Contract
D.D. n. 25 / 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;
VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di bilancio 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a valere dal mese di luglio 2014, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale;
ESAMINATO il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato l’8 giugno 2021 tra ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI DI LAVORO, UNIONESERVIZI CONFAPI, e FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS- CGIL), FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT –
CISL), UILTRASPORTI UIL, nonché il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, siglato il 26 novembre 2021 tra FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI PULIZIA (FNIP) con l’assistenza di CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il costo del lavoro, come determinato con il citato decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 in ragione dei recenti rinnovi contrattuali;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati contratti collettivi nazionali, al fine di acquisire i necessari elementi di costo variabili e peculiari per il settore e gli operatori per i quali trovano applicazione i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;
VISTE le comunicazioni del 22 aprile 2022 e del 19 maggio 2022, con le quali le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei citati rinnovi contrattuali hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate da questa Direzione Generale;
ESAMINATI gli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto;
RITENUTO necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione ai diversi accordi collettivi integrativi coesistenti nello stesso territorio provinciale;
D E C R E T A
Art. 1
1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022 è determinato secondo i valori riportati nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.
Art. 2
1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo
xxx.xxxxxx.xxx.xx e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 6 giugno 2022
Il Direttore Generale
Xxxxxx xx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da DE XXXXXXXX XXXXXX
C=IT O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ac
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.