CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva con Applicazioni Individuali di Assicurazione
Perdita d’Impiego - A Capitale Decrescente Mensilmente
- A Premio Unico
Temporanea in Caso di Morte - A Capitale Decrescente Mensilmente
- A Premio Unico
Contratti abbinabili a Prestiti Personali, erogati da Enti Finanziari, rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio,
stipulati da Assicurati dipendenti a tempo indeterminato.
SALVA CQS
Mod. 007.2012.CQS.DDP
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA:
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Tutti i dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati al 01/07/2012
ERGO Previdenza S.p.A. con Sede e Direzione Generale in Via Pampuri n. 13 – 00000 Xxxxxx – Italia. Tel. 00 00000 – Fax 0000000000 – xxx.xxxxxxxxxx.xx Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 i.v. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 – Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
A) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA PERDITA D’IMPIEGO
Per “ la Società”, all’interno della presente sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”
NOTA INFORMATIVA
RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Articolo 1- Informazioni generali
CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00.00.00.00.00 fax 00.00.00.00.00 sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale sociale 9.200.000 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa (dati al 31 dicembre 2011) CF Assicurazioni S.p.A. ha:
- un patrimonio netto pari a 8,052 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a 9,20 milioni di euro e il totale delle Riserve patrimoniali ammonta a 2,55 milioni di euro;
- un indice di solvibilità,riferito alla gestione danni, pari a 2,48 che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
SEZIONE B: INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La durata della Polizza Collettiva e le applicazioni alla Polizza Collettiva hanno durate da un minimo di 2 anni ad un massimo di 10 anni.
AVVERTENZA: Alla scadenza delle Applicazioni alla Polizza Collettiva non è previsto il tacito rinnovo. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 3 (Decorrenza, efficacia e scadenza dei Certificati di Assicurazione individuali emessi a fronte della Polizza Collettiva) delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell’Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovuta ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell’ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del credito residuo dovuto dall’Assicurato, si impegna a corrispondere al Beneficiario un ammontare pari a quanto indicato nell’articolo 6.2 e nell’articolo 6.3 (Obblighi della Società in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 9 (Differenza a Carico dell’Assicurato) delle Condizioni di Assicurazione.
Gli impegni della Società di cui al presente articolo troveranno applicazione esclusivamente:
(A) qualora l’Assicurato, alla data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Polizza
(B) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.
Si rinvia all’articolo 2 (Oggetto dell’Assicurazione), all’articolo 3 (Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza), all’articolo 4 (Beneficiario dell’Ammontare Estintivo), all’articolo 6 (Obblighi della Società in caso di Sinistro), all’articolo 7 (Delega di Pagamento) e all’articolo 9 (Differenza a Carico dell’Assicurato) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo Dovuto. Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all’articolo 9 (Differenza a Carico dell’Assicurato) e all’articolo 12 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 12 (Esclusioni), lett.d), delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Non sono previste comunicazioni relative ad aggravamenti o diminuzioni del rischio in corso di contratto.
Articolo 6. Premi
7A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza, il Contraente corrisponde un Premio unico per tutta la durata della Applicazione alla Polizza Collettiva, versato in un’unica soluzione.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche degli importi di Premio previsti per la copertura assicurativa “perdita d’impiego” con Ceduti/Delegati che siano aziende private,pubbliche o statali determinati in relazione alle diverse combinazioni di anzianità di servizio dell’Assicurato e durata della Polizza, nell’ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) pari al 5%. Si precisa che gli importi di Premio risultano indifferenziati rispetto al sesso dell’Assicurato.
IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia “perdita d’impiego” Tariffa Base 1, mod. cod.01.12 – dipendenti privati
DURATA POLIZZA (in MESI) | |||
36 | 60 | 120 | |
RATA MENSILE DI RIMBORSO | 250 | 250 | 250 |
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE | € 9.000,00 | € 15.000,00 | € 30.000,00 |
ANZIANITA’ DI SERVIZIO | PREMIO UNICO | ||
5 | 461,44 | 1.014,70 | 3.940,41 |
10 | 343,46 | 750,56 | 2.703,64 |
20 | 229,99 | 445,21 | 1.366,33 |
25 | 182,39 | 319,90 | 902,92 |
IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia “perdita d’impiego” Tariffa mod. cod.01.12 dipendenti pubblici-statali – Gold 1
DURATA POLIZZA (in MESI) | |||
36 | 60 | 120 | |
RATA MENSILE DI RIMBORSO | 250 | 250 | 250 |
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE | € 9.000,00 | € 15.000,00 | € 30.000,00 |
ANZIANITA’ DI SERVIZIO | PREMIO UNICO | ||
5 | 97,32 | 177,27 | 536,28 |
10 | 89,57 | 150,37 | 353,93 |
20 | 80,35 | 109,47 | 284,44 |
25 | 73,98 | 98,71 | 210,64 |
AVVERTENZA: Non sono previsti sconti di premio.
Il Premio è gravato da:
- un costo, pari al 30% del Premio puro, comprensivo di una commissione percepita in media dall’intermediario, pari al 8%;
e
- da un costo fisso pari ad Euro 30,00 per i dipendenti pubblici/statali e Euro 60,00 per dipendenti privati, a titolo di spese di emissione.
Nella seguente tabella si riporta, a titolo esemplificativo, la commissione percepita in media dall’Intermediario, espressa in percentuale e valore assoluto:
Premio unico decennale lordo | Ammontare del Premio, detratte le spese di emissione (pari ad Euro | Commissione percepita in media dall’intermediario = 8% |
60,00) e le imposte (2,5%) | del Premio (al netto delle imposte) | |
Euro 1.275,71 | Euro 1.184,60 | Euro 94,77 |
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: bonifici.
AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la Società rimborserà al Contraente il Premio non Goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo la formula indicata nell’articolo 11 (Estinzione anticipata del Prestito – Premio non Goduto) delle Condizioni di Assicurazione. Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che regolano la Polizza, non trova applicazione la previsione di cui all’art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non Goduto, l’Assicurato richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato) .
Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari ad Euro 50,00 e le spese di emissione indicate nella Proposta e nella Polizza.
Articolo 7. Rivalse
AVVERTENZA: Fatto salvo, ai fini di chiarezza, quanto previsto dall’articolo 7 (Delega di Pagamento), dall’articolo 8 (Nuovo rapporto di lavoro dell’Assicurato con altro Ceduto/Delegato - Ricollocamento) e dall’articolo 9 (Differenza a Carico dell’Assicurato) delle Condizioni di Assicurazione, la Polizza non prevede meccanismi di rivalsa.
Articolo 8. Recesso del Contratto
8.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.
Si fa presente che, in ragione dei diritti che vengono ad essere assunti direttamente dal Beneficiario nei confronti della Società per effetto della designazione irrevocabile del medesimo in applicazione delle disposizioni della Legge 180, poiché l’esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente determina la cessazione del rischio oggetto della copertura assicurativa, l’esercizio di tale diritto è consentito solo se:
L’Ente Erogatore-Beneficiario sottoscriva una dichiarazione liberatoria, in favore della Società, attestante l’avvenuta restituzione dell’importo erogato a titolo di prestito e/o comunque, il proprio consenso all’esercizio del diritto di recesso.
