CAPITOLO I DEFINIZIONI
TITOLO I
DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’
CAPITOLO I DEFINIZIONI
1. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
1) “attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione:
- la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), TUF);
- la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), TUF);
- la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f), TUF);
- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. art. 1, comma 6, lett. a), TUF);
- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. art. 33, comma 2, lett. g), TUF);
2) “attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle direttive, ai sensi dell’art. 33 TUF;
3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
- “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
- “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
- “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 TUB;
5) “D.M.”: il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 39 TU (cfr. Allegato I.1.1.);
6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, TUF, del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato;
7) “direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come successivamente modificata e integrata;
8) “direttiva AIFMD” la direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF;
10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013;
12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013;
13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.;
14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al X.Xxx.
5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
15) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
− uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
− due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento
in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF;
18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani almeno uno dei quali commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF;
19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione ricomprende anche i gestori sotto soglia;
20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
1. controllano la SGR/SICAV/SICAF;
2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV/SICAF.
Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:
- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:
- controllano la SGR;
- sono controllati dalla SGR;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 TUB;
23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 13 ottobre 2005 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;
25) “investitori professionali”: gli investitori professionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-undecies), TUF;
26) “mercati regolamentati”: i mercati di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.M.;
27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
28) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione;
30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
31) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile (1);
32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF;
34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1;
35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
37) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
1 Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del presente Regolamento.
38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
39) “SICAV e SICAF eterogestita”: la SICAV o la SICAF che designa una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE per la gestione dell'intero patrimonio della SICAV o SICAF medesima secondo quanto previsto dall'art. 38 TUF;
40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
41) “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa (2) o strumentale.
Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.
Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
2 Per società assicurativa si intende un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
42) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
43) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE o di un GEFIA UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
44) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
45) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
- negoziati in mercati regolamentati (3);
- emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.
Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:
- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
46) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
47) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
3 Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori.
Per avvalersi di questa facoltà, l'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.
Tali criteri e procedure devono essere:
- concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario;
- sottoposti al parere dell’organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.
Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR. Ove tale ultima funzione per gli OICVM sia svolta dal depositario, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota.
48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti back to back). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;
49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
- di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.
Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013 e nel Regolamento delegato (UE) 2016/438.
TITOLO II
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il presente Capitolo disciplina l’autorizzazione delle SGR all’esercizio
del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia a OICVM sia a FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e, se autorizzate a gestire FIA, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, secondo quanto previsto dall’art. 34 TUF (di seguito, “servizi di gestione”).
Le presenti disposizioni disciplinano anche il rilascio dell’autorizzazione alle SGR che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 35-undecies TUF (c.d. GEFIA sotto soglia).
Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:
- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della SGR e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della SGR istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SGR stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione della SGR e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
⎯ dai seguenti articoli del TUF:
• art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza;
• art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
• art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
• art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate;
• art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR;
• art. 35, relativo all’albo delle SGR;
• art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
• art. 59, in materia di sistemi di indennizzo;
⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
⎯ dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;
⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;
⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
⎯ autorizzazione della SGR e della SGR sotto soglia (termine: 90 giorni);
⎯ modifiche all’operatività connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni);
⎯ divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni).
Sezione II Capitale iniziale
1. Capitale sociale minimo iniziale
Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati.
Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in
natura.
Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio
oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Sezione III Programma di attività e
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Contenuto del documento
La SGR predispone un programma che illustra l’attività d’impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l’iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.
Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.
A) Attività, servizi e prodotti
La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l’eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:
1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
- la clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori professionali, clienti al dettaglio);
- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell’incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
- la tipologia e le principali caratteristiche di fondi che intende istituire; nel caso in cui la SGR intenda gestire FIA: i) le strategie di investimento degli OICR, comprese le tipologie di OICR sottostanti in caso di OICR che investono in OICR; ii) le politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria; iii) i profili di rischio e le altre caratteristiche dei FIA; iv) gli Stati dell’UE o i paesi terzi in cui intende costituire o gestire FIA e le implicazioni di carattere legale dell’operatività in paesi terzi; v) il paese in cui l’eventuale FIA master è stabilito, se il FIA gestito è un FIA feeder;
vi) i regolamenti di gestione dei FIA che intende gestire, ove già approvati dal competente organo aziendale.
2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa:
- la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all’eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
- le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l’esecuzione dell’incarico gestorio con riferimento all’intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico
gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell’incarico;
3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare;
4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l’attività;
5. con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione ordini, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestato il servizio.
La società indica l’ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:
- le eventuali prospettive di sviluppo all’estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l’eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).
B) Struttura organizzativa e investimenti
La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Regolamento congiunto.
Nella relazione la società indica, inoltre:
- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.
C) Previsioni di sviluppo delle attività
Nel programma di attività la società indica:
- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.
D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:
- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow;
- l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.
Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.
Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.
E) Disposizioni particolari per le società già operanti
In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:
- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l’attività delle SGR.
2. Valutazioni della Banca d’Italia
La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un’ottica di sana e prudente gestione della SGR e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. A tal fine, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni della SGR, tenuto anche conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che la SGR intende prestare (cfr. par. 1, punto A) 1.); nel caso di fondi che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale (1), oltre alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e del complesso delle misure e dei presidi organizzativi, si tiene anche conto del potenziale impatto della leva sulla stabilità finanziaria;
- lo stato di realizzazione dei progetti;
- gli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- le caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
1 Cfr. art. 111 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
- l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento dei fondi coerentemente con il programma di attività presentato, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e del sistema dei controlli interni della SGR;
- la sostenibilità dei piani di sviluppo;
- la stabilità delle fonti di reddito attese;
- le stime alla base dei budget previsionali.
Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti.
Sezione IV
Requisiti degli esponenti aziendali
Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.
Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.
Sezione V
Controlli sull’assetto proprietario della SGR
Controlli sui partecipanti | La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso. |
A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario.
La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella SGR.
La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.
La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR.
Controlli sul gruppo | La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa. |
A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della SGR. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.
A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.
Sezione VI Procedura di autorizzazione
1. Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva ed, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d’Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata.
Contenuto | La domanda di autorizzazione indica: |
- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- la tipologia di OICR che la SGR intende gestire (OICVM e/o FIA);
- l’elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione della SGR, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come SGR sotto soglia, di voler essere autorizzata come SGR ordinaria (c.d. opt in).
Allegati | Alla domanda sono allegati: |
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) l’attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della SGR;
d) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
e) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
f) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
g) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking);
h) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale;
i) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
j) per i gestori di FIA, la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione;
k)j) se rilevante, la documentazione attestante l’adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF.
La documentazione di cui alle lett. g) e h) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione
Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all’esistenza delle condizioni indicate nell’art. 34 TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR nonché all’adesione della società a un sistema di indennizzo previsto dall’art. 59 TUF, se rilevante.
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la SGR sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri Stati dell’UE o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari.
Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla richiesta documentazione.
La Banca d’Italia può limitare l’autorizzazione della SGR a prestare il servizio di gestione collettiva con riferimento a determinate strategie di investimento o tipologie di OICR.
3. Iscrizione nell’albo
Con il rilascio dell’autorizzazione, la Banca d’Italia iscrive la SGR
nelle apposite sezioni dell’albo previsto dall’art. 35, comma 1, TUF.
La SGR comunica alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività di gestione entro 30 giorni dall’avvio della stessa.
Sezione VII SGR sotto soglia
1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati (2)(3) e:
− gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (4); oppure
− gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (5).
Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
− in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro (6);
− le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
− non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. j) della Sezione VI, par. 1.
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività dei FIA riservati, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato.
Entro trenta giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nella Sezione VIII (“Modifiche
2 Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.
3 Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III.
4 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
5 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
6 Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli altri casi.
dell’operatività”), inviando inoltre le altre informazioni di cui al par. 1 della Sezione VI non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione è data alla Banca d’Italia dal gestore che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, al regime delle SGR ordinarie (c.d. opt in).
In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale minimo entro il termine di 6 mesi o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate (7), gli OICR gestiti sono posti in liquidazione.
La SGR segue la procedura prevista dalla Sezione VIII (“Modifiche dell’operatività”, par. 1, 1° capoverso) anche nel caso in cui intenda gestire tipologie di OICR diversi dai FIA riservati o, qualora non sia già autorizzata alla gestione di FIA chiusi mobiliari, intenda essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEF (cfr. Titolo VII).
