VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
* * C O P I A * *
COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 41 / 2021Del09-09-2021 | |
Oggetto: | |
CONCESSIONE PROVVISORIA DEL DIRITTO DI SUPERIFICE A FAVORE DI ERG WIND 4 S.R.L. DEI TERRENI COMUNALI CENSITI AL NCT FOGLIO 11 PARTICELLA 269 SUL QUALE INSISTONO GLI IMPIANTI DEL PARCO EOLICO. APPROVAZIONE. | |
L’anno duemilaventuno addì 09 del mese di Settembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Signori: | |
Consiglieri | |
XXXX XXXXXX' | Presente |
XXXXX XXXX | Presente |
CANNAS XXXXXX | Xxxxxxx |
XXXXXXXX XXXXXXX | Presente |
CUSSEDDU XXXXXXX | Presente |
XXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxx |
FINA' VALERIA | Presente |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | Presente |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | Presente |
XXXXXXX XXXX XXXXX | Xxxxxxxx |
XXXXX XXXXXX XXXXXX | Presente |
TOTALE Presenti: 9 Assenti: 2 | |
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. XXXX XXXXXX' Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa XXXXXX XXXXX la seduta è pubblica Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato. |
In prosecuzione di seduta il Sindaco XXXX Xxxxxx relaziona sulla proposta all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
- con atto della Giunta Comunale n. 118 del 10.09.1998, esecutivo ai sensi di legge, l’amministrazione comunale ha deliberato di dare corso alla collaborazione con la Soc. WIND ENERGY SISTEM TARANTO (WEST) del gruppo Ansaldo, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel territorio di questo Comune;
- con nota del 23.04.1999, la società WEST comunica di aver autorizzato la Soc. I.V.P.C. 4 (Italian Vento Power Corporation) a presentare a proprio nome elaborati tecnici ed atti amministrativi per la realizzazione dell’impianto eolico anzidetto;
- con successiva nota in data 27.04.1999 la Soc. I.V.P.C. 4 (Italian Vento Power Corporation) comunica la volontà di proseguire nell’iniziativa stipulando direttamente la convenzione definitiva con il Comune di Bortigiadas, al fine di dare corso all’investimento;
- la realizzazione ed utilizzazione di una centrale elettrica da fonte rinnovabile eolica è considerata di pubblico interesse e pubblica utilità ai sensi dell’art. 1, comma 4° della legge 09.01.1991 n. 10, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;
- nel mese di dicembre dell’anno 1996 sono state sottoscritte tra la soc. WEST e l’ENEL S.p.A. le convenzioni preliminari per quanto sopra detto;
- con deliberazione del Consiglio comunale con atto n. 13 del 25.05.1999 sono state approvate le condizioni per la realizzazione dell’intervento ed il relativo schema di convenzione
- la concessione edilizia relativa alle opere di cui in argomento è stata in data 15/10/1999 col n. 10/1999, previa acquisizione dei pareri degli enti terzi preposti alle verifiche al tempo del rilascio (anno 1999) e successivamente, su richiesta della Soc. IVPC 4, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 04/2000 in data 29.03.2000, relativa a “variante alla concessione edilizia n. 10/1999”;
DATO ATTO che
- la Convenzione di concessione che le opere di costruzione della centrale eolica sarebbero state eseguite dopo il rilascio della relativa Concessione Edilizia, nei modi di legge;
- la convenzione regolante la concessione per la realizzazione di una centrale eolica in Bortigiadas è stata stipulata in data 13 luglio 1999, con atto Rep. N. 33/1999.