8.2 In caso di durata pluriennale della Polizza, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 8.1 che precede.
Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all’articolo 14 (Recesso) delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Articolo 10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Articolo 11. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio perdite d’impiego, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio di perdita d’impiego, i premi non danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF.
Sezione C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Articolo 12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: L’insorgenza del Sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Si rinvia all’Art. 5 (Obblighi in caso di Evento), all’Art. 6 (Obblighi della Società in caso di Sinistro), all’Art. 7 (Delega di Pagamento), all’Art. 8 (Nuovo rapporto di lavoro dell’Assicurato con altro Ceduto/Delegato – Ricollocamento) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Articolo 13. Reclami e Mediazione
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx – telefono 00 00 00 00 00 – telefax 06 51 29 46 50 - – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx.
I reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che, fatto salvo il tentativo di mediazione ai sensi del paragrafo che segue ove sia obbligatorio per legge, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro di residenza dell’Assicurato.
GLOSSARIO
Definizioni
Ammontare Estintivo: indica l’importo corrispondente al valore delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito in scadenza nel periodo compreso tra la Data dell’Evento e il termine del periodo di ammortamento del finanziamento come previsto dal Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell’Evento al tasso annuo pari al TAN previsto dal Contratto di Prestito, diminuito delle Indennità di Fine Rapporto Lavoro e di tutte le altre eventuali indennità maturate a favore dell’Assicurato, nonché di ogni altro importo incassato, a qualsiasi titolo, dall’Ente Erogatore- Beneficiario successivamente all’Evento in relazione al finanziamento.
Assicurato (anche Cedente/Delegante): indica la persona fisica, che sia un lavoratore dipendente, che stipula la Polizza nel proprio interesse, a copertura del rischio di perdita di impiego derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, in relazione ad un Contratto di Prestito.
Beneficiario: è l’Ente Erogante contraente della Polizza Collettiva
Ceduto/Delegato: indica la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell’Assicurato.
Comunicazione di Evento: indica la comunicazione relativa al verificarsi dell’Evento effettuata dall’Assicurato o dal Ceduto/Delegato al Contraente e alla Società.
Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza Collettiva e delle Applicazioni ad essa emesse.
Contratto di Prestito: indica il contratto di finanziamento personale, rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile, disciplinato dalla Legge 180, stipulato tra l’Assicurato e l’Ente Convenzionato.
Collettiva - Polizza: indica il contratto stipulato tra le Società e l’Ente Erogatore-Beneficiario in qualità di Contraente.
Conclusione della Polizza: indica il momento in cui la Polizza Collettiva e le Applicazioni alla stessa diventano efficaci e producono effetti, che coincide con la data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito da parte dell’Ente Erogatore-Beneficiario e con il pagamento del Premio.
Data dell’Evento: indica la data effettiva in cui si è verificato l’Evento. Nel caso in cui l’Evento segue, senza soluzione di continuità, la sospensione temporanea d’impiego dell’Assicurato, la Data dell’Evento, ai fini del calcolo dell’Indennizzo Dovuto, sarà quella dell’inizio di tale sospensione temporanea d’impiego.
Decorrenza della Polizza: indica la data di inizio di validità della Polizza indicata in ciascun Certificato in Applicazione alla Polizza Collettiva.
Decorrenza delle Garanzie: indica la data da cui le Applicazioni alla Polizza Collettiva producono i suoi effetti e coincide con l’inizio dell’Ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.
Denuncia di Sinistro: indica la comunicazione effettuata dall’Assicurato e dall’Ente Convenzionato ai sensi della quale viene comunicato alla Società che l’Evento si è protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario a partire dalla Data dell’Evento stesso, al fine di richiedere il pagamento dell’Ammontare Estintivo alla Società.
Differenza a Carico dell’Assicurato: l’importo pari alla differenza tra l’Ammontare Estintivo e l’Indennizzo Dovuto che l’Assicurato è tenuto a rifondere alla Società in caso di Ricollocamento
prima della scadenza della polizza, o in caso di Dimissioni volontarie o di ritardi nella comunicazione di Evento e dopo il pagamento dell’Ammontare Estintivo .
Ente Erogatore-Beneficiario: è la finanziaria o l’istituto bancario che ha erogato il finanziamento di cui al Contratto di Prestito (al quale è collegata l’applicazione a Polizza Collettiva) all’Assicurato.
Evento: indica la mancata corresponsione delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito a seguito della perdita di impiego da parte dell’Assicurato.
Fascicolo Informativo: indica la documentazione (Nota Informativa, comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione e Proposta) predisposta dalla Società ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti, che deve essere consegnata al Contraente e all’ Assicurato .
Fondo Pensione: indica il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Indennità di Fine Rapporto Lavoro: indica le somme che, ai sensi del Contratto di Prestito, devono essere liquidate dal Ceduto/Delegato e dal Fondo Pensione, qualora presente, all’Ente Convenzionato in caso di perdita di impiego da parte dell’Assicurato, incluso il TFR sino ad un importo massimo pari all’ammontare del debito residuo dell’Assicurato.
Indennizzo Dovuto : indica, nel caso in cui si sia verificato un Sinistro:
a. Se non avviene il Ricollocamento dell’Assicurato prima della scadenza della polizza, sarà pari all’Ammontare Estintivo;
b. In caso di Ricollocamento dell’Assicurato, l’ammontare sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell’Evento e la data di Ricollocamento.
c. Nei casi di Evento che sia stato determinato da dimissioni dell’Assicurato o di ritardi nella comunicazione di Evento e non sia avvenuto il Ricollocamento nei 180 giorni,l’Ammontare Estintivo sarà sempre corrisposto al Beneficiario nei termini del precedente punto a) ma dall’Indennizzo saranno richiesti tante rate riproporzionate al Contraente Assicurato nei termini dell’Art. 9 delle Condizioni di assicurazione .
Intermediario: Intermediario iscritto alle Sezioni A o B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o Riassicurativi di cui all’Art. 109 del Codice delle Assicurazioni.
ISVAP: indica l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Montante Assicurato Iniziale: indica la somma delle rate da rimborsare all’Ente Erogatore- Beneficiario nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come previsto dal Contratto di Prestito.
Polizza: il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e il Contraente, costituito da Informativa, Condizioni di Assicurazioni, Proposta e Certificato di Assicurazione.
Premio: indica l’importo pagato dal Contraente per conto dell’Assicurato alla Società in relazione alla Polizza e alle sue Applicazioni
Premio non Goduto: indica la parte di Premio (al netto delle imposte e spese ) che viene rimborsata al Contraente in relazione al periodo in cui l’Applicazione alla Polizza Collettiva non ha avuto effetto, calcolato secondo la formula prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Proposta (alla Applicazione della Polizza Collettiva): indica il documento sottoscritto dal Contraente e dall’Assicurato, contenente la richiesta di sottoscrizione della Polizza, secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Rata Riproporzionata: indica l’importo ottenuto dividendo l’Ammontare Estintivo per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell’Evento e la data di scadenza dell’ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.
