Contratto di Assicurazione Tutela legale.
Tutela Aziende e Attività professionali
Contratto di Assicurazione Tutela legale.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 07.2020
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 07.2020
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Polizza Tutela Legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Tutela aziende e attività professionali
Rappresentanza Generale per l’Italia
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura l’assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e/o penale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’assicurato nell’ambito dell’attività di impresa (ditte individuali ed imprese familiari, società di persone, società di capitali, studi professionali) o nell’ambito dell’attività di libera professione da lui svolta.
Che cosa è assicurato?
Spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale sostenute:
• nell’ambito di ditte individuali ed imprese familiari: dal titolare, dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro, familiari del titolare che collaborano nell’impresa;
• nell’ambito di società di persone: dai soci, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari del titolare che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
• nell’ambito di società di capitali: dal legale
rappresentante, amministratori, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge, altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della impresa oppure imputa loro le attività da essa svolte;
• nell’ambito di studi professionali e attività di
libera professione.
E’ possibile scegliere tra le seguenti garanzie:
Procedimenti penali: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall’assicurato qualora sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per casi particolari di delitto doloso;
Procedimenti civili e penali: oltre a quanto indicato al precedente punto, copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall’assicurato in ambito civile per:
• danni extracontrattuali subiti a causa di fatto illecito di terzi;
• richieste di risarcimento per danni
extracontrattuali avanzate da terzi;
• controversie con i fornitori;
• controversie relative a locazione, proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili ove viene svolta l’attività;
• controversie relative a contratti individuali di
lavoro con dipendenti e collaboratori.
• Opposizione alle sanzioni amministrative: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall’assicurato in caso di opposizione alle sanzioni amministrative e nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa degli enti).
Amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall’assicurato nelle ipotesi in cui amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti, per fatti o atti connessi all’espletamento delle loro specifiche mansioni:
• subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto
illecito di terzi;
• debbano sostenere richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi;
• siano sottoposti a procedimento penale per
delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso.
Circolazione stradale: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall ‘assicurato in caso di eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo.
Ritiro patente: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall’assicurato qualora sia coinvolto in un incidente stradale che abbia provocato a terzi morte o lesioni personali.
Consulenza telefonica: sempre garantita, ad integrazione delle garanzie sopra indicate, nell’ambito delle stesse materie.
Vertenze con i clienti in Italia e in UE (opzionale, solo in abbinamento con garanzia procedimenti civili e penali).
Vertenze contrattuali con i clienti per il solo intervento stragiudiziale (opzionale, solo in abbinamento con garanzia Procedimenti civili e penali).
Patente a punti (opzionale, solo in abbinamento alle garanzie Circolazione stradale o Ritiro Patente).
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.
Che cosa non è assicurato?
I soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro o i collaboratori non regolarmente inquadrati a norma di legge;
I soci nelle società di capitali;
Le spese relative a procedimenti penali per delitto doloso ad eccezione dei casi di assoluzione e proscioglimento con sentenza definitiva o decreto di archiviazione;
I casi di patteggiamento;
Le controversie relative alla vita privata e familiare.
Ci sono limiti di copertura?
Xxxxx subiti per disastro ecologico, atomico e radioattivo;
Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore con eccezione di quanto disposto dalle garanzie che riguardano la circolazione;
Controversie concernenti la materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto dalla garanzia procedimenti civili e penali.
Dove vale la copertura?
In caso di procedimenti penali e civili l’assicurazione vale in tutti gli stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
Relativamente alle garanzie “circolazione stradale e ritiro della patente”, l’assicurazione vale in tutti gli stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all’intermediario assicurativo i cambiamenti che possono comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio: modifica della sede aziendale, modifica della professione svolta dalla persona assicurata, modifica dell’attività aziendale, etc.).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
• Il contraente e, se persona diversa, l’assicurato devono comunicare tempestivamente a Zurich o all’intermediario
assicurativo l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo.
Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta del contraente, può essere frazionato in rate:
- semestrali, con una maggiorazione di premio del 4%
- quadrimestrali, con una maggiorazione di premio del 5%
- trimestrale, con una maggiorazione di premio del 6%.
Il premio, che comprende anche le imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge.
Nel caso di contratto di assicurazione con durata inferiore all’anno solare, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.
Il contratto può prevedere che il premio sia collegato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa ha durata solitamente annuale e comincia dal giorno e l’ora indicati nella polizza se il premio è stato pagato, oppure dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto.
In alternativa è possibile stipulare la polizza con durata poliennale.
Relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.
La copertura finisce alla data indicata in polizza.
