali, caserme, alberghi, ecc.);
g) il codice di classificazione delle attività economiche ATECO in caso di utenze commerciali o industriali;
h) il codice univoco ufficio (CUU), il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), in caso di utenza ad uso pubblico;
i) il codice destinatario per la fatturazione elettronica, ove previsto;
j) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
k) l’Autorizzazione allo scarico o l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dall’autorità competente;
l) in caso di richiesta di sola somministrazione idrica, per immobili non allacciati alla pubblica fognatura, occorrerà documentare o attestare la conformità del sistema di raccolta delle acque reflue domestiche al Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011.
4. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto a cura del proprietario dell’immobile, se diverso dal richiedente alla esecuzione, posa e concessione servitù per l’esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti e all’allacciamento del servizio. In mancanza, occorrerà una autocertificazione da parte del richiedente di possedere i detti titoli con espresso esonero e manleva della Società da ogni responsabilità ed incombenza.
5. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione della tipologia di fornitura da erogare.
6. Si intendono zone servite da acquedotto, fognatura e/o depurazione le zone incluse nel “centro abitato” come individuato dall’ art. 3 del Codice della Strada, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 41 del 9 agosto 2019 e s.m.i. e dagli eventuali
provvedimenti attuativi dell’AIP.
7. La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 3.
Art. 14
(Destinatario della somministrazione)
1. Le somministrazioni sono effettuate agli utilizzatori reali ovvero a coloro che sono legittimati alla sottoscrizione del contratto: il proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale di godimento (affittuario, conduttore, locatore, usufruttuario, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, appaltatore d’azienda, ecc.), l’amministratore in carica in caso di utenze condominiali, il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.
2. Per la fornitura temporanea dell'acqua per cantieri edilizi ad uso occasionale e provvisorio, il contratto di utenza è intestato al costruttore o al proprietario della costruzione.
3. Al fine della corretta individuazione della tipologia d'uso e della conseguente fatturazione dei consumi, la somministrazione avverrà per singolo utente/unità immobiliare servita e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
4. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto, solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica di installare contatori separati, almeno atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenze domestiche da quelle non domestiche. In caso di un unico contratto per più unità immobiliari, i rapporti tra il Gestore e l’utente saranno regolati secondo le modalità indicate nel successivo Capo V “Impianti interni” del presente Regolamento.
5. La Società ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti, mantenendo la singolarità del contratto e dell’apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
6. Per le somministrazioni preesistenti all’approvazione del presente Regolamento si rinvia al precedente art. 2.4. Per l’adeguamento e il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.
Art. 15
(Perfezionamento del contratto e deposito cauzionale)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, oltre al versamento dell’importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (oneri di istruttoria), il richiedente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione AEEGSI n. 86/2013, così come modificata dalla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013, all’atto della sottoscrizione del contratto, il Gestore può richiedere all’utente il versamento di un deposito cauzionale determinato in misura pari al valore medio per tipologia d’utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli utenti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette ed hanno un consumo annuo fino a 500 mc e per le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale (bonus sociale idrico), secondo quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente.
Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall’ARERA e l'eventuale differenza è riportata in bolletta.
Detta cauzione deve essere restituita in bolletta entro il termine di trenta giorni dalla cessazione del contratto, previa verifica dell’assenza di insoluti, maggiorata degli interessi legali maturati a partire dalla data di versamento fino alla data di riaccredito nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti dalla Carta del SII. Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dalla citata Deliberazione AEEGSI n. 86/2013 e s.m.i., tra cui la fideiussione.
3. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all’ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso la Società, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti.
4. La Società darà avvio alla fornitura dalla data del verbale di installazione contatore e/o attivazione del pozzetto sifone.
5. In caso di variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna attivo (voltura), nel rispetto del relativo standard previsto dalla pro
tempore vigente Regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII), la Società darà avvio alla fornitura dalla data della richiesta di voltura da parte dell’utente, se corredata di lettura di avvio della nuova fornitura.
6. Restano a carico dell’utente le spese relative all’imposta di bollo.
7. La Società provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell’utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale o mediante altra modalità resa disponibile dalla Società e richiesta dall’utente. Resta l’obbligo per l’utente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto tramite uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società o presso gli Sportelli commerciali presenti sul territorio gestito dalla Società.
Art. 16 (Durata dei contratti)
1. I contratti di somministrazione, salvo diversa disposizione, sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
3. I contratti di fornitura temporanea dell’acqua per cantieri edilizi ad uso occasionale e provvisorio terminano con la fine della validità del titolo edilizio o, se precedente, con l’ultimazione dei lavori di costruzione, che dovrà essere comunicata al Gestore ai fini della cessazione/innovazione contrattuale.
4. La facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1569 del Codice Civile è esercitata per iscritto da parte del titolare del contratto o dei suoi eredi o aventi causa, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.
Art.17
(Recesso dal contratto e cessazione della fornitura)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato, o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Società mediante uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società.
Il recesso comporta la disattivazione della fornitura con la rimozione del contatore, entro lo standard di qualità previsto dalla RQSII, e la cessazione del rapporto
contrattuale.
Nel caso di disdetta con richiesta di rimozione del misuratore, la rescissione del contratto avverrà con la rimozione del contatore, che dovrà avvenire nei termini previsti dalla Carta del SII, previo rilievo della lettura di cessazione (se non già comunicato dall’utente cessante).
Trascorsi 6 mesi dalla rimozione del contatore senza alcuna richiesta di riattivazione della fornitura, per ragioni igienico-sanitarie il Gestore provvederà alla rimozione fisica dell’impianto.
Nel caso di disdetta con contestuale perfezionamento della voltura, secondo quanto previsto all’art. 15.4 del presente Regolamento, gli obblighi contrattuali per l'utente che ha presentato disdetta si estinguono all'atto della sottoscrizione del contratto da parte dell'utente subentrante, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18 comma 4.
2. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia in posizione accessibile, l'utente finale deve garantire l'accesso al misuratore al personale del Gestore.
Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espresso dall'utente finale che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni.
3. Il recesso comporta la restituzione del deposito cauzionale in bolletta. L’utente che ha fatto richiesta di recesso è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto a saldo dei consumi.
1. In caso di cambiamento del nominativo dell'utente al quale il contratto è intestato, il nuovo utilizzatore avente titolarità dovrà richiedere la voltura fornendo idonea documentazione e l’autolettura del contatore; in mancanza della stessa, e in assenza di quanto previsto dal precedente articolo 14, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimane il titolare del contratto.
2. In caso di voltura da parte di un nuovo cliente nel contratto di somministrazione, lo stesso potrà essere stipulato solo a fronte della regolarizzazione dei pagamenti del contraente uscente, salvo il caso in cui il nuovo cliente autocertifichi l’estraneità al debito pregresso relativo al contratto cessato.
A completamento della voltura, il nuovo utente riceverà, con la prima fattura consumi, l’addebito del deposito cauzionale, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera AEEGSI 86/2013, così come modificata dalla Delibera AEEGSI 643/2013, e dell’imposta di bollo così come per legge.
3. Agli effetti del rapporto tra Gestore e utente, la sottoscrizione della domanda di voltura/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto; pertanto, il nuovo utente per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto.
4. In tutti i casi in cui la fornitura oggetto di voltura risulti interessata da morosità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 655/2015, la Società ha facoltà di:
a) richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445 s.m.i., eventualmente corredata da opportuna documentazione che attesti l’estraneità del debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui la Società accerti che il nuovo utente già fruiva, a qualunque titolo, dell'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico.
5. In caso di richiesta di voltura da parte del nuovo utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, la Società provvede alla stipula del nuovo contratto entro un tempo massimo pari allo standard previsto dalla RQSII per l’esecuzione della voltura. La Società, inoltre, con la fattura di cessazione del contratto, comunica all’originario titolare l’addebito dei consumi rilevati fino al giorno della voltura e/o di ulteriori eventuali spese.
Art. 19
(Trasformazione delle destinazioni d’uso e modifica del numero di moduli contrattuali/unità immobiliari in caso di uso condominiale)
1. In caso di richiesta di trasformazione d’uso della somministrazione o di modifica del numero di moduli contrattuali/unità immobiliari il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.
2. Nel caso in cui la modifica comporti la realizzazione di lavori da parte del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste al precedente art. 15.
3. La Società, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere e quindi all’emissione della fattura di saldo finale. La Società provvederà ad addebitare con l’emissione della prima fattura utile i consumi riferiti al periodo e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati oltre all’addebito del deposito cauzionale e dell’imposta di bollo così come per legge.
Art. 20
(Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità)
1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura secondo le modalità indicate dal Gestore. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento deve essere di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale.
4. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro, di norma, il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento all’art. 18, all’utenza che subentra o voltura un contratto non è addebitabile la morosità pregressa, salvo che il subentrante risulti non estraneo al consumo che ha determinato la morosità.
6. In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, la Società provvede ad inviare all’utente medesimo un sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Su richiesta dell'utente il Gestore è tenuto ad inviare copia della/e fattura/e insoluta/e.
7. Nel caso in cui persista la morosità dell’utente finale dopo l’invio del sollecito bonario di pagamento e decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, la Società provvede ad inviare all’utente medesimo una comunicazione di costituzione in mora che vale anche come diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454
c.c., attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o posta elettronica certificata), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate.
Nella costituzione in mora sono tra l’altro evidenziati:
a) il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti;
b) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
c) le modalità con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) le conseguenti azioni per il recupero del credito e, ove previsto, per la disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto.
8. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà preceduta dalla limitazione di flusso, qualora il misuratore sia accessibile e le condizioni tecniche lo consentano. Nella costituzione in mora dovranno essere indicate le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura.
9. La Società garantisce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti come successivamente precisato all’art.40 del presente Regolamento.
10. La Società procede alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura dell’utente finale nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
a) il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste dal citato REMSI;
b) successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini, comunicati nella costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo dimostri di aver estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei termini previsti;
d) il Gestore abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti
a più di due anni.
11. In particolare, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti disalimentabili, la Società esegue la sospensione della fornitura solo successivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
b) all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
c) all’invio di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di limitare la fornitura.
12. In caso di morosità delle utenze condominiali, la Società non procede alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un’unica soluzione, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto.
La Società procederà alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro 6 mesi dall’avvenuto pagamento parziale, l’utenza condominiale non provveda al saldo dell’importo dovuto.
13. In caso, invece, di morosità dell’utente domestico residente non disalimentabile di cui al successivo art. 21 comma 2 del presente Regolamento, la Società procede alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
a) il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità previste dal citato REMSI;
b) il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
c) siano decorsi i termini, comunicati nella costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.
14. Per gli utenti finali non disalimentabili la Società addebiterà all’utente i costi del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora così
come indicati nell’Allegato 3 nonché gli eventuali interessi di mora previsti al successivo art.40 comma 4 disciplinati dal REMSI.
15. Per gli utenti finali domestici residenti diversi da quelli non disalimentabili, il Gestore potrà richiedere, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, esclusivamente i costi sostenuti per l’intervento di limitazione ivi inclusi quelli del limitatore di portata. Saranno altresì addebitate le spese di sospensione/disattivazione della fornitura, di ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
Art 21 (Sospensione della fornitura)
1. La Società procede alla sospensione della fornitura, oltre ai casi di morosità previsti dal precedente art. 20, nei seguenti casi:
a) qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo V del presente Regolamento;
b) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 33 e 34 del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’Art. 22;
c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società secondo l’art. 23 del presente Regolamento;
d) estinzione del titolare del contratto “persona giuridica” per cancellazione dal registro delle imprese e conseguente cancellazione della partita IVA, senza che il titolare del contratto ne abbia dato comunicazione secondo i canali predisposti dalla Società;
e) fallimento dell’utente.