7 Al fine di dimostrare l’avvenuto adeguamento del capitale, il GEFIA trasmette alla Banca d’Italia la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore.
Sezione VIII Modifiche dell’operatività
1. Modifiche dell’operatività
Le SGR che abbiano già avviato l’operatività danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa - redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III (8) - nel caso in cui intendano svolgere le seguenti attività non indicate nel programma di attività: servizio di gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di ricezione e trasmissione ordini; commercializzazione di OICR di terzi; gestione di fondi pensione (9); servizio accessorio di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), TUF (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR gestiti.
Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.
La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.
Nel caso in cui la gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di OICR (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi mobiliari, FIA immobiliari, FIA che investono in crediti, FIA che ricorrono alla leva finanziaria, FIA che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale) e la SGR intenda gestire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, lo comunica alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione e provvede ad adeguare i propri presidi operativi (procedure, risorse e strumenti delle funzioni di controllo dei rischi, risk management e compliance) (10)(11). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d’Italia, sulla base di una valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, delle misure organizzative adottate, del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria della tipologia di OICR, può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.
8 Le SGR inviano, se rilevante, la documentazione attestante l’adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF.
9 Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.
10 A tal fine, la SGR dovrà presentare una nuova relazione sulla struttura organizzativa, conformemente all’allegato IV.4.1.
11 Nel caso la SGR intenda gestire per la prima volta FIA o OICVM, la Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo.
Sezione IX Decadenza e rinuncia
1. Decadenza
La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e
procede alla cancellazione dall’albo:
- trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione, se la SGR non ha avviato l’attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l’istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, ovvero (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF eterogestite;
- se, successivamente all’avvio dell’attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l’esercizio per più di sei mesi. L’interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l’istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF eterogestite.
2 Rinuncia
Le SGR che intendono rinunciare all’autorizzazione lo comunicano alla
Banca d’Italia.
La Banca d’Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall’albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
CAPITOLO II PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese (1), le SGR
sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.
In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.
Nell’acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo e salvaguardare l’equilibrio della struttura finanziaria aziendale.
L’acquisizione di partecipazioni comporta infatti l’assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell’impresa partecipata e con l’illiquidità di tali investimenti.
È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l’andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l’integrità del patrimonio aziendale.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 1, lett. a), TUF, che, tra l’altro, prevede che la Banca d’Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
1 Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della SGR si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti.
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
⎯ divieto di assunzione di partecipazioni (termine: 60 giorni).
Sezione II
Disciplina delle partecipazioni detenibili
1. Partecipazioni detenibili e limiti all’assunzione di partecipazioni
Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV, SICAF, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all’estero.
Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo (2).
2. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia
Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell’acquisizione dell’interessenza un’apposita comunicazione alla Banca d’Italia.
La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.
La comunicazione è corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale.
Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.
La Banca d’Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l’assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.
3. Informativa alla Banca d’Italia
Le SGR comunicano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.
Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l’acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.
2 In alternativa, le SGR possono dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza. Tale scelta, di natura definitiva, è comunicata alla Banca d'Italia.
CAPITOLO III
ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR
1. Fonti normative
La materia è disciplinata:
⎯ dai seguenti articoli del TUF:
• 33, comma 1, che prevede che le SGR, oltre a gestire il patrimonio e i rischi degli OICR, amministrano e commercializzano gli OICR gestiti;
• 33, comma 2, che prevede che le SGR possono:
- prestare il servizio di gestione di portafogli (lett. a);
- istituire e gestire fondi pensione (lett. b);
- svolgere le attività connesse e strumentali (lett. c);
- prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione (lett. d);
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti (lett. e);
- commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (lett. f);
- prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
• 33, comma 5, che attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di dettare disposizioni attuative in materia;
⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA.
2. Amministrazione degli OICR
Costituiscono attività di amministrazione quelle di:
a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell’OICR;
b) fornitura di informazioni ai clienti;
c) valutazione e pricing delle parti dell’OICR, anche ai fini fiscali;
d) verifica dell’osservanza della normativa applicabile;
e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e rimborso delle quote;
h) regolamento dei contratti, incluso l’invio ed emissione dei certificati;
i) tenuta dei registri contabili.
3. Commercializzazione degli OICR
Costituiscono commercializzazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per conto del gestore, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni di OICR.
4. Attività connesse
Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (1).
Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, TUF.
5. Attività strumentali
Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
e) servizi di natura amministrativo/contabile.
6. Servizi accessori
Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.
7. Altre attività esercitabili dalle SGR
Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:
a) le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
b) l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (2);
1 Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).
2 L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l’art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.
c) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
d) la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese.
CAPITOLO IV
OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR
siano autorizzate dalla Banca d'Italia.
L’intervento della Banca d’Italia è preordinato a un duplice obiettivo:
⎯ valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell’operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
⎯ verificare l’adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l’esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.
2. Fonti normative
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
⎯ art. 34, comma 4, TUF, ai sensi del quale la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR;
⎯ Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente
capitolo:
⎯ autorizzazione alla fusione o scissione di SGR (termine: 60 giorni).
Sezione II
Disciplina delle operazioni di fusione e scissione di SGR
1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare
Presentazione della domanda | Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d’Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile. |
Contenuto | La domanda di autorizzazione è corredata dal progetto di fusione e da una relazione che illustra: |
a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l’operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell’amministrazione delle stesse;
- sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli del depositario e dei soggetti collocatori e delegati;
- è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall’inizio dell’operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.
Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d’Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare
Presentazione della domanda | Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile. |
Contenuto | La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Essa è corredata dal progetto di scissione e da una relazione che illustra: |
a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l’operazione determina sulla società nonché le modifiche all’attività e alla struttura organizzativa della stessa;
c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell’amministrazione della stessa;
- è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall’inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.
3. Procedura e termini per il rilascio dell’autorizzazione
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione all’operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
4. Adempimenti successivi
Ottenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.
Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d’Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d’Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-bis e 2506-ter del codice civile) e l’atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-ter del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
Sezione III
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI (1)
Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l’esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all’avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.
Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.
La Banca d’Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell’ambito della procedura di cui alla Sezione II.
L’efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.
In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504- bis e 2506-quater del codice civile.
Nel caso in cui la SGR, che risulti assegnataria di fondi comuni nell’ambito di un’operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell’operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d’Italia, con congruo anticipo rispetto all’invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d’Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.
1 Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.
CAPITOLO V
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Fonti normative
La materia è regolata:
— dai seguenti articoli del TUF:
• 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
• 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a);
— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
— dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale;
— dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
2. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
— autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità
(Allegato II.5.1, Sezione II, par. 1.4.) (termine: 90 giorni);
— autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 5) (termine: 90 giorni);
— autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 6;) (termine: 90 giorni).
Sezione II
Adeguatezza patrimoniale delle SGR
L’ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:
1) del maggiore importo tra:
a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;
2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3;
3) della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, prevista per le SGR che gestiscono FIA dalla Sezione III, par. 4.
In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all’ammontare del capitale minimo richiesto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.
La Banca d’Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR o il profilo di rischio della stessa lo richieda, l’applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.
Sezione III Requisiti patrimoniali
1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.
Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall’ultimo prospetto contabile approvato - degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato.
Sulla parte dell’importo così determinato, che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.
2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”
Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività rispetto all’esercizio precedente.
Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.
Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.
3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale
Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all’ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all’impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all’approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:
- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.
I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell’organo di controllo. La Banca d’Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.
4. Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale
A fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, le SGR che gestiscono FIA, in alternativa: i) stipulano una polizza assicurativa; ii) costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nei parr. 1, 2 e 3.
I rischi da responsabilità professionale, la dotazione di mezzi patrimoniali aggiuntivi e le caratteristiche della polizza assicurativa sono disciplinati negli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
Sezione IV Gestione di fia chiusi
1. Investimento in quote di FIA chiusi non riservati
Le SGR che gestiscono FIA chiusi non riservati a investitori professionali acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun FIA della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun FIA (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l’ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all’1 per cento.
Sezione V Patrimonio di vigilanza
1. Premessa
Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di
elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.
Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della SGR, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
2. Patrimonio di vigilanza
Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all’Allegato II.5.1.