Il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo, quindi, in mancanza di disdetta, inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
In caso di mancato pagamento del premio e trascorsi 30 giorni dall’inizio della copertura, Zurich sospenderà la copertura assicurativa sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta deve essere comunicata a Zurich o all’ intermediario assicurativo con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, con preavviso di 60 giorni comunicandolo mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo. Il recesso non prevede oneri aggiuntivi e avrà efficacia al termine dell’anno assicurativo. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Zurich potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Tutela Legale Aziende e Attività Professionali
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: luglio 2020
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2019, il patrimonio netto è pari a 2.562 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.554 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 132% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.944 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 817 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.562 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.453 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato del DIP, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza sono comprese le spese:
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
• per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte.
Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia
assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di euro 10.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO | |
Non sono previste opzioni con riduzione di premio. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Vertenze contrattuali con i clienti – Italia | Acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Procedimenti civili e penali. Sono garantite le spese di assistenza legale per le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti, entro il limite massimo di denunce indicato in polizza. Tale limite non potrà superare il numero di quattro per anno assicurativo. La garanzia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. |
Vertenze contrattuali con i clienti - Europa | Acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Procedimenti civili e penali ed alla garanzia aggiuntiva “Vertenze contrattuali con i clienti”. La garanzia prevista al precedente punto è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate in un Paese dell’UE ed inoltre nel Liechtenstein, principato di Monaco e Svizzera. |
Vertenze contrattuali con i clienti per il solo intervento stragiudiziale | Acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Procedimenti civili e penali. Sono garantite le spese di assistenza legale per le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti. la garanzia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. |
Patente a punti | Acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Circolazione stradale e/o Ritiro Patente. Qualora l’assicurato, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada avvenute successivamente all’acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti dal documento di guida, la Compagnia riconoscerà: • il rimborso, fino ad un massimo di euro 500,00, delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’Autoscuola o da altri soggetti autorizzati; • il rimborso, fino ad un massimo di euro 1.000,00 delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della stessa. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l’Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti; • le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti, purché sussistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo. |
Ritiro Patente | La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora sia coinvolto in un incidente che abbia provocato morte o lesioni personali per: a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose; b) l’assistenza in sede di interrogatorio avanti l’organo di Polizia inquirente; c) l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo; d) il ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospensione del documento di guida. Si comprendono inoltre: e) la corresponsione della diaria prevista in polizza per ciascun giorno di ritiro temporaneo del documento di guida, in esecuzione di provvedimento dell’Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’incidente di cui sopra; |
f) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, ove un’Autorità straniera prenda provvedimento analogo per gli eventi sopra previsti; g) in estensione a quanto previsto, la diaria verrà corrisposta anche in caso di sospensione del documento di guida da parte dell’Autorità Italiana, dovuta a una o più delle seguenti infrazioni al Codice della Strada: art. 6 - comma 12 – regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati; art. 10 - commi 18 21 e 22 – veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; art. 62 - massa limite; art. 142 - limiti di velocità, esclusi i casi in cui il conducente superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità consentiti; art. 143 - circolazione contromano in curva, dosso ecc.; art. 145 - omessa precedenza; art. 146 - violazione della segnaletica stradale – semaforo rosso; art. 147 - transito irregolare ai passaggi a livello; art. 148 - sorpasso irregolare; art. 149 - distanza di sicurezza tra veicoli; art. 150 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o strade di montagna; art. 164 - comma 9 sistemazione carico; art. 168 - comma 9 trasporto di materiali pericolosi; art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta; art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada; art. 179 - cronotachigrafo e limitatore di velocità, solo nell’ipotesi di non funzionamento involontario; art. 186 - guida sotto l’influenza dell’alcool. Sono esclusi i casi in cui viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,20 grammi per litro (g/l) e i casi in cui il conducente rifiuta l’accertamento del tasso alcolemico. Se la sospensione della patente è pari o superiore ad un anno si precisa che la diaria verrà sempre corrisposta nella misura del 50%. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Soggetti e rischi esclusi | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa che: • relativamente alle garanzie Procedimenti Penali, Procedimenti Civili e Penali, Amministratori Dirigenti, Quadri e Dipendenti la garanzia non vale per: - controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore; - controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in polizza; - controversie relative all’acquisto o alla costruzione di beni immobili; - controversie relative all’acquisto di beni mobili registrati; - vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l’Assicurato effettui; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori; - controversie relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda; • relativamente alle garanzie Circolazione stradale e Ritiro Patente la garanzia non vale se: - se il conducente non è abilitato alla guida, non possiede i requisiti per la guida secondo la normativa vigente o guida il veicolo con documento non regolare o non ottempera agli obblighi stabiliti nel documento stesso; - se il conducente è imputato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; - se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, relativamente ai procedimenti penali per delitto doloso la garanzia vale per la tutela dei diritti delle persone assicurate, purchè vengano prosciolte con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione. Sono inoltre esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali nei limiti di E 3.000,00. |