2. In nessun caso, ad eccezione di quanto statuito al comma 1 precedente, la Società può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile, inteso come l’utente appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) utenti diretti beneficiari del Bonus sociale idrico, ai sensi dell’art. 3.2 del Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di
acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI), approvato dall’ARERA con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017;
b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile”, così come definite all’art. 8.2 del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), approvato dall’ARERA con Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017.
3. Non potrà essere sospesa la fornitura di acqua in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie di cui il Gestore è a conoscenza (beneficiari di bonus sociale idrico).
4. Non potrà essere limitata o sospesa la fornitura di acqua nei giorni prefestivi o festivi.
Art. 22
(Disattivazione della fornitura e Clausola risolutiva espressa)
1. La Società procede alla disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del contratto di somministrazione qualora, dopo aver sospeso la fornitura, persista la morosità dell’utente finale disalimentabile, nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione ARERA pro tempore vigente o sia accertata la manomissione di sigilli, apparecchi di misurazione e opere a monte del punto di consegna.
2. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili, la Società non procede alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo i casi in cui:
a) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
b) le medesime utenze non abbiano provveduto nei termini previsti ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
3. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle Autorità competenti ed in tutti i casi di pericolo per persone o cose, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale Puglia n. 29 del 20 agosto 2020 e s.m.i. “Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 Disciplina del demanio e patrimonio regionale, e disposizioni varie”;
b) decesso dell’utente;
c) estinzione del titolare del contratto “persona giuridica” o fallimento dell’utente;
d) prelievi abusivi, ovvero tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dalla Società e non espressamente autorizzati dalla stessa compresa la riapertura di un misuratore sigillato, l’installazione di raccordi al posto di un misuratore rimosso e il prelievo d’acqua dalle prese antincendio idranti per usi diversi da quelli per cui tali prese sono destinate;
e) distruzione dell’immobile;
f) somministrazione per un immobile, o un uso, diverso da quello stabilito in contratto, ivi compreso lo scarico in fognatura di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione;
g) sub-fornitura del servizio o cessione dell’acqua a terzi; non autorizzate dal Gestore
h) revoca dell’autorizzazione allo scarico;
i) accertata ripetuta manomissione dei sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 33 e 34.
4. Nei casi di risoluzione del contratto l’utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per i solleciti bonari e per le costituzioni in mora, per la limitazione/sospensione/riattivazione della fornitura così come precedentemente definito all’art. 20 commi 14 e 15 del presente Regolamento e per la rimozione del contatore (disattivazione della fornitura) ed eventualmente per la rimozione dell’impianto (dettagliate nell’Allegato 3).
5. A seguito di risoluzione del contratto, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, il servizio potrà essere attivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
Ove il Gestore abbia già provveduto alla rimozione dell’impianto, come previsto dal precedente art. 17, l’utente dovrà provvedere, oltre al pagamento delle suddette somme dovute, a richiedere anche una nuova somministrazione ai fini della realizzazione del nuovo allacciamento.
Art. 23
(Decesso dell’utente persona fisica/estinzione dell’utente persona giuridica)
1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dall’utente deceduto. Entro 2
mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante uno dei canali di contatto messi a disposizione dalla Società ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Nel caso di estinzione dell’utente persona giuridica, il titolare del contratto dovrà ugualmente darne comunicazione alla Società nei modi previsti per il decesso del titolare del contratto persona fisica, ma entro un termine massimo di 15 giorni.
2. La Società, qualora venga a conoscenza del decesso dell’utente persona fisica o dell’estinzione dell’utente persona giuridica senza che sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della fornitura secondo le modalità di cui al precedente art. 21.1 lettera c) e d).
Art. 24 (Fallimento dell’utente)
1. In caso di fallimento dell’utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 21.1 lettera e), comunque la Società ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
Art. 25
(Spese per l’esecuzione degli allacciamenti e iter procedurale)
1. La domanda di allacciamento deve essere avanzata al Gestore da chi ha titolo giuridicamente riconosciuto. I lavori relativi alla realizzazione dell'allacciamento idrico, dell’allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, saranno eseguiti a spese del richiedente.
2. I costi di allacciamento sono quelli di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento (Disciplinare tecnico del Servizio di allacciamento) e comprendono tutti i costi relativi alla realizzazione del collegamento alla condotta pubblica, secondo le tariffe in vigore presso la Società e approvate dall’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) territorialmente competente.
3. In particolare, per l’allacciamento idrico, ove esiste la conduttura dell'acqua potabile, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che le condizioni tecniche lo consentano, è tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi e ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte dell’EGA.
4. Quanto all’allacciamento fognario, fatti salvi casi in cui l'obbligo di estensione di rete ricada su un privato a seguito di nuova costruzione o trasformazione urbanistica, la Società provvede, ove necessario ed a carico della tariffa del SII, all’estensione della rete di fognatura su strade comunali al fine di ottimizzare dal punto di vista tecnico e massimizzare la possibilità di allaccio per le varie utenze appartenenti all’agglomerato. Si intende per zona servita, l'agglomerato di cui all'articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Regolamento Regionale Puglia n° 26/2011 e ss.mm.ii., nonché dal presente Regolamento.
5. Per gli scarichi di acque reflue industriali, l’allaccio alla pubblica fognatura è subordinato alla sussistenza di caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell’esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, come disciplinato al Capo VIII.
6. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione a spese del richiedente, spetta alla Società determinare e comunicare al richiedente
stesso le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, al diametro dell’allacciamento idrico, all’allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
7. Per le derivazioni di fognatura o integrate la Società provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell’eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere insistenti in area di proprità dell’utente ossia del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente
8. Le opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori derivazioni ed estensioni.
9. Con la sottoscrizione del contratto di utenza, il richiedente la somministrazione si impegna al versamento del contributo per l’accesso al servizio.
10. Successivamente alla sottoscrizione del contratto e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, la Società provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. La richiesta di pagamento avverrà a partire dalla prima fattura consumi utile, fatto salvo quanto definito nel Disciplinare Tecnico del Servizio di Allacciamento (Allegato 2 al presente Regolamento); contestualmente verrà addebitata l’imposta di bollo così come per legge ed applicato il deposito cauzionale.
11. L’utente, entro 30 giorni dall’attivazione della fornitura, consegna alla Società copia della dichiarazione di conformità dell’impianto interno alla regola d’arte, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.
12. Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, per motivi non imputabili alla Società, per oltre 6 (sei) mesi, la stessa avrà facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
13. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice di utenza e quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare
l'utenza stessa dichiarando la lettura finale del misuratore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
14. Il richiedente è considerato rinunciatario ad ogni effetto se il preventivo/contratto per la somministrazione dei servizi non è accettato nei tempi previsti dalla regolazione ARERA pro tempore vigente. Inoltre, il contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 detto “Codice del Consumo” e s.m.i.; è fatta salva la facoltà per l’utente di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 giorni lavorativi dal completamento del contratto sottoscritto, inviandone comunicazione scritta alla Società. È data facoltà all’utente di richiedere la rinuncia al diritto di recesso.
15. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, dovrà comunque versare le spese già sostenute dal Gestore e opportunamente documentate, al netto delle somme eventualmente versate a tale titolo.
Art.26
(Spostamento contatori: costi e disposizioni)
1. L’esecuzione dei lavori di spostamento del contatore sarà effettuata unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a totale carico di quest’ultimo secondo le tariffe in vigore presso la Società, approvate dall’EGA territorialmente competente così come definite nell’Allegato 3 del presente Regolamento
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle eventuali relative opere di derivazione stabilita dalla Società, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, sono a carico del Gestore.
3. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.32 e dell’Allegato 3.
Art. 27 (Prescrizioni tecniche)
1. Sono escluse di norma le somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere, mediante la stipula di un contratto ad uso
occasionale e provvisorio, a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.
2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura.
3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti forniti di misuratore, nel numero richiesto. Tale uso è destinato esclusivamente per il riempimento di vasche di accumulo a servizio di sistemi antincendio; pertanto, per la realizzazione degli allacciamenti, l’utente deve aver realizzato preventivamente un impianto antincendio autorizzato e conforme alle normative vigenti, e deve provvedere nel fornire documentazione e certificazioni in merito.
4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.
5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
6. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.
A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le
caratteristiche indicate nel Capo VIII “Autorizzazione allo scarico” del presente Regolamento.
Art. 28
(Impianti e reti interni di acquedotto)
1. L'impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. È vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
3. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l’idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell’acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora l’utente prelevi acqua anche da fonti alternative, è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l’acqua fornita dalla Società e quella di diversa provenienza.
5. L'utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, ecc.) sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all’antincendio.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo e impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dalla Società.
7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. La Società, pur non avendone l’obbligo, si riserva la facoltà di verificare gli impianti e gli apparecchi dell’utente.
9. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, dove risulta installato un unico contatore, il Gestore considererà una sola richiesta di somministrazione ad uso condominiale ed emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni utente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato.
10. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.
11. In caso di richiesta da parte dell’utente/i, il Gestore favorisce, nei casi di utenze condominiali che sottendono più unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, ove tecnicamente possibile, l’installazione di contatori differenziati atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestica da quelli relativi alle non domestiche (Allegato 1 del presente Regolamento: “Regolamento per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole”). Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio le cui spese sono a carico dell’utente/i, che dovrà/dovranno contrattualizzarsi e realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
12. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, in caso di richiesta da parte dell’utente/i, il Gestore favorisce, ove tecnicamente possibile, l’installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d’uso. Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio le cui spese sono a carico dell’utente/i, che dovrà/dovranno contrattualizzarsi e realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori, attestando in via preliminare all’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione, la configurazione delle reti interne.
Art. 29
(Impianti e reti interni di fognatura)
1. L'impianto di fognatura nell’interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese dell’utente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. È vietato:
- realizzare reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, di tipo misto che convoglino nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate;
- l’allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della rete fognaria pubblica;
- l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dalla Società.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l’immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.
Art. 30
(Prescrizioni e verifiche degli impianti interni)
1. La Società si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. La Società si riserva la facoltà, previo appuntamento concordato, di verificare dal lato tecnico e igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio, qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l’utente deve darne preventiva comunicazione alla Società e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, o in caso di reiterato diniego all’ispezione da parte dell’utente, la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’utente.
CAPO VI
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 31 (Apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti e installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo, calibro e caratteristiche metrologiche è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario. L'utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura della Società, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno, ad eccezione dei casi di contatore di grande calibro.
3. La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all’utente. Nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, la Società si riserva di addebitare all’utente stesso le relative spese.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l’utente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dalla Società, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. La Società potrà richiedere l’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell’utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
Art. 32
(Posizione, custodia e spostamento degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata e collocati nella posizione ritenuta più idonea dalla Società in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale della Società stessa.
2. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli forniti dalla Società, muniti di serratura la cui chiave è consegnata all’utente. Il
gruppo di misura deve restare all’asciutto e quindi il manufatto dovrà essere costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno. Dovrà, inoltre, essere munito di un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.
3. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia, la Società si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta alternativa.
4. La Società si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione all’utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche e alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. L’utente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell’impianto interno.
5. Tutti gli apparecchi di misurazione sono forniti, in uso all’utente, funzionanti e provvisti di iscrizioni regolamentari, marchi, sigilli o altre protezioni, anche di tipo elettronico, in conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, nonché di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
6. L’utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
7. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. È tenuto a preservare da manomissioni il misuratore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.
