PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area 1 Appalti - Provveditorato - Patrimonio - Servizio Lavoro Servizio Mercato del Lavoro e Politiche attive - Centri per l'Impiego
Bando Dote Impresa Collocamento Mirato 2022-2023
Approvato con Determinazione n. 468 del 28/06/2022
Allegato B
SCHEMA DI BANDO
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO
Sommario
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE 4
1. Finalità e obiettivi 4
2. Riferimenti normativi 4
3. Soggetti beneficiari 6
3.1. Soggetti non ammissibili 6
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario 7
4. Soggetti destinatari 7
5. Dotazione finanziaria 8
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 8
1. Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande 8
2. Verifica di ammissibilità delle domande 9
3. Stanziamento - ripartizione 9
4. Regime di aiuto e cumulabilità 10
4.1 Ritenuta d’acconto 11
C. INTERVENTI PREVISTI 11
1. ASSE I - Incentivi 11
1.1. Incentivi alle assunzioni 11
1.2. Rimborso per l’attivazione di tirocini 14
D. DISPOSIZIONI FINALI 16
1. Obblighi dei soggetti beneficiari 16
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 16
3. Ispezioni e controlli 17
4. Monitoraggio dei risultati 17
5. Responsabile del procedimento 17
6. Trattamento dati personali 17
7. Pubblicazione, informazioni e contatti 18
8. Diritto di accesso agli atti 18
9. Definizioni e glossario 18
10. Riepilogo date e termini temporali 20
11. Norme di raccordo 20
12. Normativa reg, (UE) sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i 20
13. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis” 22
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE
1. Finalità e obiettivi
Il presente Xxxxx sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all’inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Xxxxx rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Provincia di Mantova, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 23 novembre n. 5579 del 23/11/2021.
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea:
- “Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”;
- “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”.
Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
2. Riferimenti normativi
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
- L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province a alla città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999;
- Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021;
- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- D.D.S. di Regione Lombardia n 3311 del 24/03/2017 che in attuazione della D.G.R. 5964/2016 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato 2017 – 2018;
- D.D.S. di Regione Lombardia n 3081 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione schema di bando dote impresa collocamento mirato – annualità 2022-2023”;
- X.x.x. XX/0000 del 18/11/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2020-2021”;
- D.g.r. XI / 3838 del 17/11/2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con lr 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2021-2022”;
- X.x.x. XX/0000 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell’inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023;
- Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 finale del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da
3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;
- D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”.
3. Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della provincia di Mantova. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.
Sono ammessi anche gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto concerne l’attivazione di tirocini extracurriculari e la relativa richiesta di rimborso dell’indennità di cui al successivo punto 1.2 lettera C.
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.
Nel caso di Convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è beneficiaria del contributo la Cooperativa Sociale di tipo B.
I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA.101025-57021-58547-59655-62495, con particolare riferimento alla sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e al CAR 21337 che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificato alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte.
Solo in caso di decorrenza del termine, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
3.1. Soggetti non ammissibili
Sono esclusi dal presente Bando:
- Gli enti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici e delle società partecipate di enti pubblici – fatta salva la possibilità di riconoscere i costi di rimborso per il tirocinio extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante e, che assume l’onere della relativa indennità, sia un ente pubblico (ente territoriale o pubblica amministrazione);
- enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato;
- gli enti privati senza personalità giuridica;
- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all’art.3 della legge, su tutto il territorio nazionale ovvero anche attraverso la sottoscrizione di convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003 o esonero parziale ai fini della totale copertura della quota di riserva.
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
Come disposto dal Decreto regionale n. 3081/2022 di approvazione dello schema di Bando Dote Impresa – Collocamento Mirato, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente schema di bando non è rivolta:
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) N. 2015/1589.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Provincia di Mantova procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.
4. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:
a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato L.68/99;
b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della L.68/99;
5. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a € 521.886,62 a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, di cui € 402.042,38 assegnati da Regione Lombardia con Decreto regionale n. 16962 del 25/11/2019 di cui alla D.G.R. n° 2461 del 18/11/2019 e € 119.844,24 derivanti da economie di spesa relative al Fondo regionale disabili 2017. Tenuto conto delle esigenze del territorio, la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di integrare ulteriormente le risorse qui individuate con ulteriori eventuali disponibilità economiche.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
1. Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande
La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato. L’impresa è l’assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.