Nel caso di opposizione alle sanzioni amministrative, la garanzia vale se la somma ingiunta per singola violazione è pari o superiore a € 500,00. Relativamente alle controversie di natura civile extracontrattuale relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, la garanzia opera soltanto nel caso in cui l’assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tale caso la garanzia di Tutela Legale opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura di Responsabilità Civile. Se tale copertura, pur regolarmente esistente, non può essere attivata o non risulta operante, la copertura di Tutela Legale opera a primo rischio. Relativamente alle ipotesi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 la garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00 per sinistro. Relativamente alle controversie di natura civile contrattuale la garanzia opera se il valore in lite è superiore ad € 250,00. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP:
• la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti - Italia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti – Europa è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattate in un Paese dell’UE ed inoltre nel Liechtenstein, principato di Monaco e Svizzera;
• la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti per il solo intervento stragiudiziale è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve denunciare tempestivamente per iscritto il sinistro: • a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.; • subordinatamente alla Zurich. La denuncia a D.A.S. può essere fatta con una delle seguenti modalità: • per raccomandata a D.A.S. in xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x, 00000 Xxxxxx; • per telefono al numero 000.0000000; • per fax al numero 000.0000000; • tramite il sito web: xxx.xxx.xx. È opportuno inoltrare la denuncia utilizzando lo specifico modulo che si trova in calce alla Condizioni generali della polizza. Bisogna fare una narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro), trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti (regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro). Inoltre il Contraente o l’Assicurato quando riceve la notifica, tramite Ufficiale Giudiziario, di qualsiasi atto deve farlo pervenire alla D.A.S. o alla Zurich con la massima tempestività. Nel caso di sinistro Xxxxxx Patente o patente a punti il Contraente o l’Assicurato deve denunciare tempestivamente il ritiro temporaneo del documento di guida, inviando il relativo provvedimento o comunicandone gli estremi. Se tale denuncia viene fatta in ritardo la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello della denuncia. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro il Contraente o l’Assicurato ha facoltà di scegliere un legale per tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, ad eccezione della fase stragiudiziale di quelli civili. Per la garanzia Ritiro Patente il Contraente o l’Assicurato autorizza la Società ad accertare presso altre Compagnie assicuratrici l’esistenza di altre polizze eventualmente sottoscritte a copertura del medesimo rischio di Ritiro Patente garantito dalla Società. |
Assistenza diretta/in convenzione Le prestazioni che il Contraente o l’Assicurato riceve da soggetti, enti o strutture diverse dalla Zurich sono unicamente quelle del personale che interviene per la D.A.S. | |
Gestione da parte di altre imprese La Zurich si avvale della collaborazione di DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X, 00000 XXXXXX. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nello specifico il diritto dell’Assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui il diritto alla prestazione può essere fatto valere. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP: • entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto a Zurich gli elementi variabili indicati in polizza (ad esempio numero addetti, fatturato annuo o altro parametro concordato per determinare il premio della polizza) per procedere alla regolazione del premio. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la denuncia D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere direttamente o tramite professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Se ciò non riesce e le pretese dell’Contraente/Assicurato abbiano buona possibilità di successo e, in ogni caso, quando necessiti una difesa penale, D.A.S. incarica un legale. In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da farsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitrato. Se la decisione dell’Arbitro è sfavorevole all’Assicurato, questo potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la refusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, se il risultato conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP: • le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione del premio, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata da Zurich. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza. |
Sospensione | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP: • il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento. Inoltre se il contraente omette colposamente di effettuare la comunicazione degli elementi variabili nei termini prescritti in polizza, Zurich ha facoltà di sospendere la copertura fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi. La sospensione è automatica qualora il contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta. |
Come posso disdire la polizza? | |||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | ||
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
È dedicato ad aziende e liberi professionisti che desiderano garantirsi assistenza legale nell’ambito della propria attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,36%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Tutela Aziende e Attività professionali
Indice
ssario pag. 1 di 2 Glossario assicurativo pag. 1 di 2 Glossario giuridico pag. 1 di 2 | ||
dizioni di Assicurazione pag. 1 di 8 | ||
• Condizioni generali di polizza | pag. | 1 di 8 |
• Oggetto dell’Assicurazione | pag. | 2 di 8 |
• Eventi coperti dall’Assicurazione | pag. | 3 di 8 |
• Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 8 |
• Obblighi in caso di Sinistro | pag. | 7 di 8 |
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Glo
P.1960.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 1
Con
Glossario
Glossario assicurativo
Addetti:
- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, di- pendenti iscritti nel Libro unico del lavoro, familiari/colla- boratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inqua- drati a norma di legge.