Ricollocamento: attivazione di un nuovo contratto di lavoro (ivi inclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo indeterminato, i Co. Co. Pro. o altri contratti di lavoro, anche di tipo parasubordinato), o l’apertura di una partita IVA a proprio nome o a nome di una società di cui l’Assicurato sia l’amministratore o ne ricopra una carica societaria, che procuri un reddito tassato ai fini IRPEF, o il collocamento in pensione di vecchiaia o di anzianità.
Settore: indica il settore economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/Delegato, ivi incluso il settore statale (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall’INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL), il settore pubblico (ricomprendente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale, il settore parapubblico (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e il settore privato (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, onlus, fondazioni, e simili).
Scadenza della Polizza: indica la data di scadenza delle Applicazioni alla Polizza Collettiva indicata nelle stesse. Nel caso in cui l’inizio dell’ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti diversa dalla data di Decorrenza della Polizza o a seguito di sospensione temporanea dell’ammortamento in corso di contratto, la Scadenza della Polizza coinciderà con la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.
Sinistro: indica l’Evento che si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario, a partire dalla Data dell’Evento sino all’ eventuale data di Ricollocamento dell’Assicurato.
TAN: indica il tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.
TFR: indica il trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni, o altra indennità equipollente.
Si rinvia al sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
B) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA TEMPORANEA CASO MORTE
Per “ la Società”, all’interno della presente sezione, si intende “ERGO Previdenza S.p.A.”
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992
N. 85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese ISVAP al n. 1.00104 ed appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi ISVAP al n. 034, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.
Altre informazioni relative alla Società: telefono 000.000.000, sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di KPMG S.p.A., Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato (31/12/2011):
Patrimonio netto della Società: € 219.512.514,11 (di cui capitale sociale: € 90.000.000 e totale delle riserve patrimoniali: € 129.512.514,11)
Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 126,6% (rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto Collettivo e le Applicazioni prevedono una prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato, a capitale decrescente e a premio unico anticipato, sottoscrivibile da richiedenti prestiti personali che prevedono l’estinzione mediante cessione di quote mensili di retribuzione, così come disciplinato dal D.P.R del 5 gennaio 1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche.
Assicurato del presente contratto è il soggetto che ha richiesto ed ottenuto il finanziamento.
I Beneficiari della presente garanzia sono:
i) l’Ente erogante che concede il prestito, o un ente terzo da questi designato, per l’importo rappresentato dalla “somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento”, come di seguito definito in Nota Informativa;
ii) gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato per l’eventuale importo derivato dalla differenza tra il capitale assicurato e l’importo di cui al punto i).
La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni (24 – 120 mesi).
Per la 1279 l’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione non può essere inferiore a 18 anni e non potrà essere superiore a 73 anni; l’età massima dell’Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 75 anni.
Per la 1280, l’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del relativo Certificato Individuale di Assicurazione non può essere inferiore a 18 anni e non potrà essere superiore a 63 anni (tale limite è elevato a 73 anni se l’assicurato è un dipendente del settore “statale” o del settore “Pubblico”); l’età massima dell’Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l’Assicurato è un dipendente del settore “Statale” o del settore “Pubblico”. L’età dell’Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come “età assicurativa”, per cui si stabilisce che l’Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
3.a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale e di sopravvivenza al termine della durata contrattuale
La Società ERGO Previdenza S.p.A. s’impegna a versare in un’unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.
L’importo del capitale assicurato iniziale coincide con il valore attuale delle rate di restituzione del finanziamento, al tasso annuo di interesse convenuto (TAN) nel contratto di finanziamento.
La prestazione è garantita dal versamento di un premio unico dovuto in via anticipata alla data di inizio ammortamento del prestito.
L’eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva alla conclusione del contratto, qualora lo stesso Contraente non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato dalla presente garanzia, è subordinata al benestare da parte dell’Ente erogante fino all’importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.
Il premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità, pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. In tal caso il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.
La garanzia non opera in caso di decesso dell’Assicurato causato da:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari;
- suicidio dell’Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia.
In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo la Società corrisponderà ai Beneficiari un importo pari alla quota di premio versato per la garanzia “Temporanea Caso Morte” al netto dei costi di cui al successivo Art. 6.1.1.
Si rinvia all’Articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione della garanzia Temporanea Caso Morte per il dettaglio delle esclusioni.
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.
4. Premi
Il premio è dovuto in un’unica soluzione (premio unico) e in via anticipata al momento dell’inizio dell’ammortamento del finanziamento concesso. Il suo importo è indicato nel documento di proposta sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento e la sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, e, solo per la tariffa 1280, dall’età dell’assicurato. E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni delle Società, che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.
Per la sola tariffa 1280 è previsto un premio minimo pari a € 100.
Modalità di pagamento
Il pagamento del premio del presente contratto viene corrisposto dal Contraente alla Società. ,
4.1 Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale – Importi di premio unico
Di seguito vengono riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio unico richiesti per la copertura assicurativa “Temporanea Caso Morte”, e la corrispondente quota percepita dagli intermediari, espressi sia in valore assoluto che percentuale:
A) Esempio tariffa 1279, relativo ad un Assicurato con età pari a 52 anni, richiedente una copertura assicurativa di durata pari a 9 anni (tre diversi importi di montante assicurato iniziale), nell’ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) del 5%:
Montante assicurato iniziale | Premio versato in euro | Ammontare costi complessivi (in valore assoluto) | Ammontare costi complessivi (in percentuale) | Quota parte dei costi percepita dall'intermediario* | |
in valore assoluto | in percentuale dei caricamenti totali | ||||
15.000 | 229 | 97,00 | 42,12% | 18,35 | 18,99% |
20.000 | 306 | 129,00 | 42,12% | 24,46 | 18,99% |
30.000 | 000 | 000,00 | 42,12% | 36,70 | 18,99% |
B) Esempio tariffa 1280, relativo ad un Assicurato con età pari a 43 anni, richiedente una copertura assicurativa di durata pari a 8 anni (tre diversi importi di montante assicurato iniziale), nell’ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) del 5%:
Montante assicurato iniziale | Premio versato in euro | Ammontare costi complessivi (in valore assoluto) | Ammontare costi complessivi (in percentuale) | Quota parte dei costi percepita dall'intermediario* | |
in valore assoluto | in percentuale dei caricamenti totali | ||||
15.000 | 160 | 95,00 | 59,63% | 25,50 | 26,78% |
20.000 | 192 | 106,00 | 55,29% | 31,36 | 29,51% |
30.000 | 257 | 128,00 | 49,90% | 43,07 | 33,55% |
* Gli importi indicati si riferiscono alle commissioni riconosciute all’intermediario (broker o agente) che presta servizi di intermediazione con riferimento alla conclusione della polizza collettiva ed alla gestione delle adesioni. L’Ente erogante non percepisce, infatti, alcuna provvigione dalla Società per l’attività di sottoscrizione della polizza collettiva e di raccolta delle adesioni.
Gli importi indicati in tabella non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti, ad esempio, lo stato di salute dell’Assicurato.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative Condizioni di Assicurazione.