Gli interventi previsti dal presente Bando riguardano:
Interventi Tempistiche | ||
ASSE I | - Incentivi assunzione | La domanda potrà essere presentata a |
Incentivi | - Contributo per l’attivazione di tirocini | partire dalla data del 29/06/2022, data di apertura del presente Bando e fino al 31/01/2023, |
data di chiusura del presente Bando. | ||
Sono ammissibili le domande di | ||
incentivo all’assunzione per le | ||
assunzioni avvenute a partire dal 01/01/2022. Sono ammissibili le domande di contributo al tirocinio per i tirocini attivati a partire dal 01/04/2022. |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31/01/2023.
Le domande di contributo di cui al presente Xxxxx dovranno essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato nel caso di Tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” della Provincia di Mantova territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi, raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e alla disponibilità dellerisorse. Il valore massimo dell’agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti per ciascun asse d’intervento come illustrato nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto specificati al paragrafo 4.
Con riferimento agli interventi dell’ASSE I “Incentivi”, la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di richiesta di rimborso dell’indennità di tirocinio e di trasformazione o proroga del contratto di assunzione.
La richiesta di incentivo/contributo al tirocinio dovrà essere presentata successivamente alla data di avvio del rapporto di lavoro/tirocinio o, in ogni caso, quantomeno successivamente alla data di invio della comunicazione obbligatoria.
Con riferimento agli interventi dell’ASSE I “Contributo per l’attivazione di tirocini”, la stessa impresa potrà presentare una o più domande di contributo per il rimborso delle indennità di tirocinio, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro per persona a valere sulla medesima azienda e per il medesimo lavoratore.
In caso di proroga del periodo di tirocinio potrà essere presentata una nuova domanda solo nel caso in cui non sia già stato richiesto nella prima domanda l’importo massimo di 3.000 euro. La somma delle due domande non potrà in ogni caso superare l’importo massimo ammissibile di 3.000 euro, fino a concorrenza di tale limite.
La domanda per tutte le misure del presente Xxxxx, ad esclusione di quelle relative ai rimborsi per l’attivazione di tirocini, deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative – secondo le seguenti modalità:
virtualmente, allegando alla richiesta una copia della ricevuta del versamento di 16,00 euro sul conto corrente intestato alla Provincia di Mantova (IBAN XX00 X 00000 00000 000000000X00), avente come causale "Bollo Dote Impresa – Asse I Incentivi - CF LAVORATORE";
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma3, 32,
comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
2. Verifica di ammissibilità delle domande
ASSE 1 “Incentivi”
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.
L’ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.
3. Stanziamento - ripartizione
Le risorse stanziate sono ripartite su due priorità come segue:
ripartizione | Risorse stanziate Fondo 2019 e riutilizzo economie Fondo 2017 |
Asse I - Incentivi | € 311.886,62 |
Asse I – Indennità Tirocini | € 210.000,00 |
Totale | € 521.886,62 |
La Provincia di Mantova, previa autorizzazione di Regione Lombardia, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse fra le varie priorità del Bando a cura del responsabile del procedimento, anche in relazione alla previsione di spesa che deriva dagli esiti dei percorsi dotali.
La Provincia di Mantova, qualora ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione di Regione Lombardia, si riserva inoltre la possibilità di prorogare il presente Bando e integrare le presenti risorse con residui al fine di assicurare continuità al dispositivo Dote Impresa.
4. Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.
ASSE 1 “Rimborso indennità di tirocini”
Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.
Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
ASSE 1 “Incentivi assunzione”
Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda come aiuti di stato sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA.101025-57021-58547-59655-62495, con particolare riferimento alla sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e al CAR 21337 che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificato alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte.
Solo in caso di decorrenza del termine, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.
4.1 Ritenuta d’acconto
Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l’attivazione di tirocini, in quanto non aventi natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell’imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al “Manuale di gestione Dote Impresa”.
