TITOLO VII
TITOLO VII
GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA
Art. 40 L’obbligo di tesseramento
1. E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. II Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. II Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.
3. II nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all’organo disciplinare competente per l’irrogazione di una delle sanzioni dall’art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 41
Gli allenatori professionisti
1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio.
Art. 42
Gli allenatori dilettanti
1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio.
2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
3. L’inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.
Art. 43
La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero
1. Le dimissioni o l’esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d’intesa conclusi tra la LND e l’associazione di categoria.
Art. 43bis
I collaboratori della gestione sportiva
1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti d’intesa con l’Associazione Direttori Sportivi e Segretari.
3. La L.N.D., d’intesa con l’X.XX.XX. e con il supporto del Settore Tecnico F.I.G.C., promuove ed organizza i corsi di abilitazione per l’esercizio di tale attività, avvalendosi della collaborazione dei Comitati Regionali, fissando i requisiti minimi per l’ammissione agli stessi, nonché le modalità di svolgimento.