CAPITOLATO DI GARA
COMMUNE D’EMARÈSE
REGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE
Xxx. Xxxxxx,0 00000 XXXXXXX (XX)
COMUNE DI EMARÈSE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
cod. fisc. e P.IVA: 00092580075
🕿 0166 519103 🖨 0166 519128 🖅 E-mail xxxx@xxxxxx.xxxxxxx xx.xx
CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI, SITO IN FRAZIONE ERESAZ 51, COSTITUENTE UN COMPLESSO AZIENDALE COMPOSTO DA UNA ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE, DA UN PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZION DI ALIMENTI E BEVANDE E DA UN ESERCIZIO DI VICINATO PER IL SETTORE ALIMENTARE, DI PROPRIETÀ COMUNALE.
Articolo 1 - Il presente capitolato disciplina le modalità, gli oneri ed i criteri per l’appalto della gestione di un centro polifunzionale comprendente:
- un’attività di affittacamere di cui alla legge regionale 29 maggio 1996 n. 11, composta da
n. 6 camere e n. 12 posti letto;
- un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1,
- un esercizio di vicinato per il settore alimentare di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Tali attività sono da esercitarsi nei locali di proprietà del Comune di Émarèse siti in fraz. Eresaz
51. Le attività anzidette sono finalizzate all’erogazione di servizi pubblici o a valenza pubblica, con la possibilità di promuovere ed ospitare attività socio-culturali e di vendere prodotti tipici locali. Il centro polifunzionale è inoltre adiacente e collegato ad una struttura che comprende un museo ed un centro culturale con ampia sala polivalente. Il richiedente dovrà presentare la propria offerta per la gestione del complesso unitario comprendente le seguenti attività:
a) pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
b) affittacamere;
c) esercizio di vicinato (settore alimentare).
Il conduttore dovrà inoltre effettuare e garantire il servizio di refezione scolastica nonché il servizio di mensa per il personale dipendente del Comune di Émarèse utilizzando in prevalenza prodotti agricoli ed agroalimentari valdostani.
Articolo 2 - Non sono ammessi alla gara i soggetti che sono incorsi in risoluzioni contrattuali anticipate disposte da enti pubblici ovvero per negligenza, colpa o inadempienze contrattuali, nei confronti di questa Amministrazione Comunale;
Articolo 3 - L’Amministrazione Comunale – di seguito indicata come locatore - al fine di garantire una corretta gestione del complesso, provvede alla nomina di un’apposita commissione composta dal Segretario comunale o suo delegato, con funzioni di presidente, e da n. 2 esperti del settore.
Articolo 4 - L’affitto avrà la durata di anni 1 decorrenti dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda. Il locatore, con proprio atto amministrativo e con un preavviso di giorni 30 antecedenti alla data di cessazione del contratto, ha la facoltà di prorogare il contratto medesimo, dopo il 1° anno, fino ad un massimo di anni 20, ai patti ed alle condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preavviso. Il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata A/R entro dodici mesi antecedenti la data di cessazione del contratto.
Articolo 5 - La gestione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti parametri:
a) proposta progettuale di gestione (massimo punti 80), che dovrà contenere i seguenti
elementi (sub parametri):
- migliorie da apportare, a cura del conduttore, all’interno della struttura, relativamente agli arredi, ai macchinari e a quanto altro occorre per renderla più funzionale e ricettiva, nonché all’esterno della medesima (massimo punti 20)
- iniziative per offrire alla clientela un servizio efficiente e di qualità (massimo punti 25);
- esperienze lavorative e referenze (massimo punti 35);
b) offerta economica: 20 punti.
Il canone a base di gara è fissato in € 1.500,00 annui, I.V.A. esclusa.
Non saranno ammesse offerte in ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta ritenuta valida.