Annualità di Polizza – in una copertura poliennale si inten- de il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Assicurazione/Contratto – il contratto di assicurazione.
Assicurato – colui a favore del quale opera la garanzia assi- curativa.
Carenza Assicurativa - il periodo dove non c’è copertura contrattuale.
Caso assicurativo/Sinistro - la controversia o il procedimen- to per i quali è prestata l’Assicurazione.
Compagnia/Assicuratore - è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente – il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Copertura - il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di assicurazione alla voce “Eventi coperti dall’As- sicurazione”.
Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicu- rato in caso di Sinistro.
Intermediario assicurativo – la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assi- curativi (RUI) di cui all’articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa.
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Libro Unico del Lavoro - registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indetermina- to, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e con- tinuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.
Massimale - la somma entro la quale la Società risponde per ogni Caso assicurativo / Sinistro.
Polizza - il documento che prova il contratto di Assicura- zione.
Premio - il corrispettivo dovuto alla Compagnia a fronte del Rischio assunto in garanzia.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Società - l’Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri a norma del D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, nel testo chiamata D.A.S.
Valore in lite - il valore del contendere.
Glossario giuridico
Arbitrato – è una procedura alternativa al ricorso alla giuri- sdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per defi- nire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza stragiudiziale – è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.
Contravvenzione – è un reato (vedi alla voce Reati).
Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologi- co e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:
per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volonta- riamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono pu- nite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale – è il danno ingiusto derivante dal Fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sul- le scale sdrucciolevoli. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Delitto colposo – è solo quello espressamente previsto co- me tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale com- messo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso – è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale – si ha delitto preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più gra- ve di quello voluto.
Diritto civile - è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale - è il complesso di norme stabilito per la tu- tela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
La responsabilità che deriva dalla violazione della legge pena- le può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti so- no soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che pro- muove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pa- gare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà co- munque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito – non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti parti- colari.
Il Fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto dei singoli.
Insorgenza (del Sinistro) – coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.
- nel penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nul- la a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
- nell’Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’even- to dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale: il momento in cui una delle parti avreb- be posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lesioni personali colpose (articolo 590 C.P.) – commette Reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
Omicidio colposo (articolo 589 C.P.) – commette Reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali (a carico dell’Assicurato) – spese di bollatura di
documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registra- zione di atti (sentenze, decreti, ecc.).
Procedimento penale – inizia con la contestazione di pre- sunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – dolo- so – preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Xxxxxxx, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giu- dizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva“Procedimenti penali per delitti dolosi”.
Reato – violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten- tive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Con- travvenzioni: arresto, ammenda).
I Delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravven- zioni la volontà è irrilevante.
Sanzione amministrativa – misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impro- priamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione ammini- strativa di solito è dell’Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità giudiziaria.
Spese di giustizia – sono le spese del processo che, in un Pro- cedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono paga- te dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese di soccombenza - sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali – sono quelle relative all’opera del perito no- minato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione – accordo con il quale le parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro in- sorta o la prevengono.
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Vertenza contrattuale – controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti pre- cedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Data ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2020
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di polizza
Articolo 1
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento, salvo le limitazioni previste dall’art. 23. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del gior- no del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazio- namento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
Articolo 2
Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di Si- nistro
La Compagnia ha facoltà di sospendere la copertura se le con-
dizioni patrimoniali dell’Assicurato sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che non sia prestata idonea garanzia. Assumeranno rilie- vo, a titolo di esempio, lo stato di insolvenza dell’Assicurato o la sua ammissione a procedure fallimentari e concorsuali.
In caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto:
- a darne immediata e documentata comunicazione alla Compagnia;
- alla rifusione proporzionale degli eventuali sconti di dura- ta anticipatamente beneficiati,
fermo restando il pagamento delle rate di premio scadute e non ancora corrisposte.
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso (pagamento o rifiuto dell’indenniz- zo), la Compagnia potrà recedere dal contratto, con preav- viso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente la quota di premio im- ponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell’arti- colo 1899 c.c.
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La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla polien- nalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto as- sicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La co- municazione di recesso deve essere inviata nei termini previ- sti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La
Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio im- ponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale su- gli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato de- rivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annua- lità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 3
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4
Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicura- zione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e cosi successivamente.
