CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progetto: Miglioramento sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Xxxxxxx Xxxxxxxx" a Reggio Xxxxxx.
Ente appaltante (Committente): Provincia di Reggio Xxxxxx - SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA - U.O. PROGETTI E LAVORI STRADALI.
Progettisti: Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx e Arch. Xxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx e Arch. Xxxxxx Xxxx
Il Dirigente del Servizio Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio Ed Edilizia Responsabile unico del procedimento
(Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
1
INDICE
PARTE PRIMA 5
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO 5
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 5
Art. 2 – Ammontare dell’appalto 5
Art.2 bis - Progettazione esecutiva 6
Art. 3 - Termini per l'ultimazione della progettazione e delle opere 8
Art. 4 – Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore 8
Art. 5 – Funzioni compiti e responsabilità del committente 10
Art. 6 – Funzioni compiti e responsabilità del R.U.P 11
Art. 7 – Direzione dei lavori 11
Art. 8 – Funzioni compiti e responsabilità del direttore dei lavori 11
Art. 9 – Funzioni compiti e responsabilità dell’eventuale direttore operativo 12
Art. 10 – Funzioni compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere 13
Art. 11 – Funzioni compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza 13
per la progettazione 13
Art. 12 - Funzioni compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori 14
Art. 13 – Riservatezza del contratto 14
Art. 14 - Difesa ambientale 14
Art. 15 – Trattamento dei dati personali 15
Art. 16 – Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 15
Art. 17 - Protocollo di intesa contro il lavoro nero 17
Art. 17 bis – Codice di Comportamento 19
Art. 17 ter – Commissione giudicatrice 19
Art. 18 - Metodo di gara 19
Art. 18 bis - Criteri di aggiudicazione e articolazione 19
Art. 19 - Norme di gara 27
Art. 20 – Aggiudicazione dei lavori 41
Art. 21 – Documenti da presentare per la stipula del contratto 41
Art. 22 – Stipulazione ed approvazione del contratto 45
Art. 23 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto 45
Art. 24 – Documenti estranei al rapporto negoziale 45
Art. 24 bis – Approvazione del Progetto esecutivo 46
Art. 25 - Consegna inizio ed esecuzione dei lavori 46
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori 47
Art. 27 – Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei 47
lavori 47
Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 47
Art. 29 – Subappalto 48
Art. 29 bis - Penali 50
Art. 29 ter – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 51
Art. 30 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 57
Art. 31 – Varianti in corso d’opera 58
Art. 32 – Sospensione illegittima 59
Art. 33 – Accertamento e registrazione dei lavori 60
Art. 34 – Contabilità dei lavori 60
Art. 35 - Pagamenti 62
Art. 36 – Conto finale e pagamento a saldo 63
Art. 37 - Eccezioni dell’appaltatore 64
Art. 38 – Norme di sicurezza generale 64
Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro 64
Art. 40 – Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 64
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza 65
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 66
Art. 43 – Personale dell’appaltatore – contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto 66
Art. 44 – Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore 67
Art. 45 – Durata giornaliera dei lavori 67
Art. 46 – Ultimazione dei lavori 68
Art. 47 – Presa in consegna dei lavori ultimati 68
Art. 48 – Verbali di accertamento ai fini delle presa in consegna anticipata 68
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 69
Art. 50 – Oggetto del collaudo 69
Art. 51 – Avviso ai creditori 70
Art. 52 – Estensione delle verificazioni di collaudo 70
Art. 53 – Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi 70
Art. 54- Obblighi per determinati risultati 71
Art. 55 – Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo 71
Art. 56 – Processo verbale di visita 71
Art. 57 - Relazioni 72
Art. 58 – Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione 72
Art. 59 – Difetti e mancanze nell’esecuzione 72
Art. 60 – Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 73
Art. 61 - Collaudo 73
Art. 62 – Lavori non collaudabili 73
Art. 63 – Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo 73
Art. 65 – Svincolo della cauzione 74
Art. 66 – Commissioni collaudatrici 74
Art. 67 – Certificato di collaudo 75
Art. 68 – Revisione dei prezzi 75
Art. 69 – Invariabilità dei prezzi 76
Art. 70 – Cessione dei crediti 76
Art. 71 – Danni alle opere 76
Art. 72 – Cause di forza maggiore 76
Art. 73 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto e cessione del contratto 77
Art. 74 – Forma e contenuto delle riserve 77
Art. 75 - Controversie 77
Art. 76 – Risoluzione del contratto 78
Art. 77 – Accordo bonario 79
Art. 78 Disposizioni finali e rinvio 80
PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO
CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “Miglioramento sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato "Ex palazzo della Concezione" sede del Liceo Artistico "Xxxxxxx Xxxxxxxx" a Reggio Xxxxxx”.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
65052584B9 | C84H14000140005 |
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori, a corpo, ammonta a € 1.856.215,75 (IVA esclusa), di cui € 88.113,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi di legge .
Descrizione | Categoria | Class. | Prev./Scorp. | Importo |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela | OG2 | III bis | € 1.541.999,00 | |
Impianti tecnologici | OG11 | I | Scorp. | € 220.000,00 |
Scavi archeologici | OS25 | Scorp. | € 10.000,00 | |
TOTALE | € 1.771.999,00 | |||
Spese tecniche soggette a ribasso | € 84.216,75 | |||
TOTALE in appalto | € 1.856.215,75 |
Relativamente alla progettazione esecutiva ed ai sensi dell’art.79, comma 7, art.92, comma 6, e art. 267 del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora l’attestazione SOA dell’impresa concorrente non includa anche la qualificazione per prestazioni di progettazione dimostrati attraverso il proprio staff tecnico di progettazione, l’impresa potrà partecipare alla presente gara soltanto avvalendosi di progettista/i qualificato da indicare nell’offerta ovvero creando un raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione di cui all’art. 90, comma 1 lettere da d) a h) del D. Lgs.163/2006. In tal caso il progettista associato o individuato dovrà essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (Art. 90, comma 7, D.Lgs.163/2006), dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e dovrà possedere i requisiti di cui alla Legge 2 marzo 1949 n°143 e s.m.i., con abilitazione per la progettazione di opere di cui alla Classe I, Categoria d).
Art.2 bis - Progettazione esecutiva
La progettazione esecutiva dovrà essere redatta successivamente all'aggiudicazione secondo i tempi di cui all'art. 3, sviluppando gli elaborati grafici, su supporto digitale, utilizzati per il progetto definitivo e forniti dall’Amministrazione Provinciale per l’immobile oggetto del presente appalto e dovrà tener conto delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, prescrizioni tecniche.
Si fa presente che l'importo complessivo di € 2.481.503,96 è coperto per € 2.300.000,00 con fondi della Provincia, e per € 181.503,96, finanziato con fondi della Regione Xxxxxx-Romagna, di cui alle delibere di Giunta n. 1890/2012 e n. 2314/2003. Per la somma di € 181.503,96, afferente ai fondi della Regione Xxxxxx-Romagna, la Ditta in fase di ottenimento delle necessarie autorizzazioni dovrà acquisire il nulla osta dal competente Ufficio regionale (Servizio Tecnico di Bacino di Reggio Xxxxxx) mediante specifico progetto stralcio di importo pari alla somma sopraindicata da predisporre con le modalità previste dalle sopracitate delibere regionali.