Il patrimonio di vigilanza della SGR, per la parte corrispondente all’ammontare minimo calcolato ai sensi della precedente Sezione II, è:
⎯ detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia;
⎯ investito in titoli di debito qualificati (1);
⎯ investito in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario;
⎯ investito in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti.
Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea.
1 Per titoli di debito qualificati si intendono i titoli di debito inclusi nella tabella I di cui all’art. 336 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all’1,6%, ad esclusione degli “altri elementi qualificati” come definiti dal par. 4 del medesimo articolo.
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
TITOLO III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO
CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF
Sezione i
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV).
Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:
- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell’intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell’intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- dai seguenti articoli del TUF:
• 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
• 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
• 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
• 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;
• 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;
- III.1.1 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
• 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;
• 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;
• 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
• 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi;
- dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1);
- dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2);
- dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF (termine: 90 giorni);
⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF sotto soglia (termine: 90 giorni);
⎯ divieto di continuare l’operatività sopra le soglie (termine: 60 giorni).
1 La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle SICAF.
2 La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti delle SICAF.
- III.1.2 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
Sezione ii
Autorizzazione delle sicav e delle sicaf
1. Capitale sociale minimo iniziale
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF riservata a investitori professionali.
Per le SICAV non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile
I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda società.
Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.
Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita.
Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.
La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.
Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.
3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto
All’atto costitutivo e allo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I (3).
4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa
È predisposto un programma che illustra l’attività iniziale della SICAV e della SICAF, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell’iniziativa.
3 Lo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali, fermo restando la possibilità di creare più comparti di investimento, non può prevedere: i) la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche con riguardo all’incidenza delle perdite; ii) la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.
- III.1.3 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito
elencate.
A) Attività:
- tipologia della SICAV o della SICAF che si intende istituire, con indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria, dei singoli comparti ove previsti nonché della tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori professionali, clientela al dettaglio, ecc.);
- modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV o SICAF procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV o SICAF intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV o SICAF intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all’estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).
B) Struttura organizzativa e investimenti:
- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.
Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento congiunto.
C) Previsioni di sviluppo delle attività:
- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV o SICAF intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV o SICAF nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.
D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:
Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:
- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- III.1.4 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
- i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow.
La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.
Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV o SICAF di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.
Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
- l’adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR, tenuto conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che il gestore intende prestare (cfr. punto A);
- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento coerentemente con il programma di attività presentato;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.
Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti.
5. Requisiti degli esponenti aziendali
Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.
Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.
6. Controlli sull’assetto proprietario della SICAV e della SICAF
La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare
- III.1.5 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
l’effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario.
Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF.
La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’intermediario.
La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.
La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell’intermediario.
La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF.
A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.
A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.
7. Procedura di autorizzazione
7.1 Domanda di autorizzazione
La domanda, a firma del legale rappresentante se si tratta di società già esistente che intenda essere autorizzata come SICAV o SICAF, oppure, negli altri casi, a firma dei soci fondatori o dei loro legali rappresentanti, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.
La domanda indica:
- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l’elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione, di voler essere autorizzata come SICAV o SICAF ordinaria, in presenza delle caratteristiche per essere autorizzata come società sotto soglia (c.d. opt in),.
Alla domanda sono allegati:
a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 3 della presente Sezione;
- III.1.6 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 4 della presente Sezione nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della società;
d) l’elenco nominativo dei soci promotori con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
e) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione e dell’organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;
f) la documentazione indicata nel par. 5 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking);
g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 6 della presente Sezione;
h) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
i) per le sole SICAF e le SICAV che siano FIA, la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione;
j)i)nel caso di SICAV che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all’assunzione di tale qualifica (4).
Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d’Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell’istanza), purché aggiornati.
La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
7.2 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare, con riferimento alle società già esistenti che abbiano presentato l’istanza di autorizzazione come SICAV o SICAF, una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
4 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.
- III.1.7 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la società istante o la società che si intenda costituire sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri paesi comunitari o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell’art. 35-bis TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SICAV e alla SICAF, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.
7.3 Costituzione della società e iscrizione all’albo
I soci fondatori della SICAV e della SICAF procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV o SICAF invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 35-ter, comma 1, TUF.
8. Decadenza
La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e
procede alla cancellazione dall’albo:
- trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione se la società non abbia dato inizio all’attività, mediante l’avvio dell’attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni o, nel caso di SICAF, di altri strumenti finanziari partecipativi;
- nell’ipotesi in cui la SICAV o la SICAF interrompa l’esercizio dell’attività per più di sei mesi.
- III.1.8 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
Sezione III
SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA
1. SICAV E SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e alle SICAF riservate a investitori professionali e che:
- gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (5); oppure
- gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (6).
Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- le informazioni previste dalla Sezione II, par. 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. i) della Sezione II, par. 7.1.
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, le società applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
Entro trenta giorni dalla data in cui la società supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, la società ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 della presente Sezione (“Superamento delle soglie”). Analoga comunicazione è data alla Banca d’Italia dalla società che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, al regime delle SICAV o delle SICAF ordinarie (c.d. opt in).
In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale sociale minimo a quanto previsto nella Sezione II entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione o non
5 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
6 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalla società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
- III.1.9 -
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso
riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, la società è posta in liquidazione.
2. Superamento delle soglie
In caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al par. 1, le società, unitamente alla comunicazione con cui rendono noto il superamento, trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, nonché la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al par. 7 della Sezione II non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.
Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.
La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi a continuare l’operatività sopra le soglie indicate nel par. 1.
- III.1.10 -
Sezione iv
Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite
Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF”) del presente Capitolo:
- par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV e SICAF eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 3, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto” nel caso di SICAV o SICAF non riservate;
- par. 5, “Requisiti degli esponenti aziendali”;
- par. 6, “Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e della SICAF”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;
- par. 7, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. h), limitatamente alla struttura del gruppo. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV o SICAF allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR, della società di gestione UE o del GEFIA UE designato;
- par. 8, “Decadenza”.
Lo statuto delle SICAV e delle SICAF eterogestite prevede inoltre l’affidamento della gestione dell’intero patrimonio a una SGR, società di gestione UE o GEFIA UE.
La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV o SICAF eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della società di gestione designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF nell'interesse degli investitori.
CAPITOLO II
ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E DELLE SICAF
1. Fonti normative
La materia è regolata:
— dai seguenti articoli del TUF:
• 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
• 33, comma 3, che prevede che le SICAV e le SICAF prestino, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, nonché le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.
— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
— dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale.
2. Attività esercitabili
Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con
l’attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.
3. Requisiti prudenziali
Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo V, Sezione II (ad eccezione del punto 2), Sezione III, parr. 1, 2 e 4, Sezione V, par. 1 e Allegato II.5.1.
CAPITOLO III
MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF NON RISERVATE
1. Fonti normative
La materia è regolata:
⎯ dall’art. 35-septies TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali;
⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
2. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente
capitolo:
⎯ approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF (termine: 90 giorni).
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione
La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea (7).
La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV o della SICAF, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrate le richieste di variazione in questione;
b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a esercitare le funzioni di depositario (8);
d)c) nel caso in cui la SICAV sia un OICVM e intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore delle azioni, attestazione del depositario di essere stato autorizzato dalla Banca d'Italia al calcolo del valore delle parti di OICR;
e)d) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (9).
7 Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV o SICAF alla prima utile occasione.
8 Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell’autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Istruttoria e termini
La Banca d’Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).
Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d’Italia.
5. Trasmissione documenti
Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV o la SICAF invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto (10). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.
6. SICAV e SICAF eterogestite
Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF eterogestite.
9 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.
10 Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.
TITOLO V
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
CAPITOLO I
CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI (1)
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il
rapporto di partecipazione al fondo comune. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.
Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni non riservati a investitori professionali a integrazione di quanto previsto dall’art. 37 TUF.
Nel par. 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento dei fondi comuni mentre nella Sezione II ne è dettato il contenuto minimo. Il regolamento deve presentare una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile a investitori non professionali, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- dall’art. 36, comma 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 37 TUF;
- dall’art. 39 TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;
- dall’art. 37, commi 1 e 2, TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;
- dal D.M., che dà attuazione all’art. 39 TUF;
- dalla direttiva AIFMD, e in particolare dall’art. 15, par. 4, che richiede ai gestori di fissare il limite di leva massimo degli OICR gestiti.