Articolo 5 Indicizzazione
Qualora in polizza venga contrassegnata la casella relativa all’indicizzazione, le somme assicurate, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati al “numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di ope- rai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statisti- ca, in conformità a quanto segue:
a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
b )alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giu- gno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ade-
guamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicu- rate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
Articolo 6
Regolazione del premio
Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene:
- anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicu- rativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima pre- ventiva degli elementi variabili sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni inter- venute in detti elementi durante lo stesso periodo. Resta fer- mo il premio minimo stabilito in polizza.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicu- razione o della minor durata del contratto, il Contraente de-
ve fornire per iscritto alla Compagnia gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.
Se il Contraente omette colposamente di effettuare nei ter- mini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti la Com- pagnia ha facoltà di sospendere la copertura fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi ob- blighi. La sospensione è automatica qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta. Trova applicazione il disposto dell’art. 1901, comma 3 del Codice Civile, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizial- mente per il recupero del maggior premio.
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo de-
gli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto pre- so come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla pri- ma scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Articolo 7
Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia dell’esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Xxxxxxxx deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l’indennizzo.
Articolo 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a
carico del Contraente.
Articolo 9
Assicurazione per conto altrui
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto al- trui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 10 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compa-
gnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’as- sicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 11 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a
ridurre il premio o le rate di premio successive alla comuni- cazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 12
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è contrattualmente regolato valgono le norme di legge.
Oggetto dell’Assicurazione
Articolo 13
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura il rischio dell’assistenza stragiudizia- le e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza.
Sono comprese le spese:
- di assistenza stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
- per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinami- ca dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla con- troparte.
Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operan- te, la Compagnia assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedi- mento, entro il limite massimo di euro 1.000,00;
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- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competen- te, entro il limite massimo di euro 10.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a con- dizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analo- ghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali
D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Articolo 14 Estensione territoriale
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che
insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Mona- co, Liechtenstein, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell’ipotesi di procedimento penale o civile;
- in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Mona- co, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Ba- cino del Mar Mediterraneo nell’ipotesi di diritto al risar- cimento relativo alle garanzie “Circolazione stradale” e “ Ritiro della Patente”.
Eventi coperti dall’Assicurazione
(valgono quelli indicati sulla scheda di polizza)
Articolo 15 Procedimenti penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in poliz- za, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazio- ni in materia fiscale e amministrativa.
Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi
La garanzia vale per la tutela dei diritti delle persone assicu- rate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione pas- sata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il proce- dimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizio- ne del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o pro- scioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Opposizione alle Sanzioni Amministrative
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualo- ra debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 500,00.
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Persone Assicurate: le garanzie di cui al presente articolo ope- rano a favore del Contraente e di:
Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività;
Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Li-
bro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente in- quadrati a norma di legge;
Per le Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Am- ministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a nor- ma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
Articolo 16
Procedimenti Civili e Penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in po- lizza, o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista o pedone:
- Civile Extracontrattuale
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarci- mento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in con- seguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad inte- grazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla pre- detta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di RC verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo rischio.
- Civile Contrattuale
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore in lite sia superiore a euro 250,00, relative a:
- contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commis- sionati e/o ricevuti.
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’atti- vità;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
Procedimenti Penali
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in poliz- za, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazio- ni in materia fiscale e amministrativa.
Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi
La garanzia vale per la tutela dei diritti delle persone assicu- rate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione pas- sata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di
archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il proce- dimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizio- ne del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o pro- scioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Opposizione alle Sanzioni Amministrative
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una som- ma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 500,00.
Garanzia “231”
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adem- pimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e in- tegrazioni, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni an- che prive di personalità giuridica” qualora, nell’ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:
1) l’Ente assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti in pos- sesso di modello preventivo di organizzazione non ade- guato. La garanzia si estende alla predisposizione delle misure previste dall’art. 16 lett. b) del D.Lgs 231 necessa- rie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine della non applicazione delle sanzioni interdittive. Sono al- tresì comprese anche le eventuali spese peritali di consu- lenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. La garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per Sinistro;
2) sono comprese le spese relative all’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali per ot- tenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell’INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle asso- ciazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavo- ro, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Persone Assicurate: le garanzie di cui al presente articolo operano a favore del Contraente e di:
Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività;
Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Li- bro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività ed i collaboratori regolarmente in- quadrati a norma di legge;
Per le Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Am- ministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavo- ro e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.