Il concorrente, in sede di gara, dovrà predisporre, a sua cura e spese, gli elaborati previsti nei successivi artt. 18 bis e 19, ai quali si rimanda per le specifiche. Tali elaborati redatti sotto forma di relazioni metodologiche dovranno dimostrare in dettaglio i criteri qualitativi che la Ditta si impegna ad utilizzare nella successiva redazione del progetto esecutivo, che in caso di aggiudicazione gli verrà affidato. Per quanto riguarda le migliorie proposte, dovranno essere precisati senza approssimazione di sorta sia nelle rappresentazioni planimetriche che altimetriche in una o più tavole di dettaglio gli interventi proposti, compresi i particolari
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO | |||||
A) IMPORTO IN APPALTO, costo del personale e oneri per la sicurezza | |||||
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso | € | 1.683.885,35 | |||
A.2) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso | € | 88.113,65 | |||
TOTALE LAVORI (A.1+A.2) | € | 1.771.999,00 | |||
A.3) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e Piano di sicurezza e coord. (CNPAIA compresi) | € | 84.216,75 | |||
TOTALE A) LAVORI IN APPALTO (A.1+A.2+A.3) | € | 1.856.215,75 | |||
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | |||||
01) Xxxxxxx, accertamenti, indagini (lordo oneri fiscali) | € | 8.117,41 | |||
02) Allacciamento a pubblici servizi (lordo oneri fiscali) | € | 20.000,00 | |||
03) Imprevisti lordo IVA | € | 88.601,10 | |||
04) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) (lordo oneri fiscali) | € | 53.160,00 | |||
05) Art.93 D.Lgs. n.163/2006 (fondo incentivante) (lordo oneri previdenziali e fiscali) | € | 35.440,00 | |||
06) Spese tecniche (al lordo di CNPAIA e IVA 22%) | |||||
06.a) Progettazione definitiva architettonica | € | 19.551,00 | |||
06.b) Direzione Lavori e Coordinamento e della sicurezza in esecuzione | € | 165.923,20 | |||
07) Spese per pubblicità e notifiche (lorde IVA) | € | 7.000,00 | |||
08) Spese per analisi e collaudi | |||||
08.a) spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera (al lordo di CNPAIA e IVA 22%) | € | 20.551,17 | |||
08.b) spese per analisi di laboratorio (lorde IVA) | € | 11.216,74 | |||
09) IVA | |||||
09.a) IVA sulle spese tecniche di cui al punto A.3 | 22,00% | € | 18.527,69 | ||
09.b) IVA su lavori all'aliquota del | 10,00% | € | 177.199,90 | ||
TOTALE B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE | € | 625.288,21 | |||
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | € | 2.481.503,96 |
costruttivi delle soluzioni innovative che si intendono adottare.
La progettazione esecutiva vera e propria che avverrà, in una fase successiva all'aggiudicazione come esplicitato nel art 3 seguente, ai sensi dell’art.33 del DPR 207/2010, di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo riportiamo di seguito i principali elaborati che dovranno esser prodotti e che sono:
1. Relazione Generale e Relazioni Specialistiche;
2. Elaborati grafici comprensivi anche quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino;
3. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
4. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
5. Piano di sicurezza e coordinamento di cui al d.Lgs.81/2008 e quadro incidenza
mano d’opera;
6. Cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 3 - Termini per l'ultimazione della progettazione e delle opere
Il tempo utile per ultimare tutte le attività (progettazione e opere) compresi nell’appalto è definito CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL’APPALTO ed è fissato in n° 570 (cinquecentosettanta) giorni complessivi (mesi diciannove), naturali e consecutivi.
Tali attività saranno suddivise nelle seguenti fasi:
a) tempi per la consegna della bozza del progetto esecutivo di cui all’art.33 del DPR 207/2010 di cui all’art.1 e art. 2.bis: n° 45 (quarantacinque) giorni complessivi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di verbale di consegna/ordine di servizio delle attività di progettazione esecutiva da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 169, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i.;
b) tempi per le osservazioni/revisioni della Stazione Appaltante alla bozza del Progetto Esecutivo: n°30 (trenta) giorni complessivi (mesi uno), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna della Bozza di Progetto Esecutivo;
c) tempi per la consegna del Progetto esecutivo revisionato: n°30 (trenta) giorni complessivi (mesi uno), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di invio delle Osservazioni alla Bozza di Progetto Esecutivo, da parte della Stazione Appaltante per conto della Provincia;
d) tempi per l’esecuzione di tutti i lavori/opere: n°465 (quattrocentosessantacinque) giorni complessivi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di verbale di consegna dei lavori/opere.
Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione delle progettazioni e dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali, mentre rimangono esclusi i tempi necessari per l'approvazione da parte della Provincia del progetto esecutivo di cui al punto c) consegnato.
L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono programma complessivo dell’appalto, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 4 – Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore
Il Progetto Definitivo è costituito dai seguenti elaborati:
1 Relazione fotografica
3.A Relazione tecnico illustrativa e storico artistica
3.B Fascicolo dei calcoli (Relazione e Allegati)
T 5.A Inquadramento generale
T 5.B Rilievo geometrico
T 5.C Rilievo geometrico T 5.D Evoluzione storica T 6.A Maschi murari
T 7.A Tipologie chiusure verticali
T 7.B Quadro fessurativo
T 7.C Quadro fessurativo
T 7.D Meccanismi di collasso
T 9.A Interventi di consolidamento T 9.B Interventi di consolidamento T 9.C Particolari costruttivi
T 9.D Particolari costruttivi
T 10.A Maschi murari esistenti e di progetto
T 11.A Xxxxxx e xxxxx T 11.X Xxxxxx e xxxxx T 12.A Stato finale
Quadro Economico
Prime indicazioni sicurezza V2 Elenco prezzi Unitari Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica Relazione archeologica integrativa
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto” tutti gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso visione delle aree di lavoro e del progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato. Tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
Art. 5 – Funzioni compiti e responsabilità del committente
Il Committente, identificato nella Provincia di Reggio Emilia è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.Lgs..81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:
- provvedere ad approvare il/i progetti esecutivi oggetto del presente appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere o la commissione di collaudo;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.Lgs..81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori;
- chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall’INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva1;
- chiedere all’Appaltatore di attestare parimenti l’idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del d.Lgs..81/08;
- trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera.
Art. 6 – Funzioni compiti e responsabilità del R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art.10 del Decreto Legislativo163/06.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il D.Lgs.n. 163/06 ed il DPR n. 207/2010;
Art. 7 – Direzione dei lavori
Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con assistenti, per ogni singola Provincia, con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
Il Committente riconosce l’operato del Direttore dei Lavori quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 8 – Funzioni compiti e responsabilità del direttore dei lavori
Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e dell’eventuale Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
• accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
• attestare, all’atto dell’inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
• fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all’Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l’effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l’effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.;
• vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
• effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
• dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
• coordinare l’avanzamento delle opere;
• ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
• redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
• disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall’Appaltatore e sull’attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
• redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
• redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
• svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
• emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
• assistere ai collaudi;
• controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
Art. 9 – Funzioni compiti e responsabilità dell’eventuale direttore operativo
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
- programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando
eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art. 10 – Funzioni compiti e responsabilità dell’eventuale ispettore di cantiere
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l’attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l’assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.
Art. 11 – Funzioni compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza
per la progettazione
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs.81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs.81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
• la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 12 - Funzioni compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
• l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
• segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
• la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Art. 13 – Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 14 - Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- evitare rumori molesti alle attività didattiche in corso.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del d.Lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art.13 del decreto citato.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art.7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
Art. 16 – Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell’appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall’applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.367 del 21/12/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:
a) La Provincia di Reggio Emilia richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all’art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”, indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;
b) Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Provincia di Reggio Emilia, esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, acquisirà i certificati camerali con dicitura antimafia che saranno comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Provincia di Reggio Emilia procederà anche in assenza dell’informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una
informativa ostativa, la Provincia di Reggio Emilia non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.
c) Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Provincia di Reggio Emilia prevedrà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria.
d) Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Reggio Emilia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.
La Provincia di Reggio Emilia riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 22 dicembre 2010 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interditti va successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Art. 17 - Protocollo di intesa contro il lavoro nero
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Xxxxxx o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l’impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
b) Prima dell’inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l’appaltatore presenta l’elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso:
a - estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito
da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere.
Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
b - registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
d - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
- fotografia
- impresa di appartenenza
- numero di matricola
e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto dalla stazione appaltante. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante che raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere.
f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
g) Nell’ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l’Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all’atto dell’appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
Art. 17 bis – Codice di Comportamento
L’appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell’11/02/2014. A tal fine si da atto che l’amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell’Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxXXXxxxxxxxxx000&XXXxxxxxxx00000&XXx000000.
L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Xxxxxx approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell’11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. L’amministrazione verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
CAPO 2 – GARA D’APPALTO
Art. 17 ter – Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte, secondo quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Amministrazione Provinciale provvederà a nominare una apposita Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.163/2006.
Art. 18 - Metodo di gara
Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con stipula del contratto a corpo, ai sensi degli artt. 53 comma 4 e 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e offerta a prezzi unitari, con l'applicazione dei seguenti criteri di aggiudicazione.
Art. 18 bis - Criteri di aggiudicazione e articolazione
La commissione di gara che procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche formulerà la graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del DPR 207/2010 e s.m.i., articolato nei seguenti elementi:
Elemento | Punteggio | Ambito |
V Valore tecnico del progetto | 35 | Offerta tecnica |
M Valore tecnico delle varianti migliorative gratuite | 35 | Offerta tecnica |
Pr Prezzo* | 25 | Offerta economica |
T Termine di esecuzione | 5 | Offerta tempo |
TOTALE | 100 |
*per prezzo si intende il prezzo per l'esecuzione delle opere e per la progettazione esecutiva
Punteggio complessivo assegnato P (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:
P(i) = V(i)+ M(i) + Pr(i)+ T(i)
dove:
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
V(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il Valore tecnico del progetto V , calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.
M(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per le Varianti migliorative M calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto B) seguente.
Pr(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il Prezzo Pr per l'esecuzione delle opere e per la progettazione esecutiva calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto C) seguente. T(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il Termine di esecuzione dell’opera T, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto D) seguente.
I punteggi assegnati dalla Commissione ai sottocriteri degli elementi di tipo qualitativo (offerte tecniche), saranno trasformati in coefficienti da zero a uno e moltiplicati per i corrispondenti sub- punteggi.
Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.
Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica e tempo relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità (offerta tecnica), almeno il punteggio di 42su 70.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2, del D.Lgs.163/2006).
Si precisa che saranno utilizzati quattro decimali, l’ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all’unità inferiore o superiore.
A) Valore tecnico dell'approccio al progetto V (punti max 35)
Prendendo in esame gli elaborati, la commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico delle proposte formulate, attribuendo a ciascuna specifica valutazione uno specifico punteggio.
Descrizione criterio | Sotto criteri | Punteggio | Sub-punteggi | ||
V | VALORE TECNICO DEL PROGETTO | 35 | |||
A | Metodologie progettuali finalizzate all'applicazione linee guida del DPCM 9 febbraio 2011 | 10 | |||
B | Modalità esecutive di attuazione degli interventi | 10 | |||
C | Metodologie progettuali finalizzate alla progettazione degli impianti tecnologici | 10 | |||
D | Curriculum progettisti | 5 |
Il punteggio relativo al valore tecnico degli elaborati presentati sarà determinato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti dai partecipanti in ciascun sub punteggio (ognuno dei quali verrà riparametrato), sulla base della seguente formula:
V(i) = 10*A(i)/A(max) + 10*B(i)/B(max) + 10*C(i)/C(max)+5*D(i)/D(max)
dove:
A(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Metodologie progettuali finalizzate all'applicazione delle linee guida del DPCM 9 febbraio 2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
B(i): punteggio attribuito alle modalità esecutive di attuazione degli interventi ;
C(i): punteggio attribuito per la valutazione delle Metodologie progettuali finalizzate alla progettazione degli impianti tecnologici;
D(i): punteggio attribuito per la valutazione del curriculum professionale;
A(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle Metodologie progettuali finalizzate all'applicazione delle linee guida del DPCM 9 febbraio 2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
B(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per modalità esecutive di attuazione degli interventi;
C(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per le Metodologie progettuali finalizzate alla progettazione degli impianti tecnologici ;
D(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del curriculum professionale. Si specifica che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio:
A(i), METODOLOGIE PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL DPCM
9 FEBBRAIO 2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che partendo dalla Progettazione Definitiva della Stazione Appaltante, sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- modalità di applicazione delle linee guida sopra citate;
- grado di dettaglio, mediante elencazione ed esemplificazione, degli approfondimenti (studi, relazioni, indagini, prove o verifiche aggiuntive) ritenute utili ad arricchire il progetto esecutivo;
- grado di dettaglio grafico con cui si intende sviluppare il progetto esecutivo (mediante esemplificazione di particolari costruttivi tipo che la Ditta ritiene più idonei);
- chiarezza degli elaborati;
B(i), MODALITA' ESECUTIVE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATA A LIMITARE LE INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' SCOLASTICA
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che partendo dalla Progettazione Definitiva della Stazione Appaltante, sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- organizzazione tecnica e delle attrezzature messe a disposizione, con analisi dettagliata delle modalità di realizzazione dei lavori al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa di cantiere e di contestuale tutela delle attività didattiche, puntando pertanto sulla pianificazione delle attività per ambiti definiti protetti, individuando inoltre percorsi in sicurezza per rendere il cantiere “aperto e visitabile” su richiesta della scuola, comprese le iniziative informative rivolte all'utenza;
- criteri di scelta delle soluzioni tecniche al fine del miglioramento della sicurezza;
- provvedimenti finalizzati a garantire lo svolgimento dell'attività didattica nel corso dei lavori debitamente illustrati attraverso la definizione di un cronoprogramma (che dovrà comunque essere perfezionato e condiviso nella fase successiva di progettazione esecutiva con l'istituto scolastico), in cui siano evidenziate le porzioni oggetto di cantiere e le relative tempistiche, individuando le eventuali sedi ove dislocare le attività didattiche, comprendendo inoltre lo spostamento dei relativi arredi ed attrezzature (obblighi ricompresi a carico dell'appaltatore);
C(i), METODOLOGIE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- descrizione dettagliata delle modalità di rilievo degli impianti tecnologici esistenti e della completezza delle informazioni necessarie da reperirsi nelle parti non interessate dall’intervento;
- descrizione delle scelte da effettuarsi in fase progettuale relativamente agli impianti
tecnologici oggetto di progettazione in relazione alla loro integrazione con gli impianti esistenti al fine di coniugare il contenimento dei consumi con la durabilità della componentistica e semplicità di manutenzione, nell'ottica di garantire idonei parametri termoigrometrici per locali ad uso scolastico;
- descrizione delle modalità di fornitura dell'“as-built” alla fine dei lavori;
D(i), CURRICULUM PROGETTISTI
punteggio massimo 5, si terrà conto:
- della professionalità ed esperienza, desunta da curriculum professionale dei singoli componenti del team progettuale, maturata nella progettazione esecutiva di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e inerenti al loro miglioramento sismico
negli ultimi dieci anni, tenendo conto di:
a) tipologia lavori/opere simili a quelli in oggetto;
b) numero lavori/opere progettate relative al restauro e al miglioramento di edifici di cui al X.Xxx. 42/2004;
c) importo lavori/opere progettate relative al restauro e al miglioramento di edifici di cui al D.Lgs. 42/2004;
d) Per ciascuna delle attività di progettazione svolte, relative alla sola progettazione e attinenti l’oggetto del bando, si chiede di specificare, tramite schema/griglia:
- il periodo di svolgimento dell’incarico;
- l’oggetto dell’incarico;
- la prestazione svolta (specificare se preliminare, definitivo o esecutivo, se in forma singola o associata e, in tal caso, specificare il ruolo e misura);
- l’importo dell’opera;
- lo stato dell’incarico (in corso, ultimato);
- il nominativo e la sede del committente;
- anno di esecuzione.