C. INTERVENTI PREVISTI
1. ASSE I - Incentivi
1.1. Incentivi alle assunzioni
L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo minimo nei seguenti termini:
- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.
Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente al 29/06/2022, data di pubblicazione del presente Bando;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente al 29/06/2022, data di pubblicazione del presente Bando;
Con riferimento al punto D.11.- Norme di raccordo dello schema di bando Dote Impresa approvato da Regione Lombardia con decreto N. 3081 Del 09/03/2022, il presente Bando assicura il raccordo con le altre iniziative già avviate nell’ambito del Piano disabili della Provincia di Mantova. A tal fine è possibile avanzare, sul presente Bando, richiesta di incentivo assunzionale per avviamenti avvenuti prima della data di pubblicazione del presente dispositivo a partire quindi dal 01/01/2022, corrispondente alla data di esaurimento dei fondi a sostegno degli incentivi alle assunzioni sul Bando MN0188, purché non finanziati nell’ambito del precedente Piano Disabili della Provincia di Mantova (Determinazione n° 935 del 18/12/2020
– Bando MN0188).
Qualora le domande in oggetto fossero già state presentate sul dispositivo MN0188 e non ancora liquidate, le stesse saranno ammissibili sul presente Bando solo previa rinuncia espressa a valere sul precedente Bando e nel rispetto dei criteri di cui al presente Bando.
Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:
- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call).
L’incentivo è graduato in relazione:
- alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.1;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione; secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:
Fascia d’aiuto | Tempo indeterminato | Tempo determinato | ||
Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi | Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi | Di 12 mesi | ||
Fascia 1 | 12.000 | 2.500 | 4.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 3.500 | 6.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 |
Fascia d’aiuto | Somministrato | ||
Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi | Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi | Da 12 mesi | |
Fascia 1 | 2.500 | 4.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 3.500 | 6.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 4.000 | 7.000 | 12.000 |
1 Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
Fascia d’aiuto | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Somministrato | |
Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi | Di 12 mesi | Da 12 mesi | ||
Fascia 1 | 12.000 | 4.500 | 9.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 6.000 | 11.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |
Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della prima richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse. L’incentivo così riconosciuto, a seguito di una trasformazione o proroga, sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo, ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato (rif SINTESI -Bando MN0188).
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.
Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare:
- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.
L'incentivo assunzionale non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.
Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali diversi da quelli previsti nel presente dispositivo a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
Modalità e tempi della rendicontazione
L’incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell’effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l’impresa è tenuta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.
La domanda di liquidazione dell’incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:
allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e in somministrazione di durata a partire dai 12 mesi;
alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione di durata inferiore ai 12 mesi.
1.2. Rimborso per l’attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e
b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n.7763/2018. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio e sarà quindi questo a presentare domanda di contributo e rendicontazione.
Qualora l’indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.
Si precisa che qualora l’indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, anche il soggetto ospitante dovrà essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art.3 della L.68/99 su tutto il territorio nazionale ai sensi del regolamento regionale dei tirocini (par.2.2 - Allegato A della DGR N° X/7763 del 17/01/2018).
Con riferimento al ruolo del soggetto promotore nell'ambito di Dote Impresa - tirocini, come specificato dallo schema di Bando regionale, il dispositivo prevede possa essere delegata agli Enti promotori la presentazione della domanda di rimborso, assumendosi l'onere di sostenere i costi del tirocinio. A tal fine si specifica che l'Ente non eroga l'indennità in nome e per conto di Provincia di Mantova, ma, nell'ambito del suo ruolo di soggetto promotore, si fa carico di sostenere i costi obbligatori previsti dal tirocinio, ferma restando la possibilità, in presenza di risorse disponibili, di chiedere a valere sul dispositivo Dote Impresa il rimborso dei costi sostenuti.
L'obbligo di riconoscere l'indennità di tirocinio permane infatti, in capo al soggetto ospitante o, se concordato dalle parti, al soggetto promotore, al di là del riconoscimento del contributo di Dote Impresa.
Qualora l’indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.
I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.
L’importo rimborsato è pari alla quota dell’indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 3.000, fermo restando il riconoscimento di un contributo massimo mensile non superiore a 500 euro al mese. È facoltà del soggetto ospitante concordare con il tirocinante il riconoscimento di un importo superiore, con copertura del costo aggiuntivo a carico del soggetto ospitante o del soggetto promotore.