4.2 Estinzione anticipata del finanziamento
Nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento rispetto al naturale piano di ammortamento, il Contraente può comunicare alla Società la volontà di:
1. mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso l’Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell’Assicurato;
2. richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula di seguito precisata:
R = P x [ (N – K) / N ] x 0,80
Dove:
R: importo da rimborsare
P: premio imponibile anticipato corrisposto
N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi
K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.
Nel caso in cui sia mantenuta attiva la garanzia, la durata residua della stessa e il piano di decrescenza della somma assicurata sono determinati in base al piano di ammortamento originario del mutuo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3bis.
Nel caso in cui l’estinzione anticipata del finanziamento – concesso dall’Ente Erogante-Beneficiario ed assicurato dalla Società – sia frutto della stipula tra l’Ente e l’Assicurato di un nuovo contratto di prestito garantito dalla Società, quest’ultima, in sede di calcolo dei premi della nuova assicurazione, riconoscerà l’abbuono dei premi pagati e non goduti relativi all’assicurazione a copertura al pregresso contratto di prestito. In tal caso, il rimborso avverrà applicando la suddetta
formula sostituendo il valore 1 al valore 0.80 Il primo contratto di assicurazione a seguito della anticipata estinzione si intende a tutti gli effetti cessato a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.
Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:
ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Collective & Financial Networks , Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede partecipazioni ad utili.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE
6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Tariffa 1279
Il premio unico è gravato da un caricamento totale espresso in percentuale sul premio unico ed è variabile in funzione della durata del prestito, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Classi di durate (in mesi) | ||||
24 | 36 | 48 | 60 | da 72 a 120 |
60,65% | 54,81% | 49,44% | 46,31% | 42,12% |
Tariffa 1280
Il premio unico è gravato da:
10 € a titolo di costi di emissione
un caricamento espresso in cifra fissa pari a
6,5 € per ogni anno di durata del contratto
oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al
34%
Costo in percentuale sul premio
6.1.2 Costi per riscatto
La presente tariffa non prevedono la facoltà di riscatto da parte del Contraente
6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede partecipazione agli utili.
***
Si precisa che i costi elencati nei precedenti paragrafi sono comprensivi di una quota parte percepita dall'intermediario: per i dettagli si rimanda al precedente punto 4.
7. Sconti
Il Premio non è soggetto a sconti.
8. Regime fiscale Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sulla vita, al momento della stipulazione del presente contratto, non sono soggetti ad imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo il rischio di morte, a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14.
In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l’aliquota del 19% all’importo massimo di € 1.291,14.
In virtù della riduzione di imposta della quale l’Assicurato viene a beneficiare, il costo effettivo dell’assicurazione risulta inferiore al premio versato.
Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Tassazione delle prestazioni erogate
Le somme corrisposte in dipendenza dei presenti contratti sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).
D. ALTRE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI
9. Modalità di perfezionamento del contratto
La polizza convenzione si perfeziona con la sottoscrizione da parte del Contraente e della Società. Le Applicazioni individuali si concludono nel momento in cui l’Ente erogante-Beneficiario liquida il finanziamento all’Assicurato e viene contestualmente pagato il premio di assicurazione.
La garanzia decorre e produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente Erogante-Beneficiario provvede alla liquidazione del finanziamento richiesto e viene pagato il rispettivo premio, e dura per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito.
La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di liquidazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata dal ceduto/delegato la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito) definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato per la garanzia “Temporanea Caso Morte” il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso.
Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta non sia ancora stato versato alcun premio, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.
La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.
Per maggiori informazioni si rimanda agli Articoli 1 e 6 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Risoluzione del contratto e delle coperture assicurative
Il contratto di assicurazione si estingue:
- in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- alla scadenza dell’Assicurazione come definita al precedente punto 3 della Nota Informativa;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente come definito al successivo articolo 13 della Nota Informativa;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento come definito nel precedente articolo 4.2 della Nota Informativa.
11. Riscatto e riduzione
Il presente contratto non prevede valori di riscatto né di riduzione.
12. Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell’Ente erogante, di interruzione dell’iter di richiesta del finanziamento.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:
ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Collective & Financial Networks, Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
13. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal Certificato Individuale di Assicurazione entro 30 giorni dall’emissione dello stesso. Il diritto di recesso da parte del Contraente è subordinato alla comunicazione di liberatoria della Società, da parte dell’Ente-Beneficiario erogante, a seguito dell’avvenuta restituzione dell’importo erogato a titolo di prestito.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Certificato di assicurazione, al seguente recapito:
ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Collective & Financial Networks , Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Certificato di Assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa (previa consegna della proposta e del Certificato di Assicurazione eventualmente emesso) il premo versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.
14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:
- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento;
- In caso di Morte entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto: Certificato di Morte attestante la causa del decesso;
- Riferimenti bancari – completi di IBAN – del conto corrente su cui accreditare l’indennizzo.
La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità dei contratti assicurativi, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.
In caso di particolari esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all’Ente erogante e/o agli eredi dell’Assicurato.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società, e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. I diritti dei Beneficiari derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze “dormienti”, le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.
15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso legato è redatto in lingua italiana
17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla Società ERGO Previdenza S.p.A. devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax o e-mail alla Società presso il seguente recapito:
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In questo ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela.
Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, telefono x00 00 000000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
18. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione dei contratti.
La Società provvede comunque ad inviare al singolo Assicurato con cadenza annuale, entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale del singolo Certificato Individuale di assicurazione, una comunicazione contenente:
- l’importo del capitale assicurato;
- nome del beneficiario della prestazione
- nome dell’eventuale vincolatario
19. Conflitto di interessi
Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso, l’Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato.
GLOSSARIO
Ammontare Estintivo: l’importo corrispondente al valore delle rate del Prestito scadenti tra la Data dell’Evento e il termine dell’ammortamento del finanziamento come previsto ai sensi del Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell’Evento al tasso annuo pari al TAN previsto nel Contratto di Prestito.
Assicurato: (anche Cedente/Delegante) la persona fisica, lavoratore dipendente, che aderisce alla Polizza Collettiva nel proprio interesse, a copertura del motivo caso di morte, in relazione ad un Contratto di Prestito.
Beneficiario: il soggetto designato in Proposta dall’Assicurato, cui la Società corrisponderà la prestazione assicurata in caso di sinistro.
Ceduto/Delegato: la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell’Assicurato.
Certificato Individuale di Assicurazione: il documento che attesta l’accettazione della Proposta da parte della Società relativa alla singola Applicazione della Polizza Collettiva
Comunicazione di Evento: si veda la definizione di Denuncia di sinsitro.
Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza Collettiva e delle sue Applicazioni.
Contratto di Prestito: il contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile disciplinato dalla Legge 180/50, stipulato dall’Assicurato e dall’Ente Erogante.
Conclusione del contratto: Momento in cui il contratto diventa efficace e produce effetti.
Data dell’Evento: la data effettiva in cui si è verificato l’Evento assicurato..
Decorrenza della polizza: la data di inizio di validità della Polizza-Convenzione stipulata tra la Società e il Contraente.
Decorrenza delle Garanzie: la data indicata in ciascun Certificato di Assicurazione da cui l’assicurazione produce i suoi effetti in relazione alla singola applicazione e coincidente con la data in cui viene erogato il prestito.