Art. 33
(Lettura degli apparecchi, guasti, rimozione e sostituzioni)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno. Il Gestore è tenuto a effettuare un numero minimo di tentativi di raccolta della misura secondo quanto disciplinato dalla pro tempore vigente Regolazione del servizio di misura nell’ambito del SII a livello nazionale (TIMSII).
2. L'utente riconosce al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio,
rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura.
3. L’utente potrà procedere all’autolettura, nel rispetto di quanto previsto dalla pro tempore vigente Regolazione del servizio di misura nell’ambito del SII a livello nazionale (TIMSII).
4. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 22.
5. Qualora il Gestore, nei casi precedenti – inclusi i casi di prelievo abusivo senza manomissione del contatore o in sua assenza – o comunque in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata mediante il consumo stimato “Cs”. La Società provvederà alla determinazione del consumo utilizzando il “Cs” calcolato in base a quanto previsto dal TIMSII e, ove non sussistano dati storici da cui ricavare il consumo medio annuo “Ca” dell’utente, procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal Gestore.
6. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamento per dolo, colpa o incuria che sono a carico dell’utente.
7. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall’utente. Copia del verbale è rilasciata all’utente in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dell'utente, potrà essere richiesta al Gestore.
8. L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società e, analogamente, la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d’arresto, nel rispetto dei relativi standard previsti dalla citata RQSII. Per quanto riguarda la verifica del livello di
pressione, la relativa misurazione avverrà nell’ora di minimo prelievo. Per quanto riguarda la verifica del corretto funzionamento del contatore, ove sia possibile, in caso di anomalie rilevabili in loco, AQP accerta lo stato di funzionamento del misuratore presso l’impianto idrico dell’utente e provvede, allo stesso tempo, alla sua sostituzione con un nuovo misuratore definitivo, senza costi a carico dell’utente. Ove non sia possibile eseguire l’accertamento in loco AQP, in contraddittorio con l’utente, rimuove il misuratore e lo trasferisce per la verifica in laboratorio, provvedendo allo stesso tempo alla sua sostituzione con un nuovo misuratore definitivo, senza costi a carico dell’utente. Nel caso in cui, in esito alle prove metrologiche effettuate in laboratorio, il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè con errore d’indicazione percentuale entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate all’utente le spese di verifica applicate dalla Società, così come determinate dall’EGA territorialmente competente. L’utente può presenziare alle attività di verifica o delegare persona di sua fiducia.
9. Nel caso in cui la Società, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell’apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare all’utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, la ricostruzione sarà effettuata utilizzando il consumo stimato “Cs” così come precedentemente definito e previsto nel TIMSII, a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile. Non sussistendo idonei consumi storici per calcolare il consumo medio annuo “Ca”, si procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente finale è stato attribuito dal Xxxxxxx, anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
Art. 34
(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)
1. Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi: acque reflue industriali, acque reflue assimilate e acque meteoriche; la Società dispone l’installazione a cura e spese dell’utente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo e campionamento degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Agli insediamenti che
nel ciclo produttivo utilizzano acque derivanti da punti di attingimento privati, unitamente a quello AQP, la Società può imporre l’installazione del misuratore sul punto di scarico, che può avvenire anche su richiesta dell’utente. In entrambi i casi, la predisposizione del contatore allo scarico è a cura e spese dell’utente, secondo le prescrizioni tecniche di AQP.
2. Il Gestore provvederà a valutare e individuare la tipologia di misuratore da installare per ogni caso specifico in relazione alle condizioni e alle caratteristiche del singolo scarico, quali a titolo esemplificativo, allacciamento in pressione o a gravità, tipologia di refluo scaricato, origine del refluo, reti fognarie interne miste o separate, portate scaricate, dimensioni e materiali delle condotte, condizioni di conservazione delle condotte, ubicazione, spazi. La Società, in luogo dell’installazione del misuratore allo scarico, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.
3. L’utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori e i prelevatori.
4. Le spese di manutenzione, riparazioni, modifiche e sostituzione dei sistemi di misurazione di scarico, resi necessari per responsabilità dell’utente, sono a carico dell’utente industriale titolare dello scarico, che è responsabile della loro buona conservazione, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali avarie o manomissioni.
5. Nel caso di guasti o irregolarità nel funzionamento del misuratore, l’utente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Società al fine di accertare le cause dei guasti e provvedere al suo ripristino. La richiesta va inoltrata al Gestore nelle modalità previste dalla Carta del servizio idrico integrato.
6. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta della Società o dell’utente, previo accordo con la medesima.
7. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le
eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.
8. La Società comunque provvederà all’effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell’art. 33 comma 9 del presente Regolamento.
CAPO VII
MODULI CONTRATTUALI/UNITA’ IMMOBILIARI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
1. Per le somministrazioni di acquedotto e per quelle integrate è previsto che nel contratto sia indicato il numero di moduli contrattuali/unità immobiliari, così come stabilito dal TICSI.
2. Per gli usi domestici residenti il numero di moduli contrattuali è commisurato al numero di unità abitative e l’applicazione dell’articolazione tariffaria viene effettuata in base all’effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente o, in assenza, secondo il criterio pro capite di tipo standard; per le utenze condominiali è, invece, pari alle unità immobiliari domestiche e non domestiche da servire.
3. Per gli usi pubblici diversi dalle fontanine e dagli idranti stradali e per gli usi commerciali il numero di moduli contrattuali è pari al numero delle presenze stabili (posti letto, posti a sedere, numero dipendenti, numero alunni, ecc.) diviso cinque.
4. Per gli usi pubblici fontanine e idranti stradali il numero di moduli contrattuali è stabilito dalla Società sulla base di quanto richiesto dall’utenza pubblica di riferimento per il servizio da erogare.
5. Per gli usi industriali il numero di moduli contrattuali è stabilito dalla Società sulla base di quanto richiesto dall’utente per il servizio da erogare e in relazione all’attività da svolgere.
6. Non è previsto un numero di moduli contrattuali per gli usi antincendio, navi e natanti, provvisorio e occasionale e per le somministrazioni ai subdistributori.
Art. 36 (Determinazione delle tariffe)
1. La Società applica le tariffe per i servizi somministrati così come stabilite dall’EGA territorialmente competente, in conformità alla regolazione ARERA pro tempore vigente, e approvate in via definitiva dall’ARERA.
2. Le tariffe di acquedotto sono relative agli importi dovuti quali quote fisse e ai volumi di acqua consumata espressi in metri cubi. Qualunque imposta o tassa stabilita a
carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all’importo per la fornitura dell'acqua.
3. Quanto alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione la determinazione dei corrispettivi è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Ai sensi dell'articolo 155 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle modalità previste dalle delibere dell'ARERA si stabilisce che:
- la tariffa è dovuta dagli utenti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono;
- per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acque fornita, prelevata o comunque accumulata;
- per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di acque reflue industriali di cui al Capo VIII del presente Regolamento, qualora ammessi, il corrispettivo per il servizio di collettamento e depurazione è determinato con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione e i relativi coefficienti sono stabiliti dall’ARERA in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata;
4. Le tariffe sono le medesime per tutti i Comuni serviti dalla Società in riferimento al servizio somministrato nello stesso Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
Art. 37 (Articolazione delle tariffe)
1. L’articolazione delle tariffe del SII è approvata per ciascun anno di riferimento dall’EGA territorialmente competente ed applicata dalla Società in conformità alla normativa ARERA pro tempore vigente ed in base a quanto previsto dal TICSI.
2. La tariffa del servizio di acquedotto e di approvvigionamento ai subdistributori è composta da una quota fissa a titolo di nolo contatore e da una quota variabile. La quota variabile è commisurata al consumo rilevato. La parte variabile della tariffa per il servizio di approvvigionamento è determinata dalla media ponderale delle tariffe base dei singoli usi per i consumi stabiliti in convenzione, ridotta del 35% per tener conto degli oneri di distribuzione a carico del subdistributore.
3. Per l’uso antincendio, fermo restando l’applicazione della quota fissa per nolo
contatore, la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella prevista per gli usi occasionali.
4. Per gli usi alle navi e natanti e per l’uso occasionale, la tariffa è determinata esclusivamente in base al consumo.
5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico o industriale. Per l’uso civile domestico la tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento. Per l’uso industriale la tariffa è in funzione della quantità e qualità delle acque reflue scaricate, ai sensi di quanto previsto dal Titolo 4 del TICSI. Per l’uso industriale la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
Art. 38
(Rilevazione dei consumi, autolettura e perdite occulte)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte della Società o di suoi incaricati, ovvero mediante comunicazione dell’utente tramite autolettura secondo le modalità indicate dalla Società e nel rispetto di quanto previsto dalla “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII), fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Società.
2. Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
- per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
- per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura, le utenze condominiali sono considerate una utenza singola.
Anche ai fini della conservazione della risorsa idrica, laddove il Gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura, ne dà comunicazione tempestiva all’utente interessato.
3. Nel caso in cui i tentativi di lettura previsti dalla vigente disciplina ARERA risultino falliti, il Gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base del consumo medio annuo “Ca” determinato nelle modalità previste dalla regolazione stessa.
4. L’utente finale ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al
personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
5. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata e sportello on-line dedicato all’utenza comunicando il codice cliente e il codice della matricola contatore riportati in fattura. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
6. In caso di perdita idrica verificatasi nella rete privata dell’utente e quindi a valle del misuratore, derivante da un fatto accidentale, fortuito ed involontario, che ha comportato la dispersione nel sottosuolo con un consumo anomalo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l’utente può richiedere l’attivazione delle tutele previste dal TIMSII in caso di perdite occulte, che consistono nella rideterminazione degli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
7. Tale rideterminazione viene effettuata dal Gestore previa richiesta dell’utente intestatario della fornitura, corredata da documentazione comprovante il guasto che ha determinato la perdita nell’ambiente e la relativa riparazione, e prevede il ricalcolo delle quote variabili di tali servizi, con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei 3 mesi successivi al fine di consentire la riparazione del guasto, fatti salvi i limiti prescrizionali relativi alla normativa in vigore al momento della richiesta.
8. In particolare, le tutele di prezzo applicate dal Gestore consistono in:
i. esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
ii. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%.
9. Inoltre, l’utente può richiedere al Gestore l’applicazione delle modalità di rateizzazione previste dalla RQSII.
10. Per accedere nuovamente a tali tutele da parte di un singolo utente, devono
trascorrere almeno 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
Art. 39
(Criteri di fatturazione dei consumi)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all’utente anche in acconto sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi reali accertati o su consumi presunti determinati sulla base dei consumi pregressi o riconducibili, mediamente, in ragione del tipo di utenza.
2. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.
Resta l’obbligo per la Società di effettuare il conguaglio dei consumi coerentemente con la periodicità di fatturazione prevista dalla citata RQSII e in considerazione dei tentativi di raccolta della misura previsti dal TIMSII, in base ai consumi medi annui di ciascuna utenza, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore trascurando le frazioni di metro cubo.
4. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione, anche al fine di adempiere agli obblighi previsti dall’ARERA.
Art. 40
(Modalità di pagamento e possibilità di rateizzazione)
1. I corrispettivi dei servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata in fattura e secondo le modalità indicate nella Carta del SII.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione prevista per l’utente, la Società, su richiesta dello stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente, che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (TUBCE) e degli interessi di mora previsti
dalla normativa (REMSI) solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
3. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, la Società concede all’utente la rateizzazione automatica del pagamento della fattura, allegando al documento di fatturazione i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
4. In caso di ritardo del pagamento della fattura relativa a consumi del SII, saranno applicati gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%) così come previsto dalla normativa applicabile (REMSI) riportato in bolletta nonché sul sito internet del Gestore.