Inoltre, la Garanzia “231” opera per il Responsabile del Ser- vizio di prevenzione, i preposti o i consulenti delegati a fun- zioni di sicurezza del lavoro, i membri dell’organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01 e per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Con- traente oppure imputa loro le attività da esso svolte. Opera anche a favore del Contraente Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica.
Articolo 17
Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente allor- ché le persone assicurate, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti del Contraente, per fatti o atti connessi all’esple- tamento delle loro specifiche mansioni:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risar- cimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccom- benza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di RC verso terzi, pur regolarmente esi- stente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo rischio;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colpo- so o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in ma- teria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e da viola- zioni in materia fiscale e amministrativa;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Re- golamento Europeo nr. 2016/679), purché vengano pro- sciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato.
P.1960.CGA - ED. 00.0000 - XAG. 7
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizio- ne del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o pro- scioglimento, con sentenza definitiva, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvol- gano l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista o pedone.
Articolo 18 Circolazione stradale
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali conseguenti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
c) xxxxx presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conse- guenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) xxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore ad euro 250,00.
Se la copertura è prestata su nominativi identificati, questa garanzia opera per il o i veicoli di proprietà del Contraente. In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assi- curata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Con- traente.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato anche qualora debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente, contro l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previ- ste dalla garanzia “Circolazione stradale” lett. a) o b), pur- ché detta sanzione riguardi una violazione dalla quale dipende l’attribuzione della responsabilità dei soggetti coin- volti nel Sinistro o la ripartizione del grado della colpa.
Persone assicurate
a) Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il pro- prietario, il conducente e i trasportati di tale veicolo;
b) se la copertura è prestata su persona identificata: tale per- sona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.
Articolo 19
Garanzia Ritiro Patente
La garanzia si applica esclusivamente alle:
- Imprese Individuali, per i rischi derivanti dalla sospensio- ne della patente di guida di un proprio dipendente;
P.1960.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 8
- Società di Persone, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o di un Socio/Lavoratore dipendente o di un Socio/Lavoratore partecipante agli utili in misura fissa;
- Società di Capitali, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o ammi- nistratore.
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stra- dale che abbia provocato morte o lesioni personali (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:
a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
b) l’assistenza in sede di interrogatorio avanti l’organo di Po- lizia inquirente;
c) l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
d) il ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospensio- ne del documento di guida.
Si comprendono inoltre:
e) la corresponsione della diaria prevista in polizza per ciascun giorno di ritiro temporaneo del documento di guida, in ese- cuzione di provvedimento dell’Autorità italiana che sia con- seguenza diretta ed esclusiva dell’incidente di cui sopra;
f) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, ove un’Autorità straniera prenda provvedimento analogo per gli eventi sopra previsti.
g) in estensione a quanto previsto, la diaria verrà corrisposta anche in caso di sospensione del documento di guida da parte dell’Autorità Italiana, dovuta a una o più infrazioni alle seguenti norme di comportamento previste dal Nuo- vo Codice della Strada:
art. 6 - comma 12 – regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
art. 10 - commi 18 21 e 22 – veicoli eccezionali e tra- sporti in condizioni di eccezionalità;
art. 62 - massa limite;
art. 142 - limiti di velocità. Sono esclusi i casi in cui il conducente superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di ve- locità consentiti.
art. 143 - circolazione contromano in curva, dosso ecc. ..;
art. 145 - omessa precedenza;
art. 146 - violazione della segnaletica stradale – semaforo rosso;
art. 147 - transito irregolare ai passaggi a livello;
art. 148 - sorpasso irregolare;
art. 149 - distanza di sicurezza tra veicoli;
art. 150 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o strade di montagna;
art. 164 - comma 9 sistemazione carico;
art. 168 - comma 9 trasporto di materiali pericolosi;
art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di rite- nuta;
art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada;
art. 179 - cronotachigrafo e limitatore di velocità, solo nell’ipotesi di non funzionamento involontario;
art. 186 - guida sotto l’influenza dell’alcool. Sono esclusi i casi in cui viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,20 grammi per litro (g/l) e i casi in cui il conducente rifiuta l’accertamento del tasso alcolemico. Qualora la sospensione della patente sia pari o superiore ad un anno
si precisa che, indipendentemente dalla durata di coper- tura sottoscritta, la diaria verrà corrisposta nella misura del 50%.
Qualora la sospensione del documento di guida fosse prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste fosse anterio- re alla data di decorrenza della garanzia, la diaria convenu- ta verrà proporzionalmente ridotta.
La Compagnia, infine, garantisce il ricorso o l’opposizione in ogni ordine e grado contro il provvedimento di ritiro, sospen- sione o revoca del documento di guida adottato dall’Autorità, derivante da ogni violazione di norme di comportamento pre- viste dal Nuovo Codice della Strada, e dunque anche diverse da quelle previste dalla presente garanzia.