DATO ATTO che in data 02.10.2020 è venuto a scadenza la Convenzione di cui sopra;
VISTO l’art. 8 della Convenzione che dispone “Alla scadenza della convenzione l’Amministrazione comunale rientrerà in possesso degli immobili, nonché degli impianti realizzati che non siano suscettibili di rimozione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo, ragione o causa, in ogni caso fatta salva la proroga della presente convenzione per la medesima durata di eventuale proroga che l’Enel dovesse riconoscere a I.V.C.P. 4 srl alla scadenza del periodo principale”;
CONSIDERATO che
- con Determinazione n. 3084 del 29.05.2018 del direttore del Servizio affari legali, controllo enti e usi civici dell’Agenzia Regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea), sono stati accertati gli immobili sui quali ricade il diritto di uso civico del Comune di Bortigiadas;
- tra le particelle interessate dal gravame di uso civico, secondo quanto stabilito nella precedente Determinazione, ricadono i mappali n. 269 (ex 36, soppresso in data 03/11/2008 a seguito di frazionamento) – 272 - 273, sul quale insistono gli impianti della centrale eolica;
RICHIAMATA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione Sarda" e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 recante la disciplina dei Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche, che al comma 2 dispone “2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora la destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati.”;
RICHIAMATA
- la DGR n. 21/6 del 05.06.2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i..” – Direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici;
- la DGR n. 25/11 del 23.5.2017 con la quale si approvano indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici
- la L.R. 27 giugno 2017 “Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia”;
- la DGR n. 48/30 del 17.10.2017 con la quale si approvano indirizzi di carattere interpretativo e applicativo in materia di usi civici
- L. 20 novembre 2017, n. 168 Norme in materia di domini collettivi
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 31 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale degli Usi Civici del Comune di Bortigiadas ai sensi della L.R. n. 12/1994 e trasmesso al competente assessorato regionale per l’acquisizione del parere di cui all’art. 12 della citata legge;
CONSIDERATO che l’approvazione del piano di valorizzazione con Decreto del Presidente della Regione è indispensabile per poter autorizzare il mutamento di destinazione di cui all’art. 17 della L.R. n. 12/1994 e s.m.i., fatta eccezione per il caso di mutamento di destinazione relativo a terre civiche da destinarsi a finalità pubbliche di recupero ambientale e di forestazione;
RITENUTO che una definizione della gestione del parco eolico, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di usi civici, non può prescindere dall’approvazione del predetto Piano di valorizzazione e recupero;
DATO ATTO che l’assenza del Piano di cui sopra non ha consentito all’amministrazione comunale di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 8, sebbene la soc. ERG WIND 4 S.R.L. abbia assicurato la continuità della gestione degli impianti e garantito i corrispettivi stabiliti nell’accordo convenzionale sottoscritto; RILEVATO che l’iter amministrativo per il perfezionamento del Piano di valorizzazione e recupero, come definito nel punto 4.3 dell’allegato al decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del 31 luglio 2013, n.953/DecA/53 avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 05.06.2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e s.m.i..” – Direttive operative per l’azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici.” al punto 4.3 prevede fasi procedurali i cui tempi di conclusione potrebbero non essere a breve termine;
VALUTATO che, nelle more di conclusione dell’iter procedurale per l’approvazione del predetto Piano debba essere assicurata una gestione degli impianti, e successivamente definire l’applicabilità delle condizioni contenute all’art. 8 della Convenzione rep. n. 33/1999 nei rapporti tra l’amministrazione comunale e il soggetto gestore;
RITENUTO pertanto, nell’adeguato contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, di approvare una concessione temporanea dei terreni sui quali insistono gli impianti del parco eolico e censiti al Catasto Terreni al foglio 11 particella 269, limitata al tempo necessario per il completamento dell’iter procedurale di cui al punto precedente;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 (1). Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
RICHIAMATO l'art. 1della legge n. 239 del 2004, e nello specifico:
- il comma 4, lett. f) che recita “Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- il successivo comma 5 a mente del quale “Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i
soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
- il comma 6 “Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