L’erogazione del contributo è vincolata alla verifica di una percentuale di presenza almeno del 70%, tenendo conto dei seguenti aspetti:
- la percentuale di presenza del 70% ai fini del riconoscimento dell'indennità potrà essere conteggiata mensilmente o comunque riferendosi al periodo oggetto della singola erogazione, sulla base dei giorni e dell’orario di presenza previsto dal progetto di tirocinio;
- i periodi di chiusura aziendale o di malattia certificata possono essere scomputati ai fini del conteggio della percentuale di presenza minima;
Il progetto formativo dovrà riportate il dettaglio delle giornate e delle ore di presenza, non la sola indicazione di un numero massimo di giornate/ore; tale indicazione è valida per i tirocini avviati successivamente al 29/06/2022, data di pubblicazione del presente Bando; i progetti formativi relativi a tirocini avviati precedentemente, sprovvisti del dettaglio di cui sopra, saranno valutati in sede di istruttoria delle domande.
La domanda del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all’attivazione del tirocinio.
Sono ammissibili le domande di rimborso di tirocini attivati successivamente alla data di avvio prevista dal Bando al punto B.1.
Con riferimento al punto D.11.- Norme di raccordo dello schema di bando Dote Impresa approvato da Regione Lombardia con decreto N. 3081 Del 09/03/2022, il presente Bando assicura il raccordo con le altre iniziative già avviate nell’ambito del Piano disabili della Provincia di Mantova. A tal fine è possibile avanzare, sul presente Bando, richiesta di contributo per tirocini o proroghe di tirocinio avviati prima del 29/06/2022, data di pubblicazione del presente dispositivo, a partire dal 01/04/2022, data successiva a quella di chiusura del Bando MN0188 purché non siano già stati finanziati nell’ambito del precedente Piano Disabili della Provinciadi Mantova (Determinazione n° 935 del 18/12/2020 – Bando MN0188).
In caso di proroga del periodo di tirocinio già finanziato sul precedente Bando potrà essere presentata una nuova domanda solo nel caso in cui non sia già stato richiesto nella prima domanda l’importo massimo di
3.000 €. Resta fermo il limite massimo rimborsabile, pari a 3.000 € a valere sulla medesima azienda e per il medesimo lavoratore.
Ai fini del calcolo del massimale erogabile, si terrà quindi conto dei contributi per l’attivazione di tirocini già riconosciuti sul precedente Bando Dote Impresa Collocamento Mirato a valere sulla medesima azienda e per il medesimo lavoratore (rif SINTESI -Bando MN0188).
Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:
- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi. La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l’avvenuto pagamento dell’indennità del lavoratore in azienda, se prevista.
L’agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio extracurriculare nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.
D. DISPOSIZIONI FINALI
1. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati ad:
a. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Xxxxx;
b. assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
d. avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell’ammissione della domanda;
e. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
f. comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all’intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
g. conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
h. fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Provincia di Mantova;
i. impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
j. collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Mantova e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell’intervento.
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia di Mantova, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’iniziativa finanziata.
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l’adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.
3. Ispezioni e controlli
I funzionari /provinciali/di Provincia di Mantova possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.
La Provincia di Mantova può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
I controlli sono finalizzati a verificare:
- l’effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C “Interventi previsti” del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del “de minimis” e del regime di “Temporary Framework”
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.
4. Monitoraggio dei risultati
La Provincia di Mantova periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:
- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l’ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
5. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la Provincia di Mantova è Xxxxxxx Xxxxxxxxx, incaricato con Posizione Organizzativa “Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI”.
6. Trattamento dati personali
Ai sensi del X.X.xx. n. 196/03 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando.