Il curriculum con la descrizione delle attività svolte dovrà essere schematico e sintetico limitato ad un massimo di dieci interventi ritenuti dal candidato più significativi e contenuti complessivamente in massimo 6 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 10.
Non saranno pertanto oggetto di valutazione esperienze professionali estranee al servizio specifico richiesto.
B) Varianti migliorative M (punti max 35)
Prendendo in esame il progetto, la commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico del progetto formulato, attribuendo a ciascuna specifica valutazione uno specifico punteggio.
Descrizione criterio | Sotto criteri | Punteggio | Sub-punteggi | ||
M | VARIANTI MIGLIORATIVE | 35 | |||
E | Impianto elettrico | 10 | |||
F | Materiali e tecnologie innovative | 10 | |||
G | Impianto termo-idraulico e antincendio | 10 | |||
H | Programma gratuito di manutenzione | 3 |
I | Ulteriori migliorie a scelta del concorrente | 2 |
Il punteggio relativo alle varianti migliorative presentate sarà determinato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti dai partecipanti in ciascun sub punteggio (ognuno dei quali verrà riparametrato) sulla base della seguente formula:
M(i) = 10*E(i)/E(max) + 10*F(i)/F(max) + 10*G(i)/G(max) + 3*H(i)/H(max) + 2*I(i)/I(max)
dove:
E(i): punteggio attribuito per le migliorie offerte per l’impianto elettrico;
F(i): punteggio attribuito per l'offerta riguardante materiali e tecnologie innovative;
G(i): punteggio attribuito per le migliorie inerenti l’impianto termo-idraulico, antincendio e del suo adeguamento generale;
H(i): punteggio attribuito per la valutazione del contenuto del programma gratuito di manutenzione;
I(i): punteggio attribuito per la valutazione della ulteriori migliorie offerte a scelta dal concorrente;
E(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per punteggio attribuito per le migliorie offerte per l’impianto elettrico;
F(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per l'offerta riguardante materiali e tecnologie innovative;
G(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per le migliorie inerenti l’impianto termo-idraulico, antincendio e del suo adeguamento generale;
H(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione del contenuto del programma gratuito di manutenzione;
I(xxx): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della ulteriori migliorie offerte a scelta dal concorrente;
Si specifica che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio E(I), IMPIANTO ELETTRICO
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione
dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- individuazione di ulteriori aree interessate dalle opere di adeguamento dell’impianto elettrico secondo le norme UNI CEI di riferimento;
- elaborati per il progetto esecutivo ulteriori rispetto quelli previsti al punto C finalizzati ad illustrare compiutamente le varianti migliorative proposte;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
F(i), MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- materiali e tecnologie innovative in grado di migliorare le prestazioni oggetto dell’appalto in termini di sicurezza, di durabilità ed efficienza;
- schede tecniche dei materiali o dispositivi proposti e certificati di omologazione da
produrre obbligatoriamente;
- eventuali elaborati grafici idonei a illustrare compiutamente le presenti migliorie proposte;
G(i), IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E ANTIINCENDIO
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- dell’individuazione di ulteriori aree interessate dalle opere di adeguamento dell’impianto elettrico secondo le norme UNI CEI di riferimento;
- degli elaborati per il progetto esecutivo ulteriori rispetto quelli previsti al punto C e gli eventuali elaborati grafici idonei a illustrare compiutamente le presenti varianti migliorative proposte;
- del progetto e della esecuzione dei presidi antincendio riguardante l'intero immobile ai fini di ottenere il relativo CPI.
H(i), PROGRAMMA GRATUITO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
punteggio massimo 3, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- organizzazione del programma di gratuita manutenzione, monitoraggio ed assistenza tecnica delle opere realizzate, onnicomprensiva di materiali di ricambio, manodopera ed oneri accessori;
- durata del programma di manutenzione;
- tempi di risposta alla chiamata;
- aspetti relativi alle modalità e ai tempi dei controlli periodici.
I(i), ULTERIORI MIGLIORIE A SCELTA DEL CONCORRENTE
punteggio massimo 2, si valuterà una Relazione metodologica contenente una descrizione dettagliata delle ulteriori migliorie proposte a scelta del concorrente che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo.
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche V(i) e M(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO | PUNTEGGIO |
Ottimo | 10 |
Più che buono | 9 |
Buono | 8 |
Più che sufficiente | 7 |
Sufficiente | 6 |
Non completamente adeguato | 5 |
Limitato | 4 |
Molto limitato | 3 |
Minimo | 2 |
Appena valutabile | 1 |
Non Valutabile | 0 |
C) Prezzo Pr (punti max 25):
Il punteggio relativo al prezzo offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:
PR(i) = PRL(i) + PRPe(i)
PRL(i) rappresenta il punteggio relativo al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori
determinato sulla base della formula seguente:
PRL(i) = 20* Ql(i)/Ql(max)
Ql(i) è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
Ql(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante). Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 20,
alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale. PRPe(i) rappresenta il punteggio relativo al prezzo offerto per l'esecuzione del progetto esecutivo determinato sulla base della formula seguente:
PRPe(i) = 5* Qpe(i)/Qpe(max)
Qpe(i) è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
Qpe(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).
Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione del progetto esecutivo saranno attribuiti punti
5, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.
D) Tempo T (punti max 5)
Il punteggio assegnato all’offerta i-esima per il termine di esecuzione dell’oggetto dell’appalto sarà determinato sulla base della seguente formula:
T(i) = 5*Q(i)/Q(max)
dove:
Q(i) è il numero di giorni di anticipo dell’offerta i-esima per l’esecuzione complessiva dell’appalto rispetto alla tempistica massima prevista dal CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL’APPALTO di cui all’art.3 del presente CSA (570gg)
Q(max) è il numero di giorni di anticipo massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).
Il numero massimo di giorni di anticipo offerto non può superare i 90 giorni naturali e consecutivi.
Il PROGETTO ESECUTIVO COMPLESSIVO dovrà poi essere sviluppato partendo dalla base degli elaborati forniti dall’Amministrazione Provinciale, delineato così come dalle relazioni metodologiche offerte in fase di gara che saranno vincolanti per i risultati e dovrà essere prodotto, da parte della ditta aggiudicataria, in n°2 copia in formato cartaceo e una copia su supporto informatico (chiave USB, CD, DVD, ecc) sia su file editabili mediante AutoCAD 2000 che in formato PDF.
L'aggiudicatario dovrà successivamente all'aggiudicazione definitiva produrre e sostenere i costi di riproduzione delle ulteriori copie utili per l'ottenimento dei pareri necessari e per l'espletamento delle successive fasi.
Art. 19 - Norme di gara
Le offerte, in bollo, dovranno essere inviate a: PROVINCIA DI REGGIO XXXXXX - Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX XXXXXX. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura prevista nel Bando di gara, nonché l’indicazione completa del mittente.
Validità dell'offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla data di presentazione della stessa se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
Elaborati tecnici e ritiro modulo offerta: gli elaborati sono visibili presso il Servizio Infrastrutture ed edilizia di questa Provincia (Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (tel. 0522/444307) oppure Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx (tel. 0522/444347) le mattine del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegandosi al seguente url: xxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxx/
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La busta grande dovrà contenere le seguenti n°4 buste, debitamente sigillate, contenenti a loro volta i seguenti documenti:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesti (Modello A):
a) di aver esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
c) i lavori o le parti di opere che si intendono sub-appaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.n. 163/2006.