5. In ogni modo, decorsi i termini indicati in fattura ovvero in caso di inadempienza del piano di rateizzazione della fattura presentato dall’utente, la Società si riserva la facoltà di procedere con le azioni di recupero coattivo del proprio credito con le quali, in via stragiudiziale o in virtù di un provvedimento giudiziario, viene accertata l’esistenza del credito e il mancato pagamento da parte dell’utente debitore.
6. Per quanto riguarda le prestazioni che prevedono un corrispettivo da parte dell’utente finale sono definite dall’EGA le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati nell’Allegato 3 al presente Regolamento, sono soggetti ad adeguamento annuale secondo il tasso di incremento tariffario. Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell’utente finale in seguito all’emissione di fattura da parte del Gestore, con le modalità indicate sulla fattura stessa.
CAPO VIII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, assimilate o assimilabili, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l’obbligo di acquisire il permesso di costruire ai sensi dell’art. 25 del presente Regolamento.
2. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche assimilate ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge regionale Puglia n. 31 del 2 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni, la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali viene inoltrata dal SUAP o dall’Autorità competente al Gestore che provvede al rilascio del relativo parere tecnico di competenza nell’ambito dei procedimenti di AUA o di AIA, come descritto ai commi successivi.
2. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AIA, in quanto ricompresi nell’elenco di cui all’allegato VIII parte II del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente inclusa nell’Autorizzazione integrata.
3. Per gli insediamenti produttivi soggetti ad AUA, ai sensi del decreto legislativo 59/2013, nonché per gli insediamenti soggetti a PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), ex art. 27 bis del decreto legislativo 152/2006, l’autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere espressamente contemplata nel provvedimento autorizzativo unico.
4. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione allo scarico.
Art. 43 (Classificazione degli scarichi)
1. Ai sensi dell’art. 74, I comma, lett. g, del D.Lgs. 152/2006, si definisce scarico domestico l’immissione diretta, tramite sistema stabile di collettamento, di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio, nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio e all’ingrosso e bar.
2. Si definiscono assimilati ai domestici gli scarichi tassativamente individuati dal legislatore all’art. 101 comma 7, lettere a, b, c, d, f. In relazione a quanto previsto al comma 7 bis dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, non possono invece assimilarsi agli scarichi domestici gli scarichi di acque di vegetazione, che generalmente presentano caratteristiche incompatibili con la regolare funzionalità del processo depurativo biologico e il cui potenziale impatto sull’affluente va necessariamente valutato caso per caso.
3. Sono altresì assimilabili agli scarichi domestici, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e, del decreto legislativo 152/2006, nonché dell’art. 3 del Regolamento Regionale Puglia n. 26/2011, le immissioni dirette provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà ai parametri qualitativi indicati dal Legislatore nel DPR 227/2011 tab. 1.
4. Ai sensi dell’art. 74 del decreto legislativo 152/2006, si definisce scarico industriale qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
5. Gli scarichi pluviali di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti, seguono la disciplina speciale dettata dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale n. 26/2013 e le eventuali ulteriori prescrizioni dettate nell’atto autorizzativo.
Art. 44
(Disciplina degli scarichi domestici, assimilati ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici, assimilati e assimilabili sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. È fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche se triturati.
2. I titolari di scarichi domestici, assimilati ed assimilabili, a integrazione degli atti di cui al precedente art.13.3, dovranno presentare la certificazione di cui al Modello 1/A pubblicato sul portale internet del gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio”.
3. I titolari di scarichi domestici, assimilati e/o assimilabili che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006.
4. I titolari di scarichi assimilabili, ex art. 101, comma 7, lett. e del D.Lgs. 152/2006, devono presentare la certificazione di cui al modello 1/A pubblicato sul portale internet del gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” e saranno soggetti a controlli volti a verificarne l’effettiva assimilabilità, nonché ad eventuali prescrizioni a salvaguardia del corpo recettore.
Art. 45
(Disciplina degli scarichi industriali e xxxxxxxx xxxxxxx)
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere sempre conformi ai limiti di emissione dettati dal D.Lgs. 152/2006, parte III, allegato 5, tabella 3 per lo scarico in pubblica fognatura, nonché ai limiti più restrittivi eventualmente prescritti in sede autorizzativa a salvaguardia del corpo recettore e dell’ambiente, per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l’impianto di depurazione urbano non è in grado di trattare.
2. È imposto il divieto di scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell’allegato 5, parte terza, D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, nel caso in cui sia previsto l’affinamento e recupero delle acque depurate per fini irrigui.
3. È imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, qualora il recapito finale dell’impianto depurativo urbano sia costituito dal suolo.
4. È imposto il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, compresi i punti 1,2,3,4,5,6,7 ed 8, qualora il recapito finale dell’impianto depurativo urbano sia costituito, per qualunque ragione, sia pure transitoria, dal sottosuolo.
5. Propedeutico al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è l’acquisizione di un atto di notorietà, ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 445/2000, rilasciato da un tecnico abilitato incaricato dal titolare dell’insediamento in esame, che attesti nel dettaglio le sostanze effettivamente o potenzialmente utilizzate nel ciclo produttivo e l’idoneità dell’impianto di depurazione a servizio dell’insediamento al rispetto dei limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente e dal Gestore.
6. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 27.
7. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento. L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l’eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi della normativa vigente.
Art. 46
(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell’allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e per i parametri non espressi in termini quantitativi ai limiti stabiliti nel precedente art. 45, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest’ultimo non sia in esercizio o risulti inidoneo al trattamento di dette sostanze. La Società si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di
vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della normativa vigente.
2. Immediatamente a valle dello stabilimento produttivo dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall’Autorità preposta al controllo, e a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni come stabilito al precedente art. 27.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.
Art. 47
(Sversamenti accidentali di sostanze inquinanti)
1. In caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti che possano pervenire in pubblica fognatura, i titolari dello scarico o i responsabili dello sversamento sono tenuti a darne immediata comunicazione al Gestore a mezzo telefono al Numero Verde guasti 000 000 000, anche se lo sversamento accidentale è avvenuto all’interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
2. In caso di possibili riflessi ambientali il Gestore dovrà tempestivamente dare comunicazione al Comune competente, alla Provincia ed all’ARPA competente per territorio. Nel caso vi siano riflessi igienicosanitari, con la medesima procedura, il Gestore darà debita comunicazione direttamente all’ASL competente per territorio.
3. Tutte le spese sopportate dal Gestore, dall’ARPA, dall’ASL, dai Comuni e da altri Enti, al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale, sono a carico del responsabile dello sversamento.
Art. 48
(Autorizzazione allo scarico, AUA, AIA e PAUR)
1. L’autorizzazione allo scarico, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) vengono rilasciati al titolare dell’attività da cui ha origine
lo scarico, secondo la disciplina di riferimento (rispettivamente X.Xxx. 152/2006, art. 124, DPR 59/2013 e D.Lgs. 152/2006, art. 27 bis).
2. L’AUA, l’AIA ed il PAUR vengono adottati dall’Autorità competente secondo la rispettiva normativa, recependo il parere tecnico con eventuali prescrizioni, come espresso dal Gestore della rete fognaria e del depuratore.
3. L’autorizzazione allo scarico continua ad essere rilasciata dal Gestore della pubblica fognatura secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. 075/2015, che non ritiene soggetti ad AUA (DPR 59/2013) gli scarichi provenienti da gestori di impianti pubblici; essa ha validità di quattro anni dalla data del rilascio, come per legge.
4. L’AUA, rilasciata dall’Autorità competente di cui all’art 42 del presente Regolamento, ha durata di quindici anni.
5. Per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione in conformità al modello predisposto dalla Società. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell’allegato al relativo modello pubblicato sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nella scheda tecnica dell’insediamento produttivo allegata al succitato modello.
6. Per l’AUA, il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico deve presentare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, che coinvolgerà il Gestore per il parere tecnico di competenza. Con l’istanza di AUA dovrà pervenire il modello di scheda tecnica e i documenti in esso specificati; gli stessi sono pubblicati sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio”.
7. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 5.
8. Un anno prima della scadenza dell’autorizzazione allo scarico o dell’AUA, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo al Gestore o all’Autorità competente. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo
scarico o di AUA. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione. Decorso quest’ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
9. Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione allo scarico o di AUA. Il titolare dello scarico è tenuto altresì ad avanzare nuova richiesta di AUA o di autorizzazione allo scarico, in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo scarico.
10. Per la messa a punto dei processi depurativi, il Gestore può concedere un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni. Il titolare dell’autorizzazione o di AUA dovrà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione all’Autorità competente, tramite posta elettronica certificata, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato.
Art. 49
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il Gestore, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste dagli Artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e della rispondenza fra quanto rilevato e quanto dichiarato dalla ditta.
2. La Società nel caso in cui accerti:
a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c) mancato adempimento ad una delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione allo scarico o nel parere tecnico rilasciato;
diffiderà, fatto salvo quant’altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
3. Fatto salvo quanto definito all’art. 47, allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocata l’autorizzazione fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.
5. La revoca dell’autorizzazione allo scarico, dell’AUA, dell’AIA o del PAUR comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del presente Regolamento.
6. La Società provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso all’utente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico dell’utente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.
Art. 50
(Spese di istruttoria e di controllo)
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente e vengono addebitate in fattura così come definite nell’Allegato 3.
CAPO IX
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 51 (Disciplina dei conferimenti)
1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dalla Società, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, purché:
a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura o ritenuti necessari dalla Società alla salvaguardia del processo depurativo e del corpo recettore;
b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore. Questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Il formulario dovrà riportare nelle Annotazioni la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle Caratteristiche del rifiuto le indicazioni sulle qualità del refluo;
II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
III. contratto di somministrazione della Società/Gestore;
IV. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.
2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento delle acque reflue.
3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
a) disservizio dell’impianto di trattamento;
b) non conformità del campione alle acque conferite;
c) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.
Art. 52
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque reflue da conferire, il trasportatore deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta, pubblicato sul portale internet del Gestore nella sezione “Clienti/Modulistica di servizio” debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
b) gli estremi iscrizione all’Albo nazionale imprese gestori ambientali;
c) la provenienza geografica dei reflui e l’impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
d) il volume dei conferimenti distinti per qualità e quantità.
3. All’atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le relative spese per oneri di istruttoria come stabiliti al precedente articolo 50.
4. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.
Art. 53 (Perfezionamento e durata del contratto)
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento. Il contratto ha la durata di un anno non prorogabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 54
(Controlli sui conferimenti a mezzo autobotti)
1) La Società si riserva di procedere preventivamente, e anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2) Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque reflue nell’impianto.
3) In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
4) In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio della Società nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5) Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare alla Società la somma di € 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, così come definiti nell’Allegato 3, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
Art. 55
(Corrispettivo trattamento acque reflue conferite a mezzo di autobotti)
1. Il corrispettivo per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti è commisurato agli oneri per il ricevimento, verifica, controllo e trattamento delle acque reflue conferite ed è aggiornato annualmente mediante l’applicazione del moltiplicatore tariffario approvato per la
gestione del SII.
Art.56
(Clausola risolutiva espressa)
1. La Società dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui all’art.51 comma 1;
b) mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, degli oneri a titolo di penale previsti all’art.54 comma 5.
Art. 57
(Funzioni di vigilanza e controllo e personale addetto al controllo)
1. La Società dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dalla Società e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Gestore che l’utente è tenuto a denunciare al Gestore.
2. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale tecnico del Gestore, o al personale tecnico esterno espressamente incaricato, tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, il rispetto delle norme e delle prescrizioni autorizzative di cui all’Artt. 45 e 46 del presente Regolamento, anche secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto e gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti ad esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.
