RINNOVO ACCORDO TERRITORIALE
(IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431E DEL DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 gennaio 2017)
Fra le seguenti organizzazioni:
APE CONFEDILIZIA | …………………………………………………………………………………….. |
UPPI | …………………………………………………………………………………….. |
UNIONCASA | …………………………………………………………………………………….. |
CONFAPPI | …………………………………………………………………………………….. |
ASPPI | …………………………………………………………………………………….. |
APPC | …………………………………………………………………………………….. |
ANPE (FEDERPROPRIETÀ) …………………………………………………………………………………
CONFABITARE ……………………………………………………………………………………..
FEDERCASA ……………………………………………………………………………………..
E
SUNIA ……………………………………………………………………………………..
SICET ……………………………………………………………………………………..
UNIAT ……………………………………………………………………………………..
ANIAT – CONIA ……………………………………………………………………………………..
UNIONE INQUILINI ……………………………………………………………………………………..
con la partecipazione per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari
EDISU ……………………………………………………………………………………..
Premessa
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai territori- amministrativi del Comune di Rivalta di Torino.
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Rivalta di Torino di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;
Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 16 gennaio 2017 si conviene e stipula quanto segue.
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell’area Rivalta di Torino, e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:
Favorire l’allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi.
Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti; anche utilizzando gli strumenti del F.I.M.I. e delle ASLO cosi come strutturati dalla Regione Piemonte.
Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
Migliorare lo stato manutentivo degli immobili, in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.
Per favorire il raggiungimento di questi obbiettivi le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ritengono utile, come previsto dai commi 7-8 dell’art.1 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017, l’assistenza delle stesse per la verifica dei parametri dei contratti di locazione stipulati e la loro rispondenza all’accordo territoriale.
Per consentire la più elevata diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l’importanza del ruolo dell’Amministrazione Comunale nel favorire le tipologie contrattuali di cui all’art. 2 comma 3 della L.431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata.
I firmatari del presente accordo altresì convengono sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.
CAPITOLO I CONTRATTI AGEVOLATI
(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 16-01-2017)
* * * *
A) CIRCA LE AREE:
A-1) Si individua una sola area per l’intero territorio comunale denominata ZONA “UNICA” avente caratteristiche omogenee (per valori di mercato, dotazione infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
B-1) Convengono di determinare i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente testo (allegati 1 e 2).
Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito:
• alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
• ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
• alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi;
• alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98);
• al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.
B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto possa occorrere il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.
A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze; al 10% aree scoperte ad uso esclusivo (la cui sup. convenzionale non potrà essere superiore alla sup. dell’unità abitativa).
Per le mansarde o alloggi mansardati, con riferimento alla Legge Regionale n.21 del 06/08/1998, per la parte con altezza maggiore o uguale a mt. 1,60 dal pavimento i metri saranno calcolati al 100%, al di sotto di mt. 1,60 al 25%.
Misurazioni nette da muri.
C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme, rispetto a quella indicata in contratto, in più o in meno del 2% per le unità inferiori o uguali a 67 mq. e del 4% per quelle con metratura superiore di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:
D-1) Xxx le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato 2, potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l’intera durata contrattuale, come da valori della tabella all. 1.
E) - CIRCA LE RIPARAZIONI:
E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (allegato 10 del presente accordo).
F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al
D.M. 16 gennaio 2017 (allegato A) ed al presente accordo (allegato 3).
CAPITOLO II
CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI (ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 16-01-2017)
* * * * *
A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza di una delle sotto indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.
A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile:
• Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
• rientro dall’estero;
• attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo.
A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:
• Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
• contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
• assegnazione alloggio di edilizia pubblica, come da inserimento in graduatoria definitiva, o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato.
A-4) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore e del locatore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
A-5) Convengono per i casi sottoindicati (A-6 e A-7), a mente del 5° comma dell’art.2 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n.62 del 15/03/2017), l’obbligatorietà di assistenza da parte delle organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie del presente accordo, per certificare la fattispecie oggetto del contratto.
A-6) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile:
• matrimonio e/o convivenza;
• matrimonio dei figli;
• separazione propria e dei figli;
• intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale;
• qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.