La diaria prevista in polizza sarà corrisposta esclusivamente a favore dell'Azienda/Datore di lavoro presso i quali opera l’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, tito- lare della patente assicurata e oggetto del provvedimento di sospensione o individuato al momento dell’infrazione quale conducente di un veicolo assicurato.
Ai fini dell’operatività della garanzia, la guida di veicoli da parte dell’autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare della patente assicurata e oggetto del provve- dimento di sospensione o identificato al momento dell’infra- zione quale conducente di un veicolo assicurato, deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività lavorativa cui l’autore medesimo è adibito presso l'Azienda/Datore di lavoro beneficiari della diaria prevista in polizza.
Nel caso in cui la garanzia sia prestata su veicolo identificato, si intende assicurato il conducente.
Articolo 20
Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Articolo 21
Eventi esclusi dall’assicurazione Esclusioni comuni a tutte le garanzie La garanzia non vale per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore, fatta eccezione per quanto disposto dalle garanzie che riguardano la circolazione;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressa- mente previsto in polizza.
Esclusioni specifiche per le garanzie Procedimenti Penali, Procedimenti Civili e Penali, Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di veicoli a motore;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in polizza;
- controversie relative all’acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative all’acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di ser- vizi che l’Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Pre- videnziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusi- va e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministra- tori;
- controversie relative a trasformazione, fusione, partecipa- zione societaria e acquisto/cessione di azienda.
Esclusioni specifiche per la Circolazione stradale e per il Ri- tiro Patente
La garanzia non vale se:
- il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requi- siti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con documento non regolare o diverso da quello prescritto o non ottempera agli obblighi stabiliti nello stes- so; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto il do- cumento di guida, o è munito di documento scaduto, ma ottiene il rilascio o il rinnovo dello stesso entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- il conducente è indagato o imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico supe- riore a 1,20 g/l (fatta eccezione per le garanzie indicate all’art. 19 lett. G), per fuga, omissione di soccorso o gui- da sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se gli vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 C.d.S. In questi casi la garanzia opera solo se l’assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza passa- ta in giudicato o vi è archiviazione per infondatezza del- la notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale);
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbliga- toria R.C.A.;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
Garanzie aggiuntive
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(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Articolo 22
Vertenze Contrattuali con i Clienti (abbinabile all’art. 16)
A1 Italia La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali rela- tive a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti. In dero-
ga all’Art. 14 Estensione territoriale, la garanzia è ope- rante per i sinistri che insorgano e debbano essere proces- sualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, entro il limite massimo di denunce previsto in polizza. Tale limite non potrà supe- rare il numero di quattro per anno assicurativo.
Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto all’art. 16 lettera c).
A2 UE La garanzia prevista al precedente punto A1 è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insor- gano e debbano essere processualmente trattate in un Paese dell’UE ed inoltre nel Liechtenstein, principato di Monaco e Svizzera.
B) Vertenze Contrattuali con i Clienti per il solo intervento Stragiudiziale
La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero dei crediti. In de- roga all’Art. 14 Estensione territoriale, la garanzia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell’U- nione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relati- ve all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stra- giudiziale.
C) Patente a Punti (abbinabile agli artt. 18 o 19)
Qualora le Persone assicurate, in conseguenza di violazio- ni di articoli del Nuovo Codice della Strada avvenute suc- cessivamente all’acquisto della garanzia, subiscano una decurtazione dei punti dal documento di guida, la Com- pagnia riconoscerà:
- il rimborso, fino ad un massimo di euro 500,00, delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di ag- giornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un’Autoscuola o da altri soggetti auto- rizzati;
- il rimborso, fino ad un massimo di euro 1.000,00, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita to- tale dei punti patente, si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della stessa. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l’Assi- curato, che ne aveva la possibilità, abbia prima par- tecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;
P.1960.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 10
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti san- zionatori conseguenti alle suddette violazioni, che com- portino decurtazione superiore a cinque punti, purché sussistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stes- so possa avere esito positivo.
Persone assicurate
Nel caso in cui la garanzia sia prestata su veicolo identifica- to, si intende assicurato il conducente.
Obblighi in caso di Sinistro
Articolo 23
Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia assicura- tiva
Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento
in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di con- tratto.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di pro- cedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni am- ministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi.
Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non viene prestata per i sinistri relativi a con- tratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della polizza, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissio- ne, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.
Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesi- mo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più perso- ne assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell’Assicurato contraente.