4. L’utente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.
5. Il Gestore ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici, qualora emerga il pericolo di possibili impatti negativi sulle infrastrutture a valle o disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli affluenti della
pubblica fognatura.
Art.58 (Esecuzione dei controlli)
1. Fatto salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 152/2006, art. 128, comma 2, il Gestore si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni del Regolamento, con i poteri di cui al D.Lgs. n° 152/2006 art. 129, senza alcun preavviso.
2. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dalla Società. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi.
3. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l’indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006 parte III All. 5 e norme tecniche Manuali APAT IRSA CNR 29/2003).
5. Durante tali controlli i campioni dello scarico prelevati verranno utilizzati anche ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa definiti dalla delibera ARERA
n. 665/2017 (TICSI). Il campione rappresentativo dello scarico dovrà essere prelevato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 - allegato 5 - parte III - punto 1.2.2, in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi ed ai modi di versamento, alla portata ed alla durata degli scarichi.
CAPO XI
SERVIZI E INFORMAZIONI PER LE UTENZE CONDOMINIALI
Art. 59
(Richiesta del servizio di riparto fra le sottoutenze)
1. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, dove risulta installato un unico contatore, il Gestore emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni utente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative.
2. L’utente, nel caso di condominio e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative previste nel “Regolamento per le utenze condominiali” allegato 1 al presente Regolamento, può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
3. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
a) che venga installato, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura del Gestore fermo restando che le responsabilità della Società restano limitate al contatore condominiale;
b) che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore;
c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
d) che l’utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente Regolamento;
e) che la letturazione dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della letturazione del contatore condominiale.
4. Sono a carico dell’utente le spese di:
a) verifica dell’impianto interno;
b) installazione degli apparecchi di misurazione;
c) canone del servizio di riparto come stabilito dal successivo comma 5;
d) canone per la manutenzione del misuratore.
4. Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente Regolamento.
5. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone annuo determinato dalla stessa Società in funzione dell’uso della somministrazione.
6. Alla riscossione dei canoni si provvede secondo modalità fissate in apposito contratto.
Art. 60
(Impianti e reti interne per le utenze condominiali)
1. Gli utenti che desiderano instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovranno realizzare reti distributive private separate (sia in verticale che in orizzontale) afferenti a un punto unico di consegna, dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
2. All’utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le normative vigenti. È inoltre compito dell’utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore ed alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di nuovi edifici in condominio, ove tecnicamente possibile, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare con la stipula di un distinto contratto di fornitura, o almeno l’installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.
4. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate e/o assimilabili alle acque reflue domestiche, anche al fine di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, il Gestore invita il condominio ad effettuare il distacco dell’uso non domestico per l'installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d'uso. Il Gestore su richiesta esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio idrico/fognario e il cliente dovrà realizzare i lavori sulle reti interne private.
5. Per quanto riguarda le modalità di trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole, si rimanda al relativo Allegato 1 al presente Regolamento.
Art. 61 (Informazioni alle utenze indirette)
1. È disposto l’obbligo per il Gestore di comunicare agli utenti indiretti, come definiti all’art. 3, almeno una volta all’anno, talune specifiche informazioni di base sul servizio erogato, e in particolare:
a) l’indicazione dei contatti per il pronto intervento e per il servizio clienti;
b) una indicazione in forma grafica dei consumi dell’utenza raggruppata, che consenta all’utente indiretto di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con le modalità previste dall’art. 9.1. della direttiva trasparenza;
c) una indicazione, a fini comparativi, dei consumi medi giornalieri - espressi in litri al giorno per unità immobiliare – delle tipologie di utenza presenti nell’utenza raggruppata;
d) gli importi fatturati all’utenza raggruppata relativi almeno agli ultimi 12 mesi;
e) le modalità per ottenere le informazioni relative ai livelli di qualità, secondo quanto disposto dal comma 12.1 della direttiva trasparenza;
f) il più recente valore del parametro relativo al consumo medio annuo stimato (Ca), di cui all’art. 3 precedente, indicando sinteticamente le modalità del suo utilizzo;
g) il link alla pagina del sito ARERA in cui sono pubblicati gli standard qualitativi in un ambito di comparazione tra gestori.
2. È, inoltre, fatto obbligo di fornire agli utenti indiretti, come definiti all’art. 3, al fine di applicare più correttamente le articolazioni tariffarie:
a) informazioni relative all’articolazione tariffaria approvata, aggiungendo informazioni specifiche relative alla costruzione della tariffa per le utenze domestiche residenti ai sensi del TICSI;
b) l’indicazione delle modalità utilizzabili per comunicare la numerosità del proprio nucleo familiare e la presenza o meno di contatori divisionali, prevedendo almeno una modalità via e-mail ed una tramite numero di telefono per messaggistica;
c) un modulo per l’espressione del consenso ad essere contattati personalmente dal gestore, indicando la modalità prescelta (cartacea, e-mail, telefono, messaggistica, altro).
CAPO XII
Art. 62 (Adeguamento dei contratti esistenti)
1. Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
Art. 63 (Applicabilità del diritto comune)
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE UTENZE CONDOMINIALI IN UTENZE SINGOLE
Regolamento deliberato dal CD dell’XXX (Xxx. x 00. del 12/12/2020).
La regolazione vigente e le future strategie di intervento dell’Autorità nazionale di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) forniscono gli elementi necessari ad avviare una regolamentazione della gestione degli utenti cosiddetti “indiretti” intendendosi con questo termine i singoli ed effettivi destinatari finali del servizio erogato all’utenza condominiale, ovvero all’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Nel caso degli utenti indiretti, pertanto, la fornitura idrica è intestata ad un’utenza condominiale, gestita dall’amministratore di condominio o da ditte specializzate, e non dai singoli utenti indiretti.
Di seguito viene illustrato un Regolamento che, procedendo per fasi, avvii una valutazione generale dei servizi da predisporre, dia impulso allo sviluppo di strategie di intervento e individui i relativi oneri e adempimenti amministrativi, affinché tutti i titolari di unità immobiliari possano disporre di misuratori, cioè di dati di consumo e di informazioni individuali.
La deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, e il relativo Allegato A, recano l’approvazione del Testo integrato dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), ovvero i nuovi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti. L’Autorità ha espresso in più occasioni un preciso indirizzo con riferimento alla necessità di promuovere specifiche azioni da parte degli Enti di governo dell’ambito (EGA), tese a favorire, nei condomini, l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo finale di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi.
Infatti, all’articolo 26, comma 7, dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR (TICSI), si prevede che “nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l’EGA richiede al gestore del servizio di acquedotto di promuovere l’installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche”;
La deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr e il relativo Allegato A, recano il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”.
Nella Deliberazione dell’Autorità del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr e nel relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) - versione modificata con delibera 547/2019/R/idr, l’Autorità ha ribadito concetti che si collegano al TIBSI, quali quello per cui, per garantire l’effettiva tutela delle utenze domestiche residenti e in particolare degli utenti in condizione di disagio economico e sociale, sia opportuno promuovere misure per rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva in caso di morosità.
Pur tenendo conto dei molteplici vincoli di natura tecnica e delle criticità rappresentate al riguardo dai vari soggetti coinvolti, nelle considerazioni introduttive della citata Delibera 311/2019/R/idr è stata evidenziata la necessità di prevedere un ruolo attivo degli Enti di governo dell’ambito, al fine di richiedere al gestore di promuovere l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo finale di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di free riding.
L’Allegato A della medesima Delibera, all’articolo 7.7, prevede inoltre che, nel caso di utenze condominiali, l’Ente di governo dell’ambito promuova - ove tecnicamente fattibile - l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
Nella deliberazione dell’Autorità del 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”, l’Autorità ha esplicitato tra le linee strategiche della propria attività per il triennio 2019-2021, le attività necessarie a portare a compimento il sistema di tutele già avviato, approfondendo il tema relativo alla “trasformazione impiantistica finalizzata all’installazione di dispositivi di misurazione dei consumi per ogni singola unità immobiliare, comunque ritenuta necessaria per garantire l’efficace applicazione delle disposizioni introdotte dalla regolazione a garanzia del consumatore finale, nonché del principio di Water conservation”.
Il presente Regolamento disciplina, a completamento del vigente Regolamento del servizio idrico integrato e del quale ne diviene parte integrante, le modalità tecniche e contrattuali per la trasformazione in utenze singole delle utenze condominiali.
Il presente Regolamento si applica obbligatoriamente anche alle situazioni di fatto in cui le utenze già provviste di contratto individuale sono alimentate tramite rete di distribuzione posta nella proprietà privata e non risulta stipulato il contratto con un soggetto titolare del contatore posto (o da porre) al confine tra la proprietà pubblica e quella privata.
Negli edifici di nuova costruzione, per ogni unità immobiliare e ove tecnicamente possibile, dovrebbe essere stipulato un distinto contratto di fornitura, intestato secondo quanto previsto dal Regolamento del SII del gestore, salvo che per i contratti di fornitura destinati a servire le parti comuni di cui all’art. 1117 del Codice civile.
Tuttavia, il presente Regolamento disciplina anche le nuove costruzioni e ristrutturazioni per le quali non ricorrano le condizioni tecniche necessarie per porre i contatori di ciascuna unità immobiliare al punto di consegna in adempimento delle recenti disposizioni di legge e indirizzi dell’Autorità nazionale.
Il presente Regolamento entra in vigore, contestualmente alla nuova revisione del Regolamento del servizio idrico integrato, così come adottata dall’Autorità Xxxxxx Xxxxxxxx. Sarà possibile inviare al gestore le richieste di cui ai paragrafi seguenti solo a partire dal 1° luglio 2021.
3 - Condizioni essenziali per la trasformazione
a) Condizioni tecniche.
La condizione tecnica indispensabile affinché possa essere effettuata la trasformazione di cui al precedente paragrafo 2 è che i contatori divisionali interessati alla trasformazione in utenze singole siano ubicati all’interno di aree condominiali liberamente accessibili (locali appositi, giardini condominiali, vani scale, ecc.) ovvero in aree alle quali è consentito, l’accesso libero ed incondizionato da parte del personale aziendale munito di tesserino di riconoscimento o incaricato dalla Società munito di delega/incarico comunemente poste al confine tra proprietà pubblica e privata ai sensi del Regolamento del servizio idrico integrato.
b) Condizioni contrattuali.
L’assemblea dei condomini deve approvare la trasformazione delle utenze da condominiali in singole. Ciascun condomino per le utenze singole e l’Amministratore o il delegato per quella condominiale dovranno quindi sottoscrivere un nuovo contratto di utenza singola con l’azienda/gestore direttamente o mediante delega all’Amministrazione o al delegato del condominio.
c) Sopralluogo preliminare de gestore.
Al fine di verificare l’esistenza delle condizioni tecniche di cui al punto a) nonché la generica assenza di cause ostative alla trasformazione, l’Amministratore o il delegato del condominio richiederà al gestore un sopralluogo preliminare durante il quale sarà messo a disposizione del gestore:
1. lo schema idraulico preesistente;
2. l’elenco completo degli utenti singoli a cui saranno intestati i contratti di fornitura. In tale sede il gestore:
- verifica la generica prefattibilità della trasformazione;
- illustra all’Amministratore o al delegato del condominio gli aspetti tecnici e contrattuali necessari per l’eventuale stipula dei nuovi contratti di fornitura singola, fornendo tutte le informazioni utili al riguardo;
- fornisce i dati tecnici regolanti le dimensioni delle nicchie per l’alloggiamento dei contatori.
Qualora le nicchie esistenti risultino di dimensioni non idonee al posizionamento delle apparecchiature idrauliche, l’Amministratore o il delegato del condominio, in fase di trasformazione dell’impianto, dovrà provvedere all’allargamento delle stesse, anche al fine di consentire l’installazione della nuova portella fornita dall’azienda/gestore.