E' possibile utilizzare il modello A disponibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
Attestazione di sopralluogo obbligatorio: alla suddetta documentazione dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo nella zona dove devono essere eseguiti i lavori e di verifica in loco della documentazione tecnica presso gli Uffici del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia (Corso Garibaldi, n. 26 a Reggio Xxxxxx): tale attestazione sarà rilasciata e sottoscritta da dipendenti del suddetto Servizio, all'uopo incaricati.
Senza tale attestazione la Ditta sarà esclusa dalla gara.
La verifica dovrà essere effettuata per l’impresa da un soggetto che comprovi adeguatamente la rappresentanza della Ditta che intende partecipare alla gara (se la verifica viene effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, come risultante dall'attestato SOA, è sufficiente che questi consegnino all'atto della verifica stessa, copia del documento di identità. Nel caso che la verifica venga effettuata da altro soggetto è necessario consegnare apposita delega, riferita esclusivamente al presente appalto e riportante la qualifica ed il titolo di studio del delegato, sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e del legale rappresentante stesso). In ogni caso il delegato deve essere un dipendente tecnico dell'impresa con qualifica di ingegnere, architetto o geometra, oppure un libero professionista iscritto agli albi professionali. Il soggetto che intende effettuare la presa visione ed il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa. Sarà rilasciata, pertanto, una sola attestazione di presa visione dei documenti progettuali e di avvenuto sopralluogo per ciascun soggetto.
In caso di consorzi è ammessa l'effettuazione del sopralluogo e la presa visione da parte di uno dei soggetti predetti che rappresenti il raggruppamento (impresa mandataria) o il consorzio.
L'attestazione di avvenuta visita al luogo dove devono svolgersi i lavori e di verifica della documentazione tecnica dovrà essere concordata telefonicamente ai numeri di telefono (Xxx. Xxxxx Xxxxx (tel. 0522/444309) oppure Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx (tel. 0522/444347) e potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate di lunedi, mercoledi, venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previa intesa telefonica, come specificamente indicato nel bando di gara.
A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46 del decreto medesimo, rese, in data successiva alla data del bando di gara, dal legale rappresentante dell'Impresa contenente le seguenti dichiarazioni: (MODELLO B):
- la ragione sociale dell’impresa;
- la ragione giuridica;
- il numero e la città di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- (per le sole Società Cooperative) estremi di iscrizione nel registro prefettizio in corso di validità;
- (per i soli Consorzi di Società Cooperative) estremi di iscrizione nello schedario generale della Cooperazione;
- (per i soli Consorzi) classificazione giuridica del Consorzio:
A) Consorzio di cooperative di cui alla L. 422/1909 ed al X.Xxx.1577/1947;
B) Consorzio di imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
C) Consorzi stabili di cui agli artt. 34 comma 1, lett. c e articolo 36 del D.Lgs.n. 163/2006;
D) Consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del Codice Civile;
- (per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) l'elenco delle ditte consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara;
- (per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) che tutte le imprese consorziate per le quali il
Xxxxxxxxx partecipa alla gara, non hanno presentato offerta per la presente gara, possiedono i requisiti previsti dal bando, sia con riferimento all'impresa stessa che a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici;
- (per i soli Consorzi di cui alla lettera D) che nessuna impresa consorziata ha presentato offerta per la presente gara;
- (per le Società): i nominativi e i dati anagrafici di tutti i soci e di tutti i Direttori Tecnici, se Società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari e di tutti i Direttori Tecnici se Società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e di tutti i Direttori Tecnici per ogni altro tipo di società.
Nel caso di Impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal titolare della Ditta individuale.
Si precisa che anche le Ditte individuali devono indicare i nominativi dei Direttori Tecnici. Si evidenzia che devono intendersi quali amministratori muniti di poteri di rappresentanza anche gli institori ed i procuratori, che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, in base ai poteri e ruoli sostanziali attribuiti (ad es. di partecipare alle gare e di firmare contratti), rilevabili dal registro delle imprese, siano qualificabili quali veri e propri amministratori di fatto, nonché anche coloro che, in base allo Statuto, hanno il potere di sostituire temporaneamente altri legali rappresentanti, come per esempio il Vicepresidente.
In caso di Consorzi di Imprese di cui all'art. 2602 C.C. uguale dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante delle Imprese consorziate.
Inoltre l’impresa attesta che:
- non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; o in alternativa di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure in alternativa di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa stessa, in situazioni di controllo di cui all’articolo precitato, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
- nell'anno antecedente la data del bando di gara, non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs.163/06 o se ci sono, che nei loro confronti o non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato previste come cause di esclusione dall'art. 38 del D. Lgs.163/2006, o, nel caso di presenza di tali condanne, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto
– che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Impresa per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- è a conoscenza che la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera GP n° 23 del 11/02/2014 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- è iscritta nella White-list della Prefettura di nella seguente categoria:
- non è iscritta in nessuna White-list;
- l’Impresa accetta espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di gara, o l'invio tramite TELEFAX (SENZA CONFERMA DI RICEZIONE TELEFONICA) o l'invio tramite PEC, posta elettronica certificata, per tutte le successive comunicazioni, anche agli effetti di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 79 del D.Lgs.n. 163/2006 e successive modificazioni.
L’Impresa, consapevole che la Provincia di Reggio Emilia declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo o PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/2000 la procedura di invio di tutta la documentazione alternativamente o tramite telefax, (SENZA CONFERMA DI RICEZIONE TELEFONICA) o tramite PEC, per tutte le successive comunicazioni). A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante;
Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs.n. 163/2006, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, se non espressamente autorizzata.
L’Impresa dovrà inoltre dichiarare di non partecipare alla gara in più di un consorzio. E' possibile utilizzare il modello B disponibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
A.3) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E DI ATTO DI NOTORIETÀ, da rendere ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva alla data del bando di gara, da parte dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett, c) del D.Lgs.vo n. 163/2006 con cui si attesti (MODELLO C):
- che nei propri confronti e in quelli dell'Impresa non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’Art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575;
- di non avere subito nessuna condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver subito solo condanne penali per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
oppure
- di avere subito una condanna penale passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’Art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 per i quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata;
n.b.: dichiarando ciò, la ditta verrà esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs.163/06.
oppure
- di aver subito condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata (dovranno essere indicate tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione).
n.b.: la mancata indicazione di una qualsiasi condanna penale come qualificata al presente punto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs.163/06.
- di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs.n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese singolarmente, solo se l'Impresa è costituita in forma societaria, dai seguenti soggetti (persone fisiche):
- da tutti i soci e dai direttori tecnici, se si tratta di Società in nome collettivo;
- da tutti gli accomandatari e dai direttori tecnici, se si tratta di Società in accomandita semplice;
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, come individuati al precedente punto A2 e dai direttori tecnici, per ogni altro tipo di società.
Nel caso di impresa individuale la presente dichiarazione deve essere rilasciata anche da tutti i Direttori Tecnici dell'impresa stessa.
Si evidenzia che il legale rappresentante della società che abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto A2), dovrà comunque presentare anche la dichiarazione di cui al presente punto.
In caso di Imprese riunite o dei Consorzi di Imprese di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, tali dichiarazioni dovranno essere rese anche da tutti i legali rappresentanti delle Imprese mandanti o consorziate.
Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.
E' possibile utilizzare il modello C disponibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
A.4) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 35.440,00 da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa entrambe riportanti l'autenticazione della firma apposta in originale e della certificazione dei poteri di sottoscrizione della fidejussione da parte di un notaio. La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari.
Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, esclusivamente a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata per la partecipazione alla gara, con esclusione, quindi, di autenticazioni e certificazioni di poteri genericamente riferiti a garanzie non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili alla fidejussione afferente all'appalto in oggetto.
Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto.
