Zurich Relax
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Contratto di Assicurazione a copertura degli esercenti di strutture ricettive per i rischi: Incendio e Danni alla Proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza.
Versione Esercente
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Zurich Relax
Versione Esercente
Indice
Glossario 4
Glossario giuridico valido per la Garanzia Tutela Legale 10
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
Dove vale la copertura? 11
Che obblighi ho? 11
Quando e come devo pagare? 12
Quando comincia e quando finisce la copertura? 13
Come posso disdire la Polizza? 13
Altre informazioni 14
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà
Che cosa è assicurato e come? 15
Che cosa non è assicurato? 27
Cosa fare in caso di Sinistro? 27
Come è gestito il Sinistro? 28
Sezione 3 - Rottura Lastre
Che cosa è assicurato e come? 33
Che cosa non è assicurato? 34
Cosa fare in caso di Sinistro? 34
Come è gestito il Sinistro? 35
Sezione 4 - Furto
Che cosa è assicurato e come? 38
Che cosa non è assicurato? 41
Cosa fare in caso di Sinistro? 42
Come è gestito il Sinistro? 42
Sezione 5 - Responsabilità civile
Che cosa è assicurato e come? 46
Che cosa non è assicurato? 57
Cosa fare in caso di Sinistro? 59
Come è gestito il Sinistro? 60
Sezione 6 - Tutela Legale
Che cosa è assicurato e come? 61
Che cosa non è assicurato? 63
Quando comincia e quando finisce la copertura? 64
Cosa fare in caso di Sinistro? 64
Come è gestito il Sinistro? 65
Sezione 7 - Assistenza
Che cosa è assicurato e come? 67
Che cosa non è assicurato? 71
Dove vale la copertura? 72
Cosa fare in caso di Sinistro? 73
Legenda
Che cosa è assicurato e come?
Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.
Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza
Che cosa non è assicurato?
Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa
Cosa fare in caso di Sinistro?
Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Xxxxxxxx (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).
Come è gestito il Sinistro?
Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell’Indennizzo.
Dove vale la copertura
Descrive l’ambito geografico di validità della copertura.
Che obblighi ho?
Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
Quando e come devo pagare?
Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.
Come posso disdire la Polizza
Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.
Altre informazioni
Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.
Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.
Glossario
Addizioni: opere e migliorie eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio una statua).
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.
Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile e/o la Garanzia prestata con il contratto.
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; com- puter ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.
Atto di terrorismo: l’atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l’uso della forza o della vio- lenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.
Bagaglio: gli oggetti di uso personale - esclusi Valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d’arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli.
Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base:
- a mobile
a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
b) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.
Nelle cassaforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali e/o da serratura elettronica;
c) peso minimo: 200 kg.;
- a muro
mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete.
Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi cassaforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della Cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l’una dal Cliente e l’altra dal titolare della Struttura ricettiva.
Cliente: persona che dispone dell’alloggio nella Struttura ricettiva dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (checkout), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.
Colpo d’ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposi- zione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contenuto: Merci e scorte inerenti l’attività assicurata, arredamento ed attrezzatura completa della Struttura ricettiva, mobi- lio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi con esclusione, per le Cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;
- denaro, titoli di credito e carte Valori sino alla concorrenza fino a 2.500 Euro;
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- Effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
- arredamento dell’abitazione del titolare della Struttura ricettiva e/o dei suoi Familiari, nonché gli Effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l’abitazione sia sita nella stessa Ubicazione dell’attività assicurata in Polizza;
- quadri ed oggetti d’arte, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all’esterno;
- Addizioni e migliorie, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall’Assicurato al Fabbricato, affre- schi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all’esterno.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del Tetto realiz- zato mediante impiego di materiali Incombustibili.
E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del Tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.
E’ inoltre ammessa la presenza di strutture a Chiosco.
Costruzione in bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portati stratificate” (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituto da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tra- dizionale, sui quali è stabilmente ancorata un’opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:
• Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
- Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna xxxxxxxx- ria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell’opera.
- Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
• Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “Inchiodato” o “XLAM”):
- Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
- I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l’impiego di pannelli in legno massiccio.
In entrambi i casi è previsto l’utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l’adeguata manutenzione all’opera come da piano di uso e manutenzione.
I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare. La copertura del manto del Tetto è realizzata mediante impiego di materiali Incombustibili.
Sono ammesse porzioni di Fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”. E’ inoltre ammessa la presenza di strutture a Chiosco.
Costruzione a “Chiosco”: edificio indipendente, fisso e ancorato a fondazioni in cemento o muratura, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, costruito e coperto in metallo, Vetro antisfondamento, elementi prefabbricati realizzati con materiali Incombustibili o in legno lamellare. E’ ammesso l’impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni.
Danno liquidabile: il danno stimato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.
Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento assicurato.
Depandance: locali minori a completamento del Fabbricato della Struttura ricettiva assicurata, posti in corpi separati al di fuori dell’area di pertinenza della stessa purchè nell’ambito della provincia ove ha sede l’attività assicurata. Ai fini dell’opera-
tività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
Diaria: importo giornaliero prestabilito.
Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con a Struttura ricettiva ma ubicati nell’area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in Polizza.
Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con la Struttura ricettiva assicurata sono considerati Struttura ricettiva a tutti gli effetti.
Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati Effetti personali: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Fabbricato: l’edificio o la porzione di edificio identificato in Polizza destinato allo svolgimento dell’attività dichiarata in Poliz- za, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune, compresi:
- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all’interno dell’xxxxxxxx xxxxxx x/x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, compresi Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, Tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, allarme e di videosorveglianza. Sono compresi anche gli Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore complessivo massimo pari a 50.000 Euro.
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le Dipendenze;
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- abitazione dell’albergatore, a condizione che sia sita nella stessa Ubicazione dell’attività assicurata in Polizza.
Non si considerano Fabbricato:
• l’area ove sorge l’edificio;
• i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell’edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
• gli impianti eolici;
• tutto quanto previsto alla voce “Contenuto” .
Se previsto in Polizza è inoltre compresa la Dependance.
Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o convi- venti di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).
Fenomeno elettrico: l’azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.
Franchigia: l’importo in cifra fissa che l’Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento. Nelle Sezioni “Incendio e danni ai beni” e “Furto” la Franchigia si sottrae dal Danno stimato.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C);
Impianto d’allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l’introduzione o il tentativo di introduzione di sog- getti non autorizzati nei luoghi protetti dall’Impianto.
Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all’esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.
Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fon-
te solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto.
Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, Tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell’acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l’estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le Tuba- zioni di adduzione dell’acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli impianti solari termici.
Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radia- zione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffresca- mento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L’impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.
I.N.A.I.L: l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a rea- zione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesi- mali, non classificabili come “Esplodenti” che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.
Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;
l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.
I.N.P.S.: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di Assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, e diversa da un Intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all’in- terno della Struttura ricettiva identificato in Polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l’esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).
Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia all’Assicurato, in caso di Sinistro. L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato.
Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, al danneggiato o all’Assicu- rato ai sensi dell’articolo 1917 Codice Civile. L’eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell’Assicurato.
Lucernario: apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.
Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattie professionali: quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Mas- simale è prestato per un Periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di assicurazione. Quando è specificato in Polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.
Merci: prodotti inerenti l’attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (esclusi i veicoli propri iscritti al PRA salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Nucleo familiare: le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica” del Cliente della struttura attestata dal “Certificato di sta- to di famiglia” rilasciato dal Comune di residenza, indipendentemente dall’esistenza di vincoli di parentela. Sono, inoltre, com- presi nel Nucleo familiare, anche se residenti presso altro domicilio a condizione che lo stesso sia stabilito in Territorio italiano:
• il coniuge del Cliente della Struttura, a condizione che non sia legalmente separato o divorziato;
• i figli del Cliente della Struttura fino al raggiungimento del 26simo anno di età.
Occlusione: l’ostruzione che comporta l’interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e se- dimentazioni.
Onda sonica: l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono.
Partite: l’insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplifica- tivo ma non limitativo: Fabbricato, Contenuto.
Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.
Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell’Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell’Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le Garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza incluse:
- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella de- scritta in Polizza;
- quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi
dall’Assicurato;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
- Familiari coadiuvanti;
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto “a voucher”), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato.
Non rientrano comunque nella definizione Prestatori di lavoro:
• gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro;
• i liberi professionisti di cui si avvale l’Assicurato;
• i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.
Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, metalli Preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Xxxxx Xxxxxxx assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concor- renza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione Parziale”.
Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
Regola proporzionale: (prevista dall’art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore a quello dichiarato nella Polizza. In questo caso, l’Indennizzo che spetta all’Assicurato non cor-
risponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro.
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Ristrutturazione: l’intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzio- nalità interessante la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.
Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: l’importo che rimane a carico dell’Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull’ammontare del danno sti- mato e dedotto da quest’ultimo.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimenta- zioni e soffittature.
Stabilimento balneare: struttura turistica, accessoria e in uso esclusivo alla Struttura ricettiva Assicurata che gestisce tratti di litorale o di spiaggia, sia marina che lacustre, attrezzati per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti.
Struttura organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxxx 00 – Xxxxxxx (XX) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed or- ganizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste dalla condizioni di Assicurazione.
Struttura ricettiva: impresa turistica – come definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di ge- stione di strutture ricettizie di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Si inten- dono parificati ad Alberghi anche le attività di Bed and Breakfast, Alberghi/Hotel, Residence, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteg- xxxx il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.
Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.
Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.
Valore a nuovo:
• per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
• per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le Merci).
Valore allo stato d’uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall’utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per il Contenuto.
Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della Regola pro- porzionale a carico dell’Assicurato.
Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all’attività dichiarata in Polizza.
Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non infe- riore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale
Arbitrato: E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Contravvenzione: E’ una tipologia di Reato punita con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno da responsabilità extracontrattuale: E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto: E’ una tipologia di Reato più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involonta- riamente. Più esattamente si definisce:
• Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
• Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
• Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto. Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile: E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Fase stragiudiziale: E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’Arbitrato, la conciliazione paritetica.
Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa: Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel paga- mento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministra- tiva o giudiziaria.
Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
DAS: L’impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x – Telefono 045/0000000 – Fax 045/0000000, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la Garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,
Spese peritali: Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne pre- vengono una che potrebbe nascere.
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
Dove vale la copertura?
1.1 Validità territoriale
L’Assicurazione è valida:
- nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le garanzie Incendio e danni alla proprietà, Lastre e Furto;
- in tutto il mondo, escluso Stati Uniti d’America e Canada, per la Garanzia Responsabilità civile.
Relativamente alle garanzie Tutela Legale e Assistenza Cliente la validità territoriale è descritta nella sezione dedicata.
Che obblighi ho?
1.2 Dichiarazioni del Contraente
Il contratto viene emesso sulla base dei dati forniti dal Contraente e dall’Assicurato, i quali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative:
• le dichiarazioni non corrette o incomplete fatte consapevolmente su circostanze che l’Assicurato/Contraente conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo in caso di Sinistro, come ad esempio la professione dichiarata dal Contraente al momento dell’assunzione del contratto.
• se, invece, le dichiarazioni non corrette o incomplete sono state effettuate senza dolo o colpa grave, in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, cioè di sciogliere unilateralmente il contratto ed in caso di Sinistro l’Indennizzo sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.
In entrambi i casi, la Compagnia può chiedere l’annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi e ha diritto di trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al Periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’Assicurazione sia stata stipulata in nome o per conto di terzi, come previsto dall’art. 1894 del Codice Civile “Assicurazione in nome o per conto di terzi”.
1.3 In caso di Aggravamento del Rischio
L’Assicurato deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell’attività esercitata o il trasferimento in altra Ubicazione nel corso del contratto.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di Assicurazione.
La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
1.4 Buona fede
Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.2 e 1.3) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, l’Assicurato mantiene per intero il diritto all’Indennizzo ma la Compagnia ha il diritto di percepire l’incremento di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
1.5 In caso di diminuzione del Rischio
Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce.
Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia, che procederà alla riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione.
La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall’art. 1897 del Codice civile.
1.6 Assicurazione per conto altrui
Se l’Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l’eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall’Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.
1.7 Altre assicurazioni
Il Contraente deve avvisare per iscritto l’Intermediario dell’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso
Xxxxxxx, così come previsto dall’art.1910 del Codice civile – “Assicurazione presso diversi Assicuratori”.
In caso di Xxxxxxxx, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.
Se il Contraente è una persona fisica e l’Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l’obbligo è esteso anche
all’Assicurato.
Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l’Indennizzo.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Quando e come devo pagare?
1.8 Pagamento del Premio
Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.
Il Premio deve essere pagato all’Intermediario che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.
Il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure frazionato in più rate.
Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall’Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate.
Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.
1.9 Indicizzazione
Se espressamente indicato in Polizza, la Compagnia procede in occasione di ogni scadenza annuale, all’adeguamento dei Valori in base all’indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.
L’indicizzazione si applica a:
- Premi
- somme assicurate
- Massimali
- limiti di Garanzia, quali Franchigie, limiti di Indennizzo o limiti di Risarcimento, se espressi in Euro.
Il calcolo è effettuato nel modo che segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della Polizza si considera l’indice FOI del mese di giugno dell’anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c’è differenza non ci sarà alcuna variazione.
L’indicizzazione non si applica alle garanzie Tutela legale e Assistenza Cliente.
1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
1.11 Decorrenza della Garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:
- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive alla prima, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile - “Mancato pagamento del Premio”.
1.12 Durata del contratto
L’Assicurazione può può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:
a. annuale: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se indicato in Polizza, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
b. annuale più frazione: il contratto ha validità per l’intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, la Xxxxxxx si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
c. poliennale: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza. Se indicato in Polizza, alla scadenza la Polizza si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.
Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).
Il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo ‘Come posso disdire il contratto?’.
Come posso disdire il contratto?
1.13 Disdetta del contratto
Il Contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.
Il Contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia
tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
Per i contratti di durata annuale più frazione’ il Contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale. Per i contratti di durata poliennale il Contraente:
- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del Premio,
ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia
gli ha riconosciuto una riduzione del Premio.
Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.
In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in Polizza.
1.14 Recesso in caso di Sinistro
Il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.
Il diritto di Recesso può essere esercitato per l’intera Polizza.
Il Contraente che vuole esercitare il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario assicurativo.
La Compagnia provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di Premio pagata e non goduta dalla data di efficacia del
Recesso al netto delle imposte.
In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.
Altre Informazioni
1.15 Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito documento della Compagnia.
1.16 Legge applicabile e foro competente
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.
1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
1.18 Colpa grave
I dann garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:
- del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro Familiari conviventi;
- delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà
Che cosa è assicurato e come?
2.1 Oggetto dell’Assicurazione
E’ assicurato l’Indennizzo dei Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto che siano conseguenza degli eventi assicurati per ciascuna Ubicazione identificata in Polizza.
Tutte le garanzie sono operanti con l’applicazione delle Franchigie e Scoperti ed entro le somme assicurate, i limiti di Indennizzo
e i Massimali previsti in Polizza.
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo, salvo ove diversamente indicato. Con i termini Fabbricato e Contenuto si intende quanto definito nel Glossario.
2.2 Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti le caratteristica costruttive indicate in Polizza e la cui descrizione è riportata nel Glossario alle voci “Costruzione”.
2.3 Garanzia base
La Compagnia indennizza i danni dovuti a:
• Incendio;
• Azione meccanica del fulmine;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi dalla presente Garanzia i danni alla macchina o all’impianto nel quale si è verificato lo Scoppio;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• Onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali o di natanti in transito, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio;
• caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
• fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatisi da eventi garantiti dalla presente Sezione “Incendio e Danni alla proprietà”;
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.
2.4 Altre garanzie sempre operanti
2.4.1 Fenomeno elettrico
La Compagnia indennizza i danni da Fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• alle Apparecchiature elettroniche;
• alle Merci;
• a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
• causati da usura, corrosione, logorio;
• riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
• agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
• agli impianti di irrigazione. L’esclusione non si applica alla centralina di comando dell’impianto, a condizione che sia installata all’interno dei locali del Fabbricato;
• verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
• dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza.
Questa Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della
Franchigia indicati in Polizza.
2.4.2 Danni da acqua
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate a seguito di:
• fuoriuscita d’acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o Occlusione degli Impianti idrici;
• rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi:
• i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell’impianto di estinzione Incendi;
• le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
La Garanzia è prestata:
- relativamente ai danni provocati dall’acqua: entro il Limite di indennizzo indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse;
- relativamente ai danni provocati da altre sostanze a seguito di rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.
La Garanzia è prestata con applicazione della Franchigia e dei limiti indicati in Polizza.
2.4.3 Eventi sociopolitici
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Sono inoltre compresi i Xxxxx materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• da imbrattamento e deturpamento;
• conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento
o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• a gazebo, dehors, bersò;
• subiti dagli enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
La Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse e con l’applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
2.4.4 Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d’aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al Contenuto, la Compagnia indennizza anche i danni diretti causati al Contenuto assicurato, posto all’interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.
Fermo quanto disposto al Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
• derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
• a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
• a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
• a gazebo, dehors, bersò;
• ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
• a Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
• a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine;
• provocati dall’acqua a Merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.
Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 1.500,00 Euro.
La Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le Partite assicurate, con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la Garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo
per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.
2.4.5 Allagamento
La Compagnia, a parziale deroga di quanto indicato in Polizza al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, indennizza i Danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da Allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di:
1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
La Compagnia non indennizza i danni:
a. causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
b. causati da mareggiate, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
c. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
d. causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
e. causati da Xxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla presente Garanzia;
f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
g. alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di Garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di 2.000,00 Euro;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel Periodo di assicurazione pattuito per la Garanzia medesima, importo superiore a 10.000,00 Euro.
2.4.6 Spese conseguenziali
La Compagnia, a seguito di Sinistro imputabile ad un evento previsto dalla presente sezione ed indennizzabile a termini di
Xxxxxxx, rimborsa, purché effettivamente sostenute e documentate:
a) le spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza;
b) le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto resesi necessarie, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza;
c) le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, sino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
d) le spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l’Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell’Albergo a seguito di Xxxxxxxx. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. Il rimborso per questa Garanzia non potrà superare il 15% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza per il Fabbricato e/o il Contenuto;
e) le spese conseguenti a guasti arrecati alle Cose assicurate per impedire o limitare i danni;
f) in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Xxxxxxx, le garanzie prestate rimangono in vigore per il Contenuto, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra Ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni conse- cutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova Ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
2.4.7 Xxxxx e attrezzature presso terzi
La Compagnia indennizza i danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l’abitazione del titolare o dei soci dell’attività assicurata, conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Garanzia “Incendio e danni alla proprietà” e a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione tradizionale” e “Costruzione in bioedilizia” la cui descrizione è riportata nel Glossario.
La presente Garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto, indicata nella Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
2.4.8 Indennità aggiuntiva
A parziale deroga di quanto previsto al Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, Paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:
• onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti , geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”;
• oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
• ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
• rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
• mancato godimento dei locali.
Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro.
Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizza.
2.4.9 Anticipo Indennizzi
In caso di Sinistro la Compagnia anticipa all’Assicurato un importo pari al 50% dell’ammontare del presunto Indennizzo
a condizione che:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta;
• siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro;
• non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno. L’acconto non può comunque essere superiore a 250.000,00 Euro.
2.4.10 Trasloco
Qualora l’Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all’Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.
2.5 Opzione con riduzione del Premio
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
2.5.1 Forma con Franchigia
Le garanzie “Incendio e Danni alla proprietà” sono prestate con l’applicazione di una Franchigia pari all’importo indicato in Polizza.
Nel caso in cui il Cliente acquisti la presente opzione, le garanzie saranno operative con la Franchigia definita in questa opzione fatta eccezione per:
• le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
• le eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza;
• le garanzie “Rischio Locativo”, “Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)” e “Ricorso Terzi (Massimale unico)”.
2.6. Garanzie Premium
Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
2.6.1 Rischio locativo
La Compagnia risponde dei Danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente sezione di sezione “Incendio e danni alla proprietà”.
La Garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile, entro la somma e nella forma di Assicurazione indicati in Polizza.
La Garanzia è prestata per il Valore allo stato d’uso.
2.6.2 Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “Fenomeno elettrico” e “Danni da acqua” della presente sezione di Garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
Non sono comunque considerati Terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
La Garanzia è estesa ai danni derivanti da:
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente Garanzia.
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in
Polizza.
Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’articolo 1917 del Codice civile.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
La Garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in
Polizza, per ogni Ubicazione assicurata. Sono inoltre esclusi i danni:
• a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
2.6.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino
In caso di rottura, guasto od Occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, del guasto o dell’Occlusione, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.
La Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della
Franchigia indicati in Polizza.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:
• i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
• le Tubazioni relative a impianti di irrigazione o piscine;
• rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
2.6.4 Spese di demolizione e sgombero
La Compagnia rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
La presente Garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza del Limite di indennizzo indicato in Polizza e a integrazione di quanto previsto nella Garanzia 2.4.6. “Spese conseguenziali”, lettera a) del Capitolo “Che cosa è assicurato e come?”.
2.6.5 Fenomeno elettrico
(in aggiunta al limite di Polizza)
Il Limite di indennizzo della Garanzia Fenomeno elettrico si intende elevato dell’importo indicato in Polizza. La Garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
2.6.6 Elettronica
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all’attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di:
• imperizia, negligenza, errata manipolazione;
• xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
• sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
• traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
• Inondazione, Alluvione, Allagamento, Xxxx, valanghe, neve, ghiaccio.
Supporti di dati - maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in Garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.
La Garanzia Elettronica è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l’applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 2.500,00 Euro e con l’applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• alle Merci;
• da eventi previsti dalle garanzie “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”;
• derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
• verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
• dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
• dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
• a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
• di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
2.6.7 Rigurgito fognature
In deroga alle presenti condizioni di Assicurazione, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e Rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l’evento generante il Sinistro sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al Fabbricato.
La presente estensione è da intendersi operante a condizione che venga effettuata regolare manutenzione e spurgo degli impianti di scarico, ed è prestata previa applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro e limite pari ad 2.500,00 Euro per Sinistro e anno.
2.6.8 Merci in refrigerazione
La Garanzia indennizza i danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste:
a) nei locali assicurati,
b) in veicoli frigoriferi, durante l’attività di catering svolta dall’assicurato nel Territorio Italiano;
a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a:
• eventi previsti dalla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”;
• guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica della Struttura ricettiva e delle relative pertinenze assicurate;
• black-out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza della Struttura ricettiva e delle relative Dipendenze assicurate
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione;
• derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore;
• alle Merci poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle Merci assicurate.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e opera entro il 30% del Limite di Indennizzo indicato in
Polizza, relativamente ai danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste in veicoli frigoriferi.
2.6.9 Gelo
A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli Impianti Idrici per effetto di Gelo, la Compagnia indennizza:
• i Xxxxx materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate;
• le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, alle condizioni previste dalla Garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale Garanzia.
Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all’esterno del Fabbricato;
• derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa è assicurato e come?” Paragrafo 2.4.4, ed opera entro il Limite di indennizzo per Sinistro e Annualità di Polizza e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
2.6.10 Sovraccarico di neve
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• causati da Xxxx, anche se conseguente a evento coperto dalla presente Garanzia;
• ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o
della più recente Ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto e del Contenuto, a meno che l’Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
• ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di Ristrutturazione ed al loro Contenuto; l’esclusione non si applica qualora la Ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del Tetto o dei Solai;
• a Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, Tettoie e Serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all’impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
• da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Che cosa è assicurato e come? Paragrafo2.4.4, ed opera entro il Limite di indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
2.6.11 Diaria da interruzione di attività – Forma Base
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, la Compagnia riconosce all’Assicurato l’importo forfettario (Diaria) indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione “Incendio e Danni alla proprietà”.
L’interruzione forzata dell’attività deve avere una durata superiore a 5 giorni lavorativi.
L’Indennizzo sarà:
• integrale per i primi 90 giorni di inattività totale;
• ridotto al 50% per i successivi 120 giorni sempre di inattività totale.
Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura pari o inferiore a 8 mesi all’anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell’effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.
Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva
assicurata sarebbe stata comunque chiusa.
Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.
La Compagnia non riconoscerà alcun Indennizzo qualora il Sinistro sia causato da Xxxxxxxxx, Inondazione e Alluvione.
2.6.12 Diaria da interruzione di attività – Forma Plus
A parziale deroga di quanto previsto al Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, la Compagnia riconosce all’Assicurato l’importo forfettario (Diaria) indicato in Polizza per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell’attività, causata da:
a. un Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione “Incendio e Danni alla proprietà”.
b. impossibilità di accesso per Incendio, Esplosione o Scoppio di enti di terzi posti nel raggio di 1.000 metri dalla struttura;
c. intossicazione dei clienti che provochi l’interruzione dell’attività su disposizione delle autorità competenti;
d. malattie infettive o contagiose di clienti ospiti della struttura o dipendenti che provochino quale conseguenza diretta la chiusura dell’attività per ordine delle autorità; Restano comunque esclusi i periodi di chiusura riconducibili a quarantene e chiusure, anche preventive, totali o parziali dettate dall’autorità come nel caso di pandemie, epidemie o serrate.
L’interruzione forzata dell’attività deve avere una durata superiore a 5 giorni lavorativi.
L’Indennizzo sarà:
• integrale per i primi 90 giorni di inattività totale;
• ridotto al 50% per i successivi 120 giorni sempre di inattività totale.
Limitatamente all’estensione di cui ai punti b),c), d), è prestata per una durata massima di 30 giorni e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per anno.
Per gli esercizi stagionali con periodo di apertura pari o inferiore a 8 mesi all’anno, i limiti di 90 e 120 giorni saranno proporzionalmente ridotti in funzione dell’effettivo periodo di apertura della Struttura ricettiva.
Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali la Struttura ricettiva
assicurata sarebbe stata comunque chiusa.
Qualora l’inattività fosse parziale, e cioè limitata solo ad una parte della Struttura ricettiva, l’Indennizzo sarà stabilito in base al minore rendimento della parte della Struttura ricettiva resa inattiva.
La Compagnia non riconoscerà alcun Indennizzo qualora il Sinistro sia causato da Xxxxxxxxx, Inondazione e
Alluvione.
2.6.13 Danni ai veicoli
La Società indennizza, fino alla concorrenza della Limite di indennizzo indicato in Polizza alla relativa partita, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione “Incendio e Danni alla proprietà” ai veicoli a motore dei clienti (iscritti al PRA) purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva.
Dalla presente estensione si intendono esclusi i danni conseguenti ad Atti vandalici e dolosi, da eventi atmosferici e da grandine.
Sono sempre esclusi i danni a Xxxx lasciate all’interno dei veicoli o del bagagliaio e i danni da Furto o tentato
Furto delle stesse.
Qualora un veicolo danneggiato fosse già assicurato con altra Polizza diretta, la presente Garanzia è operante a secondo Xxxxxxx.
L’Assicurazione opera anche per l’eventuale azione di rivalsa esperita dall’Assicuratore del veicolo nei confronti dell’Assicurato.
La presente Garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e di un Limite per Sinistro come previsto in
Polizza; fermo il sottolimite per singolo veicolo pari 15.000,00 Euro.
2.6.14 Grandine su fragili
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a:
1) Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
2) Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o Tettoie aperte da uno o più lati.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia 2.4.4 “Eventi atmosferici”, nella forma a Primo
Rischio assoluto, con il Limite di indennizzo e con l’applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
2.6.15 Atti di terrorismo
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.
Questa Garanzia opera entro il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa all’Assicurato la quota del Premio della presente Garanzia indicato in Polizza relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.
Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:
• direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
• di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
• da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
• indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
2.6.16 Terremoto
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di
Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da xxxxxxxx;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
• da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel Periodo di assicurazione.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso
di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente Garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.
2.6.17 Inondazione, Alluvione
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione
a Valore totale da Inondazione, Alluvione.
Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• causati da Allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’Inondazione o dell’Alluvione sulle Cose assicurate;
• derivanti da Terremoto;
• derivanti da Atti di Terrorismo;
• da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9, lettera b) del Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.
La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente Garanzia relativa al Periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest’ultimo caso, è fatta salva la facoltà
dell’Assicurato di recedere dall’intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al Periodo di Rischio non corso.
Se il Contraente si avvale della Garanzia “Trasloco”, la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.
2.6.18 Spese di restauro
La Compagnia indennizza le spese di restauro alle opere d’arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro.
La presente Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo secondo quanto previsto al Paragrafo 2.15 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del capitolo “In caso di Sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto”.
La presente Garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per il Fabbricato o Rischio Locativo, e comunque entro la Somma Assicurata indicata in Polizza.
La Garanzia è prestata con applicazione della Franchigia indicata in Polizza.
2.7 Garanzie Premium Comuni
Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a più Ubicazioni assicurate.
2.7.1 Ricorso terzi (Massimale unico)
La Compagnia risponde delle somme che l’Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “Fenomeno elettrico” e “Danni da acqua” della presente Garanzia “Incendio e danni alla proprietà”.
Non sono comunque considerati Terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
La Garanzia è estesa ai danni derivanti:
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente Garanzia.
In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in
Polizza.
Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall’articolo 1917 del Codice civile.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Intermediario delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all’evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
La Garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in
Polizza, per tutte le Ubicazioni assicurate. Sono inoltre esclusi i danni:
• a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Che cosa non è assicurato?
2.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi i danni:
a. causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
b. conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
c. causati da Gelo, Colpo d’ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione
dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
d. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e. indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate, fatto salvo quanto previsto alla Garanzia 2.6.12;
x. xxxxxxxxxxx, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;
h. derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall’Assicurato, salvo quanto previsto nella sezione “Che cosa è assicurato e come?” al paragrafo 2.6.15, o la cui detenzione non è consentita per legge;
i. conseguenti o verificatisi in occasione di Xxxxx, Rapina o Xxxxxx, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;
j. limitatamente al “Contenuto” sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
k. Causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Cosa fare in caso di Sinistro?
2.9 Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
• in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
• fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
• foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
• foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del Fabbricato riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
• foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
• contratto di locazione (se l’Assicurato è in affitto);
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
• indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
• eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
• eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
• eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
• eventuale documentazione attestante l’alterazione della catena del freddo;
• eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “2.12 Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Come è gestito il Sinistro?
2.10 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
2.11 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia
avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
2.12 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
2.13 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 2.15 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione D;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) capitolo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
2.14 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3) Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione comMerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
4) Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il
Valore a nuovo risulti:
• superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
• inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
• uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
• in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
• in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la
Compagnia.
5) Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
6) Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)
Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell’articolo 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all’applicazione della Regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro.
Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Esempi di calcolo dell’Indennizzo
Somma assicurata: 100.000 Euro
Danno allo stato d’uso 40.000 Euro (viene applicato
Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza):
110.000 Euro
Danno: 50.000 Euro (40.000 Euro allo stato d’uso e 10.000 Euro per supplemento di indennità per Valore a nuovo)
Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo
Senza applicazione della tolleranza:
100.000 Euro
50.000 Euro x = 45.454 Euro
110.000 Euro
Con applicazione della tolleranza del 10%:
100.000 Euro + (100.000 Euro x 10%)
il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo è pari a 10.000 Euro.
Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (100.000 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d’uso, il danno allo stato d’uso (40.000 Euro) viene riconosciuto per intero.
Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (10.000 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in Polizza, nei seguenti termini:
(100.000 Euro – 88.000 Euro)
50.000 x
= 50.000
10.000 Euro x
= 5.455 Euro
Euro 110.000 Euro Euro
Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito
Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d’uso 88.000 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000 Euro.
(110.000 Euro – 88.000 Euro)
Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d’uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo.
7) Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
8) Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
9) Limite massimo di Indennizzo
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Xxxxx Xxxxxxx assoluto
In questa forma di Assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata
Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro Danno indennizzabile: 10.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 8.500 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro Danno indennizzabile: 150.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 100.000 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di Indennizzo e
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 10.000 euro
Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 2.500 euro
Indennizzo: 7.500 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo
Limite di Indennizzo: 100.000 euro Danno indennizzabile: 10.000 euro Scoperto: 20% 2.000 euro
Minimo: 1.500 euro
Indennizzo: 8.000 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 25.000 euro
Indennizzo: 95.000 euro
Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo Limite di Indennizzo: 100.000 euro
Danno indennizzabile: 120.000 euro
Scoperto: 20% 24.000 euro
Minimo: 15.000 euro
Indennizzo: 96.000 euro
Sezione 3 - Rottura Lastre
Che cosa è assicurato e come?
3.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto nei limiti della somma assicurata, del Limite di indennizzo per Lastra e con applicazione della Franchigia indicati in Polizza, i Xxxxx materiali e diretti conseguenti a rottura di Lastre causata dagli eventi sottoindicati.
Eventi coperti
• Incendio;
• fulmine;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• Onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall’Assicurato o in suo uso o servizio;
• caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al
Fabbricato;
• attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
• dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• rottura accidentale
La Garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto per la somma assicurata indicata in Polizza.
3.2 Eventi sociopolitici
La Compagnia indennizza i danni meteriali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato.
Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.
Sono inoltre compresi i Xxxxx materiali e diretti causati dall’intervento delle Forze dell’ordine in conseguenza di tali eventi.
Fermo quanto disposto al Capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• derivanti da Atti di Terrorismo e atti di sabotaggio;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
• conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• a gazebo, dehors, bersò.
3.3 Eventi atmosferici
La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati alle Lastre del Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d’aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni a Lastre facenti parte del Contenuto, la Compagnia indennizza anche i relativi danni diretti, posto all’interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.
Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:
• provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
• a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
• ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
• a Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
• a Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.
Per le Lastre di fibrocemento o materia plastica, la Garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo
per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.
3.4 Furto
La Compagnia indennizza:
a) i Xxxxx materiali e diretti arrecati alle Lastre da Xxxxx anche solo tentato;
b) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle Lastre in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina.
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che non vi sia dolo e che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Che cosa non è assicurato?
3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie
L’Assicurazione non comprende le rotture:
• avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
• determinate da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
• verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
• causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
• verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
• di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
• dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.
Sono inoltre esclusi:
• i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
• i danni a Lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento;
• le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
Cosa fare in caso di Sinistro?
3.6 Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
• in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
• fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
• foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
• foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del Fabbricato riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
• foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
• contratto di locazione (se l’Assicurato è in affitto);
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
• indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
• eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
• eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
• eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
• eventuale documentazione attestante l’alterazione della catena del freddo;
• eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “3.7.Tempi di gestione del Sinistro”)La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Come è gestito il Sinistro?
3.7 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3.8 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia
avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
3.9 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
3.10 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo 3.10 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 3.6 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
3.11 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricato
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione all’ età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario
3) Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4) Limite massimo di Xxxxxxxxxx
Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Xxxxx Xxxxxxx assoluto
In questa forma di assicurazione la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipen- dentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata.
Esempio 1 – Danno superiore alla somma assicurata con Franchigia
• Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 euro;
• Franchigia 100,00 euro;
• Somma assicurata: 5.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà di 5.000,00 euro
Esempio 2 - Danno inferiore alla somma assicurata con Franchigia
• Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 euro;
• Franchigia 100,00 euro;
• Somma assicurata: 5.000,00 euro;
• Si verifica un danno di 3.000,00 euro;
• L’Indennizzo sarà di 2.900,00 euro
Sezione 4 - Furto
Che cosa è assicurato e come?
4.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione i Danni materiali e diretti subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza in conseguenza degli “Eventi assicurati”, descritti al Paragrafo 2.3.
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
L’Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a Primo Rischio assoluto, ovvero senza l’applicazione della Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile, ed entro i limiti della somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna Ubicazione.
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.
4.2 Eventi assicurati
a) Furto commesso:
- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.3 della presente sezione;
- con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
- con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi;
- con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria;
- dai Prestatori di lavoro fuori dall’orario di lavoro, a condizione che:
• l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
• il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
b) Xxxxxx avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
c) Furto, Xxxxxx e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto, senza l’applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
d) Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza l’applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto;
e) Furto e Rapina di Merci e/o attrezzature, pertinenti la Struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all’Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi Familiari o da Prestatori di lavoro. L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la Garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga
lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. La Garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione dell’eventuale Franchigia e/o Scoperto.
La Garanzia inoltre comprende:
f) i Xxxxx materiali e diretti causati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto o Rapina:
I. alle Cose assicurate, escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
II. al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di Cassette di sicurezza, alle Lastre o provocati dalle Forze dell’ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto.
4.3 Mezzi di chiusura dei locali
Le garanzie di cui al capitolo 2.3. “Eventi assicurati” sono operanti a condizione che:
• le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra “Costruzione tradizionale”, “Costruzione in bioedilizia”;
• ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le Cose assicurate sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
4.4 Mezzi di chiusura dei locali non conformi
Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate.
Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente Paragrafo 4.3“Mezzi di chiusura dei locali”, la Compagnia corrisponderà all’Assicurato, previa applicazione dell’eventuale Franchigia prevista, il 75% dell’importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il rimanente 25% a carico dell’ Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
L’Indennizzo verrà liquidato integralmente:
- se l’autore del Reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell’esercizio, vi sia costante presenza dell’Assicurato, dei suoi Familiari o della persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate.
4.5 Altre garanzie sempre operanti
4.5.1 Portavalori opzione base
La Compagnia indennizza i danni di Furto dei Valori dell’Esercente e/o dei suoi Familiari conviventi avvenuti:
a) in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
c) strappandoli di mano o di dosso all’incaricato stesso;
d) mediante Rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali delle strutture ricettive assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro
trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d’affari con l’Assicurato o viceversa.
Sono condizioni essenziali per l’efficacia della Garanzia:
• che il Furto avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portaValori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture;
• che la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto;
• che, per trasporti eccedenti la somma di 25.000 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell’Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.
La Garanzia non opera:
• in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati
• qualora i Valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro
• durante il periodo di chiusura della Struttura ricettiva assicurata.
La Garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e nei limiti della somma assicurata per il Contenuto, per un importo pari al 30% della somma stessa e con il massimo di 10.000 Euro.
4.5.2 Spese mediche da Infortunio
La Compagnia rimborsa, entro il limite di 1.000,00 Euro, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per Infortunio:
• subito dall’Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all’interno dei locali assicurati;
• subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della Garanzia PortaValori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.
4.5.3 Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:
a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.
Il rimborso viene effettuato entro il limite del 10% dell’Indennizzo liquidato, fermo quanto previsto al Paragrafo 4.19 “Limite massimo di Indennizzo” del Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”.
4.5.4. Trasloco
Qualora il Contraente e/o Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all’Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in Ubicazione diversa da quelle indicate in Polizza, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova Ubicazione, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.
4.6 Garanzie Premium
Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
4.6.1 Danni cagionati dai ladri
La Garanzia comprende i Danni materiali e diretti causati dai ladri al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle Forze dell’ordine o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.
La Garanzia è prestata:
• sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna Ubicazione ed in eccedenza a quanto
previsto nella presente sezione “Che cosa è assicurato e come?” al Capitolo 4.2 “Eventi assicurati” lettera a) ;
• fermo restando quanto previsto nel Capitolo “Come è gestito il Sinistro?” al paragrafo 4.19 “Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx”.
4.6.2 Valori e Preziosi dell’Esercente
La Compagnia indennizza il Furto e la Rapina dei Valori e Preziosi di proprietà dell’Esercente e dei suoi Familiari conviventi,
purché custoditi nei mezzi di custodia indicati in Polizza.
La Garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza e con il limite massimo di
Indennizzo di 25.000,00 Euro per ogni cassetta di sicurezza.
4.6.3 Rapina Valori dei clienti custoditi dall’Esercente
La Compagnia indennizza la Rapina dei Valori e Preziosi, di proprietà dei Clienti, consegnati in custodia all’Esercente. La Garanzia è operante a condizione che la Rapina sia avvenuta all’interno dei locali assicurati, quand’anche il personale addetto nella Struttura ricettiva venga prelevato all’esterno e sia costretto a recarsi all’interno della Struttura stessa.
La Garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza.
4.6.4 Portavalori
(in aggiunta al limite previsto al paragrafo 4.5.1)
Il Limite di indennizzo della Garanzia PortaValori si intende elevato dell’importo indicato in Polizza.
4.7 Opzioni con riduzione del Premio
La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.
4.7.1 Forma con Franchigia
Se per le Ubicazioni elencate in Polizza è stata scelta ed espressamente indicata la “Forma con Franchigia”, le garanzie previste nella presente sezione di Garanzia “Furto” sono prestate con l’applicazione di una Franchigia pari all’importo indicato in Polizza, fatta eccezione per:
• le garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
• le garanzie che prevedono uno specifico Scoperto.
Che cosa non è assicurato?
4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi;
2) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato devono rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una Società.
È fatto salvo quanto previsto al 4.2 Paragrafo “Eventi assicurati”, lett. a) relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro;
3) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Furto
non è avvenuto;
4) Riscontrati in occasione di inventario.
Cosa fare in caso di Sinistro?
4.9 Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e
Compagnia);
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
• copia denuncia alla autorità giudiziaria;
• inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
• documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
• documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
• scritture contabili;
• documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
• eventuali fotografie;
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.
Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “4.12 Tempistiche di gestione del Sinistro”).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
4.10 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Come è gestito il Sinistro?
4.11 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente e/o Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Xxxxxxx Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
4.12 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”, la Compagnia
avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
Entro tale termine la Compagnia:
• formulerà una proposta di Xxxxxxxxxx; oppure
• respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
4.13 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l’Assicurato ha consegnato alla
Compagnia la seguente documentazione:
• atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
• documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
• intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• nel caso di delega all’incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
4.14 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, e verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nel Capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro?”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al Paragrafo 4.15 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del presente Capitolo;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 4.11 “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
4.15 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:
1) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
2) Merci
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione comMerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.
3) Supplemento di indennità
Si determina il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l’ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo.
Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il
Valore a nuovo risulti:
• superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
• inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;
• uguale o inferiore al “valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:
• in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale;
• in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell’elaborato peritale.
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la
Compagnia.
4) Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
• la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l’Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
4.16 Svolgimento delle operazioni peritali
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti dell’Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
4.17 Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
4.18 Reintegro gratuito della somma assicurata
In caso di Sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo non si intendono ridotti dell’importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in Polizza.
4.19 Limite massimo di Indennizzo
Fatta eccezione per il paragrafo 4.5.3 “Spese mediche da Infortunio” prevista al capitolo “Che cosa è Assicurato e come?” e per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
4.20 Recupero delle Cose asportate
Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia
appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.
Sezione 5 - Responsabilità Civile
Che cosa è assicurato e come?
5.1 Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività
5.1.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, inclusi i Clienti, per morte, lesioni personali e Xxxxx materiali a Cose.
La Garanzia è operativa se il Sinistro si è verificato in relazione all’attività assicurata dichiarata in Polizza, comprese quelle complementari ed accessorie, come ad esempio:
a) esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant’altro relativo ad attività ricreative e culturali, purché tali servizi siano gestiti direttamente dall’Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate;
b) per i saloni di parrucchiere per uomo e/o donna, limitatamente ai danni ai capi di vestiario indossati dai Clienti derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per i capelli, la Garanzia opera con l’applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro e con il Limite di Risarcimento di 2.500,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo;
c) per i servizi di lavanderia, stireria, sartoria, limitatamente ai danni a Cose, la Garanzia opera con l’applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro e con il Limite di Risarcimento di 2.500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
d) la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
e) spargimento d’acqua purché conseguente a rottura accidentale di Tubazioni o condutture. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, la presente Garanzia opererà a secondo Xxxxxxx e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione;
f) l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
g) il servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani;
h) la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati;
i) la proprieta’ di animali domestici e cani da guardia “intestati’ al titolare dell’attività assicurata. E’ altresì garantito l’uso e la detenzione di animali domestici di proprietà dei Clienti;
j) il servizio antIncendio interno o l’intervento diretto dei Prestatori di lavoro per tale scopo;
k) il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del
Fabbricato, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili;
l) proprietà e conduzione di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste all’esterno della Struttura ricettiva assicurata ma di pertinenza della stessa;
L’Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
m) per fatto doloso di persone di cui debba rispondere;
n) per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche e/o integrazioni;
A titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurazione comprende anche:
o) i danni derivanti dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, esclusi i Rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
p) i danni derivanti dall’uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno della Struttura ricettiva assicurata, esclusi comunque i rischi soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni;
q) l’organizzazione e/o gestione di congressi, convegni, meeting, conferenze, raduni, mostre, sfilate presso le Strutture ricettive assicurate;
r) officine interne per l’ordinaria manutenzione;
s) dall’organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, corsi di formazione professionale e gite aziendali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall’impiego di aeromobili;
t) servizi navetta/transfer per i clienti della Struttura ricettiva assicurata;
u) l’Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dall’organizzazione e svolgimento di spettacoli musicali, intrattenimento e di arte varia svolti all’interno della Struttura ricettiva assicurata.
Sono esclusi i danni:
- subiti da artisti ed orchestrali nonché quelli alle Cose da loro portate. Si intendono espressamente esclusi esclusi i danni da lesione, morte subiti da artisti ed orchestrali regolarmente scritturati;
- avvenuti in relazione a spettacoli pirotecnici;
- utilizzo e detenzione di fuochi pirotecnici e simili anche se legalmente acquistati e detenuti.
5.1.2 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’Assicurazione per responsabilità civile terzi (R.C.T.):
a) il coniuge, il convivente more uxorio, convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
c) i Prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell’Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.
Sono tuttavia considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali):
a) i prestatori d’opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all’Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all’attività oggetto dell’Assicurazione;
c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Struttura ricettiva assicurata.
5.2 Altre garanzie sempre operanti
5.2.1 Proprietà e conduzione dei Fabbricati
L’Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dei Fabbricati è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati identificato in Polizza nei quali si svolge l’attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:
a) ascensori e montacarichi;
b) antenne radiotelevisive;
c) spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte della Struttura ricettiva;
e) recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
f) cancelli anche automatici.
Qualora la Struttura ricettiva occupi una porzione di condominio della quale l’Assicurato è proprietario, l’Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui l’Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
L’Assicurazione vale anche per:
1) la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2) le azioni di rivalsa effettuate dall’I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche e/o integrazioni;
3) la Responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), la Garanzia opera purché l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e successive modifiche e/o integrazioni;
4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per Sinistro;
5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, Xxxxx e dalle coperture in genere.
5.2.2 Danni provocati da Cose vendute o somministrate
La Garanzia comprende il Risarcimento dei danni che l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia causato a terzi, incluso l’acquirente, per morte, lesioni personali e danni a Cose che siano stati causati dalle Cose vendute o somministrate.
L’Assicurazione opera purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della Polizza.
Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, la Garanzia opera anche qualora il danno sia dovuto a vizio originario del prodotto stesso.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 21 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
Sono anche esclusi:
a) i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria;
b) i danni subiti dalle Cose vendute;
c) le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
d) i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
e) i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall’Assicurato;
f) i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.
5.2.3 Responsabilità civile personale
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavori, per danni involontariamente cagionati a Xxxxx (escluso l’Assicurato e/o Contraente) durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
In caso di danni per morte e per lesioni personali, la presente Garanzia è estesa anche alla Responsabilità civile personale
dei Prestatori di lavoro nella loro qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 (Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, solo se in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente. Limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi e gravissime, art. 583 Codice Penale, i Prestatori di lavoro vengono considerati terzi tra di loro.
5.2.4 Leasing
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente Garanzia il Contraente e/o Assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.
Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione, la presente Garanzia è prestata a secondo Xxxxxxx, ovvero è prestata solo se l’importo del Risarcimento supera i Massimali dell’altra Assicurazione.
5.2.5 Committenza
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi dall’Assicurato, civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile “Responsabilità dei padroni e dei Committenti”, nella sua qualità di Committente:
a) delle attività complementari e accessorie all’esercizio dell’attività assicurata;
b) in relazione alla guida da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Per i danni verificatisi all’estero questa Garanzia vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di “Carta Verde” ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La Garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
La Garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per ogni Sinistro e per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
5.2.6 Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
L’Assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono anche esclusi i danni:
• da Furto;
• conseguenti a mancato uso dei veicoli;
• alle Cose che si trovano all’interno dei veicoli stessi.
La Garanzia è operativa con l’applicazione di una Franchigia di 250 Euro per ciascun mezzo danneggiato.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 22 del paragrafo 5.4.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
5.2.7 Servizi di catering
L’Assicurazione comprende i danni derivanti dall’attività di catering svolta in maniera complementare e accessoria all’attività principale, e purché attinenti a quest’ultima.
Relativamente ai danni cagionati da cibi e bevande somministrati, la Garanzia è operante a condizione che la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della Polizza e che il danno si manifesti entro un anno dalla somministrazione.
Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria.
La Garanzia è prestata fino alla concorrenza di 100.000 Euro per Sinistro ed anno assicurativo, anche nel caso in cui vi sia corresponsabilità di più Assicurati nella causazione del danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.
Limitatamente ai danni a Cose, la Garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 21 del paragrafo 5.4.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all’Assicurato.
5.2.8 Proprietà e/o conduzione di aree da gioco
La Garanzia comprende la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni da morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell’area di pertinenza Struttura ricettiva, esclusi i giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche. La Garanzia è operativa a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 “Attrezzature per aree da gioco”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco” e UNI 11123 “Progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto” e successive modifiche e integrazioni.
La Garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività indicato in Polizza, con il massimo di 1.000.000Euro per Sinistro ed anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.
5.2.9 Danni da Incendio
La Garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti. La Garanzia è prestata fino alla concorrenza di 50.000 Euro per Sinistro e anno assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 500 Euro.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con Garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso Terzi” la presente opererà in secondo Xxxxxxx, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.
Dalla Garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
5.2.10 Deposito e rifornimento Merci
La Garanzia opera per Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni riferito a:
L’attività svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria la Struttura ricettiva ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano;
Le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori;
Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di Merci presso fornitori sono compresi, a parziale deroga dell’art. 1.2.9 “Danni da Incendio”, i danni a Cose derivanti da Incendio Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato diverse da veicoli a motore.
In ogni caso resta ferma l’esclusione dei danni a Cose detenute dall’Assicurato, nonché trasportate o sollevate.
La Garanzia è prestata nei limiti del Massimale di Polizza col massimo di 100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 Euro.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
5.2.11 Cose portate dai clienti
L’ Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell’albergatore” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate (consegnate e non) nella Struttura ricettiva
Agli effetti dell’applicazione dei suddetti limiti di Garanzia, i componenti di un medesimo Nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.
La presente Garanzia non opera:
• per i Preziosi consegnati;
• per il Valori e le carte di credito, né per i veicoli e natanti in genere né per le Cose che si trovino sui veicoli stessi e al loro interno;
• se l’attività svolta dalla Struttura ricettiva assicurata risulta essere Ostello.
La Garanzia è prestata nel limite di 1.000 Euro per Cliente, con l’intesa che per ogni Sinistro- in caso di più Clienti danneggiati-il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”
5.2.12 Errato trattamento dei dati personali
La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell’Assicurato per le Perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
La Garanzia è prestata:
- sino a un massimo Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 50.000 Euro;
- con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 Euro.
Ai fini della presente Garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell’Assicurato, a parziale deroga del capitolo “Persone non considerate terzi”.
Sono anche escluse dalla Garanzia eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d’immagine.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 16 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
5.2.13 Responsabilità Civile verso terzi per l’organizzazione di gite ed escursioni
La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dall’organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, equitazione ed attività equestre, di durata massima di 3 giorni, organizzate e gestite direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi Prestatori di lavoro.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette Dipendenze dell’Assicurato la Garanzia sarà operante per la sola Responsabilità Civile dell’Assicurato in qualità di Committente, purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato. Si intende comunque esclusa l’organizzazione di immersioni, di gite e di escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di heliski e di snowboard acrobatico.
La Garanzia comprende i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali limitatamente alla morte e alle lesioni gravi e gravissime così come disciplinate dall’Art. 583 Codice Penale.
Per l’equitazione e le attività equestri si intendono esclusi i danni:
1. verificatisi in occasione dell’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
2. alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
3. ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
4. agli indumenti e alle Cose delle persone che cavalcano gli animali.
Relativamente ai danni a Cose, la Garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per
Sinistro.
5.2.14 Affidamento minori
La Garanzia comprende i danni da morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’affidamento temporaneo all’Assicurato di minori da parte dei Clienti della Struttura ricettiva. La Garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell’ambito della Struttura ricettiva stessa e sia affidata a personale specificatamente incaricato.
La Garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività indicata in Polizza, con il massimo di 1.000.000 Euro per Sinistro ed Anno assicurativo e con l’applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.
5.2.15 Danni da interruzione di attività
La Garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, di attività industriali, comMerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della Garanzia Responsabilità Civile.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 29 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 150.000 Euro e con applicazione di una Franchigia di 1.500 Euro per Sinistro.
Dalla presente Xxxxxxxx è altresì esclusa la Responsabilità civile derivante all’Esercente come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies e 1786 del Codice Civile nei confronti dei Clienti e degli utenti dei servizi accessori dell’Albergo.
5.2.16 Danni da Inquinamento accidentale
La Garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività della Struttura ricettiva.
Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente
o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle Strutture Ricettive dell’Assicurato.
Per l’operatività della presente Garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
1) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dalla Struttura ricettiva dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2) fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente Garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L’Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del Limite di Risarcimento previsto per la presente Garanzia, le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia.
La Garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.
Questa Garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con minimo di 500,00 Euro ed entro un Limite di Risarcimento per Sinistro ed anno assicurativo di 50.000,00 Euro.
La Garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni:
a) di cui l’Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 15 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
c) provocati da attività svolte all’esterno della Struttura ricettiva descritta in Polizza;
d) cagionati a Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) conseguenti:
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 23 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato”.
5.2.17 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell’Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un quarto del Massimale indicato in Polizza per la tipologia di danno a cui si riferisce l’azione.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese sono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.
1.2.18 Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx per Sinistro plurimo
Le garanzie sono prestate entro il limite dei Massimali indicati in Polizza.
Resta convenuto che la Compagnia, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal Capitolo “Cosa e come assicuriamo”, non risarcirà complessivamente importi superiori ai Massimali indicati in Polizza.
5.3 Garanzie Premium
Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente indicate in Polizza.
5.3.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si fa carico del Risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di Infortuni sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro di cui l’Assicurato si avvale per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni promosse da:
a) I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000
n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;
b) I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 “Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile” e successive modifiche.
L’Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro:
a) l’Assicurato sia in regola con l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’I.N.A.I.L., se l’obbligo ricada in tutto o in parte sull’Assicurato;
b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Tuttavia, se l’irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
Questa Garanzia è prestata entro il limite del Massimale e con applicazione della Franchigia indicati in Polizza.
La Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.
5.3.2 Malattie professionali
La Garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” è estesa al Rischio delle Malattie professionali, intendendosi per tali:
a) le Malattie professionali per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
b) le Malattie professionali tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 “Testo unico per l’Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali” e successive modifiche e/o integrazioni.
La Garanzia opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità della presente Polizza o di altre Polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.
La presente Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del Paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il limite del Massimale e con applicazione del limite di Risarcimento per Prestatore di lavoro previsto in Polizza per la Garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)”.
Tali limiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della Garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli esercizi dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
La Garanzia non vale inoltre:
1) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le Malattie professionali conseguenti:
• all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda;
• all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.
La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per l’asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall’amianto o dalla silice;
4) per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl);
5) per le Malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).
5.3.3 Terme e SPA
La Garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed esercizio delle seguenti attività a condizione che siano gestiti nell’ambito del Comune in cui è ubicata la Struttura ricettiva assicurata:
• centri e percorsi benessere;
• stabilimenti di cure termali e relativi impianti;
• attività di Spa e beauty farm;
• centri estetici
La Garanzia è operante anche per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi pur non pernottando nella Struttura ricettiva
assicurata.
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla Legge per l’attività da essi svolta.
Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette Dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità Civile dell’Assicurato in qualità di Committente purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato ed autorizzato.
La Garanzia vale a condizione che le suddette attività non richiedano controllo medico.
Sono escluse comunque tutte le responsabilità professionali mediche e sanitarie, nonché la proprietà e l’utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione e macchinari utilizzati per trattamenti estetici.
Questa Garanzia è prestata entro il Limite di Risarcimento indicato in Polizza.
La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 20 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato.
5.3.4 Attività sportive
La Garanzia è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato da fatto (compreso Incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l’esercizio, nell’ambito della Struttura ricettiva, delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dalla stessa: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell’ambito della Struttura ricettiva purché vi sia la presenza di istruttori incaricati dalla Struttura stessa. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dalla Struttura ricettiva. La Garanzia è altresì estesa al Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un Sinistro derivante dall’utilizzo da parte dei Clienti di biciclette, biciclette a pedalata assistita messe a loro disposizione dall’Assicurato stesso. Ai fini della presente Garanzia i Clienti stessi sono considerati terzi. La Garanzia opera a condizione che i mezzi siano in adeguato stato di manutenzione.
Sono esclusi dalla presente Garanzia tutti i danni cagionati all’utilizzatore e terzi derivanti da Responsabilità civile personale dell’utilizzatore per suoi comportamenti negligenti imprudenti ed imperiti.
Si intendono altresì esclusi i danni derivanti:
1. dalla proprietà, uso e conduzione di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, maneggi;
2. dall’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni;
3. dall’organizzazione di corsi per sommozzatori.
Questa Garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato in Polizza.
5.3.5 Furto veicoli a motore custoditi
La Garanzia è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di Furto, purché esclusivamente custoditi nell’autorimessa, nel parcheggio o nell’area recintata della Struttura ricettiva, purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e purché non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione.
La Garanzia è prestata entro il limite del Massimale e con applicazione dello Scoperto e minimo indicati in Polizza.
5.3.6 Stabilimento balneare
L’Assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante dalla conduzione e gestione dell’attività dello Stabilimento balneare, svolta in maniera complementare e accessoria alla Struttura ricettiva assicurata, e purché attinente a quest’ultima, ed è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.
La Garanzia comprende i Rischi relativi al servizio bar e servizio di ristorazione secondo quanto già previsto da precedente
Art 1.2.2 “Danni provocati da Cose vendute o somministrate”.
La Garanzia vale anche per:
1. l’esistenza di giochi non a motore per bambini e campo giochi, ferme le esclusioni riportate nell’art. 1.2.8 “Proprietà e/o conduzione di aree da gioco”;
2. i Xxxxxx relativi alla proprietà ed utilizzo dei natanti di salvataggio purché usate esclusivamente per operazioni di salvataggio da xxxxxxx con brevetto , anche se non dipendenti;
3. i Rischi relativi al noleggio di natanti non soggetti alle norme previste dal D. Lgs. 07 Settembre 2005, n.209 e successive modificazioni in materia di Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, quali cane, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza. Sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate nonchè a quelli dell’utilizzatore espressamente autorizzato. Non sono compresi tutti i danni cagionati a trasportati e terzi derivanti da Responsabilità Civile personale dell’utilizzatore per suoi comportamenti negligenti,imprudenti ed imperiti;
4. Responsabilità Civile del conducente dell’imbarcazione noleggiata.
La Garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato in Polizza.
5.3.7 Cose portate dagli utenti dei servizi accessori
E’ assicurata la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell’albergatore” e art 1786 “Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nella Struttura ricettiva, per i danni sofferti da chi non essendo Cliente della Struttura ricettiva usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dall’Assicurato - o le cui licenze siano comunque a lui intestate - quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle Cose da loro portate nei locali adibiti a tali servizi.
La Garanzia, relativamente a Valori, denaro, oggetti di valore e Preziosi, è prestata con applicazione di uno
Scoperto a carico dell’Assicurato del 20% per ogni Sinistro.
La Garanzia è prestata con il limite di Risarcimento per Cliente previsto in Polizza, con l’intesa che per ogni Sinistro – in caso di più Clienti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato”.
5.3.8 Cose portate e consegnate esclusi Xxxxxx e Preziosi
E’ assicurata la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell’albergatore” e art 1786 “Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate e consegnate alla Struttura ricettiva, (anche se conseguenti ad Incendio).
La Garanzia non vale:
a) per i Valori e Preziosi;
b) per veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute;
c) se l’attività svolta dalla Struttura ricettiva assicurata risulta essere Ostello.
La Garanzia è prestata con il limite di Risarcimento per Cliente previsto in Polizza, con l’intesa che per ogni Sinistro – in caso di più Clienti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
La Garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto dalla Garanzia 5.2.11 “Cose portate dai clienti”.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato”.
5.3.9 Xxxxxx e Preziosi consegnati e custoditi
E’ assicurata la Responsabilità Civile verso Clienti di cui agli artt. 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore” 1785 bis del Codice Civile “Responsabilità per colpa dell’albergatore” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) dei Valori e Preziosi da loro portati e consegnati alla Struttura ricettiva.
La Garanzia è operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di Cassette di sicurezza.
La Garanzia per il caso di Furto opera a condizione che:
1. l’autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
2. oppure vi sia stata l’asportazione totale della Cassaforte;
3. oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi o tesserine elettroniche; per l’operatività della Garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura e/o tesserine elettroniche non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
La Garanzia è prestata con il limite di Risarcimento per Cliente previsto in Polizza, con l’intesa che per ogni Sinistro – in caso di più Clienti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato”.
5.3.10 Cose portate e non consegnate
E’ assicurata la Responsabilità Civile verso i Clienti di cui agli artt. 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell’albergatore” 1785 bis del Codice Civile “Responsabilità per colpa dell’albergatore” per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle Cose da loro portate nella Struttura ricettiva, comprese quelle che la Struttura abbia rifiutato di prendere in custodia.
La Garanzia non vale:
• per i veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute;
• se l’attività svolta dalla Struttura ricettiva assicurata risulta essere Ostello. Si precisa che:
a) la Garanzia opera per Xxxxxx e Preziosi con lo Scoperto indicato in Polizza;
b) per le Cose portate che la Struttura ricettiva abbia rifiutato di prendere in custodia la Garanzia opera comunque con uno Scoperto del 20% per Sinistro.
La Garanzia è prestata in eccedenza a quanto previsto dalla Garanzia 5.2.11 “Cose portate dai clienti”.
La Garanzia è prestata nei limiti del Massimale per Cliente previsto in Polizza, con l’intesa che per ogni Sinistro- in caso di più clienti danneggiati-il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.
Agli effetti dell’applicazione di tale limite le persone che occupano la stessa camera vengono considerate unico
Cliente.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è Assicurato”.
5.3.11 Danni ai veicoli a motore custoditi
La Garanzia è estesa alla Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni materiali e diretti ai veicoli a motore dei Clienti (escluse le biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici), custoditi nell’autorimessa della Struttura ricettiva assicurata o all’aperto nell’area di sosta delimitata e/o recintata di esclusiva pertinenza della stessa.
La Garanzia è operante a condizione che i veicoli dei Clienti siano regolarmente chiusi a chiave e i cristalli, se presenti, siano completamente alzati.
Sono sempre esclusi i danni cagionati alle Merci e scorte, ai navigatori satellitari, al Bagaglio, ai Valori e ai
Preziosi, agli indumenti e a ogni altro oggetto lasciato all’interno dei veicoli.
La Garanzia è prestata entro il limite di Risarcimento e con applicazione dello Scoperto e minimo indicati in
Polizza.
La Garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 14 del paragrafo 5.4.1. “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
5.4 Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività
5.4.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
2. provocati da prodotti anticoncezionali e RU 000, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xxxxxxxx ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
3. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
4. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
5. derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
6. derivanti da amianto o Chrysotile;
7. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
8. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
9. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
10. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
11. provocati da diacetile (Diacetyl);
12. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
13. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);
14. a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese quelle di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi, qualora applicabili ( articolo 5.2.11“Cose portate dai clienti, articolo 5.3.7 “Cose portate dagli utenti dei servizi accessori” , articolo 5.3.8 ”Cose portate e consegnate esclusi Valori e Preziosi”, articolo 5.3.9 “Valori e Preziosi consegnati e custoditi”, articolo 5.3.10 “Cose portate e non consegnate ,articolo 5.3.5 “Furto veicoli a motore custoditi”, articolo 5.3.11 “Danni ai veicoli a motore custoditi”);
15. derivanti da Malattie professionali, salvo quanto previsto dall’articolo 5.3.2. “Malattie professionali”, qualora applicabile;
16. derivanti dall’inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali, salvo quanto previsto dall’articolo 5.2.12 “Errato trattamento dei dati personali”.
Sono inoltre esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni:
17. alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto agli articoli 5.2.9. “Danni da Incendio”, articolo 5.2.10 “Deposito e rifornimento Merci”;
18. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni;
19. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
20. alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dal Paragrafo 5.3.11 “danni ai veicoli a motore custoditi”; Paragrafo 5.1.1 “Oggetto dell’Assicurazione” al punto b) Parrucchieri; al punto c) servizi di lavanderia, stireria, sartoria;
21. cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi
5.2.2 “Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate” e 5.2.7 “Servizi di catering”;
22. alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2.6 “Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta” del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”;
23. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, salvo quanto previsto al paragrafo 5.2.16 “Danni da inquinamento accidentale” del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”;
24. i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe, nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di Tubazioni o condutture;
25. derivanti dall’applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell’applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell’Assicurazione;
26. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
27. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l’attività;
28. derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008( Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e/o integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3 dell’art. 5.2.1 “Proprietà e conduzione dei fabbricati”.
29. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività industriali, comMerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall’art 5.2.15. “Danni da interruzione o sospensione di attività”, qualora applicabile;
30. derivanti dall’esercizio di prestazioni di natura medico - sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica;
31. derivanti dall’esercizio di prestazioni relative a tatuatori e all’attività di trucco permanente.
Sono anche esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
Cosa fare in caso di Sinistro?
5.5 Come procedere in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. ottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
• descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
• generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
• tipologia ed elenco dei danni;
• esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
• recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).
Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
b) eventuale richiesta danni;
c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d’incarico, commissione);
d) eventuali atti giudiziari;
e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
f) copia denuncia alle Autorità;
g) copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
h) documentazione attestante l’entità del danno, se disponibile;
i) abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
k) visura camerale alla data dell’evento
l) copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
m) copia attestazione di proprietà dell’animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
n) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: Xxxxxx autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
o) copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell’Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
p) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del
Sinistro);
q) copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l’invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
r) copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
s) copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
t) copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
u) copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
v) copia ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all’Assicurato e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
w) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
x) in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:
y) denuncia dell’Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
z) diffide/Rivalse INAIL;
aa) documentazione inerente l’inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
ab) documentazione inerente la formazione dell’infortunato e attestazione dell’espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
ac) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti); ad) libro Unico del Lavoro.
Inoltre, su richiesta motivata di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del
Sinistro).
La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario assicurativo.
Come è gestito il Sinistro?
5.6 Tempi di gestione del Sinistro
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine comunicherà l’eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei consulenti (medici, periti, accertatori, ecc…) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
5.7 Pagamento dell’Indennizzo o Risarcimento
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:
a) atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
b) documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
c) intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
d) nel caso di delega all’incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente, l’Assicurato o il danneggiato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.
Sezione 6 - Tutela legale
Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella Garanzia Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona. Questa opzione è consentita dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005,
Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione D - Cosa fare in caso di Sinistro.
Che cosa è assicurato e come?
6.1 Tutela della attività
La Compagnia si fa carico del Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito dell’attività di Albergatore e/o Ristoratore indicata in Polizza, e nella conduzione ed eventuale proprietà degli immobili dove viene svolta l’attività, indicati in Polizza.
Le garanzie operano a favore del Contraente e per:
• Ditte individuali e le Imprese Familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i Familiari del titolare che collaborano nell’attività;
• Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i Familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
• Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: nell’ipotesi di Xxxxx extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa,
nell’ipotesi di Controversie contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
Nell’ipotesi di opposizione Sanzioni Amministrative e Consulenza legale telefonica in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La Garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.
1. La Garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l’Assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto Doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
• l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
• sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, ai sensi dell’Art. 408 del Codice di Procedura Penale,
• il Reato sia derubricato Reato da doloso a colposo.
La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile la Compagnia richiederà all’Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;
c) debba presentare opposizione davanti all’Autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia vale purché la somma ingiunta, per
singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.
Ad esempio, la Garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:
I. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
II. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
III. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
IV. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
d) subisca Xxxxx da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
e) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Xxxxx da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale Garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell’intervento dell’Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile.
L’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’esistenza e l’operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;
f) debba sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 250,00 Euro;
relative a:
• contratti con fornitori di beni e/o servizi;
• controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l’attività;
• contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
2. La Garanzia si estende, nei termini sopra indicati al punto 1. lett. a), b) e c) alla difesa legale dell’Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:
• Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
• Violazione dei dati personali, come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro;
c) Spese peritali;
d) Spese di giustizia nel procedimento penale;
e) Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti ad una Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste al Capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro);
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria, nei limiti del Massimale di 500,00 Euro;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di 2 tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la Garanzia è operante, la Compagnia assicura, entro il limite del Massimale indicato in Polizza:
a) le spese per l’assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla
Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione.
5. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
6. Vertenze di forniture e prestazioni effettuate
Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza.
La Garanzia è estesa alle vertenze coi Clienti relative alle prestazioni effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero di crediti e le Vertenze per il mancato rispetto di prenotazioni date, per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro. La Garanzia è operativa:
- per le spese legali relative all’intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola
Fase stragiudiziale con il limite di quattro Sinistri per anno assicurativo.
- limitatamente ad un Sinistro per ciascun anno assicurativo, dei quattro indicati sopra, la Garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.
La Garanzia vale per le controversie che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi dell’Unione Europea e Svizzera, principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Che cosa non è assicurato?
6.2 Tutela dell’attività
La Garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
d) se il valore economico oggetto della Sanzione amministrativa è inferiore a 500,00 Euro;
e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa;
h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l’attività;
i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
n) controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
o) se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
p) nel caso di dolo dell’Assicurato, se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,
q) se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
r) per fatti dolosi dell’Assicurato. Se l’Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la Garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del Reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
1. La Compagnia non si farà carico di:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi Capitoli “Cosa fare in caso di Sinistro” e “Gestione delle prestazioni”;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l’Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel Capitolo “Che cosa è Assicurato e come? - Tutela dell’Attività – punto 3 lett. b);
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) costi relativi all’esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
i) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per Delitto doloso;
j) spese del legale in caso di procedimento penale per Delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del Reato e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
6.3 Tutela dell’attività
Un evento è considerato in Garanzia:
• in caso di controversie contrattuali previste nel Capitolo “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell’Attività - ai punti 1 lett. f) e 6 dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
• negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione.
Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
La Garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.
Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
La Garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).
Cosa fare in caso di Sinistro?
6.4 Denuncia del Sinistro
Per richiedere le prestazioni previste dall’Assicurazione l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto alternativamente a:
a) DAS chiamando il numero verde 800 345543. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della Garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
b) il proprio Intermediario, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di
Sinistro.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Xxxxxxxx e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.
In caso di procedimento penale, l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
In caso di Xxxxx da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l’esistenza e l’operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
Come è gestito il Sinistro?
1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5. Per avere diritto alle prestazioni l’Assicurato deve:
a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di DAS.
Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di DAS, l’Assicurato non può concludere con la controparte alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
Esonero di responsabilità
1 La Compagnia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
2 La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni
1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
4. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Termini di liquidazione
DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto.
Sezione 7 - Assistenza
Che cosa è assicurato e come?
7.1 Assistenza al Cliente
Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza
La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni e rimborsa le spese sostenute ai Clienti relativamente a:
7.1.1 Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti (valida sia per la forma base che per la forma plus)
È assicurato l’Indennizzo dei danni derivanti da Scippo e Rapina del Bagaglio, dei documenti ed effetti di uso personale sottratti all’esterno dell’Albergo, commessi a danno del Cliente e/o dei componenti il Nucleo familiare purché anch’essi contestualmente Clienti dell’Albergo, sino a 250 Euro per Sinistro, per Cliente e per Nucleo familiare.
È altresì compreso il Furto commesso in seguito ad Infortunio o malore della persona derubata e le spese per la duplicazione e rifacimento dei documenti eventualmente
sottratti.
L’Assicurazione non è operante:
- per gioielli, Preziosi, Valori e denaro ed altre Cose che attengano ad attività professionali;
- per i furti avvenuti a Cose lasciate in auto;
- in caso di dolo del Cliente e dell’Assicurato;
- per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.
7.1.2 Rimborso spese per “servizi turistici” in caso di Infortunio o Malattia (valida sia per la forma base che per la forma plus)
La Compagnia si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare o ha già anticipato, in virtù della prenotazione a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a Malattia o Infortunio che rendano necessario il Ricovero ospedaliero del Cliente o dei suoi Familiari a loro volta contestualmente Clienti della Struttura ricettiva, sino a 250,00 Euro per Sinistro.
L’Assicurazione non è operante per:
- le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- gli infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari del Cliente;
- gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- la cura dell’AIDS, tossicodipendenza, insulinodipendenza;
- le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre e terremoti;
- gli infortuni derivanti da sports aerei e dalle partecipazioni a corse o gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti - salvo quelle organizzate dall’Assicuratore.
7.1.3 Assistenza alla persona
Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza a
Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
(di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx x. 00.
Questa opzione è consentita dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.
Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro.
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
La Garanzia verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; nello specifico:
- Forma Base, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 7;
- Forma Plus, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 12;
L’assistenza opera nei confronti dei Clienti della Struttura ricettiva assicurata e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti, i Massimali ed alle condizioni che seguono.
Relativamente alle Prestazioni di cui ai punti dal 4 al 12, la Struttura organizzativa definirà preventivamente le modalità di erogazione del servizio, compatibilmente alle disponibilità; a tal fine, ogni Prestazione dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura organizzativa di organizzare il servizio stesso.
1) Consulenza medica
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza nella Struttura ricettiva, necessiti di una consulenza medica per avere informazioni e consigli sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, potrà contattare la Struttura organizzativa che, tramite un collegamento telefonico, valuterà lo stato di salute del Cliente per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Il Cliente dovrà comunicare il nome dell’eventuale medico curante e il suo recapito telefonico.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dal Cliente.
2) Invio di un medico generico presso la Struttura ricettiva
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza nella Struttura ricettiva, necessiti di un medico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 o nei giorni festivi ed il Cliente non riesca a reperirlo, la Struttura organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati presso la Struttura ricettiva.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.
3) Trasporto in autoambulanza in Italia
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza nella Struttura ricettiva, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura organizzativa provvederà ad inviarla direttamente.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.
4) Trasferimento in un centro medico attrezzato
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza nella Struttura ricettiva, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di appartenenza della Struttura ricettiva, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura organizzativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di Cura in Italia ritenuto più idoneo per la patologia del Cliente;
- ad organizzare il trasporto del Cliente con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario (limitatamente ai Paesi dell’Unione Europea);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno di prima classe, se occorre il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
- ad assistere il Cliente durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della
Struttura organizzativa.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Non danno luogo alla Prestazione:
- le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di appartenenza della
Struttura ricettiva;
- le terapie riabilitative.
5) Anticipo spese di prima necessità
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante la permanenza nella Struttura ricettiva, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dello stesso, di fatture sino ad un importo massimo di 1.000 Euro per Sinistro.
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta di intervento, l’ammontare della cifra necessaria ed il recapito del
Cliente.
6) Invio di un infermiere presso la Struttura ricettiva
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante la permanenza nella Struttura ricettiva, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 giorni ed al suo ritorno presso la Struttura ricettiva necessiti di essere assistito in loco da un infermiere, la Struttura organizzativa provvederà al suo reperimento e invio. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 7 giorni per Sinistro.
7) Invio di un interprete presso la Struttura ricettiva
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante la permanenza nella Struttura ricettiva, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 giorni ed al suo ritorno presso la Struttura ricettiva necessiti in loco di un interprete, la Struttura organizzativa provvederà al suo reperimento e invio. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 3 ore per Sinistro.