La richiesta di sopralluogo preliminare di cui al par. 3 punto c) potrà essere avanzata dall’Amministratore o delegato del condominio telefonicamente o attraverso gli ulteriori canali di accesso messi a disposizione dall’azienda/gestore.
Le spese inerenti a tale sopralluogo saranno a carico del condominio e sono pari una tantum a € 49,46 + IVA secondo legge.
5 – Stipula nuovi contratti di fornitura singola e realizzazione allacciamenti
Espletati gli accertamenti tecnici preventivi di cui al paragrafo 3, le richieste di sottoscrizione dei nuovi contratti di utenza singola dovranno essere presentate tutte contestualmente da parte dell’Amministratore del condominio.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
I. Schema idraulico di progetto redatto e sottoscritto da tecnico abilitato;
II. Delibera del condominio per trasformare l’utenza condominiale in singole (verbale nomina amministratore con fotocopia del documento e/o delega);
III. Rilievo dell’impianto esistente – (situazione attuale, schema idraulico preesistente) scala 1:20/1:50. Lo schema deve contenere il diametro delle tubazioni (dal contatore condominiale ai contatori privati) e la posizione dei contatori privati;
IV. Progetto del nuovo impianto – (situazione futura, schema idraulico di progetto) scala 1:20/1:50 – dettagli 1:5. Il progetto deve evidenziare lo schema dell’impianto comprensivo del diametro delle tubazioni, la posizione del/i contatore/i con i particolari dell’alloggiamento (vano contatore/i);
V. Elenco degli utenti singoli a cui saranno intestati i contratti di somministrazione contenente:
a) Persona fisica - nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, numero di un documento d’identità, numero di telefono, indirizzo di esazione;
b) Persone giuridiche, associazioni, condomini – ragione sociale, partita iva e/o codice fiscale, numero di telefono, nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante, codice ATECO attività, indirizzo di esazione.
VI. In presenza di morosità maturata nei confronti del gestore, delibera del condominio che approva il piano di ripartizione del debito complessivo in capo a ciascun condomino (titolare di unità immobiliare) oltre ai criteri da utilizzare per la suddivisione di eventuali ulteriori debiti a maturare fino al completamento della trasformazione.
A seguito della presentazione delle domande, il tecnico del gestore effettuerà un sopralluogo per la predisposizione del preventivo/contratto per ciascuna utenza singola da contrattualizzare. In occasione di tale sopralluogo il tecnico effettuerà tutte le verifiche utili e controllerà la corrispondenza della localizzazione di progetto dei contatori con quanto previsto dalle condizioni tecniche del presente regolamento.
Al fine di concludere l’attività con la stipula dei contratti, il condominio dovrà provvedere a far rimuovere a proprie spese i misuratori vecchi e, come già accennato al par. 3 punto c), ad adeguare le nicchie di alloggiamento dei contatori.
A contrattualizzazione avvenuta, il gestore provvederà all’installazione in contemporanea di tutti i nuovi contatori e delle relative apparecchiature.
Sarà cura del gestore adeguare conseguentemente alla nuova situazione esistente il contratto relativo all’utenza condominiale.
Tutte le opere murarie e idrauliche, con esclusione dell’installazione dei gruppi contatori, dovranno essere eseguite a cura e spese del condominio.
Nella scelta del tracciato e nella posa della tubazione dal contatore condominiale alle utenze singole, dovranno essere seguite le norme di buona tecnica, mentre i materiali costituenti l’impianto dovranno essere rispondenti alle norme vigenti per la distribuzione dell’acqua potabile.
L’eventuale mancata corrispondenza con la reale situazione, che determina l’addebito al condominio di consumi individuali non censiti dall’Amministratore o dal delegato del condominio stesso, non potrà essere imputata all’azienda/gestore.
La trasformazione sarà pertanto effettuata a condizione che tutti i condomini, nonché l’Amministratore o delegato del condominio, abbiano sottoscritto i nuovi contratti di utenza e che sia esplicitamente accettata la clausola che riconosce il diritto di accesso ai contatori agli addetti dell’azienda/gestore in qualsiasi momento, compresi i casi di intervento per limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura per morosità.
Per qualsiasi erogatore di acqua che serva il condominio (ad esempio cannelle, autoclavi, addolcitori di uso comune) potranno essere installati, nel caso in cui l’impianto non sia riconducibile ad un’unica derivazione, singoli contatori e dovrà essere stipulato un contratto di fornitura per ognuno, intestato al condominio medesimo.
Eventuali debiti pregressi saranno trasferiti dal gestore sul nuovo contratto per la parte di competenza del singolo condomino come indicata nel piano di suddivisione approvato dall’assemblea.
Ogni singolo contratto di fornitura stipulato con l’azienda/gestore seguirà i criteri di fatturazione stabiliti dal Regolamento del servizio idrico integrato vigente nonché le modalità relative ai depositi cauzionali stabiliti dal Regolamento stesso.
Ai sensi del medesimo Regolamento il contatore generale dell’utenza condominiale rappresenta il punto di consegna e l’eventuale differenza di consumi tra il contatore generale e la somma dei contatori singoli sarà addebitata all’utenza condominiale applicando le condizioni tariffarie dell’uso domestico condominiale.
Nei casi di cui al paragrafo 2 l’azienda/gestore richiederà agli utenti di individuare un delegato (Amministratore di condominio, consorzio stradale o altro) che dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla richiesta, alla domanda di preventivo per l’istallazione del contatore condominiale da porre al confine tra la proprietà pubblica e quella privata. La sottoscrizione del contratto di fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dall’accettazione del preventivo.
8 - Competenze e responsabilità
Le competenze dell’azienda/gestore terminano, ai sensi del Regolamento del servizio idrico integrato, con il punto di consegna, quale elemento di separazione tra la proprietà pubblica delle reti che spetta agli enti locali territoriali e la proprietà privata, che è rappresentato dal contatore generale installato al confine tra la proprietà pubblica e quella privata.
Tutto ciò che risulta posto a valle del punto di consegna (colonne montanti, autoclavi, addolcitori, ecc.), con esclusione del gruppo contatori individuali, è pertanto di competenza e proprietà privata degli utenti che ne assumono la completa responsabilità civile e penale sia nei confronti dell’azienda/gestore che di terzi.
Gli interventi di manutenzione del gruppo contatore potranno richiedere l’assistenza dell’Amministratore del condominio o suo delegato per gli interventi che possono rivelarsi necessari sull’impianto condominiale.
Nel caso in cui l’azienda/gestore, a seguito di lettura effettiva del contatore, rilevi consumi anomali rispetto ai dati storici, la stessa provvederà entro 25 giorni dalla rilevazione (nel caso in cui l’utente sia registrato al servizio “Alert forti consumi” ovvero 35 giorni negli altri casi) a dare comunicazione all’utente del consumo “anomalo”.
Nel caso in cui il consumo anomalo sia rilevato sul contatore generale, la comunicazione sarà effettuata all’intestatario dell’utenza condominiale.
Nei casi in cui l’azienda/gestore sia impossibilitata ad accedere ai contatori delle singole unità immobiliari, saranno avvisati i condomini della presenza di un credito insoluto e della necessità dell’azienda/gestore di accedere ai contatori per provvedere alla limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura dell’utenza morosa ai sensi del Regolamento del servizio idrico integrato.
Il condominio e tutti i singoli condomini rimangono responsabili in solido per il pagamento dei consumi dell’utenza condominiale e delle utenze a servizio delle singole unità immobiliari. Per il mancato pagamento di tali consumi, si applica quanto previsto nel Regolamento del servizio idrico integrato per la morosità.
La documentazione necessaria per la richiesta (modulo “Mod. di Autorizzazione separazione impianto”) e la stipula dei nuovi contratti potrà essere scaricata dal sito xxx.xxx.xx, richiesta telefonicamente al call center al numero gratuito da rete fissa 800 085 853 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00) oppure richiesta presso gli uffici al pubblico di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Al fine di incentivare la trasformazione delle utenze condominiali in singole e l’installazione di contatori singoli, sarà a carico dell’azienda/gestore il costo dei contatori installati.
Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento del servizio idrico integrato e ai suoi allegati che ne formano parte integrante.
Qualsiasi integrazione o modificazione della disciplina delle materie oggetto del presente Regolamento dovrà essere realizzata esclusivamente tramite integrazione o modificazione espressa delle disposizioni di quest’ultimo.
Scheda integrativa al Regolamento per la trasformazione di utenze condominiali in utenze singole
All’atto della domanda, l’Amministratore o il delegato del condominio devono aver predisposto i seguenti documenti:
Delibera del condominio per trasformare l’utenza condominiale in utenze singole (verbale nomina amministratore con fotocopia del documento e/o delega).
Rilievo dell’impianto esistente – (situazione attuale, schema idraulico preesistente) scala 1:20/1:50. Lo schema deve contenere il diametro delle tubazioni (dal contatore condominiale ai contatori privati) e la posizione dei contatori privati.
Progetto del nuovo impianto – (situazione futura, schema idraulico di progetto) scala 1:20/1:50 – dettagli 1:5. Il progetto deve evidenziare lo schema dell’impianto comprensivo del diametro delle tubazioni, la posizione del/i contatore/i con i particolari dell’alloggiamento (vano contatore/i).
Elenco degli utenti singoli a cui saranno intestati i contratti di somministrazione contenente:
a) persona fisica - nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, numero di un documento d’identità, numero di telefono, indirizzo di esazione.
b) persone giuridiche, associazioni, condomini – ragione sociale, partita iva e/o codice fiscale, numero di telefono, nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante, codice ATECO attività, indirizzo di esazione.
In presenza di morosità maturata nei confronti del gestore, delibera del condominio che approva il piano di ripartizione del debito complessivo in capo a ciascun condomino (titolare di unità immobiliare) oltre ai criteri da utilizzare per la suddivisione di eventuali ulteriori debiti a maturare fino al completamento della trasformazione.
Nota:
Nella scelta del tracciato e nella posa della tubazione dal contatore condominiale alle utenze singole, il tecnico incaricato dal condominio dovrà seguire le norme di buona tecnica, mentre i materiali costituenti l’impianto dovranno essere rispondenti alle norme vigenti per la distribuzione dell’acqua potabile.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, il tecnico incaricato dal condominio potrà fare riferimento anche alle note tecniche contenute nel Regolamento del SII.
ALLEGATO 2
DISCIPLINARE TECNICO DI ALLACCIAMENTO AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
– Disposizioni integrative al Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento sottoscritto in data 28 aprile 2005 –
Visto
- il Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento sottoscritto in data 28 aprile 2005 dal Presidente dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Puglia (oggi Autorità Xxxxxx Xxxxxxxx) e dall’Amministratore Unico di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Considerato che
- il suddetto Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento ha consentito il regolare svolgimento delle attività di realizzazione degli allacciamenti da parte del soggetto gestore del SII nell’ATO Puglia;
- l’art. 8 del suddetto Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento prevede che le Parti ne possano riesaminare il contenuto;
- è necessario procedere ad apportare alcuni necessari aggiornamenti e integrazioni al suddetto Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento, anche tenuto conto dell’intervenuta regolazione di ARERA, delle intervenute modifiche alla Carta e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della introduzione del Regolamento per la trasformazione delle utenze condominiali in utenze singole.
Tutto quanto sopra premesso, si convengono le seguenti disposizioni integrative al suddetto Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento ((in seguito Disciplinare Tecnico del 2005), quale Allegato 2 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato (rif. art. 25 co. 10) aggiornato a giugno 2022.
Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione
1. Il Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento, sottoscritto tra le Parti il 28 aprile 2005, resta in vigore così come modificato ed aggiornato ;
2. Il presente Allegato riporta le disposizioni integrative al suddetto Disciplinare Tecnico del 2005;
3. Il presente Allegato è parte integrante del Regolamento del SII della Società AQP
S.p.A. e completa la disciplina della gestione dei servizi di acquedotto e di raccolta, collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, coerentemente con le disposizioni contenute nel Contratto di servizio e nei suoi allegati, nonché con le vigenti leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità, igiene pubblica e tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
Art. 2 - Modifiche e aggiornamenti al Disciplinare Tecnico di Allacciamento ai Servizi di Acquedotto e Fognatura
Art. 2.1 - Prezzo dell’allacciamento
L’art. 1 del Disciplinare Tecnico del Servizio di allacciamento sottoscritto in data 28 aprile 2005 viene così aggiornato:
Per il “servizio di allacciamento” sia alla rete di distribuzione idrica sia a quella di collettamento reflui, l’utente corrisponderà al gestore l’importo fisso di € 1.008,62 IVA inclusa per ogni singolo servizio richiesto sino ad una lunghezza della derivazione di 7 metri. Ove la lunghezza della derivazione sia eccedente i 7 metri, il servizio di allacciamento sarà offerto a fronte del pagamento aggiuntivo di € 124.61 IVA inclusa per ogni metro lineare con l’approssimazione al mezzo metro superiore.
Per la fornitura del “servizio di allacciamento” ad utenze industriali, il prezzo di cui sopra è incrementato del 30% per ogni 100 moduli contrattuali ad esclusione dei primi 100.
Per la lunghezza dell’allacciamento si intende la misura in metri lineari della proiezione orizzontale della derivazione da realizzare, a partire dall’asse della condotta sino alla proiezione del contatore o del sifone incluso.
Tali importi devono essere maggiorati degli oneri di istruttoria.
Inoltre, dopo l’art. 1 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene inserito il seguente :
Art. 1 bis Allacciamento multiplo e trasformazione da contatore singolo a multiplo
Per il servizio di allacciamento idrico, al fine di agevolare l’utenza, per le richieste di fornitura che prevedono una sola derivazione con più punti di consegna a servizio di fabbricati o condomini composti da più unità abitative o commerciali, il prezzo per i soli contatori aggiuntivi è calcolato prevedendo l’importo fisso di € 94,50 oltre IVA per la installazione di ogni ulteriore misuratore oltre il 1°.
Per le richieste di fornitura idrica che prevedano una richiesta di nuova somministrazione attraverso la realizzazione di un impianto multiplo su una derivazione già esistente, il costo da corrispondere è di € 422,65 oltre IVA, al quale va aggiunto il costo di posa di ogni singolo contatore pari a € 94,50 + IVA.
Tali importi devono essere maggiorati degli oneri di istruttoria.
Art. 2.2 - Criterio di applicazione del prezzo fisso
L’art. 2 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene così aggiornato:
Ai fini di conseguire il servizio di allacciamento il cliente formulerà richiesta di somministrazione in conformità a quanto previsto dall’art.13 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Il gestore sulla scorta degli atti forniti, all’esito delle verifiche, comunicherà al cliente la fattibilità e l’importo da corrispondere.
Il pagamento dell’importo richiesto (intero o quota parte di esso secondo la modalità prescelta dall’utente), , dà diritto all’allacciamento idrico e/o fognario con utilizzo di materiali per usi idro-potabili e/o fognari conformi alla normativa vigente in materia. Il pagamento dell’intero importo ovvero della prima rata (in caso di modalità di pagamento rateizzato) costituisce elemento necessario per la realizzazione dell’allacciamento, la contrattualizzazione e la successiva attivazione della fornitura. Per la sola tipologia di uso “occasionale e provvisorio” o in caso di richiesta di servizio su utenza già esistente ma con contratto intestato a soggetto diverso dal richiedente, l’intero pagamento dell’importo da parte dell’utente dà diritto all’allacciamento idrico e/o fognario con utilizzo di materiali per usi idro-potabili e/o fognari conformi alla normativa vigente in materia.
Art. 2.3 - Attività propedeutiche all’applicazione del prezzo fisso di allacciamento
L’art. 4 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene così sostituito:
Il Disciplinare contenente le norme tecniche relative alla manomissione e ripristino del suolo pubblico, adottato nel 2005 resta vigente come modificato ed aggiornato nel documento tecnico allegato al presente Atto di cui costituisce parte integrante.
Eventuali costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto saranno a carico dell’utente come previsto dall’art. 6 del Disciplinare Tecnico del 2005.
Art. 2.4 - Competenze degli uffici tecnici comunali
L’art. 5 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene così sostituito:
Ove gli Uffici Tecnici Comunali (UTC) rilevino, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, l’irregolare o incompleta applicazione delle norme tecniche di cui alla precedente art. 4, segnaleranno formalmente la loro cattiva esecuzione al Gestore che, accertata in contraddittorio col l’UTC la fondatezza della contestazione, provvederà al rifacimento del lavoro.
Art. 2.5 - Diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo
L’art. 7 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene così sostituito:
Le Parti si rendono disponibili alla promozione e diffusione di quanto previsto dall’Art. 146 co. 1 l. d del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come recepito nel D.G.R. 2250 del 21/12/2017 e s.m.i. art. 53 e 54….
Art. 2.6 - Norma transitoria e finale
L’art. 8 del Disciplinare Tecnico del 2005 viene così sostituito:
Alla scadenza del primo triennio di decorrenza, le Parti valuteranno congiuntamente la sussistenza delle condizioni di economicità previste dal presente Atto.
Il prezzo del servizio di allacciamento sarà soggetto ad un incremento annuale con decorrenza 1° gennaio, pari a quello degli indici ISTAT del costo della vita
Al fine di consentire l’attuazione degli impegni assunti dalle Parti con il presente Atto, il Gestore applica gli standard di qualità sanciti dalla Regolazione della Qualità contrattuale del SII - RQSII (Delibera ARERA n. 655/2015 e ss.mm.ii.) e previsti nella vigente Carta del Servizio Idrico Integrato, relativo ai tempi di preventivazione, allacciamento alla rete pubblica e attivazione della fornitura.
Art. 3 – Disposizioni finali
1. Il presente Allegato entra in vigore contestualmente all’entrata in vigore della nuova revisione del Regolamento del SII.
2. Alle richieste di allacciamento presentate in data antecedente all’entrata in vigore del presente Allegato si applicano le disposizioni regolamentari previgenti.
3. Alla luce delle risultanze dell’applicazione del presente Allegato 2, le Parti si riservano la facoltà di concordare in futuro eventuali ulteriori modifiche o variazioni ritenute necessarie.
Disciplinare Tecnico del "Servizio di Allacciamento" di cui all'art.24 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia
Il giorno ventotto aprile del duemilacinque, in Bari
tra
il Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX, nato a Rutigliano (BA) il 09/12/1944, codice fiscale DVLFNC44T09I-I643K, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.,
e
L'Xx. Xxxxxxx XXX, nato a Specchia (LE) il 10/06/1942, codice fiscale LIANTN42HIOI887F, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Puglia;
PREMESSO
- che in data 30 Settembre 2002 veniva stipulata tra l'Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito Gestore, e il Presidente della Regione Puglia, nella qualità di Commissario Delegato per l'emergenza ambientale, la "Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'An1bito Territoriale Ottimale Puglia", al fine di definire i rapporti inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato ( di seguito S.I.I.) dell'A.T.O. Puglia, di cui all'art.8 L.R. n.28/99, cui provvede fino al 31 Dicembre 2018 il Gestore ai sensi del D.Lgs. 141/99 e della L.R.n.28/99.
- che in data 20 dicembre 2002, veniva costituita l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, di seguito Autorità;
- che ai sensi dell'art.24 della nominata Convenzione compete al Gestore il diritto esclusivo di provvedere alla realizzazione delle opere di allacciamento degli immobili alle reti idriche e di fognatura i cui costi, non rientranti nella tariffa d'ambito, restano a carico dei soggetti richiedenti l'allacciamento alle reti;
- che a norma del vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato il costo di allacciamento è determinato dalla somma di un importo base, fisso per ogni allacciamento, e di uno variabile, parametrico in relazione alla lw1ghezza della derivazione da realizzare;
- che al fine di garantire all'utenza servita una maggiore uniformità di trattamento su tutto il territorio e una maggior certezza degli importi di allacciamento, l'Autorità ha chiesto al Gestore di individuare, per il " Servizio di Allacciamento", un unico prezzo fisso in sostituzione a quanto previsto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- che il Gestore sulla scorta delle valutazioni tecnico economiche effettuate ha individuato la possibilità di applicare per tutte le derivazioni fino a sette metri di lunghezza un prezzo fisso per il servizio di allacciamento pari a€ 850,00 IVA inclusa;
- che l'applicazione del prezzo fisso per il "Servizio di Allacciamento" non può prescindere dall'adozione, da parte dell'Autorità e del Gestore, di interventi volti alla riduzione degli oneri di realizzazione degli allacciamenti;
Tutto quanto premesso, al fine di definire i reciproci adempimenti e precisare i criteri di applicazione del prezzo fisso di allacciamento, fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Prezzo del " Servizio di Allacciamento"
Per il "servizio di allacciamento" sia alla rete di distribuzione idrica sia a quella di collettamento urbane l'utente corrisponderà al Gestore l'importo fisso di € 850,00,
I.V.A. inclusa, per ogni singolo servizio richiesto sino ad una lunghezza della derivazione di sette metri.
Ove la lunghezza della derivazione sia eccedente i 7 metri, il " Servizio di Allacciamento" sarà offerto a fronte del pagamento aggiuntivo di € 105,00 (IVA inclusa) per ogni metro lineare con l'approssimazione al ½ metro superiore.
Per la fornitura del "Servizio di Allacciamento" ad utenze industriali il prezzo di cui sopra è incrementalo del 30% per ogni 100 moduli contrattuali ad esclusione dei primi 100.
Per lunghezza dell'impianto si intende la misura in metri lineari della proiezione orizzontale della derivazione da realizzare, a partire dall'asse della condotta sino alla proiezione del contatore o del sifone incluso.
Art.2
Criterio di applicazione del prezzo fisso
Al fine di conseguire il servizio di allacciamento il Cliente formulerà richiesta di somministrazione in conformità a quanto previsto dall'art.9 del vigente Regolamento del S.I.I..
Il Gestore sulla scorta degli atti fomiti, all'esito delle verifiche, comunicherà al cliente la fattibilità e l'importo da corrispondere.
Il pagamento del prezzo del servizio, da parte dell'utente, darà diritto all'allacciamento idrico o fognario con utilizzo di materiali per gli usi idro-potabili e/o fognari conformi alla normativa vigente in materia.
Art3
Decorrenza del prezzo del servizio di allacciamento
Il prezzo del servizio di allacciamento avrà validità a decorrere dal 15 marzo 2005. Il prezzo fisso del "Servizio di Allacciamento", come disciplinato dal presente atto,
è applicato alle richieste di somministrazione formulate a far data dal 15 marzo 2005, oltre che a quelle formulate in data antecedente e non ancora contrattualmente perfezionate.
Art.4
Attività propedeutiche all'applicazione del prezzo fisso di allacciamento
Al fine di consentire l'applicazione del nuovo prezzo del " Servizio di Allacciamento", il Gestore procederà alla definizione delle norme tecniche, volte a disciplinare la manomissione e il ripristino del suolo pubblico, che invierà all'Autorità entro il 30 aprile 2005.