1 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.
3. Criteri generali per la redazione del regolamento
Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:
1. chiarezza: il regolamento consente all’investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l’uso di idonei criteri grafico- tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;
2. completezza: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale.
A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all’autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;
3. sintesi: nell’ambito dalla propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative e/o con la duplicazione di informazioni.
La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l’acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell’autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni a essi relative non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;
4. coerenza: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (oggetto, politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).
Sezione II
Contenuto minimo del regolamento di gestione
1. Struttura del regolamento
Il regolamento si compone di tre parti:
(A) Scheda identificativa: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e al depositario;
(B) Caratteristiche del prodotto: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento all’oggetto, alla politica di investimento e al regime dei proventi e delle spese;
(C) Modalità di funzionamento: contiene le regole di funzionamento del fondo.
Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.
Comparti | Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la parte B (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto. |
Regolamento unico | La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. “famiglie di fondi”) può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi. |
Regolamento semplificato | Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all’Allegato V.1.1. |
2. Parte A. Scheda identificativa
La parte A del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito
indicati.
2.1 Denominazione e tipologia del fondo
Sono riportate:
- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: OICVM; FIA aperto non riservato; FIA chiuso non riservato; FIA immobiliare non riservato).
Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un’agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.
Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.
Fondi a capitale protetto e fondi garantiti | Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato. |
Fondi indice | Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla replica, anche sintetica, della performance di un determinato indice. |
Fondi strutturati | Utilizzano la denominazione di “fondi strutturati” i fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l’applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari. Il rendimento finale dell’investimento dei fondi strutturati è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita. Il soggetto che eventualmente assicura la realizzazione della formula è uno dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M., ad assicurare la restituzione del capitale iniziale dei fondi garantiti. |
Fondo feeder | Il regolamento indica se il fondo è un fondo feeder e, in questo caso, indica il relativo OICR master. |
Fondi di mercato monetario e fondi di mercato monetario a breve termine | Si avvalgono della denominazione “fondi di mercato monetario” o “fondi di mercato monetario a breve termine”, o espressioni analoghe, esclusivamente i fondi che rispettano le previsioni del Titolo V, Capitolo III, Sezione IV (“OICR di mercato monetario”) e che perseguono una politica di investimento diretta a mantenere il valore dell’investimento e a ottenere un rendimento in linea con l’andamento del mercato monetario. Tali fondi calcolano il valore della quota ed emettono e rimborsano le quote con frequenza giornaliera. |
Exchange Traded Funds (“ETF”) | Gli OICR le cui parti sono scambiate per tutto il giorno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, con almeno un market maker che assicuri la non significativa divergenza tra il valore di quotazione e il valore complessivo netto dell’OICR, recano la denominazione “ETF” o “UCITS ETF” a seconda che siano, rispettivamente, FIA o OICVM. |
2.2 Durata del fondo
La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dal D.M. e va
esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.
2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE
È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.
Nel caso in cui il fondo sia istituito da una società di gestione UE o da un GEFIA UE sono riportate informazioni analoghe a quelle previste per la SGR.
2.4 Soggetto garante
Nel caso di fondi garantiti e di fondi strutturati, sono indicati la
denominazione completa del soggetto garante o dell’eventuale soggetto che assicura la realizzazione dell’investimento contenuto nella formula, gli estremi dell’iscrizione all’albo o registro pubblico, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.
2.5 Depositario
Con riferimento al depositario del fondo, sono indicati la denominazione
completa, il numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.
Sono inoltre indicate le dipendenze del depositario presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo (2).
2.6 Calcolo del valore della quota
È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).
È altresì indicata l’eventuale attribuzione al depositario dell’incarico di provvedere a tale calcolo, nel caso di OICVM.
2.7 Comparti/classi di quote
Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l’emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.
2.8 Quotazione
Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi
delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.
3. Parte B. Caratteristiche del prodotto
La parte B del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito
indicati.
3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche
3.1.1 Oggetto
Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di
beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.
In particolare, sono indicate:
2 In caso di depositario di FIA, deve essere espressamente indicata la possibilità e le condizioni di esonero del depositario dalla responsabilità in caso di delega delle funzioni di custodia nel caso previsto dal Titolo VIII, Capitolo IV, Sezione III, terzo capoverso.
a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR (3)), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati (4);
b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.
FIA immobiliari | Il regolamento dei FIA immobiliari, istituiti ai sensi del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l’attività di costruzione. |
3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche
La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.
Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo da far emergere con chiarezza il profilo di rischio- rendimento atteso del fondo.
La SGR indica nel regolamento almeno:
- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.), indicando la percentuale massima rispetto all’attivo che dette componenti possono raggiungere. A tal fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all’oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo;
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati, l’incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati nonché l’intenzione di utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: duration, criteri di valutazione del merito di credito della attività degli OICR);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile;
- nel caso di “fondi a capitale protetto” o di “fondi garantiti”, le caratteristiche del prodotto e i termini della “protezione del capitale” o della “garanzia”;
3 Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.
4 La SGR può, in luogo dell’indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di “altri mercati regolamentati” definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d’Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.
- se rilevante, il livello massimo di leva finanziaria che l’OICR può assumere in rapporto al valore complessivo netto e le modalità con le quali tale leva è creata.
Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei partecipanti.
OICVM e FIA mobiliari aperti | Gli OICVM e i FIA mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all’OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio. |
FIA mobiliari chiusi | Il regolamento dei FIA mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l’impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull’andamento della partecipata e di modalità di tutela dell’investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo. |
FIA immobiliari | Il regolamento dei FIA immobiliari indica: - se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M.; - se il FIA è costituito attraverso il conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari o parti di FIA immobiliari da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) nella SGR o da parte di una società del gruppo rilevante della SGR; - se il fondo intende effettuare alienare o comunque cedere beni a soci titolari di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) della società di gestione o a società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione V, par. 2); - il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto; - la possibilità per la SGR di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell’attività di property e facility management con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo (5). |
Fondi strutturati | Il regolamento dei fondi strutturati indica dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell’investimento e come esso influenzi le politiche di investimento. |
Fondi feeder | Il regolamento dei fondi feeder indica in sintesi la politica di investimento e le altre caratteristiche dell’OICR master, il paese di insediamento di quest’ultimo nonché illustra le specificità della politica di investimento del fondo feeder rispetto a quella del fondo master. |
Altre caratteristiche del fondo | Il regolamento indica: - se le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione in un mercato |
5 Resta ferma la disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto.
regolamentato;
- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.
3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate
In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.
Il regolamento indica se il fondo può:
- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.
3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
Il regolamento indica se sia prevista l’accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest’ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.
3.3 Regime delle spese
Il regolamento indica:
a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
b) le spese a carico dei partecipanti;
c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.
3.3.1 Spese a carico del fondo
Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all’attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:
- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere al depositario. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative
preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l’eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.
FIA immobiliari | Ai FIA immobiliari possono inoltre essere imputati: - il compenso spettante agli esperti indipendenti previsto dall’art. 17 del D.M.; - le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo; - i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo. |
Fondi garantiti | Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione. |
Commissioni di collocamento | Ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), può essere imputata una commissione di collocamento calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, a condizione che la commissione: |
- sia imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, la commissione è ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e comunque entro 5 anni) mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del fondo;
- sia alternativa alle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.3.2, lett. a);
- sia associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi alla somma disinvestita, solo in caso di rimborsi richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo. Essa è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del
rimborso, essa risulta uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato (6).
Il regolamento precisa la cadenza (7) e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, al depositario e, per i FIA immobiliari, agli esperti indipendenti.
Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo.
3.3.1.1 Compenso della SGR
Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.
Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall’SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi.
OICVM e FIA aperti | Per il calcolo del compenso della SGR (c.d. provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo. |
Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo (c.d. provvigione di incentivo), alle condizioni minimali di seguito indicate.
I) La provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) (8) sia superiore a un indice individuato nel regolamento.
L’indice deve caratterizzarsi per:
- oggettività delle basi di calcolo e verificabilità. Esso deve essere fornito da un soggetto terzo e indipendente rispetto al gruppo rilevante della SGR;
6 Al fine di chiarire il funzionamento della commissione di rimborso, si consideri il seguente esempio. Un fondo, sottoscritto per un ammontare pari a 10.000 euro e suddiviso in 100 quote, prevede una commissione di collocamento a carico del fondo, da ammortizzare in cinque anni, pari all’1% dell’ammontare sottoscritto. Annualmente il valore di ciascuna quota subirà un addebito cumulato a titolo di commissione di collocamento pari a euro 0.20 = (1%*10.000/100)/5. La commissione di rimborso massima applicabile a un sottoscrittore titolare di una quota che decidesse di uscire dal fondo, a esempio, al termine del terzo anno sarà pari a euro 0,40 = 0,20*5-0,20*3, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il periodo di ammortamento (1=0,20*5) meno la commissione di collocamento complessiva che gli è stata addebitata durante i tre anni di permanenza nel fondo (0,60=0,20*3). In tal modo, la commissione di rimborso rende l’esborso complessivo del sottoscrittore che sceglie il rimborso anticipato pari a quello del sottoscrittore che resta nel fondo per tutta la durata del periodo di ammortamento.
7 Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l’espressione percentuale è integrata dall’indicazione del corrispondente tasso su base annuale.
8 Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa. Tale precisazione si applica anche a tutte le lle altre modalità di calcolo della provvigione di incentivo previste nel presente paragrafo.
Di seguito, si riportano le modalità con cui procedere al calcolo della provvigione di incentivo (a titolo esemplificativo, si ipotizza che il regolamento indichi un obiettivo di rendimento ai fini del calcolo della provvigione):
- - il valore della quota lorda al tempo t è calcolato come rapporto tra: 1) attività meno passività del fondo al tempo t cui viene sommato il rateo della commissione di incentivo maturata fino al tempo t-1 e sottratta la quota giornaliera di commissione di gestione maturata tra t-1 e t e 2) il numero delle quote al tempo t; la quota giornaliera della commissione di gestione maturata nel tempo t è calcolata sul valore complessivo netto del fondo del tempo t-1;
- - si procede quindi al calcolo della variazione percentuale del valore della quota lorda rispetto al tempo iniziale t0;
- - si calcola la differenza tra il rendimento (dato dalla variazione percentuale del valore della quota lorda) e l’obiettivo di rendimento;
- - a tale differenza si applica la percentuale prevista per il calcolo della commissione di incentivo ed il risultato viene moltiplicato per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo al tempo t-1 e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance (ossia il tempo intercorrente tra t0 e t-1).
- adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori;
- coerenza con la politica di investimento del fondo (cfr. par. 3.1.2) (9).
II) Nel caso di fondi per i quali non è indicato un indice a cui fare riferimento, se il regolamento indica un obiettivo di rendimento – che deve essere coerente con la politica di investimento (cfr. par. 3.1.2) - la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore all’obiettivo di rendimento.
Nei casi sub I) e II):
a) la comparazione tra la variazione della quota e l'indice di riferimento o l'obiettivo di rendimento preso come termine di riferimento, è effettuata sulla base di rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei;
b) il prelievo dalle disponibilità del fondo della provvigione di incentivo avviene con cadenza non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota;
c) sono riportate le condizioni per l’applicazione della provvigione (es.: un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n. punti
percentuali rispetto all’indice cui si intende fare riferimento) e l’entità percentuale della stessa;
d) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
e) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. “fee cap”).
Le disposizioni di cui alla lettera b) possono essere disapplicate nel caso in cui la provvigione di incentivo sia calcolata solo quando il valore della quota (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore al valore dell’indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) e la differenza rispetto all’indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) sia maggiore di quella mai realizzata in precedenza (c.d. high watermark “relativo”). Il regolamento indica il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo.
III) Se il regolamento del fondo non indica un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento (cfr. punti I e II), la provvigione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota (eventualmente tenendo conto dei proventi distribuiti) sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (c.d. high watermark “assoluto”). In tali casi:
9 Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto delle complessive caratteristiche del fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.); l’utilizzo di indici del mercato azionari secchi (al netto dei dividendi corrisposti sulle azioni che compongono l’indice) come indici di riferimento non può essere considerata coerente con la politica di investimento del fondo nel caso in cui il rendimento di quest’ultimo dipenda anche dalla corresponsione di detti dividendi. I documenti di offerta del fondo devono fornire una descrizione analitica delle caratteristiche dell’indice prescelto e attestare la sua coerenza con le politiche di investimento dell’OICR .
a) sono indicati il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo;
b) sono riportate le condizioni per l’applicazione della provvigione e l’entità percentuale della stessa;
c) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
d) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. fee cap).
IV) In alternativa ai punti I, II e III, il regolamento può prevedere che la provvigione di incentivo sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento.
Fondi che investono in OICR collegati | Nel caso di fondi che investono in parti di OICR “collegati” (10) i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) (11). |
FIA chiusi | Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR (12). Non è consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni. |
Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:
- le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;
- il parametro di riferimento per l’individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.
10 Sono considerati “collegati” gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.
11 Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e quella di incentivo), ai fini dell’applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la provvigione di incentivo percepita dal primo va dedotta dalla provvigione di incentivo spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all’ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell’OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100).
12 Nel calcolo dell’aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.
3.3.1.2 Provvigione unica
In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.
3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti
Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:
a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull’ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.
La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto al rimborso. A tal fine l’ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell’ammontare del primo versamento;
b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;
c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (switch (13) ) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;
d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;
e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.
Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.
FIA chiusi | Xxx i FIA chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi a eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione V, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita. |
3.3.3 Spese a carico della SGR
Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.
13 Con il termine switch si intende un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.
4. Parte C. Modalità di funzionamento
In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.
4.1 Soggetti
Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti
nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, depositario) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
Per quanto concerne l’attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l’attuazione della politica di investimento.
4.1.1 Sostituzione del gestore
Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.
A tale fine, il testo regolamentare prevede che l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un’altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.
4.1.2 Depositario
La custodia degli strumenti finanziari e, se non affidate a soggetti diversi
a norma dell’art. 48, comma 2, TUF, delle disponibilità liquide dell’OICR è affidata a un depositario. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata a un unico depositario.
Il regolamento indica che la sostituzione nell’incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:
a) l’incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia del depositario occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
b) l’efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che:
- un altro depositario in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione della precedente;
- sia stata approvata la conseguente modifica del regolamento;
- i titoli inclusi nel fondo e, ove detenute dal precedente depositario, le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.
Il regolamento può prevedere, in via generale, che il depositario, per la custodia dei valori dell’OICR, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di delegati.
4.2 Partecipazione al fondo (14)
La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.
Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.
4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti
Modalità di sottoscrizione delle quote | Il regolamento indica almeno: a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo (15), passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.); |
b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo;
c) la periodicità dell’emissione e del rimborso delle quote; essa la cadenza prevista dall’art. 9, comma 2, del D.M ed è coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l’orario stabilito nel regolamento.
Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento (16);
f) che l’efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall’art. 30, comma 6, TUF;
g) che l’importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;
14 La partecipazione al fondo attraverso un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (partecipante formale al fondo) che agisce, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, TUF, in nome proprio e per conto del proprio cliente (partecipante effettivo al fondo), è ammessa – ferma restando l’applicazione dell’art. 22 TUF - purché sia stipulata tra la SGR e l’intermediario abilitato una convenzione che: i) prevede l’obbligo dell’intermediario abilitato di fornire al partecipante effettivo l’informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, la SGR deve fornire ai propri partecipanti; ii) individua i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l’esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al fondo, incluso l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell’ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante effettivo.
15 La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l’acquisto di quote del fondo non è destinato a esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente. In tale contesto:
1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;
2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
16 Le previsioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere derogate nel caso in cui le quote dei fondi siano negoziate in un mercato regolamentato e purché l’emissione di nuove quote: i) sia esclusivamente diretta a compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato; ii) sia regolata entro tre giorni dal giorno di emissione, fatte salve eventuali ipotesi di inadempimento tecnico (fail) gestite secondo le procedure previste dalla regolamentazione del mercato; iii) non determini rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo derivanti dall’eventuale insolvenza del sottoscrittore; tali rischi sono assunti interamente dalla SGR o da un soggetto sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, ammesso al mercato in cui sono negoziate le quote del fondo e incaricato dalla SGR della negoziazione delle medesime quote.
h) l’obbligo di invio della lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).