8) Invio di una baby-sitter presso la Struttura ricettiva
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante la permanenza nella Struttura ricettiva, sia stato ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto, al suo ritorno presso la Struttura ricettiva, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e invio di una baby-sitter presso la Struttura ricettiva.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 3 giorni per Sinistro.
9) Trasferimento salma
Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante la permanenza nella Struttura ricettiva, il Cliente sia deceduto, la Struttura organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di 2.500 Euro per Sinistro. Restano a carico del
Cliente le spese funerarie, d’inumazione, tumulazione, cremazione o simili.
10) Rientro nella Struttura ricettiva dopo le dimissioni
Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza nella Struttura ricettiva, successivamente al Ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto per il rientro nella stessa, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un taxi o un’autoambulanza.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di 150 euro per Sinistro.
11) Rientro dei Familiari
Qualora, a seguito dell’erogazione della Prestazione indicata al punto 4 “Trasferimento in un centro medico attrezzato”, i Familiari in Viaggio con il Cliente fossero impossibilitati, per ragioni obiettive, a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, di sola andata.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di 250 euro per Sinistro, ancorché siano coinvolte più persone.
12) Riconsegna oggetti, indumenti o documenti
Qualora, a seguito dell’erogazione delle Prestazioni indicate al punto 3 “Trasporto in autoambulanza in Italia” o al punto 4 “Trasferimento in un xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx”, xxxxxxx xxxxxxx nella Struttura ricettiva oggetti, indumenti o documenti (ad esclusione di Preziosi e Valori) appartenenti al Cliente, la Struttura organizzativa provvederà a recapitarli all’indirizzo indicato dal Cliente stesso.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo di spedizione entro il Massimale di 500 euro per Sinistro.
7.2. Assistenza alla struttura
Questa Garanzia opera solo se indicata come assicurata in Polizza
Premessa
La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza a
Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
(di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Xxxxxx Xxxxxx x. 00.
Questa opzione è consentita dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.
Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro.
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la Garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.
La Garanzia opera nei confronti della Struttura ricettiva assicurata, restando escluse quelle parti di Fabbricato non adibite a
Struttura ricettiva.
La copertura prevede l’erogazione dei servizi di assistenza entro i Massimali ed alle condizioni descritte nelle singole Prestazioni, compatibilmente alle disponibilità locali e in relazione alla possibilità di raggiungere la stessa Struttura ricettiva attraverso strade di viabilità ordinaria.
1) Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora presso la Struttura ricettiva sia necessario l’intervento di un idraulico per Xxxxxxxx che compromettano la prosecuzione dell’attività, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 200 euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.
Impianto idraulico
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
a. Allagamento nei locali della Struttura ricettiva provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di Tubature fisse dell’impianto idraulico della Struttura ricettiva stessa;
b. mancanza d’acqua nei locali provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di Tubature fisse dell’impianto idraulico della Struttura ricettiva;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali della Struttura ricettiva provocato da un’otturazione delle Tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico della Struttura ricettiva stessa.
Restano esclusi dalla Prestazione:
- i Sinistri dovuti a guasti di xxxxxxxxx e di Tubature mobili;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- l’interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle Tubature esterne della Struttura ricettiva;
- la tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna, otturazione delle Tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
Impianto di riscaldamento
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali della Struttura ricettiva;
b. Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento della Struttura ricettiva.
Restano esclusi dalla Prestazione i Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
2) Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora presso la Struttura ricettiva sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei suoi locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 200 Euro per
Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.
3) Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora presso la Struttura ricettiva sia necessario un fabbro per un intervento in emergenza, la Struttura organizzativa
provvederà al suo invio.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
- guasto, Furto (anche tentato) o Scasso della serratura dei locali della Struttura ricettiva che ne rendano impossibile l’accesso all’Assicurato;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali della Struttura ricettiva, in modo tale da non
garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale di consumo e ai pezzi di ricambio.
4) Invio di un sorvegliante in caso di emergenza
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito la Struttura ricettiva, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della Struttura ricettiva stessa.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza.
5) Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione
Qualora presso la Struttura ricettiva sia necessario un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, e altri parassiti), la Struttura organizzativa provvederà al reperimento del tecnico specializzato ed al suo invio.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera entro il Massimale di 300 Euro per Sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale di consumo.
Che cosa non è assicurato?
7.3 Esclusioni applicate a tutte le Prestazioni
Tutte le Prestazioni non sono erogate in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:
a) guerra, terremoti, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato e/o del Cliente;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio, bob, escursioni con slitta trainata da cani, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, tiro con armi, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, arrampicata libera (free climbing), rodei, canoa, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;
f) Malattie mentali e Malattie nervose, Malattie Preesistenti;
g) Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio;
h) Malattie e Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
i) l’espianto e/o il trapianto di organi;
j) quarantene;
k) coinvolgimento dell’Assicurato e/o del Cliente in qualsiasi atto illecito o criminoso;
l) virus da immunodeficienza umana (HIV), sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), Malattie
sessualmente trasmissibili e relative complicanze o Malattie connesse
m) Xxxxxxxx o Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche.
La copertura non opera inoltre in caso di:
• dimissioni volontarie del Cliente contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
• rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato e/o del Cliente nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura organizzativa;
• epidemie e/o pandemie dichiarate dalle autorità competenti, a solo titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.
•circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il Rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
7.4 Norme generali
a) Restano a carico dell’Assicurato e/o del Cliente eventuali eccedenze rispetto al Massimale indicato all’interno di ciascuna Prestazione.
b) La copertura è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per Annualità;
c) Qualora l’Assicurato e/o il Cliente non usufruiscano di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.
d) La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
e) Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato e/o il Cliente non abbiano preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro.
f) Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e a condizione che l’Assicurato e/o il Cliente, anche tramite persona da loro indicata, possano fornire alla Struttura organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato e/o il Cliente devono provvedere al rimborso della somma anticipata alla Struttura organizzativa entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovranno restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h) Il Cliente libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente copertura, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso.
i) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato e/o Cliente che godessero di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui l’Assicurato e/o Cliente attivassero altra impresa, le Prestazioni di assistenza previste dalla presente Polizza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato e/o al Cliente degli eventuali maggiori costi a loro addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la Prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge
Dove vale la copertura?
7.5 Validità territoriale
La copertura ha durata di un anno ed è operante per i Sinistri occorsi nel Territorio italiano.
La copertura è operante nell’arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del Cliente (check-in) e quello in cui lascia la Struttura ricettiva (check-out).
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata del Cliente presso la Struttura ricettiva, nel corso dell’anno di validità della Garanzia, è di 60 giorni.
Cosa fare in caso di Sinistro?
7.6 Come procedere in caso di Sinistro
Relativamente alle garanzie 7.1.3 “Assistenza alla persona” e 7.2. “Assistenza alla Struttura ricettiva”, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato e/o il Cliente, in caso di Sinistro, potranno telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al:
• Numero Verde 800 181515 oppure
• Numero: x00 000 0000000 (valido anche dall’estero)
oppure può scrivere a:
Mapfre Asistencia S.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx (XX)
• inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx oppure
• inviare un fax al numero: x00 000 0000000
In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui si necessita;
• cognome e nome;
• numero della Polizza;
• indirizzo del luogo in cui si trovano;
• il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato e/o il Cliente nel corso dell’assistenza.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato e/o al Cliente - e gli stessi saranno tenuti ad esibirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza.
In ogni caso, l’intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Relativamente alle garanzie di seguito indicate in caso di Sinistro il Cliente deve:
• Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti (par.7.1.1)
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, ovvero fare del proprio meglio per recuperare l’oggetto e minimizzare il danno;
b) denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria locale – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 24 ore dal fatto. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, come previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
• Rimborso spese per “servizi turistici” in caso di Infortunio o Malattia (par. 7.1.2.)
Il Cliente deve presentare la documentazione probatoria che certifichi la spesa sostenuta e la denuncia del Ricovero con l’indicazione delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, entro cinque giorni dal Ricovero o dal momento in cui il Cliente od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Le spese relative ai certificati medici sono a carico del Cliente.
Il Cliente o i suoi Familiari devono altresì acconsentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine si renda necessaria, compresa la presentazione della copia della cartella clinica.
Data ultimo aggiornamento: maggio 2020
Allegato 1: Modelli di denuncia Xxxxxxxx
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarlo al suo Intermediario assicurativo.
Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
Xxxxxx denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà Rottura lastre
Furto
Zurich Relax
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili • tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia) |
Modulistica
Allegare:
• verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
• in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
• fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
• foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
• foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del Fabbricato riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di indennità;
• foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni
attinenti allo smaltimento delle Merci;
• contratto di locazione (se l’assicurato è in affitto);
• eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
• indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
• eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
• eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
• eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
• eventuale documentazione attestante l’alterazione della catena del freddo;
• eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il Furto.
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Xxxxxx denuncia Sinistro Responsabilità Civile dell’esercizio dell’attività
Zurich Relax
Polizza numero:
Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
Descrizione
(telefono, email)
Indicare di seguito: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili • tipologia ed elenco dei danni • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio |
Modulistica
Allegare: del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del
• relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità con Xxxxxxxx);
indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato; • copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei
• eventuale richiesta danni; postumi o l’invalidità temporanea riportata in caso di lesioni
• documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
lettera d’incarico, commissione); • copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se
• eventuali atti giudiziari; pertinente con la dinamica del Sinistro);
• sopralluogo/Verbale autorità intervenute; • copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad
• copia denuncia alle Autorità; attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la
• copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del dinamica del Sinistro);
prezzo giornaliero della camera; • copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se
• documentazione attestante l’entità del danno, se disponibile; pertinente con la dinamica del Sinistro);
• copia di abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e • copia ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all’Assicurato carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro); e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata
• copia dell’attestazione di conformità alle disposizioni di legge (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
delle attrezzature, delle aree di gioco e degli impianti messi a • dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
Sinistro); • in caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro
• visura camerale alla data dell’evento; Responsabilità Civile:
• copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se • denuncia dell’Infortunio a INAIL e documentazione attestante pertinente con la dinamica del Sinistro); la regolarità del rapporto di lavoro;
• copia attestazione di proprietà dell’animale domestico e/o dei • diffide/Rivalse INAIL;
cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro); • documentazione inerente l’inquadramento del lavoratore
• eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria (busta paga ed indicazione della mansione svolta); manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato • documentazione inerente la formazione dell’infortunato e (come ad esempio: Xxxxxx autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza attestazione dell’espletamento dei relativi obblighi di legge Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL). (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore
• copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di nonché ricevuta di consegna DPI);
prevenzione e protezione se dipendente dell’Assicurato (se • piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti). pertinente con la dinamica del Sinistro); • libro Unico del Lavoro
• copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà
Consenso al trattamento dei dati
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero.
Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente
Data e luogo Firma (leggibile) dell’Assicurato
(quando non sia lo stesso Contraente)
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0372.CGA - xx. 00.0000