Denuncia di Sinistro: la comunicazione effettuata dal Contraente del verificarsi dell’evento assicurato in polizza.
Ente Erogatore-Beneficiario : è la Finanziaria o l’Istituto Bancario, che ha erogato il Prestito all’ Assicurato cui è collegata la Polizza.
Evento: il decesso dell’Assicurato.
Fascicolo Informativo: indica, complessivamente, le Condizioni di Assicurazione e la Nota informativa relativa alla Polizza e alle sue Applicazioni.
Fondo Pensione: il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, e successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Somma assicurata: indica la prestazione dovuta dalla Società nel caso in cui si verifichi il Sinistro;
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Montante: Somma delle rate da rimborsare all’Ente Erogante-Beneficiario nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come risultante nel contratto di prestito.
Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e il Contraente.
Premio: l’importo pagato dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata da questa in relazione a ciascun Assicurato.
Proposta Individuale di Assicurazione: il documento sottoscritto dall’ Assicurato contenente la richiesta di adesione alla Polizza Convenzione secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Scadenza del Certificato di Assicurazione: Data di cessazione della copertura relativa alla singola copertura.
Sinistro: il verificarsi del fatto per cui è prestata l’assicurazione. Nella presente polizza è il decesso dell’Assicurato.
TAN: Tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.
TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni o altra indennità equipollente.
ERGO Previdenza S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
ERGO Previdenza S.p.A. Xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxx Amministratore Delegato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA CON CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALI
Sezione I CF Assicurazioni S.p.A.
COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA PERDITA D’IMPIEGO
Per “Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
1.1 La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell’Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovute ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell’ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del residuo credito dovuto dall’Assicurato, si impegna a corrispondere all’ Ente Erogatore-Beneficiario un ammontare che è pari a quanto indicato nei successivi articoli 6.2 e 6.3, fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo articolo 9.
1.2 Gli obblighi di cui al presente articolo1, troveranno applicazione esclusivamente:
a) qualora l’Assicurato, alla data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Proposta e nella Polizza.
b) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.
Art. 2 - Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza Collettiva di Base
La Polizza avrà decorrenza dalla data indicata nella scheda di polizza se corrisposto il relativo premio, altrimenti avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno in cui verrà pagato il premio. La durata è pari ad 1 anno con tacito rinnovo se il contraente o la Società non avranno espresso la volontà di disdire la stessa con preavviso di almeno 60gg prima della scadenza.
In caso di disdetta della polizza i Certificati di adesione emessi e perfezionati in corso di validità delle garanzie, resteranno efficaci sino alle rispettive scadenze riportate su singoli Certificati di adesione.
Art. 3 - Decorrenza, efficacia e scadenza dei Certificati di Assicurazione individuali emessi a fronte della Polizza Collettiva.
Il Contraente deve effettuare la comunicazione mensile dei Certificati di Assicurazione di ciascuna Applicazione perfezionati a seguito dell’inizio dell’ammortamento dei finanziamenti stessi.
Il Certificato di Assicurazione di ciascuna Applicazione decorre:
3.1. Dalla data di decorrenza in esso riportata purché ne sia stato pagato il premio dal Contraente nei termini previsti, ovvero entro il giorno 18 del mese successivo alla data di decorrenza stessa, in deroga all’Art.1901 del CC.. In caso di mancato pagamento del premio del Certificato di Assicurazione entro il predetto termine, le garanzie saranno sospese dalle ore 24 del giorno 18 e riprenderanno dalle ore 24 del giorno in cui avverrà il pagamento effettivo. Dopo 90 giorni dalla data di decorrenza del
Certificato di Assicurazione di ciascuna Applicazione senza che sia avvenuto il perfezionamento dello stesso, il Certificato di Assicurazione sarà automaticamente annullato senza effetto.
3.2 Il Certificato di Assicurazione in Applicazione avrà termine alla data di Scadenza indicata nello stesso, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il Sinistro o sia avvenuta l’estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.
3.3 La durata di ciascun Certificato di Assicurazione in applicazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni.
Art. 4 - Beneficiario dell’Ammontare Estintivo
La Polizza e i Certificati Individuali di Assicurazione sono stipulati dal Contraente per i rischi in capo agli Assicurati e a favore dell’Ente Erogatore-Beneficiario designato nella Proposta e nei Certificati Individuali di Assicurazione o, comunque, a chi risulterà avere tale veste alla data del pagamento dell’Ammontare Estintivo da parte della Società.
Art. 5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Evento
In caso di Evento, l’Assicurato dovrà effettuare la “Comunicazione di Evento” all’Ente Erogatore - Beneficiario, all’Intermediario e alla Società entro il termine di 3 giorni di calendario dalla data in cui l’Evento si è verificato ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, specificando la data in cui questo è avvenuto e la sua causa. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui la Comunicazione di Evento non provenga direttamente dall’Assicurato ma dal Ceduto/Delegato all’Ente Erogatore - Beneficiario quest’ultimo dovrà fornire tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all’Evento ed inviare la relativa comunicazione anche all’Assicurato il quale, nei 30 giorni successivi, dovrà confermare l’Evento. Nel caso in cui nessuna comunicazione pervenga entro il suddetto termine, la Comunicazione di Evento effettuata dal Ceduto/Delegato in vece dell’Assicurato verrà tacitamente accettata dalla Società, ai fini dell’eventuale realizzazione del Sinistro.
Se l’Assicurato o in sua vece il Ceduto Delegato, effettuino la comunicazione di evento dopo 180 gg da quando questo sia avvenuto, le rate di prestito intercorrenti tra la data di evento e la data di comunicazione tardiva saranno comunque corrisposte all’Ente Erogatore -Beneficiario a titolo di indennizzo, ma saranno richieste come recupero all’Assicurato di importo pari alle Rate Riproporzionate, a titolo di indennizzo non dovuto a seguito di mancata e/o ritardata attivazione da parte della Società e dell’Ente Erogatore -Beneficiario delle attività previste per il recupero sul sinistro.
Art. 6 - Obblighi della Società in caso di Sinistro
6.1 La Società attenderà la Denuncia di Sinistro contenente la richiesta di pagamento dell’Ammontare Estintivo all’Ente Erogatore -Beneficiario o, salvo che non sia avvenuto il Ricollocamento dell’Assicurato nei 180 giorni successivi alla data dell’Evento, verificando che l’Ente Erogatore -Beneficiario abbia posto in essere tutte le attività di possibili recuperi, totali o parziali, che a quest’ultimo competono in virtù dei diritti che gli derivano dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge applicabili, che abbiano determinato l’impossibilità del recupero totale o parziale di quanto a lui dovuto dall’Assicurato.
6.2 Salvo che trovi applicazione la delega di pagamento prevista dal successivo articolo 7, la Società si obbliga a pagare all’Ente Erogatore -Beneficiario, alle scadenze previste dal piano di ammortamento allegato al Contratto di Prestito, le Rate Riproporzionate in scadenza
successivamente alla data dell’Evento, sempreché alle relative scadenze non sia avvenuto il Ricollocamento dell’Assicurato.