RICHIAMATO il D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed in particolare l’Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative” che Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente (3); b) le «misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione (4); c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004; f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; 27 g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale; h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. 3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.”;
RICHIAMATE
- la DGR del 1 giugno 2011, n. 27/16 recante “Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010”;
- la DGR n. 45/40 del 2.8.2016 avente ad oggetto “Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna 2015-2030 “Verso un’economia condivisa dell’Energia”. Approvazione definitiva”;
- la DGR n. 3/25 DEL 23.01.2018 - Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011”;
VISTA la Legge n. 145/2018 art. 1, comma 953 “Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori
del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.”;
ACCERTATA la disponibilità della soc. ERG WIND ad una revisione delle condizioni economiche della convenzione rep. n. 33/1999 e nello specifico alla corresponsione dell’importo pari al 3% del valore della produzione, ai sensi dell’art. 1, comma 953 della L. n. 145/2018, oltre al canone patrimoniale secondo le tariffe approvate con Deliberazione di G.C. n. 35 del 34.05.2021 e il corrispettivo per l’occupazione dei terreni comunali con componenti della centrale eolica, nella misura stabilita dalla Convenzione medesima di euro 1.500,00, oltre rivalutazione, per ciascuno dei 2 (due) aerogeneratori installati su terreni comunali a far data dal sottoscrizione della convenzione e sino alla scadenza , nonché a riconoscere il differenziale sulle somme corrisposte dal 02.10.2021 alla data di stipulazione della convenzione;
RITENUTO pertanto di procedere a stipulare apposita Convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione della G.C. e fornire indirizzo ai competenti uffici comunali per l’adozione delle misure conseguenti e nello specifico:
- avvio iter procedurale per l’adozione del Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche ex art. 8 della L.R. 14 marzo 1994, n. 12;
- stipulazione della Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Tutto ciò premesso
PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto Consiglieri Comunali presenti n. 9
Con n. 9 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 0 voti astenuti
DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. DI APPROVARE la concessione provvisoria degli impianti del parco eolico e relativo diritto di superficie dei terreni sui quali insistono gli impianti censiti al catasto terreni Foglio 11 mappale 269 a favore della soc. ERG WIND 4 S.R.L., con sede in Xxxxxx, Xxx Xx Xxxxxx x. 0, iscritta al Registro delle Imprese di Genova con codice fiscale e numero di iscrizione 02269650640 ed al n° GE-477792 del R.E.A. per la durata di mesi dodici necessari all’approvazione e conclusione dell’iter procedurale del Piano di recupero e valorizzazione dei terrenti gravati da usi civici, ai sensi dell’art. ex art. 8 della L.R. 14 marzo 1994, n. 12, comunque prorogabili per il tempo strettamente necessario al perfezionamento alla definizione del nuovo rapporto negoziale;
3. DI DARE ATTO che ERG WIND corrisponde all’ente l’importo del 3% del valore della produzione, ai sensi dell’art. 1, comma 953 della L. n. 145/2018, oltre al canone patrimoniale secondo le tariffe approvate con Deliberazione di G.C. n. 35 del 34.05.2021 e il corrispettivo per l’occupazione dei terreni comunali con componenti della centrale eolica, nella misura stabilita dalla Convenzione medesima di euro 1.500,00, oltre rivalutazione, per ciascuno dei 2 (due) aerogeneratori installati su terreni comunali a far data dal sottoscrizione della convenzione e sino alla scadenza , nonché a riconoscere il differenziale sulle somme corrisposte dal 02.10.2021 alla data di stipulazione della convenzione;
4. DI DEMNADARE alla Giunta Comunale l’approvazione dello schema di convenzione per la successiva stipulazione;
4. DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali per
- avvio iter procedurale per l’adozione del Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche ex art. 8
della L.R. 14 marzo 1994, n. 12;
- stipulazione della Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Infine, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione separata e resa con esito favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx XXXX XXXXXX' X.xx XXXXXX XXXXX |
PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO X.xx XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX REGOLARITA’ TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FAVOREVOLE X.xx XXXXXXX XXXXXXXXX |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune. IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Li, 16/09/2021 X.xx XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' [ ] Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000) [ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000) IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Li, 16/09/2021 X.xx XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX |
Per copia conforme all'originale IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Li, 16/09/2021 X.xx XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX |