CONTRATTO TIPO
CONTRATTO TIPO
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, tra le sottoscritte parti:
- La Risarcimenti Italia SRL, con sede in Baiano (AV) alla Via Xxxxxx Xxxxx n.155, in persona del legale rapp.te p.t., di seguito denominata “franchisor”, da una parte;
- La società , con sede in , di seguito denominata “franchisee”, dall'altra parte;
premesso
a) che il franchisor è una società che offre servizi di consulenza ed assistenza legale, in particolare nel settore del risarcimento dei danni subiti in seguito a sinistri stradali e navali, infortuni sul lavoro, vacanza rovinata e colpa medica professionale;
b) che nello svolgimento dell'attività di cui sopra il franchisor ha sviluppato un patrimonio di nozioni, di informazioni e di importanti conoscenze pratiche nel settore delle pratiche legali di risarcimento del danno, in particolare nel settore dell’infortunistica stradale e navale, infortuni sul lavoro, colpa medica e danno da vacanza rovinata (di seguito collettivamente indicati come “know-how”);
c) che il franchisor è titolare del marchio d'impresa Italia Risarcimenti, destinato a contraddistinguere gli esercizi degli affiliati (nel seguito indicato come “marchio”);
d) che il franchisee, al fine di poter avviare la propria attività, ha chiesto di potersi avvalere del knowhow, della consulenza e della assistenza tecnica e commerciale del franchisor per l'organizzazione e
la gestione dell'esercizio, nonché di poter far uso del marchio Italia Risarcimenti;
e) che il franchisor intende allargare la propria rete di offerta di servizi mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta del franchisee alle condizioni precisate nel presente atto;
f) che il franchisee dispone di un'area sita in , avente la seguente destinazione
Tutto ciò premesso, le parti liberamente stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. La premessa è parte integrante del contratto e fa stato tra le parti;
1.2. Il franchisor concede al franchisee, che accetta, il diritto di utilizzare il proprio marchio e Know-how per offrire i servizi di assistenza legale alla clientela, e si impegna altresì a fornirgli una serie di servizi volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio.
1.3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono concesse “intuitu personae”, non sono trasferibili o cedibili a terzi e sono conferite esclusivamente per la conduzione del singolo esercizio.
1.4. Il franchisee si asterrà dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio ed è obbligato a gestire il singolo esercizio in proprio per tutta la durata contrattuale.
1.5. Il franchisor dovrà garantire, per tutta la durata del presente contratto, al franchisee l’esclusiva territoriale e di servizi sia in relazione ad altri affiliati sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dallo stesso franchisor, il quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di modificare, in qualsiasi momento, marchio, impianti e fornitori.
1.6. Il franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del franchisor che della clientela, dei propri dipendenti e dei terzi. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e, pertanto, il franchisee non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del franchisor.
1.7. Il franchisee è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la propria qualità di impresa commerciale indipendente da quella del franchisor; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete di franchising, derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme
dell'esercizio.
Art. 2 - Servizi per l'avvio dell'esercizio
2.1. Allo scopo di consentire al franchisee di superare le difficoltà iniziali connesse all'applicazione della impostazione commerciale, il franchisor gli fornirà i seguenti servizi:
a) assistenza nella progettazione del lay out dell'esercizio, con particolare riferimento all’installazione e al montaggio degli impianti necessari;
b) studio del potenziale dell'esercizio e analisi della concorrenza;
c) definizione degli assortimenti e studio di un piano di lancio promozionale;
d) formazione professionale del franchisee e dei suoi collaboratori preposti alla conduzione dell'esercizio per un periodo concordato;
e) assistenza diretta presso l'esercizio con propri collaboratori per un periodo concordato;
f) assistenza e consulenza nella fase di richiesta delle autorizzazioni e concessioni Amministrative;
Art. 3 - Servizi continuativi
3.1. Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor assisterà il franchisee nella soluzione dei problemi connessi alla gestione del servizio.
Tale assistenza si concreterà in particolare:
a) consulenza tecnica con proprio personale specializzato presso la sede;
b) aggiornamento professionale del franchisee per quanto attiene alle tecniche e agli sviluppi operativi che il franchisor dovesse mettere a punto di volta in volta;
c) controlli diretti ed indiretti sull'attività dell'esercizio al fine di segnalare tempestivamente al franchisee eventuali irregolarità riscontrate per gli opportuni interventi del caso;
d) consulenza per la soluzione di problemi di natura fiscale, legale ed amministrativa collegati alla conduzione dell'esercizio;
Articolo 4 - Tipologia di franchising
Il franchisor fornirà tutti i materiali, il software ed il know-how necessari all’attività che saranno meglio specificati in un apposito allegato che formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il franchisor, inoltre, si impegnerà a concedere al franchisee l’esclusiva di zona e di servizi. La zona per la quale si concede l’esclusiva è la seguente:
Art. 5 - Compensi e pagamenti delle forniture
Il canone di locazione mensile che il franchisee dovrà corrispondere al franchisor per tutta la durata del contratto di franchising è pari ad € , che saranno corrisposti
, entro . Il suddetto canone verrà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Il costo iniziale di affiliazione è pari ad €. , che vengono corrisposti
Il franchisee dovrà corrispondere un ulteriore canone di €. per il godimento del diritto di esclusiva territoriale, che verrà corrisposto
In nessun caso, anche di contestazione relativa a pretesi inadempimenti del franchisor e/o a vizi dei prodotti, il franchisee potrà rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.
Art. 6 – Fideiussione
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il franchisee consegnerà al franchisor, a pena dell'inefficacia del contratto, una fidejussione irrevocabile di Euro , rilasciata da
. Tale fidejussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto.
Tale fidejussione consentirà al franchisor l'immediato pagamento, a sua semplice richiesta scritta e senza preventiva escussione del franchisee, di tutti gli importi, per sorte capitale ed interessi, non pagati dal
franchisee.
Art. 7 - Uso e tutela del marchio
Il franchisee si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna dell'esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, nel materiale pubblicitario, etc., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'allegato .
Il franchisee, ferma restando la facoltà di utilizzare anche i propri segni distintivi, s'impegna a fare installare l'insegna che riproduce il marchio del franchisor, che sarà fornita in comodato gratuito dal franchisor, apponendola sul fronte dell'esercizio secondo il progetto concordato fra le parti.
Al fine di consentire al franchisor di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, il franchisee sottoporrà all'autorizzazione del franchisor, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da esso eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dal franchisor, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che il franchisor ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.
Il franchisee dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio nel proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso.
Al momento della risoluzione o del recesso del presente contratto il franchisee cesserà immediatamente di far uso del marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del franchisor, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato del franchisor, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto, e distruggerà ogni materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante il predetto marchio.
In caso di ingiustificato ritardo del franchisee nel rimuovere l'insegna il franchisor è autorizzato, rimossa sin d'ora ogni contraria eccezione, a provvedervi direttamente, addebitando le relative spese al franchisee.
Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto.
Il franchisee si impegna a segnalare prontamente al franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.
Art. 8 - Obblighi particolari del franchisee
Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il franchisee si impegna a: mantenere l'esercizio ad un adeguato livello di decoro;
praticare i prezzi dei servizi offerti come indicati dal franchisor;
non divulgare od utilizzare per profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, i materiali ed il know-how tecnico ed amministrativo fornito dal franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di franchisee, avendo cura di far rispettare tali impegni a tutti i suoi dipendenti e collaboratori; tenere informato il franchisor di qualsiasi miglioramento e perfezionamento che dovesse sviluppare in pendenza del presente contratto e consentire al franchisor il diritto di farne uso liberamente;
permettere a rappresentanti e/o dipendenti del franchisor di accedere in tutti i locali dell'esercizio così da mettere in grado il franchisor di verificare l'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto.
Art. 9 – Durata
Il presente contratto è a tempo determinato per la durata _ con decorrenza Non è ammesso il recesso anticipato.
Il contratto si rinnova di eguale periodo qualora nessuna delle parti comunichi all’altra parte mediante lettera raccomandata A.R. ovvero PEC, da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, la propria volontà di non volere rinnovare il contratto.
Art. 10 – Risoluzione
Il franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456
c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC, con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
- nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi qui previsti;
- nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del franchisee ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario;
- nel caso di assoggettamento del franchisee a fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui l’attività del franchisee venga a cessare;
- nel caso in cui il comportamento del franchisee o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome del franchisor;
- nel caso di non osservanza di qualsiasi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del presente contratto
- nel caso di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative relative all’attività.
Nel caso in cui il franchisee non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il presente contratto sarà risolto di diritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti.
Nel caso il franchisee sia costituito in forma societaria, ogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale potrà costituire, in difetto di previo consenso del Franchisor, causa di risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, al verificarsi di tali eventi è fatto obbligo al franchisee di darne, entro 15 giorni, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC al franchisor che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, comunicherà al franchisee, con le stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto.
Per qualsiasi causa il presente contratto venga a cessare, il franchisee deve immediatamente provvedere a:
a) Restituire a proprie spese al franchisor tutti i beni di qualsiasi natura che le siano stati affidati a titolo diverso dall'acquisizione in proprietà;
b) Rimuovere a proprie spese dal punto vendita l'arredamento, le insegne ed ogni altro segno identificativo dell'appartenenza alla rete di franchising. Per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi di cui al paragrafo precedente, il franchisee corrisponderà, a titolo di penale, al franchisor una somma pari ad €.
fatto salvo il diritto dello stesso franchisor al risarcimento dei danni. La cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto non dà diritto ad indennità o altri compensi di qualsiasi genere e natura a favore del franchisee. Tuttavia, il franchisor si riserva di fare un'offerta di buona fede per l'acquisto dei materiali impiegati per l'allestimento del punto di vendita, ove suscettibili di reimpiego.
Il franchisee dovrà comunque continuare ad onorare le rate relative ai vari contratti in corso sollevando il franchisor da ogni responsabilità a riguardo.
Art. 11 - Disposizioni finali
Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero PEC da indirizzarsi ai seguenti recapiti:
Franchisor:
Franchisee:
Art. 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al foro di Avellino
Art. 13 - Registrazione - Oneri fiscali
Gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del franchisor.
Letto, confermato e sottoscritto
IL FRANCHISOR IL FRANCHISEE