Il regolamento prevede l’impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:
- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi (17) rispetto a quelli previsti dal regolamento;
- anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione (18) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l’orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
Nel caso di fondi strutturati, il regolamento prevede comunque la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento.
Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo | L’eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote. |
Abbinamento con il c.d. “conto di liquidità” | Con il c.d. “conto di liquidità” si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore a un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – a investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. “giacenza media”) in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la “giacenza media” prescelta. Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l’automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell’investimento in quote di fondi comuni: a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti deve essere coerente con la politica di investimento del fondo; b) l’importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività; c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto; d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato). Infine, il regolamento indica sia i tempi per l’investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell’incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui - |
17 Es.: l’obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.
18 Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.
giusta previsione del regolamento - l’abbinamento al conto corrente è condizione per l’adesione. | |
Rimborso di quote | La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso o all’ottenimento del medesimo nei tempi prescritti (19). Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi. |
Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l’orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR (20).
Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) (21), il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l’operazione. In ogni caso, l’emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.
Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:
- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l’importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.
Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell’ambito di uno switch) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:
a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, a un importo definito, ecc.);
b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest’ultima si considera ravvicinata;
c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell’esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In
19 Nel caso di ETF e di UCITS ETF, il sottoscrittore non può richiedere il rimborso della quota direttamente all’OICR in quanto la dismissione avviene di regola direttamente sul mercato presso cui le parti dell’OICR sono negoziate. Tuttavia, il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota direttamente all’OICR nei casi in cui il valore di quotazione diverge significativamente dal valore complessivo netto del fondo (ad esempio, nei casi in cui xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx all’indisponibilità di market maker). Ove tali situazioni si verifichino, l’OICR comunica al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione le modalità per ottenere il rimborso diretto delle quote.
20 Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.
21 Con il termine switch si intende un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.
particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l’ordine di ricezione delle stesse.
Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l’emissione di quote può essere sospeso nell’interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti.
4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi
Sottoscrizione di quote di FIA chiusi | Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica: - la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti; |
- l’eventuale ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l’efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell’art. 30, comma 6, TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l’eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l’obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano rispettivamente inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l’aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.
Va inoltre indicato l’obbligo dell’invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l’importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.
Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.
Rimborso di quote di FIA chiusi | Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo: - rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti; - rimborsi anticipati di quote a fronte di nuovi emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni. |
FIA immobiliari | Nel caso di FIA immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento dei beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M.. |
4.3 Certificati di partecipazione
Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.
Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione e se esse siano nominative o al portatore. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:
- il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote;
- l’immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l’emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo (22).
Il depositario può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
4.4 Modifiche del regolamento
OICVM e FIA aperti | Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota. |
L’efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente rese note ai partecipanti (23), ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche né per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
Il regolamento può prevedere:
a) termini di efficacia ridotti:
a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell’interesse dei partecipanti;
a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
22 Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.
23 La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti. Le informazioni possono essere comunicate con mezzi elettronici se previsto nel regolamento del fondo e vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet; la fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini della effettuazione di tali comunicazioni può essere considerata come un elemento di prova.
a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;
b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
FIA xxxxxx | Xxxxx salvo il potere dell’assemblea dei partecipanti di cui all’art. 37, comma 3, TUF, tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell’interesse dei partecipanti. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota. Nel regolamento del fondo è disciplinato il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti. |
4.5 Liquidazione del fondo
Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:
a) le cause di liquidazione;
b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
c) l’obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell’avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l’attività di emissione e rimborso delle quote;
e) che l’attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
- liquidazione dell’attivo del fondo. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall’organo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza della Banca d’Italia;
- redazione del rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori;
- redazione del piano di riparto, recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
- certificazione, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;
- deposito e affissione del rendiconto finale e della relativa relazione nella sede della SGR e del depositario con l’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;
- esecuzione del riparto da parte del depositario; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;
- deposito delle somme non riscosse da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall’inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l’elenco dei numeri di serie dei certificati;
f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.
FIA chiusi | Xxx i FIA chiusi il regolamento indica inoltre: |
- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;
- (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti;
- l’eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.
Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell’avvio della procedura di liquidazione, anche:
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.
Procedura di liquidazione semplificata | Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell’ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata. |
4.6 Valore della quota (24)
Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.
Va inoltre previsto l’impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d’Italia nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.
OICVM e FIA aperti | Per gli OICVM il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire, con cadenza almeno quindicinale e nel giorno indicato nel regolamento; per i FIA aperti il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale e nel giorno indicato nel regolamento. |
Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:
24 Nell'ipotesi in cui il calcolo del valore della quota di OICVM sia svolto dal depositario, nella relativa convenzione sono definiti i compiti svolti dal depositario con riguardo alle diverse attività relative al calcolo del valore della quota.
- si riferiscono a eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d’Italia.
Cessate tali situazioni la SGR o il depositario, ove esso – nel caso di OICVM – curi il calcolo del valore della quota, provvede a calcolare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, una volta ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR proceda a:
a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) fornire un’idonea informativa dell’accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l’informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:
- nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest’ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l’esigenza di descrivere l’evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell’accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
- in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull’evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).
Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere
a) e b).
FIA chiusi | Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale. Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per |
determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui al D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.
Ai FIA chiusi che prevedono la possibilità di effettuare rimborsi anticipati delle quote a fronte di nuove emissioni si applica la disciplina prevista per i fondi aperti per i casi in cui il valore pubblicato della quota risulti errato.
4.7 Prospetti contabili
Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.
4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico
FIA immobiliari | Il regolamento dei FIA immobiliari indica le forme di pubblicità: - delle relazioni di stima ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M.; |
- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo, anche per estratto;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo, anche per estratto.
Per i FIA immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio.
FIA chiusi diversi da quelli immobiliari | Il regolamento dei FIA chiusi indica le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo. |
CAPITOLO II
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI (1)
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione
del regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati, nonché delle relative modifiche da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari e della tipologia di fondo.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- art. 37, comma 4, TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le sue modificazioni;
- art. 37, comma 5, TUF, in base al quale la Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
− approvazione del regolamento del fondo (termine: 60 giorni);
− approvazione delle modifiche del regolamento del fondo (termine: 60 giorni).
1 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.
Sezione II Approvazione dei regolamenti
1. Presentazione della domanda
La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia (2).
La domanda è corredata della seguente documentazione:
- testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali;
- attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII);
- nel caso in cui la SGR intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore della quota degli OICVM, attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico (cfr. Titolo VIII);
- nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema “semplificato” (cfr. il Capitolo I del presente Titolo), attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto;
- nel caso di fondi che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (3).
2. Procedure e termini di approvazione
La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza degli organi aziendali della SGR.
Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.
Regolamenti approvati in via | Sono approvati in via generale: |
2 La SGR può preventivamente sottoporre all’esame della Banca d’Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.
3 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.
generale
I) i regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati a investitori professionali redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1);
II) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell’intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d’Italia.
Nella parte A “Scheda identificativa” di tutti i regolamenti che si avvalgono dell’approvazione in via generale è inserita la seguente frase: “Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.”
Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d'Italia nel mese di dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nell’anno successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa. La SGR può approvare in via generale nel corso dell’anno fondi con caratteristiche diverse da quelle dei fondi oggetto della comunicazione annuale. In tal caso, informa preventivamente la Banca d’Italia, integrando la comunicazione già inviata.
La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d’Italia:
– il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
– la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l’attestazione dello stesso organo, con il parere dell’organo di controllo:
i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
ii) della fattispecie per la quale ricorre l’approvazione in via generale;
iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, xxxx schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
iv) circa l’adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all’esigenza di assicurare
l’efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).
Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che il depositario è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di depositario (eventualmente anche quello di calcolo del valore delle quote di OICVM) (4) e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo VIII.
La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.
3. Inizio operatività del fondo comune
Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.
FIA chiusi | Le SGR comunicano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l’esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l’importo dei rimborsi effettuati. Se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all’ammontare minimo indicato nel regolamento, l’operatività del fondo chiuso ha inizio alla data della chiusura della prima sottoscrizione che, in ogni caso, non può essere successiva al periodo massimo previsto dal D.M. per la prima emissione di quote. |
4. Trasmissione documentazione
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell’inizio dell’operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia:
- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.