A-7) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:
• vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
• uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile;
• per esigenze di ricerca e di studio;
• qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicata nel contratto e documentata.
B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le proprietà di cui all’art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 16.01.2017 sono quelli facenti parte dell’allegato B del decreto stesso (allegato 5 presente accordo).
C) CIRCA LE AREE:
C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I.
D) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I.
D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. (All. 1 durata minima). Il valore sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto. In tale caso non potrà più essere preso in considerazione l’elemento 13 della tabella All. 1 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del canone).
E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:
E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (allegato 10 del presente accordo).
F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
CAPITOLO III
CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI
(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 16-01-2017)
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A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 2017 e dall’allegato C del decreto (allegato 5 presente accordo).
B) CIRCA LE AREE:
B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I.
C) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 3). Il valore è calcolato senza mobilio.
C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del 20% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto.
D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:
D-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella, allegato D al D.M. 16 gennaio 2017 (allegato 10 del presente accordo).
E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
CAPITOLO IV
CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO
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Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a persone che siano temporaneamente nella nostra città per scambi internazionali di cooperazione o per persone “segnalate dalla pubblica amministrazione” (possono anche essere previste le motivazioni dell’inquilino di cui al capitolo II) alle seguenti condizioni:
• Siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell’appartamento.
• Che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e delle utenze.
• Che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
• Che sia sottoscritto tra le parti un “patto di coabitazione” che contenga le modalità pratiche per la gestione: l’utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro).
• La definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa…)
Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell’accordo territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, per questo contratto non potrà essere applicata alcuna maggiorazione prevista dal presente accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.
La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella allegata. Potrà essere stipulato in un unico e solo contratto. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni coabitante in più oltre il primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.
I contratti potranno avere durata da 3 a 6 mesi (ipotesi A) oppure da 6 a 18 mesi (ipotesi B), senza possibilità di rinnovo.
Nel caso dell’ipotesi A) il conduttore avrà la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell’importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Nel caso dell’ipotesi B) il conduttore avrà possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di due mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di due mesi, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sarà tenuto al pagamento, a titoli di penale, di due mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Le parti firmatarie s’impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.
TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI | |
1 o 2 inquilini | Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq |
3 o 4 inquilini | Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq |
5 o più inquilini | Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq |
In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi previa assistenza di un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e di un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.
(Schema di contratto tipo in Allegato n. 6)
CAPITOLO V
CONTRATTI TRANSITORI STUDENTI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO
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Le pari convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a studenti frequentanti l’università o corsi di specializzazione post-universitari o programmi europei per l’istruzione o scambi internazionali, alle seguenti condizioni:
• Siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell’appartamento.
• Che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e le utenze.
• Che il locatore sia convivente con il conduttore/i.
• Che sia sottoscritto tra le parti un “patto di coabitazione” che contenga le modalità pratiche per la gestione: l’utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro).
• La definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa…).
Il canone sarà calcolato secondo i parametri dell’accordo territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi e non potrà essere applicata alcuna maggiorazione prevista dal presente accordo, ad esclusione di quella contenuta nel presente capitolo.
Per questo tipo di locazione sarà considerato un elemento utile al calcolo del canone la presenza del collegamento ad internet.
La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella allegata. Il contratto sarà uno e unico e il calcolo degli spazi comuni condivisi sarà proporzionato al numero degli inquilini. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni inquilino in più oltre al primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.
Il contratto potrà avere una durata da 3 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico.
Le parti potranno disdettare il contratto con un preavviso di un mese da esercitarsi con l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell’importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Le parti firmatarie s’impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.
TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI | |
1 o 2 inquilini | Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq |
3 o 4 inquilini | Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq |
5 o più inquilini | Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq |
In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi previa assistenza di un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e di un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.
(Allegato 7 Schema di contratto)
CAPITOLO VI
CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 5 DEL DECRETO MINISTERIALE N.
62 DEL 16 GENNAIO 2017 IN PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017
* * * *
Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini ritengono indispensabile, anche per favorire il cd. “Housing Sociale”, di provvedere a determinare con appositi “accordi integrativi” le linee programmatiche e quadro per tale tipologia di contratto.
Concordano, quindi, che in un periodo non superiore all’anno dalla stipula del presente accordo provvederanno alle definizioni dei necessari parametri e disposizioni contrattuali.
CAPITOLO VII
CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N° 62 DEL 16 GENNAIO 2017 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 15 MARZO 2017
* * * *
Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini concordano, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale n° 62 del 15 marzo 2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione, regolati dall’art. 2, comma 3 della Legge n° 431/98, qualora stipulati da Imprese o Associazioni di Imprese, datori di lavoro e Associazioni Onlus, queste ultime che si occupano di immigrazione, per la locazione di appartamenti destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di imprese e datori di lavoro e per quanto attiene alle Associazioni Onlus, che si occupano di immigrazione, per il soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari.
Si intende che nella locuzione “fruitore” utilizzata nel comma 6, dell’art. 1, del citato Decreto Ministeriale, deve intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus.
Le Associazioni della Proprietà Edilizia e dei Sindacati Inquilini osservano che all’interno del corpo del contratto di locazione dovrà essere esplicitata la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà soggetto a validità solo se sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell’Associazioni inquilini e da un rappresentante dell’Associazione dei proprietari, associazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale con la Città di Torino.
Nei contratti di locazione dovranno essere inserite le seguenti clausole:
*** ** ***
CONTRATTI DI LOCAZIONE CON IMPRESA, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E DATORE DI LAVORO
USO
a) L’unità immobiliare, oggetto del presente contratto, deve e dovrà essere esclusivamente destinata a civile abitazione del dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore della locatrice-fruitrice, signor ……
……………………….……… nato a ………………………………. il …………….. c.f. , che si impegna ad
utilizzare i locali per abitazione con divieto assoluto di mutarne, anche solo in parte, l’utilizzo; è fatto espresso divieto di sublocazione, anche solo parziale e/o mutamento di destinazione .
La conduttrice-fruitrice si impegna a comunicare al locatore, qualunque modifica di utilizzo dei locali in capo e a favore di persone diverse da quelle indicate nell’odierno contratto, qualora nel corso del rapporto di locazione la conduttrice-fruitrice intenda far utilizzare l’unità immobiliare ad altro soggetto sempre dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore dovrà darne tempestiva comunicazione al locatore, comunicando a quest’ultimo le generalità ed il codice fiscale dell’utilizzatore finale.
Al presente contratto viene allegato contratto di lavoro o documento equipollente tra
……………………………………………………………………. .
b) La locatrice – fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere ai fruitori finali un importo superiore all’ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.
CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ASSOCIAZIONE ONLUS USO
a) L’unità immobiliare, oggetto del presente contratto deve e dovrà essere destinata a civile abitazione a favore di persone inserite nel Progetto siglato dalla Associazione ONLUS con la
Prefettura di Torino.
L’Associazione ONLUS si impegna a comunicare al locatore le generalità dell’effettivo utilizzatore e/o utilizzatori dell’unità immobiliare, oggetto di contratto, con divieto di inserire nel corso della locazione, se non con specifica autorizzazione del locatore, persone diverse a quelle espressamente indicate nella comunicazione di cui sopra.
E’ comunque fatto espresso divieto di sublocazione anche solo parziale.
La Onlus, denominata conduttrice ai fini del presente contratto utilizzerà l’immobile solo ed esclusivamente per le finalità di cui al Progetto.
L’effettivo occupante e/o occupanti dell’immobile viene-vengono individuati con la locuzione “utilizzatori finali”.
All’odierno contratto viene allegata copia del Progetto ,
documento che formerà parte integrante dell’odierno accordo di locazione.
b) La locatrice – fruitrice si impegna, in ogni caso, a non richiedere ai fruitori finali un importo superiore all’ammontare complessivo stabilito contrattualmente per canone ed oneri accessori ripetibili.
ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE
(VALIDE ANCHE PER I CONTRATTI PER GLI STUDENTI)
A. Alla metratura del solo alloggio (comprensiva del 25% della metratura dei balconi), come definita dall’accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con metratura superiore ai 51 metri quadrati e fino ai 67 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. Il canone per gli alloggi tra i 67 e gli 80 metri quadrati non potrà essere inferiore al canone degli alloggi di metri quadrati 67 comprensivo della maggiorazione.
B. Per gli immobili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino al 20% massimo.
C. Per gli alloggi che nei dieci anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione (pavimentazioni, servizi igienici/cucina, infissi, etc.) oppure siano state ristrutturate le parti condominiali, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.
Le spese effettuate sia all’interno dell’alloggio che nelle parti comuni, potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo.
I lavori eseguiti, sia all’interno degli alloggi, sia nelle parti condominiali, dovranno essere comprovati dalla documentazione fiscale e superare due annualità del canone di locazione così come calcolate.
Tale correzione dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell’Associazioni degli inquilini e da un rappresentante dell’Associazione dei proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno le maggiorazioni previste.
D. In base alla classificazione energetica risultante dall’APE, il valore locativo al metro quadro, sarà oggetto delle seguenti variazioni:
- Per le classi energetiche A – B – C il valore locativo al metro quadro potrà essere aumentato del 5%;
- Per le classi energetiche D – E il valore locativo al metro quadro rimarrà invariato;
- Per le classi energetiche F – G – NC il valore locativo al metro quadro sarà ridotto del 5%;
La maggiorazione prevista per le classi energetiche A – B – C non potrà essere assommata alla maggiorazione prevista per gli stabili costruiti negli ultimi 8 anni dalla stipula contrattuale
E. Per gli alloggi che nei 5 anni precedenti la locazione convenzionata, siano stati oggetto di acquisto di arredamento per un importo minimo di Euro 5.000,00, il valore locativo al metro quadro, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 5% massimo.
L’acquisto dell’arredo dovrà essere comprovato dalla documentazione fiscale ed all’esibizione di idonea documentazione fotografica.
Tale aumento dovrà essere motivato nel contratto ed avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell’Associazione inquilini e da un rappresentante dell’Associazione proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno la maggiorazione prevista.
F. Per i locatori che non richiederanno ai conduttori il deposito cauzionale e/o fidejussione, il valore locativo al metro quadro, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.
X. Xxx i contratti stipulati ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.431/98, per i locatori che consentiranno ai conduttori di poter recedere anticipatamente dal contratto con solo preavviso di mesi tre, il valore locativo al metro quadro, così come sopra calcolato, potrà essere maggiorato del 2,5% massimo.
REVISIONE ACCORDO
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote IMU specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
REVISIONE CANONI
Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI
I contratti stipulati ai sensi del presente accordo dovranno contenere la certificazione di congruità dei parametri di cui all’Allegato 8 (Certificazione di congruità).
La certificazione dovrà essere sottoscritta da almeno una delle associazioni firmatarie del presente, le quali attesteranno la congruità del contratto, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, ai sensi del D.I. 16 gennaio 2017.
Ove espressamente previsto nel capitolo “Ulteriori norme relative alla tabella valori minimi e massimi del canone di locazione (valide anche per i contratti per gli studenti)”, la certificazione di congruità dovrà essere sottoscritta da un rappresentante delle Associazioni dei proprietari e da un rappresentante dei Sindacati Xxxxxxxxx, firmatari del presente accordo territoriale.
COMUNICAZIONE IMU
Il conduttore, per i contratti stipulati ai sensi dell’art.2 comma 3 L.431/98, dovrà entro il termine di 30 gg. dalla registrazione del contratto, provvedere a comunicare all’ufficio anagrafe il cambio di residenza presso l’alloggio oggetto della locazione.
ALLEGATI
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
1) tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile;
2) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari;
3) modello contratto art.2 comma 3 L.431/98;
4) modello contratto art. 5 comma 1 L.431/98;
5) modello contratto art. 5 comma 3 L.431/98;
6) modello contratto locazione parziale art. 5 comma 1 L.431/98;
7) modello contratto locazione parziale art. 5 comma 3 L.431/98;
8) certificazione di congruità;
9) Ripartizione spese tra proprietario e inquilino.