6.3 Qualora l’Assicurato abbia rilasciato alla Società delega di pagamento ai sensi del successivo articolo 7, in vece di quanto previsto dall’articolo 6.2 che precede, la Società corrisponderà all’Ente Erogatore-Beneficiario l’Ammontare Estintivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. Per effetto della delega di pagamento, verificatosi il Sinistro, la Società, dopo aver riscontrato la regolarità della posizione assicurativa dell’Assicurato (incluso il pagamento del Premio) e dopo aver ricevuto tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni, al pagamento dell’Ammontare Estintivo in favore del Beneficiario.
Art. 7 - Delega di Pagamento
La Società, quale pattuizione espressa di miglior favore per l’Assicurato e all’Ente Erogatore - Beneficiario e sul presupposto che gli venga rilasciata delega di pagamento sin dal momento della sottoscrizione della Proposta, corrisponderà all’Ente Erogatore-Beneficiario un importo pari all’Ammontare Estintivo, da corrispondersi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6.2 che precede, in un’unica soluzione. A seguito di detto pagamento, così come previsto nella delega di pagamento riportata in Proposta, l’Assicurato assumerà gli obblighi descritti nel successivo Art.8.
Art. 8 - Nuovo rapporto di lavoro dell’Assicurato con altro Ceduto/Delegato (Ricollocamento)
8.1 Con la Comunicazione di Evento, l’Assicurato assume l’obbligo di comunicare prontamente alla Società il suo successivo Ricollocamento che avvenga prima della Scadenza della Polizza.
8.2 Qualora all’Evento faccia seguito, entro 180 giorni di calendario dalla data dell’Evento, il Ricollocamento dell’Assicurato, lo stesso è tenuto a comunicarlo entro 3 giorni di calendario:
a. all’Ente Erogatore-Beneficiario e/o alla Società fornendo i dati del nuovo datore di lavoro o della nuova posizione lavorativa o dell’Ente Previdenziale;
x.xx suo nuovo datore di lavoro o all’Ente Previdenziale, informandoli dell’esistenza del Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza, affinché l’Ente Erogatore-Beneficiario possa effettuare, ove ne ricorreranno le circostanze, una nuova notifica del Contratto di Prestito nei confronti del nuovo Ceduto/Delegato.
8.3 In caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte dell’Assicurato, in caso di Ricollocamento, potranno essere esercitati tutti i rimedi previsti dalla legge a favore della Società e dell’Ente Erogatore-Beneficiario.
Art. 9 - Differenza a Carico dell’Assicurato
9.1 Relativamente all’evento/sinistro determinato da “dimissioni volontarie dell’Assicurato /cedente/ delegante”, viene applicata una carenza/franchigia di 12 mesi. In caso di sinistro, in fase di liquidazione dell’Ammontare Estintivo dette rate saranno comunque corrisposte all’Ente Erogatore Beneficiario e successivamente al pagamento dell’indennizzo, di cui al precedente articolo 7, la Società richiederà all’Assicurato il recupero delle mensilità in franchigia corrisposte all’Ente Erogatore / Beneficiario nel calcolo dell’Ammontare Estintivo pari a tante Rate Riproporzionate quante ne intercorrono tra il mese della interruzione del rapporto di Lavoro e la dodicesima rata in scadenza del piano di ammortamento del prestito assicurato, senza applicazione di interessi.
Esempio:
Efficacia della Polizza | 01.03.2012 | Scadenza Polizza | 01.03.2022 | dura 120 | ta anni 10 mesi | – | |
‘Rata di prestito | 200,00 mensili | Montante Assicurato Iniziale | 24.000,00 | ||||
Data Evento Perdita d’Impiego | 30.09.2012 | rate residue 22.800,00 | 120-6 | = | 114 | = | |
Debito residuo attualizzato al Tan di polizza ( es. 5%) | = 11.983,25 | ||||||
TFR e altre indennità di fine rapporto di lavoro: 5.670,00 | |||||||
Debito residuo = 17.653,25 – 5.670,00 = 11.983,25 ( importo che la Società corrisponde al Beneficiario) | |||||||
Rata riproporzionata: uguale a Debito residuo / Rate residue = 11.983,25 / 114 = 105,12 | |||||||
Mesi indennizzati al Beneficiario a seguito di Dimissioni volontarie nel Conteggio Estintivo= n. 6 ovvero dal settimo al dodicesimo mese. Recupero Carenza/Franchigia a carico dell’Assicurato : 105,12 x 6 = 630,70 |
9.2 Qualora, successivamente al pagamento dell’Ammontare Estintivo di cui al precedente articolo 6, avvenga il Ricollocamento dell’Assicurato, quest’ultimo, in relazione a quanto corrisposto dalla Società per effetto della delega di pagamento di cui al precedente articolo 7, sarà tenuto a restituire alla Società la Differenza a Carico dell’Assicurato in quanto non dovuta dalla stessa, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta inviata dalla Società fatti salvi eventuali diversi accordi che potranno essere formalizzati per iscritto tra la Società e l’Assicurato con riferimento alle modalità di pagamento in forma rateizzata e senza interessi.
Esempio:
Se avviene il ricollocamento l’Assicurato torna a percepire reddito tassato ai fini Irpef e deve corrispondere la Differenza a Carico dell’Assicurato pari a:
Efficacia della Polizza | 01.03.2012 | Scadenza Polizza | 01.03.2022 | durata anni 10 |
‘Rata di prestito | 200,00 mensili | Montante Assicurato Iniziale | 24.000,00 | |
Data Evento Perdita d’Impiego | 30.09.2014 | rate residue 120-30 = 90= 18.000,00 | ||
Debito residuo attualizzato al Tan di polizza ( es. 5%) | = 14.983,00 | |||
TFR e altre indennità di fine rapporto di lavoro: 5.670,00 | ||||
Debito residuo = 14.983,00 – 5.670,00 = 9.313,00 ( importo che la Società corrisponde al Beneficiario) | ||||
Rata riproporzionata: uguale a Debito residuo / Rate residue = 9.313,00 / 90 = 103,48 | ||||
Data ricollocamento al lavoro a Tempo indeterminato il 1.10.2016 | ||||
Rate da restituire alla scadenza della polizza 1.03.2022= 63 | rata riproporzionata=103,48 | |||
Indennizzo dovuto: 103,48 rata riproporzionata x rate durata sinistro = 27 = 2.793,96 | ||||
Differenza a carico dell’Assicurato : 9.313,00-2.793,96 = 6.519,04 |
9.3 Qualora l’Assicurato effettua la comunicazione di evento dopo 180 gg da quando questo sia avvenuto, le rate di prestito intercorrenti tra la data di evento e la data di comunicazione tardiva saranno comunque corrisposte all’Ente Erogatore-Beneficiario ma saranno richieste come recupero all’Assicurato per un importo pari alle Rate Riproporzionate, a titolo di indennizzo non dovuto a seguito di mancata e/o ritardata attivazione da parte della Società e del Beneficiario delle attività previste per il recupero sul sinistro.