L'Autorità, sulla scorta di quanto inviato dal Gestore, inviterà tutti i Comuni rientranti nell'ATO ad adottare le norme tecniche di cui al comma precedente per la realizzazione degli impiantini, la cui corretta esecuzione resta garantita dal disposto del successivo art.6 del presente atto.
Art.5
Competenze degli Uffici Tecnici Comunali
Ove gli Uffici Tecnici Comunali (UTC) rilevino, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, l'irregolare o incompleta applicazione delle norme tecniche di cui all'art.4, segnaleranno formalmente la loro cattiva esecuzione al Gestore che, accertala la fondatezza della contestazione, previa esecuzione in danno del rifacimento a regola d'arte
degli stessi, procederà alla cancellazione dell'Impresa responsabile dall'"Albo speciale per costruttori di impiantini", istituito presso il Gestore.
Art.6
Campo di applicazione del "Servizio di Allacciamento"
Il prezzo del "Servizio di Allacciamento" come stabilito dal precedente Art.1 si applica esclusivamente per la realizzazione delle derivazioni su viabilità urbane di competenza dei Comuni che abbiano aderito a quanto previsto all'art.4 del presente Disciplinare. Restano a carico dei clienti qualsivoglia altro tipo di onere aggiuntivo sui lavori, ivi compresi quelli rivenienti da cauzioni e garanzie non previsti nel presente atto. Resta ferma la disponibilità del Gestore ad estendere il prezzo di allacciamento fissato col presente atto e gli impegni assunti con la Carta del S.I.I. qualora, l'Autorità ed i Comuni, provvedano a uniformare i rapporti con i gestori terzi della viabilità pubblica,
alle prescrizioni di cui al precedente art.4 del presente atto.
Art.7
Attuazione art. 5 comma 1 lettera d) della L. n.36/94
Le Parti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 comma 1 lettera d) della L.36/94, si renderanno promotori presso la Regione Puglia affinché siano emanate norme volte a prevedere per i fabbricati e/o condomini, costituiti da più unità abitative e/o commerciali, la realizzazione di autonome colonne di adduzione idrica a servizio esclusivo di ogni singola unità al fine di poter installare i relativi contatori.
Art.8
Alla scadenza del primo triennio di decorrenza, le parti valuteranno congiuntamente la sussistenza delle condizioni di economicità previste nella presente convenzione.
Il prezzo del servizio di allacciamento sarà soggetto ad un incremento annuale, con decorrenza 1° Gennaio, pari a quello degli indici ISTAT del costo della vita.
Al fine di consentire l'attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente atto, gli standard di qualità sanciti dal Capo IV.2 della vigente Carta del Servizio relativi ai tempi di preventivazione, allacciamento alla rete pubblica e attivazione della fornitura decorreranno a far data dal quarantesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento e/o nella Carta del S.I.I. vigenti.
Norme tecniche e semplificazioni amministrative per il "Servizio di Allacciamento" alle reti pubbliche di distribuzione idrica e collettamento fognario
Le presenti norme e semplificazioni vengono sottoscritti dai sin- goli Comuni appartenenti all'AATO Puglia al fine di potersi avvalere della regolamentazione del "Servizio di Allacciamento", come da im- pegno del Gestore del SII, AQP S.p.A., di cui al Disciplinare Tecnico sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra AQP S.p.A. ed AATO Puglia.
Nel territorio dei Comuni che non avranno adottato il presente documento per il "Servizio di Allacciamento" la regolamentazione sarà applicata per quanto compatibile, fermo restante che costi ed oneri ag- giuntivi rispetto a quelli pattuiti saranno ribaltati sul Prezzo Fisso di allacciamento.
STRALCIO DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per la realizzazione di derivazioni idriche ed allacciamenti fognanti
CAPOIII
MODALITA’ DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1. - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI
Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate entro il termine proposto dall'appaltatore in sede di gara.
In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto dei cantieri, per l'approvvigionamento di tutti i materiali e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Gli allacciamenti sono considerati completati e, pertanto, i lavori ultimati, quando è stato eseguito il ripristino nei modi e nelle forme pre- scritte dai soggetti competenti (Comuni, Province, etc.). Allo scopo, l'agente della Società appone timbro con data sulla "Scheda di Impianto" (modello aziendale standardizzato) di cui al corrispondente articolo di Capitolato.
La sospensione dei lavori, che dovrà essere ordinata dal Direttore dei Lavori, è ammessa esclusivamente nei casi di condizioni climatiche eccezionalmente avverse, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.
Art. 3.2. - RICHIESTA AUTORIZZAZIONI VARIE ALLE XXX.XX. INTERESSATE
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nell'ambito dei Comuni di cui all'allegato elenco che hanno adottato le presenti norme tecniche e le semplificazioni amministrative come stabilite nel Disciplinare Tecnico sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra AQP ed AATO per il "Servizio di Allacciamento", tutte trasmesse dall'AATO.
L'acquisizione di eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura resta a carico dell'Acquedotto Pugliese, secondo gli impegni sottoscritti con le presenti norme e con il sopra richiamato Disciplinare Tecnico, che vi provvederà, prima della consegna dei lavori, e non comporterà alcun onere a carico dell'appaltatore.
Nel territorio di detti comuni tutte le autorizzazioni, licenze e permessi, si riterranno acquisite in mancanza di motivata sospensione, dal 5° giorno dalla ricezione della notifica degli allacciamenti da realizzare, effettuata sull'apposita modulistica (Comunicazione al Comune impianti da realizzare) allegata al presente Capitolato, da parte del Comune competente.
Per i Comuni che non hanno adottato le norme tecniche e le semplificazioni amministrative di cui sopra, le eventuali ulteriori prescrizioni tecniche e/o economiche dettate da dette amministrazioni saranno a totale carico e spesa del Cliente, fatte comunque salve le garanzie ordinarie prestate da AQP nella realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato, L'effettuazione di lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, necessarie per ottemperare alle prescrizioni suddette, potrà essere richiesta all’Appaltatore in uno con la consegna del lavoro. Per la realizzazione di tali impianti verrà riconosciuto all'appaltatore il solo corrispettivo, indicato espressamente nella consegna del lavoro, calcolato utilizzando i prezzi dell'Elenco Prezzi allegato per quanto eccedente le lavorazioni previste nel presente Capitolato Speciale.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma in merito all'ottenimento di autorizzazioni, qualora insorgessero difficoltà a causa dell'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle Xxx.xx interessate (Concessioni edilizie da parte dei Comuni, nulla osta da parte delle Xxx.xx Provinciali, ANAS, ecc.) che richiedessero un rallentamento od una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi particolari, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato Speciale.
Art. 3.3. - COMPETENZE DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI
In virtù della convenzione di cui all'art. precedente, qualora durante o dopo l'esecuzione dei lavori gli Uffici Tecnici Comunali delle Amministrazioni aderenti all'accordo rilevino l'irregolare o incompleta applicazione delle norme tecniche di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per la parte relativa alla manomissione e al ripristino del suolo pubblico, e ne facciano formale e circostanziata comunicazione all'Acquedotto Pugliese, quest'ultimo, accertata la fondatezza del rilievo, ne ordinerà l'esecuzione in danno dell'appaltatore.
Art. 3.4. - RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare durante l'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, e rimane stabilito che egli assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
Art. 3.5. - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Società.
L'appaltatore è, comunque, tenuto a predisporre il proprio programma di esecuzione con l'obbligo inderogabile di rispettare settimanalmente l'ordine cronologico del programma degli interventi redatto dal Direttore dei Lavori, consegnato con specifico Modello della Società AQP S.p.A. in allegato al presente CSA.
La Società si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. e tratte ricadenti in terreni soggetti ad invasioni di acque dovranno essere costruite e provate rapidamente perché possano trovarsi rinterrate e garantite, con eventuali opere di difesa, al sopraggiungere di piogge.
Art. 3.6. - PROPRIETÀ DI TERZI
L'Appaltatore dovrà avere il massimo rispetto della proprietà di terzi, sia pubblica che privata, procedendo, nei lavori che si svolgono all'interno della proprietà, in modo da dare il minimo disturbo alle persone e da arrecare il minimo danno alle cose.
L'Appaltatore in ogni caso dovrà a sua cura e spese ripristinare lo stato dei luoghi secondo la condizione originaria utilizzando materiali e colorazioni uguali a quelli preesistenti, i cui oneri si intendono compensati nel prezzo della costruzione degli allacciamenti idrici e di fogna.
Gli operai dell'impresa dovranno farsi riconoscere dai privati proprietari, utilizzando cartellini all'uopo predisposti, da apporre a vista sugli indumenti di lavoro.
Art, 3.7. LAVORI PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI
L'esecuzione degli allacciamenti di utenza idrica prevede somma- riamente le seguenti lavorazioni da eseguirsi secondo le modalità operative riportate negli articoli di cui al presente Capo III.
- demolizione o rimozione della pavimentazione e del sottofondo stradale. In corrispondenza della derivazione si considerano le seguenti dimensioni di scavo: larghezza minima di 70 cm; lunghezza variabile, dipendente dallo sviluppo longitudinale dell'allacciamento; profondità di 40 cm. In corrispondenza dell'attacco alla condotta stradale si considerano le seguenti dimensioni di scavo: larghezza minima di 90 cm; lunghezza minima di 100 cm; profondità di 40 cm;
- rimozione di cordone e demolizione marciapiede per la larghezza minima di 70 cm e lunghezza variabile in relazione allo stato dei luoghi;
- esecuzione dello scavo a mano 'in terreno di qualsiasi natura. In corrispondenza della derivazione, si considerano le seguenti dimensioni di scavo: larghezza minima di 70 cm; lunghezza variabile, dipendente dallo sviluppo longitudinale dell’allacciamento; profondità minima di 100 cm dal piano campagna. In corrispondenza dell'attacco alla condotta stradale, si considerano le seguenti dimensioni di scavo: larghezza mini- ma di 90 cm, lunghezza 100 cm, profondità minima di 100 cm dal piano campagna;
- formazione del letto di posa con sabbia di cava o terra minuta, per uno spessore non inferiore a 15 cm e per tutta la lunghezza e la larghezza dello scavo;
- esecuzione di foro per l'attacco della derivazione alla tubazione stradale, mediante impiego di apposita attrezzatura foratubi;
- posa in opera del pezzo di attacco alla condotta stradale: un manicotto in tre pezzi di ghisa sferoidale con derivazione flangiata DN 60, in caso di allacciamento di ghisa sferoidale; un manicotto in tre pezzi di ghisa sferoidale con derivazione flangiata DN 40, in caso di allacciamento in polietilene PE 100.
- posa in opera di saracinesca di ghisa sferoidale DN 60, in caso di allacciamento di ghisa sferoidale, o di saracinesca di ghisa sferoidale DN 40, in caso di allacciamento in polietilene PE 100; posa in opera di asta di manovra e tubo protettore;
- posa inopera di pezzi speciali: bout, toulippe, curva 60x¼, piatto forato 60xl¾", raccordo filettato in ghisa malleabile per l'accoppiamento con la tubazione in acciaio zincato, nel caso di allacciamenti in ghisa sferoidale; raccordo flangiato- compressione 40x40, raccordo a gomito a compressione 40x40, raccordo compressione-filettato 40x3/4", manicotto di ghisa malleabile da ¾", nel caso di allacciamenti in polietilene PE 100.
- taglio di muratura, costruzione di nicchia e posa in opera di contatore e di rubinetto di arresto, nonché di portella dotata di chiave di chiusura;
- rinterro del cavo con impiego di materiale arido proveniente da- gli scavi, fino a 20 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo;
- rinterro con materiale proveniente dagli scavi, fino al pacchetto stradale;
- posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale del tipo B;
- trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- prova idraulica, lavaggi ed assistenza al collaudo;