Contratto di categoria per prestazioni di regia audiovisiva
Contratto di categoria per prestazioni di regia audiovisiva
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
con sede ,
via , partita IVA n. nella persona del
legale rappresentante sig./ra , codice fiscale , committente (d’ora in avanti “Il Committente”) e , nato a il residente in , via , codice fiscale , partita iva , il prestatore d’opera ( d’ora in avanti il/la “Regista”)
si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REGIA PER OPERA AUDIOVISIVA
1.1. OGGETTO DELL’INCARICO. Il sig./sig.ra , (di seguito il/la Regista), si obbliga a prestare le sue prestazioni professionali in favore della società , (di seguito il Committente), ai fini della realizzazione dell’opera audiovisiva dal titolo (di seguito il Film) di cui il/la Regista curerà la direzione artistica ed il montaggio, eseguendo le lavorazioni previste dal successivo art. 2, sino al totale compimento delle prestazioni necessarie per la migliore realizzazione dello stesso.
1.2. Durata del Contratto. In conseguenza degli obblighi di cui sopra, e secondo i termini di seguito riportati, il periodo per cui il/la Regista collaborerà alla produzione del film, decorrerà dalla data dell'inizio della preparazione, come di seguito indicata, inclusi i sopralluoghi, l’eventuale redazione di un trattamento e terminerà con la consegna del Film, nella fase ultima prevista dalle Lavorazioni di cui al successivo art. 2
1.3. DILIGENZA DEL REGISTA Il/la Regista si obbliga a rispettare il piano di lavorazione, approvato da entrambe le parti ed allegato al presente contratto, con cura e diligenza, nei luoghi e con le modalità stabilite nel piano stesso, rimanendo inteso che ogni mutamento e/o variazione del piano dovrà
comunque essere concordata dal/la Regista e dal Committente ed approvata per iscritto da entrambi.
ARTICOLO 2 – COMPENSO E CONDIZIONI
2.1 COMPENSO. Per le prestazioni innanzi descritte, la società si impegna a corrispondere al Regista un compenso complessivo di € (euro ) oltre ad IVA (22%), ove prevista, e al lordo della ritenuta previdenziale (FPLS) a suo carico, secondo i termini di legge, pari a € (euro ) per prestazione professionale e € (euro ) per la cessione dei diritti d’autore.
2.2. Lavorazioni oggetto dell’incarico. Il compenso include le seguenti lavorazioni (barrare le caselle interessate):
◻ Trattamento;
◻ Sopralluoghi, sopralluoghi tecnici e presenza alle riunioni di pre- produzione (nelle modalità e nei tempi definiti da piano di lavorazione);
◻ N° giorni di viaggio;
◻ Supervisione casting ed eventuale call-back;
◻ Shooting list e supervisione shootingboard;
◻ Regia e direzione artistica nelle giornate di riprese;
◻ Supervisione del montaggio off-line e presentazione al produttore/agenzia/cliente;
◻ Supervisione alla post-produzione;
◻ Eventuali compensi a producer/agenti legati al prestatore d’opera;
Resta inteso tra le parti che ogni prestazione diversa dalle suddette lavorazioni (di seguito le Lavorazioni) e dalle attività ad esse strettamente conseguenziali dovranno essere oggetto di un separato compenso negoziato tra le parti.
2.3. Giorni di riprese. le riprese, come previsto dal piano di lavorazione,
inizieranno il e termineranno il
di giorni di riprese.
per un totale
2.4– Extra Orario Al Regista spetterà un compenso integrativo di Euro
per ogni giornata di ripresa extra rispetto a quelle concordate
2.5. – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’importo pattuito qui sopra andrà versato all’IBAN:
intestato a entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data dell’emissione della fattura, fermo restando l’obbligo del committente di inviare al/alla Regista il cedolino e tutta la documentazione
necessaria ai fini dell’emissione della fattura entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla fine delle Lavorazioni.
2.6. – OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO. Resta inteso tra le Parti che, in caso di mancato pagamento della fattura nel termine previsto dall’art. 2.4. che precede, dal giorno successivo alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dal DLGS 231/2002, senza necessità di costituzione in mora. Gli stessi interessi di mora decorreranno anche in caso di mancato o di ritardato invio del cedolino, a partire dal trentacinquesimo giorno successivo alla fine delle Lavorazioni.
ARTICOLO 3 – INPS Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (EX ENPALS)
3.1. OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL COMMITTENTE. Il committente impegna ad assolvere l’obbligo contributivo e a trasmettere la denuncia di agibilità e la denuncia contributiva, secondo le modalità di legge previste dal regime previdenziale FPLS (FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – ex enpals).
3.2. Giorni di collocamento In ossequio agli obblighi previsti dalla normativa previdenziale, il Committente si obbliga a collocare il/la Regista dal giorno del conferimento dell’incarico sino al giorno dell’ultima delle Lavorazioni previste dal contratto e dunque dal giorno al giorno per un numero
complessivo di giorni lavorativi, ovvero al giorno successivo in cui
termina tale lavorazione, come previsto dall’allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.
3.3. Imputazione del compenso a fini previdenziali Gli importi erogati al fine di remunerare la cessione dei diritti d’autore e di immagine non sono soggetti ad imposizione previdenziale (ex articolo 43, comma 3 della Legge 289/2002).
3.4 CERTIFICAZIONI Il Committente si impegna a fornire al/alla Regista la Certificazione Unica annuale attestante l’ammontare delle somme corrisposte con l’indicazione della relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate, così come la dichiarazione delle ritenute FPLS (ex enpals).
ARTICOLO 4 – RIMBORSI SPESE
4.1 – VIAGGIO E VITTO
Nel caso in cui le Lavorazioni si svolgano, in tutto o in parte, in un luogo diverso da quello di residenza del/della Regista, il Committente si farà carico di tutti i costi e organizzazione degli spostamenti del suddetto, inclusi i viaggi di andata e ritorno dal suo alloggio alla sede di lavoro, eventuali spostamenti in treno o aereo, nonché di tutti i costi di vitto. Il Committente dovrà altresì rimborsare al/alla Regista, alla consegna delle ricevute, i costi eventuali per i visti (inclusi, se necessari, servizi corrieri per ritiro passaporti).
4.2.– ALLOGGIO
Nel caso in cui le Lavorazioni si svolgano, in tutto o in parte, in un luogo per cui sia necessario un pernottamento al di fuori del comune di residenza del/della
Regista, il Committente si farà carico di tutti i costi e dell’organizzazione dell’alloggio del/della Regista per l’intera durata del soggiorno in tale luogo.
4.3. Altre spese.
Qualsiasi altra spesa che il/la Regista dovesse sostenere durante le Lavorazioni non verrà rimborsata se non preventivamente approvata per iscritto dal Committente e comunque previa presentazione di idonea documentazione attestante il sostenimento di tale spesa.
ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE
Il Committente dichiara di avere stipulato in favore del/della Regista idonea polizza assicurativa per il rischio infortuni, malattie, morte o incidenti durante tutte le giornate di riprese di cui all’art. 2.3. Copia della suddetta polizza di assicurazione viene consegnata al Regista contestualmente alla stipula del presente contratto. Il Committente dichiara di adempiere alle obbligazioni relative all’Assicurazione Obbligatoria INAIL.
ARTICOLO 6- CESSIONE DEI DIRITTI
6.1. Riconoscimento/cessione dei diritti. Il/la Regista riconosce e comunque cede la titolarità in capo al Committente di tutti i diritti di proprietà intellettuale a Lei spettanti quale regista e/o autrice delle Lavorazioni in base alle vigenti norme sul diritto d’autore, per l’utilizzazione economica e lo sfruttamento del Film nel suo insieme ed in ogni sua singola parte senza limiti di lingua, spazio, tempo, modalità di utilizzazione o di altro genere e con la più ampia facoltà di cessione a terzi.