Il canone di affitto dovrà essere corrisposto in valuta legale in n. 2 rate anticipate, ciascuna assoggettata ad I.V.A., da pagarsi presso la tesoreria comunale rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il canone sopra definito comprende l’importo relativo all’affitto dei locali e dell’azienda. Per il primo anno, le due rate del canone dovranno essere versate rispettivamente prima della stipula del contratto (1° rata) ed entro il 30 giugno 2013 (2° rata). A partire dal secondo anno il canone di affitto potrà essere rivalutato tenendo conto del volume d’affari verificato. Le parti convengono altresì che, al cessare dell’affitto, sia il locatore sia il conduttore non potranno pretendere alcuna indennità di buona uscita o di ogni altro genere, essendosi preventivamente tenuto conto di questa condizione nel canone di affitto. Nessun compenso sarà dovuto al conduttore a titolo di avviamento.
Il conduttore si impegna a prendere in consegna e a gestire l’intera struttura nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando ad ogni azione od eccezione nei confronti del locatore.
Gli arredi e le attrezzature devono essere consegnati al locatore allo scadere del contratto in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Articolo 6 - Nel caso di eventuali danni alle attrezzature il conduttore è tenuto all’immediata sostituzione delle medesime con materiali identici e nuovi.
E’ data facoltà al conduttore di provvedere ad integrare l’arredamento e le attrezzature dell’esercizio. Le soluzioni di arredamento dovranno essere indicate all’atto della presentazione dell’offerta. Al termine della gestione i beni e le attrezzature conferiti saranno di proprietà del locatore.
Nel caso di scadenza anticipata del contratto il locatore potrà acquistare, previa redazione di perizia di stima asseverata, i beni mobili acquistati direttamente dal conduttore su richiesta formale del locatore. Qualora, entro giorni 60 dalla richiesta formale, il locatore non si pronunci in merito, la medesima si intende respinta.
Articolo 7 - Il conduttore si obbliga a non apportare modifiche ai locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, se manchi il preventivo consenso scritto del locatore, che si riserva comunque il diritto di ottenere la restituzione dei locali nel pristino stato, a spese del conduttore. Inoltre il valore delle migliorie non potrà mai compensare il deterioramento anche se questo si sia verificato senza colpa del conduttore.
Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto, a carico del locatore, esclusivamente l’attività consistente nel porre in atto gli interventi volti a ovviare agli eventi che pregiudichino l’esistenza stessa delle infrastrutture consegnate. Essa potrà essere delegata dal locatore al conduttore il quale dovrà, comunque, in caso di necessità e urgenza, intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa compromettere il regolare funzionamento del complesso aziendale o l’incolumità delle persone. In tali eventualità, il rimborso delle spese sostenute dal conduttore avverrà sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Il conduttore dovrà presentare al locatore, qualora l’urgenza non lo impedisca, i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il locatore effettuerà il rimborso solo quando abbia valutato che le spese abbiano riguardato interventi la cui realizzazione sia stata delegata dallo stesso al conduttore e che rivestano i caratteri di urgenza e di straordinarietà. Il rimborso riconosciuto può essere detratto dall’affitto con modalità, tempi e limiti massimi stabiliti dal locatore. Tali interventi dovranno inoltre essere utili, opportuni ed improrogabili. La scadenza dei termini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi saranno di volta in volta stabilite dal locatore sulla base di criteri di opportunità e di capacità finanziaria.
Il locatore si riserva di effettuare in ogni momento i lavori che riterrà opportuni senza che il
conduttore possa nulla eccepire.
Articolo 8 - Entro tre mesi dalla presa in consegna dell’azienda il conduttore potrà comunicare al locatore le eventuali modifiche che propone di apportare per migliorare il funzionamento dal punto di vista sia tecnico sia economico e dovrà segnalare per iscritto eventuali discordanze o carenze degli immobili, degli impianti ovvero delle attrezzature in merito al rispetto della normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il locatore sottoporrà la proposta del conduttore alle opportune verifiche e potrà autorizzarne la realizzazione dopo aver formulato eventuali indicazioni vincolanti.