Articolo 24 Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comu-
nicazione alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e do- cumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
La denuncia, corredata dai relativi documenti, può essere inviata direttamente a D.A.S. in xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Vero- na, Tel. 045/0000000 - Fax 045/0000000, sito web: xxx.xx, utilizzando lo specifico modulo.
I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui po- teva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporte- ranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C.
L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o a Zurich notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario con la massima tempestività.
Denuncia del Sinistro Ritiro Patente e Patente a Punti L’Assicurato deve denunciare immediatamente a D.A.S. il ritiro temporaneo del documento di guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione a D.A.S. L’Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo del documen- to di guida nei termini previsti, pena la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del C.C.
L’Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per fa- cilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento.
Articolo 25 Scelta del legale
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicura-
to ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedi- menti/vertenze assicurati, ad eccezione dell’eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da DAS nei termini indicati al successivo art 26 Gestione del Sinistro. Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente la
propria attività presso il Circondario del Tribunale compe- tente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliata- rio, con il limite della somma di euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con Zurich.
Articolo 26
Gestione del Sinistro e del Sinistro Ritiro Patente Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria defini- zione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni ca- so quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo 25 “Scelta del legale ”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla ste-
sura e al deposito della domanda di ammissione al credito. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato rispon- derà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità del- l’operazione.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti. L’IVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell’Assicura- to, quando non costituisce un costo fiscale per l’Assicurato stesso.
Il pagamento al Contraente della diaria da sospensione del documento di guida avviene in unica soluzione, una volta verificato l’effettivo periodo di sospensione del documento di guida. A tal fine D.A.S. richiede al Contraente il documento che attesta la restituzione del documento di guida all’Assicu- rato.
Articolo 27
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Su- periore, la questione, a richiesta di una delle parti da formu- larsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accor- darsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà de- signato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e le spese di arbitrato sa- ranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicura- to, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e ri- schio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quel- lo in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 28 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capita- le ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.
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Data ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2020
Allegato 1:
modulo di denuncia Sinistro
Gentile cliente,
P.1960.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 12
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e renderne più fluida la gestione. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo tempestivamente a mezzo telefax alla D.A.S. a Verona e, comunque, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 24 “Denuncia di danno” delle Condizioni di Assicurazione.
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza e alla Spett.le D.A.S.
URGENTE
Pagine: 1 +
Spett.le X.X.X. - Xxx xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x - 37135 VERONA - Fax 0000000000
Intermediario assicurativo
Spett.le .............................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
DA:
....................................................................................................................................
(Assicurato e/o Contraente)
Sig. .......................................................................................................................
(Persona da contattare)
Tel. .........................................................................................................................
Fax ........................................................................................................................
Denuncia Sinistro: Accaduto il ............................................................................... Polizza n° ......................................................................................................
P.1960.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 13
Emessa il ......................................... Data effetto polizza .......................................... Quietanza scaduta il ..................................... Sino al ........................................
ASSICURATO: cognome - nome - professione - indirizzo - telefono - codice fiscale | AVVERSARIO: cognome - nome - indirizzo - telefono |
quali rapporti intercorrono tra l’Assicurato e questi? | |
VEICOLO ASSICURATO: marca - tipo - targa | COMPAGNIA ASSICURATRICE R.C. DELLA PARTE AVVERSARIA (indicare anche intermediario assicurativo e n. di polizza) ★ importante ★ |
TESTIMONI: (indirizzo completo) indicare se trasportati o estranei | |
SCELTA DEL LEGALE: (per eventuale “fase giudiziale” ai sensi delle C.G. di polizza) | |
RICHIESTE DELL’ASSICURATO: (precisare esattamente le richieste) | PRETESE AVVERSARIE: quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria? ★ importante ★ |
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO: Fotocopia polizza completa - per le VERTENZE DI LAVORO: fotocopia del Libro Unico del Lavoro - per i RECUPERI DI CREDITO: fotocopia delle fatture e/o delle bolle di consegna - per VERTENZE CONTRATTUALI: fotocopia contratto, commissione, conferma d’ordine, corrispondenza, ecc. | AUTORITÀ INTERVENUTA - precisare: - quale autorità è intervenuta (indicando anche la sede del comando) - se è stato fatto il verbale - se è stata elevata contravvenzione e per quale motivo - se è stato sequestrato il veicolo - se è stata ritirata la patente, indicando il numero del decreto: |
- ALTRI DOCUMENTI: (precisare) | |
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (fatti - luoghi - date - circostanze - ecc.) |
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI POLIZZA RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza L’ASSICURATO IL CONTRAENTE (quando non sia lo stesso Contraente)
li 20 |
P.1960.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 14
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