Le fidejussioni bancarie dovranno essere rilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni autorizzate, a norma di legge, all'esercizio del ramo cauzioni. Le fidejussioni potranno inoltre, essere rilasciate dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art.107 del D. Lgs.163/2006, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente, quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
b) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
d) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (cauzione definitiva), a pena di esclusione.
Le Imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono della riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste, rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del D.lgs. 163/2006 (cauzione e garanzie fidejussorie). Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, indicando l’Ente certificatore (si può utilizzare anche il modello D).
Nel caso che venga presentata una cauzione ridotta e non sia presente tale certificazione si procederà all'esclusione automatica della Ditta dalla gara.
Si precisa che in caso di Imprese consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità.
A.5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, da rendere ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/00, in data successiva alla data del bando di gara, con cui si attesti:
▪ il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al DPR n.34/2000 e DPR 207/2010.
Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.
E' possibile utilizzare il modello E) (in caso di Imprese singole) e il Modello F) (in caso di Consorzi), disponibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.
A.6) RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 140,00 a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione (come da Delibera dell’organo suddetto del 5 MARZO 2014).
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi on-line, al “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
L’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
⮚ online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
⮚ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” - “contributo AVCP”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
A.7) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Relativamente alla progettazione esecutiva ed ai sensi dell’art.79, comma 7, art.92, comma 6, e art. 267 del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora l’attestazione SOA dell’impresa concorrente non includa anche la qualificazione per prestazioni di progettazione dimostrati attraverso il proprio staff tecnico di progettazione, l’impresa potrà partecipare alla presente gara soltanto avvalendosi di progettista/i qualificato da indicare nell’offerta ovvero creando un raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione di cui all’art. 90, comma 1 lettere da d) a h) del D. Lgs.163/2006. In tal caso il progettista associato o individuato dovrà essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (Art. 90, comma 7, D.Lgs.163/2006), dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e dovrà possedere i requisiti di cui alla Legge 2 marzo 1949 n°143 e s.m.i., con abilitazione per la progettazione di opere di cui alla Classe I, Categoria d).
BUSTA B: OFFERTA TECNICA
VALORE TECNICO DEL PROGETTO V(i) (punti max 35)
A(i), METODOLOGIE PROGETTUALI FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL DPCM
9 FEBBRAIO 2011 - Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 8 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 8 facciate compilate) contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che partendo dalla Progettazione Definitiva della Stazione Appaltante, sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- modalità di applicazione delle linee guida sopra citate;
- grado di dettaglio, mediante elencazione ed esemplificazione, degli
approfondimenti (studi, relazioni, indagini, prove o verifiche aggiuntive) ritenute utili ad arricchire il progetto esecutivo;
- grado di dettaglio grafico con cui si intende sviluppare il progetto esecutivo (mediante esemplificazione di particolari costruttivi tipo che la Ditta ritiene più idonei);
- chiarezza degli elaborati;
B(i), MODALITA' ESECUTIVE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATA A LIMITARE LE INTERFERENZE CON L'ATTIVITA' SCOLASTICA
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 8 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 8 facciate compilate) contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che partendo dalla Progettazione Definitiva della Stazione Appaltante, sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- organizzazione tecnica e delle attrezzature messe a disposizione, con analisi dettagliata delle modalità di realizzazione dei lavori al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa di cantiere e di contestuale tutela delle attività didattiche, puntando pertanto sulla pianificazione delle attività per ambiti definiti protetti, individuando inoltre percorsi in sicurezza per rendere il cantiere “aperto e visitabile” su richiesta della scuola, comprese le iniziative informative rivolte all'utenza;
- criteri di scelta delle soluzioni tecniche al fine del miglioramento della sicurezza;
- provvedimenti finalizzati a garantire lo svolgimento dell'attività didattica nel corso dei lavori debitamente illustrati attraverso la definizione di un cronoprogramma (che dovrà comunque essere perfezionato e condiviso nella fase successiva di progettazione esecutiva con l'istituto scolastico), in cui siano evidenziate le porzioni oggetto di cantiere e le relative tempistiche, individuando le eventuali sedi ove dislocare le attività didattiche, comprendendo inoltre lo spostamento dei relativi arredi ed attrezzature (obblighi ricompresi a carico dell'appaltatore);
C(i), METODOLOGIE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 6 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 6 facciate compilate) contenente una descrizione dettagliata della metodologia progettuale proposta per la redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- descrizione dettagliata delle modalità di rilievo degli impianti tecnologici esistenti e della completezza delle informazioni necessarie da reperirsi nelle parti non interessate dall’intervento;
- descrizione delle scelte da effettuarsi in fase progettuale relativamente agli impianti tecnologici oggetto di progettazione in relazione alla loro integrazione con gli impianti esistenti al fine di coniugare il contenimento dei consumi con la durabilità della componentistica e semplicità di manutenzione, nell'ottica di garantire idonei
parametri termoigrometrici per locali ad uso scolastico;
- descrizione delle modalità di fornitura dell'“as-built” alla fine dei lavori;
D(i), CURRICULUM PROGETTISTI
punteggio massimo 5, (max 6 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 10 - in caso di curriculum con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 6 facciate compilate ) che terrà conto:
- della professionalità ed esperienza, desunta da curriculum professionale dei singoli componenti del team progettuale, maturata nella progettazione esecutiva di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e inerenti al loro miglioramento sismico
negli ultimi dieci anni, tenendo conto di:
a) tipologia lavori/opere simili a quelli in oggetto;
b) numero lavori/opere progettate relative al restauro e al miglioramento di edifici di cui al X.Xxx. 42/2004;
c) importo lavori/opere progettate relative al restauro e al miglioramento di edifici di cui al D.Lgs. 42/2004;
d) Per ciascuna delle attività di progettazione svolte, relative alla sola progettazione e attinenti l’oggetto del bando, si chiede di specificare, tramite schema/griglia:
- il periodo di svolgimento dell’incarico;
- l’oggetto dell’incarico;
- la prestazione svolta (specificare se preliminare, definitivo o esecutivo, se in forma singola o associata e, in tal caso, specificare il ruolo e misura);
- l’importo dell’opera;
- lo stato dell’incarico (in corso, ultimato);
- il nominativo e la sede del committente;
- anno di esecuzione.
Non saranno pertanto oggetto di valutazione esperienze professionali estranee al servizio specifico richiesto.
VARIANTI MIGLIORATIVE M(i) (punti max 35), nel rispetto di quanto prescritto ex art. 169 comma 3 del DPR 207/2010.
E(I), IMPIANTO ELETTRICO
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 4 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 4 facciate compilate )contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- individuazione di ulteriori aree interessate dalle opere di adeguamento dell’impianto elettrico secondo le norme UNI CEI di riferimento;
- elaborati per il progetto esecutivo ulteriori rispetto quelli previsti al punto C finalizzati ad illustrare compiutamente le varianti migliorative proposte;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
F(i), MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 8 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 8 facciate compilate ) contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- materiali e tecnologie innovative in grado di migliorare le prestazioni oggetto dell’appalto in termini di sicurezza, di durabilità ed efficienza;
- schede tecniche dei materiali o dispositivi proposti e certificati di omologazione da produrre obbligatoriamente;
- eventuali elaborati grafici idonei a illustrare compiutamente le presenti migliorie proposte;
G(i), IMPIANTO TERMO-IDRAULICO E ANTIINCENDIO
punteggio massimo 10, si valuterà una Relazione metodologica (max 8 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 – in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 8 facciate compilate) contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- dell’individuazione di ulteriori aree interessate dalle opere di adeguamento dell’impianto elettrico secondo le norme UNI CEI di riferimento;
- degli elaborati per il progetto esecutivo ulteriori rispetto quelli previsti al punto C e gli eventuali elaborati grafici idonei a illustrare compiutamente le presenti varianti migliorative proposte;
- del progetto e della esecuzione dei presidi antincendio riguardante l'intero immobile ai fini di ottenere il relativo CPI.
H(i), PROGRAMMA GRATUITO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
punteggio massimo 3, si valuterà una Relazione metodologica (max 8 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 8 facciate compilate ) contenente una descrizione dettagliata delle migliorie proposte che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo, che sviluppi in particolare i seguenti elementi:
- organizzazione del programma di gratuita manutenzione, monitoraggio ed assistenza tecnica delle opere realizzate, onnicomprensiva di materiali di ricambio, manodopera ed oneri accessori;
- durata del programma di manutenzione;
- tempi di risposta alla chiamata;
- aspetti relativi alle modalità e ai tempi dei controlli periodici.
I(i), ULTERIORI MIGLIORIE A SCELTA DEL CONCORRENTE
punteggio massimo 2, si valuterà una Relazione metodologica (max 4 facciate formato A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 e per gli elaborati grafici max 2 cartelle formato A3 - in
caso di relazione con un numero di facciate superiore verranno prese in considerazione solo le prime 4 facciate compilate) contenente una descrizione dettagliata delle ulteriori migliorie proposte a scelta del concorrente che forniscano un valore aggiunto alla redazione del progetto esecutivo.
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA PARAMETRO PREZZO: PUNTI 25
C.I. OFFERTA ECONOMICA, in bollo, redatta in lingua italiana, rappresentata:
- Per l'esecuzione dei lavori: dal ribasso percentuale in cifre e in lettere sull’elenco prezzi unitari, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e racchiusa in una busta a parte.
- Per la progettazione esecutiva: al ribasso percentuale in cifre e in lettere sulla relativa voce, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e racchiusa in una busta a parte.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in lettere e quello in cifre verrà considerata valida ai fini della gara l’offerta più vantaggiosa per la Provincia.
Tali ribassi, fissi e immutabili, corrisponderanno al prezzo al netto degli oneri per la sicurezza, che sarà applicato alla formula stabilita dal presente Capitolato Speciale per la valutazione dell'elemento prezzo.
La persona o le persone che sottoscriveranno l’elaborato, dovranno apporre la propria firma, leggibile e per esteso.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i consorzi.
Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 4. Nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 4, il ribasso verrà arrotondato per difetto o per eccesso alla quarta cifra.
Si precisa che, ai fini della valutazione dell'elemento prezzo, sarà tenuto in considerazione solo ed esclusivamente il ribasso percentuale offerto che sarà pertanto fisso ed immutabile; eventuali discordanze fra questo e la somma dei prezzi unitari saranno regolate come segue:
Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario apportando le necessarie eventuali correzioni. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello conseguente al ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Non si procederà alla correzione costante dei prezzi unitari solo se uno o più di essi, di importo rilevante, siano manifestamente sbagliati ai sensi dell'art. 1431 del Codice Civile. In tal caso, fermo restando il ribasso percentuale complessivo indicato in lettere, le necessarie modifiche saranno
concordate con la ditta aggiudicataria.
In allegato al Modulo Offerta dovrà essere presentato, a pena di esclusione, un prospetto economico comprendente, per le migliorie oggetto dell’offerta tecnica, il computo metrico estimativo con le quantità aggiuntive e con le quantità da diminuire rispetto al computo metrico predisposto dalla Provincia, riportando il numero di riferimento dell’elenco descrittivo delle voci, la descrizione sintetica, le relative unità di misura, qualità, prezzo unitario e complessivo. Per i prezzi unitari si potranno utilizzare i prezzari di uso corrente locale (ad esempio CCIIAA o Regione) o allegare le relative analisi prezzi.
In ogni caso il concorrente dovrà compilare senza correzioni, aggiunte o sottrazioni il Modulo Offerta predisposto dalla Provincia. Questo dovrà riportare il ribasso percentuale unico per l’attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo.
Quindi:
1. il modulo offerta va compilato senza aggiunte o correzioni in quanto le eventuali migliorie sono oggetto di allegato a parte;
2. l'impresa è tenuta a presentare, ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, un prospetto economico, da allegare a parte rispetto al modulo offerta, comprendente, per ogni miglioria presentata, il computo metrico estimativo, indicando:
3. qualora le migliorie interessino opere già previste nel progetto occorre indicare le quantità aggiuntive e quelle in diminuzione rispetto a quanto indicato nel computo metrico predisposto dalla stazione appaltante;
4. qualora le migliorie costituiscano elementi aggiuntivi occorre, relativamente ad ogni singola miglioria oggetto di offerta tecnica, allegare un dedicato computo metrico estimativo.
5. Pertanto se le migliorie presentate hanno a riferimento voci già contenute nel computo metrico estimativo della Provincia devono necessariamente fare riferimento ai prezzi ivi indicati.
6. Si precisa infine che le migliorie offerte non devono implicitamente apportare nessun aumento di costo, rispetto all'importo indicato nel Modulo offerta, in quanto opere aggiuntive ma distinte e indipendenti dal lavoro oggetto di offerta prezzo che, anche in assenza di esse, deve essere realizzato e funzionante in ogni sua parte.
Ribadendo che ogni singola miglioria non deve apportare nessun incremento di costo rispetto all’importo indicato nel Modulo offerta. Nel caso che per errore di calcolo da parte dell’impresa la miglioria comporti:
7. un incremento, si dovrà procedere alla rettifica di tutti i prezzi unitari al fine di mantenere fisso ed immutabile il prezzo complessivo ottenuto sottraendo dall’importo a base di gara la percentuale di ribasso offerta;
8. un decremento, la Provincia corrisponderà un importo ridotto.
Si fa inoltre presente che:
- la Provincia può decidere autonomamente e liberamente di far eseguire o meno, anche solo parzialmente come numero, le migliorie offerte dall’impresa, anche se le stesse sono state valutate nell’analisi della relazione tecnica;
- la mancata compilazione anche solo di parti del Modulo Offerta predisposto dalla
Provincia, oppure l’integrazione di voci o quantità non richieste, o la modifica di parti indicate, costituisce causa di esclusione dalla gara.
BUSTA D: OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE
La busta D dovrà contenere:
- IL NUMERO DEI GIORNI DI ANTICIPO OFFERTI per la conclusione delle attività previste nell'appalto rispetto alla tempistica massima prevista dal presente CSA (570gg), tenendo conto che il numero massimo di giorni di anticipo offerto non può superare i 90 giorni naturali e consecutivi. (Si può utilizzare il Mod. “OFFERTA RIDUZIONE TEMPI” disponibile sul sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)
- CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL’APPALTO che dovrà tenere conto:
- dei tempi per la progettazione esecutiva;
- tempi necessari per le tutte opere.
Il tempo massimo previsto da tale CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO DELL’APPALTO non potrà superare quanto previsto dall’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Si ribadisce che il numero massimo di giorni di anticipo offerto non può superare i 90 giorni naturali e consecutivi.
ALTRE NORME E INFORMAZIONI DI GARA.
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;
b) l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
c) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
d) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
e) trascorso il termine fissato dal bando di gara, l'offerta presentata non è più revocabile, e non può essere ritirata dall'Impresa; inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
f) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
g) in caso di applicazione dell'art. 38, comma 2 bis del D.Lgs.vo n. 163/2006 viene fissata una penale di euro 3.544,00 pari al 2 per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
h) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo.
i) obbligo del sopralluogo nell'immobile oggetto dell'intervento secondo le modalità indicate nel bando di gara.
Trattamento dei dati: i dati forniti dai partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96, sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all’art. 13 della L. n. 675/96 sono esercitabili con le modalità di cui al D. Lgs.N. 267/2000.
Art. 20 – Aggiudicazione dei lavori
L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto.
Art. 21 – Documenti da presentare per la stipula del contratto
L’aggiudicazione definitiva, disposta dal Dirigente competente, viene comunicata all’impresa con la trasmissione via fax o via pec, appositamente autorizzate dalle Imprese partecipanti come forme di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, in una delle due forme sopra indicate, viene presentata la richiesta dei documenti da trasmettere, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. Tale fideiussione deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio. Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 113 del D. Lgs 163/06 e l'art. 123 del DPR 207/2010.
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
L'importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
b) n. 1 xxxxxxx, ex art. 129, c. 1, del D. Lgs 163/06 e art. 125 del DPR 207/2010, sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad Euro 886.000,00, per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad Euro 177.200,00. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
c) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico minimo di Euro 2.582.284,50). Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Possono essere inserite le seguenti limitazioni:
FRANCHIGIE:
1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP(D.M123/04). e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto.
d) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;
e) eventuali osservazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006;
f) piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006;
g) eventuale cronoprogramma;
h) In caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all' Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. Tale mandato dovrà contenere esplicitamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e dovrà risultare da Atto Pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
i) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
j) Specifico piano di affidamento, redatto ai sensi degli Artt. 2, 3 e 4 del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, riportante tutti i previsti sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € netti 50.000,00, nonché, indipendentemente dal valore, dei seguenti servizi e forniture “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a
subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. Si rammenta che ai sensi dell’Art. 4.2 del suddetto Protocollo, dovrà essere comunicata al committente ogni eventuale variazione o aggiornamento successivo, del suddetto piano di affidamento;
k) Documentazione, per ogni ditta inserita nel Piano di Affidamento di cui al punto precedente necessaria per richiesta in Prefettura dell'informazione antimafia, ex art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, integrato dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218 (che si allega alla presente unitamente ad una tabella fornita dalla Prefettura, contenente le indicazioni necessarie relative ai soggetti da sottoporre a verifica):
1. dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, redatta dal Legale Rappresentante della Società, con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D.Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi.
l) Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 22 – Stipulazione ed approvazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 11, commi 9 e ss del D.Lgs.vo n. 163/2006.
Si precisa che il contratto viene stipulato, ma in considerazione dell’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che comportino la soppressione o il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, la Provincia potrà trovarsi nella necessita di modificarlo in tutto o in parte, recedere, ovvero cederlo senza che la ditta appaltatrice possa vantare nei confronti della Provincia, alcunché per danno emergente o lucro cessante.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 23 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) la descrizione dei lavori, per l’eventuale parte di lavori "a corpo" e l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara per la parte di lavori "a misura";
d) il crono programma degli interventi;
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs.n. 163/2006.
f) le polizze di garanzia;
g) il crono programma complessivo dell’appalto.
Art. 24 – Documenti estranei al rapporto negoziale
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al DPR 207/2010 o delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132 del D. Lgs.n. 163/2006;
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavori "a corpo".
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 24 bis – Approvazione del Progetto esecutivo
Ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. n. 207/2010 il progetto esecutivo, previa verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del decreto precitato, viene approvato dalla stazione appaltante entro i termini di cui all'art 3 del presente CSA sentito il progettista del progetto definitivo.
In caso di mancata approvazione si applicano i commi 6,7 e 8 dell’art. 169 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 25 - Consegna inizio ed esecuzione dei lavori
Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall'art. 154 del d.p.r. 207/2010.
Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.
In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 27 – Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei
lavori
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010 l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto dall'art. 157 del decreto medesimo.
Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all’art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale, ai sensi dell’Art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, il termine per l’esecuzione decorre dall’ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 29 – Subappalto
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, con il solo limite del divieto di subappalto o subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del D.P.R. n. 207/2010.
I lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30%, in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti.
I lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, oppure a euro 150.000,00 diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; gli stessi devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
I lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, oppure a euro 150.000,00 diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero.
I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché la documentazione prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. il termine previsto dall’articolo 118, comma 8 del d.lgs. 163/06 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; l’Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR n. 252 del 1998;
e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell’esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica di quanto sopra prescritto. l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, dovrà essere presentato il documento unico di regolarità contributiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.vo n. 163/2006, ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto precitato e successive modificazioni ed integrazioni nonchè gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
E' fatto comunque salvo il pagamento diretto nei casi previsti dall'art. 118, commi 3 e 3bis del D.L.vo 163/2006.
Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, comma 7, del DPR 207/2010.
Art. 29 bis - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel cronoprogramma complessivo dell’appalto, viene applicata una penale pari tra lo 0,3 e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% ex art. 145 DPR 207/2010.
Altre Penali.
a) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di €150,00 per i primi 10 giorni di ritardo e di
€1.000,00 per ognuno dei successivi giorni di ritardo, naturali e consecutivi.
b) A discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari a
€1.000,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel crono programma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della presente penale, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
c) da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
d) € 50,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;
e) da € 100,00 a €. 500,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell’Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere;
f) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni il progetto esecutivo entro i termini fissati all’art.3 del presente CSA, sarà applicata una penale giornaliera di €200,00 per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di €1.000,00 per ognuno dei successivi giorni di ritardo.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 29 ter – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri generali indicati nel DPR 207/2010 agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:
• La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l’uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell’opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l’aerazione dell’apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell’opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all’area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
• La movimentazione degli arredi scolastici e di servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo citiamo: uffici, aule, laboratori, archivi....) necessari a rendere sgombere e lavorabili le porzioni di edificio oggetto di lavorazione, programmandone la lavorazione mediante cronoprogramma proposto dalla Ditta, comprendente:
o lo spostamento del materiale;
o la sitemazione presso aree dedicate che possono essere ricavate negli spazi disponibili presenti o all'interno del plesso scolastico (piano seminterrato) o eventualmente nel caso di arredi e/o materiali delicati lo stoccaggio presso magazzini dedicati ;
o il riposizionamento di tutto il materiale a fine lavori per consentire la ripresa delle attività didattiche;
è tutto a totale carico dell'appaltatore.
• I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
• L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto.
• L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
• Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
• Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
• Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
• Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
• La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
• Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
• L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
• La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
• La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
• La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
• La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
• L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
• L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
• L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
• La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
• La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
• Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D. Lgs. n. 163/2006.
• Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
• Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
• L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
• Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
• Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
• La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
• Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
• Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
• Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
• La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
• Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
• Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
• Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
• Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
• Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
• Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
• Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge.
• Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o
cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
• A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.
• Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della provincia.
• I tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.3.
CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 30 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Si applica quanto previsto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.
Nello specifico qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.
La mancata determinazione del responsabile del procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 31 – Varianti in corso d’opera
Si applica quanto previsto dall’art. 132 del D.P.R. n. 207/2010.
Nello specifico il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di
sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori omissioni in fase di progettazione.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 162 del DPR 207/2010.
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Per le variazioni si applicano oltre al D.Lgs. 163/06, gli artt. 161 e ss del DPR 207/2010.
Art. 32 – Sospensione illegittima
Si applica quanto previsto dall’art. 160 del D.P.R. n. 207/2010. Nello specifico si fa presente che:
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
CAPO 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
Art. 33 – Accertamento e registrazione dei lavori
Si richiama quanto previsto dall’art. 180 del D.P.R. N. 207/2010.
In particolare il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
Art. 34 – Contabilità dei lavori
Si richiama quanto previsto dagli artt. Da 181 a 202 del D.P.R. 207/2010.
In particolare i documenti amministrativi contabili previsti dall'art. 181 del DPR 207/2010 per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori il giornale dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità;
h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato
Art. 35 - Pagamenti
Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata nel presente articolo, uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti dl corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Contestualmente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Art. 36 – Conto finale e pagamento a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1, sopra indicato.
L'unica rata finale, in caso di liquidazione in una unica soluzione o la rata di saldo, in caso di liquidazione frazionata, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi (24 + 2) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 37 - Eccezioni dell’appaltatore
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 – Norme di sicurezza generale
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale