CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CONVENZIONE PER LA FORNITURA MULTIBRAND DI LICENZE SW, SOTTOSCRIZIONI, RINNOVO DELLA MANUTENZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE
23 DICEMBRE 2000 N. 388
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 LOTTO 1 CIG 7802390FE6
TRA
E
TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano – Via Xxxxxxx Xxxxx n.1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d’Italia n.41, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10 = i.v., Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona del suo Procuratore e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti a seguito di procura per atto Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, Notaio in Roma, in data 26/03/2019 (n. rep. 11249 n. racc. 5445); (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che, per la fornitura in oggetto le Amministrazioni operano la scelta del software:
• all’esito della valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le diverse soluzioni disponibili, svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle relative linee guida AGID di riferimento applicabili;
• nel rispetto in ogni caso dei principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.
c) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
e) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
f) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
g) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione. Al fine di salvaguardare le imprese di minori dimensioni e in considerazione della complementarietà con gli altri strumenti Consip, ciascun Ordinativo di fornitura dovrà essere di importo uguale o superiore all’Importo Minimo Ordinabile (IMO), fissato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa;
h) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la “Fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi per le PA”, attraverso una procedura aperta avente ad oggetto la
Fornitura Multibrand di Licenze software, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione SW e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. . 28 del 06/03/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-44 del 04/03/2019;
i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla S2C S.p.A. ed avente n 01.000041378 per un importo di Euro 18.4000,000= (diciottomilaquattroicento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla S2C S.p.A. ed avente n 01.000041376 per un importo di Euro 460.000,00= (quattrocentosessantamila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;
iii) la garanzia rilasciata dalla dalla S2C S.p.A. ed avente n. 01.000041377 per un importo pari ad Euro 3.350,0= (tremilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il
Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relative appendici), l’Allegato “B”, (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Condizioni Generali), l’Allegato “D” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “E” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “F” chiarimenti resi in fase di gara, l’Allegato “G” Patto di integrità, l’Allegato “H” Nomina a responsabile del trattamento dei dati.
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
e) Data di Attivazione: data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la Convenzione
f) Data di Consegna: data di ricezione dell’e-mail contenente l’oggetto di fornitura;
g) Data Ordine: data di invio dell’Ordinativo di Fornitura, ossia la data che comparirà nell’omonimo campo del database degli ordinativi sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx per la Convenzione oggetto del Lotto 1;
h) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
i) Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a €
23.000.000,00 (euro ventitré milioni/00), IVA esclusa;
j) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
k) Licenza d’uso o Licenza: il diritto d’uso del Software Oracle oggetto della presente Convenzione;
l) Servizi Connessi: servizi di consegna e manutenzione per 12 mesi delle licenze software oggetto della fornitura, garanzia, contact center e reportistica, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico, che si intenderanno remunerati con il prezzo offerto per le licenze d’uso;
m) Prezzo unitario: il prezzo della Licenza d’uso, comprensivo dei relativi Servizi Connessi, calcolato applicando la percentuale di sconto di cui all’Offerta Economica del Fornitore al relativo prezzo presente nel listino Oracle in appendice al Capitolato Tecnico ed arrotondato alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza (esempio se la terza cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto; se la terza cifra è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso);
n) Xxxxxxx: elenco dei software in Licenza d’uso previsti in Convenzione con il relativo prezzo unitario, di cui all’apposita appendice al Capitolato Tecnico;
o) Xxxxxx lavorativi: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
p) Xxx lavorative: dalle 9:00 alle 18:00 di ogni giorno lavorativo.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Le parti si rappresentano che non trovano applicazione alla fornitura oggetto della presente Convenzione le previsioni di cui all’art. 16, commi 2, 3 e 5 delle Condizioni Generali.
4. Per patto espresso tra le Parti, in caso di discordanza fra quanto disposto nelle condizioni che regolano l’utilizzo dei prodotti oggetto della presente Convenzione, ed in particolare le Condizioni Oracle e relativi allegati, non allegate alla presente e quanto disposto dalla Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella presente Convenzione e nei relativi allegati.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Licenze d’Uso Oracle e dei Servizi Connessi (come sopra definiti), nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a:
• fornire le licenze d’uso Oracle di cui all’apposito listino allegato in appendice al Capitolato Tecnico;
• prestare Servizi Connessi alla fornitura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti
con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a €
23.000.000,00 (Euro ventitré milioni/00), IVA esclusa.
2. Le licenze d’uso Oracle, fermo restando che la proprietà dei software rimane in capo a Oracle, sono concesse all’Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l’Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla Data di accettazione; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell’ipotesi di detenzione da parte dell’Amministrazione stessa.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
4. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, e nei limiti massimi sopra stabiliti, l’Amministrazione Contraente può approvvigionarsi e, quindi, ordinare, per un importo totale uguale o superiore all’Importo Minimo Ordinabile (IMO), fissato a € 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa, licenze d’uso Oracle. I Servizi Connessi saranno ricompresi nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto le licenze d’uso.
5. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. La Consip S.p.A. potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n.
50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla Data di Accettazione.
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) garantire che le Licenze d’uso Software e i Servizi Connessi prestati ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
b) erogare i Servizi Connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati;
d) manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
e) garantire la presenza nel proprio organico del Responsabile Generale del Servizio, così come definito e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore garantisce che le Licenze ed i relativi Software oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi.
3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Software sono consegnati nell’ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.
5. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
ARTICOLO 7 CONSEGNA, ACCETTAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E LIVELLI DI SERVIZIO
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa e dovrà essere eseguita dal fornitore entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla Data Ordine. La consegna della fornitura si intenderà perfezionata al momento della ricezione della e-mail contenente l’oggetto di fornitura ovvero indicazione del sito internet dal quale scaricare il Software ed il codice Oracle (CSI) per usufruire della manutenzione Software. La data di ricezione della mail coincide pertanto con la Data di Consegna. L’invio della mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare entro e non oltre il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi, dall’invio dell’Ordinativo di Fornitura, la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo medesimo presso la Oracle. Il rispetto di tali termini potrà essere oggetto di verifica da parte di Consip in sede di verifiche ispettive.
4. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le prestazioni oggetto di ciascun contratto attuativo, ivi compresi i servizi connessi, e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se sia stata riscontrata positivamente la corrispondenza del software disponibile rispetto a quanto ordinato e scaricabile dal sito Oracle e vi sia, quindi, una conformità dei beni rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà
considerata quale “Data di accettazione” per la relativa prestazione contrattuale, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. L’Amministrazione provvederà a redigere un apposito documento da inviare via e-mail al Contact Center del Fornitore. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle prestazioni rese disponibili.
9. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
10. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto indicata nell’Offerta Economica, pari a 1,10% (unovirgoladieci per cento), relativamente al listino Oracle contenuto in appendice al Capitolato Tecnico, così come eventualmente revisionato ai sensi del successivo articolo 14. Il Fornitore assicura che i suddetti corrispettivi sono stati determinati senza alterazione alcuna della concorrenza da parte del produttore.
2. I Servizi Connessi si intendono remunerati con i corrispettivi che saranno erogati per la fornitura delle Licenze d’uso, così come risultanti dall’applicazione dello sconto offerto al listino Oracle allegato in appendice al Capitolato Tecnico. Pertanto, il prezzo unitario di ciascuna Licenza d’uso si intende comprensivo della manutenzione software per 12 mesi, pari al 22% del prezzo della licenza d’uso, e della prestazione degli altri Servizi Connessi.