Tale riconoscimento viene fatto in via esclusiva, per tutto il mondo e per tutta la durata ed estensione dei diritti che ne sono oggetto, quale stabilita dalle leggi vigenti o future.
6.2. Diritti ceduti. Sono pertanto di esclusiva titolarità del Committente tutti i diritti di utilizzazione economica sul Film ed in particolare, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, noleggio, prestito, comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione ed elaborazione, anche con riferimento all’elaborazione ed all’adattamento de soggetto e della sceneggiatura alla regia, alla direzione della fotografia, alla produzione artistica ed in generale per ogni e qualsiasi contributo tecnico e artistico fornito per la realizzazione del Film.
ARTICOLO 7 - TERMINE DI ESECUZIONE, CONSEGNA ED APPROVAZIONE
7.1. TERMINE DI CONSEGNA Il/la Regista si obbliga ad eseguire le Lavorazioni nel rispetto degli standard qualitativi del settore ed a consegnare al Committente il Film allo stadio definitivo di realizzazione entro il .
7.2. Controversie. in caso di controversia tra le parti circa l’esistenza di uno o più difetti/difformità, le parti si impegnano ad eseguire una verifica congiunta al fine di trovare una composizione bonaria della medesima controversia.
7.3. Nuovi termini di consegna I nuovi relativi termini di consegna, saranno negoziati in buona fede, tenuto conto della quantità e della qualità delle revisioni richieste.
7.4. SHOWREEL. Il/la Regista potrà conservare una copia del Film quale documentazione da inserire nel proprio showreel o portfolio professionale e comunque per qualsiasi altro utilizzo finalizzato a promuovere ed illustrare la sua attività professionale.
ARTICOLO 8 - CREDITI
Il nome del/della Regista sarà indicato, ove previsto dagli usi, nei titoli di testa e/o di coda del Film con la dicitura " ”.
ARTICOLO 9 - ANNULLAMENTO E RINVIO DELLE RIPRESE
9.1. ANNULLAMENTO DEL FILM. Nel caso in cui la produzione del Film venga definitivamente annullata per qualsiasi causa e/o ragione non imputabile al Regista entro i 7 giorni precedenti alla prima giornata di riprese prevista da piano di lavorazione, il Committente si impegna a erogare, a titolo di indennizzo, una somma pari al % del compenso pattuito nel sopra citato Articolo 2.1, e come da condizioni di pagamento presenti in questo contratto. Xxx l’annullamento venga comunicato entro le 72 ore prima dell’inizio delle riprese, il Committente verserà il % del compenso totale dovuto con le stesse condizioni di pagamento riportate sopra.
9.2. RINVIO DEL FILM. In caso di rinvio dell’inizio delle riprese, le parti concorderanno in buona fede nuove date per le riprese, compatibilmente con i pregressi impegni professionali del/della Regista.
ARTICOLO 10 – EVENTUALI INTEGRAZIONI
Le Parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, hanno altresì convenuto le seguenti pattuizioni, ferma restando l’impossibilità di derogare pattiziamente agli obblighi di legge ed in particolare all’obbligo di collocamento.
ARTICOLO 11 – VARIE
11.1 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni e gli invii di materiali tra le Parti ai sensi e per gli effetti del Contratto andranno effettuati per ciascuna Parte ai seguenti indirizzi e-mail
- per il Committente:
- Per il/la Regista:
11.2. MODIFICHE. Eventuali modifiche al Contratto dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
11.3 CESSIONE. Il Contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
11.4. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia derivante o comunque inerente l’esecuzione e/o l’interpretazione e/o la risoluzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di
11.5. RINVIO. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile in tema di contratto d'opera.
Data Luogo
Per la società Committente , il legale rappresentante Firma e Timbro Società
Il Regista Firma
Ai sensi dell’art.1341 c.c. le parti approvano specificatamente le seguenti clausole: Art.2 (Compenso e condizioni); Art. 9 (Annullamento e rinvio delle riprese); Art.11.4 (Foro competente e legge applicabile).
Per la società Committente , il legale rappresentante Firma e Timbro Società
Il Regista Firma