I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Mantova nella persona del Dirigente dell’Area 1 Servizio mercato del lavoro e politiche attive – CPI dott.ssa Xxxxxx Xxxx, domiciliata per la carica in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00, e-mail xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Autorizzato al trattamento è il Responsabile del “Servizio mercato del lavoro e politiche attive - CPI” xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e il personale dello stesso Servizio, incaricato alle attività amministrative connesse.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la società Qualifica Group SRL, nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxx - email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
7. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito SINTESI della Provincia di Mantova xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ e sul sito di Regione Lombardia xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx o contattando lo sportello telefonico al numero 0376 - 401852 - 891 nei seguenti giorni e orari:
Lunedì 9.00 – 12.30 14.30 - 17.00
Giovedì 9.00 – 12.30
Venerdì 9.00 – 12.30
8. Diritto di accesso agli atti
Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso Servizio Mercato del Lavoro e Politiche attive - Centri per l'Impiego della Provincia di Mantova.
L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
9. Definizioni e glossario
1. “Contributo/Agevolazione”: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;
2. “Bando”: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
3. “Impresa unica”: ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
4. “Firma digitale o elettronica”: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
5. “Soggetti beneficiari”: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
6. “Soggetti destinatari”: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
7. “Aiuti di stato”: I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte. Decorso il termine del 30/06/2022, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547- 59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
8. “Comunicazioni obbligatorie”: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
9. “Sintesi o Sistema informativo”: il sistema informativo della Provincia di Mantova per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/
10. “Cooperativa sociale di tipo B”: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi sociosanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
11. “Titolare del trattamento dei dati”: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
12. “Responsabile del procedimento”: in base alla L. 241/90, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
10. Riepilogo date e termini temporali
Presentazione della domanda di contributo:
- a partire dal 29/06/2022, data di
ASSE I
Assunzioni e Tirocini
pubblicazione del presente bando
- per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg;
- per assunzioni in
Richiesta di erogazione contributo
somministrazione/tirocini >12
mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 31/01/2023
11. Norme di raccordo
Il presente Bando assicura, in ogni caso, il raccordo con le altre iniziative già avviate nell’ambito del Piano disabili della Provincia di Mantova. A tal fine è possibile avanzare, sul presente Bando, richiesta di contributo/rimborso per avviamenti avvenuti prima della data di pubblicazione del presente dispositivo e non ancora liquidati, nell’ambito del piano disabili della Provincia di Mantova (Determinazione n° 935 del 18/12/2020 – Bando MN0188)
Qualora le domande in oggetto fossero già state presentate sul dispositivo MN0188 saranno ammissibili solo previa rinuncia espressa e nel rispetto dei criteri di cui del presente Bando, salvo per quanto concerne la data di avviamento.
12. Normativa reg, (UE) sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i
Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:
- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;
Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui, con l’Aiuto SA.5702.1, la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:
- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l’obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 4509 final, che ha adottato la terza modifica del Quadro Temporaneo e ha, tra l’altro, considerato compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;
Comunicazione della Commissione Europea C (2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
Comunicazione C (2021)24/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a € 1.800.000,00 e di 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il massimale concedibile ai sensi della sezione 3.1 dello stesso;
Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, con cui la Commissione, con l’Aiuto SA.58547, ha autorizzato le modifiche all’aiuto SA.57021, recependo le variazioni apportate dalla terza modifica del Quadro Temporaneo;
Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l’aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell’aiuto di Stato SA.57021; la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l’aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui all’Aiuto SA.57021, recependo la proroga del termine di validità al 31/12/2021 l’innalzamento a 1.800.000,00 euro e di 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, del massimale concedibili ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo.
Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo SA.101025 e relativo CAR 21337, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;
Art. 20 del DL 30/12/2021 n. 228 (Milleproroghe) ha introdotto la proroga del Regime Quadro sugli aiuti di Stato di cui al DL. 34/2020 fino al 30 giugno 2022, con l’art. 27 del DL 27/01/2022 (Sostegni ter) sono stati innalzati i massimali di aiuto previsti agli articoli 54 e 60 bis del DL 34/2020, I massimali di aiuto sono stati aumentati come di seguito:
Articolo 54
- comma 1: da 1,8 milioni di euro per impresa a 2,3 milioni di euro per impresa”;
- comma 3: per il settore della pesca e acquacultura da 270.000 euro per impresa a 345.000 euro per impresa per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli da 225.000 per impresa a 290.000 euro per impresa.
13. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”
Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
AI sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
I contributi:
- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.
In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.