Importo Ordinativo di Fornitura (€) | Ulteriore sconto |
180.000<Valore ≤ 600.000,00 | 11,54% |
Valore > 600.000,00 | 14% (non cumulabile con lo sconto di cui sopra) |
3. Per Ordinativi di Fornitura con importi ricompresi nei range riportati nella tabella che segue le Amministrazioni avranno diritto ad un ulteriore corrispondente sconto:
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9
delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
Istituto | Conto corrente | IBAN |
Intesa Sanpaolo SpA | 100000124206 | XX00X0000000000000000000000 |
Unione di Banche Italiane s.c.p.a | 000000032726 | XX00X0000000000000000000000 |
Unione di Banche Italiane s.c.p.a | 000000014000 | XX00X0000000000000000000000 |
Intesa Sanpaolo SpA (ex CASSA RISP.DI VENEZIA) | 100000019995 | XX00X000000000000000 0000000 |
Unicredit SpA | 000003050681 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000007764065 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit SpA | 000005256355 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit SpA | 000005504328 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit SpA | 000500009559 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit SpA | 000004646489 | XX00X0000000000000000000000 |
Intesa Sanpaolo SpA | 100000019462 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000006032857 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000006032950 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000003507020 | XX00X0000000000000000000000 |
Banca Monte Paschi Siena SpA | 000004630563 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000001911184 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000009172439 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000009172532 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000003690065 | XX00X0000000000000000000000 |
Intesa Sanpaolo SpA | 100000512412 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000006272808 | XX00X0000000000000000000000 |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx SpA | 000001468917 | XX00X0000000000000000000000 |
Unicredit SpA | 000500028677 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556633 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556688 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556606 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556562 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556759 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000009556704 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000086444007 | XX00X0000000000000000000000 |
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:
Poste Italiane | 000014157275 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000013187133 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000012162293 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000012725453 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000000381004 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000012432548 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000015633837 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000012820940 | XX00X0000000000000000000000 |
Poste Italiane | 000089119630 | XX00X0000000000000000000000 |
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 6, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
8. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 6, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni,
decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 6 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura di cui al precedente comma 4, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 6.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,001%..
15.
ARTICOLO 9 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine perentorio di 15 (quindici) giorni previsto al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico per la consegna delle licenze d’uso oggetto della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione,
al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale di cui al presente comma non sarà applicata in costanza del termine di cui al successivo comma 3.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione delle Licenze d’uso oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, ovvero in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Xxxxxx S.p.A., il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Contact Center che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore lavorative, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 1.000,00=(mille/00) per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi al Contact Center di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 500,00=(cinquecento/00) per ogni mancanza riscontrata, secondo la formula indicata rispetto agli indicatori di qualità 1.3 e 1.4 di cui alla relativa appendice al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il
Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
6. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo del contratto attuativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno;
7. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina allegato alla Convenzione, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo del contratto attuativo per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
8. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
9. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 10 GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/12/2019 dalla S2C S.p.A. avente n. 01.000041378 di importo pari ad Euro 18.400,00 = (diciottomilaquattrocento/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12
delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 02/12/2019 dalla S2C S.p.A. avente n. 01.000041376 di importo pari ad Euro 460.000,00= (quattrocentosessanta/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ovvero in alternativa documentazione comprovante l’avvenuta restituzione del rimborso della ritenuta di legge di cui all’articolo 9, comma 9 delle Condizioni Generali, emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E’ onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale
importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip
S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.A. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. In ogni caso lo svincolo progressivo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra. Ai fini dello svincolo finale, trovano applicazione le modalità di cui al comma precedente. Resta fermo che, ai fini dello svincolo definitivo, il Fornitore dovrà altresì aver corrisposto alla Consip S.p.a. quanto dovuto a titolo di “Commissione a carico del Fornitore”; Consip S.p.a. rilascerà al Fornitore a tal fine apposita attestazione da inoltrare al Garante. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. in data 02/12/2019 e avente n. 01.00041377 pari ad un importo di Euro 3.350,00. .
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
• la mancata operatività del Contact Center che si protragga oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi;
• la verifica di conformità della fornitura, successiva alla prima, con esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 7.
2. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 13 RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile Generale del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 14 REVISIONE LISTINO
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla revisione del listino di riferimento in termini di introduzione di Licenza/e e/o di una o più fasce di sconto, ulteriori rispetto a quelle di cui alla tabella al precedente articolo 8, comma 3, in funzione dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura.
Nell’ipotesi di inserimento di una nuova Licenza, tale informazione deve essere fornita a Consip con le seguenti modalità:
a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione: i) della/e Licenza/e introdotta/e rispetto al Listino e del relativo prezzo con evidenza dell’ambito di appartenenza della Licenza stessa in modo da consentire che il prezzo della licenza rispetti i livelli di scontistica del listino posto a base d’asta della gara;
nonché
b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione: i) della/e Licenza/e
introdotta/e rispetto al Listino, del/i relativo/i prezzo/i con evidenza che al prezzo è applicato lo sconto offerto in fase di gara (o condizioni di miglior favore).
Con riferimento all’introduzione di una nuova Licenza, Consip si riserva la facoltà di richiedere ogni più idonea documentazione della Licenza medesima.
Nell’ipotesi di inserimento di un’ulteriore fascia di sconto rispetto a quelle di cui alla tabella al precedente articolo 8, comma 3, in funzione dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, tale informazione deve essere fornita a Consip mediante una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate revisioni, con cadenza almeno trimestrale, che verrà valutata dalla Consip S.p.A. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa revisione.
3. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire e/o sostituire
una determinata Licenza solo ed esclusivamente in caso di “fuori produzione della Licenza medesima” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” del legale rappresentante del produttore, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con eventuale indicazione della Licenza sostitutiva e con evidenza dell’ambito di appartenenza della Licenza stessa in modo da consentire che il prezzo della licenza rispetti i livelli di scontistica del listino posto a base d’asta della gara (ovvero condizioni di prezzo migliori), nonché
b) dichiarazione in originale resa dal legale rappresentante del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca che alla nuova Licenza è applicato lo sconto offerto in gara (ovvero condizioni di miglior favore)
4. Solo all’esito della verifica di cui al precedente comma 3 Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- eliminare dal listino della Convenzione medesima la Licenza “fuori produzione”, ovvero
- sostituire la Licenza “fuori produzione” con quella indicata dal Fornitore ove quest’ultima sia ritenuta del tutto analoga o migliorativa a quanto sostituito e applicando sul prezzo calcolato per la presente Convenzione la percentuale di sconto offerta dal Fornitore (ovvero condizioni di miglior favore).
5. Nel corso di durata della Convenzione il Fornitore, con cadenza almeno trimestrale, può comunicare la modifica dei prezzi delle Licenze già contenute nel listino oggetto della Convenzione. Tale informazione deve essere fornita a Consip con le seguenti modalità:
a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione della variazione dei prezzi delle Licenze e relativa motivazione
nonché
b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione che su tali prezzi viene applicato lo sconto offerto (ovvero condizioni di miglior favore).
6. All’esito di tale determinazione in ordine al nuovo prezzo:
a) qualora la modifica del prezzo sia migliorativa per l’Amministrazione, Consip procederà all’accettazione del prezzo modificato e all’aggiornamento del listino;
b) qualora la modifica del prezzo sia peggiorativa per l’Amministrazione, Consip
S.p.A. potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
- accettare il prezzo modificato ed aggiornare il listino, previa adeguata verifica delle motivazioni fornite dal produttore al punto a) di cui al precedente comma 5;
- eliminare dall’oggetto della Convenzione la/e Licenza/e che hanno subito l’incremento del prezzo.
ARTICOLO 15 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 9 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “E” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
9 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui
all’Allegato “E” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “E”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 38 O 03069 03240 100000005558 Intesa San Paolo.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell’eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata
A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 05/02/2020
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste Italiane UE Qualified certified CA Validità: 19/06/2018 al, 18/06/2021 | C.F.: MTRMSM70P29F839Q Certificatore: TI Trust Technologies CA Validità: dal 23/11/2017 al 22/11/2020 Firma digitale: n.444343 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, accettazione, verifica di conformità e livelli di servizio); Articolo 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Garanzia); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 14 (Revisione listino); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 05/02/2020
IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
C.F.: MTRMSM70P29F839Q Certificatore: TI Trust Technologies CA Validità: dal 23/11/2017 al 22/11/2020 Firma digitale: n.444343 |