Articolo 9 - In deroga all’ultimo comma dell’articolo 2561 del Codice Civile le parti convengono che la deduzione delle quote di ammortamento dei beni affittati spetti al locatore.
Articolo 10 - Il conduttore dovrà avvalersi di tutti gli ausili necessari alla corretta e regolare gestione e conduzione del complesso aziendale.
Articolo 11 - E’ vietato il cambio di destinazione, anche parziale, senza il consenso scritto del locatore.
Articolo 12 - Il conduttore ha diritto di usufruire di trenta giorni naturali di ferie nel corso dell’anno, che dovranno essere concordati preventivamente ogni anno con il locatore. Le eventuali chiusure per lavori di manutenzione dovranno sempre essere preventivamente concordate con il locatore. Dovrà essere pertanto assicurata la continuità del servizio anche nel caso di eventuali assenze per malattie, ferie e infortuni qualora queste superino i periodi di cui sopra.
Durante i periodi di chiusura il conduttore sarà comunque responsabile dei locali, degli impianti e dell’area locata.
Il conduttore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.
E’ tenuto pure a rispettare i contratti collettivi e nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in ambito nazionale e regionale.
Articolo 13 - Tutti i corrispettivi derivanti dalla gestione dei locali sono a favore del conduttore.
Articolo 14 - In ogni caso è fatto divieto, senza il consenso del locatore, di subaffittare l’azienda oggetto del presente capitolato o di apportare qualsivoglia modifica ai locali, agli impianti ed agli altri beni locati. Nel caso di gestione dell’azienda in forma societaria la variazione della rappresentanza legale dovrà essere preventivamente autorizzata dal locatore.
La non ottemperanza a quanto sopra prevede l’immediata risoluzione del contatto ed il conseguente incameramento della cauzione.
Il conduttore è autorizzato ad avvalersi dell’opera di eventuali ditte specializzate per quanto attiene alle attività di manutenzione, trasporto, consulenza, servizi.
Il conduttore è inoltre autorizzato ad avvalersi dell’opera di ditte specializzate sia nel caso di lavori straordinari di manutenzione sia nel caso di realizzazioni complementari e/o integrative autorizzate dal locatore, con l’obbligo di esibire certificati di conformità, se richiesti dalla normativa vigente per l’intervento preso in esame.
Articolo 15 - Il conduttore è tenuto, a sua cura e spese, entro un mese dalla stipulazione del contratto, ad assicurare contro l’incendio, il furto e la responsabilità civile i fabbricati destinati ad esercizio commerciale.
Articolo 16 - Il conduttore, alla firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva pari al canone annuo complessivo aggiudicato dovuto al Comune;
Articolo 17 - L’eventuale inottemperanza, grave o ripetuta, da parte del conduttore ad una o più condizioni riportate nel presente capitolato comporta la facoltà, da parte del locatore, di rescindere il contratto con lettera raccomandata A/R entro il termine ultimo di sei mesi antecedenti la cessazione del contratto medesimo, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni. Ove il conduttore ritardi di oltre trenta giorni dalla scadenza il pagamento del convenuto canone di affitto d’azienda o venga meno l’osservanza di uno solo dei patti contenuti nel presente capitolato, sarà facoltà del locatore ritenere risoluto il contratto de quo senza bisogno di diffida o di messa in mora e senza che il conduttore possa pretendere indennità di sorta per l’anticipata risoluzione. Sono ritenute causa di rescissione del contratto da parte del locatore eventuali ripetute segnalazioni di comportamento non educato e/o scorretto del conduttore, dei collaboratori e dei dipendenti. Il locatore potrà recedere, senza necessità di preavviso, in
qualunque momento in caso di abuso nella gestione, di immoralità da parte del conduttore o per gravi carenze igienico/sanitarie.
Articolo 18 - Allo scadere del contratto il conduttore dovrà lasciare i locali completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; i locali dovranno essere perfettamente puliti e ordinati.
In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del locatore come da inventario.