Art. 10 - Premio
A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza collettiva e dai rispettivi Certificati Individuali di Assicurazione, il Contraente corrisponde alla Società Premi unici per tutta la durata della Polizza per ciascun Assicurato, versati in unica soluzione.
Art. 11 - Estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito – Premio non Goduto
11.1 In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la copertura assicurativa di ciascun Certificato individuale di Assicurazione si intenderà cessata e la Società provvederà restituire la quota a scalare del premio puro (premio netto x 0,70), oltre alla quota pro-rata dei costi di caricamento fisso, pagati e non fruiti, calcolati in base alla seguente formula:
Rimborso1 del Premio Puro a scalare
R1= PN x 0,70 x T x ( T+1) / N x (N+1) Dove:
PN x0,70 : è il premio puro unico netto
N : rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza. T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza
Rimborso 2 dei Costi di caricamento pro-quota: R2= (PN x 0,30) /N x T
Dove:
PN x 0,30 : è il Caricamento costi comprensivi di commissioni
N :rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza. T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza
Totale Rimborso = R1+R2.
Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari a Euro 50,00 oltre all’importo delle spese di emissione della Polizza indicate nella Proposta e nella Polizza.
11.2 La Società provvederà, entro i 30 giorni di calendario successivi alla comunicazione della estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, a rimborsare il Premio non Goduto, calcolato ai sensi del precedente articolo 11.1.
11.3 Qualora si proceda all’estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito con la contemporanea stipula di un nuovo Contratto di Prestito da parte dell’Ente Erogatore-Beneficiario e l’Assicurato e lo stesso richieda la continuazione della Certificato di Assicurazione in sostituzione del precedente, il Premio non Goduto sarà scalato dal nuovo premio relativo al nuovo prestito applicando la stessa formula di cui all’articolo 11.1 che precede.
All’atto del pagamento della Differenza a Carico dell’Assicurato, la Società provvederà al rimborso del Premio non Goduto in base ai medesimi criteri di calcolo di cui all’articolo 11.1 che precede, rimanendo inteso che tale ammontare potrà essere pagato mediante compensazione con la stessa Differenza a Carico dell’Assicurato, fino a concorrenza dei relativi importi.
In ogni caso, con il rimborso del Premio non Goduto, la Polizza si intenderà definitivamente estinta.
Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che
regolano la Polizza, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 49, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non Goduto, l’Assicurato richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato).
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi dalla Polizza:
a. il Sinistro determinato da morte dell’Assicurato;
b. i casi di morosità dovuti a mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio da parte del Ceduto/Delegato alla Ente Convenzionato;
c. i casi di sospensione, a qualsiasi titolo intervenuta, del diritto a percepire, in tutto o in parte, lo stipendio da parte dell’Assicurato ed in particolare nei casi di: aspettativa facoltativa; cassa integrazione guadagni ed in tutti i casi similari che, senza soluzione di continuità, non comportino la cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sua sospensione temporanea;
d. i casi di dolo ai sensi dell’art, 1900 C.C. e i casi di dichiarazioni false e reticenti sulla rappresentazione del rischio, tali che la polizza non sarebbe stata assunta o che il rischio possa ritenersi inesistente ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del C.C., precisando che sono esplicitamente inclusi nella copertura assicurativa fornita dalla polizza i sinistri causati da dimissioni dell’Assicurato.
Art. 13 - Imposte di assicurazione
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono a carico del Contraente della Polizza Collettiva e dei rispettivi Certificati di Adesione alle stessa.
Art. 14 - Recesso
14.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva entro 30 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.
Si fa presente che, in ragione dei diritti che vengono ad essere assunti direttamente dall’Ente Erogatore-Beneficiario nei confronti della Società per effetto della designazione irrevocabile del medesimo in applicazione delle disposizioni del DPR 180, poiché l’esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente determina la cessazione del rischio oggetto della copertura assicurativa presente in ogni Certificato di Adesione, l’esercizio di tale diritto è consentito solo se:
- all’Ente Erogatore-Beneficiario sottoscriva una dichiarazione liberatoria, in favore della Società, attestante l’avvenuta restituzione dell’importo erogato a titolo di prestito e/o, comunque, il proprio consenso all’esercizio del diritto di recesso.
14.2 In caso di durata pluriennale della Polizza Collettiva e dei Certificati di Adesione, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza e dai Certificati di Adesione, trascorso un quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 14.1 che precede.
Art. 15 - Mediazione - Foro competente
15.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Adesione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.2.
15.2 Per qualunque controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra la Società e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Società.
Art.16. Sospensioni di garanzia
Qualora dovessero intervenire sospensioni di attività lavorative dell’Assicurato in corso di contratto tali da determinare la sospensione del pagamento delle rate mensili del rimborso del finanziamento, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. La garanzia assicurativa s’intenderà sospesa riprendendo il suo effetto alla successiva comunicazione del Contraente della ripresa del pagamento delle Rate mensili di rimborso del finanziamento. Di conseguenza la scadenza delle garanzie saranno prorogate di un periodo pari alla sospensione intervenuta mantenendo la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, troverà applicazione la legge Italiana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA CON CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALI
Sezione II ERGO PREVIDENZA S.p.A.
TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE E A PREMIO UNICO -
Contratto abbinabile a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/deleghe di quote di stipendio
Per “la Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “ERGO Previdenza S.p.A.”
Art.1- Oggetto dell’assicurazione e prestazione assicurata
La Società si impegna a versare in un’unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell’Assicurato di ogni Certificato Individuale di Assicurazione prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza di ogni Certificato Individuale di Assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.
Art.2- Beneficiario della prestazione assicurata
Il Beneficiario della presente garanzia è l’Ente Erogatore-Beneficiario del finanziamento fino ad un importo pari alla “somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento”, come definito al precedente Art.1, ed eventualmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato per la differenza tra il capitale assicurato al momento del decesso e l’importo predetto.
Qualora l’Ente Erogatore-Beneficiario indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione di sua spettanza, la Società provvederà a liquidare a quest’ultimo la relativa prestazione assicurata.
L’eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva all’emissione del Certificato di Assicurazione, qualora l’Assicurato stesso non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato in ogni Certificato Individuale di Assicurazione, è subordinata al benestare da parte dell’Ente Erogatore-Beneficiario fino all’importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto previsto dal successivo Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
Art.3- Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza Collettiva
La Polizza avrà decorrenza dalla data indicata nella polizza stessa, se corrisposto il relativo premio, altrimenti avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno in cui verrà pagato il premio. La durata è pari ad 1 anno con tacito rinnovo se il contraente o la Società non avranno espresso la volontà di disdire la stessa con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.
In caso di disdetta della polizza i Certificati Individuali di Assicurazione emessi e perfezionati in corso di validità delle garanzie, resteranno efficaci sino alle rispettive scadenze riportate su singoli Certificati di assicurazione.
Art.3 Bis- Inizio della decrescenza del capitale assicurato di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione della Polizza Collettiva
La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di liquidazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito riferito al Certificato Individuale di Assicurazione), definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso. Il capitale assicurato, quindi, a partire da questa data inizia a decrescere in base al TAN del finanziamento.