5. Decadenza
Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che
il fondo abbia avviato l’attività, l’approvazione del regolamento si intende decaduta.
4 L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l’attestazione di essere autorizzato a svolgere talei incaricohi.
Sezione III Modifiche regolamentari
1. Avvio del procedimento
La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR all’unità organizzativa competente della Banca d'Italia
2. Istanza e documentazione
La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:
a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che il depositario rispetti i requisiti di indipendenzaautonomia (cfr. Titolo VIII);
d) nel caso in cui la SGR intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore della quota di OICVM, attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico (cfr. Titolo VIII);
e)d) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione;
f)e) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (5).
3. Istruttoria e termini
La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.
5 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.
Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d’Italia.
Modifiche regolamentari approvate in via generale | Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano: a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, la modifica del depositario, l’attribuzione o la revoca al depositario dell’incarico di calcolare il valore delle parti di OICVM, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge; |
b) per i fondi aperti, l’entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
c) per i FIA chiusi:
- la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- l’indicazione dell’effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
- la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.
Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti possano essere approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d’Italia in via generale, se riguardano oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3). Nei restanti casi si applica il termine ordinario di 60 giorni.
Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di 60 giorni.
La Banca d’Italia può vietare la modifica al regolamento del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.
4. Trasmissione documenti
A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte “Modalità di funzionamento” del regolamento va trasmessa solo nell’ipotesi in cui sia stata modificata).
Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo
trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse (6). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.
Modifiche regolamentari approvate in via generale | Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall’adozione, inviano alla Banca d'Italia: – la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l’attestazione dello stesso organo, con il parere dell’organo di controllo: |
i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
ii) della fattispecie per la quale ricorre l’approvazione in via generale;
iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx, xxxx schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
iv) circa l’adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR);
– qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione;
– le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;
– il nuovo testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
– nel caso di sostituzione del depositario e/o di affidamento dell’incarico di calcolo del valore delle parti di OICVM, la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica concernente l’accertamento che il depositario è autorizzato a svolgere dettoi incaricohi (7) e che sono rispettati i requisiti di autonomia indipendenza previsti nel Titolo VIII.
La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.
6 Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.
7 L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l’attestazione di essere autorizzato a svolgere talei incaricohi.
CAPITOLO III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO:
DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole
applicabili agli OICR in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR non riservati. La Banca d'Italia, inoltre, può prevedere per i FIA riservati a investitori professionali l’applicazione di limiti di leva finanziaria e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario.
La Sezione II disciplina i limiti di investimento degli OICVM, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva UCITS.
Nella Sezione III sono disciplinati i FIA aperti non riservati a investitori professionali; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto agli OICVM.
Le Sezioni II e III si applicano anche ai fondi strutturati. La Sezione IV riguarda gli OICR monetari.
La Sezione V prevede i limiti di investimento dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari non riservati a investitori professionali.
La Sezione VI riguarda, infine, i FIA riservati.
Alle SICAV non riservate si applicano le Sezioni II e III a seconda che ricadano, rispettivamente, nell’ambito di applicazione della direttiva UCITS o della direttiva AIFMD, nonché la Sezione IV. Alle SICAF non riservate si applica la Sezione V (1).
Si rammenta inoltre che le SGR nell’attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
⎯ dall’art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA
1 Ai fini del presente Capitolo il “totale delle attività” delle SICAV e delle SICAF – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.
riservati. La Banca d’Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario;
⎯ dal D.M.;
⎯ dalle seguenti disposizioni comunitarie: direttiva UCITS; direttive 2010/43/UE e 2007/16/CE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS; direttiva AIFMD; Regolamento delegato (U)E) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili; direttiva 2013/14/UE del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito;
⎯ dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”.
⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
Si è inoltre tenuto conto:
⎯ delle seguenti linee guida del CESR/ESMA: CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS – CESR/07- 044 e CESR/07-044b; CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – CESR/07-434; CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS – CESR/10-788; CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds – CESR/10-049; ESMA’s Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS – ESMA/11-112; ESMA’s Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014-937;
⎯ dell’Opinion dell’ESMA “Review of the CESR guidelines on A Common Definition of European Money Market Funds” del 22 agosto 2014 (ESMA/2014/1103).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
- autorizzazione all’uso dei modelli interni per il calcolo del limite all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati (cfr. Sezione II, par. 5 e Allegato V.3.3);
- autorizzazione all’applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall’applicazione delle metodologie indicate nell’Allegato V.3.1, Sezione II, parr. 1 e 2, per l’ammontare delle attività a copertura dell’impegno in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti (Cfr. Sezione II, par. 5).
4. Rispetto dei limiti e dei divieti
Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.
I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.
Nel caso di fondi suddivisi in comparti le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.
5. Sistema di gestione dei rischi degli OICR
I limiti e i divieti previsti nel presente Capitolo non esauriscono i compiti delle SGR con riguardo al controllo dei rischi a cui sono esposti gli OICR, ma si inquadrano nel sistema di gestione dei rischi degli OICR, approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR.
Il sistema di gestione dei rischi degli OICR è disciplinato dagli articoli 38, 40, 41, 44 (2), 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) 231/2013.
Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, il sistema di gestione del rischio definisce, attua e mantiene specifici processi per il controllo nel continuo della capacità del fondo di adempiere le proprie obbligazioni collegate all’operatività in derivati.
2 In merito al rischio di controparte, il sistema di gestione dei rischi degli OICVM deve adeguatamente considerare i rischi derivanti dalle esposizioni in strumenti finanziari derivati OTC e dall’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, esso deve adeguatamente identificare, gestire e attenuare i rischi derivanti dalla gestione delle garanzie (cfr. Allegato V.3.2), quali i rischi operativi e legali, derivanti da tali operatività.
Nella gestione dei FIA immobiliari, la SGR tiene conto dei potenziali rischi di concentrazione valutando, a titolo esemplificativo, fattori quali:
− l’incidenza dei primi dieci conduttori sul totale dei ricavi annui della specie;
− la diversificazione settoriale, nonché la stabilità del business dei locatari (tipologia di attività svolta e clientela servita, mercati di riferimento, presenza di eventuali insediamenti nell’area geografica di riferimento dell’immobile, ecc.);
− la localizzazione geografica dell’immobile (grado di saturazione nel segmento, possibili sviluppi o contrazioni del bacino d’utenza derivanti da fattori esogeni, andamento di analoghe iniziative immobiliari della specie, ecc.).
Nella definizione del sistema di gestione dei rischi degli OICR, per la valutazione del merito di credito delle attività degli OICR, la SGR non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating emessi da agenzie di rating (3) (4), assicurando che siano condotte adeguate e autonome analisi interne. In tale ambito, definisce e applica un adeguato processo di gestione del credito, articolato nel modo seguente: misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate.
3 Cfr. art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.
4 Cfr. la Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”.
SEZIONE II OICVM
1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio
Gli OICVM investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell’ambito del sistema di gestione dei rischi; iv) liquide, in modo da non compromettere l’obbligo dell’OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione (5); v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l’OICR può sostenere è limitata – a eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c), d) ed e) - al corrispettivo pagato.
In particolare, l’OICVM può investire in:
a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) (6) del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:
− sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l’esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
− siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;
− siano negoziabili.
La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:
− i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi;
− l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
− l’andamento – all’interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
− la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.
Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziari quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;
5 Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.
6 Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- durata massima pari a 397 giorni alla data dell’emissione;
- durata residua massima pari a 397 giorni;
- il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;
- il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.
b) strumenti del mercato monetario di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano:
− emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell’UE;
− emessi da un’impresa i cui titoli sono quotati;
− emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti nazionali (7).
Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:
− il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l’operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati (8);
− siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall’investimento nello strumento di mercato monetario (9).
La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:
− la frequenza degli scambi;
− il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
− l’entità della emissione o del programma di emissione;
7 L’equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un’apposita delibera dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR prima di procedere all’acquisto degli strumenti in questione.
8 Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non via sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.
9 Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:
I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione;
II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario;
III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.
− la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;
c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICVM può investire, indici finanziari (10), tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
d) strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”) quotati, a condizione che:
− consentano il trasferimento a terze parti ovvero l’assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l’OICVM può investire;
− non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l’OICVM può investire.
Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”) , a condizione che:
− le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10);
− siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili.
È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:
a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;
b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata e in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un’unità all’interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;
− possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICVM;
f) strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.6 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:
− siano negoziabili;
− sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti
10 Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono rispettare le condizioni previste dalla lettera n) del presente paragrafo. Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri ivi indicati, tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire. Nel caso di indici di hedge funds si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).
dall’emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;
− siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.
La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:
− i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi;
− l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
− l’andamento – all’interno di in un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
− la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;
g) parti di OICVM;
h) parti di FIA aperti non riservati:
− il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;
− che preveda modalità di sottoscrizione e di rimborso coerenti con quelle degli OICVM;
− la cui disciplina assicura un livello di protezione per l’investitore analogo a quello garantito dagli OICVM, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento (11);
i) quote di FIA xxxxxx; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) e f) (12);
l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);
m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:
− non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
− siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni;
n) indici finanziari, a condizione che:
− siano adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i. l’indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le operazioni riguardanti una componente dell’indice medesimo non influenzino, in misura superiore ai rilevanti limiti di
11 L’equivalenza del livello di protezione va accertata dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).
12 In ogni caso l’investimento in quote di FIA xxxxxx non deve consentire l’aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.
diversificazione di cui al punto ii., il rendimento dell’intero indice; nel caso in cui l’indice faccia uso di leva finanziaria, questa deve essere tenuta in considerazione per verificare il rispetto del peso di ciascuna componente;
ii. ciascuna componente non deve pesare per più del 20% (13); se l’indice è riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti, tale limite è elevato al 35%;
iii. con riferimento agli indici su merci, ai fini del rispetto del limite di diversificazione, diverse sotto-categorie di una stessa merce (14) sono considerate come fossero la stessa, qualora risultino altamente correlate (15). In tal caso, quindi, il rispetto del suddetto limite sarà verificato sull’esposizione aggregata complessiva detenuta nelle sottocategorie in esame;
− rappresentino un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
i. l’indice ha un obiettivo chiaro, è di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing, terzi rispetto alla SGR, ed è costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
ii. l’indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato; le possibili componenti dell’indice (“universo”) e i criteri in base ai quali queste sono selezionate sono chiare sia per gli investitori, sia per le autorità competenti;
iii. l’indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;
iv. i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l’indice possa essere replicato;
v. se la gestione della liquidità rientra nelle strategie dell’indice, questa non deve pregiudicare l’oggettività della metodologia di calcolo dell’indice;
vi. l’indice non deve esser stato creato e calcolato su richiesta di un numero esiguo di partecipanti al mercato, sulla base delle specifiche da questi indicati;
13 Regole di diversificazione equivalenti devono essere applicate nel caso in cui l’indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al presente paragrafo. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l’esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nei parr. 3.1 e 3.3 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo.
14 Ad esempio, sono considerate sottocategorie di una stessa merce e trattate alla stregua di un’unica merce ai fini della verifica dei limiti di diversificazione, le seguenti merci: WTI Crude Oil, Xxxxx Crude Oil, Gasoline e Heating Oil.
15 A tale riguardo, due componenti di un indice su merci, che rappresentano sotto categorie di una medesima merce si possono considerare non altamente correlate se nel 75% delle osservazioni risulta un coefficiente di correlazione inferiore a 0,8. Le rilevazioni dei coefficienti di correlazione sono effettuate: i) sulla base dell’andamento giornaliero dei prezzi delle merci rilevanti equamente ponderate; ii) su una finestra temporale di 250 giorni per un periodo di 5 anni.
− la frequenza con cui l’indice è riequilibrato sia tale da consentire agli investitori di replicarlo; gli indici che sono riequilibrati giornalmente non soddisfano la presente condizione (16);
− le metodologie per la selezione e il riequilibrio delle singole componenti devono essere basate su regole predeterminate e su criteri oggettivi; tali metodologie non devono consentire variazioni retroattive dei valori dell’indice già pubblicati (c.d. backfilling);
− il provider dell’indice non accetti pagamenti da potenziali componenti dell’indice al fine di ottenerne l’inclusione;
− siano resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:
i. la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell’indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;
ii. sono rese disponibili agli investitori le metodologie di calcolo volte a consentire la replica dell’indice. In particolare, sono fornite informazioni dettagliate circa le componenti dell’indice e i relativi pesi, le metodologie di calcolo (inclusi gli effetti della leva, ove presente), le metodologie di riequilibrio, le variazioni dell’indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive e accurate. Le metodologie di calcolo diffuse non devono omettere parametri o elementi importanti la cui conoscenza è necessaria agli investitori per ottenere la replica degli indici. Tali informazioni così come la performance dell’indice devono essere facilmente accessibili, ad esempio via internet, agli investitori e ai potenziali investitori senza alcun costo. Le ponderazioni possono essere pubblicate retrospettivamente dopo ogni ribilanciamento. Tali informazioni devono riguardare l’arco temporale decorso dall’ultimo ribilanciamento e comprendere tutti i livelli dell’indice.
Gli OICVM possono detenere liquidità, per esigenze di tesoreria.
2. Divieti di carattere generale
Nella gestione dell’OICVM non è consentito:
a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.5);
b) vendere allo scoperto strumenti finanziari fermo restando quanto previsto nel par. 5 con riguardo ai “Limiti all’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati”;
c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che gestisce il fondo;
d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
16 Ai fini della presente disciplina, adeguamenti tecnici (relativi ad esempio agli indici a leva o a quelli che hanno obiettivi determinati di volatilità) eseguiti sulla base di criteri pubblicamente disponibili, non sono considerati riequilibri dell’indice.
e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti (17) da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR o SICAV. Le operazioni, diverse da quelle vietate ai sensi del precedente periodo, effettuate dall’OICVM con un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché con un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o con una società del gruppo rilevante, restano soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui alla Parte V, Titolo V del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari.
Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.
3. Limiti alla concentrazione dei rischi
3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente
Un OICVM non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione.
Tale limite è elevato:
a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);
b) al 25 per cento, a condizione che si tratti di obbligazioni bancarie garantite emesse da enti creditizi che abbiano sede legale in uno Stato membro dell’UE;
c) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE;
d) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto c), a condizione che:
− l'OICVM detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
− il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
17 Rimane fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.M., ai sensi del quale la sottoscrizione di un OICR aperto può avvenire, se lo prevede il regolamento o lo statuto dell’OICR, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.
− tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.
3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari
Un OICVM non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un’unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.
Nel caso di depositi presso il depositario o presso depositari del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dal depositario medesimo alla propria clientela primaria.
3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio
L’OICVM non può ottenere, attraverso l’investimento in strumenti finanziari derivati OTC o tramite l’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. par. 6.5), un’esposizione complessiva (18) verso una stessa controparte superiore:
− al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
− al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.
3.4 Limiti complessivi agli investimenti
Xxxxx restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICVM nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo (19) rivenienti da:
− investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par.
1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
− depositi bancari costituiti presso di essi;
− esposizioni ottenute tramite strumenti finanziari derivati OTC o attraverso l’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell’OICVM.
Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b), c) e d) del par. 3.1, il citato limite complessivo agli investimenti
18 Per la definizione del valore dell’esposizione si rinvia all'Allegato V.3.2; dall’esposizione sono esclusi i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e quelli corrisposti nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri (di seguito “margini”) se sussistono tutte le seguenti condizioni: i) i suddetti margini sono versati presso un sistema di compensazione e garanzia previsto dall’art. 70 TUF dagli aderenti diretti al sistema, ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o del G-10 che assicuri condizioni equivalenti. Nel caso in cui la SGR operi come aderente indiretto a tale sistema, il margine non viene considerato se l’aderente diretto segrega, con opponibilità ai terzi, il margine ricevuto secondo quanto previsto da una disposizione legislativa; ii) il sistema di compensazione e garanzia opera con mark-to-market quotidiano e con costituzione giornaliera dei margini. Inoltre, sono esclusi i margini costituiti sotto forma di strumenti finanziari a condizione che essi siano, per previsione legislativa, separati da un punto di vista patrimoniale dalle attività della controparte e da quelle dell’eventuale depositario degli stessi. In tutti gli altri casi i margini sono ricompresi nell’esposizione. Nel caso in cui la controparte depositi i margini ricevuti presso una banca, il relativo rischio di controparte è rilevato nei confronti di detta banca.
19 Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.