Art.4- Durata Contrattuale e requisiti dell’Assicurato
La durata di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione emesso a fronte della polizza Collettiva è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni e seguirà comunque il piano di ammortamento anche in caso di sospensione delle quote dello stipendio al quale seguirà uno slittamento del piano di ammortamento medesimo.
Per la 1279 L’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione non può essere inferiore a 18 anni e non potrà essere superiore a 73 anni; l’età massima dell’Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 75 anni
Per la 1280,L’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione non può essere inferiore a 18 anni e non potrà essere superiore a 63 anni (tale limite è elevato a 73 anni se l’assicurato è un dipendente del settore “statale” o del settore “Pubblico”); l’età massima dell’Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l’Assicurato è un dipendente del settore “Statale” o del settore “Pubblico”.
L’età dell’Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come “età assicurativa”, per cui si stabilisce che l’Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Art.5- Esclusioni
La garanzia non opera in caso di decesso dell’Assicurato causato da:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei Beneficiari;
- suicidio dell’Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia;
In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo sarà corrisposto un importo pari alla quota di premio versato per la garanzia “Temporanea Caso Morte” al netto dei costi di cui all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
Art.6- Conclusione dei Certificati Individuali di Assicurazione e decorrenza della prestazione Ciascun Certificato Individuale di Assicurazione si conclude nel momento in cui l’Ente Erogante- Beneficiario liquida il finanziamento all’Assicurato e viene contestualmente pagato il premio di assicurazione.
La garanzia decorre e produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente Erogante-Beneficiario provvede alla liquidazione del finanziamento richiesto e viene pagato il rispettivo premio, e dura per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito.
Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta Individuale di Assicurazione non sia ancora stato versato alcun premio alla Società, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.
La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.
Art.7- Premio
Il premo è dovuto in un’unica soluzione (premio unico) ed in via anticipata al momento dell’inizio dell’ammortamento del finanziamento concesso. L’importo del premio è indicato nel documento di proposta Individuale di Assicurazione sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento. La sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, e, solo per la tariffa 1280, dall’età dell’assicurato.
Per la sola tariffa 1280 è previsto un premio minimo pari a € 100.
Art.8- Dichiarazioni dell’Assicurato
L’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella “Proposta Individuale di Assicurazione” e nella documentazione a corredo di questa. Nel caso in cui la Società ritenesse necessario ottenere dall’assicurato ulteriori riscontri relativi al proprio stato di salute, in aggiunta a quanto dichiarato nel Questionario Anamnestico contenuto all’interno della Proposta Individuale di Assicurazione, la Società stessa richiederà la compilazione del modello RVM (Rapporto di Visita Medica), il cui costo sarà a carico dell’Assicurato stesso. Si precisa altresì che la Società richiederà in ogni caso la compilazione del modello RVM nel caso in cui l'importo del prestito cui è collegato il capitale assicurabile sia superiore a € 52.000.
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze, tali che la Società se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe dato il proprio consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’Art.1892 del Codice Civile, quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre l’importo da pagare, ai sensi dell’Art. 1893 del Codice Civile, quando non esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art.9- Risoluzione del contratto
Ciascun Certificato Individuale di Assicurazione si risolve:
a. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale;
b. Alla scadenza di ciascun Certificato Individuale di Assicurazione . In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società;
c. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
d. In caso di estinzione anticipata del prestito come descritto all’Art.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Art.10- Revoca della Proposta Individuale di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta Individuale di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto di prestito. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell’Ente Erogante-Beneficiario, di interruzione dell’iter di richiesta del finanziamento.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:
ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Collective & Financial Networks, Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Art.11- Recesso
Il Contraente ha la facoltà di recedere da ciascun Certificato Individuale di Assicurazione entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione ed è subordinato al rilascio, da parte dell’Ente erogante - Beneficiario, di una comunicazione liberatoria della Società dell’avvenuta restituzione dell’importo erogato a titolo di prestito.
La volontà di recedere dal Certificato Individuale di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del certificato di polizza, al seguente recapito:
ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Collective & Financial Networks, Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Certificato Individuale di Assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna della proposta e del Certificato Individuale di Assicurazione eventualmente emesso) il premio versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.
Art.12- Estinzione anticipata del finanziamento
Nell’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento rispetto al naturale piano di ammortamento, il Contraente può comunicare alla Società la volontà di:
1. mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso l’Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell’Assicurato;
2. richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula di
seguito precisata:
R = P x [ (N – K) / N ] x 0,80
Dove:
R: importo da rimborsare
P: premio imponibile anticipato corrisposto
N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi
K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.
Nel caso in cui sia mantenuta attiva la garanzia, la durata residua della stessa e il piano di decrescenza della somma assicurata sono determinati in base al piano di ammortamento originario del mutuo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3bis.
Nel caso in cui l’estinzione anticipata del finanziamento – concesso dall’Ente Erogante-Beneficiario ed assicurato dalla Società – sia frutto della stipula tra l’Ente e l’Assicurato di un nuovo contratto di prestito garantito dalla Società, quest’ultima, in sede di calcolo dei premi della nuova assicurazione, riconoscerà l’abbuono dei premi pagati e non goduti relativi all’assicurazione a copertura al pregresso contratto di prestito. In tal caso, il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 1 al valore 0,80. Il primo contratto di assicurazione a seguito della anticipata estinzione si intende a tutti gli effetti cessato a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.
Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:
ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Collective & Financial Networks , Xxx X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Art.13- Riscatto e riduzione
L’Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.
Art.14- Costi
Tariffa 1279
Il premio unico è gravato da un caricamento totale espresso in percentuale sul premio unico ed è variabile in funzione della durata del prestito, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Classi di durate (in mesi) | ||||
24 | 36 | 48 | 60 | da 72 a 120 |
60,65% | 54,81% | 49,44% | 46,31% | 42,12% |
Tariffa 1280
Il premio unico è gravato da:
10 € a titolo di costi di emissione
un caricamento espresso in cifra fissa pari a
6,5 € per ogni anno di durata del contratto
oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al
34%
Costo in percentuale sul premio
Art.15- Liquidazione della prestazione in caso di sinistro
I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:
- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento;
- In caso di Morte entro 12 mesi dalla decorrenza del contratto: Certificato di Morte attestante la causa del decesso;
- Riferimenti bancari – completi di IBAN – del conto corrente su cui accreditare l’indennizzo.
La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità del contratto assicurativo, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.
In caso di ulteriori esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai Beneficiari e/o agli eredi dell’Assicurato.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Ogni diritto di credito derivante da ciascun Certificato Individuale di Assicurazione si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione delle somme assicurate entro i termini di prescrizione, alla luce del decreto legge 40/2010 sulle polizze “dormienti”, le prestazioni assicurative vengono devolute al fondo istituito presso il Ministero dell'Economia.
Art. 16 – Informativa in corso di contratto
La Società si impegna ad inviare con cadenza annuale, entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale del singolo Certificato Individuale di assicurazione, una comunicazione contenente:
- l’importo del capitale assicurato;
- nome del beneficiario della prestazione
- nome dell’eventuale vincolatario
Art.17- Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.18- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contaente.
Art.20- Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana
Art.21- Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso legato è redatto in lingua italiana.